Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2202 of 16 October 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1259 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron originating in the People’s Republic of China and Thailand
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2202
17.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2202 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.
MISURE IN VIGORE
(1)
Nel maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio
(
2
)
, («regolamento originale») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e in ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio, originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e della Thailandia («il prodotto in esame»). Il dazio antidumping era compreso tra il 14,9 % e il 57,8 %. L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
Il 12 giugno 2013 il produttore esportatore cinese Jinan Meide Castings Co., Ltd ha presentato un ricorso al Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento del regolamento originale nella parte in cui si applica al ricorrente. Il 30 giugno 2016 nella sua sentenza il Tribunale ha constatato che i diritti di difesa di Jinan Meide erano stati violati e ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, in ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide.
(3)
A seguito della sentenza di cui sopra, mediante notifica
(
3
)
del 28 ottobre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha riaperto l’inchiesta antidumping riguardante gli accessori fusi per tubi filettati, in ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide.
(4)
La Commissione ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146
(
4
)
, un dazio antidumping definitivo del 39,2 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, in ghisa malleabile, originari della Cina, fabbricati dalla Jinan Meide Castings Co., Ltd.
(5)
Il 25 novembre 2015 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Metpro Limited, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia, al fine di determinare se essi rientrassero nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. Il 18 luglio 2016 la Commissione ha chiuso, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1176
(
5
)
, tale riesame intermedio parziale in seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente.
(6)
Il 23 maggio 2017 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, a seguito della domanda presentata da Hebei Yulong Casting Co., Ltd, in relazione a taluni tipi di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia al fine di determinare se essi rientrassero nell’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili. L’11 gennaio 2018 la Commissione ha chiuso, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/52
(
6
)
, tale riesame intermedio parziale in seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente.
(7)
Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso
(
7
)
che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di «ghisa malleabile», come definito nella sottovoce della NC 7307 19 10. La Corte ha concluso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 7307 19 90 (come altri articoli di altri tipi di ferro). Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/262
(
8
)
recante modifica dei riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte. Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcun impatto sulla definizione del prodotto delle misure attuali.
(8)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione
(
9
)
, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha deciso di mantenere il dazio antidumping definitivo per altri cinque anni.
(9)
I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Cina sono compresi tra il 24,6 % e il 57,8 % e sulle importazioni dalla Thailandia tra il 14,9 % e il 15,5 %.
2.
PROCEDURA
(10)
In seguito alla domanda presentata il 18 novembre 2022 dall’importatore KW Tools b.v. («il richiedente»), con un avviso («l’avviso di apertura») pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
10
)
la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il riesame si è limitato a chiarire la definizione del prodotto alla luce delle asserzioni secondo cui alcuni tipi di prodotto (ossia, i) raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un foro di uscita; ii) tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un’uscita filettata; iii) riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un’estremità filettata da utilizzare su tubi scanalati in acciaio; e iv) raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotate di un’estremità filettata da utilizzare su tubi scanalati in acciaio) dovrebbero essere esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione delle misure antidumping applicabili agli accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Cina e della Thailandia.
(11)
La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento tutte le parti che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, nonché le autorità della Cina e della Thailandia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’opportunità di riesaminare il campo di applicazione delle misure.
(12)
La Commissione ha preso in considerazione tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare l’esigenza di un chiarimento/una modifica del campo di applicazione delle misure antidumping in vigore.
(13)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali sono state formulate le presenti conclusioni. In conformità all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, alle parti è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni dopo la comunicazione delle conclusioni. Le osservazioni formulate dalle parti sono trattate al punto 4.4.
3.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(14)
Il prodotto oggetto del riesame è quello definito nel regolamento iniziale, ossia gli accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20), originari della Cina e della Thailandia.
4.
INCHIESTA DI RIESAME
4.1.
Introduzione e metodologia
(15)
Secondo il richiedente, i prodotti di cui al considerando 10 presentano caratteristiche tecniche e fisiche e usi finali diversi rispetto al prodotto oggetto del riesame. Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati su tubi non filettati, mentre il prodotto oggetto del riesame è costituito da raccordi filettati, installati su tubi filettati mediante un meccanismo a vite. Di conseguenza, il richiedente sostiene che tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione delle misure antidumping.
(16)
Nel corso dell’inchiesta è stato stabilito che l’industria dell’Unione non è un fabbricante dei prodotti di cui al considerando 10. Tale risultanza è stata ulteriormente corroborata dalle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato alla presente inchiesta e dai cataloghi dei produttori dell’Unione.
(17)
La Commissione ha esaminato in particolare se i prodotti di cui al considerando 10 fossero distinti da altri tipi di accessori per tubi in ghisa malleabile attualmente soggetti alle misure in base alle loro caratteristiche fisiche e tecniche, ai loro usi finali tipici e all’intercambiabilità.
4.2.
Caratteristiche fisiche e tecniche di base
(18)
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale.
(19)
I raccordi a T a morsetto filettati (prodotto i) descritto al considerando 10) sono applicati sui tubi su cui è stato tagliato un foro per collegarli a un impianto sprinkler o a una linea di raccordo. I tappi scanalati (prodotto ii) descritto al considerando (10) devono essere installati utilizzando un giunto scanalato la cui filettatura all’uscita non è utilizzata per l’installazione. Le riduzioni dotate di un’estremità filettata (prodotto iii) descritto al considerando 10) devono essere installate utilizzando un giunto aggiuntivo la cui filettatura all’uscita non è utilizzata per l’installazione. I raccordi a T ridotti scanalati (prodotto iv) descritto al considerando 10) devono essere installati utilizzando un giunto aggiuntivo la cui filettatura all’uscita non è utilizzata per l’installazione.
(20)
Contrariamente al prodotto oggetto del riesame, installato attraverso l’estremità filettata dei tubi, i prodotti di cui al considerando 10 sono accessori in ghisa a grafite sferoidale che possono essere utilizzati solo in combinazione con un giunto scanalato o fissati su un tubo. Di conseguenza i prodotti di cui al considerando 10 presentano caratteristiche tecniche e fisiche di base diverse rispetto al prodotto oggetto del riesame.
4.3.
Utilizzi finali e intercambiabilità
(21)
Come indicato al considerando 19, i prodotti di cui al considerando 10 non devono essere utilizzati su sistemi di tubi filettati.
(22)
La Commissione ha inoltre constatato che il prodotto oggetto del riesame e i prodotti di cui al considerando 10 non sono intercambiabili. Il prodotto oggetto del riesame può essere utilizzato esclusivamente nei sistemi di tubi filettati, mentre i prodotti di cui al considerando 10 possono essere utilizzati esclusivamente in sistemi di tubi non filettati, come i tubi scanalati in acciaio o i tubi in PVC/PE. I prodotti di cui al considerando 10 e il prodotto oggetto del riesame non possono pertanto essere utilizzati in modo intercambiabile.
4.4.
Osservazioni delle parti interessate
(23)
L’avviso di apertura ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all’opportunità di riesaminare la portata delle misure e, in particolare, alla precisazione che i prodotti di cui al considerando 10 dovrebbero essere esclusi, come indicato dal richiedente nella sua domanda di riesame. Sono pervenute osservazioni scritte da tre società, ossia un produttore dell’Unione del prodotto oggetto del riesame; un importatore dell’Unione dei prodotti di cui al considerando 10; e una terza società, che è sia un produttore dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sia un importatore dei prodotti di cui al considerando 10. La Commissione ha tenuto riunioni online con ciascuna delle parti per chiarire le loro osservazioni e posizioni.
(24)
Il produttore dell’Unione del prodotto oggetto del riesame si è opposto all’esclusione del prodotto, sostenendo che il prodotto oggetto del riesame è sostituibile con i prodotti di cui al considerando 10, in particolare nei sistemi antincendio in cui alcuni sistemi di tubature sono filettati e altri sistemi non sono filettati/scanalati. Tuttavia, come indicato al considerando 21, la Commissione ha constatato che i prodotti di cui al considerando 10 possono essere utilizzati esclusivamente in sistemi di tubi non filettati e non sono pertanto compatibili con il prodotto oggetto del riesame, che può essere utilizzato esclusivamente nei sistemi di tubi filettati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(25)
I due importatori dei prodotti di cui al considerando 10 hanno sostenuto la richiesta del richiedente e hanno chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla descrizione di tali prodotti. Essi hanno dichiarato di importare raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale utilizzati per collegare o serrare i tubi scanalati o i tubi per l’approvvigionamento idrico e collari di presa in ghisa sferoidale per tubi in PVC/PE. Questi prodotti corrispondono alla stessa descrizione dei raccordi a T a morsetto di cui al considerando 19, in quanto sono destinati ad essere fissati con una guarnizione di tenuta in gomma su un tubo per consentire il collegamento con un foro di uscita. Il richiedente ha confermato per iscritto che tali prodotti sono gli stessi identificati nella domanda di riesame e ha spiegato che i raccordi a T a morsetto possono essere utilizzati su tubi diversi da quelli scanalati in acciaio e quindi l’uso finale non è essenziale per definire le caratteristiche del prodotto. La Commissione ha pertanto deciso di escludere l’uso specifico del richiedente dalla definizione di questo tipo di prodotto, di cui al considerando 10.
(26)
Dopo la divulgazione delle informazioni un importatore ha chiesto di chiarire se i «raccordi a T a morsetto in ghisa» di cui al considerando 10 siano equivalenti ai «collari di presa in ghisa sferoidale» di cui al considerando 25. La Commissione ha confermato che tali prodotti sono equivalenti.
(27)
Un importatore ha inoltre chiesto l’esclusione dei collari di riparazione, che sono connettori in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo. Tuttavia, poiché la parte superiore del collare è collegato alla parte inferiore con viti filettate, i collari hanno un elemento filettato unicamente per tale collegamento a vite. Poiché i collari di riparazione non hanno un’uscita filettata, la Commissione ha ritenuto che tale prodotto non sia un accessorio e non rientri pertanto nella definizione del prodotto oggetto del riesame. Di conseguenza, le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame non si applicano nel caso dei collari di riparazione in ghisa sferoidale.
(28)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, un importatore ha chiesto di chiarire se i «morsetti di ostruzione in ghisa sferoidale» siano equivalenti ai «collari di riparazione» di cui al considerando 27. La Commissione ha confermato che sono esclusi unicamente i morsetti di ostruzione in ghisa sferoidale che hanno solo filettature per collegare la parte superiore alla parte inferiore del prodotto, ossia che sono non filettate all’interno e non devono essere utilizzate su un sistema di tubazioni filettate.
4.5.
Conclusione in merito alla definizione del prodotto
(29)
Dall’inchiesta di riesame è risultato che, a causa delle loro caratteristiche fisiche e tecniche diverse, degli usi finali diversi e della non intercambiabilità, i prodotti di cui al considerando 10 non rientrano nel campo di applicazione delle misure antidumping in vigore. La Commissione ha inoltre chiarito che i collari di riparazione in ghisa sferoidale non sono accessori e pertanto non rientrano nella definizione del prodotto oggetto del riesame.
(30)
È pertanto opportuno chiarire che tali prodotti non rientrano nella definizione del prodotto oggetto delle misure antidumping.
(31)
Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno modificare il regolamento iniziale per chiarire la definizione del prodotto.
(32)
Le parti interessate sono state informate delle conclusioni dell’inchiesta di riesame.
4.6.
Applicazione retroattiva
(33)
Nel corso dell’inchiesta il richiedente e un importatore hanno chiesto che l’esclusione del prodotto avesse effetto retroattivo all’istituzione iniziale del dazio antidumping.
(34)
I prodotti di cui al considerando 10 non erano oggetto dell’inchiesta iniziale nel 2012 e di tutte le inchieste successive, poiché tali inchieste hanno riguardato accessori in ghisa malleabile e sferoidale (duttile) utilizzati per collegare tubi filettati.
(35)
Poiché la presente inchiesta di riesame si limitava a chiarire la definizione del prodotto e poiché i prodotti di cui al considerando 10 non erano oggetto dell’inchiesta iniziale e delle conseguenti misure antidumping, si ritiene opportuno applicare le conclusioni del presente riesame a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale. La Commissione non ha rilevato alcun motivo imperativo che impedisca l’applicazione di tale disposizione retroattiva.
(36)
Per le merci cui non si applica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1259, modificato dal presente regolamento, si dovrebbe procedere pertanto al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della versione originale del regolamento originale, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 dello stesso regolamento.
(37)
Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (UE) 2019/1259 che scadrà in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(38)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1259 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20) originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.
Sono esclusi i prodotti seguenti: componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio; raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita; tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un’uscita filettata; riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un’estremità filettata; raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un’estremità filettata; collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo».
Articolo 2
Per i prodotti non contemplati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1259, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all’articolo 2 dello stesso regolamento si procede al rimborso o allo sgravio conformemente alla normativa doganale applicabile.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa vigente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (
GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1
).
(
3
)
GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57
.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (
GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1176 della Commissione, del 18 luglio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (
GU L 193 del 19.7.2016, pag. 115
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/52 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (
GU L 7 del 12.1.2018, pag. 39
).
(
7
)
Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2018, Profit Europe NV contro Belgische Staat, C-397/17 e C-398/17, ECLI:EU:C:2018:564.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (
GU L 44 del 15.2.2019, pag. 6
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 197 del 25.7.2019, pag. 2
).
(
10
)
GU C 438 del 18.11.2022, pag. 7
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2202/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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