Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2216/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2216 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 04/11/2025 In vigore dal: 04/11/2025 Documento ufficiale

Quali sono i margini di dumping definitivi stabiliti dalla Commissione europea per le importazioni di acido tricloroisocianurico dalla Cina a seguito del riesame intermedio parziale?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2216 modifica i dazi antidumping precedentemente applicati all'acido tricloroisocianurico (TCCA) importato dalla Repubblica Popolare Cinese. La Commissione europea ha condotto un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping, escludendo la valutazione del pregiudizio. A seguito dell'inchiesta, sono stati calcolati nuovi margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione: il gruppo Hebei Jiheng (costituito da Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. e Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd.) è soggetto a un margine del 164,2%, Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd. al 165,5%, mentre tutte le altre società esportatrici sono soggette a un margine del 201,3%. Questi margini sono stati determinati costruendo il valore normale sulla base di costi di produzione esenti da distorsioni utilizzando l'Indonesia come paese rappresentativo, poiché la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento UE 2016/1036. La decisione si basa su un'analisi approfondita dei fattori produttivi (materie prime, lavoro, energia) e sulla comparazione con i prezzi all'esportazione effettivamente praticati dai produttori cinesi verso l'Unione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2216 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2216 of 4 November 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2023/2757 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2216 5.11.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2216 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2025 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Con il regolamento (CE) n. 1631/2005 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e degli Stati Uniti d’America («USA»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». (2) A seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 ( 3 ) il Consiglio ha abbassato dal 14,1 % al 3,2 % l’aliquota individuale del dazio applicabile alla società Heze Huayi Chemical Co. Ltd. («Heze Huayi»). (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure limitate alle importazioni di TCCA originario della RPC («primo riesame in previsione della scadenza») avviato il 6 ottobre 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 ( 4 ) il Consiglio ha istituito nuovamente i dazi antidumping definitivi applicabili alle importazioni di TCCA originario della Cina. (4) La Commissione europea («Commissione») ha avviato due riesami relativi a «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, rispettivamente il 28 agosto 2013 e il 1 o luglio 2014. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 ( 5 ) , la Commissione ha istituito un’aliquota di dazio individuale del 32,8 % sul TCCA fabbricato da un nuovo produttore esportatore cinese ( 6 ) . L’altro produttore esportatore cinese ( 7 ) ha formalmente ritirato la sua domanda nel corso dell’inchiesta e la Commissione ha di conseguenza chiuso l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 ( 8 ) . (5) A seguito di un riesame in previsione della scadenza («secondo riesame in previsione della scadenza») avviato il 20 dicembre 2016, la Commissione ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive sulle importazioni di TCCA originario della RPC con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione ( 9 ) . (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione ( 10 ) , la Commissione ha avviato tre riesami relativi a «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il 13 aprile 2022, l’inchiesta è stata chiusa con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione ( 11 ) . (7) A seguito di un riesame in previsione della scadenza («terzo riesame in previsione della scadenza») avviato il 5 dicembre 2022, la Commissione ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive sulle importazioni di TCCA originario della RPC con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 della Commissione ( 12 ) . (8) Il 31 marzo 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione ( 13 ) , la Commissione ha avviato un riesame relativo a «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. In seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente, il 13 dicembre 2023 l’inchiesta è stata chiusa con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2766 ( 14 ) . (9) I dazi antidumping individuali attualmente in vigore sulle importazioni di TCCA originario della RPC sono compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %. I dazi antidumping applicabili a tutti gli altri produttori esportatori ammontano al 42,6 %. 1.2. Domanda di riesame intermedio (10) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ( 15 ) («domanda»). (11) La domanda è stata presentata il 19 marzo 2024 da ERCROS SA ed Electroquímica de Hernani SA («richiedenti») per conto dell’industria dell’Unione del TCCA ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame riguardava unicamente il dumping. La domanda si basa su elementi di prova sufficienti addotti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda il dumping, le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo. In particolare i richiedenti hanno asserito che dall’inchiesta iniziale è stata registrata una crescita significativa dell’industria cinese del TCCA in termini di numero di produttori esportatori cinesi e di capacità produttive esistenti del prodotto in esame. I richiedenti hanno inoltre dichiarato che l’aumento del numero di produttori esportatori cinesi e, di conseguenza, l’aumento delle sovraccapacità cinesi hanno determinato un calo dei prezzi a causa dell’intensa concorrenza tra di essi. I richiedenti hanno adotto elementi di prova a conferma del fatto che dall’inchiesta iniziale il prezzo medio delle importazioni cinesi nell’Unione è aumentato a un tasso inferiore rispetto al tasso d’inflazione cinese per lo stesso periodo. 1.3. Apertura di un riesame intermedio (12) Il 6 agosto 2024 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di TCCA originario della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ( 16 ) . Il riesame intermedio parziale è limitato all’esame del pregiudizio. 1.3.1. Osservazioni in merito all’apertura (13) Il 12 settembre 2024, Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. («gruppo Hebei Jiheng»), Heze Huayi e Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd. («Puyang Cleanway»), nella loro veste di Alliance of TCCA Exporting Producers («ATEP» – alleanza dei produttori esportatori di TCCA) hanno presentato osservazioni in merito alla domanda e all’apertura del riesame. Il 9 dicembre 2024 i richiedenti hanno risposto a tali osservazioni. Il 19 dicembre 2024 Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno presentato una risposta alle osservazioni dei richiedenti. (14) Il gruppo Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno sostenuto che le argomentazioni e i dati presentati dai richiedenti non giustificavano il proseguimento del riesame in quanto non esistevano elementi di prova sufficienti di cambiamenti di carattere duraturo per l’industria del TCCA in Cina. (15) Tali soggetti hanno asserito altresì che, qualora il riesame fosse autorizzato, il suo ambito di applicazione dovrebbe comprendere anche un ricalcolo del margine di pregiudizio. (16) La Commissione ha ritenuto che la domanda di riesame intermedio contenesse elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative al dumping sono cambiate in modo significativo, come richiesto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per giustificare l’apertura di un riesame intermedio. La Commissione ha ricordato che la norma per avviare un riesame intermedio conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, è inferiore a quella prevista per l’istituzione di misure definitive e, per quest’ultima, essa ha valutato il carattere duraturo dei cambiamenti occorsi durante l’inchiesta, cfr. considerando da 119 a 127. (17) Per quanto concerne l’argomentazione secondo cui il riesame dovrebbe riguardare anche un ricalcolo del margine di pregiudizio, la Commissione ha ricordato che nel fascicolo non vi erano elementi di prova a sostegno del punto di vista secondo cui il margine di pregiudizio stabilito nell’ambito dell’inchiesta iniziale non era più accurato. In particolare, l’ATEP ha asserito che i cambiamenti a lungo termine occorsi nell’industria cinese del TCCA dovrebbero essere valutati alla luce del loro potenziale impatto sul prezzo dell’industria dell’Unione. Ha inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione ha aumentato la propria capacità produttiva, le proprie vendite sul mercato interno e le proprie vendite all’esportazione, una circostanza questa che ha presumibilmente influenzato le proprie strategie di fissazione dei prezzi sia sul mercato interno che su quello di esportazione. Ha infine ritenuto che l’Unione avesse attuato altresì strategie che non esistevano al momento dell’inchiesta iniziale, in particolare il «percorso di transizione per l’industria chimica». (18) La Commissione ha tuttavia constatato che tale argomentazione era suffragata soltanto dall’affidamento fatto su un’affermazione di ampio respiro secondo la quale i due mercati sono interconnessi e su strategie (il percorso di transizione per l’industria chimica) che devono ancora essere adottate. L’ATEP non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che il margine di pregiudizio calcolato nel contesto dell’inchiesta iniziale non sarebbe più necessario al suo livello attuale per compensare gli effetti pregiudizievoli del dumping, né per quanto concerne i dati utilizzati per calcolare tale margine. In altre parole, le parti interessate non hanno fornito elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo al pregiudizio, né la Commissione disponeva di tali elementi di prova. La Commissione non disponeva pertanto di elementi di prova indicanti che i margini di pregiudizio precedentemente stabiliti non fossero più rappresentativi del pregiudizio subito dall’industria dell’UE. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame (19) L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1 o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). 1.5. Parti interessate (20) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i produttori noti, gli esportatori e le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame intermedio e li ha invitati a partecipare. (21) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame intermedio e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.6. Campionamento (22) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della Cina e gli importatori indipendenti nell’Unione di fornire le informazioni specificate nel corrispondente avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (23) Due produttori esportatori, il gruppo Hebei Jiheng e Puyang Cleanway, rappresentanti il 72 % del volume totale delle esportazioni di TCCA durante il periodo dell’inchiesta di riesame, hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In considerazione del ridotto numero di produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. (24) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni di campionamento richieste. La Commissione ha concluso che nel presente procedimento non era necessario ricorrere al campionamento degli importatori indipendenti. 1.7. Risposte al questionario (25) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (26) La Commissione ha inviato questionari al gruppo Hebei Jiheng e a Puyang Cleanway. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online il giorno dell’apertura dell’inchiesta ( 17 ) . (27) Dopo la verifica della risposta al questionario del gruppo Hebei Jiheng, è risultato evidente che tale risposta riguardava soltanto la produzione consolidata di due produttori esportatori collegati, Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd («Bai Kang») e Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. («Jiheng»). La Commissione ha inviato questionari distinti a Bai Kang e Jiheng, chiedendo una risposta su base individuale. (28) La Commissione ha inviato un questionario ad AMIK Italia SpA («AMIK»), un importatore indipendente che si è manifestato, e ha ricevuto una risposta parziale dallo stesso. La Commissione ha ricevuto una risposta parziale non richiesta al questionario dall’impresa Productos QP, SA, un importatore indipendente. 1.8. Verifica (29) La Commissione ha verificato la risposta al questionario dei produttori esportatori seguenti: Produttori esportatori della RPC: — Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd., Hengshui, RPC; — Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd., Puyang, RPC. (30) In seguito alla presentazione di risposte distinte al questionario, la Commissione ha effettuato altresì un controllo incrociato a distanza del produttore esportatore seguente: Produttore esportatore della RPC: — Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co. Ltd., Haixing, RPC. 1.9. Fase successiva del procedimento (31) Il 2 settembre 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva rivedere il livello dei dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. (32) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (33) Il prodotto oggetto del riesame è il medesimo di cui all’inchiesta iniziale e ai precedenti riesami in previsione della scadenza, ossia l’acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI). 2.2. Prodotto in esame (34) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20). 2.3. Prodotto simile (35) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame intermedio parziale ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC; — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché — il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (36) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (37) Come illustrato al considerando 46, la Commissione ha concluso che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina ai fini della determinazione del valore normale in relazione alle importazioni di TCCA dalla RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Le importazioni dalla Cina sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sono state importate oltre 32 mila tonnellate di TCCA. (38) Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2. Dumping 3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, per le importazioni di TCCA originario della RPC (39) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta relativa a pratiche di dumping sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (40) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (41) Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Messico come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , primo trattino, del regolamento di base. (42) Il 10 gennaio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota ( 18 ) («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella prima nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di TCCA. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare il Messico e l’Indonesia. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal gruppo Hebei Jiheng e da Puyang Clenway, nonché dai richiedenti. (43) Il 5 marzo 2025, dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato una seconda nota ( 19 ) sulle fonti per la determinazione del valore normale («seconda nota»). Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti ai fini della determinazione del valore normale utilizzando l’Indonesia come paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sulla base dei bilanci pubblicamente disponibili di P.T. Pindo Deli («Pindo Deli»), un produttore di TCCA in Indonesia. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla seconda nota. Sono pervenute osservazioni dal gruppo Hebei Jiheng e da Puyang Clenway. Le argomentazioni delle parti sono trattate nella sezione 3.2.2.4. 3.2.2. Valore normale (44) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (45) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[ q ] ualora sia accertato [ … ] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (46) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e di osservazioni dei produttori esportatori sulla questione, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.2.1.   Esistenza di distorsioni significative (47) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, che rendano inopportuno l’utilizzo dei prezzi e dei costi praticati sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato gli elementi di prova indicati di seguito, relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l’esistenza di distorsioni significative. (48) Innanzitutto, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi illustrati di seguito che indicano l’esistenza di distorsioni significative. (49) Il richiedente ha rilevato che esistono distorsioni significative per quanto concerne tutti gli elementi del costo di produzione del TCCA. Il richiedente ha inoltre asserito che la situazione esistente al momento del riesame in previsione della scadenza più recente della Commissione per quanto riguarda le importazioni di TCCA in Cina ( 20 ) non è cambiata. (50) Nello specifico il richiedente ha sostenuto che il mercato cinese del prodotto oggetto del riesame è servito da imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi. A tale riguardo, il richiedente ha rilevato che numerosi produttori del prodotto oggetto del riesame sono interamente o parzialmente di proprietà dello Stato. Ha inoltre sottolineato che il partito comunista cinese («PCC») interferisce nel processo decisionale di soggetti privati, esercitando un controllo di fatto sulla loro attività ( 21 ) . (51) Il richiedente ha asserito altresì che la presenza dello Stato cinese in seno ai produttori di TCCA consente allo Stato di interferire nella determinazione di prezzi e costi. Ha ribadito l’ingerenza dello Stato, non soltanto attraverso le imprese di proprietà dello Stato, ma anche attraverso i membri del PCC che occupano posizioni dirigenziali in seno a società private. Il richiedente ha infatti rilevato che l’interferenza da parte dello Stato è dimostrata in tutti i fattori produttivi del prodotto oggetto del riesame ( 22 ) . (52) Il richiedente ha inoltre sottolineato che le materie prime utilizzate nella fabbricazione di TCCA sono sostanze chimiche organiche e inorganiche. A tale riguardo, lo stesso ha asserito che il settore chimico figura tra quelli particolarmente promossi dal governo della RPC ( 23 ) . Ciò è dovuto alla volontà di autosufficienza di quest’ultimo e all’incentivo a creare prodotti ad alto valore aggiunto, ad esempio il TCCA. Il richiedente ha sottolineato altresì il fatto che anche altri paesi hanno dichiarato l’esistenza di sovvenzioni a favore del TCCA in Cina, un aspetto questo che ha caratterizzato il mercato dal 2012. (53) Il richiedente ha affermato che le distorsioni incidono anche sull’energia, sul lavoro e sui macchinari utilizzati per fabbricare il prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha inoltre rilevato che il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale («la relazione») indicava che oltre il 50 % dei fornitori di energia è di proprietà dello Stato e che la rete di trasmissione è interamente di proprietà di due imprese di proprietà dello Stato ( 24 ) . Ha inoltre evidenziato casi passati nel contesto dei quali la Commissione ha rilevato distorsioni dei prezzi dell’energia nel settore chimico. La Commissione ha inoltre constatato che i settori a monte del prodotto oggetto del riesame, compreso il settore chimico, sono influenzati direttamente e indirettamente da distorsioni dei costi salariali ( 25 ) . Il richiedente ha asserito altresì che talune imprese nazionali e imprese a partecipazione straniera sono esentate dall’IVA e dalle tariffe sulle apparecchiature importate. Tale programma mira a incoraggiare gli investimenti esteri e a introdurre attrezzature avanzate dall’estero al fine di ammodernare la tecnologia industriale ( 26 ) . (54) Il richiedente ha sottolineato altre distorsioni significative, quali le deduzioni dell’imposta sul reddito. Ad esempio, a norma dell’articolo 33 della legge cinese sull’imposta sul reddito delle imprese, le imprese che fabbricano prodotti in linea con la politica industriale dello Stato e che comportano un utilizzo sinergico delle risorse possono avere diritto a una riduzione dell’imposta. Il richiedente ha rilevato che tutti i settori strategici possono beneficiare di tali disposizioni e considerando che il settore chimico è stato individuato come un settore chiave, i fabbricanti di prodotti chimici e in particolare i produttori di TCCA possono beneficiare di tale vantaggio fiscale. (55) Il richiedente ha rilevato inoltre che le autorità cinesi mantengono politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Il richiedente ha inoltre asserito che il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime promuove l’aumento della capacità produttiva nei settori dell’urea, del fosfato di ammonio, del carburo di calcio, della soda caustica e del fosforo giallo. Ha evidenziato altresì che la soda caustica, una delle principali materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, figura nel repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria del 2019 tra le industrie controllate ( 27 ) . (56) Il richiedente ha sottolineato altresì l’assenza o un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale. Come già sottolineato nel terzo riesame in previsione della scadenza, il sistema cinese continua a essere caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente del diritto fallimentare e da un forte coinvolgimento dello Stato nelle procedure di insolvenza ( 28 ) . (57) La domanda ha sottolineato altresì che in Cina i costi salariali sono distorti in generare e specificamente nel settore del TCCA. Il richiedente ha osservato che il mercato del lavoro nella RPC non opera secondo salari basati sul mercato, in quanto non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ( 29 ) . (58) Infine il richiedente ha rilevato che esistono distorsioni significative anche in relazione all’accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non agiscono in modo indipendente dallo Stato. Ha osservato che le imprese di proprietà dello Stato operano secondo obiettivi di politica pubblica e non in funzione della redditività economica degli operatori economici. Come già rilevato nel riesame in previsione della scadenza più recente, anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. In tale atto è stato altresì sottolineato che gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (59) In secondo luogo, in recenti inchieste concernenti il settore chimico nella RPC ( 30 ) „ la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che provoca una distorsione nell’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ( 31 ) .. In particolare la Commissione ha concluso che nel settore chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 32 ) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 33 ) . . La Commissione ha rilevato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano indirizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato ( 34 ) . La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC ( 35 ) . Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 36 ) „ nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale degli attori societari nella RPC ( 37 ) . (60) In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame ( 38 ) la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC in generale e/o nel settore interessato, tali da inficiare detta conclusione. (61) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione hanno suggerito l’esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (62) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. (63) Alla luce di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.2.2.   Paese rappresentativo (64) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 39 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 40 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (65) Come illustrato ai considerando 42 e 43, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare l’Indonesia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. 3.2.2.3.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (66) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato il Messico e l’Indonesia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC nei quali il prodotto oggetto del riesame era prodotto secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame. (67) Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota. 3.2.2.4.   Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo (68) Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto del riesame, ossia Messico e Indonesia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare in Messico per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori di TCCA. (69) In Messico la Commissione ha individuato una società produttrice del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia ROT Química, ma non ha potuto individuare dati finanziari prontamente disponibili per tale società. (70) In Indonesia la Commissione ha individuato una società produttrice del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Pindo Deli, e ha riscontrato dati finanziari sottoposti ad audit prontamente disponibili relativi al periodo dell’inchiesta di riesame per tale società. (71) Puyang Cleanway e il gruppo Hebei Jiheng hanno asserito che Pindo Deli si occupava esclusivamente di prodotti di carta e non produceva né vendeva TCCA o prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. (72) La Commissione ha confermato che l’attività principale di Pindo Deli era la fabbricazione di prodotti di carta. Tale società disponeva tuttavia anche di una divisione chimica che produceva e vendeva TCCA. Puyang Cleanway e il gruppo Hebei Jiheng non hanno fornito alcun elemento di prova contrario. (73) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto Pindo Deli un produttore del prodotto oggetto del riesame in un potenziale paese rappresentativo. (74) Il gruppo Hebei Jiheng ha rilevato che la Commissione dovrebbe divulgare i dati finanziari della singola società, anziché i dati consolidati relativi a Pindo Deli e alle sue controllate. (75) La Commissione ha osservato che non erano pubblicamente disponibili dati per Pindo Deli separatamente, in ragione del consolidamento con le controllate. La Commissione ha cercato quindi l’approssimazione migliore prontamente disponibile, comprese le informazioni consolidate di produttori che operano, tra l’altro, nel settore compreso il prodotto oggetto del riesame. (76) Il gruppo Hebei Jiheng non ha fornito elementi di prova del fatto che le SGAV e i profitti individuati per Pindo Deli non sarebbero stati adeguati o che avrebbero portato a stabilire importi non ragionevoli. La Commissione ha pertanto concluso che tali dati erano sufficientemente rappresentativi e ragionevoli da poter essere applicati ai fini della presente inchiesta. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione formulata dal gruppo Hebei Jiheng. (77) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare l’Indonesia come paese rappresentativo appropriato e Pindo Deli come società adeguata, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento, SGAV e profitti esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (78) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza dell’Indonesia come paese rappresentativo e di Pindo Deli quale produttore del paese rappresentativo. (79) A seguito della seconda nota, Puyang Cleanway e il gruppo Hebei Jiheng hanno chiesto alla Commissione di ricontrollare se i bilanci consolidati di Pindo Deli su cui la Commissione si basava riguardassero o meno la sua divisione chimica. Tali soggetti hanno sostenuto che le controllate elencate nel bilancio ( 41 ) non includevano la società P. T. Cakrawala Mega Indah, elencata nella scheda «Contatti» del sito web di Pindo Deli ( 42 ) . (80) La Commissione si è conformata e ha constatato che P. T. Cakrawala Mega Indah era l’ufficio vendite della divisione chimica di Pindo Deli e, pertanto, era parte integrante di Pindo Deli e, in quanto tale, era oggetto dei bilanci. 3.2.2.5.   Livello di protezione sociale e ambientale (81) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che l’Indonesia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.2.6.   Conclusioni (82) Alla luce dell’analisi di cui sopra, l’Indonesia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.2.7.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (83) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (84) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») ( 43 ) per stabilire il costo esente da distorsioni delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati pubblicati da Badan Pusat Statistik per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni ( 44 ) , i prezzi pubblicati da Perusahan Listrik Negara per l’energia elettrica ( 45 ) e i dati del ministero dell’Energia e delle risorse minerarie per il gas ( 46 ) . (85) Nella seconda nota la Commissione ha altresì informato le parti interessate che, a causa del peso trascurabile di alcune materie prime rispetto al costo totale di produzione, tali voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. 3.2.2.8.   Fattori produttivi (86) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame e le successive informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi del TCCA Fattore produttivo Codice delle merci in Indonesia Valore esente da distorsioni (CNY) Unità di misura Fonte di informazioni Materie prime Acido cianurico Non trovato nella nomenclatura dell’Indonesia 12,55 kg Costruito in base al prezzo dell’urea desunto dal GTA (IHS Markit) ( 47 ) Urea 310210 5,28 kg GTA (IHS Markit) Cloro 28110 4,08 kg GTA (IHS Markit) Soda caustica liquida 281512 2,60 kg GTA (IHS Markit) Sale grezzo 25010093 0,34 kg GTA (IHS Markit) Idrogeno 280410 0,95 kg GTA (IHS Markit) Acido solforico 28070010 0,30 kg GTA (IHS Markit) Materiali di consumo Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) N/D 12,62 ore Badan Pusat Statistik ( 48 ) Energia Energia elettrica N/D 0,66 kWh Perusahaan Listrik Negara ( 49 ) Gas N/D 1,62 m 3 Ministero dell’Energia e delle risorse minerarie ( 50 ) (87) Il gruppo Hebei Jiheng e Puyang Cleanway hanno sostenuto che il prezzo all’importazione dell’urea in Indonesia non era né rappresentativo né ragionevole, in quanto variava notevolmente e circa l’88 % delle importazioni totali di urea dall’Indonesia proveniva dalla RPC, con prezzi distorti sul mercato interno. Il gruppo Hebei Jiheng ha asserito altresì che il prezzo all’importazione indonesiano dell’urea era distorto in ragione delle sovvenzioni pubbliche e dei controlli delle esportazioni. (88) La Commissione ha respinto l’argomentazione del gruppo Hebei Jiheng, in quanto ha calcolato il prezzo all’importazione indonesiano dell’urea sulla base della media ponderata dei diversi paesi di origine. La ponderazione per volume ha attenuato il possibile effetto delle variazioni di prezzo che il gruppo Hebei Jiheng ha asserito essere distorsive. Contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo Hebei Jiheng, la Commissione ha escluso le importazioni dalla RPC nel calcolo del prezzo all’importazione esente da distorsioni in Indonesia. L’effetto indiretto delle importazioni dalla RPC sul prezzo dei concimi indonesiani a base di urea è stato considerato trascurabile, in quanto il mercato interno era dominato dalla produzione indonesiana, principalmente fornita da P.T. Pupuk Indonesia ( 51 ) . La Commissione ha constatato che meno dell’1 % del mercato totale dei concimi indonesiani era soggetto a sovvenzioni ( 52 ) , di conseguenza la quantità di urea sovvenzionata era troppo insignificante per falsare i prezzi sul mercato interno. Contrariamente a quanto asserito dal gruppo Hebei Jiheng, secondo cui i controlli delle esportazioni hanno distorto il mercato indonesiano dell’urea, la Commissione ha constatato che le restrizioni all’esportazione in Indonesia erano applicabili soltanto ai concimi sovvenzionati, compresa l’urea. (89) La Commissione ha respinto l’argomentazione di Puyang Cleanway, in quanto la società non utilizzava urea per la fabbricazione di TCCA. (90) Puyang Cleanway ha sostenuto che il prezzo di riferimento per l’acido cianurico non era né ragionevole né rappresentativo, dato che il prezzo all’importazione in India, utilizzato come parametro di riferimento, copriva una quantità significativa di isocianurati clorurati, compreso il TCCA, il prodotto oggetto del riesame. Puyang Cleanway ha proposto di costruire il prezzo di riferimento per l’acido cianurico sulla base del coefficiente di consumo verificato di urea da parte del gruppo Hebei Jiheng, che lo produceva. (91) La Commissione ha accolto tale argomentazione. Di conseguenza il valore di riferimento per l’acido cianurico è stato costruito sulla base del coefficiente di consumo verificato di Jiheng a cui sono stati applicati i valori di riferimento riportati nella tabella 1. La Commissione ha quindi aggiunto le SGAV e i profitti di Pindo Deli al fine di calcolare un prezzo e sente da distorsioni. Considerando che Pindo Deli partecipa alla produzione di TCCA e di altri prodotti chimici appartenenti allo stesso codice NACE (20.1) dell’urea, quali soda caustica, cloro e solfato di ammonio, le SGAV e i profitti di tale società sono stati considerati ragionevoli. (92) Puyang Cleanway ha sostenuto che il prezzo di riferimento del cloro non era né ragionevole né rappresentativo in quanto, a causa della sua pericolosità chimica, l’Indonesia aveva istituito controlli normativi e sulle importazioni che potevano aver comportato costi di importazione sproporzionatamente elevati e significative distorsioni dei prezzi di mercato. Puyang Cleanway ha proposto di costruire il prezzo di riferimento per il cloro sulla base del coefficiente di consumo verificato utilizzato da Jiheng, che lo produceva. (93) La Commissione ha respinto l’argomentazione in quanto ha constatato che una regolamentazione e un controllo rigorosi della vendita di cloro e dei suoi derivati non erano specifici per l’Indonesia, bensì una caratteristica generale del mercato ( 53 ) . La conformità normativa è già un elemento integrato della fissazione dei prezzi del cloro a livello internazionale e nazionale. 3.2.2.9.   Materie prime utilizzate nel processo di produzione (94) Jiheng è un produttore integrato che produce i fattori produttivi principali del TCCA (acido cianurico, cloro e soda caustica) a partire da urea e sale grezzo industriale. Altri produttori esportatori acquistano acido cianurico, cloro e soda caustica al fine di fabbricare TCCA. (95) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 54 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al considerando 63 ha concluso che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidevano allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (96) Come illustrato ai considerando 90 e 91, la Commissione ha costruito il valore di riferimento per l’acido cianurico sulla base dei coefficienti di consumo di Jiheng, ai quali sono stati applicati i valori di riferimento riportati nella tabella 1. (97) Per diversi fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 85. (98) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. 3.2.2.10.   Lavoro (manodopera) (99) La Badan Pusat Statistik (l’agenzia centrale di statistica) pubblica informazioni sui salari in diversi settori economici in Indonesia. La Commissione ha utilizzato una media dei salari nel settore manifatturiero per i mesi di febbraio 2023 e febbraio 2024, gli unici dati disponibili, nella provincia di Giava occidentale, dove aveva sede Pindo Deli. L’importo della ritenuta alla fonte e dei contributi sanitari e previdenziali è stato aggiunto alla retribuzione oraria al fine di approssimare il costo totale del lavoro sostenuto dal datore di lavoro ( 55 ) . 3.2.2.11.   Energia elettrica (100) Il prezzo dell’energia elettrica per gli utilizzatori industriali in Indonesia è pubblicato dalla società nazionale per l’energia elettrica (Perusahaan Listrik Negara, «PLN») sul suo sito web ( 56 ) . La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate da PLN, ossia i prezzi dell’energia elettrica per uso industriale espressi in kWh per gli utilizzatori che consumano tra 200 kVA e 6 600 kVA nel periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.2.12.   Gas naturale (101) Il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Indonesia è pubblicato dal ministero dell’Energia e delle risorse naturali nel contesto di una decisione ministeriale. La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Indonesia pubblicato dal ministero dell’Energia e delle risorse naturali nella sua decisione ministeriale 91.K/MG.01/MEM.M/2023. La Commissione ha utilizzato i prezzi del gas industriale per le società chimiche nella regione di Giava occidentale, dove si trova Pindo Deli, per m 3 , per il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.2.13.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti (102) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (103) La Commissione ha utilizzato i dati riportati nei bilanci di Pindo Deli come base ai fini della determinazione delle percentuali di SGAV e profitto per costruire il valore normale (cfr. considerando da 70 a 80). (104) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. 3.2.2.14.   Calcolo del valore normale (105) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (106) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali coefficienti di consumo forniti da Jiheng, Bai Kang e Puyang Cleanway sono stati verificati. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, ossia l’Indonesia, come descritto al punto 3.2.2.7. (107) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 102 a 104. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai bilanci di Pindo Deli in relazione al periodo dell’inchiesta di riesame, riportati nei rendiconti certificati della società ( 57 ) (cfr. considerando 103). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — le SGAV e gli altri costi, che rappresentavano il 13,99 % dei costi delle merci vendute di Pindo Deli; e — il profitto realizzato da Pindo Deli, pari al 22,29 % dei costi delle merci vendute, è stato applicato al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni dei produttori esportatori che hanno collaborato. (108) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.3. Prezzo all’esportazione (109) Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. («Jiheng») e Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd («Puyang Cleanway») hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd. («Bai Kang») ha esportato nell’Unione attraverso Jiheng, che ha agito in veste di operatore commerciale collegato per tutte le sue esportazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame. (110) Per Jiheng e Puyang Cleanway che esportano il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.2.4. Confronto (111) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.2.4.1.   Adeguamenti apportati al valore normale (112) Il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. 3.2.4.2.   Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (113) Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto dei costi relativi a trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, commissioni, costo del credito e spese bancarie. (114) È stato effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tutte le vendite di prodotti fabbricati da Bai Kang esportati nell’UE esclusivamente attraverso Jiheng. Sulla base dei documenti strategici, delle fatture e del resto della documentazione delle operazioni, la Commissione ha constatato che Jiheng svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. In tale contesto, considerando che Jiheng era remunerata per i suoi servizi mediante l’applicazione di una maggiorazione, le sue SGAV e un profitto teorico del 5 % sono stati utilizzati per la costruzione della commissione ai fini dell’adeguamento. La Commissione ha ritenuto che un profitto del 5 % fosse una stima ragionevole basata sul margine degli importatori indipendenti utilizzato in casi analoghi. Jiheng ha svolto le stesse funzioni per quanto concerne le vendite sul mercato interno di Bai Kang, che ha effettuato vendite dirette, sebbene molto limitate, all’esportazione al di fuori dell’UE. 3.2.5. Margini di dumping (115) Per i produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame per calcolare il margine di dumping, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (116) È stato calcolato un margine di dumping unico per il gruppo Hebei Jiheng, costituito dai produttori esportatori Jiheng e Bai Kang. (117) Nel caso di specie il livello di collaborazione è stato basso dato che le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito soltanto il 72 % delle esportazioni nell’Unione dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto preso in considerazione la possibilità di fissare il margine di dumping a livello di paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping del tipo di prodotto più esportato nell’UE dai produttori esportatori che hanno collaborato, ossia il 201,3 %. (118) In conclusione, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo (%) Gruppo Hebei Jiheng (Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. e Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd) 164,2 Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd. 165,5 Tutte le altre società 201,3 3.2.6. Carattere duraturo della nuova situazione (119) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ritenuto di carattere duraturo. (120) La Commissione ha rilevato che il volume delle esportazioni di TCCA dalla RPC nell’UE è aumentato da 21 800 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale ( 58 ) , dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004, salendo a 32 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame ed è quindi aumentato di circa il 47 %. (121) La Commissione ha rilevato altresì che dai dati di ciascun riesame in previsione della scadenza condotto dopo l’istituzione delle misure iniziali è emerso un aumento significativo della capacità e della capacità inutilizzata nella RPC ( 59 ) . Sulla base delle conclusioni del secondo riesame in previsione della scadenza, la capacità produttiva dell’industria cinese del TCCA è stata stimata ammontare a 278 000 tonnellate con 130 000 tonnellate di capacità inutilizzata ( 60 ) , mentre le conclusioni del terzo riesame in previsione della scadenza hanno indicato una capacità produttiva cinese stimata a 755 000 tonnellate, con una capacità inutilizzata di 510 000 tonnellate ( 61 ) . (122) Alla luce dei macrodati che hanno suggerito un aumento duraturo della capacità produttiva dell’industria della RPC, l’evoluzione della capacità dei produttori esportatori che hanno collaborato è stata esaminata e verificata. Dal 2005 Puyang Cleanway ha aggiunto due volte la capacità produttiva, investendo [40-50] milioni di CNY, più che raddoppiando la propria produzione finale di TCCA, passata da circa 30 000 a circa 70 000 tonnellate. Nello stesso periodo Jiheng ha triplicato la propria capacità produttiva, passata da 10 000 a 30 000 tonnellate, attraverso un investimento importante e ha creato il produttore esportatore collegato, Bai Kang. Tale evoluzione ha confermato le tendenze evidenziate dai dati macroeconomici, come illustrato nel considerando precedente. (123) La Commissione ha inoltre confrontato l’evoluzione del numero di produttori noti di TCCA nella RPC dopo l’istituzione delle misure iniziali. Il modulo per il campionamento è stato inviato a 12 produttori noti nel 2005 ( 62 ) , mentre nel contesto dell’ultimo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha contattato 73 potenziali produttori esportatori. Tale notevole aumento del numero di produttori di TCCA in Cina dal 2005 è stato confermato dalla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti nel suo terzo riesame degli isocianurati clorurati provenienti dalla Cina e dalla Spagna ( 63 ) . (124) Nel contesto del terzo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha inoltre stabilito che l’industria del TCCA era soggetta nella RPC, a livello tanto nazionale ( 64 ) quanto regionale ( 65 ) , a politiche volte a guidare il funzionamento del settore e ad aumentare la capacità produttiva. Secondo il repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria del 2019, il ramo dell’industria chimica che produce determinati fattori produttivi per la fabbricazione di TCCA è stato soggetto a restrizioni in termini di partecipazione straniera ( 66 ) . La Commissione è giunta alla conclusione che tali politiche e restrizioni hanno distorto i costi dei produttori esportatori della RPC. (125) Alla luce di quanto precede e in considerazione dell’aumento delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame a prezzi di dumping molto bassi, la Commissione ha concluso che la condizione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ossia che « le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping », era soddisfatta. (126) Il gruppo Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno sostenuto che il mutamento delle circostanze relative al dumping non poteva essere ragionevolmente considerato avere carattere duraturo (cfr. considerando 14), sostenendo che i richiedenti non avevano presentato elementi di prova sufficienti di un cambiamento del numero di produttori cinesi che esportano nell’UE e della presunta sovraccapacità, sostenendo inoltre che un aumento delle importazioni e talune politiche pubbliche generali e non vincolanti non costituiscono elementi di prova sufficienti di un mutamento duraturo delle circostanze. (127) La Commissione ha rilevato che le sue conclusioni in merito all’esistenza di circostanze durature relative al dumping non si basavano sulla domanda, bensì sui risultati dell’inchiesta, a livello tanto di macroindicatori quanto di produttori esportatori che hanno collaborato, che hanno rappresentato il 72 % delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dall’inchiesta è emerso che vi è stato un aumento significativo delle esportazioni, del numero di produttori esportatori, della capacità produttiva e della capacità inutilizzata (cfr. considerando da 121 a 123). Sebbene un aumento delle esportazioni o l’esistenza di politiche pubbliche pertinenti, di per sé, non costituisca sempre un motivo sufficiente per constatare l’esistenza di circostanze durature relative al dumping, nel caso di specie l’entità dell’aumento ha corroborato le risultanze di cui sopra. Di conseguenza, tali argomentazioni sono state respinte. 4. MISURE ANTIDUMPING (128) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC al livello del margine più basso di pregiudizio su cui si basano le misure in vigore e dei margini di dumping rilevati nel presente riesame intermedio. (129) Bai Kang era collegata a Jiheng, che dispone di un proprio margine individuale dall’inchiesta iniziale del 2005 (cfr. considerando 27). Bai Kang è stata costituita nel 2009 e ha iniziato la produzione nel 2010. Bai Kang non si è mai manifestata alla Commissione prima della presente inchiesta e non dispone pertanto di un margine di pregiudizio individuale. Il margine di pregiudizio di Jiheng, risultante dall’inchiesta iniziale, sarà pertanto istituito come dazio antidumping definitivo nei confronti tanto di Jiheng quanto di Bai Kang, che sono i produttori esportatori del gruppo Hebei Jiheng. (130) Nel corso dell’inchiesta iniziale del 2005 non era stato effettuato alcun campionamento, essendo stati esaminati tutti i produttori esportatori della RPC che avevano collaborato. Il margine di pregiudizio a livello di paese per tutte le società della RPC si è basato sul margine di pregiudizio più basso ( 67 ) riscontrato nella fase provvisoria. Il dazio antidumping definitivo è stato basato sui margini di dumping. Nel contesto della presente inchiesta, tuttavia, l’istituzione del margine di pregiudizio a livello di paese (60,6 %), calcolato nell’ambito dell’inchiesta iniziale come dazio antidumping, avrebbe portato a una situazione in cui il dazio per le società che non hanno collaborato sarebbe stato inferiore a quello applicato ai produttori esportatori che hanno collaborato. Nel contesto dell’inchiesta iniziale i margini di pregiudizio di Jiheng e Puyang Cleanway sono risultati essere superiori all’aliquota per paese. La Commissione ha pertanto istituito il più elevato dei due margini di pregiudizio calcolati nell’ambito dell’inchiesta iniziale come aliquota del dazio per paese. (131) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Gruppo Hebei Jiheng (Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. e Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd) 164,2 62,6 62,6 Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd. 165,5 78,9 78,9 Tutte le altre società 201,3 78,9 78,9 (132) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «Tutte le altre società». (133) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1,paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (134) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (135) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (136) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione. Detta richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (137) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti e l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di TCCA dalla RPC. Inoltre, dopo tale divulgazione delle informazioni, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza. (138) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 68 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (139) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e di suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Gruppo Hebei Jiheng (Hebei Jiheng Chemical Co. Ltd. e Hebei Ji Heng Bai Kang Chemical Industry Co., Ltd.) 62,6  % 89XG Repubblica popolare cinese Puyang Cleanway Chemicals Co. Ltd. 78,9  % A628 Repubblica popolare cinese Tutte le altre società 78,9  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America ( GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1631/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese ( GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/855/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1389/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 157 del 27.5.2014, pag. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/569/oj ). ( 6 ) Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd. ( 7 ) Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione, del 9 marzo 2015, che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall’esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni ( GU L 65 del 10.3.2015, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/392/oj ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2230/oj ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione del 22 luglio 2021 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni ( GU L 263 del 23.7.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1209/oj ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione, del 12 aprile 2022, che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni ( GU L 115 del 13.4.2022, pag. 66 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/619/oj ). ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2023/2757, 14.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2757/oj ). ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione del 30 marzo 2023 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni ( GU L 93 del 31.3.2023, pag. 88 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/712/2023-12-15 ). ( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2766 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che chiude il riesame relativo a un nuovo esportatore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, e pone termine alla registrazione delle importazioni di detto produttore esportatore ( GU L, 2023/2766, 14.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2766/oj ). ( 15 ) Nota 1. ( 16 ) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/4917, 6.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4917/oj ). ( 17 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2744 . ( 18 ) Nota relativa alle fonti ai fini della determinazione del valore normale (prima nota sui fattori produttivi), t25.000559. ( 19 ) Nota relativa alle fonti ai fini della determinazione del valore normale (seconda nota sui fattori produttivi), t25.003076. ( 20 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando da 97 a 99, 113 e 114. ( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando da 66 a 73. ( 22 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando da 69 a 73. ( 23 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando da 66 a 57. ( 24 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», SWD(2024) 91 del 10 aprile 2024), pagg. 217-235. ( 25 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj ), considerando 121. ( 26 ) Catalogue of Encouraged Industries for Foreign Investment (2020). ( 27 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando da 74 a 80. ( 28 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando 92 e 93. ( 29 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando 85 e 86. ( 30 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, del 17 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/1959, 19.7.2024, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 100 del 13.4.2023, pag. 16 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 85 del 12.3.2021, pag. 154 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj ). ( 31 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando 161 e 162; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 89 e 90; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 70; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441, considerando 99. ( 32 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 103 a 113; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 46 a 50; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 49; e regolamento di esecuzione (UE) 2021/441, considerando da 59 a 65. ( 33 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 114 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 51 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 50 a 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441, considerando da 66 a 68. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Tuttavia almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. ( 34 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 123 a 133; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 56 a 65; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando da 55 a 63; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441, considerando da 69 a 79. ( 35 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 134 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 66 a 69; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441, considerando da 80 a 83. ( 36 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 71 e 72; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 65; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441, considerando 84 e 85. ( 37 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959, considerando da 143 a 152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando da 72 a 81; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2021/441, considerando da 86 a 95. ( 38 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757. ( 39 ) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 40 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 41 ) Bilancio consolidato di P. T. Pindo Deli con relazione della società di revisione indipendente, pagg. 11-12, Investor | APP Group . ( 42 ) https://app.co.id/in/-/pindo-deli-chemical . ( 43 ) https://connect.ihsmarkit.com/gtas/gta/standard-reports . ( 44 ) https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI1MyMx/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan--rupiah--buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-di-17-sektor--2024.html . ( 45 ) Tarif Adjustment , https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment#:~:text=Tahun%202024.%20Januari%20%E2%80%93%20Maret:%20April . ( 46 ) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 , https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=2380 . ( 47 ) Cfr. nota 43. ( 48 ) Cfr. nota 44. ( 49 ) Cfr. nota 45. ( 50 ) Cfr. nota 46. ( 51 ) https://www.pupuk-indonesia.com/media-info/103/detail . ( 52 ) https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/fertilizers-market-indonesia . ( 53 ) Cfr. scheda informativa sulla sostanza chimica «cloro» redatta dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche per un esempio delle misure normative dell’UE ( https://www.echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.029.053 ). ( 54 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 55 ) Cfr. nota 44. ( 56 ) Cfr. nota 45. ( 57 ) Cfr. nota 41. ( 58 ) Regolamento (CE) n. 538/2005 della Commissione, del 7 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America ( GU L 89 dell’8.4.2005, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/538/oj ), considerando 109. ( 59 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, considerando 34 e 35 cfr. nota 4, considerando 50 cfr. nota 9, considerando 146 cfr. nota 12. ( 60 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, considerando 50. ( 61 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757, considerando 146, cfr. nota 12. ( 62 ) Considerando 101, cfr. nota 58. ( 63 ) Investigation Nos. 731-TA-1082-1083 (Third Review) , pag. IV-15, https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5391.pdf . ( 64 ) Considerando 75, cfr. nota 12. ( 65 ) Considerando 76, ibidem. ( 66 ) Cfr. nota 64. ( 67 ) Regolamento (CE) n. 538/2005, considerando 187. ( 68 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2216/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2216 riguarda i dazi antidumping definitivi su TCCA dalla Cina e applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento UE 2016/1036 sulla difesa commerciale, utilizzando il metodo del paese rappresentativo (Indonesia) per determinare il valore normale in presenza di distorsioni significative. Importatori, produttori dell'Unione e esportatori cinesi devono considerare questi margini di dumping (164,2%, 165,5% e 201,3%) nelle loro operazioni commerciali e nelle valutazioni doganali, mentre gli operatori del settore chimico devono adeguare le loro strategie di pricing e compliance alle nuove aliquote tariffarie.

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