Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 della Commissione, del 19 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 della Commissione, del 19 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2333 of 19 November 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of hardwood plywood originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2333
20.11.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2333 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
L'11 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 27 agosto 2024 dal Greenwood Consortium («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di legno compensato di legno duro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 12 maggio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.
(5)
Il 10 giugno 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), la China National Forest Products Industry Association («CNFPIA») che rappresenta due produttori esportatori cinesi, tra cui la società Pizhou Jiangshan Wood («Jiangshan Wood»), un'associazione ad hoc che rappresenta sette produttori esportatori («un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato»), un'associazione ad hoc di 28 produttori esportatori cinesi («associazione di produttori esportatori» o «associazione»), il denunciante, l'utilizzatore Keflico A/S («Keflico»), l'importatore indipendente Questwood sp. z o.o («Questwood»), il grossista e l'importatore indipendente Ljungberg Fritzoe AB («Ljungberg Fritzoe»), così come l'associazione ad hoc di importatori e utilizzatori indipendenti dell'UE, la Plywood Trade Interest Alliance («PTIA»), la federazione di importatori, dettaglianti e grossisti indipendenti, la Federazione europea del commercio del legname («ETTF»), nonché l'associazione tedesca di importatori indipendenti, grossisti e dettaglianti Gesamtverband Deutscher Holzhandel («GD Holz») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio
(
5
)
.
(7)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, la PTIA, la CNFPIA, l'associazione dei produttori esportatori e Jiangshan Wood. La PTIA ha inoltre presentato una nota informativa successiva all'audizione e ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore. Il consigliere-auditore ha sentito per iscritto la PTIA e, a seguito di un'ulteriore richiesta, il 16 ottobre 2025 si è tenuta un'altra audizione, come spiegato al considerando 11.
(8)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(10)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dall'associazione di produttori esportatori, da un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato, dalla CNFPIA, da Jiangshan Wood, dalla PTIA, dal produttore esportatore Xuzhou Saintland Wood Inc («Saintland Wood») e da Andrex B.V. («Andrex»), un importatore e distributore di pezzi di ricambio e materiali per container, compresi i pavimenti per container in legno compensato di legno duro. Tali osservazioni sono trattate in appresso nelle rispettive sezioni.
(11)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Le audizioni si sono svolte il 9 ottobre 2025 e il 13 ottobre 2025 rispettivamente con Jiangshan Wood e la PTIA. La PTIA ha inoltre chiesto l'intervento del consigliere-auditore per quanto riguarda il diritto di essere ascoltata da quest'ultimo, il diritto alla parità di trattamento, il diritto a presentare osservazioni ed elementi di prova, il diritto di accesso al fascicolo pubblico, il diritto di essere informata dei fatti e delle considerazioni principali su cui la Commissione europea ha basato le sue risultanze e il diritto a una buona amministrazione
(
6
)
. L'audizione si è svolta il 16 ottobre 2025. Il consigliere-auditore non ha chiesto di intraprendere ulteriori azioni per dare seguito all'audizione tenutasi con la PTIA il 16 ottobre 2025. Il 21 ottobre 2025 anche Jiangshan Wood ha richiesto un'audizione con il consigliere-auditore. La richiesta di audizione non ha potuto essere accolta poiché è stata presentata oltre i termini previsti ai punti 5.7 e 11 dell'avviso di apertura e la sua presentazione tardiva non ha consentito l'intervento del consigliere-auditore.
1.5.
Argomentazioni in merito all'apertura
(12)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che il trattamento riservato della denuncia costituiva una violazione dei suoi diritti di difesa. La PTIA ha affermato che i denuncianti non disponevano di portafogli di prodotti specifici che consentissero di individuare i singoli fattori di pregiudizio e che il fatto che la Commissione non abbia presentato dati relativi al pregiudizio riguardanti i produttori dell'Unione inseriti nel campione in intervalli di valori nel regolamento provvisorio ha dimostrato che non era ragionevole applicare il principio di riservatezza nella fase di denuncia.
(13)
L'argomentazione della PTIA secondo cui il trattamento riservato dei dati mediante indicizzazione in intervalli di valori nella denuncia violerebbe i diritti di difesa della stessa è stata respinta in quanto i dati relativi alla produzione, alla capacità produttiva, all'utilizzo degli impianti, ai costi di produzione, alle vendite, alle scorte e all'occupazione erano effettivamente presentati in intervalli di valori nella denuncia, sebbene fossero sempre stati accompagnati dall'indice pertinente che indicava la loro variazione percentuale. Con un tale trattamento dei dati è stato possibile raggiungere un equilibrio adeguato tra il diritto del denunciante al trattamento riservato dei dati più sensibili e il diritto di difesa delle parti interessate. Inoltre la richiesta di trattamento riservato dei dati sensibili, presentandoli utilizzando intervalli di valori, è una prerogativa delle parti interessate nel procedimento. Tale richiesta è stata presentata dai denuncianti all'apertura dell'inchiesta e accettata dalla Commissione, data l'esistenza di tipi specifici di prodotti da essi realizzati; i loro portafogli avrebbero infatti consentito l'identificazione di dati sensibili delle società anche se aggregati. Nella fase provvisoria i produttori dell'Unione inseriti nel campione non hanno richiesto tale trattamento riservato. In assenza di altri nuovi elementi, la Commissione ha quindi confermato le risultanze e le conclusioni di cui al considerando 9 del regolamento provvisorio.
(14)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha continuato a contestare la rappresentatività della denuncia e ha chiesto alla Commissione di divulgare il calcolo da essa effettuato della legittimazione ad agire.
(15)
La Commissione ha confermato le risultanze sulla legittimazione ad agire di cui al considerando 13 del regolamento provvisorio. La nota sulla legittimazione ad agire
(
7
)
è stata aggiunta al fascicolo pubblico il giorno dell'apertura del procedimento. Tale nota comprendeva un elenco di produttori e associazioni dell'UE contattati dalla Commissione e non specificava i dati relativi alla produzione e alle vendite dei singoli produttori. Tali dati, presentati sotto forma di intervalli di valori, erano reperibili nelle singole risposte riguardanti la legittimazione ad agire
(
8
)
. La nota indicava in modo sufficientemente dettagliato il metodo utilizzato ai fini del calcolo della legittimazione ad agire a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Nello specifico, i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuavano più del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione. La denuncia è stata sostenuta da produttori dell'Unione che complessivamente realizzavano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. Nessun produttore che ha espresso opposizione alla denuncia si è manifestato durante l'esercizio della legittimazione ad agire. A fini di trasparenza, la Commissione ha inoltre comunicato che i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno realizzavano tra il 25 % e il 30 % circa della produzione totale di cui sopra. La richiesta è stata pertanto respinta. La Commissione ha osservato che la PTIA non ha fornito alcun elemento di prova sostanziale a dimostrazione della mancanza di legittimazione ad agire dei denuncianti.
(16)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito che la Commissione non aveva divulgato dati sulla produzione sufficientemente precisi da consentire il calcolo della legittimazione ad agire dei denuncianti. Essa ha inoltre sostenuto che, nel caso dei dati relativi a nove denuncianti, la divulgazione di dati pertinenti in intervalli di valori non era giustificata.
(17)
La Commissione ha divulgato i dati relativi alla produzione in intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza di tali informazioni sensibili ed esclusive. Essa ha infatti seguito la procedura standard prevista nelle inchieste antidumping divulgando tali informazioni in intervalli di valori. Il numero di società denuncianti non pregiudica l'obbligo della Commissione di proteggere informazioni sensibili. La Commissione ha nuovamente osservato che, nonostante abbia ribadito le proprie argomentazioni in merito alla legittimazione ad agire, la PTIA non ha presentato alcun elemento di prova a dimostrazione della mancanza di legittimazione ad agire dei denuncianti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(18)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione ha ignorato informazioni critiche relative all'interesse dell'Unione nella fase provvisoria non tenendo conto, durante la valutazione provvisoria, della comunicazione presentata dalla PTIA il 15 gennaio 2025
(
9
)
che confuta le controargomentazioni avanzate dal denunciante
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10
)
a seguito delle osservazioni della PTIA in merito all'apertura dell'inchiesta
(
11
)
. La PTIA ha affermato di non aver superato il termine per la presentazione dei dati in questione, ma, come argomentazione di riserva, ha comunque fatto riferimento alla giurisprudenza dell'OMC
(
12
)
, sostenendo che le informazioni presentate dopo il termine non possono essere automaticamente ignorate.
(19)
La Commissione ha concluso che, alla luce dei chiarimenti forniti in merito al termine per confutare le osservazioni presentate da altre parti, l'argomentazione della PTIA secondo cui quest'ultima avrebbe confutato entro i termini previsti la confutazione del consorzio Greenwood delle osservazioni delle parti interessate non è corretta.
(20)
Inoltre è soprattutto importante evidenziare che la Commissione non ha ignorato gli elementi sostanziali della suddetta confutazione. Le argomentazioni relative all'interesse dell'Unione, già presentate dalla PTIA il 25 novembre 2024
(
13
)
e il 3 gennaio 2025
(
14
)
, sono state esaminate effettuando un'analisi approfondita degli interessi delle diverse categorie di utenti e facendo specifico riferimento al parere della PTIA nei considerando 355 e 362 del regolamento provvisorio.
(21)
L'argomentazione esposta nella comunicazione di cui al considerando 18, relativa alla mancanza di legittimazione ad agire dell'industria dell'Unione e all'eccessiva riservatezza dei calcoli della legittimazione ad agire, già sollevata dalla PTIA nelle sue comunicazioni del 25 novembre 2024
(
15
)
e del 3 gennaio 2025
(
16
)
, è stata esaminata nei considerando da 7 a 9, 12 e 13 del regolamento provvisorio, nonché nel considerando 15 precedente. L'argomentazione relativa alle conclusioni della Commissione e della Corte sulla definizione del prodotto nell'ambito dell'inchiesta riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia
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17
)
, già sollevata nelle comunicazioni della PTIA del 25 novembre 2024
(
18
)
e del 3 gennaio 2025
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19
)
, è stata esaminata nei considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti di legno compensato rivestito con pellicola, già presentata dalla PTIA il 24 ottobre 2024
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20
)
, il 18 novembre 2024
(
21
)
e il 3 gennaio 2025
(
22
)
, è stata esaminata nei considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti in legno compensato di legno duro di eucalipto, già presentata dalla PTIA il 24 ottobre 2024
(
23
)
, il 18 novembre 2024
(
24
)
, il 25 novembre 2024
(
25
)
e il 3 gennaio 2025
(
26
)
, è stata esaminata nei considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti di legno compensato con strati esterni uguali o inferiori a 0,3 mm, nonché di legno compensato sottile avente uno spessore inferiore a 6 mm, già presentata il 24 ottobre 2024
(
27
)
, il 18 novembre 2024
(
28
)
, il 25 novembre 2024
(
29
)
e il 3 gennaio 2025
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30
)
, è stata esaminata nei considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti di legno compensato con fogli da impiallacciatura ricostituiti, già presentata il 24 ottobre 2024
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31
)
, il 18 novembre 2024
(
32
)
, il 25 novembre 2024
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33
)
e il 3 gennaio 2025
(
34
)
, è stata esaminata nei considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione di specie tropicali, già presentata il 3 gennaio 2025
(
35
)
, è stata esaminata nei considerando 75 e 76 del regolamento provvisorio.
(22)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la sua comunicazione del 15 gennaio 2025 era stata presentata entro il termine prescritto, ossia il 25 giugno 2025, termine per presentare osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie
(
36
)
, come indicato al punto 7 dell'avviso di apertura. La PTIA ha affermato che, poiché conteneva nuove informazioni, tale comunicazione non era soggetta al rispetto del termine di 75 giorni per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate
(
37
)
.
(23)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto il titolo della comunicazione della PTIA del 15 gennaio 2025, «Rebuttal of the Plywood Trade Interest Alliance on the Complainants' comments»
(
38
)
, faceva chiaramente riferimento alla presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate, vale a dire il denunciante, che era pertanto soggetta al termine di 75 giorni di cui al punto 8 dell'avviso di apertura.
(24)
La Commissione ha inoltre ricordato che il termine per la presentazione di informazioni, prima dell'adozione di misure provvisorie, era di 70 giorni dopo l'apertura dell'inchiesta, un periodo di tempo inferiore rispetto a quello di 75 giorni previsto per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate
(
39
)
. L'argomentazione della PTIA secondo cui è possibile presentare nuove informazioni fattuali fino alla scadenza del termine per trasmettere osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie, indipendentemente dai termini di cui al punto 8 dell'avviso di apertura, non era corretta. La PTIA ha sostenuto che, poiché il termine ultimo per la presentazione di nuove informazioni corrispondeva alla fine del periodo per la trasmissione di osservazioni sulle misure provvisorie, era possibile presentare una comunicazione in qualsiasi momento purché contenesse nuove informazioni. La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto il termine di 70 giorni, dopo l'apertura dell'inchiesta, per la presentazione di comunicazioni per la fase provvisoria era chiaramente indicato al punto 7 dell'avviso di apertura.
(25)
La Commissione ha inoltre osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla PTIA, nella comunicazione da essa presentata il 15 gennaio 2025 non vi erano nuove informazioni. Nella sezione intitolata «Argomentazioni riguardanti presunte pratiche di elusione»
(
40
)
, la PTIA non ha presentato alcuna argomentazione o elementi di prova in merito ai controlli riguardanti il legno compensato di legno duro avente uno strato esterno sottile di legno tenero (cfr. considerando 382 del regolamento provvisorio). Essa ha invece contestato la registrazione delle importazioni per prodotti che non rientrano nell'attuale definizione del prodotto e ha chiesto alla Commissione di stabilire in modo inequivocabile tale definizione. La questione della registrazione di prodotti che non rientravano nell'ambito dell'inchiesta non aveva alcun fondamento fattuale, non era stata sollevata e pertanto non era pertinente per il caso in esame. La definizione del prodotto è stata inoltre stabilita in modo inequivocabile nell'avviso di apertura
(
41
)
.
(26)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto della sostanza delle argomentazioni formulate nella comunicazione del 15 gennaio 2025.
(27)
La Commissione ha ribadito quanto dichiarato nei considerando 20 e 21 riguardo al fatto di aver tenuto conto della sostanza delle argomentazioni pertinenti della PTIA. La comunicazione della PTIA in questione è una controreplica alla risposta inviata dal denunciante il 20 dicembre 2024
(
42
)
, che confutava le comunicazioni della PTIA e di altre parti interessate presentate dopo l'apertura dell'inchiesta. Rispondendo alla confutazione la PTIA si era limitata ad affrontare le questioni contenute nel documento presentato dal denunciante, che già di per sé si limitava a problematiche già sollevate dalla PTIA in precedenti comunicazioni (24 ottobre 2024
(
43
)
, 18 novembre 2024
(
44
)
e 25 novembre 2024
(
45
)
). La risposta della PTIA si era pertanto limitata, per definizione, ad ulteriori chiarimenti su argomentazioni già formulate.
(28)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che le informazioni contenute negli allegati della comunicazione del 15 gennaio 2025 non erano state prese in considerazione dalla Commissione.
(29)
La Commissione ha constatato, in particolare, che il contenuto della relazione sulle prestazioni presentata come allegato, che metteva in evidenza la differenza in termini di qualità del legno compensato rivestito con pellicola prodotto dalla Cina rispetto a quello prodotto nell'Unione, era già noto e che tale argomento era stato trattato ai considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio. La sostanza degli elementi di prova presentati riguardanti la produzione limitata di legno compensato con rivestimento sottile da parte dell'industria dell'Unione era già nota in quanto menzionata ai considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio. Nella comunicazione del 25 novembre 2024
(
46
)
, la PTIA faceva riferimento al fatto di aver già ricevuto più di «100 lettere di sostegno» da parte delle imprese dell'Unione. L'esistenza di tali lettere era pertanto nota. Inoltre tutte le lettere di sostegno erano state redatte sulla base di un modello e sollevavano esattamente gli stessi punti. L'opposizione delle società firmatarie era già stata presa in considerazione nel valutare l'interesse dell'Unione (cfr. considerando 20).
(30)
La PTIA ha sostenuto che la Commissione dovrebbe esercitare il suo potere discrezionale e non riscuotere dazi provvisori, in quanto le misure potrebbero essere annullate a causa dell'irregolarità relativa al diritto di difesa, dovuta al fatto che nella fase provvisoria sono state ignorate le lettere di opposizione inviate da 140 società.
(31)
La Commissione ha ritenuto di aver analizzato in modo approfondito nella fase provvisoria tutte le argomentazioni presentate dalla PTIA riguardanti l'interesse dell'Unione (cfr. considerando 20). L'argomentazione è stata pertanto respinta.
1.6.
Campionamento
1.6.1.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(32)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto spiegazioni in merito al fatto di non aver inserito né UPM né Latvijas Finieris nel campione.
(33)
La Commissione ha confermato le ragioni alla base della selezione del campione di produttori dell'Unione esposte al considerando 27 del regolamento provvisorio.
1.6.2.
Campionamento dei produttori esportatori
(34)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'associazione dei produttori esportatori, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato e la CNFPIA hanno contestato la decisione della Commissione di rinunciare al campionamento e di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e hanno presentato osservazioni sul metodo per stabilire il dazio residuo, di cui alla sezione 3.5.2. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'associazione dei produttori esportatori ha ripresentato tale argomentazione, trattata di seguito nella presente sezione.
(35)
I produttori esportatori che hanno collaborato hanno ritenuto che la prescrizione riguardante il ricorso ai dati disponibili dovesse applicarsi solo per le parti che hanno intenzionalmente ostacolato l'inchiesta, omesso di fornire le informazioni necessarie o rifiutato di collaborare con la Commissione. Essi hanno inoltre considerato che la Commissione abbia applicato in modo inadeguato l'articolo 18 del regolamento di base, in quanto la posizione giuridica degli esportatori che hanno collaborato, non inseriti nel campione, non è stata influenzata dall'omessa collaborazione di due società inserite nel campione, nel senso che le parti non hanno perso il loro status di parti che hanno collaborato. A loro giudizio, la posizione delle società che hanno collaborato, non inserite nel campione, deve essere distinta da quella delle parti che non hanno collaborato. Inoltre, dato che tali produttori esportatori non inseriti nel campione hanno debitamente presentato moduli di campionamento in cui sono stati comunicati tutti i dati, essi hanno sostenuto che la Commissione poteva basarsi su tali dati per determinare l'aliquota del dazio specificamente per le parti che hanno collaborato. Su tale base, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno chiesto alla Commissione di istituire dazi differenti per Jiangshan Wood, per i produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione e infine un'aliquota unica per coloro che non hanno partecipato all'inchiesta o non si sono manifestati alla Commissione.
(36)
L'associazione dei produttori esportatori ha sostenuto che la decisione delle due società inserite nel campione che non hanno collaborato (Xuzhou Shengfeng Wood Co., Ltd e Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd) rispecchiava le loro scelte individuali e non poteva essere imputata ad altri produttori esportatori che hanno debitamente presentato moduli di campionamento e si sono dichiarati disposti a collaborare. Essa ha pertanto ritenuto che la decisione della Commissione di rinunciare al campionamento fosse un atto discrezionale della stessa in quanto non sussistevano elementi di fatto che consentissero di designare le società come «non collaboranti». Inoltre l'associazione ha sostenuto che l'articolo 18 del regolamento di base si applica solo alle società che impediscono l'accesso alle informazioni necessarie o che altrimenti ostacolano in modo significativo l'inchiesta, cosa che non si è verificata nel caso di specie: le società che hanno collaborato non inserite nel campione hanno infatti inviato risposte ai fini del campionamento, rimanendo disponibili per un'eventuale selezione, e non hanno ostacolato il processo.
(37)
L'associazione ha inoltre sostenuto che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base e l'articolo 9.4 dell'accordo antidumping dell'OMC imponevano alla Commissione di calcolare il dazio residuo sulla base della media ponderata dei margini di dumping stabiliti per gli esportatori inseriti nel campione, escludendo eventuali margini nulli o minimi e margini basati su dati disponibili. Essa ha dichiarato che l'affermazione della Commissione secondo cui la presenza di una sola società inserita nel campione giustificava la rinuncia all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, non aveva alcun fondamento giuridico. L'associazione ha affermato che né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC prevedono un'eccezione per il fatto che solo un esportatore sia stato inserito nel campione e che l'applicazione della prescrizione riguardante il ricorso ai dati disponibili agli esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione costituiva una deroga radicale al diritto e alla prassi consolidati, con la conseguente imposizione di dazi punitivi e non rappresentativi. Oltre a ritenere che tale approccio violasse il regolamento di base e l'accordo antidumping dell'OMC, essa ha anche sostenuto che non era corretto che le società che hanno collaborato e quelle che non hanno collaborato fossero trattate in modo identico.
(38)
Per i motivi di cui sopra, l'associazione ha chiesto alla Commissione di revocare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. Essa ha inoltre chiesto alla Commissione di ricalcolare l'aliquota del dazio residuo unicamente sulla base del margine di dumping dei produttori che hanno collaborato inseriti nel campione.
(39)
La Commissione ha contestato tali richieste per i motivi che seguono. In primo luogo, presentando i moduli di campionamento, le società inserite nel campione hanno espresso la loro disponibilità a collaborare all'inchiesta. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione, in collaborazione con le parti, deve scegliere un campione che sia statisticamente valido, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, o che comprenda il massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio, dopo che una delle due società inserite nel campione ha deciso di non collaborare, tre mesi dopo l'apertura dell'inchiesta anche la seconda società selezionata si è rifiutata di collaborare e, in considerazione dei termini procedurali relativi all'inchiesta antidumping, non vi è stato tempo sufficiente per inserire una nuova società nel campione. L'omessa collaborazione da parte di società che si erano inizialmente impegnate in tal senso ha inciso sull'integrità del processo di campionamento e ha costretto la Commissione a rinunciarvi.
(40)
In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che non fosse possibile determinare un dazio per i produttori esportatori che hanno collaborato esclusivamente sulla base di moduli di campionamento, in quanto le informazioni fornite in tali moduli erano molto limitate e riguardavano solo il prezzo all'esportazione e il volume delle esportazioni. Non sarebbe quindi stato possibile determinare un margine di dumping su tale base, anche perché non vi era alcuna possibilità di verificare tali informazioni.
(41)
Infine la Commissione ha anche contestato l'affermazione secondo cui la decisione di rinunciare al campionamento fosse illegale. Al contrario, sia l'articolo 6.10 dell'accordo antidumping dell'OMC sia l'articolo 17 del regolamento di base stabiliscono che un campione deve essere statisticamente valido o che deve basarsi sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni. Il campione deve pertanto essere sufficientemente rappresentativo affinché il margine di dumping stabilito su tale base sia rappresentativo di tutte le importazioni nell'Unione. Tuttavia, dopo che due dei produttori inizialmente inseriti nel campione hanno cessato di collaborare, solo una società, Jiangshan Wood, è rimasta come parte collaborante tra quelle inserite nel campione. La Commissione ha ritenuto che un campione composto da una sola società, che rappresentava solo il 5 % circa delle esportazioni totali dalla Cina nell'Unione, non fosse sufficientemente rappresentativo e ha pertanto deciso di rinunciare al campionamento, calcolando tuttavia un dazio individuale per Jiangshan Wood. La Commissione ha quindi sostenuto che la decisione di rinunciare al campionamento era giustificata e che la situazione di Jiangshan Wood non poteva essere considerata rappresentativa della situazione di altri produttori esportatori. La Commissione ha inoltre ricordato che l'articolo 18 non si applica solo nelle situazioni in cui le parti impediscono deliberatamente l'accesso alle informazioni necessarie, ma anche in quelle in cui le parti non forniscono tali informazioni entro i termini stabiliti dalla stessa. Essa ha pertanto ritenuto che il ricorso ai dati disponibili in questo caso specifico fosse giustificato e conforme all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base.
(42)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'associazione dei produttori esportatori, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato e Saintland Wood hanno presentato osservazioni sul campionamento. L'associazione dei produttori esportatori ha ribadito che la decisione della Commissione di applicare l'articolo 18 agli esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e di rinunciare al campionamento costituiva un grave errore giuridico che ha distorto in misura rilevante l'esito dell'inchiesta e violato gli obblighi fondamentali ai sensi dei regolamenti dell'UE e dell'accordo antidumping dell'OMC. Essa ha sostenuto che 1) la posizione della Commissione, secondo cui non vi era tempo sufficiente per inserire una nuova società nel campione, non era convincente ed era irrilevante ai fini del trattamento degli esportatori non inseriti nel campione, che 2) l'omessa collaborazione da parte di alcune società non esonerava la Commissione dall'obbligo di trattare gli esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione conformemente al regolamento di base e all'accordo antidumping dell'OMC e che 3) l'onere di gestire i termini procedurali e il processo di campionamento gravava sulla Commissione. L'associazione ha inoltre ritenuto che la spiegazione fornita dalla Commissione, secondo cui essa non poteva determinare un dazio per i produttori esportatori che hanno collaborato esclusivamente sulla base di moduli di campionamento, fosse errata e incompatibile con le prescrizioni della Commissione stessa, in quanto i moduli di campionamento erano stati compilati dagli esportatori nel pieno rispetto delle istruzioni della Commissione contenute nel questionario. Essa ha inoltre dichiarato che l'affermazione della Commissione secondo cui una quota del 5 % di importazioni nell'Unione non è di per sé rappresentativa contraddice direttamente la logica della sentenza
Hitit Seramik
(
47
)
, in cui una quota del 6 % del volume di produzione era stata ritenuta sufficiente.
(43)
La Commissione ha ribadito che, applicando l'articolo 18 del regolamento di base, ha agito in conformità sia del regolamento stesso sia dell'accordo antidumping dell'OMC. L'articolo 18 del regolamento di base si riferisce a situazioni in cui le parti non forniscono le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla Commissione. La decisione di stabilire se vi sia o meno tempo sufficiente per inserire un altro produttore esportatore nel campione deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna inchiesta e, in questo caso particolare, aggiungere nuove società nel campione non avrebbe consentito alla Commissione di concludere l'inchiesta per tempo. La decisione di stabilire se un campione sia rappresentativo o meno dipende da una serie di fattori, come la rappresentatività in termini di diversità dei prodotti, le dimensioni dell'industria e molti altri, da considerare caso per caso in ogni inchiesta. Pertanto il fatto che in un altro caso un campione di produttori che rappresentavano una percentuale simile del volume di produzione sia stato considerato rappresentativo non contraddice la conclusione della Commissione, che si è basata sulle circostanze del caso di specie. La Commissione ha pertanto ritenuto che in questo caso specifico fosse giustificato rinunciare al campionamento e fare ricorso ai dati disponibili.
(44)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato si è interrogato sulla possibilità che l'omessa collaborazione delle società inserite nel campione abbia privato le altre parti che hanno collaborato del loro status di «società collaboranti» e che ciò abbia portato alla decisione di rinunciare al campionamento. Tali produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che la Commissione ha applicato erroneamente l'articolo 18 del regolamento di base in quanto diversi produttori esportatori si erano manifestati e si aspettavano di essere inseriti nel campione. Secondo tali produttori esportatori, in una situazione in cui due dei tre produttori cooperano e ottengono un margine nullo o minimo, le società non inserite nel campione sarebbero trattate come collaboranti e il dazio risultante non sarebbe così punitivo. Essi hanno inoltre ritenuto che di norma il campionamento costituisca un'eccezione rispetto a quanto generalmente applicato nelle inchieste standard. Hanno sostenuto che le parti che hanno presentato un modulo di campionamento e ottenuto lo status di società collaboranti non dovrebbero essere interessate dal fatto che la Commissione abbia rinunciato o meno al campionamento e che tali parti dovrebbero essere soggette allo stesso dazio della parte che ha collaborato.
(45)
La Commissione ha fatto riferimento alle spiegazioni menzionate in precedenza nella presente sezione in merito ai motivi per cui ha dovuto rinunciare al campionamento. Essa ha ritenuto che il dazio risultante non fosse iniquo e che il metodo per stabilire il dazio antidumping descritto nella sezione 3.5.2 si basasse, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati di tutti i produttori esportatori. Essa ha dichiarato che si trattava di un metodo ragionevole e accurato per stabilire il margine di dumping per tutte le altre importazioni e ha ribadito che non poteva basare tale margine di dumping unicamente sui dati di una sola società le cui importazioni nell'Unione non erano considerate rappresentative di tutte le importazioni nell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
(46)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood si è rammaricata di non essere stata selezionata per far parte del campione e del fatto che non sono stati aggiunti al campione altri produttori dopo che due società avevano cessato di collaborare, il che, a suo avviso, era dovuto alla loro scarsa comprensione del diritto dell'UE. La società ha inoltre indicato che vent'anni prima la propria impresa madre era stata inserita nel campione nell'ambito di un'inchiesta in cui erano stati selezionati sei produttori, rispetto ai soli due nel caso in esame, e si è quindi chiesta se le norme in materia di campionamento fossero cambiate.
(47)
La Commissione ha ricordato che il campionamento si basa sempre sullo stesso articolo del regolamento di base (articolo 17), che non è stato interessato da alcuna modifica sostanziale, e che il numero delle società inserite nel campione dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. In questo caso specifico, il campione iniziale, che comprendeva due società, era stato considerato rappresentativo. Come spiegato al considerando 39 del regolamento provvisorio, dato che a qualsiasi nuova società inserita nel campione avrebbero dovuto essere concessi almeno altri 30 giorni per compilare il questionario, la risposta sarebbe pervenuta oltre due mesi dopo il termine inizialmente indicato e si è pertanto ritenuto che, alla luce dei termini procedurali, non vi fosse tempo sufficiente per selezionare una nuova società. La Commissione ha inoltre osservato che Saintland Wood non è riuscita a richiedere un trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto non ha risposto in modo completo al questionario entro il termine imposto dalla Commissione. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(48)
In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 40 a 43 del regolamento provvisorio.
(49)
Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
importatori indipendenti dell'Unione
—
Groupe ISB, Bruz, Francia («ISB»)
—
Altripan B.V., Anversa, Belgio («Altripan»).
1.8.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(50)
Come indicato alla sezione 1.7 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(51)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha ripetutamente sostenuto, anche confutando le argomentazioni del denunciante, che l'ambito di applicazione generale del presente caso era troppo ampio, in quanto i diversi tipi di legno compensato prodotti a partire da pino, pioppo, faggio, betulla e okoumé non possono rientrare in un'unica definizione di prodotto. Essa ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione relative al caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia
(
48
)
, sostenendo che sulla base di tali risultanze nel corso del procedimento si richiedesse di operare una netta distinzione tra legno compensato di betulla, legno compensato di pioppo, legno compensato di okoumé e legno compensato di faggio, ossia tra diverse specie di legno duro. Tale distinzione era oggettiva e non poteva essere modificata. La PTIA ha sostenuto che la Commissione stessa aveva esplicitamente affermato che il legno compensato di specie diverse non presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base
(
49
)
.
(52)
La Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio in merito alla possibilità di definire l'ambito dell'inchiesta sulla base di criteri oggettivi come la categoria di prodotto generale e ampiamente utilizzata del legno compensato di legno duro. In particolare, al considerando 55 del regolamento provvisorio, «[l]a Commissione ha constatato che nella presente inchiesta il fattore determinante del prodotto oggetto dell'inchiesta era il fatto che lo strato esterno di impiallacciatura è costituito da legno duro, piuttosto che da legno tenero, altri prodotti in legno o plastica». La Commissione ha osservato che gli stessi importatori indipendenti, che erano membri della PTIA, hanno utilizzato negli opuscoli di vendita la categoria di prodotto «legno compensato di legno duro» rispetto a quella del legno compensato di legno tenero
(
50
)
. Inoltre le norme europee sui prodotti variano a seconda che si tratti di legno compensato di legno duro e di legno compensato di legno tenero
(
51
)
. L'esistenza di una categoria di prodotto ben definita e distinta, ossia quella del legno compensato di legno duro, basata su caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base comuni diverse da quelle del legno compensato di legno tenero, è stata avvalorata dalla classificazione doganale del legno compensato in legno di conifere (legno tenero) e in legno diverso dalle conifere (legno duro)
(
52
)
.
(53)
La Commissione ha inoltre ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, «ai fini della definizione del prodotto in esame, la Commissione può tenere conto di vari fattori, quali le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di produzione, i costi di produzione e la qualità»
(
53
)
. L'inchiesta della Commissione ha riscontrato che i diversi tipi di prodotto presentano molte caratteristiche comuni tra quelle summenzionate, tra cui, oltre alle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione e il processo di produzione.
(54)
La Commissione ha inoltre riscontrato chiare linee di demarcazione tra legno duro e legno tenero. La maggior parte dei legni duri ha una densità superiore rispetto alla maggior parte dei legni teneri. Il legno duro ha una crescita più lenta. Il legno tenero è meno resistente al fuoco. I legni duri presentano venature pronunciate, diversamente dai legni teneri che hanno venature chiare. I legni duri sono resistenti e durevoli rispetto ai legni teneri, che sono morbidi e facili da lavorare, e ciò influisce sul loro utilizzo. Alla luce di tali elementi, l'argomentazione presentata dalla PTIA è stata respinta.
(55)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito che il prodotto oggetto dell'inchiesta era in contraddizione con le risultanze della Commissione e della Corte nel caso riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia. A sostegno di tale argomentazione, la PTIA ha dichiarato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nei considerando da 52 a 54, solo alcuni produttori dell'Unione hanno operato una distinzione tra legno compensato di legno duro e legno compensato di legno tenero nei rispettivi opuscoli di vendita e che l'esistenza di norme europee differenti per il legno tenero e il legno duro non era pertinente, così come la diversa classificazione doganale per il legno duro e il legno tenero, in quanto i codici doganali distinguevano ulteriormente i prodotti in base alle specie di legno utilizzate. La PTIA ha inoltre sostenuto che le differenze nelle caratteristiche delle specie di legno tenero e di legno duro, elencate al considerando 54, erano anch'esse irrilevanti.
(56)
La Commissione ha confermato le argomentazioni di cui ai considerando da 52 a 54 per individuare il legno compensato di legno duro come una categoria di prodotto unica e distinta che può essere considerata oggetto di un'inchiesta antidumping sulla base di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, nonché della percezione dell'industria e dei consumatori. La Commissione ha constatato che un importatore dell'Unione inserito nel campione, membro della PTIA, ha utilizzato la categoria di prodotto «legno compensato di legno duro» anche sul suo sito web
(
54
)
. La Commissione ha aggiunto che altre autorità di difesa commerciale hanno definito l'ambito di alcune inchieste antidumping utilizzando la categoria «legno compensato di legno duro», come nel caso dell'inchiesta «Certain Hardwood Plywood Products From People's Republic of China» degli Stati Uniti
(
55
)
e di quella riguardante il legno compensato decorativo e non strutturale avviata dal Canada. Nell'ultimo caso, per la definizione del prodotto si è fatto riferimento all'
American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood
(ANSI/HPVA HP-1-2016)
(
56
)
. In relazione a tale argomentazione, la Commissione ha fatto riferimento all'inchiesta in corso sulle importazioni di legno compensato di legno tenero dal Brasile
(
57
)
, in cui il prodotto è stato definito utilizzando l'altra categoria principale di legno compensato: il legno compensato di legno tenero. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
2.1.
Richieste di esclusione dell'ambito di applicazione
(57)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che il fatto che la Commissione aveva respinto la sua richiesta di esclusione dell'ambito di applicazione «con una o due frasi» indica che le informazioni presentate dalla PTIA non sono state considerate in modo adeguato dalla Commissione.
(58)
La Commissione ha ricordato che ciò che conta è la sostanza piuttosto che la lunghezza della confutazione e se le osservazioni sono state confutate in modo adeguato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(59)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che nel caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia
(
58
)
la Commissione ha constatato che il legno compensato fabbricato con diverse specie di legno duro non presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e che tale risultanza è stata avallata dal Tribunale nella sentenza
Vyatsky Plywood Mill/Commissione
(
59
)
. La PTIA ha dichiarato che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti e in un errore di diritto.
(60)
La Commissione ha in parte esaminato tali argomentazioni al considerando 52. Inoltre l'interpretazione da parte della Commissione dei fatti e del diritto non è in contraddizione con le precedenti risultanze menzionate nel caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia, in quanto non ha mai stabilito che il legno compensato di legno duro di betulla e altri tipi di legno compensato di legno duro abbiano le stesse caratteristiche. Al considerando 55 del regolamento provvisorio, essa ha riscontrato che «[i]l legno compensato di legno duro è [...] una categoria di prodotti [...] che, per le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, può essere distinta da altri prodotti [...] e che comprende anche diverse sottocategorie (tipi di prodotto)». Tale risultanza e l'affermazione secondo cui il legno compensato di legno duro di betulla può, di per sé, costituire una sottocategoria di legno compensato di legno duro distinta da altri tipi di legno compensato di legno duro suscettibili di essere oggetto di un'inchiesta antidumping non erano in contraddizione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(61)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che il prodotto era stato definito in modo eccessivamente generico e che la Commissione aveva ignorato le differenze sostanziali che contraddistinguono il legno compensato fabbricato a partire da specie arboree diverse.
(62)
Data l'assenza di elementi di prova, la Commissione ha respinto tale argomentazione e ha fatto riferimento alla sua conclusione di cui al considerando 56.
2.1.1.
Legno compensato di eucalipto
(63)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA, l'ETTF e la GD Holz
(
60
)
hanno sostenuto che il legno compensato di eucalipto dovrebbe essere escluso dall'ambito dell'inchiesta, in quanto l'industria dell'Unione non è stata in grado di sostituire il legno compensato di eucalipto proveniente dalla Cina, dato che nell'Unione la produzione e la materia prima, vale a dire i tronchi di eucalipto, non sono sufficienti. Non è stato possibile aumentare la superficie delle piantagioni a causa dei divieti imposti in Spagna e in Portogallo. La PTIA ha osservato che solo tre produttori dell'Unione forniscono prodotti a base di eucalipto e ha affermato che l'eucalipto coltivato in Europa non è adatto alla produzione di legno compensato. Keflico ha aggiunto che la produzione di legno compensato di eucalipto nell'Unione è quasi esclusivamente di alta qualità e in nessun caso di qualità inferiore.
(64)
La Commissione ha confermato le risultanze relative alla richiesta di esclusione del legno compensato di eucalipto dall'ambito dell'inchiesta di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio in quanto, come riconosciuto dalla stessa PTIA, almeno tre produttori dell'Unione forniscono prodotti in cui l'eucalipto è utilizzato per l'impiallacciatura esterna. La Commissione ha inoltre osservato che le argomentazioni relative alla produzione insufficiente e alla mancanza di materie prime non erano suffragate da elementi di prova che dimostrassero la carenza di approvvigionamento. La PTIA ha affermato che la produzione di eucalipto nell'Unione si basa principalmente su materie prime importate e la Commissione ha constatato che anche nei prodotti cinesi si utilizzano fogli da impiallacciatura importati, come spiegato al considerando 246; ciò confuta la tesi secondo cui, a differenza della RPC, nell'Unione vi sarebbe una carenza di materie prime. Keflico ha inoltre confermato l'intercambiabilità del legno compensato di eucalipto e quello di betulla
(
61
)
nell'industria degli imballaggi, contraddicendo l'affermazione secondo cui il legno compensato di legno duro prodotto nell'Unione occupa un segmento di mercato diverso da quello del legno compensato di eucalipto cinese importato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(65)
La Commissione ha inoltre ritenuto che per la definizione del prodotto in esame, vale a dire escludendo il legno duro ottenuto da determinate specie, ad esempio l'eucalipto, la capacità dell'industria dell'Unione di sostituire integralmente il legno compensato di eucalipto importato dalla Cina non fosse un criterio pertinente. Tale argomentazione è stata tuttavia considerata pertinente nella valutazione dell'interesse dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha affrontato ulteriormente la questione nei considerando 245 e 246.
(66)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione aveva respinto la sua richiesta di esclusione dall'ambito dell'inchiesta del legno compensato di eucalipto senza fornire motivazioni sufficienti a sostegno delle sue risultanze. La PTIA ha ribadito che il fascicolo pubblico non conteneva elementi di prova che dimostrassero che l'industria dell'Unione produceva legno compensato di eucalipto in volumi commerciali.
(67)
Tale argomentazione è stata respinta in quanto le risposte al questionario fornite da Panguaneta
(
62
)
e Garnica
(
63
)
, inserite nel fascicolo pubblico, contenevano riferimenti alla loro gamma di prodotti, compreso il legno compensato di eucalipto
(
64
)
.
(68)
Inoltre, considerando che i produttori di legno compensato di legno duro lavoravano su ordinazione, non vi erano prodotti in stock; il volume commerciale della produzione di legno compensato di eucalipto in un dato anno era dunque pari al quantitativo ordinato dai consumatori. Come indicato al considerando 64, in considerazione del fatto che i fogli da impiallacciatura di eucalipto sono commercializzati a livello mondiale sia dai produttori cinesi che da quelli dell'Unione, la disponibilità di materie prime per il legno compensato di eucalipto non ha limitato in modo significativo il volume che poteva essere fabbricato dall'industria dell'Unione.
(69)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che i motivi a sostegno del rigetto delle richieste di esclusione dall'ambito dell'inchiesta del legno compensato di eucalipto e del legno compensato rivestito con pellicola erano insufficienti. Tali produttori esportatori hanno fatto riferimento alle osservazioni della PTIA in merito all'esclusione del legno compensato di eucalipto, senza indicare la comunicazione esatta.
(70)
Data l'assenza di elementi di prova a sostegno di tale tesi, la Commissione ha respinto l'argomentazione.
(71)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al considerando 64, l'industria dell'Unione non ha potuto produrre legno compensato di eucalipto rivestito con pellicola monouso in modo economico e sostenibile, in quanto il costo dei fogli da impiallacciatura, importati o prodotti a partire da tronchi importati, era proibitivo e l'industria dell'Unione non disponeva della tecnologia di produzione necessaria. Saintland Wood non ha indicato lo scopo di tale comunicazione. In considerazione del contesto del considerando 64 da essa contestato, la Commissione ha esaminato tale comunicazione nell'ambito della richiesta di esclusione del legno compensato di eucalipto rivestito con pellicola. La Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione ha sostenuto che il livello attuale dei prezzi del legno compensato rivestito con pellicola di scarsa qualità, utilizzato per impieghi limitati, non ha permesso di recuperare i costi di produzione. Era dunque questa carenza intrinseca di redditività, piuttosto che la mancanza di competenze tecnologiche o la disponibilità di materie prime, che impediva all'industria dell'Unione di produrre legno compensato rivestito con pellicola monouso a partire dall'eucalipto o da altre specie di legno duro. L'argomentazione è stata respinta.
2.1.2.
Legno compensato rivestito con pellicola
(72)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA, l'ETTF, la GD Holz e Questwood hanno sostenuto che il legno compensato rivestito con pellicola dell'Unione non era in concorrenza con quello importato dalla Cina, in particolare il legno compensato rivestito con pellicola per casseforme. Tali parti interessate hanno affermato che il legno compensato rivestito con pellicola importato costituisce una categoria di prodotto distinta, non è fabbricato nell'Unione e la sua produzione futura è soggetta a una serie di limitazioni, non è in concorrenza diretta con il prodotto simile dell'Unione, ha qualità e prestazioni diverse e la sua eventuale scomparsa dal mercato dell'Unione a causa di misure antidumping avrebbe un impatto negativo sulle politiche abitative.
(73)
L'argomentazione è stata respinta perché, pur costituendo una categoria di prodotto ben definita, il legno compensato rivestito con pellicola per casseforme rientrava a pieno titolo nella definizione del tipo di prodotto di legno compensato di legno duro oggetto dell'inchiesta. Tale legno era composto da materie prime simili (fogli da impiallacciatura, colla e un ulteriore strato di materia plastica sullo strato esterno di impiallacciatura), prodotte dagli stessi produttori esportatori e importate dagli stessi importatori di altri pannelli in legno compensato di legno duro. La Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio in merito all'assenza di differenze nelle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato con pellicola per casseforme prodotto in Cina e nell'UE. La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova a dimostrazione del fatto che il legno compensato con pellicola importato e quello prodotto nell'UE erano simili sia per quanto riguarda il loro uso che la rispettiva durabilità (ossia il numero di volte in cui possono essere utilizzati nelle casseforme per l'edilizia). L'industria dell'Unione ha inoltre prodotto legno compensato di faggio rivestito con pellicola
(
65
)
che, date le caratteristiche delle specie di legno utilizzate, era molto simile a quello di eucalipto che presenta una minore riutilizzabilità. In considerazione di questa sovrapposizione nell'uso e del fatto che le differenze in termini di qualità del prodotto da sole non ne giustificano l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta, la Commissione ha constatato che il legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina e quello prodotto nell'Unione sono in concorrenza diretta. Tuttavia gli argomenti riguardanti la sostenibilità economica per i produttori dell'UE della produzione di legno compensato rivestito con pellicola per casseforme di bassa qualità e poco costoso nonché l'impatto sugli alloggi sono stati trattati nella sezione 8 sull'interesse dell'Unione.
(74)
La Commissione ha osservato che la PTIA sembrava suggerire al considerando 84 della sua comunicazione che, per quanto riguarda il legno compensato rivestito con pellicola, quello di betulla originario della Russia e quello di eucalipto e di pioppo importato dalla Cina sono intercambiabili
(
66
)
ai fini del loro uso. Data l'assenza di indicazioni contrarie nel caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia
(
67
)
o nella presente inchiesta, anche il legno compensato di betulla rivestito con pellicola originario della Russia e il legno compensato rivestito con pellicola prodotto dall'industria dell'Unione sono stati considerati intercambiabili.
(75)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha affermato che il legno compensato di faggio rivestito con pellicola non era competitivo sul mercato e non era prodotto dall'industria dell'Unione.
(76)
La Commissione ha ritenuto infondata tale argomentazione e l'ha respinta poiché l'industria dell'Unione produceva e vendeva legno compensato di faggio rivestito con pellicola
(
68
)
.
(77)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto che la distinzione tra «legno compensato strutturale e non strutturale» sia presa in considerazione nel numero di controllo del prodotto («NCP») così come nei calcoli del margine di dumping e dell'undercutting/underselling.
(78)
La Commissione ha respinto l'argomentazione riguardante l'inclusione nell'NCP della presunta distinzione tra legno compensato di legno duro strutturale e quello non strutturale, in quanto i criteri relativi alla qualità (grado), all'applicazione (tipo di colla) e alle specie nell'attuale struttura dell'NCP contemplavano adeguatamente tale distinzione. Durante la verifica della risposta al questionario di un importatore indipendente è emerso che, negli ordini relativi ad alcune importazioni dalla Cina, non è stata menzionata alcuna distinzione tra legno compensato strutturale e non strutturale, ma si è fatto piuttosto riferimento ad altre qualità, già contemplate nell'NCP. Inoltre, in questa fase dell'inchiesta, un riesame approfondito dell'NCP impedirebbe di portare a termine l'inchiesta nei tempi previsti. Al punto 7 dell'avviso di apertura, alle parti interessate sono stati concessi 70 giorni per presentare osservazioni sulle informazioni per la fase delle risultanze provvisorie, ma non sono state presentate osservazioni in merito alla composizione dell'NCP.
(79)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che il motivo per cui negli ordini non si faceva riferimento al legno compensato strutturale e non strutturale era che tutto il legno compensato importato dalla Cina dall'importatore dell'Unione inserito nel campione verificato era non strutturale.
(80)
La gamma di prodotti venduti dall'importatore dell'Unione verificato comprendeva legno compensato adatto ad usi strutturali
(
69
)
importato sia dalla Cina che da altre fonti. La PTIA non ha fornito prove del fatto che negli ordini di questi prodotti era stata fatta una distinzione tra legno compensato strutturale e non strutturale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(81)
Per quanto riguarda il calcolo dell'undercutting e dell'underselling, la Commissione ha preso in considerazione l'osservazione presentata dalla PTIA ai considerando 187 e 188.
(82)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto la concessione di un'esenzione nel quadro del regime di uso finale per il legno compensato rivestito con pellicola per applicazioni non strutturali.
(83)
La Commissione ha ritenuto che la definizione del prodotto fornita dalla PTIA, ossia «legno compensato rivestito con pellicola», non lo distinguesse in modo sufficiente da altri prodotti per poterlo considerare una categoria specifica. Inoltre l'uso finale prescritto per «applicazioni non strutturali» non è stato considerato sufficientemente preciso da giustificare un'esenzione nel quadro del regime di uso finale. Tale richiesta è stata respinta.
(84)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Questwood ha sostenuto che la Commissione dovrebbe seguire l'approccio adottato dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti («DOC») e dalla Commissione per il commercio internazionale («ITC»), che escludevano alcuni tipi di legno compensato rivestito con pellicola dai dazi antidumping e compensativi istituiti sulle importazioni di legno compensato originario della Cina
(
70
)
.
(85)
La Commissione ha ritenuto che il risultato delle indagini condotte da altre giurisdizioni non costituisse un precedente per le proprie indagini. Tuttavia essa ha esaminato la richiesta e ha constatato l'esistenza di differenze fondamentali tra i due procedimenti. Il fascicolo pubblico dell'inchiesta iniziale del Dipartimento del commercio («DOC») e della Commissione per il commercio internazionale («ITC») conteneva elementi di prova del fatto che il denunciante e l'industria nazionale degli Stati Uniti concordavano sull'esclusione del legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina
(
71
)
in quanto i denuncianti non producevano tale tipo di legno. Ma non era questo il caso del presente procedimento. L'argomentazione è stata respinta.
2.1.3.
Legno compensato sottile
(86)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Keflico ha sostenuto che il legno compensato sottile di eucalipto dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione, in quanto nell'Unione non veniva prodotto secondo i volumi richiesti dall'industria degli imballaggi, e che il legno compensato sottile ottenuto dal pioppo non era adatto per essere utilizzato da tale industria a causa delle sue caratteristiche fisiche.
(87)
La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto l'industria dell'Unione aveva la capacità di produrre in quantità sufficiente legno compensato di legno duro specificamente destinato a imballaggi pesanti
(
72
)
e leggeri
(
73
)
.
3.
DUMPING
(88)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal denunciante e da Jiangshan Wood sul calcolo del margine di dumping.
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(89)
In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 77 a 82 del regolamento provvisorio.
3.2.
Valore normale
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(90)
In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 180 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(91)
In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 181 a 195 del regolamento provvisorio.
3.2.3.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(92)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante e Jiangshan Wood hanno presentato osservazioni sulle fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni. Tali osservazioni sono trattate nella sezione 3.2.4.
3.2.4.
Fattori produttivi
(93)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha affermato che i valori relativi ai fattori produttivi di cui alla tabella 1 del regolamento provvisorio non corrispondevano a quelli riportati nei file di calcolo e al considerando 210 del regolamento provvisorio.
(94)
La Commissione ha chiarito che i valori riportati alla tabella 1 e al considerando 210 contenevano un errore materiale dovuto all'aggiunta di una percentuale dell'imposta sulle importazioni a ciascun valore di riferimento. Tuttavia i valori corretti erano stati comunicati a tutte le parti negli allegati contenenti i valori di riferimento e applicati nel calcolo del dumping.
(95)
Sulla base delle precedenti osservazioni, la Commissione ha confermato che, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, sono stati utilizzati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti.
Tabella 1
Fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta
Fattore produttivo
Codice SA
Fonte
Valore esente da distorsioni
Unità di misura
Materie prime
Tronco di pioppo
4403 97
Global Trade Atlas («GTA»)
(
74
)
980,49 CNY
m
3
Fogli da impiallacciatura di eucalipto
4408 90
GTA
4 073,14 CNY
m
3
Carta per stratificati
4811 49
GTA
4,26 CNY
m
2
Farina
1101 00 15
GTA
5,31 CNY
kg
Materiali di consumo
Lavoro (manodopera)
n/a
Statistiche nazionali
43,76 CNY
ore
Energia
Energia elettrica
n/a
Autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia
0,77 CNY
kWh
3.2.4.1.
Materie prime
(96)
Il denunciante e Jiangshan Wood hanno presentato osservazioni sui valori di riferimento per i tronchi di pioppo, i fogli da impiallacciatura di eucalipto e la farina di frumento.
Tronchi di pioppo
(97)
Per quanto riguarda i tronchi di pioppo, Jiangshan Wood ha ritenuto che i dati del GTA sulle esportazioni dalla Francia indicassero prezzi molto più elevati di quelli rilevati utilizzando i valori Eurostat e ha considerato che ciò potesse essere dovuto al fatto che i dati statistici utilizzati dalla Commissione combinavano dati relativi a importazioni ed esportazioni. La società ha sostenuto che, poiché i dati Eurostat contenevano solo dati comunicati direttamente dalle autorità doganali francesi, essi erano più affidabili dei dati provenienti da fonti terze estratti da S&P Global. Jiangshan Wood ha inoltre presentato i dati estratti da Eurostat sulla base dei quali il prezzo unitario è risultato pari a 96,56 EUR/m
3
o a 754,66 CNY/m
3
. La società ha inoltre sostenuto che i paesi verso i quali la Francia esportava i tronchi di pioppo non applicavano dazi doganali sulle importazioni di tali tronchi e che pertanto non era giustificato aggiungere un dazio all'importazione del 4,1 %.
(98)
Il denunciante ha affermato che Jiangshan Wood ha interpretato erroneamente i dati, in quanto quelli utilizzati dalla Commissione non si basavano sul valore delle esportazioni dalla Francia verso paesi terzi, bensì sul valore delle importazioni in paesi terzi di tronchi di pioppo originari della Francia, che riteneva fosse il metodo corretto. Il denunciante ha pertanto sostenuto che i dati non dovrebbero essere modificati.
(99)
La Commissione ha chiarito che, come indicato dal denunciante, il valore di riferimento per i tronchi di pioppo non si basava sui valori delle esportazioni di tronchi di pioppo dalla Francia, ma sulle importazioni di tronchi di pioppo originari della Francia in tutti i paesi del mondo. I dati statistici si basavano sulla banca dati del GTA che la Commissione riteneva affidabile e che la stessa ha utilizzato a tal fine in molte altre indagini. La Commissione ha inoltre ricordato che il GTA è una banca dati completa contenente non solo i dati Eurostat, ma anche quelli dell'UN Comtrade e di numerose altre fonti statistiche. La Commissione ha pertanto ritenuto che il valore di riferimento stabilito su tale base fosse sufficientemente preciso. La Commissione ha inoltre chiarito che il dazio all'importazione applicato ai tronchi di pioppo non è stato determinato in base alle esportazioni dalla Francia, bensì in base ai dazi medi all'importazione sui tronchi di pioppo riscossi dai principali paesi importatori, come indicato al considerando 218 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(100)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto aggiungere un dazio all'importazione del 4,1 % al prezzo medio dei tronchi di pioppo e che il metodo per il calcolo di tale maggiorazione era arbitrario, in quanto si basava sui dazi medi all'importazione nei primi 10 paesi importatori, mentre il prezzo all'importazione si basava sulle importazioni di tronchi di pioppo originari della Francia in tutti i paesi. Essa ha inoltre sottolineato che, secondo i dati sulle importazioni forniti dall'UN Comtrade, i primi 10 paesi importatori erano diversi da quelli elencati dalla Commissione al momento della divulgazione delle informazioni. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto esaminare i dazi all'importazione applicabili unicamente alle importazioni di tronchi di pioppo originari della Francia. Poiché tali importazioni erano soggette a dazi all'importazione pari allo 0 %, ha ritenuto che non dovesse essere applicato alcun dazio.
(101)
La Commissione ha contestato l'argomentazione secondo cui il dazio all'importazione aggiunto al prezzo dei tronchi di pioppo fosse arbitrario. Essa ha ritenuto che l'aggiunta di un dazio all'importazione fosse in linea con la prassi consueta e che tale dazio fosse stato aggiunto sistematicamente ai prezzi all'importazione per indicare che qualsiasi società che avesse acquistato fogli da impiallacciatura di eucalipto avrebbe dovuto pagarlo. In questo caso particolare, poiché la Francia era un importante produttore di tronchi di pioppo, la Commissione ha ritenuto opportuno basare il valore di riferimento per i tronchi di pioppo sulle importazioni mondiali dalla Francia. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, tale valore di riferimento è stato quindi determinato sulla base del prezzo internazionale esente da distorsioni e non del prezzo all'importazione in un paese rappresentativo. Pertanto la Commissione non era tenuta a collegare il dazio all'importazione a un paese rappresentativo né, in questo caso, alla Francia. La Commissione ha invece ritenuto che calcolare il dazio all'importazione sulla base delle destinazioni di importazione più importanti per i tronchi di pioppo costituisse un metodo ragionevole per stabilirne il livello. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'elenco delle destinazioni di importazione più importanti presentato da Jiangshan Wood era differente, va notato che la Commissione aveva ricavato i dati dal GTA, mentre Jiangshan Wood aveva utilizzato la banca dati dell'UN Comtrade. La Commissione ha ritenuto che il GTA fosse una fonte affidabile e che non ravvisasse alcun motivo valido per sostituire i dati con quelli provenienti da un'altra fonte. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
Fogli da impiallacciatura di eucalipto
(102)
Come indicato ai considerando da 206 a 210 del regolamento provvisorio, data l'assenza di un altro valore di riferimento adeguato, il prezzo di riferimento per i fogli da impiallacciatura di eucalipto si è basato su un prezzo medio all'esportazione indicato nella banca dati del GTA con il codice SA 4408 90 , che comprende sia i fogli da impiallacciatura di eucalipto sia altri tipi di fogli da impiallacciatura. Il prezzo di riferimento stabilito su tale base e comunicato alle parti ammontava a 4 073,134 CNY/m
3
o a 521,22 EUR/per m
3
, valore che la Commissione ha ritenuto accurato e in linea con il prezzo di mercato per il tipo di fogli da impiallacciatura.
(103)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood si è chiesta perché molti paesi, tra cui i maggiori produttori di fogli da impiallacciatura di eucalipto come l'Uruguay, il Paraguay, il Brasile o il Cile, non fossero stati presi in considerazione dalla Commissione. Ha sottolineato che, per stabilire il valore di riferimento, la Commissione ha preso in considerazione i dati di Polonia, Svezia e Lettonia, che non erano i principali esportatori di fogli da impiallacciatura di eucalipto e che si rifornivano in paesi che non li producevano, come l'Ucraina. Ha inoltre affermato che, nel calcolo del valore di riferimento, la Commissione ha incluso paesi che esportavano quantitativi minori. Jiangshan Wood ha pertanto messo in dubbio l'affidabilità della banca dati utilizzata dalla Commissione.
(104)
Jiangshan Wood ha inoltre affermato che la Commissione potrebbe utilizzare la banca dati dell'UN Comtrade, che contiene i dati riguardanti tutti i paesi esportatori, compresi i maggiori esportatori di eucalipto. Essa ha sostenuto che il prezzo unitario da utilizzare come riferimento su tale base era di 3 238 CNY/m
3
o di 414 EUR/m
3
. Jiangshan Wood ha pertanto chiesto alla Commissione di utilizzare tale valore come valore di riferimento o, in alternativa, il prezzo pari a 443 EUR/m
3
di cui al considerando 210 del regolamento provvisorio. Ha inoltre indicato che, qualora la Commissione decidesse di utilizzare il valore di riferimento impiegato nella fase provvisoria, sarebbe opportuno indicare i paesi considerati come i maggiori esportatori e spiegare perché i principali paesi produttori di fogli da impiallacciatura di eucalipto non sono stati presi in considerazione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha ribadito la sua richiesta di divulgare ulteriori dati relativi al valore di riferimento, menzionando nel contempo le differenze riscontrate tra la banca dati utilizzata dalla Commissione e quella dell'UN Comtrade.
(105)
La Commissione ha innanzitutto ribadito che il valore di 443 EUR/m
3
, menzionato al considerando 210 del regolamento provvisorio, era dovuto a un errore materiale privo di fondamento fattuale. La Commissione ha inoltre ribadito che, come spiegato al considerando 210 del regolamento provvisorio, le statistiche sulle esportazioni con il codice SA 4408 90 riguardavano fogli da impiallacciatura di diverse specie di legno e quindi di prezzi diversi. I prezzi variavano notevolmente a seconda che si trattasse di fogli da impiallacciatura molto sottili o di fogli da impiallacciatura tra i 0,3 e i 0,6 mm, lo spessore più utilizzato per la produzione di legno compensato, e tra fogli da impiallacciatura di diverse qualità. Ad esempio, solo per l'impiallacciatura di eucalipto, il prezzo poteva variare notevolmente se il foglio doveva essere utilizzato per l'anima del legno compensato o per lo strato esterno. Il codice SA non era quindi solo un codice generale che comprendeva più tipi di fogli da impiallacciatura oltre a quelli di eucalipto utilizzati per la produzione di legno compensato, ma includeva anche fogli da impiallacciatura di eucalipto di diversi tipi e qualità. Non tutti i fogli da impiallacciatura potevano essere utilizzati specificamente per la produzione di legno compensato.
(106)
La Commissione ha pertanto preso in considerazione solo le importazioni da paesi per cui i prezzi medi all'importazione erano compresi tra 350 EUR/m
3
per i fogli da impiallacciatura di eucalipto di bassa qualità e 720 EUR/m
3
per quelli di alta qualità. Tale intervallo di valori si basava sulle fatture presentate dal denunciante come prova dei diversi prezzi relativi ai fogli da impiallacciatura di eucalipto di qualità differenti. Pertanto tale intervallo corrispondeva ai prezzi che si ritiene possano essere pagati per i fogli da impiallacciatura di eucalipto utilizzabili nella produzione di legno compensato di legno duro. I paesi con prezzi medi all'importazione al di fuori di tale intervallo non sono stati pertanto presi in considerazione.
(107)
Data l'assenza di un codice SA specifico per i fogli da impiallacciatura di eucalipto, la Commissione ha pertanto ritenuto che il prezzo medio stabilito su tale base fosse ragionevole e rispecchiasse in modo accurato il prezzo da pagare per questo fattore produttivo. La Commissione ha inoltre osservato che il valore di riferimento presentato da Jiangshan Wood sulla base dei dati forniti dall'UN Comtrade, pari a 3 238 CNY/m
3
o a 414 EUR/m
3
, rientrava nell'intervallo utilizzato dalla Commissione che prevedeva prezzi compresi tra 350 EUR/m
3
e 720 EUR/m
3
e che era ampiamente in linea con il valore di riferimento pari a 4 073,14 CNY/m
3
o a 521,22 EUR/m
3
utilizzato dalla Commissione. La Commissione ha inoltre ritenuto di aver fornito indicazioni sufficientemente dettagliate nell'ambito della divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni sulle modalità di calcolo del valore di riferimento. Pur avendo rilevato le differenze evidenziate dal produttore esportatore, dovute all'uso di una banca dati alternativa, la Commissione non ha individuato motivi validi per escludere l'uso della banca dati del GTA, che è stata utilizzata nel contesto di tutte le altre inchieste e che ha ritenuto una fonte di dati affidabile. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le statistiche utilizzate dalla Commissione avrebbero potuto non essere attendibili e ha sostenuto che il valore di riferimento stabilito come spiegato in precedenza era ragionevole e accurato.
(108)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha affermato di aver utilizzato nel processo di produzione solo fogli da impiallacciatura di eucalipto di qualità inferiore per l'anima e ha inoltre menzionato il fatto di non aver acquistato fogli da impiallacciatura per lo strato esterno. Essa ha sostenuto che l'intervallo di prezzo applicato dalla Commissione per stabilire il valore di riferimento non deve includere i fogli da impiallacciatura per l'anima e quelli per lo strato esterno di eucalipto di alta qualità. Nel contesto delle osservazioni presentate sulla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha chiesto alla Commissione di pubblicare una sintesi significativa degli elementi di prova forniti dal denunciante che indicassero l'intervallo di prezzo compreso tra i 350 EUR/m
3
e i 720 EUR/m
3
per i fogli da impiallacciatura di eucalipto. Il 14 ottobre 2025 ha rinnovato la sua richiesta, chiedendo alla Commissione di fornire indicazioni significative sulle fatture e/o una sintesi delle informazioni riguardanti i diversi tipi di fogli da impiallacciatura, i loro Incoterms, l'origine e il prezzo, in quanto riteneva che il fatto di non divulgare tali informazioni costituisse una violazione dei suoi diritti di difesa. Con un messaggio di posta elettronica del 15 ottobre 2025, la Commissione ha fornito alla società la sintesi richiesta, sottolineando tuttavia di non ritenere che non divulgando tali fatture (riservate) fossero violati i diritti di difesa di Jiangshan Wood. Jiangshan Wood ha successivamente reiterato la sua richiesta, chiedendo informazioni ancora più dettagliate sulle fatture, quali le date e i dettagli sui rapporti di conversione dei prezzi dal peso netto a quello lordo.
(109)
Per confutare le argomentazioni di Jiangshan Wood, il denunciante ha dichiarato che il metodo applicato dalla Commissione per adeguare i dati sulle importazioni con il codice SA 4408 90 era appropriato per rilevare nello specifico, in modo corretto e accurato, le importazioni di fogli da impiallacciatura di eucalipto all'interno di questo codice generale contenente altri tipi di legno compensato.
(110)
La Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione di Jiangshan Wood. Il codice SA 4408 90 utilizzato per determinare il valore di riferimento è un codice generale che si riferisce anche ad altri tipi di legno compensato e l'intervallo applicato è stato impiegato solo come parametro per individuare in modo più specifico le importazioni di fogli da impiallacciatura di eucalipto all'interno di tale codice. La Commissione ha ritenuto che tale metodo fosse ragionevole e che, alla luce delle informazioni disponibili, riflettesse nel modo più accurato il prezzo dei fogli da impiallacciatura di eucalipto, nonostante non fosse possibile distinguere le diverse qualità di fogli da impiallacciatura.
(111)
La Commissione ha inoltre ritenuto infondata la richiesta di Jiangshan Wood di divulgare le fatture riservate. Alla fine tali fatture non sono state utilizzate per determinare i valori di riferimento, ma solo come parametro per determinare un intervallo di prezzo per i fogli da impiallacciatura di eucalipto; è per questo motivo che la Commissione ha ritenuto che divulgare le fatture riservate non avrebbe consentito a Jiangshan Wood di suffragare in modo più dettagliato la sua argomentazione. La Commissione ha inoltre fornito una spiegazione molto dettagliata del metodo utilizzato nel documento generale di divulgazione delle informazioni ai considerando 67 e 72 e, in seguito alla richiesta di Jiangshan Wood presentata con messaggio di posta elettronica il 15 ottobre 2025, ha fornito ulteriori informazioni sintetiche contenenti tutti i dettagli sulla natura dei fogli da impiallacciatura di eucalipto e sui prezzi pertinenti.
(112)
Infine la Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione di Jiangshan Wood secondo cui nei suoi prodotti utilizzava solo fogli da impiallacciatura per l'anima di eucalipto di bassa qualità. Al contrario, le fatture di acquisto della società riguardanti i fogli da impiallacciatura di eucalipto indicavano una qualità di «classe 1» o che tali fogli erano di «prima qualità», il che lasciava intendere che i fogli da impiallacciatura acquistati erano di qualità superiore. Inoltre tale riferimento non consentiva di determinare se i fogli da impiallacciatura acquistati fossero per l'anima o per lo strato esterno, nonostante la società abbia affermato che tutti i fogli da impiallacciatura per lo strato esterno fossero prodotti dalla stessa. La Commissione non ha quindi potuto accertare l'argomentazione secondo cui Jiangshan Wood acquistava solamente fogli da impiallacciatura per l'anima di bassa qualità.
(113)
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui si dovrebbero utilizzare solo fogli da impiallacciatura di eucalipto a prezzo inferiore. Inoltre la Commissione non ha ritenuto che, non divulgando informazioni supplementari sulle fatture riservate, siano stati violati i diritti di difesa di Jiangshan Wood. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
Farina
(114)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha ribadito che il mercato della farina in Turchia e quindi i prezzi della farina erano nel complesso distorti e gonfiati a causa delle varie misure adottate dall'Ufficio turco competente che incidevano sulle importazioni/esportazioni di farina di frumento. Ha sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede la determinazione di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e che anche la Commissione aveva accertato l'esistenza di distorsioni del mercato al momento di stabilire il valore di riferimento. A suo parere, un valore di riferimento esente da distorsioni potrebbe essere il prezzo medio all'importazione della farina negli altri paesi a reddito medio-alto, ossia 3,9 CNY/kg senza dazi all'importazione o 4,45 CNY/kg con le tariffe doganali applicabili.
(115)
Il denunciante ha affermato che le osservazioni di Jiangshan Wood riguardavano i chicchi di frumento e non la farina di frumento. Ha inoltre sostenuto che le prescrizioni in materia di licenze e ispezioni erano prescrizioni standard imposte, per motivi di sicurezza sanitaria, a tutti i prodotti agricoli.
(116)
La Commissione ha confermato che tali restrizioni riguardavano effettivamente le importazioni di chicchi di farina e non la farina di frumento stessa. Come indicato al considerando 213 del regolamento provvisorio, il quantitativo di farina importato in Turchia era significativo e la richiesta di farina avveniva a prezzi che includevano i dazi. Pertanto essa ha sostenuto che i prezzi erano rappresentativi del prezzo di mercato.
3.2.4.2.
Lavoro (manodopera)
(117)
In assenza di osservazioni riguardanti la manodopera, la Commissione ha confermato il considerando 223 del regolamento provvisorio.
3.2.4.3.
Energia elettrica
(118)
In assenza di osservazioni riguardanti l'energia elettrica, la Commissione ha confermato il considerando 224 del regolamento provvisorio.
3.2.4.4.
Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(119)
Come spiegato al considerando 228 del regolamento provvisorio, al fine di stabilire i valori di riferimento per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati del governo turco relativi alla media delle spese e degli utili di esercizio delle società pubblicati dalla Banca centrale della Turchia sui risultati finanziari delle 3 121 società che svolgevano attività nel settore della fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio (codice NACE C-162).
(120)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che i dati non erano adeguati, in quanto riguardavano un settore troppo ampio e non rispecchiavano la redditività e le spese reali dell'industria del legno compensato in Turchia. Esso ha dichiarato che il codice NACE C-162 comprendeva la fabbricazione di altri prodotti a base di legno, come i prodotti di carpenteria e falegnameria, i pavimenti di legno, i contenitori di legno, i materiali da intreccio, ecc., e che la pertinente sottocategoria C162-1 (Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno) non era disponibile. Il denunciante ha sostenuto che il segmento del legno compensato all'interno della categoria rappresentava solo il 2 % e che era dominato dall'industria produttrice di pannelli a base di legno, come i pannelli di particelle e i pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»). Esso ha affermato che i prodotti in legno compensato erano quelli più sofisticati e di maggiore qualità tra tutti i prodotti a base di legno e che, poiché il codice NACE aggregato comprendeva principalmente altri tipi di prodotti, non era opportuno per determinare le SGAV e i profitti del settore del legno compensato. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la banca dati comprendeva quasi esclusivamente dati riguardanti micro o piccole imprese, mentre il legno compensato è prodotto da medie imprese. Esso ha altresì affermato che oltre 3 000 società considerate erano in perdita, il che rendeva non applicabile l'uso dei dati macroeconomici. Il denunciante ha anche dichiarato che i dati utilizzati si riferivano al 2022 e che pertanto non rispecchiavano la situazione delle società nel periodo dell'inchiesta.
(121)
Il denunciante ha presentato i dati finanziari del 2024 della società Pelit Arslan Kontrplak Fabrikasi Anonim Sirketi («Pelit Arslan»), disponibili nella banca dati Dun&Bradstreet Finance Analytics
(
75
)
. Secondo la relazione finanziaria, nel 2024 le SGAV erano pari al 21,6 % dei costi del bene venduto mentre l'utile al lordo delle imposte era del 23,6 %. A suo parere, tali indicatori erano prudenti, in quanto negli anni precedenti la società aveva mostrato un livello ancora più elevato di SGAV e profitti. Secondo la sua opinione, il livello proposto di SGAV era ampiamente in linea con quello delle SGAV individuate dalla Commissione, mentre il profitto più elevato era chiaramente più rappresentativo del settore del legno compensato in quanto si trattava di un prodotto a base di legno di maggiore qualità rispetto ad altri pannelli in legno. Su tale base il denunciante ha chiesto alla Commissione di rivedere l'approccio e di utilizzare i dati di Pelit Arslan come valore di riferimento per le SGAV e i profitti.
(122)
Jiangshan Wood ha affermato di non opporsi all'uso dei dati del governo turco pubblicati dalla Banca centrale della Turchia, proposti dalla Commissione. Essa ha sostenuto che la relazione elaborata sulla base di tali dati indicava che tra le SGAV vi erano spese di distribuzione che dovevano essere escluse dalla costruzione del valore normale. Ha pertanto dichiarato che la Commissione dovrebbe escludere le spese di distribuzione sulla base di un rapporto ragionevole, dei dati dei produttori dell'Unione o delle informazioni finanziarie presentate dall'operatore commerciale indipendente Pizhou Ouyme Import and Export Trade Co. Ltd («Pizhou Ouyme»), da cui è emerso che le spese di vendita diretta rappresentavano il 62 % del totale delle SGAV.
(123)
Per confutare le argomentazioni presentate da Jiangshan Wood, il denunciante ha sostenuto che non era chiaro quali tipi di spese fossero inclusi in questa categoria e che la categoria generale delle «spese di distribuzione» potrebbe anche (o esclusivamente) riferirsi ai costi associati alla messa a disposizione dei clienti di un prodotto o di un servizio, come i costi per l'imballaggio, la commercializzazione, la vendita, il deposito e il magazzinaggio, la gestione degli ordini, i servizi ai clienti, ecc. Esso ha inoltre affermato che i dati finanziari dei produttori dell'Unione non includevano alcuna ripartizione delle SGAV in singole categorie, non consentendo quindi di effettuare adeguamenti, e che, analogamente, non era possibile applicare né considerare attendibili le singole voci di costo all'interno della categoria delle «spese di distribuzione» dell'operatore commerciale cinese a causa delle distorsioni riscontrate dalla Commissione in Cina per tale prodotto e industria. Infine ha sostenuto che tale adeguamento non è stato effettuato dalla Commissione in inchieste precedenti.
(124)
Per confutare le osservazioni del denunciante, Jiangshan Wood ha chiesto alla Commissione di non tenere conto dei dati finanziari di Pelit Arslan, in quanto ha sostenuto che, senza avere accesso ai dati, non poteva verificare l'esattezza dei calcoli né valutare l'affidabilità dei dati per la costruzione del valore normale e che quest'ultimo non sarebbe stato rettificato fornendo una sintesi significativa dei dati (ad esempio in intervalli di valori), poiché le SGAV e i profitti devono essere espressi con percentuali accurate. Essa ha sottolineato che i dati finanziari presentati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono «prontamente disponibili» e gratuiti. Ha fornito un esempio di casi in cui i dati non sono stati utilizzati perché non è stato possibile inserirli nel fascicolo pubblico per motivi di violazione del diritto d'autore.
(125)
La Commissione ha ricordato che, nella fase provvisoria, non erano disponibili dati recenti relativi alle società turche e che pertanto la banca dati utilizzata costituiva il miglior parametro per stabilire SGAV e profitti ragionevoli. I dati di una società produttrice di legno compensato di legno duro, presentati dal denunciante, costituivano tuttavia una base più ragionevole per determinare le SGAV e i profitti rispetto a una banca dati che comprende dati appartenenti a un settore molto più ampio. Inoltre, sulla base delle relazioni finanziarie dettagliate di tale società presentate dal denunciante, la Commissione ha potuto verificare che le percentuali riguardanti le SGAV e i profitti fossero state stabilite con precisione. Tali relazioni erano direttamente disponibili, a un costo contenuto, su un sito web pubblico (
https://www.informa.es/en
). La Commissione ha pertanto concluso che i dati di Pelit Arslan potevano essere utilizzati per stabilire SGAV e profitti ragionevoli e che erano dunque conformi all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
Argomentazioni sull'uso dei dati di Pelit Arslan dopo la divulgazione finale delle informazioni
(126)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha ritenuto che la Commissione debba tornare a utilizzare i dati finanziari a livello settoriale e che non debba includere le spese di vendita per costruire il valore normale. Essa ha considerato inaccettabile che l'importo inizialmente ritenuto ragionevole per le SGAV e i profitti sia stato sostituito dai dati finanziari di Pelit Arslan da essa ritenuti non prontamente disponibili. Ha sostenuto che non è stato possibile ottenere la relazione tramite il sito web, né attraverso quello generale di Dun&Bradstreet. Ha inoltre dichiarato che, dal momento che la Commissione ha ottenuto tale relazione tramite il denunciante, non è stato possibile accertarne l'esattezza. Jiangshan Wood ha altresì ritenuto che la sintesi fornita dalla Commissione non consentisse di valutare le singole voci del bilancio utilizzate per calcolare le SGAV e i profitti. Ha considerato che la mancata presentazione di una sintesi significativa da parte della Commissione costituisse una violazione dei suoi diritti di difesa e ha fatto altresì riferimento a un'inchiesta relativa a determinati alcoli polivinilici e alla relativa causa della Corte in cui quest'ultima ha dichiarato che le parti dovrebbero essere «messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio che ne conseguirebbe»
(
76
)
.
(127)
A titolo di confutazione, il denunciante ha sostenuto che le argomentazioni di Jiangshan Wood secondo cui i bilanci non potevano essere ottenuti erano fuorvianti e infondate. Ha sottolineato che, attraverso una rapida ricerca online, è possibile verificare che, secondo il sito web, il portale
Informa.es
permetteva di accedere al data cloud di Dun&Bradstreet, che raccoglie informazioni finanziarie e di marketing da oltre 600 milioni di imprese online in tutto il mondo
(
77
)
. Per dimostrare ulteriormente che la relazione finanziaria è ed è rimasta prontamente disponibile, i denuncianti l'hanno riacquistata tramite
Informa.es
il 9 ottobre 2025 e hanno presentato i dati alla Commissione.
(128)
Il denunciante ha inoltre ritenuto che il riferimento alla giurisprudenza fatto da Jiangshan Wood fosse fuorviante. Nell'inchiesta riguardante gli alcoli polivinilici originari della Cina, la Commissione ha affermato che «a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i dati non devono essere »pubblicamente disponibili« ma »prontamente disponibili«» e che «con »pubblicamente disponibili« si intende »a disposizione del grande pubblico«, mentre per »prontamente disponibile« si intende »a disposizione di tutti« purché siano soddisfatte determinate condizioni, come il pagamento di una tariffa»
(
78
)
. Il denunciante ha inoltre sottolineato che tale risultanza è stata infine corroborata da una sentenza definitiva del Tribunale nella causa T-763/20, nella quale il Tribunale ha altresì confermato che la Commissione aveva il diritto di accettare dati riservati, a condizione che fosse presentato un riassunto non riservato
(
79
)
. Esso ha sottolineato che un riassunto non riservato del bilancio è stato debitamente fornito e inserito nel fascicolo pubblico.
(129)
La PTIA ha affermato di non essere stata in grado di ottenere le relazioni finanziarie dal sito web
https://www.informa.es/en
, ma di essere riuscita a reperirle tramite altre fonti. Essa ha indicato che, sulla base delle dichiarazioni provenienti da altre fonti, l'utile al lordo delle imposte era pari al 17 % e non al 23,6 %, come segnalato dalla Commissione.
(130)
Saintland Wood ha sostenuto di avere avuto difficoltà ad accedere ai dati di Pelit Arslan a causa di ciò che sembrava essere un problema tecnico nel processo di login al sito web, che non le ha permesso di registrarsi e pertanto di preparare e presentare per tempo una comunicazione efficace. Essa ha chiesto alla Commissione di fornire istruzioni chiare e dettagliate o di indicare un metodo alternativo per accedere ai dati.
(131)
La Commissione ha fatto riferimento al considerando 52 del documento generale di divulgazione delle informazioni in cui si affermava che i bilanci dettagliati di Pelit Arslan erano disponibili nella banca dati Dun&Bradstreet Finance Analytics. Nel considerando la Commissione aveva inoltre fatto riferimento al sito web
informa.es
, il fornitore delle relazioni internazionali di Dun&Bradstreet
(
80
)
in Spagna. La Commissione ha confermato che le informazioni finanziarie relative alla società Pelit Arslan erano prontamente disponibili e facilmente accessibili attraverso il sito web di Dun&Bradstreet, che fornisce dati attraverso i suoi partner internazionali. Le relazioni finanziarie di Pelit Arslan potevano essere acquistate direttamente, senza registrazione, dietro pagamento di una tariffa
(
81
)
. Poiché i dati erano prontamente disponibili attraverso i siti web summenzionati, la Commissione non ha ritenuto necessario fornire indicazioni dettagliate, come richiesto da Saintland Wood.
(132)
La Commissione ha inoltre sottolineato che in occasione della divulgazione finale delle informazioni è stato fornito un riassunto non riservato dei dati. Sebbene non consentisse alle parti di individuare informazioni riservate dettagliate, secondo la Commissione tale riassunto era sufficiente a fornire loro informazioni sui dati utilizzati. Dato che la relazione dettagliata era prontamente disponibile, la Commissione non ha ritenuto che i diritti di difesa delle parti fossero stati violati: tutte le parti, compresa Jiangshan Wood, potevano infatti ottenere e verificare i dati dettagliati a fronte di una tariffa ragionevole, come ha fatto la PTIA. Inoltre l'argomentazione di Jiangshan Wood secondo cui non è stato possibile individuare le singole voci, quali i costi di vendita da detrarre, era infondata; infatti, come illustrato nella sezione successiva, l'argomentazione secondo cui le spese di vendita dovevano essere dedotte dal valore di riferimento è stata respinta.
(133)
Per quanto riguarda l'argomentazione della PTIA secondo cui l'utile era pari al 17 %, la Commissione ha confermato che il calcolo del valore di riferimento per il margine di profitto della società rappresentativa Pelit Arslan era corretto e corrispondeva all'importo dell'utile al lordo delle imposte espresso come quota del valore del costo dei beni venduti dalla società, come spiegato nella sezione 3.2.4.4 del presente regolamento, e che l'utile al lordo delle imposte era del 23,6 %.
Argomentazioni riguardanti le spese di vendita dopo la divulgazione finale delle informazioni
(134)
Jiangshan Wood ha inoltre dichiarato che la Commissione deve distinguere e separare le spese di vendita dalle altre spese generali e amministrative, in quanto essa non ha sostenuto tali spese e non le ha dunque comunicate alla Commissione. A suo parere, ciò era essenziale in quanto l'inclusione dei costi di vendita e di distribuzione (ossia per trasporto, movimentazione e imballaggio) tra le SGAV avrebbe fatto sì che il valore normale costruito non corrispondesse a quello franco fabbrica.
(135)
Per confutare l'argomentazione di Jiangshan Wood, il denunciante ha fatto riferimento a una sentenza del Tribunale nella causa T-263/22, in cui si afferma che «se è pur vero che la pratica degli adeguamenti può risultare necessaria, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze, esistenti tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, deduzioni di tal genere non possono essere, tuttavia, praticate su un valore che è stato costruito [ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis] e che, pertanto, non è reale. Infatti, in linea di principio, su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, essendo stato determinato artificialmente»
(
82
)
.
(136)
Il denunciante ha pertanto sostenuto che il valore normale è stato costruito in considerazione delle distorsioni strutturali nel segmento della lavorazione del legno in Cina, il che rende il valore normale non «reale» e quindi non soggetto a fattori che inciderebbero sulla sua comparabilità con il prezzo all'esportazione. Esso ha sottolineato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» e che tale disposizione impone chiaramente e inequivocabilmente di prendere in considerazione le spese di vendita per costruire il valore normale. Il fatto che Jiangshan Wood «non sostiene spese di vendita» non influisce in alcun modo sulla necessità di includere le spese di vendita nel valore normale costruito. In caso contrario, la Commissione deflazionerebbe (sottostimerebbe) il valore normale costruito, in palese violazione del regolamento di base.
(137)
La Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione di Jiangshan Wood. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base fa riferimento a un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, in quanto si tratta dei costi normalmente sostenuti da ciascuna società, comprese quelle come Jiangshan Wood che vendono tramite operatori commerciali. Inoltre praticare deduzioni dall'importo esente da distorsioni delle SGAV di un produttore con sede in un paese rappresentativo per riflettere i costi effettivi di Jiangshan Wood sarebbe in contrasto con l'obiettivo di stabilire i costi esenti da distorsioni di una società. Infine il fatto che Jiangshan Wood non abbia comunicato alcuna spesa di vendita alla Commissione non costituiva una prova che non ve ne fossero; infatti il sistema contabile della società non consentiva in generale di individuare i costi in modo dettagliato. Durante la visita di verifica della società, i servizi della Commissione hanno ispezionato il dipartimento vendite e hanno incontrato un responsabile delle vendite, il che di per sé indicava che la società sosteneva costi di vendita. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
Argomentazioni sulla pertinenza dell'utilizzo dei dati di Pelit Arslan per stabilire un valore di riferimento per le SGAV e i profitti dopo la divulgazione finale delle informazioni
(138)
La PTIA ha inoltre ritenuto che i dati settoriali fossero un valore di riferimento più appropriato per stabilire le SGAV e i profitti, in quanto riflettevano il fatto che l'industria cinese del legno compensato era composta da PMI ed era altamente frammentata. Ha inoltre dichiarato che, qualora la Commissione utilizzasse i dati settoriali, gli indicatori finanziari da prendere in considerazione dovrebbero riflettere i costi di finanziamento per l'inflazione e gli oneri finanziari straordinari, insolitamente elevati in Turchia, con un tasso di interesse del 45 % nel periodo dell'inchiesta, e che si dovrebbero anche detrarre i costi di distribuzione nel caso in cui Jiangshan Wood non avesse sostenuto tali spese. La PTIA ha presentato nuovamente argomentazioni analoghe nella comunicazione del 16 ottobre 2025. Essa ha sostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dai denuncianti, i dati settoriali erano disponibili non solo per il 2022, ma anche per il 2024, e che alcuni tipi di legno compensato potevano essere meno costosi di pannelli in MDF o prodotti per pavimenti di migliore qualità.
(139)
La PTIA ha inoltre ritenuto che il 45,2 % delle SGAV e dei profitti non fosse ragionevole in quanto eccessivamente elevato e distorto dall'iperinflazione, dalla svalutazione valutaria e dagli elevati costi di finanziamento in Turchia e ha chiesto alla Commissione di rivedere al ribasso tali spese e profitti. La PTIA ha chiesto alla Commissione di utilizzare il rapporto dei costi di finanziamento di altri paesi come parametro e ha proposto un indicatore del 6 %.
(140)
Essa ha inoltre affermato che, secondo quanto dichiarato sul suo sito web
(
83
)
, Pelit Arslan produce anche altri tipi di prodotti e che pertanto il bilancio di tale società comprendeva necessariamente dati provenienti da altre unità commerciali. La PTIA ha fatto altresì riferimento ad altri due siti web di società appartenenti allo stesso gruppo che menzionavano altri prodotti
(
84
)
. Essa ha inoltre sostenuto che la società utilizzava legno compensato originario della Russia e del Vietnam.
(141)
La PTIA ha inoltre dichiarato che i dati di tale società non erano stati accettati nel quadro di un'inchiesta sui pavimenti di legno multistrato, in quanto ritenuti eccessivamente elevati e quindi non rappresentativi
(
85
)
.
(142)
Per confutare le argomentazioni della PTIA, il denunciante ha affermato che Pelit Arslan faceva effettivamente parte del gruppo Turanlar, ma produceva legno compensato. I prodotti menzionati dalla PTIA non erano fabbricati da Pelit Arslan, bensì da altre società collegate all'interno del gruppo, quali PeliParke (pavimenti in legno, pannelli murali, battiscopa, ecc.)
(
86
)
o Vezirköprü Orman Ürünleri Ve Kağit San. A.Ş. (MDF, pavimenti laminati, altri pannelli leggeri e murali, prodotti di carta, ecc.)
(
87
)
. Ha sostenuto che la relazione finanziaria di Pelit Arslan era specifica e non consolidata, cioè rappresentativa dei dati del gruppo, e che i risultati finanziari relativi al settore del legno compensato erano specificati nella relazione stessa.
(143)
Il denunciante ha inoltre affermato che, rispetto ai dati consolidati di un settore molto più ampio, i dati di Pelit Arslan rappresentavano un valore di riferimento più ragionevole e affidabile e rispecchiavano meglio le condizioni del prodotto in esame nel paese rappresentativo. Ha sostenuto che il livello stabilito di SGAV era ampiamente in linea con il rapporto del 16,1 % basato sui dati del governo turco riguardanti l'industria di trasformazione del legno, che risulta in realtà essere un livello rappresentativo per settori industriali più ampi e non solo per il segmento del legno compensato. Per quanto riguarda il tasso di profitto del 23,6 %, il denunciante ha sottolineato che esso deve essere considerato ragionevole data la maggiore qualità dei pannelli in legno compensato di legno duro rispetto ad altri pannelli a base di legno, come i pannelli in MDF o i pannelli a scaglie orientate, nonché ad altri prodotti in legno.
(144)
In primo luogo la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui dovrebbe tornare a tenere conto di dati settoriali. Anche se i dati del 2022 erano disponibili, la Commissione ha concluso che essi riguardavano anche società appartenenti a un settore più ampio. Nel considerando 84 del documento generale di divulgazione delle informazioni è stato spiegato in dettaglio che tali dati sono stati inizialmente utilizzati a causa della mancanza di informazioni più precise. A suo parere i dati finanziari di una società produttrice del prodotto in esame costituivano un migliore parametro per stabilire il valore di riferimento. La Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione secondo cui i dati finanziari della società Pelit Arslan non dovrebbero essere accettati nel quadro della presente inchiesta in quanto considerati inappropriati nell'ambito dell'inchiesta sui pavimenti di legno multistrato; quest'ultima si riferiva infatti ai dati relativi all'esercizio finanziario 2023 e non a quelli del 2024, che sono stati presi in considerazione nella presente inchiesta.
(145)
In secondo luogo la Commissione ha considerato infondata l'argomentazione della PTIA secondo cui Pelit Arslan fabbricava prodotti differenti. Come indicato dal denunciante, i siti web menzionati dalla PTIA nella sua comunicazione riguardavano le attività del gruppo cui appartiene Pelit Arslan e altre società del gruppo. Il fatto che le relazioni finanziarie riguardano la produzione di legno compensato è menzionato anche nei bilanci forniti dalla banca dati Dun&Bradstreet.
(146)
La Commissione ha ritenuto infondata anche l'argomentazione della PTIA sul livello dei profitti e delle SGAV. Come indicato dal denunciante, tale livello era ampiamente in linea con i dati settoriali che comprendevano la produzione di prodotti di valore generalmente inferiore. Il fatto che alcuni tipi di legno compensato possano essere meno costosi di altri prodotti in legno è un'affermazione generale, che non dimostra di per sé che i valori di riferimento indicati fossero eccessivamente elevati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(147)
Per quanto riguarda l'argomentazione relativa agli elevati costi finanziari riscontrati in Turchia, la Commissione ha sottolineato che tali costi non sono stati presi in considerazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
Conclusioni
(148)
La Commissione ha pertanto sostenuto che i dati finanziari di Pelit Arslan costituivano un valore di riferimento adeguato per stabilire il livello delle SGAV e dei profitti.
3.2.4.5.
Calcolo
(149)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha sostenuto che la Commissione ha conteggiato due volte i costi di trasporto, in quanto, nel determinare il valore di riferimento per i fattori produttivi, sono stati inclusi i costi relativi al trasporto interno nei paesi esportatori nonché al nolo marittimo e all'assicurazione, e che ha aggiunto i costi di trasporto anche nei costi di fabbricazione ricalcolati.
(150)
Jiangshan Wood ha inoltre affermato che, qualora dovesse aggiungere i costi di trasporto, la Commissione dovrebbe inserire quelli effettivamente dichiarati, anziché aumentare i valori in base al rapporto tra i costi di trasporto e il valore effettivo di acquisto dei fattori produttivi dichiarato da Jiangshan Wood. Ha dichiarato che tali costi sono stati ritenuti attendibili dalla Commissione in quanto anche quest'ultima ha utilizzato i dati dell'operatore commerciale cinese Pizhou Ouyme per stabilire il valore cif. Ha ritenuto che il regolamento provvisorio non dimostrasse che i costi di trasporto in Cina erano significativamente distorti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che pertanto, se la Commissione decidesse di aggiungere i costi di trasporto al costo del valore di riferimento, dovrebbe utilizzare i costi di trasporto effettivi.
(151)
La Commissione ha chiarito che i costi di trasporto aggiunti al prezzo di riferimento erano i costi a livello cif o fob, che includevano quindi i costi di consegna alla frontiera di un paese rappresentativo. Tuttavia tali costi non comprendevano quelli di trasporto interno. Secondo il metodo applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo, in questo caso la Turchia. Tale valore dovrebbe pertanto riflettere il prezzo che un produttore pagherebbe in Turchia per una materia prima consegnata all'ingresso dello stabilimento. La Commissione ha pertanto aggiunto i costi di trasporto interno della materia prima al valore di riferimento. Pertanto i costi di trasporto non sono stati conteggiati due volte: il valore di riferimento comprendeva i costi di trasporto fino alla frontiera del paese rappresentativo e i costi di trasporto aggiunti per costruire il valore normale erano costi riguardanti il trasporto interno.
(152)
La Commissione ha inoltre chiarito che i costi di trasporto indicati da Jiangshan Wood sono stati espressi in percentuale del valore effettivo di acquisto del fattore produttivo indicato da Jiangshan Wood, come spiegato al considerando 222 del regolamento provvisorio. L'inchiesta ha già accertato l'esistenza di distorsioni significative in Cina e la loro natura sistemica. La Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso anche sui costi di trasporto. Di conseguenza, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potrebbe essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui dovrebbe utilizzare i costi di trasporto effettivi.
(153)
In assenza di altre osservazioni riguardanti problemi di calcolo, la Commissione ha confermato il considerando 224 del regolamento provvisorio.
3.3.
Prezzo all'esportazione
(154)
In assenza di altre osservazioni relative al calcolo del prezzo all'esportazione, la Commissione ha confermato il considerando 235 del regolamento provvisorio.
3.4.
Confronto
(155)
Come spiegato ai considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio, il valore cif che si è deciso di utilizzare come denominatore per il calcolo del dumping era basato sul prezzo franco fabbrica di Jiangshan Wood, al quale la Commissione ha aggiunto i costi di nolo marittimo, nonché le SGAV e i profitti di un operatore commerciale indipendente. Come spiegato al considerando 237 del regolamento provvisorio, per stabilire tali adeguamenti al fine di giungere dal prezzo franco fabbrica al valore cif, la Commissione si è basata su informazioni pubblicamente disponibili (Drewry World Container Index) per il nolo marittimo e sulla relazione finanziaria di uno degli operatori commerciali indipendenti fornita da Jiangshan Wood.
(156)
La Commissione ha invitato gli operatori commerciali indipendenti di Jiangshan Wood a collaborare e fornire i loro dati effettivi sui costi di nolo marittimo, sulle SGAV e sui profitti. I dati sono stati forniti dai cinque operatori seguenti: Jiangsu Sainty Land-up Pro-trading Co., Ltd, Lianyungang Yuantai International Co., Ltd., Pizhou Ouyme Import & Export Trade Co., Ltd., Sumec International Technology Co., Ltd. e Shanghai Fanhong Commerce Co., Ltd. L'analisi delle informazioni fornite dagli operatori commerciali ha confermato i costi stabiliti dalla Commissione nella fase provvisoria. La Commissione ha pertanto confermato i valori cif stabiliti nel quadro della divulgazione provvisoria delle informazioni.
(157)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha sostenuto che un valore di riferimento più appropriato per stabilire i valori cif sarebbe quello di calcolare un importo di maggiorazione per il coinvolgimento degli operatori commerciali sulla base dei loro dati. Ha sostenuto che ciò era dovuto al fatto che non era chiaro in base a quali Incoterms gli operatori commerciali e più specificamente Pizhou Ouyme vendessero il prodotto in esame nell'Unione.
(158)
La Commissione ha chiarito che i costi sostenuti dagli operatori commerciali in questione rispetto al prezzo franco fabbrica di Jiangshan Wood sono stati stabiliti sulla base delle informazioni fornite dagli operatori commerciali che coprono quasi il 90 % del volume e del valore delle vendite di Jiangshan Wood nell'Unione e che ha tenuto conto dei diversi Incoterms. Tale metodologia è stata quindi considerata accurata e affidabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(159)
In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio.
3.5.
Margini di dumping
3.5.1.
Margine di dumping individuale per Jiangshan Wood
(160)
A seguito delle argomentazioni presentate dalle parti interessate di cui alla sezione 3, la Commissione ha rivisto il margine di dumping individuale per Jiangshan Wood. Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd
43,3
3.5.2.
Margine di dumping per tutte le altre importazioni
3.5.2.1.
Metodo di calcolo del margine di dumping per tutte le altre importazioni
(161)
Come indicato nella sezione 1.7, l'associazione dei produttori esportatori, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato e la CNFPIA hanno contestato la decisione di rinunciare al campionamento e il fatto che la Commissione aveva di conseguenza stabilito un solo margine per tutte le importazioni, ad eccezione di Jiangshan Wood che ha ricevuto un margine di dumping individuale. Tali parti hanno chiesto alla Commissione di ricalcolare l'aliquota del dazio residuo unicamente sulla base del margine di dumping di Jiangshan Wood. La CNFPIA ha sostenuto in particolare che fosse ingiusto e irragionevole che i produttori esportatori non inseriti nel campione, che hanno presentato per tempo i moduli di campionamento, fossero soggetti allo stesso dazio delle società che non hanno collaborato. A suo parere, i produttori esportatori non inseriti nel campione, che hanno presentato per tempo i moduli di campionamento, avrebbero dovuto essere soggetti allo stesso dazio antidumping di Jiangshan Wood. Essa ha presentato nuovamente la stessa argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. La CNFPIA ha inoltre chiesto alla Commissione di rendere noto l'elenco dei produttori esportatori non inseriti nel campione, che hanno presentato per tempo i moduli di campionamento, e di comunicare il calcolo dettagliato del dazio per «tutte le altre importazioni» in modo da poter presentare osservazioni. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, anche la PTIA ha sostenuto che tutte le società che abbiano compilato il modulo di campionamento dovrebbero essere menzionate in un allegato separato, per evitare che vengano compromessi i loro diritti di difesa in caso di contestazione delle risultanze della Commissione dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE.
(162)
La Commissione ha ricordato che l'obiettivo di non stabilire il dazio residuo sulla base del margine di dumping dell'unica parte che ha collaborato tra quelle inizialmente inserite nel campione non era quello di penalizzare le società che hanno collaborato non inserite nel campione, bensì di stabilire un dazio basato sui migliori dati disponibili, data la mancanza di collaborazione da parte delle società inizialmente inserite nel campione. La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che l'aliquota del dazio dei produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione avrebbe dovuto essere stabilita sulla base dell'aliquota del dazio di Jiangshan Wood. Stabilire il margine di dumping per tutte le importazioni unicamente sulla base dei dati di una società potrebbe aver portato alla definizione di un margine di dumping non rappresentativo, poiché in questo caso specifico le esportazioni di Jiangshan Wood verso l'Unione ammontavano solo al 5 % circa di tutte le esportazioni verso l'Unione. Tale situazione è diversa da quella in cui il margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione si basa su un campione sufficientemente rappresentativo. In questo caso si è deciso di rinunciare al campionamento e quindi non è stato possibile calcolare il dazio medio campione per le società che hanno collaborato non inserite nel campione.
(163)
La Commissione ha inoltre ricordato che, per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, il dazio residuo si basava già sui dati di tutti i produttori esportatori, in quanto i prezzi all'esportazione erano basati sulle statistiche di Eurostat. Per quanto riguarda il valore normale, sono stati utilizzati i dati di Jiangshan. La Commissione ha pertanto ritenuto che si trattasse di un metodo ragionevole e accurato per calcolare l'aliquota del dazio residuo e ha quindi respinto l'argomentazione.
(164)
Per quanto riguarda la richiesta di rendere noto l'elenco delle società che hanno collaborato non inserite nel campione, la Commissione ha ricordato che le risposte al campionamento delle società potevano essere consultate nel fascicolo pubblico. L'elenco delle società sarebbe stato incluso in un regolamento solo nel caso in cui tali società avessero ottenuto un codice TARIC e un'aliquota del dazio individuali, cosa che non si è verificata. Inoltre il fatto che le società non fossero menzionate in un allegato separato non ha pregiudicato il diritto delle società di contestare le risultanze della Commissione dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. La Commissione non ha quindi ritenuto opportuno divulgare in modo specifico l'elenco dei produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione.
(165)
Per quanto riguarda i calcoli, la Commissione ha ritenuto che questi non potessero essere divulgati, in quanto si basavano sul valore normale di Jiangshan Wood. Renderli noti avrebbe significato pertanto rivelare i dati riservati della società. La Commissione ha tuttavia sottolineato che il metodo per stabilire il livello del dazio per tutte le altre importazioni era descritto in modo sufficientemente dettagliato nella sezione 3.5 del regolamento provvisorio e che ciò ha consentito alle parti di presentare osservazioni. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui avrebbe dovuto essere reso noto il calcolo dettagliato del dazio per tutte le altre importazioni.
(166)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha affermato che non era ragionevole stabilire due livelli di dazio antidumping, uno per Jiangshan Wood e un secondo per tutte le altre società, e che la Commissione dovrebbe piuttosto considerare che le società che non hanno collaborato si sono comportate come Jiangshan Wood. Ha affermato che, nonostante non fossero contrarie a collaborare, alcune imprese sono state soggette a misure punitive.
(167)
La Commissione ha innanzitutto ricordato che il dazio residuo non era stato concepito per avere un effetto pregiudizievole. In caso di omessa collaborazione, la Commissione non aveva altra scelta se non quella di basare le proprie conclusioni sui dati disponibili e in questo caso specifico il dazio rifletteva il prezzo all'esportazione di tutti i produttori che non hanno collaborato; pertanto tale metodo ha permesso di tenere conto più accuratamente del comportamento dei produttori che non hanno collaborato rispetto a quanto sarebbe avvenuto se il dazio fosse stato basato unicamente sui dati di Jiangshan Wood. La Commissione ha ricordato che ciò è stato spiegato in dettaglio nella sezione 1.6.2. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
3.5.2.2.
Osservazioni sul livello del margine di dumping e sulla determinazione del prezzo all'esportazione
(168)
Il denunciante ha affermato che il margine di dumping di Jiangshan Wood e quello di altri produttori cinesi erano molto bassi, considerando le distorsioni del mercato riscontrate in Cina nell'industria del legno compensato e i livelli di prezzo molto contenuti ampiamente disponibili per le importazioni cinesi nell'Unione. Ha sostenuto che i margini di dumping erano anche di gran lunga inferiori ai livelli di eliminazione del pregiudizio riscontrati dalla Commissione. I livelli dei dazi provvisori non erano pertanto sufficienti a creare condizioni di parità e a consentire ai produttori dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio notevole subito. Il denunciante ha inoltre sostenuto che, in considerazione del livello molto basso di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione dovrebbe avvalersi dell'ampio margine di discrezionalità di cui gode nei casi di difesa commerciale e applicare il dazio antidumping più elevato possibile per tutti gli altri produttori cinesi che non hanno collaborato.
(169)
Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo pubblico (come il modulo di campionamento o le note sui fattori produttivi), il denunciante ha altresì affermato che Jiangshan Wood esporta prevalentemente legno compensato di legno duro di pioppo, che risulta essere il più economico tra tutti gli altri tipi di legno compensato. Ha sottolineato che il prezzo all'esportazione è stato determinato principalmente sulla base di tutte le importazioni nell'Unione, tra cui quelle riguardanti non solo il legno compensato più economico, ossia quello di pioppo, ma anche il legno compensato più costoso, ossia quello di eucalipto e di betulla. Il denunciante ha fornito indicazioni sulle differenze di prezzo sulla base dei dati Eurostat che ne dimostravano l'esistenza. Ha pertanto chiesto alla Commissione di modificare l'approccio, adeguando il prezzo all'esportazione e utilizzando esclusivamente quello relativo al legno compensato di pioppo, in quanto riteneva che tale metodo avrebbe meglio rispecchiato il comportamento di dumping degli esportatori che non hanno collaborato.
(170)
Contrariamente a quanto affermato dal denunciante, Jiangshan Wood ha esportato nell'Unione non solo legno compensato di pioppo, ma anche altri tipi più costosi, come il legno compensato di eucalipto e di betulla. Non era quindi giustificato basare il prezzo all'esportazione unicamente sulle esportazioni di legno compensato di pioppo, poiché la percentuale di esportazioni, da parte di Jiangshan Wood, di altri tipi di legno compensato più costosi era sufficiente. Tale percentuale di esportazioni, da parte di Jiangshan Wood, di legno compensato di pioppo e di altri tipi più costosi era comparabile alla quota delle importazioni complessive di legno compensato di legno duro dalla RPC nell'Unione, il che ha confermato che in questo caso era ragionevole e accurato ricorrere alle statistiche di Eurostat per stabilire il prezzo all'esportazione. La Commissione ha quindi sostenuto che il metodo utilizzato per stabilire il margine di dumping per tutte le altre importazioni non comportava alcuna asimmetria ed era accurato e ragionevole. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
3.5.2.3.
Margine di dumping definitivo per tutte le altre importazioni
(171)
In seguito alla revisione del valore normale di Jiangshan Wood, come illustrato nella sezione 3.2, il margine di dumping definitivo per tutte le altre importazioni, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
Dazio antidumping definitivo (%)
Tutte le altre importazioni
86,8
4.
PREGIUDIZIO
(172)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sottolineato che la Commissione si è basata sui dati di un questionario sui macroindicatori della European Panel Federation («EPF»), di cui al considerando 247 del regolamento provvisorio, senza menzionare le fonti dei dati.
(173)
La Commissione ha invitato la PTIA a consultare la versione pubblica della risposta al questionario sui macroindicatori
(
88
)
, che a sua volta fa riferimento a informazioni riservate dell'EPF. La risposta dell'EPF al questionario è stata verificata e la relazione era disponibile nel fascicolo pubblico
(
89
)
.
(174)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto alla Commissione di indicare chiaramente quali società rientravano nella definizione di «denunciante».
(175)
La Commissione ha definito il termine «denunciante» al considerando 2 del regolamento provvisorio.
(176)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'analisi del pregiudizio fosse viziata in quanto non era prevista per ciascuna specie di legno duro.
(177)
L'argomentazione è stata respinta in quanto, alla luce della definizione del prodotto in esame (cfr. considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio), l'esecuzione di un'analisi del pregiudizio distinta per ciascuna specie non era giustificata. Inoltre le principali specie, ossia il pioppo, la betulla e l'eucalipto, sono state esaminate sia nell'analisi del pregiudizio che nell'analisi del dumping.
(178)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito di non aver potuto effettuare un'analisi approfondita e significativa della denuncia a causa di un trattamento riservato eccessivo e ingiustificato. L'aggregazione degli indicatori di pregiudizio per i nove denuncianti era ingiustificata, in quanto, pur avendo consentito alla PTIA di osservare le tendenze, impediva la verifica dei dati relativi ai singoli anni o il controllo della coerenza degli indicatori di pregiudizio. La PTIA ha sostenuto che non fosse stato rispettato il criterio giuridico oggettivo per il trattamento riservato degli indicatori di pregiudizio.
(179)
La Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 13. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti sui fattori di pregiudizio, in quanto ragionevolmente disponibili. La divulgazione di tali dati nel fascicolo aperto in forma aggregata ha consentito di raggiungere un equilibrio adeguato tra il diritto del denunciante al trattamento riservato delle informazioni e il diritto di difesa delle parti interessate. I dati hanno consentito un'analisi delle tendenze degli indicatori di pregiudizio, fornendo elementi di prova sufficienti per una determinazione prima facie del pregiudizio all'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha osservato che l'esito positivo della determinazione prima facie dell'esistenza di un pregiudizio all'apertura dell'inchiesta è stato confermato sia nella fase provvisoria che in quella definitiva dell'inchiesta.
(180)
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che, nel caso in cui la Commissione dovesse continuare a ritenere che la definizione del prodotto sia corretta e coerente con quanto stabilito nel caso riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia, sarebbe opportuno effettuare un'analisi segmentata del pregiudizio.
(181)
La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto la PTIA non ha definito i segmenti precisi che dovevano essere analizzati separatamente, né ha fornito prove della loro esistenza o evidenziato chiare linee di demarcazione tra di essi. A tale riguardo, il riferimento alla sentenza della Corte riguardante il caso relativo al legno compensato di betulla originario della Russia, in cui pioppo, betulla e faggio erano stati contraddistinti come specie di legno utilizzate per lo strato esterno di impiallacciatura, non è stato considerato sufficiente o abbastanza preciso. La Commissione ha inoltre constatato ai considerando 53, 64, 74 e 242 che il legno compensato di betulla e di eucalipto, nonché il legno compensato di eucalipto e di faggio erano intercambiabili e che pertanto vi era concorrenza tra questi prodotti contigui. Tali risultanze specifiche non sono state contestate dalle parti interessate. Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione è stata respinta.
4.1.
Definizione dell'industria dell'Unione
(182)
In assenza di osservazioni riguardo alla definizione dell'industria dell'Unione, i considerando da 246 a 247 del regolamento provvisorio sono stati confermati.
4.2.
Consumo dell'Unione
(183)
In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, i considerando da 248 a 250 del regolamento provvisorio sono stati confermati.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(184)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha sostenuto che il calo dei prezzi delle importazioni cinesi nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta avrebbe dovuto comportare un aumento significativo delle importazioni. Il volume delle importazioni dalla Cina è invece diminuito nel 2023 rispetto al 2022, l'anno precedente, ed è aumentato solo marginalmente durante il periodo dell'inchiesta.
(185)
L'argomentazione è stata respinta in quanto il volume delle importazioni è stato influenzato da diversi altri fattori e non solo dai prezzi. Nel 2022 tali fattori sono stati l'eliminazione del legno compensato originario della Russia e della Bielorussia dal mercato dell'Unione a seguito delle sanzioni e le aspettative di ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19, che hanno determinato un aumento significativo degli ordini. Questi fattori hanno aumentato la quantità di importazioni dalla Cina nel 2022. Tuttavia l'effetto di tali fattori è stato meno pronunciato negli anni successivi, per cui le importazioni sono dapprima diminuite nel 2023 per poi aumentare nuovamente durante il periodo dell'inchiesta.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(186)
In assenza di osservazioni riguardo ai prezzi delle importazioni dal paese interessato, i considerando da 258 a 260 del regolamento provvisorio sono stati confermati.
(187)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha contestato la rappresentatività del calcolo dell'undercutting e dell'underselling sostenendo che il legno compensato di eucalipto rivestito con pellicola importato non poteva essere paragonato alla produzione dell'industria dell'Unione e che dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto come spiegato nella sezione 2.1.2. In caso di rifiuto dell'esclusione dalla definizione del prodotto, la PTIA ha chiesto alla Commissione di garantire un confronto equo tenendo conto nei calcoli della differenza di prezzo tra le caratteristiche strutturali e quelle non strutturali.
(188)
La Commissione ha constatato che nella stragrande maggioranza dei casi il legno compensato di legno duro rivestito con pellicola importato dalla RPC era di pioppo e di eucalipto, mentre i produttori dell'Unione denuncianti, inseriti nel campione, producevano legno compensato di legno duro rivestito con pellicola utilizzando principalmente la betulla. La differenza di prezzo del prodotto finale era dovuta alla varianza del prezzo della materia prima utilizzata. La Commissione ha pertanto provveduto a effettuare un adeguamento in funzione della qualità, basato sulla differenza tra i prezzi medi di acquisto pagati durante il periodo dell'inchiesta per i tronchi di pioppo e quelli di betulla nell'UE, al fine di confrontare in modo significativo tipologie corrispondenti di legno compensato di legno duro rivestito con pellicola prodotto dall'industria dell'Unione o importato dalla RPC. Il risultato dell'adeguamento è stato una diminuzione del margine di undercutting dal 46,3 % al 32,3 % e del margine di underselling dal 144,37 % al 93,16 % per Jiangshan Wood e una corrispondente diminuzione dal 192,7 % al 185,9 % per tutte le altre importazioni dalla RPC.
4.4.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1.
Osservazioni generali
(189)
In assenza di osservazioni riguardanti le osservazioni generali, sono stati confermati i considerando da 264 a 268 del regolamento provvisorio.
4.4.2.
Indicatori macroeconomici
4.4.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(190)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che la capacità produttiva è rimasta stabile e che un calo della produzione dell'11 % durante il periodo in esame era normale.
(191)
Tale argomentazione è stata respinta in quanto un calo dell'11 % del volume di produzione dell'industria dell'Unione tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, soprattutto in considerazione del divario di mercato creato dalle sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, è stato dannoso per l'industria dell'Unione.
(192)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è rimasto stabile.
(193)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l'utilizzo degli impianti è diminuito del 9 % tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta.
(194)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che fosse errato da parte della Commissione ritenere al considerando 270 del regolamento provvisorio che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aumentare la propria capacità produttiva per colmare una parte del divario creato sul mercato dal divieto di importazione del legno compensato di legno duro originario della Russia e della Bielorussia nel 2022.
(195)
Dopo l'imposizione del divieto di importazione del legno compensato di legno duro originario della Russia e della Bielorussia, l'industria del legno compensato dell'Unione, che disponeva di un'ampia capacità produttiva inutilizzata, nutriva la legittima aspettativa che la domanda di legno compensato di legno duro potesse orientarsi verso i propri prodotti. Per contro, almeno in parte, tale domanda era soddisfatta da importazioni cinesi oggetto di dumping e pregiudizievoli. La disponibilità di materie prime per far fronte a tale aumento, contestata dalla PTIA, non tiene conto dell'utilizzo delle piantagioni di riserva e del commercio di tronchi e di fogli da impiallacciatura.
(196)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il PTIA ha osservato che era realistico attendersi a un utilizzo degli impianti del 66 % da parte dell'industria dell'Unione. Un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha inoltre affermato che l'utilizzo degli impianti era già limitato all'inizio del periodo in esame, nel 2021. Il suo successivo calo non poteva pertanto essere attribuito alle importazioni dalla Cina, ma a una generale mancanza di competenze a livello aziendale da parte dell'industria dell'Unione.
(197)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni, in quanto non suffragate da alcun elemento di prova.
4.4.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(198)
Data l'assenza di osservazioni riguardanti i quantitativi di vendita, sono stati confermati i considerando da 273 a 275 del regolamento provvisorio.
(199)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha osservato che la quota di mercato dell'industria dell'Unione era aumentata. Essa hanno sostenuto che la spiegazione fornita al considerando 276 del regolamento provvisorio, secondo cui l'esclusione dei prodotti in legno compensato di legno duro russi e bielorussi dal mercato dell'Unione ha comportato una diminuzione del consumo, era illogica, in quanto il legno compensato originario della Russia ha continuato a entrare illegalmente nel mercato dell'Unione, come dimostrato dalle conclusioni dell'inchiesta antielusione sul legno compensato di legno duro di betulla proveniente dal Kazakhstan e dalla Turchia
(
90
)
(«inchiesta antielusione»). La PTIA ha aggiunto che il calo dei consumi era piuttosto legato a una normalizzazione della domanda a seguito della ripresa economica successiva alla pandemia di COVID-19.
(200)
L'argomentazione è stata respinta dato che dall'inchiesta antielusione sono emersi elementi di prova a dimostrazione del fatto che 130 900 m
3
di legno compensato di legno duro originario della Russia sono stati importati attraverso il Kazakhstan e la Turchia tra luglio 2022 e giugno 2023, ossia meno del 10 % del quantitativo importato dalla Russia e dalla Bielorussia nel 2021, l'ultimo anno prima dell'introduzione delle sanzioni. Di conseguenza, seppure si sia verificato un passaggio dalle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia a spedizioni provenienti dal Kazakhstan e dalla Turchia, tale fenomeno è stato limitato.
(201)
In ogni caso, le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 12 %, ovvero di oltre 165 000 m
3
, tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate del 16 %, ovvero di oltre 100 000 m
3
. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 25 % tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, mentre quella delle importazioni cinesi è aumentata del 67 % nello stesso periodo. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.
4.4.2.3.
Crescita
(202)
Data l'assenza di osservazioni relative alla crescita, è stato confermato il considerando 278 del regolamento provvisorio.
4.4.2.4.
Occupazione e produttività
(203)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che il livello di occupazione dell'industria dell'Unione era stabile e che la sua produttività mostrava un andamento positivo.
(204)
Tali argomentazioni sono state respinte, in quanto le tendenze negative riguardanti l'occupazione, il volume di produzione e la produttività, in calo rispettivamente del 2 %, dell'11 % e del 9 %, hanno evidenziato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, anziché essere indice di stabilità o miglioramento, come sostenuto da tali produttori esportatori. La Commissione ha inoltre ricordato che l'analisi del pregiudizio da essa effettuata non era solo statica, ossia non si limitava a confrontare i valori finali, ma anche dinamica, dato che analizzava l'andamento tra tali valori. Nel caso in esame, l'analisi dinamica dei dati relativi all'occupazione, al volume di produzione e alla produttività ha confermato l'esistenza di un pregiudizio notevole.
4.4.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(205)
In assenza di osservazioni in merito all'entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, sono stati confermati i considerando 283 e 284 del regolamento provvisorio.
4.4.3.
Indicatori microeconomici
4.4.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(206)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sottolineato che l'aumento significativo dei prezzi di vendita dell'Unione tra il 2021 e il 2023 dimostrava che l'industria dell'Unione non aveva subito alcun pregiudizio.
(207)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l'aumento dei prezzi di vendita è stato controbilanciato dall'aumento significativo dei costi di produzione. La depressione dei prezzi causata dalle importazioni ha provocato la perdita di redditività dell'industria dell'Unione, indice dell'esistenza di un pregiudizio notevole. La Commissione ha inoltre ritenuto che le conclusioni sulla situazione generale dell'industria dell'Unione non dovrebbero basarsi su determinati indicatori di pregiudizio considerati singolarmente, ma piuttosto su una valutazione dell'evoluzione degli indicatori di pregiudizio nel loro complesso durante il periodo in esame.
4.4.3.2.
Costo del lavoro
(208)
In assenza di osservazioni sul costo del lavoro, sono stati confermati i considerando 289 e 290 del regolamento provvisorio.
4.4.3.3.
Scorte
(209)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'aumento del livello delle scorte dovrebbe essere considerato irrilevante in quanto, espresso in percentuale della produzione, ha comportato soltanto una variazione dall'1,74 % nel 2021 al 2,43 % nel periodo dell'inchiesta.
(210)
La Commissione ha osservato che la PTIA non ha contestato l'esistenza di un aumento delle scorte in termini sia relativi che assoluti, come valutato dalla Commissione. Le scorte di legno compensato di legno duro invendute durante il periodo dell'inchiesta, pari al 2,43 % (livello considerato «irrilevante» dalla PTIA), rappresentavano in termini reali 44 504 m
3
del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia più della quantità di legno compensato di betulla originario della Russia che, nel quadro dell'inchiesta antielusione, è risultata aver eluso le misure sanzionatorie passando per la Turchia. Inoltre un aumento delle scorte rappresenta per il titolare un costo che deve essere finanziato. La Commissione ha respinto tale argomentazione.
4.4.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(211)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha espresso perplessità in merito alla rappresentatività della redditività delle società inserite nel campione. Essa ha individuato alcuni produttori di legno compensato di betulla che hanno registrato buoni risultati nel periodo in esame. La PTIA ha sostenuto di non essere stata in grado di valutare quali specie di legno sarebbero state maggiormente interessate dalle misure in quanto la Commissione non aveva effettuato un'analisi per segmento.
(212)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto la redditività dell'industria dell'Unione è stata valutata esaminando un campione rappresentativo debitamente selezionato di produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nella fase di campionamento le parti interessate non ne hanno infatti contestato la rappresentatività. Inoltre i produttori dell'Unione, compresi quelli cui si riferiva la PTIA, non fabbricavano solamente il prodotto oggetto dell'inchiesta, per cui l'ambito dell'inchiesta era più ristretto rispetto ai risultati finanziari da essi pubblicati. Al considerando 55 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato fabbricato con tutte le specie di legno duro erano le stesse e che rappresentavano un'unica categoria di prodotti, rendendo quindi superflua un'analisi per segmento. La determinazione delle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato di legno duro proveniente da specie diverse è stata contestata dalla PTIA sulla base delle risultanze e della sentenza della Corte relativa al caso riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia, ma la sua argomentazione è stata respinta nei considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio e nel precedente considerando 52. Di conseguenza, l'argomentazione di cui sopra è stata respinta.
(213)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che i prezzi dell'Unione non erano diminuiti e che i problemi di redditività derivavano dall'aumento dei costi di produzione. La PTIA ha affermato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati durante il periodo dell'inchiesta adeguandosi alla realtà del mercato, determinando così una perdita di redditività, e che il volume delle vendite dell'Unione ha seguito il calo generale dei consumi. Essa ha dichiarato che la Commissione ha commesso un errore nell'attribuire il calo dei consumi al divieto di importazione del legno compensato originario della Russia e della Bielorussia, in quanto l'inchiesta antielusione ha dimostrato che il legno compensato di betulla russo ha continuato a entrare nel mercato dell'Unione.
(214)
Data l'assenza di nuovi elementi di prova, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 285 a 288 del regolamento provvisorio. La questione relativa al calo dei consumi è stata trattata al considerando 200.
(215)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che non esiste alcun valore di riferimento per gli investimenti che dimostri la salute di un'industria e che l'industria del legno compensato di legno duro non è ad alta intensità di capitale; ha inoltre osservato che gli investimenti tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta sono aumentati dell'8 %.
(216)
La Commissione ha confermato la risultanza di cui al considerando 296 del regolamento provvisorio secondo cui gli investimenti dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 31 % durante il periodo in esame. L'esistenza di un valore di riferimento e l'intensità di capitale dell'industria del legno compensato di legno duro erano irrilevanti in quanto tali indicatori di pregiudizio non sono stati analizzati separatamente, ma nell'ambito di un'analisi più ampia degli indicatori di pregiudizio notevole; ciò significa che, anche in assenza di un valore di riferimento o di una valutazione dell'intensità di capitale dell'industria, l'andamento al ribasso degli investimenti confermava, anziché negare, l'esistenza di un pregiudizio notevole.
4.5.
Conclusioni sul pregiudizio
(217)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che, per i motivi di cui sopra, gli indicatori di pregiudizio non suffragavano la conclusione provvisoria della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio.
(218)
La Commissione ha esaminato le argomentazioni presentate dalla PTIA in merito a una serie di indicatori di pregiudizio di cui sopra (cfr. i considerando da 172 a 177, 187, 188, da 192 a 196, 199, 200, 206, 207, 209 e 210). Ad eccezione dell'osservazione sull'undercutting, le argomentazioni della PTIA sono state respinte. I margini di undercutting ricalcolati sono tuttavia rimasti elevati (cfr. considerando 188).
(219)
La Commissione ha pertanto confermato la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(220)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione non ha valutato adeguatamente l'impatto dell'aumento del volume delle importazioni e che non vi è stato alcun aumento significativo del volume delle importazioni di origine cinese in relazione al consumo o alla quantità di produzione nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni hanno raggiunto un picco nel 2022, con un aumento del 32 %, ma nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta le importazioni sono state superiori a quelle del 2021 rispettivamente solo dell'11 % e del 16 %. La PTIA ha contestato l'affermazione di cui al considerando 324 del regolamento provvisorio secondo cui i produttori cinesi avevano «aumentato costantemente i loro volumi di importazione a prezzi notevolmente inferiori».
(221)
Nel valutare il volume delle importazioni e la loro incidenza sui prezzi, la Commissione ha constatato che un aumento significativo del volume delle importazioni nel 2022 è stato seguito da un aumento più moderato nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2021, con prezzi in forte calo. Tali tendenze hanno tuttavia continuato a indicare l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Le importazioni di legno compensato di legno duro dalla Cina in relazione al consumo dell'Unione sono aumentate dal 18 % nel 2021 al 26 % nel 2022 e al 29 % nel 2023, per poi salire ancora al 31 % nel periodo dell'inchiesta. In relazione alla produzione dell'Unione, la percentuale di importazioni cinesi nel 2021 era del 37 %, cresciuta fino a raggiungere il 49 %, il 44 % e il 48 % rispettivamente nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
5.2.
Effetti di altri fattori
(222)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'aumento più significativo dei costi di produzione dell'industria dell'Unione in relazione ai prezzi di vendita è stato il risultato di eventi straordinari quali l'aumento del costo delle materie prime, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica.
(223)
La Commissione ha constatato che nel 2022 l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi al di sopra dei costi di produzione. Tuttavia, a seguito di tale aumento, i prezzi di vendita sono diminuiti e sono rimasti al di sotto del livello dei costi di produzione. Questi ultimi sono rimasti costanti nel 2023 e durante il periodo dell'inchiesta. L'elemento che ha inciso sui prezzi dell'industria dell'Unione e che ha determinato un cambiamento è stato l'aumento del volume e il calo dei prezzi delle importazioni cinesi. Su tale base la Commissione ha confermato la sua conclusione secondo cui le importazioni cinesi arrecavano pregiudizio all'industria dell'Unione.
(224)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha dichiarato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non erano influenzati dal calo dei prezzi all'importazione, poiché quando i prezzi all'importazione sono diminuiti in modo significativo nel 2023, l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi.
(225)
Come già indicato ai considerando 306 e 307 del regolamento provvisorio, il calo dei prezzi delle importazioni cinesi ha impedito all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi al di sopra dei costi di produzione. La Commissione ha constatato che, anziché dimostrare l'assenza di un nesso di causalità, l'argomentazione presentata da tali produttori esportatori ha evidenziato che, in una situazione caratterizzata dall'aumento dei costi di produzione e dalla diminuzione dei prezzi all'importazione, l'industria dell'Unione ha tentato, senza riuscirci, di aumentare i prezzi a livelli sostenibili, proprio a causa dei prezzi contenuti di tali importazioni.
(226)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, per dimostrare la presunta assenza di un nesso di causalità, la PTIA ha fatto riferimento ai dati sui costi di produzione rilevati nel quadro del caso relativo al legno compensato di betulla originario della Russia
(
91
)
, da cui è emerso che Paged, uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, faceva parte del campione anche in questo caso.
(227)
Tale riferimento è stato ritenuto irrilevante in quanto riguardava un caso in cui il periodo dell'inchiesta e la definizione del prodotto erano diversi.
(228)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'aumento dei costi di produzione dell'industria dell'Unione è stato così netto da non poter essere trasferito integralmente sui clienti sotto forma di aumenti di prezzo. È stato il ritmo dell'aumento dei costi piuttosto che la presenza di importazioni cinesi a basso prezzo a impedire all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi a un livello redditizio.
(229)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l'aumento radicale dei costi di produzione dell'industria dell'Unione nel 2022 rispetto al 2021 è stato accompagnato da un corrispondente aumento dei prezzi, il che dimostra che i costi di produzione hanno potuto essere trasferiti sui consumatori. Inoltre nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta è stato registrato un aumento molto più contenuto dei costi di produzione, che non è stato possibile trasferire e che ha determinato una situazione in cui la redditività dell'industria dell'Unione è diventata negativa, come indicato al considerando 288 del regolamento provvisorio.
5.3.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(230)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA e un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato hanno attribuito il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione all'andamento negativo delle esportazioni.
(231)
La Commissione ha constatato che oltre l'80 % delle vendite dell'industria dell'Unione è stato realizzato nell'Unione stessa e che le esportazioni sono state redditizie durante tutto il periodo in esame. Data la quota delle vendite all'esportazione, il loro calo non è stato ritenuto tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.
5.4.
Conclusioni sul nesso di causalità
(232)
La Commissione ha valutato l'incidenza di tutti i fattori noti, tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate, e ha concluso che tali fattori non attenuavano il nesso di causalità. Pertanto essa ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 332 a 334 del regolamento provvisorio secondo cui esisteva un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(233)
Nel presente caso il denunciante ha rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In seguito ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio.
6.1.
Margine di pregiudizio
(234)
In base ai dati della banca dati Surveillance 2, durante il periodo di quattro settimane precedente a quello di comunicazione preventiva i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori dell'82 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.
(235)
La Commissione non ha pertanto adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio in relazione a tale aspetto.
(236)
Come descritto al considerando 188, la Commissione ha rivisto i margini di pregiudizio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
Paese
Società
Margine di pregiudizio definitivo (%)
Repubblica popolare cinese
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd
93,1
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
185,9
6.2.
Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione
(237)
Al considerando 347 del regolamento provvisorio si è stabilito che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio erano superiori ai margini di dumping.
(238)
Dopo la revisione dei livelli di eliminazione del pregiudizio nella fase definitiva, i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono rimasti superiori ai margini di dumping. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse opportuno determinare l'importo dei dazi definitivi in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
7.
CONCLUSIONI SUL LIVELLO DELLE MISURE
(239)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Margine di pregiudizio definitivo (%)
Margine di dumping definitivo (%)
Livello del dazio definitivo (%)
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd
93,1
43,3
43,3
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
185,9
86,8
86,8
8.
INTERESSE DELL'UNIONE
8.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(240)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che non è nell'interesse dell'industria dell'Unione istituire misure sulle importazioni dalla Cina di legno compensato rivestito con pellicola per casseforme in quanto, data la produzione limitata di legno compensato per casseforme nell'UE, non è economicamente redditizio per l'industria dell'Unione produrlo.
(241)
La Commissione ha osservato che il legno compensato rivestito con pellicola originario della Cina può avere diversi tipi di durabilità; infatti alcune tipologie possono essere utilizzate fino a dieci volte per la fabbricazione di casseforme. L'industria dell'Unione ha prodotto legno compensato rivestito con pellicola avente maggiore e minore durabilità utilizzando specie differenti di legno duro. Ripristinare prezzi equi nel segmento di mercato del legno compensato rivestito con pellicola è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.
(242)
Per quanto riguarda il legno compensato rivestito con pellicola a bassa riutilizzabilità, impiegato principalmente da imprese edili per le casseforme, durante la verifica della risposta al questionario di uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stato affermato che, in caso di prezzi equi, la società è in grado di produrlo ed è disposta a farlo. La Commissione non ha motivo di dubitare di questa affermazione specifica, in particolare alla luce del fatto che il legno compensato di faggio prodotto nell'Unione può costituire un'alternativa valida alle importazioni dalla Cina di legno compensato rivestito con pellicola a bassa riutilizzabilità, come spiegato al considerando 73. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
8.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(243)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, ISB, un importatore indipendente dell'Unione inserito nel campione, ha sostenuto nella sua risposta al questionario che le misure causerebbero una carenza in termini di approvvigionamento del prodotto e un aumento del prezzo per il consumatore finale. Nella sua risposta al questionario Altripan, un altro importatore indipendente dell'Unione inserito nel campione, ha dichiarato che gli importatori e gli operatori commerciali che fanno affidamento su prodotti originari della Cina dovrebbero far fronte a un aumento dei costi, con una conseguente riduzione dei margini o prezzi più elevati per gli acquirenti a valle. Altripan ha sostenuto l'istituzione di dazi antidumping sul legno compensato di betulla, ma, in qualità di membro della PTIA, ha richiesto l'esclusione del legno compensato di pioppo e di eucalipto, di cui alle sezioni 2.1.1 e 2.5 del regolamento provvisorio. La PTIA ha presentato lettere di sostegno da parte di importatori e utilizzatori contrari all'istituzione delle misure
(
92
)
. Tali lettere si basavano su modelli comuni e non erano corredate da ulteriori elementi di prova.
(244)
La Commissione ha rilevato che, quando nel 2022 è stato vietato mediante sanzioni, il legno compensato di betulla originario della Russia e della Bielorussia è stato sostituito dal legno compensato di legno duro di eucalipto, proveniente principalmente dalla RPC. Nel caso in cui le misure istituite, nel quadro della presente inchiesta, sulle importazioni di legno compensato di legno duro dalla RPC dovessero causare perturbazioni temporanee nel mercato dell'Unione, gli importatori potranno fare affidamento su fonti di approvvigionamento nel Sud-est asiatico, in Africa o in America latina per assicurare la fornitura di legno compensato di legno duro in sostituzione delle attuali importazioni dalla RPC, qualora gli importatori e/o gli utilizzatori desiderassero ricorrere a una fonte di approvvigionamento alternativa.
(245)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, ISB ha sostenuto che la fornitura limitata di tronchi in alcuni centri di produzione, in particolare nell'Unione, e la mancanza di un commercio di tronchi a livello mondiale non permetterebbero di trovare fonti alternative al volume di legno compensato di legno duro attualmente fornito dalla Cina. La PTIA ha sottolineato che ciò è particolarmente vero per il legno compensato di eucalipto, poiché l'industria dell'Unione non ha la capacità di rifornire il mercato dell'Unione di pannelli in legno compensato di legno duro di eucalipto a causa della mancanza di tronchi di eucalipto.
(246)
La Commissione ha riscontrato prove dell'esistenza di importazioni nell'Unione di legno compensato di legno duro di eucalipto prodotto in Cina a partire da tronchi originari dell'Uruguay, a dimostrazione del fatto che in realtà esiste un commercio di tronchi e che la quantità presumibilmente limitata di tronchi disponibili nell'Unione potrebbe essere integrata grazie alle importazioni. La stessa PTIA ha affermato che l'UE fa affidamento sulle importazioni per la produzione di legno compensato di eucalipto.
(247)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha affermato che le risposte fornite dagli importatori indipendenti dell'Unione non sono state verificate.
(248)
Gli importatori indipendenti inseriti nel campione che hanno fornito una risposta completa al questionario sono stati verificati prima della divulgazione finale delle informazioni.
(249)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli importatori e ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 360 e 361 del regolamento provvisorio.
(250)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Andrex ha affermato che non era nell'interesse dell'Unione istituire dazi antidumping sui pannelli in legno compensato per pavimenti per container realizzati interamente in legno dell'albero della gomma. Questo prodotto era fondamentalmente diverso dal legno compensato di betulla, pioppo o eucalipto fabbricato nell'Unione. Nell'UE non esisteva alcun produttore di legno compensato per pavimenti per container di 28 mm realizzato con legno dell'albero della gomma. Andrex ha inoltre affermato che le misure perturberebbero l'industria dell'UE che si occupa della riparazione dei container, costringerebbero gli operatori a importare container finiti anziché far riparare quelli esistenti e comprometterebbero il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di economia circolare nel quadro del Green Deal.
(251)
La Commissione ha constatato che i pannelli in legno compensato per pavimenti per container realizzati interamente con legno dell'albero della gomma costituivano un'alternativa di qualità inferiore al legno compensato per pavimenti per container in legno Keruing e Apitong, due specie tropicali ampiamente utilizzate per la fabbricazione di pavimenti per container di migliore qualità. I pannelli in legno compensato per pavimenti per container realizzati interamente con legno dell'albero della gomma erano in concorrenza con i pavimenti per contenitori in legno compensato di bambù e in acciaio, che rappresentavano delle alternative per gli importatori di parti di container nell'Unione. La Commissione ha individuato la UPM-Kymmene Corporation della Finlandia come attore significativo nel settore della produzione di pavimenti per container e autocarri
(
93
)
nell'Unione, la Overseas Hardwood Company negli Stati Uniti
(
94
)
e diverse società indiane
(
95
)
che rappresentano fonti alternative di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di pannelli in legno duro per pavimenti per contenitori di alta e bassa qualità. Inoltre, in assenza di collaborazione in una fase precedente da parte di Andrex o di altre società operanti nel settore della produzione di container e, di conseguenza, in mancanza di informazioni verificabili, la Commissione non è stata in grado di confermare le argomentazioni presentate da Andrex. La Commissione ha pertanto constatato che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli importatori di legno compensato di legno duro per pavimenti per container.
8.3.
Interesse degli utilizzatori
(252)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA, sostenuta dall'ETTF e da GD Holz, si è lamentata del fatto che elementi di prova essenziali come le lettere inviate dagli utilizzatori non fossero stati presi in considerazione nella fase provvisoria. La PTIA ha inoltre presentato ulteriori lettere di sostegno da parte degli utilizzatori.
(253)
La Commissione ha esaminato tali lettere nella fase definitiva e ha constatato che la maggior parte dei soggetti che le avevano inviate non si era registrata come parte interessata, che alcune delle lettere scritte a mano erano illeggibili e che altre erano duplicati basati su un modello comune. Nessuna delle lettere è stata integrata da prove concrete a sostegno delle dichiarazioni ivi contenute. Tuttavia l'opposizione manifestata nei confronti delle misure dagli utilizzatori, che rappresentavano principalmente il settore delle costruzioni e i suoi fornitori nonché altri settori indicati nelle lettere, è stata presa in debita considerazione per quanto riguarda gli utilizzatori industriali, ad esempio il settore dei trasporti, e gli utilizzatori non industriali, come spiegato ai considerando 20 e 364 del regolamento provvisorio.
(254)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'ETTF e la PTIA hanno sostenuto che il settore delle costruzioni dell'Unione era in difficoltà e che la situazione sarebbe stata peggiorata dall'aumento del costo del legno compensato rivestito con pellicola. L'Unione deve assicurare che sia garantito il diritto universale all'abitazione e l'imposizione di dazi antidumping sul legno compensato rivestito con pellicola proveniente dalla Cina comporterebbe un aumento dei costi di costruzione, una delle principali cause alla base della crisi degli alloggi nell'UE. La PTIA ha elencato una serie di misure adottate dalla Commissione europea, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Parlamento europeo a sostegno della sua posizione.
(255)
La Commissione ha esaminato tale comunicazione e ha constatato che, come indicato al considerando 364 del regolamento provvisorio, quanto determinato in via provvisoria, ossia che le spese relative al legno compensato rivestito con pellicola per casseforme in progetti di costruzione costituivano una piccola parte dei costi complessivi, era vero. Pertanto un aumento del prezzo del legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina per gli utilizzatori finali avrà un impatto minore sul costo complessivo e sull'accessibilità economica degli alloggi nonché sulla domanda di lavori di costruzione. Inoltre il mercato internazionale del legno compensato di legno duro era diversificato e flessibile, e i soggetti partecipanti, dall'Indonesia all'Uruguay, erano in grado di rifornire diverse parti del mercato dell'Unione a prezzi equi e competitivi. Per di più il livello dei dazi istituiti nella presente inchiesta non era considerato proibitivo, e gli importatori potevano quindi continuare a rifornirsi dai produttori esportatori cinesi a prezzi equi.
(256)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione non aveva reso noti i calcoli a sostegno delle risultanze secondo cui le spese relative al legno compensato rivestito con pellicola per casseforme in progetti di costruzione costituivano una piccola parte dei costi complessivi.
(257)
Nella fase provvisoria la Commissione ha constatato che, generalmente, per la maggior parte degli utilizzatori industriali il costo dei pannelli in legno compensato di legno duro utilizzati per casseforme per l'edilizia non era molto significativo rispetto ai costi totali, come indicato al considerando 364 del regolamento provvisorio. La Commissione ha osservato che la PTIA non ha fornito elementi di prova contrari. Inoltre quanto determinato in via preliminare dalla Commissione, ossia che i costi relativi al legno compensato rivestito con pellicola per casseforme erano bassi, non è stato contestato in fase preliminare da nessuna delle parti interessate. È particolarmente importante sottolineare che tale risultanza non è stata contestata dalle parti interessate, anche quando la questione dell'impatto delle misure sui progetti di costruzione è stata sollevata dalla Commissione durante la verifica della risposta al questionario degli importatori inseriti nel campione, compreso un membro della PTIA. Inoltre nessuna società di costruzioni si è registrata come parte interessata che ha fornito elementi di prova della percentuale esatta dei costi del legno compensato rivestito con pellicola per casseforme utilizzato nei suoi progetti. Alla luce di quanto precede, l'argomentazione è stata respinta.
(258)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli utilizzatori e ha pertanto confermato le conclusioni di cui ai considerando da 362 a 364 del regolamento provvisorio.
8.4.
Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(259)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per giungere alla conclusione che l'istituzione di misure sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Cina era chiaramente contraria all'interesse dell'Unione.
(260)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha affermato che nella fase provvisoria le opinioni degli utilizzatori, principalmente quelli del settore edile, a sostegno della stessa non erano state affatto prese in considerazione, che non era stata effettuata alcuna analisi del pregiudizio per segmento di prodotto e che tali presunte carenze avevano reso inadeguata la valutazione dell'interesse dell'Unione da parte della Commissione.
(261)
L'argomentazione relativa alle opinioni degli utilizzatori del settore edile è stata confutata nei considerando 29 e 253. L'argomentazione relativa alla necessità di un'analisi del pregiudizio per segmento è stata confutata nei considerando 181 e 212. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui l'analisi dell'interesse dell'Unione è inadeguata.
(262)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha sostenuto che non era nell'interesse dell'Unione sostituire i prodotti cinesi di legno compensato con importazioni dal Sud-Est asiatico e dall'America del Sud, dove, rispetto alla Cina, il livello di protezione dell'ambiente era inferiore e le foreste non erano gestite in modo sostenibile.
(263)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto lo scopo delle misure non è sostituire il legno compensato cinese con altre fonti, bensì ripristinare condizioni di parità. Durante la verifica degli importatori indipendenti, la Commissione ha osservato che a livello delle singole società era molto diffusa la certificazione «FSC» (
Forest Stewardship Council
)
(
96
)
delle importazioni poiché richiesta dai consumatori nel mercato dell'Unione. Qualora le importazioni cinesi dovessero essere sostituite da quelle provenienti dal Sud-Est asiatico e dall'America del Sud, la Commissione ha ritenuto che i nuovi operatori sarebbero costretti a rispettare gli stessi requisiti.
9.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
9.1.
Misure definitive
(264)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(265)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Margine di dumping (%)
Margine di pregiudizio (%)
Dazio antidumping definitivo (%)
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd
43,3
93,1
43,3
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
86,8
185,9
86,8
(266)
L'aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per la società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(267)
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
97
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(268)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
(269)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(270)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni della società che beneficia di un'aliquota individuale del dazio inferiore, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(271)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
(272)
Le statistiche riguardanti il legno compensato di legno duro sono spesso espresse in m
3
. Esiste un'unità supplementare per i codici NC 4412 31 10 , 4412 31 90 , 4412 33 10 , 4412 33 20 , 4412 33 30 , 4412 33 90 e 4412 34 00 per il legno compensato di legno duro specificato nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
98
)
. Di conseguenza, l'unità supplementare «m
3
» è applicabile ai codici TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10 e deve essere indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica. Il peso in kg o tonnellate deve essere indicato indipendentemente dall'unità supplementare (ossia il numero in m
3
).
9.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(273)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
9.3.
Retroattività
(274)
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(275)
Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(276)
Non vi è stato alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta. Confrontando i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni nel periodo compreso tra il mese successivo all'inizio della presente inchiesta (ossia novembre 2024) e il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie incluso (ossia giugno 2025), è stato possibile osservare un calo del livello delle importazioni nell'Unione del 39 %.
Importazioni dalla RPC (t)
Media mensile PI
37 798
Media mensile 11/2024 - 6/2025
22 892
(277)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha affermato che la valutazione della Commissione delle condizioni di retroattività, in particolare la quarta condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, non ha tenuto conto delle importazioni nell'Unione con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) per le quali è stato introdotto un monitoraggio a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie e dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, di tale regolamento.
(278)
La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto il criterio riguardante l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base si riferiva al prodotto oggetto dell'inchiesta. I prodotti monitorati, realizzati con bambù o legno tenero, non rientravano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta e i relativi codici doganali, creati dal regolamento provvisorio, non esistevano durante il periodo dell'inchiesta. La presunta modifica dei regimi di importazione non ha pertanto potuto essere presa in considerazione nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni nel periodo a partire dal mese successivo all'apertura della presente inchiesta.
10.
MONITORAGGIO DELLE IMPORTAZIONI
(279)
Al considerando 382 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di monitorare le importazioni classificate con nuovi codici TARIC creati nell'ambito dei codici NC 4412 10 00 e 4412 39 00 , in considerazione della presunta elusione consistente nell'apporre strati esterni molto sottili di impiallacciatura di legno tenero sopra lo strato esterno di impiallacciatura di legno compensato di legno duro.
(280)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA e l'importatore indipendente nonché grossista Ljungberg Fritzoe hanno rispettivamente sostenuto che le importazioni di legno compensato con entrambi gli strati esterni di legno di conifere e con un'anima contenente strati di legno diverso dalle conifere non costituivano una nuova pratica, avendo già importato questo tipo di legno compensato in passato. Ljungberg Fritzoe ha dichiarato che questo tipo di legno compensato («K-plywood Twin») aveva sul mercato una finalità ben specifica, poiché, grazie alla sua leggerezza e alla composizione del materiale, era adatto per un'ampia gamma di applicazioni interne e non strutturali. Tuttavia era utilizzato principalmente nella costruzione di muri come pannello da apporre dietro il cartongesso. Essa ha pertanto ritenuto che, dato che non vi era stata alcuna modificazione della configurazione degli scambi, tale pratica non costituisse una pratica antielusione. Ha inoltre esortato la Commissione ad adottare un approccio coerente e prudente per la definizione del prodotto, poiché, in considerazione della concomitante inchiesta riguardante il legno compensato di legno tenero proveniente dal Brasile, un'estensione ingiustificata del caso in esame rischiava di compromettere la certezza del diritto per gli importatori e di indebolire la chiarezza del quadro di misure correttive dell'Unione in materia di scambi. La PTIA ha elencato diversi prodotti dell'industria dell'Unione che combinano legno tenero e legno duro come presunta prova del fatto che è prassi comune apporre strati esterni molto sottili di impiallacciatura di legno tenero sopra lo strato esterno di impiallacciatura di legno compensato di legno duro.
(281)
La Commissione ha ritenuto che tali comunicazioni non costituissero un motivo per cessare il monitoraggio delle importazioni di questo tipo di prodotto. Questi elementi saranno tuttavia presi in considerazione nel quadro di eventuali azioni di follow-up cui la Commissione potrebbe ricorrere in futuro in relazione a possibili attività di elusione.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(282)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall'okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10 e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Paese d'origine
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd
43,3
89MK
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
86,8
8999
3. L'applicazione dell'aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]
.
Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, la dimensione in metri cubi del prodotto importato è indicata nel campo pertinente di tale dichiarazione.
Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di metri cubi importati con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10.
5. Le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un'anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31 , 4412 33 e 4412 34 , anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/6048, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6048/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/3140, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3140/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione, del 6 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1139, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1139/oj
).
(
5
)
La Federazione spagnola del commercio del legname («AEIM») ha presentato una lettera a sostegno della posizione della PTIA, ma non si è registrata come parte interessata. Baukrane, un utilizzatore, ha presentato osservazioni ma non si è registrato come parte interessata.
(
6
)
t25.009783, sezione: procedura.
(
7
)
t24.008384.
(
8
)
Cfr. ad esempio t24.008226 per Panguaneta.
(
9
)
t25.000896.
(
10
)
t25.000277.
(
11
)
t24.009472, t24.010197 e t24.040502.
(
12
)
Relazione dell'organo d'appello,
US – Hot-Rolled Steel
, punto 77; relazione dell'organo d'appello,
US – Hot-Rolled Steel
, punti 74 e 77; cfr. anche la causa T-633/11,
Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio
, punti da 70 a 91.
(
13
)
t24.010502.
(
14
)
t25.000176.
(
15
)
Cfr. nota 13.
(
16
)
Cfr. nota 14.
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (
GU L 394 del 9.11.2021, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1930/oj
).
(
18
)
Cfr. nota 13.
(
19
)
Cfr. nota 14.
(
20
)
t24.009472.
(
21
)
t24.010197.
(
22
)
Cfr. nota 14.
(
23
)
Cfr. nota 20.
(
24
)
Cfr. nota 21.
(
25
)
Cfr. nota 13.
(
26
)
Cfr. nota 14.
(
27
)
Cfr. nota 20.
(
28
)
Cfr. nota 21.
(
29
)
Cfr. nota 13.
(
30
)
Cfr. nota 14.
(
31
)
Cfr. nota 20.
(
32
)
Cfr. nota 21.
(
33
)
Cfr. nota 13.
(
34
)
Cfr. nota 14.
(
35
)
Cfr. nota 14.
(
36
)
Punto 7 dell'avviso di apertura, cfr. nota 2.
(
37
)
Punto 8 dell'avviso di apertura, cfr. nota 2.
(
38
)
Cfr. nota 9.
(
39
)
«[L]e informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta». Avviso di apertura, punto 7, alinea 1 e 2. Cfr. nota 2.
(
40
)
Considerando 29-45; cfr. nota 9.
(
41
)
Punto 2 dell'avviso di apertura; cfr. nota 2.
(
42
)
Cfr. nota 10.
(
43
)
Cfr. nota 20.
(
44
)
Cfr. nota 21.
(
45
)
Cfr. nota 13.
(
46
)
«Le misure porteranno più società, dagli importatori/operatori commerciali agli utilizzatori finali, a chiudere in quanto è impossibile trasferire sui loro clienti un dazio che potrebbe oscillare tra l'89 % e il 335 %. Si osservi che abbiamo ricevuto più di 100 lettere di sostegno da parte dei clienti degli importatori. Si tratta di negozi al dettaglio, negozi per il bricolage, negozi che vendono prodotti in legno, imprese edili e società di materiali da imballaggio e di mobili in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania, Irlanda e Lussemburgo, che si oppongono all'istituzione di dazi che ne limiterebbero l'offerta di prodotti e ridurrebbero i margini. Presenteremo alla Commissione queste lettere di sostegno in separata sede.», considerando 149, cfr. nota 13.
(
47
)
Cfr.
Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ/Commissione europea
, causa T-230/23, ECLI:EU:T:2025:579, sentenza del Tribunale (Terza Sezione) (11 giugno 2025).
(
48
)
Cfr. nota 17.
(
49
)
Ibidem, considerando 26.
(
50
)
https://www.sinbpla.fr/produits/panneaux-dagencement
,
https://fokuspremium.eu/kategorie/sklejki-dla-branzy-meblowej/
,
https://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte~c14208283
.
(
51
)
EN 635-2 «Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood», EN 635-3 «Plywood - Classification by surface appearance - Part 3: Softwood».
(
52
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L, 2023/2364, 31.10.2023, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj
).
(
53
)
Cfr., ad esempio, la sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 294; la sentenza del 13 settembre 2010,
Whirlpool Europe/Consiglio
, T-314/06, ECLI:EU:T:2010:390, punto 138; la sentenza del 17 dicembre 2010,
EWRIA e a./Commissione
, T-369/08, ECLI:EU:T:2010:549, punto 82.
(
54
)
Ad es. «Duroform», legno compensato di legno duro di alta qualità e «Meraform Indo», legno compensato di legno duro di alta qualità,
https://www.altripan.com/en/products
.
(
55
)
Dipartimento del commercio — Amministrazione del commercio internazionale [A–570–051],
Certain Hardwood Plywood Products From the People's Republic of China: Initiation of Less-Than-Fair-Value Investigation
, Federal Register / Vol. 81, n. 242 / Venerdì, 16 dicembre 2016 / Avviso 91125.
(
56
)
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/donp2020/donp2020-in-eng.html#toc3-1
.
(
57
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile (
GU C, C/2025/1490, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1490/oj
).
(
58
)
Cfr. nota 17.
(
59
)
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2024, causa T-32/22, ECLI:EU:T:2024:617, punto 50.
(
60
)
Anche l'AEIM ha presentato una richiesta di esclusione relativa al legno compensato di eucalipto, ma non si è registrata come parte interessata.
(
61
)
I clienti hanno registrato un aumento dei prezzi da quando è stato vietato il legno compensato originario della Russia/Bielorussia. Il legno compensato di eucalipto cinese ha di fatto permesso la sopravvivenza dell'industria degli imballaggi. Non si è trattato di una soluzione più economica, ma semplicemente di un'alternativa alle importazioni illegali di betulla dalla Russia (ma questa è un'altra storia). t25.006761.
(
62
)
t24.010595.
(
63
)
t24.010593.
(
64
)
L'Eucapypto Twin per Panguaneta e l'Eucalyptus Globulus per Garnica.
(
65
)
DYAS film - Legno compensato rivestito con pellicola | Dyas.eu
.
(
66
)
A seguito delle sanzioni imposte nel 2022 nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia e nel contesto delle restrizioni commerciali proposte sulle importazioni cinesi, il mercato europeo ha già dovuto far fronte a una grave carenza in termini di approvvigionamento. Ciò è particolarmente importante per i settori dell'edilizia che dipendono da legno compensato monouso e a basso costo destinato alle casseforme. In tale contesto, l'importazione di legno compensato rivestito con pellicola da paesi con sei piantagioni controllate e ad alto rendimento, come la Cina, svolge un ruolo stabilizzatore, contribuendo a preservare le foreste europee e garantendo nel contempo la continuità delle attività edilizie essenziali. Cfr. t25.006824, pag. 20.
(
67
)
Nota 48.
(
68
)
Ibidem.
(
69
)
Ad esempio Duroform o Paged Wiremesh,
https://www.altripan.com/en/products
.
(
70
)
Cfr. nota 55.
(
71
)
Cfr.
Certain Hardwood Plywood Products from the People's Republic of China: Scope Comments Decision Memorandum for the Preliminary Determinations
, A-570-051, C-570-052, 17 aprile 2017, in cui si menziona che UFP sostiene che il legno compensato rivestito con pellicola dovrebbe essere escluso dall'ambito delle attuali inchieste e che i firmatari affermano di non opporsi alla modifica della formulazione dell'esclusione dall'ambito di applicazione proposta dalla stessa.
(
72
)
https://www.garnica.one/en-uk/plywood-panels/range/reinforced/reinforced-globulus-poplar-sg.html
.
(
73
)
https://www.garnica.one/en-uk/plywood-panels/range/efficiency/efficiency-poplar.html
,
https://pagedplywood.com/en/produkty/paged-stringply-3
.
(
74
)
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
.
(
75
)
La relazione è disponibile a pagamento all'indirizzo
https://www.informa.es/en
.
(
76
)
Causa T-763/20,
Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Commissione
, punto 100; cfr. anche la causa T-442/12,
Changmao Biochemical Engineering/Consiglio
, punto 139 e la giurisprudenza ivi citata.
(
77
)
https://www.informa.es/en/business-information/international
.
(
78
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj
), considerando 228.
(
79
)
Causa T-763/20,
Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Commissione
, ECLI:EU:T:2024:114, punti 88 e 104.
(
80
)
https://www.informa.es/en/business-information/international
.
(
81
)
La pagina web del sito di Dun&Bradstreet riguardante i servizi prestati a livello mondiale rinvia ai fornitori locali. Nel caso del Belgio, ad esempio, la pagina web rinvia direttamente al sito del fornitore locale Altares (
https://www.altares.be/en/
), da cui è possibile accedere alla relazione all'indirizzo
https://order.altares.be/
pagando un importo di 415,03 EUR (ultima consultazione: 17 ottobre 2025).
(
82
)
Causa T-263/22,
CCCME/Commissione
, ECLI:EU:T:2024:663, punto 188.
(
83
)
https://turanlargroup.com/sirket-detay.php?slug=pelit-arslan-kontraplak-fab-as&id=5
.
(
84
)
https://www.peliparke.com/
,
https://pelicompact.com/
.
(
85
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/78, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/78/oj
), considerando 164.
(
86
)
https://www.peliparke.com/en
.
(
87
)
https://turanlargroup.com/sirket-detay.php?slug=vezrkopru-orman-urunler-ve-kagit-san-as&id=6
.
(
88
)
La risposta al questionario sui macroindicatori è disponibile nel documento t24.011339 presente nel fascicolo pubblico.
(
89
)
t25.00938.
(
90
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan (
GU L, 2024/1287, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1287/oj
).
(
91
)
Cfr. nota 48.
(
92
)
Comunicazione della PTIA n. t25.006824.
(
93
)
https://pmarketresearch.com/hc/container-flooring-plywood-market/
.
(
94
)
https://www.ohc.net/product/container-flooring/#
.
(
95
)
Ad esempio, la società Yamunanagar,
https://plyxpert.com/our-factory/
.
(
96
)
https://fsc.org/en/businesses/wood
.
(
97
)
E-mail:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
98
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2333/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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