Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2589/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2589 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 18/12/2025 In vigore dal: 18/12/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi imposti sulle importazioni di cloruro di colina dalla Cina e come vengono calcolati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2589 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica Popolare Cinese, applicabili a partire dal 18 dicembre 2025. I dazi variano a seconda del produttore esportatore: Aocter paga il 205,5%, FY Feed e Yinfeng il 510,3%, altre società che hanno collaborato il 364,8%, e tutte le altre importazioni il 510,3% del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. Questi dazi sono stati calcolati sulla base di un'inchiesta antidumping avviata il 31 ottobre 2024 a seguito di una denuncia presentata da Balchem Italia e Taminco, che rappresentano l'industria dell'Unione del cloruro di colina. La Commissione ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping (vendita a prezzi inferiori al valore normale) e di un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, caratterizzato da contrazione dei prezzi, perdita di quota di mercato e riduzione della redditività. I margini di dumping sono stati determinati confrontando il valore normale (calcolato sulla base dei costi di produzione in un paese rappresentativo, il Brasile) con i prezzi all'esportazione verso l'Unione, tenendo conto di distorsioni significative nel mercato cinese, incluso il controllo statale su fornitori di materie prime critiche come l'ossido di etilene.

SPIEGAZIONE: Il regolamento applica il dazio provvisorio già riscosso dal 30 giugno 2025 e lo trasforma in dazio definitivo, con obbligo di riscossione definitiva. La Commissione ha respinto numerose richieste di esclusione del prodotto per uso alimentare dalla definizione del prodotto in esame, ritenendo che cloruro di colina per mangimi e per alimenti costituiscano un unico prodotto poiché derivano dalle stesse materie prime e dallo stesso processo chimico di base, nonostante differenze nei livelli di purezza e nei costi di trasformazione finale. Ha inoltre confermato che il rischio di elusione delle misure (ad esempio importando il prodotto per uso alimentare a dazi inferiori e rivendendolo per mangimi) è reale e presente. La procedura ha incluso una fase provvisoria (giugno 2025) e una fase definitiva (dicembre 2025), con possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni e essere sentite in audizioni.

SPIEGAZIONE: Il regolamento riguarda importatori, produttori esportatori cinesi, utilizzatori finali (industria mangimistica e alimentare) e l'industria dell'Unione. Per gli importatori europei, il dazio aumenta significativamente il costo delle importazioni dalla Cina, rendendo più competitive le forniture dall'industria dell'Unione (Balchem Italia, Taminco e Algry Química). La Commissione ha valutato anche l'interesse dell'Unione nel suo complesso, concludendo che i benefici per l'industria dell'Unione superano i potenziali effetti negativi su importatori e utilizzatori, poiché la capacità produttiva dell'Unione è sufficiente a coprire la domanda e garantire una catena di approvvigionamento stabile da molteplici fonti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2589 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2589 of 18 December 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of choline chloride originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2589 19.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2589 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 31 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 17 settembre 2024 da Balchem Italia Srl («Balchem») e Taminco BV («Taminco») («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di cloruro di colina ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/92 della Commissione («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Misure provvisorie (4) In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 2 giugno 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. (5) Sebbene l’invito a presentare osservazioni fosse limitato all’esattezza dei calcoli ( 4 ) , tre produttori esportatori (Jinan Pharmaceuticals («Jinan»), Shandong Aocter Feed Additives Co. Ltd. («Aocter»), Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. («FY Feed») e la sua società collegata Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. («YB»)] e un importatore indipendente (Kirsch Pharma GmbH («Kirsch»)] hanno presentato una serie di osservazioni sul merito. Tali osservazioni sono state successivamente ripetute dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni e sono trattate di seguito nelle sezioni 1.4 e 2.2. (6) Il 30 giugno 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 della Commissione ( 5 ) («regolamento provvisorio»). 1.4. Fase successiva della procedura (7) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), l’importatore indipendente Kirsch, i tre produttori esportatori Jinan, FY Feed e Aocter, e la China Chamber of Import/Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products («CFNA») ( 6 ) hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con gli importatori indipendenti Van Eeghen NV (in appresso «Van Eeghen») e Kirsch. (9) Nelle sue osservazioni sulle misure provvisorie, la CFNA ha sostenuto che la Commissione non aveva comunicato adeguatamente la propria determinazione dell’ambito dell’industria dell’Unione, non aveva divulgato dati fondamentali riguardanti la capacità produttiva, la produzione, le vendite, le esportazioni e il consumo di diverse forme di cloruro di colina dell’industria dell’Unione e non aveva comunicato il metodo specifico utilizzato per calcolare il margine di dumping (indicando solo il margine di profitto e i costi ambientali e del lavoro). La CFNA ha constatato e criticato il fatto che le informazioni divulgate si limitassero alle conclusioni finali senza rivelare il ragionamento o il processo di calcolo che ne sono alla base e ha ritenuto che ciò costituisse un vizio procedurale di insufficiente divulgazione, che rendeva la procedura di riesame sostanzialmente priva di senso, escludeva le parti interessate dall’accesso alle informazioni, impediva loro di esaminare e verificare la decisione preliminare della Commissione e di sollevare contestazioni o presentare controprove sostanziali, compromettendo gravemente la capacità delle parti interessate, compresa la CFNA, di esercitare ragionevolmente i diritti di difesa e minando la giustizia procedurale. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alcune di queste osservazioni sono state ribadite. (10) La Commissione ha espresso disaccordo. Essa ha chiarito che i calcoli del dumping e del pregiudizio sono specifici per ciascuna società e contengono dettagli riservati, che pertanto sono comunicati solo alle parti interessate. I metodi alla base di tali calcoli e i livelli del dazio che ne risultano sono comunque spiegati in modo esauriente nelle sezioni 3.5 e 6.1 del regolamento provvisorio, rispettivamente per quanto riguarda i margini di dumping e di pregiudizio. Nel regolamento provvisorio la Commissione aveva anche spiegato la determinazione dell’industria dell’Unione. (11) La Commissione ha inoltre fornito e valutato i dati fondamentali dell’industria dell’Unione di cui la CFNA ha riscontrato la mancanza nelle sue osservazioni e ha illustrato le fonti di tali dati. (12) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (13) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. (14) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Aocter, CFNA, FY Feed, Kirsch e YB hanno presentato osservazioni. Si è svolta un’audizione con Kirsch. 1.5. Argomentazioni in merito all’apertura (15) In assenza di osservazioni in merito all’apertura, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 12 del regolamento provvisorio. 1.6. Campionamento (16) In assenza di osservazioni in merito al campionamento, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 13 a 17 del regolamento provvisorio. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (17) La Commissione ha corretto un errore materiale nel considerando 20 del regolamento provvisorio. Le risposte al questionario non sono pervenute da un importatore indipendente e da un utilizzatore, bensì da due importatori del prodotto oggetto dell’inchiesta (Kirsch e Van Eeghen). (18) In seguito a tale modifica, e in assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 18 a 21 del regolamento provvisorio. 1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (19) Si ricorda che il periodo dell’inchiesta si estende dal 1 o ottobre 2023 al 30 settembre 2024 e il periodo in esame dal 1 o gennaio 2021 alla fine del periodo dell’inchiesta. In assenza di osservazioni, è stato confermato il considerando 22 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta, prodotto in esame e prodotto simile (20) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 23 a 30 del regolamento provvisorio. 2.2. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (21) In seguito alla comunicazione preventiva e all’istituzione delle misure provvisorie, osservazioni riguardanti la definizione del prodotto sono state trasmesse per iscritto e/o presentate in un’audizione dal produttore esportatore Jinan, dagli importatori indipendenti Kirsch e Van Eeghen, dalla CFNA, dai denuncianti e da Algry Química. 2.2.1. Richieste di escludere il cloruro di colina destinato ad applicazioni alimentari 2.2.1.1.   Argomentazioni e opinioni delle parti interessate in merito a tali richieste (22) Jinan, Kirsch e Van Eeghen hanno ribadito l’argomentazione già formulata nella fase provvisoria, secondo cui il cloruro di colina per uso alimentare e quello per mangimi dovrebbero essere considerati prodotti distinti, in considerazione delle differenze esistenti in termini di processo di produzione, purezza e comportamento del mercato, compresi i prezzi. Alla luce di tali differenze, hanno insistito sulla necessità di escludere dalle misure il cloruro di colina per uso alimentare. I denuncianti e Algry Química hanno sostenuto la decisione provvisoria della Commissione di non escludere il cloruro di colina per uso alimentare dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (23) Per quanto riguarda il processo di produzione, al considerando 34 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che il cloruro di colina destinato al consumo umano e il cloruro di colina impiegato per i mangimi sono fabbricati allo stesso modo, ma che il cloruro di colina venduto all’industria alimentare è soggetto a standard di prova più elevati e necessita di certificati di prova. Nelle sue osservazioni sulle misure provvisorie Van Eeghen ha sottolineato che il processo di produzione del cloruro di colina per uso alimentare è più strutturato e comporta maggiori investimenti e costi di produzione, è soggetto a un controllo di qualità più rigoroso e l’imballaggio del prodotto presenta caratteristiche tecniche che sono assenti in quello del cloruro di colina per mangimi. Anche secondo Kirsch i costi di produzione del cloruro di colina per uso alimentare sono intrinsecamente più elevati rispetto a quelli per il tipo per mangimi. (24) I denuncianti hanno sostenuto che il cloruro di colina, in qualsiasi forma, purezza e concentrazione, deriva dalle stesse materie prime ed è ottenuto mediante lo stesso processo chimico, che alla fine si traduce nella stessa produzione chimica. Hanno pertanto ritenuto che il cloruro di colina impiegato per i mangimi e il cloruro di colina per applicazioni alimentari rappresentino due tipi dello stesso prodotto. Algry Química, l’unico produttore dell’Unione che ha servito entrambi i mercati nel periodo in esame, ha dichiarato di produrre cloruro di colina liquido impiegato per mangimi e per alimenti, derivante in entrambi i casi dallo stesso processo di produzione. Ha tuttavia osservato che il tipo per uso alimentare è sottoposto a un’ulteriore trasformazione per la centrifugazione e la cristallizzazione, che comporta costi di produzione aggiuntivi. (25) Per quanto riguarda la purezza, Jinan, Van Eeghen e Kirsch hanno sostenuto che il cloruro di colina per uso alimentare è una sostanza pura sotto forma di cristalli o di polvere di cristalli, con un livello di purezza superiore al 98 %, mentre il cloruro di colina per mangimi presenta un livello di purezza inferiore, solitamente al di sotto del 90 %. Tale argomentazione è stata contestata dai denuncianti ( 7 ) , secondo cui i criteri di purezza per il cloruro di colina per uso alimentare sono sostanzialmente identici a quelli stabiliti per il cloruro di colina impiegato per i mangimi. Tale conclusione si è basata su un confronto dei requisiti di purezza per il cloruro di colina impiegato per i mangimi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 della Commissione ( 8 ) relativo all’autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie da un lato, e l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari e l’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, dall’altro. (26) Van Eeghen e Kirsch hanno inoltre sostenuto, con riferimento al Food Chemical Codex (FCC) ( 12 ) , che il cloruro di colina per uso alimentare presenta standard più elevati in termini di prove e controlli di qualità per certificare il livello di purezza richiesto dalla normativa applicabile al consumo umano. I denuncianti hanno contestato il fatto che gli standard di prova diversi per il cloruro di colina per uso alimentare comporterebbero costi notevolmente più elevati. (27) In considerazione delle differenze in termini di grado di purezza, processo di produzione e destinatari finali, Van Eeghen e Kirsch hanno sostenuto che il livello dei prezzi e il comportamento sul mercato del cloruro di colina per uso alimentare sono sostanzialmente diversi da quelli per il cloruro di colina per mangimi. Nelle loro osservazioni Jinan e Kirsch hanno sostenuto che il prezzo del cloruro di colina per uso alimentare è da 5 a 8 volte superiore a quello del cloruro di colina per mangimi. La differenza di prezzo sarebbe dovuta ai requisiti più elevati in termini di purezza e alle fasi aggiuntive del processo di produzione. (28) I denuncianti hanno osservato che l’uso del cloruro di colina (per mangimi o alimenti) non è un fattore di costo importante, in quanto per ottenere entrambi i tipi di cloruro di colina si utilizzano le stesse materie prime e gli stessi processi chimici. Secondo i denuncianti, i principali fattori di costo che incidono sul prezzo unitario sono la forma (ad esempio polvere cristallina, cloruro di colina su un supporto) e il volume. (29) Secondo Algry Química il prezzo di vendita del cloruro di colina per uso alimentare è effettivamente superiore a quello del cloruro di colina per mangimi, in quanto riflette i costi aggiuntivi di trasformazione e lo specifico comportamento del mercato degli acquirenti del prodotto per uso alimentare. Algry Química non ha tuttavia quantificato né i costi aggiuntivi né la differenza di prezzo tra i due diversi tipi di prodotto. (30) Kirsch ha inoltre sostenuto che la capacità di produzione dell’UE di cloruro di colina per uso alimentare è insufficiente per soddisfare la domanda del mercato dell’Unione. Tale argomentazione tuttavia non era suffragata da elementi di prova. A tale proposito, i denuncianti hanno informato la Commissione di poter produrre cloruro di colina per il mercato alimentare con investimenti aggiuntivi molto modesti e in breve tempo. Secondo quanto sostenuto, sarebbero pronti a farlo in risposta alla domanda e in condizioni di mercato eque. Algry Química ha sostenuto che, in caso di domanda, aumenterebbe la sua produzione in presenza di condizioni di mercato eque. (31) Anche secondo Van Eeghen l’inchiesta dovrebbe seguire l’approccio adottato dalla decisione 2012/343/UE della Commissione ( 13 ) , sulle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della RPC, nella quale la Commissione ha operato una distinzione tra uso alimentare e per mangimi e la definizione del prodotto è stata ridotta su richiesta del denunciante. Van Eeghen ha fatto riferimento anche alla giurisprudenza consolidata, partendo dalla sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017, Yingli Energy , causa T-160/14, ECLI:EU:T:2017:125, punto 111 ( 14 ) , dalla sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal ZAO , causa T-512/09 RENV, ECLI:EU:T:2017:26, punto 151 ( 15 ) e dalla sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology , causa T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347, punto 66 ( 16 ) . (32) Nel considerando 35 del regolamento provvisorio si è fatto riferimento a una comunicazione di Algry Quimica che indicava il rischio di elusione delle misure sul cloruro di colina per mangimi in caso di esclusione dalle misure del cloruro di colina per uso alimentare. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, Van Eeghen ha ritenuto che il rischio di elusione sia trascurabile, poiché a suo parere le differenze in termini di forma, prezzi e imballaggio tra i due tipi di applicazioni consentirebbero ai controlli doganali di distinguere facilmente tra i due tipi del prodotto in esame. Kirsch ha sostenuto che far passare il cloruro di colina per uso alimentare per cloruro di colina per mangimi non sarebbe economicamente conveniente né praticabile a causa dei requisiti normativi applicabili ai tipi di prodotto per uso alimentare. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Kirsch ha sostenuto che il rischio di elusione delle misure in caso di esclusione del cloruro di colina per uso alimentare è trascurabile in quanto l’elusione può essere facilmente evitata. (33) I denuncianti hanno espresso disaccordo, considerando reale e presente il rischio di elusione. Ciò sarebbe dovuto essenzialmente i) al grado di purezza molto simile tra i due prodotti; ii) al fatto che tutti i produttori attivi sul mercato dell’Unione possono produrlo; e iii) al fatto che il cloruro di colina liquido potrebbe essere importato nell’Unione in forma liquida presumibilmente per la cristallizzazione, ossia per il mercato alimentare e pertanto in esenzione da dazi, ma una volta sdoganato potrebbe essere venduto sul mercato dei mangimi. 2.2.1.2.   Analisi delle osservazioni della Commissione (34) A titolo di osservazione preliminare, la Commissione ha ricordato che una regola importante per stabilire se i tipi di prodotto costituiscano un unico prodotto è la condivisione delle stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. In altre parole, l’eventuale esistenza di processi produttivi diversi non è di per sé rilevante al fine di stabilire se un tipo di prodotto costituisca un prodotto distinto, purché i tipi di prodotti ottenuti attraverso questi processi siano simili in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Analogamente, un uso finale diverso può non essere un fattore decisivo se le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base sono le stesse e le differenze nei costi e nei prezzi non giustificano di per sé la conclusione che un determinato gruppo di prodotti dovrebbe essere considerato un prodotto diverso, purché questo tipo di prodotto presenti le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del prodotto in esame. (35) In sostanza, la Commissione ha riconosciuto che entrambe le parti concordano sul fatto che la prima fase del processo produttivo è simile o identica per entrambi i tipi di cloruro di colina, per uso alimentare e per mangimi, mentre la successiva produzione di cloruro di colina per uso alimentare comporta requisiti più rigorosi rispetto al cloruro di colina per mangimi in termini di prove e controlli di qualità. Analogamente, i processi di centrifugazione e cristallizzazione rappresentano un’ulteriore fase di trasformazione da stato liquido a solido dopo il processo di purificazione del cloruro di colina per uso alimentare. Sebbene il cloruro di colina per uso alimentare possa essere sottoposto a uno specifico processo di purificazione e successiva essiccazione, il livello di purezza non costituisce un marchio distintivo tra i due tipi di prodotto ( 17 ) . Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che il processo di produzione per i due tipi di prodotto non sia fondamentalmente diverso. (36) La Commissione ha osservato che il cloruro di colina per uso alimentare e per mangimi hanno prezzi di vendita diversi, definiti da gruppi di clienti diversi, e i tipi di prodotto per uso alimentare comportano anche fasi aggiuntive di produzione, prova e certificazione. Queste fasi aggiuntive sembrano tuttavia limitate e nessuna parte interessata ha presentato cifre verificabili che dimostrino la differenza dei costi di produzione. In ogni caso, come spiegato al considerando 34, anche un prezzo di vendita nettamente diverso non costituisce un elemento atto a giustificare l’esclusione di un tipo di prodotto dalla definizione del prodotto. (37) La Commissione ha ricordato che il mercato del prodotto per uso alimentare è relativamente piccolo e secondo le stime rappresenta al massimo il 5 % del mercato dell’Unione. Di conseguenza, e in considerazione del fatto che i tre produttori dell’Unione hanno tutti dichiarato di avere la capacità e la volontà di servire il mercato alimentare una volta stabilite condizioni di parità, la Commissione ha ritenuto che la sicurezza dell’approvvigionamento di cloruro di colina per uso alimentare non sia a rischio. (38) La Commissione ha infine osservato che il rischio di elusione potrebbe concretizzarsi in modi diversi, rilevando che la forma, il prezzo e l’imballaggio potrebbero essere adattati a tale scopo qualora il cloruro di colina per uso alimentare fosse escluso dalla definizione del prodotto. (39) Per quanto riguarda l’argomentazione di Van Eeghen sintetizzata al considerando 31, la Commissione ha osservato che nella decisione 2012/343/UE la richiesta del denunciante di escludere dalla definizione del prodotto i concentrati di proteine di soia semplici dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali era stata accettata alla luce dei dati incoerenti riguardanti l’industria dell’UE, tenendo conto delle evidenti differenze tecniche, chimiche e di mercato tra i due tipi di proteine di soia. La Commissione ha ritenuto che l’incoerenza dei dati fosse un fattore pertinente per determinare la riduzione della definizione del prodotto nella decisione 2012/343/UE. In tale caso, a seguito della limitazione della definizione del prodotto, l’unica società produttrice del tipo di prodotto escluso dalla definizione del prodotto non era più considerata parte dell’industria dell’Unione, in quanto produceva solo il tipo di prodotto escluso. La Commissione ha ritenuto che le circostanze che hanno portato alla limitazione della definizione del prodotto e alla revisione dell’industria dell’Unione nel caso delle proteine di soia non si applichino al presente procedimento, poiché Algry Quimica, un produttore dell’Unione di cloruro di colina, produce cloruro di colina sia per alimenti che per mangimi e i denuncianti hanno indicato che possono produrlo e lo faranno una volta che diventerà economicamente sostenibile. L’argomentazione di Van Eeghen secondo cui l’attuale richiesta di esclusione del prodotto dovrebbe essere accettata alla luce della linea d’azione della Commissione sintetizzata nella decisione 2012/343/UE è pertanto respinta. 2.2.1.3.   Conclusioni (40) Come spiegato al considerando 26 del regolamento provvisorio, il cloruro di colina è prodotto attraverso tre processi di reazione successivi. Prima di tutto, il metanolo e l’ammoniaca reagiscono formando trimetilammina («TMA»). La trimetilammina viene quindi fatta reagire con acido cloridrico («HCl») per ottenere cloridrato di trimetilammina. Il terzo processo consiste nella reazione del cloridrato di trimetilammina con l’ossido di etilene da cui si ottiene cloruro di colina liquido. Questo è l’unico modo per produrre chimicamente cloruro di colina e stabilisce le caratteristiche chimiche di base, indipendentemente dalla qualità, dalla forma o dall’uso. La produzione di cloruro di colina si basa sulle stesse materie prime e sulle stesse reazioni chimiche, indipendentemente dal fatto che nella sua forma finale sia destinato all’alimentazione animale o umana. Una volta prodotto, il cloruro di colina liquido può essere utilizzato sia per i mangimi che per gli alimenti. (41) La Commissione ha analizzato le argomentazioni presentate a sostegno della richiesta di esclusione del cloruro di colina per uso alimentare dalla definizione del prodotto di cui ai considerando da 34 a 37 e ha confermato l’omogeneità della definizione del prodotto nella presente inchiesta. La Commissione ha inoltre concluso che la limitazione delle misure al solo cloruro di colina per mangimi poteva compromettere l’efficacia delle misure a scapito dell’industria dell’Unione, creando un rischio di elusione. 2.2.2. Altre argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (42) Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la CFNA ha sostenuto che la Commissione dovrebbe limitare la definizione del prodotto a uno solo dei due tipi del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia il cloruro di colina primario o trasformato, o, in alternativa, effettuare valutazioni indipendenti. Secondo la CFNA il cloruro di colina primario (non miscelato con supporti) e il cloruro di colina trasformato presentano dinamiche di mercato diverse, in quanto il cloruro di colina primario offre al mercato dell’UE una catena di approvvigionamento diversificata e prezzi concorrenziali, mentre il cloruro di colina trasformato entra in concorrenza diretta con i produttori dell’UE. (43) Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo, in peso, di cloruro di colina del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina. Le parti interessate sono state informate del fatto che le osservazioni sulla definizione del prodotto dovevano essere trasmesse alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La CFNA non aveva presentato osservazioni prima della comunicazione di cui al considerando precedente. La sua argomentazione in merito alle dinamiche di mercato diverse inoltre non era suffragata da elementi di prova. L’argomentazione della CFNA è stata pertanto respinta. 2.2.3. Conclusioni in merito alla definizione del prodotto (44) Sulla base di quanto precede, sono stati confermati i considerando da 31 a 36 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING (45) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i produttori esportatori inseriti nel campione Aocter, FY Feed, YB, la CFNA e l’importatore indipendente Van Eeghen hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping. (46) Van Eeghen ha aggiunto alla sua richiesta di esclusione del prodotto (cfr. sezione 2.2.1) che non vi erano elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione al cloruro di colina per uso alimentare. (47) La Commissione ha osservato che Van Eeghen non ha comprovato la sua richiesta. La Commissione ha inoltre ricordato che, se la richiesta di esclusione del prodotto in relazione al cloruro di colina per uso alimentare è respinta (considerando 41), la questione del calcolo di un margine di dumping distinto per il cloruro di colina per uso alimentare è irrilevante. 3.1. Valore normale (48) Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 45 a 141 del regolamento provvisorio. 3.1.1. Esistenza di distorsioni significative (49) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CFNA ha presentato osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (50) La CFNA ha sostenuto che le cosiddette distorsioni del mercato non sono fondate e che i documenti citati nella denuncia non dimostrano l’esistenza di cosiddette distorsioni che interessano l’industria cinese del cloruro di colina. La parte ha ribadito che i) l’industria cinese del cloruro di colina è principalmente di proprietà privata; ii) il governo non detiene partecipazioni nell’industria del cloruro di colina, né la sostiene; e iii) le eventuali azioni di proprietà dello Stato sono limitate a diritti di investimento (come i diritti di dividendo) e non comportano operazioni aziendali. (51) Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione ricorda di aver esaminato nei considerando da 54 a 77 del regolamento provvisorio se il settore del cloruro di colina nella RPC fosse soggetto a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. (52) In effetti le questioni di cui alle argomentazioni i) e iii) della CFNA sono state esaminate dalla Commissione nei considerando da 55 a 64 del regolamento provvisorio, in cui si è valutato se il settore del cloruro di colina nella RPC sia in larga misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base. È stato pertanto stabilito che almeno un produttore di cloruro di colina, ossia Tianli Energy, era controllato da un’impresa di proprietà dello Stato e che Sinochem Group e Sinopec Group, entrambe imprese di proprietà dello Stato a livello centrale, producono ossido di etilene necessario per produrre cloruro di colina. Un altro produttore, Shandong Hualu Huasheng Chemical Co., Ltd., di cui lo Stato possiede il 32,08 % delle azioni, è il maggiore produttore nazionale cinese di trimetilammina, un altro fattore produttivo per la produzione di cloruro di colina. (53) Le questioni di cui all’argomentazione ii) della CFNA sono state esaminate dalla Commissione nei considerando da 65 a 77 del regolamento provvisorio nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo e terzo trattino, del regolamento di base, in cui si è concluso che il governo della Cina («governo della RPC») ha istituito misure per indurre gli operatori a rispettare gli obiettivi di politica pubblica di sostenere le industrie incentivate. Tali misure interessano l’industria chimica in Cina, che a sua volta comprende e influenza l’industria del cloruro di colina in Cina. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. (54) Sulla base di quanto precede, le argomentazioni della CFNA sono state respinte. In assenza di altre osservazioni, sono stati confermati i considerando da 45 a 103 del regolamento provvisorio. 3.1.2. Paese rappresentativo (55) Non sono pervenute osservazioni in merito alla scelta del paese rappresentativo appropriato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 104 a 114 del regolamento provvisorio. 3.1.3. Fattori produttivi (56) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aocter ha sostenuto che, al fine di determinare le spese generali di produzione, la Commissione aveva conteggiato due volte alcune voci di costo. L’argomentazione è stata respinta dalla Commissione. I dettagli alla base di tale argomentazione erano sensibili e sono stati pertanto trattati dalla Commissione in una risposta riservata ad Aocter. (57) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Aocter ha ribadito che la Commissione aveva ancora conteggiato due volte alcuni costi di ricerca e sviluppo, che si riflettevano nelle spese generali di produzione nel calcolo del dumping. (58) La Commissione ha confermato che i costi di ricerca e sviluppo non sono stati conteggiati due volte nella costruzione del valore normale applicabile ad Aocter, come già indicato nella divulgazione finale delle informazioni. 3.1.3.1.   Polvere di pannocchie di granturco (59) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, FY Feed e YB hanno sostenuto che i dati comunicati a livello di codice delle merci a 8 cifre non costituivano una base sufficiente per ottenere un valore di riferimento rappresentativo per la polvere di pannocchie di granturco. Sempre secondo FY Feed e YB, il prezzo all’importazione e all’esportazione di pannocchie di granturco potrebbe essere distorto perché l’industria del granturco in Brasile e Messico beneficiava di sovvenzioni e di altri aiuti pubblici. Di conseguenza, FY Feed e YB hanno chiesto di prendere in considerazione la possibilità di utilizzare il prezzo all’importazione della polvere di pannocchie di granturco dalla Malaysia come parametro di riferimento più appropriato, dato che il volume delle importazioni dalla Malaysia era il più elevato tra i quattro paesi rappresentativi inizialmente proposti, ossia Messico, Thailandia, Brasile e Malaysia. (60) La Commissione ha ritenuto incoerenti le argomentazioni formulate da FY Feed e YB. I volumi alla base dei prezzi all’esportazione brasiliani di materiali tra cui la polvere di pannocchie di granturco erano molto superiori (oltre 487 000 tonnellate) ai volumi delle importazioni dalla Malaysia da fonti esenti da distorsioni (inferiori a 20 000 tonnellate), che secondo FY Feed e YB costituivano una base più appropriata per determinare un valore di riferimento in relazione alla polvere di pannocchie di granturco. Inoltre FY Feed e YB non hanno fornito alcuna analisi che dimostri in che misura le presunte sovvenzioni possono aver inciso sui prezzi brasiliani all’importazione e all’esportazione della polvere di pannocchie di granturco. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni ed è stato confermato il valore di riferimento indicato nel regolamento provvisorio. L’argomentazione relativa a eventuali sovvenzioni a favore dell’industria messicana del granturco è stata considerata irrilevante, in quanto la Commissione non ha proposto di utilizzare dati messicani. 3.1.3.2.   Cloruro di colina liquido 50 % (61) A seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni, FY Feed e YB hanno sostenuto che il prezzo di riferimento per il cloruro di colina liquido 50 % («CC50») non era né ragionevole né rappresentativo. FY Feed e YB non hanno fornito un riassunto non riservato di tale argomentazione. La Commissione ha inoltre ricordato che, come indicato nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, una quota significativa delle importazioni totali di CC50 in Brasile, Malaysia, Messico o Thailandia era originaria della Cina. I prezzi all’importazione di CC50 in questi paesi quindi risultano, da un lato, distorti dai volumi significativi delle importazioni dalla Cina e, dall’altro, inattendibili a causa dei volumi trascurabili provenienti da altri paesi terzi. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto più opportuno utilizzare il volume più ampio possibile di operazioni per stabilire una base affidabile ed esente da distorsioni per un valore di riferimento. La Commissione ha pertanto confermato l’utilizzo del prezzo delle importazioni da tutti i paesi in tutti i paesi [tranne la Cina e i paesi elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) ] come parametro di riferimento internazionale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (62) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FY Feed e YB hanno ribadito la loro argomentazione, affermando che il prezzo unitario del CC50 proposto dalla Commissione era irragionevolmente elevato. Le due parti hanno fatto riferimento alla classificazione doganale del cloruro di colina finito, che comprendeva sia il prodotto per mangimi sia quello per uso alimentare, i cui prezzi variavano notevolmente, e del cloruro di colina liquido 50 %, ossia il prodotto intermedio utilizzato per produrre cloruro di colina finito. Entrambi i prodotti erano classificati con lo stesso codice SA 2923 10 . Questa classificazione sovrapposta ha reso impossibile differenziare i rispettivi dati per i due tipi di prodotto summenzionati, distorcendo così i dati specifici sulle importazioni di CC50 e contribuendo ai prezzi di riferimento attualmente gonfiati. (63) La Commissione ha fatto riferimento al precedente considerando 61 e ha riconfermato che in alcuni casi, ai fini della determinazione dei valori di riferimento, è necessario basarsi sul volume più ampio possibile di operazioni per stabilire una base affidabile ed esente da distorsioni per un valore di riferimento. L’argomentazione ribadita è stata pertanto respinta. (64) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FY Feed e YB hanno proposto anche di ripristinare il costo e il consumo di CC50 per riflettere i costi e i consumi delle materie prime a monte sulla base dei dati verificati di YB. (65) La Commissione osserva che, nel costruire un valore normale basato su un costo di produzione che rispecchi i valori di riferimento a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, è necessario che siano rispecchiati i fattori produttivi utilizzati dal produttore esportatore in quanto tale. Nel caso di specie, il soggetto giuridico che svolgeva la funzione di produttore esportatore era FY Feed, che effettivamente utilizzava CC50 per la fase di produzione applicata. Era pertanto impossibile riflettere i costi e i fattori produttivi del fornitore a monte YB, come invocato dalle parti. La Commissione ha pertanto respinto tale proposta. 3.1.3.3.   Vapore (66) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aocter ha sostenuto che le caratteristiche del vapore utilizzato da Aocter consentivano un’efficienza energetica più favorevole di quella espressa dal valore di riferimento provvisorio. (67) La Commissione ha accolto tale argomentazione. Il calcolo del valore di riferimento sottostante era sensibile in quanto riguardava la situazione specifica di Aocter. Il parametro di riferimento del vapore così calcolato, applicato solo ad Aocter, ammontava a [400 – 450] CNY/tonnellata. 3.1.3.4.   Lavoro (manodopera) (68) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, FY Feed e YB si sono opposti all’utilizzo del costo del lavoro del 2022, pari a 97,98 CNY/ora. FY Feed e YB hanno estratto dalla banca dati ILO un costo di 24,18 CNY/ora per l’anno 2023 e di 24,27 CNY/ora per l’anno 2024, applicabile al settore industriale brasiliano. Per l’industria manifatturiera brasiliana, FY Feed e YB hanno estratto un costo di 24,30 CNY/ora e 24,28 CNY rispettivamente per gli anni 2023 e 2024. (69) La Commissione ha concordato con quanto indicato da FY Feed e YB e ha utilizzato come parametro di riferimento aggiornato la media semplice del costo orario del lavoro per il settore industriale e manifatturiero negli anni 2023 e 2024. Il risultato è stato di 24,26 CNY/ora. Il valore di riferimento rettificato è stato applicato a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. 3.2. Prezzo all’esportazione (70) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aocter ha presentato argomentazioni concernenti il calcolo del prezzo all’esportazione effettuato dalla Commissione. La Commissione ha accolto in parte tali argomentazioni. I dettagli alla base delle argomentazioni erano sensibili e pertanto sono stati trattati in una risposta riservata ad Aocter. 3.3. Confronto (71) In assenza di osservazioni, sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 148 a 151 del regolamento provvisorio. 3.4. Margini di dumping (72) Come descritto ai considerando 67, 69 e 70, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di dumping. (73) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo (%) Aocter 205,5 FY Feed 510,3 YB 510,3 Altre società che hanno collaborato 364,8 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 510,3 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (74) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CFNA ha ribadito la sua posizione indicata al considerando 160 del regolamento provvisorio, secondo cui gli essiccatori del prodotto oggetto dell’inchiesta dovrebbero essere considerati produttori, in quanto il processo di essiccazione costituisce una fase di produzione essenziale. Le sue osservazioni sul fatto che gli essiccatori dovrebbero essere considerati parte dell’industria dell’Unione non hanno tuttavia apportato ulteriori elementi tali da invalidare l’analisi della Commissione di cui ai considerando da 161 a 163 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato che gli essiccatori non rientrano nella definizione di industria dell’Unione ai fini della presente inchiesta, poiché gli essiccatori non hanno collaborato all’inchiesta, il processo di essiccazione non comporta modifiche significative della composizione chimica e due dei tre produttori dell’UE erano completamente integrati, per cui il processo di essiccazione era compreso nelle rispettive attività. L’argomentazione della controllata della CFNA secondo cui la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione indipendente dell’esistenza di un pregiudizio notevole per gli essiccatori, separata dall’analisi effettuata per i produttori, è pertanto divenuta irrilevante. (75) Kirsch ha sostenuto che i due denuncianti sono attivi solo nel segmento dei mangimi e che la loro quota di mercato si riferisce solo a questo segmento, per cui il segmento del prodotto per uso alimentare non è sufficientemente coperto dall’inchiesta. Kirsch ha pertanto chiesto alla Commissione di effettuare un’analisi separata per i due tipi di prodotto, al fine di stabilire se il segmento del prodotto per uso alimentare subisca un pregiudizio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CFNA ha inoltre sostenuto che sarebbe opportuno effettuare un’analisi segmentata in quanto i prezzi e i gruppi di clienti del cloruro di colina per mangimi e per alimenti sono diversi. (76) La Commissione ha ricordato, come spiegato al considerando 183 del regolamento provvisorio, che i dati macroeconomici presentati in tale regolamento comprendono tutti i tre produttori dell’Unione, ossia includono i dati di Algry Química, che presentava risultati significativi in termini di produzione e di vendite nel segmento del prodotto per uso alimentare. La Commissione ha inoltre confermato ai considerando 40 e 41 che il cloruro di colina per alimenti e per mangimi dovrebbe essere considerato un unico prodotto ai fini della presente inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato che le condizioni per un’analisi segmentata del pregiudizio, come indicato al considerando 165 del regolamento provvisorio, non sono soddisfatte in quanto esistono vendite e importazioni rappresentative dell’industria dell’Unione dal paese interessato in entrambi i segmenti. Infine, le eventuali differenze di prezzo tra i due tipi di prodotto sono già considerate nel calcolo del margine di dumping e di pregiudizio, in quanto tali tipi sono indicati separatamente dalle parti interessate. Su tale base, le condizioni per un’analisi segmentata tra cloruro di colina per uso alimentare e cloruro di colina per mangimi non sono soddisfatte e l’argomentazione è respinta. (77) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 158 a 166 del regolamento provvisorio. 4.2. Consumo dell’Unione (78) In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 167 a 170 del regolamento provvisorio. 4.3. Importazioni dal paese interessato (79) La CFNA ha criticato il metodo seguito dalla Commissione per stabilire i volumi e i valori delle importazioni sulla base delle importazioni effettuate con un determinato codice tariffario, in quanto il cloruro di colina è importato con diversi codici NC, alcuni dei quali includono anche altri prodotti. Una spiegazione dettagliata che descriveva tale metodologia era l’oggetto della nota al fascicolo t25.005185, messa a disposizione delle parti interessate lo stesso giorno del regolamento provvisorio. La CFNA ha sostenuto in particolare che la stragrande maggioranza delle importazioni cinesi sarebbe costituita da additivi per mangimi con supporti, che non sono inclusi nel codice NC 2923 10 , su cui secondo quanto asserito si basava l’analisi della Commissione. La parte ha pertanto sostenuto che il codice NC 2923 10 non può rispecchiare completamente la situazione delle importazioni del prodotto in esame. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FY Feed e Yinfeng hanno sostenuto che il codice SA 2923 10 comprende la classificazione sia del cloruro di colina finito che del cloruro di colina al 50 %, concludendo che i dati sulle importazioni potrebbero essere distorti. (80) La Commissione ha chiarito, come indicato nel considerando 171 del regolamento provvisorio e nella nota al fascicolo citata, di non aver basato la sua analisi sul codice NC 2923 10 , bensì sul codice TARIC a 10 cifre 2923 10 00 90, che riguarda soltanto il cloruro di colina. La CFNA, FY Feed e Yinfeng inoltre non hanno proposto metodologie alternative per stabilire i volumi e i prezzi delle importazioni. Le osservazioni della CFNA e di FY Feed e Yinfeng sono state pertanto respinte. (81) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CFNA ha sottolineato che l’andamento dei prezzi all’esportazione rappresentato dalle importazioni con il codice NC 2923 10 o con il codice TARIC a 10 cifre 2923 10 00 90 è incompleto, in quanto le importazioni di cloruro di colina di cui ai codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 ed ex 3824 99 96 non sono incluse in tale analisi. (82) La Commissione ha osservato che l’argomentazione non si riferiva ai dati di cui alla tabella 4 del regolamento provvisorio, ma si basava interamente sui prezzi delle esportazioni cinesi verso l’Unione di UN Comtrade forniti dalla CFNA per il codice NC 2923 10 e su quelli di tutti i codici SA relativi al prodotto ( 19 ) . La Commissione ha osservato che tali prezzi per il codice NC 2923 10 e per tutti i codici SA pertinenti mostrano un andamento analogo. Entrambi evidenziano un aumento nel 2022 e un successivo calo nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (83) Kirsch ha sostenuto che il volume delle importazioni dal paese interessato è simile al volume delle importazioni da altri paesi terzi nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta e che pertanto il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non poteva essere attribuito solo alle importazioni dal paese interessato. (84) La Commissione ha chiarito che le importazioni dal paese interessato ammontavano a 20 024 tonnellate nel 2023 e a 22 626 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (tabella 3 del regolamento provvisorio), mentre le importazioni da altri paesi ammontavano a 3 962 tonnellate nel 2023 e a 3 089 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (tabella 12 del regolamento provvisorio). Su tale base l’argomentazione di Kirsch è stata respinta. (85) Kirsch ha inoltre sostenuto, senza fornire elementi di prova, che Algry Química, l’unico produttore dell’Unione di cloruro di colina per uso alimentare, aveva aumentato il prezzo di vendita di tale tipo di prodotto negli ultimi anni e ha sostenuto che tale presunto aumento del prezzo di vendita dimostra che non si è verificata alcuna contrazione dei prezzi a causa delle importazioni dalla RPC durante il periodo in esame. La Commissione ha respinto l’argomentazione in quanto l’analisi dettagliata della contrazione dei prezzi al considerando 180 del regolamento provvisorio era un’analisi a livello nazionale riguardante tutti i volumi e i prezzi delle importazioni dal paese interessato rispetto ai dati dell’industria dell’Unione relativi ai suoi costi di produzione complessivi e alla conseguente perdita di redditività. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (86) In seguito alle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni relative al margine di underselling (cfr. considerando 113), anche il margine di undercutting, compreso tra il 35 % e il 41 % secondo il considerando 179 del regolamento provvisorio, ha dovuto essere aggiornato, portando a una media ponderata del margine di undercutting compresa tra il 31 % e il 39 %. (87) In assenza di altre osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 171 a 178 e 180 del regolamento provvisorio. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (88) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 181 a 187 del regolamento provvisorio. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (89) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 188 a 191 del regolamento provvisorio. 4.4.2.2.   Quantitativi di vendita e quota di mercato (90) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 192 e 193 del regolamento provvisorio. 4.4.2.3.   Crescita (91) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato il considerando 194 del regolamento provvisorio. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (92) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 195 a 197 del regolamento provvisorio. 4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (93) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 198 e 199 del regolamento provvisorio. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (94) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 200 e 201 del regolamento provvisorio. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (95) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 202 e 203 del regolamento provvisorio. 4.4.3.3.   Scorte (96) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 204 e 205 del regolamento provvisorio. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (97) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 206 a 211 del regolamento provvisorio. 4.5. Conclusioni sul pregiudizio (98) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso, sulla base delle risultanze divulgate nel regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e che sono pertanto confermati i considerando da 212 a 214 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (99) Secondo Van Eeghen non esistono indicazioni di pratiche di dumping del prodotto per uso alimentare, poiché il prezzo di vendita di tale prodotto è aumentato negli ultimi otto anni. (100) Van Eeghen ha sostenuto che, in assenza di indicazioni di pratiche di dumping relative al prodotto per uso alimentare, non sono presenti indicazioni di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione nel segmento del tipo per uso alimentare. Come spiegato al considerando 47, la Commissione ha respinto l’argomentazione relativa all’assenza del dumping per tale tipo di prodotto, sottolineando tra l’altro il fatto che il cloruro di colina per uso alimentare e il cloruro di colina per mangimi sono considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta. La conclusione contenuta in tale considerando, secondo cui la questione del calcolo di un margine di dumping distinto per il cloruro di colina per uso alimentare è pertanto irrilevante, si applica mutatis mutandis alle risultanze relative al pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (101) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 216 a 218 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (102) Kirsch ha sostenuto che, in termini di volumi, nel 2023 e durante il periodo dell’inchiesta le importazioni da altri paesi erano simili a quelle provenienti dal paese interessato. (103) La Commissione ha osservato che l’interpretazione fornita da Kirsch delle cifre riportate nel regolamento provvisorio per quanto riguarda le importazioni dal paese interessato e da altri paesi terzi non è corretta. Nelle sue osservazioni, Kirsch ha indicato che le importazioni da paesi terzi e dal paese interessato ammontavano rispettivamente a 7 000 tonnellate e a 8 000 tonnellate per il 2023 e il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha confermato i considerando 172 e 221 del regolamento provvisorio, in base ai quali le importazioni dal paese interessato ammontavano a 20 024 tonnellate nel 2023 e a 20 626 tonnellate nel periodo dell’inchiesta e che le importazioni da altri paesi terzi ammontavano a 3 962 tonnellate nel 2023 e a 3 089 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. L’argomentazione di Kirsch è stata pertanto respinta. (104) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 219 a 224 del regolamento provvisorio. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (105) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 225 a 227 del regolamento provvisorio. 5.2.3. Aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia (106) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 228 e 229 del regolamento provvisorio. 5.2.4. Calo del consumo (107) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 230 e 231 del regolamento provvisorio. 5.2.5. Altri fattori (108) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato il considerando 232 del regolamento provvisorio. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (109) In assenza di altre osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 233 a 235 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di pregiudizio (110) Secondo la CFNA l’inclusione nel margine di pregiudizio dei costi di produzione futuri relativi ai costi di conformità connessi ai requisiti giuridici in materia di ambiente e di lavoro per uno dei produttori dell’Unione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , del regolamento di base, è dubbia in quanto mancherebbe di elementi di prova positivi e di un esame obiettivo e le conclusioni della Commissione si baserebbero pertanto su mere possibilità o presunzioni. La parte ha fatto riferimento alla relazione dell’organo d’appello dell’OMC nella causa USA – Acciaio laminato a caldo ( 20 ) , in cui si osserva che le inchieste devono basarsi su elementi di prova «positivi, oggettivi e verificabili», e non su speculazioni o ipotesi. (111) La Commissione ha confermato che la natura e l’importo dei costi di cui al considerando 242 del regolamento provvisorio sono stati accertati durante le visite di verifica dei produttori dell’Unione sulla base di quanto rilevato in passato. Prendendo atto dell’obbligo giuridico di tali costi, la Commissione ha confermato la certezza della presenza di tali costi nel futuro. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (112) FY Feed e YB hanno presentato osservazioni sul conteggio dei loro prezzi cif nei calcoli dell’underselling. Le due parti hanno sostenuto in particolare che la Commissione aveva sottovalutato i dazi doganali applicabili, in quanto non li avrebbe applicati a tutte le voci tariffarie pertinenti che sono soggette a dazi doganali per le importazioni dalla RPC. Tale errore avrebbe comportato la sottovalutazione del prezzo cif e avrebbe quindi indebitamente aumentato il margine di underselling. (113) La Commissione ha riesaminato i calcoli e ha constatato che in effetti aveva erroneamente omesso di applicare le aliquote del dazio doganale in modo coerente, ove opportuno, ai prezzi all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione. La Commissione ha pertanto corretto tale errore materiale, con il risultato di una revisione di tutti i margini di pregiudizio. (114) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Aocter ha presentato osservazioni sul calcolo del valore cif utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il nolo marittimo effettivo del prodotto oggetto dell’inchiesta importato nell’UE. (115) Come rilevato da Aocter nelle sue osservazioni, il valore cif utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio si basava sui valori cif comunicati da Aocter. Tali dati si basavano su stime ragionevoli, effettuate dalla stessa Aocter e rientranti nella verifica effettuata presso la sede di Aocter. La Commissione non ha ravvisato alcun motivo per correggere tali valori cif. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (116) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 236 a 245 del regolamento provvisorio. 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (117) In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato il considerando 251 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti (118) In assenza di osservazioni relative all’interesse degli importatori indipendenti, la Commissione ha confermato il considerando 253 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse degli utilizzatori (119) Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la CFNA ha sostenuto che i dazi antidumping bloccheranno quasi completamente le importazioni dalla Cina, che a suo avviso detenevano una quota di mercato dell’87 %. Secondo la CFNA le misure quindi causerebbero inevitabilmente una grave volatilità del mercato. (120) La Commissione ha innanzitutto osservato che la quota di mercato cinese nel periodo dell’inchiesta non era dell’87 %, bensì del [32 % -37 %], come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio. L’argomentazione della CFNA inoltre non era suffragata da elementi di prova e la Commissione ha anche rilevato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione supera il consumo nell’Unione. Su tale base è stata respinta l’argomentazione secondo cui le misure causerebbero una grave volatilità del mercato che colpirebbe in modo sproporzionato gli utilizzatori o altre parti. (121) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CFNA ha osservato che molti utilizzatori avevano instaurato rapporti di fornitura con esportatori cinesi e che l’istituzione di misure avrebbe comunque perturbato la catena di approvvigionamento dell’Unione. Kirsch ha sostenuto che l’istituzione di misure antidumping potrebbe incidere negativamente sulla catena di approvvigionamento del cloruro di colina per uso alimentare, con effetti sulla produzione di formule per lattanti e sulla nutrizione clinica nell’Unione. (122) La Commissione ha ricordato che l’istituzione di misure ripristinerebbe condizioni di parità e garantirebbe così una catena di approvvigionamento stabile del cloruro di colina, da molteplici fonti, nel mercato dell’Unione a favore degli utilizzatori dell’UE. Come indicato al considerando 37, il mercato del prodotto per uso alimentare rappresenta al massimo il 5 % del mercato dell’Unione e il dumping pregiudizievole aveva indotto l’industria dell’Unione a concentrarsi, per la sua sopravvivenza, sul grande mercato dei mangimi. Con le misure antidumping in vigore, è probabile che l’industria dell’Unione si concentri nuovamente anche sul mercato alimentare e utilizzi una maggiore capacità per servirlo, a vantaggio dell’industria utilizzatrice pertinente. Su tale base la Commissione ha ritenuto che le misure non incideranno indebitamente sulla catena di approvvigionamento degli utilizzatori. Le argomentazioni della CFNA e di Kirsch sono state pertanto respinte. (123) In assenza di altre osservazioni sull’interesse degli utilizzatori, la Commissione ha confermato il considerando 256 del regolamento provvisorio. 7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (124) In assenza di altre osservazioni sull’interesse dell’Unione, la Commissione ha confermato il considerando 257 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (125) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (126) Nell’audizione successiva alla divulgazione finale delle informazioni, Kirsch ha proposto un contingente tariffario per un quantitativo corrispondente alle sue importazioni, applicabile esclusivamente al cloruro di colina per uso alimentare. Avendo stabilito che non esistono motivi validi per escludere il cloruro di colina per uso alimentare dalla definizione del prodotto (cfr. sezione 2.2.1) e che è nell’interesse dell’Unione istituire misure, la Commissione ha ritenuto che il contingente tariffario per un tipo specifico di prodotto comprometterebbe l’efficacia delle misure La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di Kirsch. (127) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. 115,9 Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. 90,0 Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. 90,0 Altre società che hanno collaborato 94,9 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 115,9 (128) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (129) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 21 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (130) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (131) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (132) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l’aliquota o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (133) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (134) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell’inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell’inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (135) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 8.3. Riscossione retroattiva (136) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (137) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. (138) A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare». (139) Per tale analisi la Commissione ha confrontato innanzi tutto i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il mese successivo al periodo dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie. La Commissione ha accertato un aumento delle importazioni cinesi del 34 %. (140) Dall’apertura della presente inchiesta tuttavia i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati e nel periodo dell’inchiesta erano superiori del 29 % rispetto ai prezzi medi. Il fascicolo della Commissione non contiene informazioni che indichino che, nonostante tale aumento dei prezzi, l’industria dell’Unione subirebbe un ulteriore pregiudizio. (141) Su tale base, e in particolare in considerazione del notevole aumento dei prezzi registrato dalle importazioni cinesi dall’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha concluso che non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo. 9. DISPOSIZIONI FINALI (142) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (143) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo, in peso, di cloruro di colina del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2, attualmente classificato con i codici NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 ed ex 3824 99 96 (codici addizionali TARIC di cui al paragrafo 2 e all’allegato del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., Liaocheng City, provincia di Shandong 115,9 89RB Shandong FY Feed Technology Co., Ltd., Binzhou City, provincia di Shandong 90,0 89RC Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. Zouping City, provincia di Shandong 90,0 89RD Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 94,9 Cfr. allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 115,9 89YY 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di cloruro di colina venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dall’1 o ottobre 2023 al 30 settembre 2024); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2024/6602, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6602/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/92 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 2025/92, 21.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/92/oj ). ( 4 ) Il documento di comunicazione preventiva riporta esplicitamente quanto segue: «le osservazioni dovrebbero essere limitate all’esattezza dei calcoli. In questa fase la Commissione prende in considerazione solo le osservazioni relative agli errori materiali, che includono errori nelle addizioni, sottrazioni o in altre funzioni aritmetiche, errori risultanti da operazioni imprecise di copiatura, duplicazione, applicazione di unità di misura o tassi di conversione incoerenti e altri tipi di errori analoghi che la Commissione ritiene materiali. Eventuali altre osservazioni saranno prese in considerazione solo in seguito alla divulgazione delle misure provvisorie». ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 della Commissione, del 27 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 2025/1288, 30.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1288/oj ). ( 6 ) La CFNA rappresenta in questo procedimento i produttori esportatori: Taian Havay Chemicals Co., Ltd., Liaoning Biochem Co., Ltd., Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. e Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. ( 7 ) Comunicazione registrata con il riferimento TRON t25.007798. ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 , relativo all’autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ( GU L 224 del 22.8.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/795/oj ). ( 9 ) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ( GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1925/oj ). ( 10 ) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ( GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/46/oj ). ( 11 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ( GU L 181 del 29.6.2013, pagg. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/oj ). ( 12 ) Gli elementi di prova forniti sono soggetti a diritto d’autore e non possono essere divulgati. ( 13 ) Decisione 2012/343/UE della Commissione, del 27 giugno 2012 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 168 del 28.6.2012, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/343/oj ). ( 14 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014TJ0160 . ( 15 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62009TJ0512(01) . ( 16 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021TJ0326 . ( 17 ) Secondo la valutazione dell'additivo per mangimi costituito da cloruro di colina per tutte le specie animali ai fini del rinnovo dell'autorizzazione pubblicata dall’EFSA, l’attuale autorizzazione stabilisce un tenore minimo di purezza del cloruro di colina nella sostanza attiva del 99 % su base anidra. ( 18 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). ( 19 ) Trasmissione TRON t25.007296. ( 20 ) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/184abr_e.pdf , punto 192. ( 21 ) Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu ; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 22 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione: Società Codice addizionale TARIC Liaoning Biochem Co., Ltd 89RE Be-Long (North) Corporation 89RF Shandong Jujia Biotech Co., Ltd 89RG Taian Havay Chemicals Co., Ltd 89RH ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2589/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2589/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2025/2589 è lo strumento normativo di riferimento per chi opera nel commercio internazionale di cloruro di colina e additivi per mangimi, affrontando questioni di dumping antidumping, margini di dumping, valore normale, prezzo all'esportazione e pregiudizio all'industria dell'Unione. Importatori, esportatori cinesi e produttori europei devono consultarlo per comprendere le aliquote daziali applicabili, le eccezioni per società specifiche, i criteri di classificazione tariffaria (codice TARIC 2923 10 00 90) e le procedure di riscossione definitiva dei dazi provvisori. La normativa richiama il Regolamento UE

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2025

IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 L’interpello è stato rettificato con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025 Interpello AdE 308 Rettifica la risposta n. 81 pubblicata il 25 marzo 2025 Interpello AdE 81 Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per … Interpello AdE 39 Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N.