Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Qual è il margine di dumping determinato per Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. nel riesame relativo ai nuovi esportatori di melamina dalla Cina, e quale prezzo minimo all'importazione viene applicato?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/2653 modifica le misure antidumping sulla melamina cinese, introducendo un nuovo esportatore (Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.) precedentemente non sottoposto a dazi. La Commissione europea ha condotto un'inchiesta per determinare un margine di dumping individuale per questa società, applicando la metodologia dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/1036. Il margine di dumping accertato è del 12,0%, calcolato confrontando il valore normale costruito (basato su costi esenti da distorsioni di un paese rappresentativo, la Turchia) con il prezzo all'esportazione effettivo della società. Di conseguenza, viene fissato un prezzo minimo all'importazione (PMI) di 1.346 EUR/tonnellata di peso netto, superiore ai 1.153 EUR/tonnellata applicati ai tre produttori che avevano collaborato all'inchiesta iniziale. Le importazioni registrate a prezzo inferiore al PMI sono soggette a dazio pari alla differenza tra il PMI e il prezzo franco frontiera dell'Unione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2653 of 27 November 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2023/1776 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of melamine originating in the People’s Republic of China following a new exporter review pursuant to Article 11(4) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2653
28.11.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2653 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2023
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione, del 14 settembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
In seguito a un’inchiesta («inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011
(
3
)
, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2)
Nel luglio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171
(
4
)
, la Commissione ha istituito nuovamente il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della RPC a seguito di un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»).
(3)
Il 15 settembre 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776, la Commissione ha istituito nuovamente il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della RPC in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza («secondo riesame in previsione della scadenza»).
(4)
Le misure attualmente in vigore contemplano un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni provenienti dalla RPC, fatta eccezione per tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, le cui esportazioni sono soggette a un prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/tonnellata.
1.2.
Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori
(5)
Il 26 aprile 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» («domanda») a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. («richiedente» o «Xinjiang XLX»), un produttore esportatore di melamina della RPC.
(6)
La domanda conteneva elementi di prova del fatto che il richiedente era un nuovo produttore esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, vale a dire: 1) non ha esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame nel periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1
o
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009) («periodo dell’inchiesta iniziale»); 2) non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore; 3) ha iniziato ad esportare nell’Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
(7)
La Commissione ha riscontrato che la domanda forniva elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base al fine di determinare un margine di dumping individuale del richiedente.
1.3.
Apertura del riesame relativo ai nuovi esportatori
(8)
Il 1
o
marzo 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/442
(
5
)
, la Commissione ha aperto il riesame al fine di determinare un margine di dumping individuale del richiedente («regolamento di apertura»).
(9)
La Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all’inchiesta di riesame. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, o con entrambi, entro i termini stabiliti nel regolamento di apertura. Non sono pervenute osservazioni o richieste di audizione.
1.4.
Prodotto oggetto del riesame
(10)
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della RPC.
(11)
La melamina è una polvere cristallina bianca prodotta prevalentemente a partire dall’urea e impiegata principalmente per la produzione di laminati, resine, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta/tessuti.
1.5.
Periodo dell’inchiesta di riesame
(12)
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). La Commissione si è riservata tuttavia il diritto di verificare se siano state effettuate operazioni in un periodo successivo e, se del caso, di modificare il periodo dell’inchiesta di riesame alla luce delle risultanze dell’inchiesta.
1.6.
Inchiesta
(13)
La Commissione ha chiesto al richiedente di compilare un questionario al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta. Il richiedente ha risposto al questionario il 13 aprile 2023.
(14)
La Commissione e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente nel giugno 2023. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se il richiedente soddisfacesse i criteri relativi ai nuovi esportatori e per determinare un margine di dumping individuale.
1.7.
Procedura successiva
(15)
Il 18 agosto 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva determinare un margine di dumping individuale del richiedente. A tutte le parti è stato indicato un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere un’audizione.
(16)
Sono pervenute osservazioni da parte del richiedente. Tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.
(17)
In seguito alle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha divulgato le risultanze rivedute il 7 ottobre 2023 («ulteriore divulgazione delle informazioni»). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’ulteriore divulgazione delle informazioni e di chiedere un’audizione.
(18)
Il richiedente ha presentato osservazioni in merito all’ulteriore divulgazione delle informazioni. Anche tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.
2.
STATUS DI «NUOVO ESPORTATORE»
(19)
La società Xinjiang XLX è stata costituita nel 2011 da Henan Xinlianxin Chemicals Group Co., Ltd. («Henan XLX»)
(
6
)
. Ha iniziato a produrre melamina dopo aver acquistato dalla società italiana Eurotecnica la tecnologia di produzione necessaria per due linee di produzione, rispettivamente nel 2016 e nel 2018
(
7
)
. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente non ha fabbricato e/o esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta iniziale.
(20)
L’inchiesta ha individuato un numero significativo di società collegate al richiedente
(
8
)
. Titolare effettivo del richiedente è China XLX Fertiliser Ltd. («China XLX»). Il gruppo China XLX è costituito da oltre 40 società. China XLX detiene una partecipazione di controllo superiore al 75 % in Henan Xinlianxin Chemical Group Co., Ltd. («Henan XLX»), la società madre diretta del richiedente. Il richiedente è una società controllata al 100 % da Henan XLX. Dall’inchiesta è emerso che nessuna delle società del gruppo China XLX, ad eccezione del richiedente, produceva melamina. Di conseguenza la Commissione ha concluso che il richiedente non era collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.
(21)
Infine l’inchiesta ha confermato che nel periodo dell’inchiesta di riesame il richiedente ha esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta a [1-4] acquirenti indipendenti nell’Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente ha effettivamente esportato nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
(22)
La Commissione ha quindi concluso che il richiedente soddisfaceva le condizioni per essere considerato un nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto: 1) non ha esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta iniziale; 2) non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore; 3) ha effettivamente effettuato esportazioni nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale
(23)
Nel quadro del secondo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha constatato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base che interessano la produzione e le vendite di melamina nella RPC. Il riesame in previsione della scadenza e il riesame attuale riguardano lo stesso prodotto e il periodo dell’inchiesta di riesame del primo coincide in parte con quello del secondo
(
9
)
. Pertanto, ai fini della determinazione del valore normale nell’attuale riesame relativo ai nuovi esportatori, la Commissione ha ritenuto opportuno tenere conto delle constatazioni dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(24)
Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione si è basata sulla selezione di un paese rappresentativo appropriato effettuata nel secondo riesame in previsione della scadenza. La Turchia è risultata conforme ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, primo trattino, del regolamento di base.
(25)
Il 17 luglio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti») che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale del richiedente.
(26)
Nella nota sulle fonti la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva seguire l’analisi del secondo riesame in previsione della scadenza e utilizzare la Turchia come paese rappresentativo. Nella nota erano inoltre elencate le fonti pertinenti che la Commissione intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Turchia come paese rappresentativo.
(27)
La Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili di produttori turchi di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, di cui fa parte anche la melamina.
(28)
Con la nota sulle fonti la Commissione ha infine invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti.
(29)
La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente in merito ai valori di riferimento che la stessa Commissione intendeva utilizzare. Tali osservazioni sono state esaminate nella sezione 3.2.3 del presente regolamento.
3.2.
Valore normale
(30)
Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(31)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» («spese generali, amministrative e di vendita» in appresso denominate «SGAV»).
(32)
Come ulteriormente spiegato in appresso nella sezione 3.2.1, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
(33)
Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato sulla base dell’elenco e del consumo, in termini di quantità, dei fattori produttivi forniti dal richiedente e verificati, nonché dei costi e dei profitti esenti da distorsioni di un paese rappresentativo appropriato.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(34)
Dall’analisi esposta nella sezione 3.2.2.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776, che comprendeva un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del prodotto oggetto del riesame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non erano il risultato di forze del libero mercato, ma erano invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che nel secondo riesame in vista della scadenza non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. Per i motivi illustrati al considerando 23, la Commissione ha ritenuto che tali conclusioni fossero pertinenti anche per il presente riesame relativo ai nuovi esportatori.
(35)
La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva.
3.2.2.
Paese rappresentativo
(36)
Nel secondo riesame in previsione della scadenza la scelta del paese rappresentativo si è basata, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
10
)
;
—
la produzione di melamina in tale paese
(
11
)
;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(37)
Come spiegato al considerando 25, nel presente riesame la Commissione ha emesso una nota sulle fonti che descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti. Ha inoltre informato le parti interessate che, nel caso di specie, come nel secondo riesame in previsione della scadenza
(
12
)
, intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato.
(38)
Per quanto riguarda la fabbricazione della melamina, nel secondo riesame in previsione della scadenza sono stati esaminati sette paesi (India, Iran, Giappone, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America) che la producevano.
(39)
Per quanto attiene al livello di sviluppo economico, solo la Russia si qualificava come paese con un livello di sviluppo analogo a quello della RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, in considerazione del fatto che la principale materia prima per la produzione di melamina è il gas, che è soggetto a distorsioni in Russia, unitamente alle sanzioni in vigore, nonché del fatto che la Russia ha deciso di non pubblicare dati dettagliati su importazioni ed esportazioni a partire da aprile 2022, la Commissione ha ritenuto che la Russia non costituisse un paese rappresentativo appropriato.
(40)
A tale proposito, il secondo riesame in previsione della scadenza ha individuato la Turchia come paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC che fabbricava prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, segnatamente prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, nei quali rientra anche la melamina.
(41)
Per quanto riguarda la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, in Turchia erano già prontamente disponibili dati concernenti importanti fattori produttivi. Erano pubblicamente disponibili anche dati pertinenti su SGAV e profitti per la stessa categoria generale di prodotti. Il secondo riesame in previsione della scadenza ha individuato tre produttori nella stessa categoria generale di prodotti, le società Ege Gübre Sanayii A.Ș. («EGE Gübre»), Tekfen Holding A.Ş. («Tekfen») e Bagfaş Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ş. («Bagfaş»). Tutte e tre le società erano produttori di fertilizzanti azotati
(
13
)
.
3.2.3.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni e fonti utilizzate per stabilirli
(42)
Considerate tutte le informazioni verificate presentate dal richiedente, e in seguito all’analisi delle sue osservazioni in merito alla nota sulle fonti, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi, le rispettive fonti e i valori esenti da distorsioni, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
Tabella 1
Fattori produttivi della melamina
Fattore produttivo
Codice delle merci in Turchia/Codice SA
(
14
)
Valore esente da distorsioni (in CNY)
Unità di misura
Fonte di informazione
Materie prime
Carbone bituminoso non metallurgico
2701 12 90
1 339,49
tonnellate
Global Trade Atlas («GTA»)
(
15
)
Altro carbone
2701 19
798,24
tonnellate
GTA
Ossigeno
2804 40
1,21
m
3
GTA
Energia/Servizi
Energia elettrica
n/d
0,55
kWh
Prezzi internazionali
Gas naturale
n/d
2,83
m
3
Prezzi internazionali
Acqua (dissalata)
n/d
8,78
tonnellate
Direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli
Acqua (non trattata)
n/d
6,60
tonnellate
Direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
n/d
37,03
ore
Istituto di statistica turco
3.2.3.1. Materie prime
(43)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione
(
16
)
e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC («paesi non OMC»), elencati
(
17
)
nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
18
)
.
(44)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.2.1 del presente regolamento che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC e dai paesi non OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo per ciò che concerne il carbone bituminoso non metallurgico.
(45)
La Commissione ha tuttavia riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame la Turchia ha importato quantitativi piuttosto limitati di «altro carbone» e di ossigeno. Essa ha pertanto ritenuto opportuno basare il costo esente da distorsioni di tali materie prime sui prezzi o sui valori di riferimento internazionali a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), secondo trattino, del regolamento di base.
(46)
A tale riguardo, per la voce «altro carbone» la Commissione ha utilizzato il prezzo medio all’esportazione dell’Indonesia verso tutti i paesi, esclusi la RPC e i paesi non OMC, nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel 2022 l’Indonesia era il primo esportatore di «altro carbone» e rappresentava il 92 % delle esportazioni totali di tale periodo. Per quanto riguarda l’ossigeno la Commissione si è basata sulla media ponderata del prezzo all’esportazione del Sud Africa, della Serbia e della Turchia verso tutti i paesi, esclusi la RPC e i paesi non OMC, nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel 2022 il Sud Africa, la Serbia e la Turchia erano i principali esportatori di ossigeno, responsabili del 35 % delle esportazioni totali di tale periodo. La Commissione ha deciso di non utilizzare come fonti di costi esenti da distorsioni le esportazioni dell’Unione e della Svizzera, altri grandi esportatori di ossigeno, dato che il loro livello di sviluppo economico è più elevato.
(47)
La Commissione ha esaminato se il carbone bituminoso non metallurgico, per il quale sono state utilizzate le statistiche turche sulle importazioni come fonte di costi esenti da distorsioni, fosse soggetto in Turchia a restrizioni all’esportazione che potrebbero falsare i prezzi sul mercato interno e quindi anche i prezzi all’importazione
(
19
)
. La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame la Turchia non applicava restrizioni all’esportazione di carbone bituminoso non metallurgico.
(48)
La Commissione ha esaminato inoltre se i prezzi all’importazione avrebbero potuto essere falsati dalle importazioni provenienti dalla RPC e da paesi non OMC. La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame meno dello 0,1 % delle importazioni di carbone bituminoso non metallurgico proveniva dalla RPC e da paesi non OMC.
(49)
Nelle sue osservazioni in merito alla nota sulle fonti, il richiedente ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe utilizzare uno dei valori di riferimento per il carbone, in quanto non corrispondente al tipo di carbone utilizzato dalla società nella produzione di melamina.
(50)
La Commissione ha espresso disaccordo. Il richiedente ha fornito informazioni su tutti gli acquisti di carbone nel periodo dell’inchiesta di riesame, comprese le relative specifiche, in particolare il potere calorifico e il tenore di ceneri. Tali informazioni sono state verificate in loco ed erano sufficientemente suffragate da elementi di prova presentati dal richiedente. La Commissione ha riscontrato che, in termini di potere calorifico, il richiedente ha effettivamente utilizzato due diversi tipi di carbone. L’argomentazione del richiedente è stata pertanto respinta.
(51)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha ribadito che il carbone per uso industriale impiegato nella produzione di melamina era diverso dal carbone classificato con il codice SA 2701 12. La parte ha ribadito che, per essere classificato con tale codice, il carbone deve soddisfare entrambi i criteri: avere un potere calorifico uguale o superiore a 5 833 kcal/kg e una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore al 14 %.
(52)
La Commissione ha respinto l’argomentazione. Come illustrato al considerando 50, il richiedente ha indicato il potere calorifico e il tenore di ceneri (ma non il contenuto di sostanze volatili) per tutto il carbone acquistato nel periodo dell’inchiesta di riesame. I risultati di laboratorio, raccolti a campione come elementi di prova durante la verifica in loco, hanno tuttavia dimostrato che il carbone acquistato con un potere calorifico superiore a 5 833 kcal/kg presentava anche un tenore di sostanze volatili superiore al 14 %.
(53)
Inoltre, a seguito della presentazione di un’argomentazione che conteneva informazioni sensibili e specificamente attinenti alla società e che è stata pertanto trattata in dettaglio in un’ulteriore divulgazione specifica, la Commissione ha constatato che la società ha miscelato tipi di carbone con potere calorifico variabile prima di utilizzare tale materiale come carbone per uso industriale o come combustibile. Sebbene la media ponderata del potere calorifico del carbone per uso industriale fosse superiore a 5 833 kcal/kg e quella del carbone combustibile si situasse al di sotto di tale soglia, per riflettere la miscelazione di diversi tipi di carbone nel valore esente da distorsioni del carbone per uso industriale e del carbone combustibile, la Commissione ha ricalcolato il parametro di riferimento. La Commissione ha assegnato il costo esente da distorsioni applicabile del carbone bituminoso non metallurgico o di «altro carbone» specificamente a ciascuna operazione di acquisto sulla base del potere calorifico individuale.
(54)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dal richiedente rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un’incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. Il valore dei materiali di consumo, il cui costo è stato sostenuto dal richiedente, è stato espresso in percentuale del costo effettivo dei materiali diretti. Per determinare un valore esente da distorsioni dei materiali di consumo, è stata applicata tale percentuale al costo esente da distorsioni dei materiali diretti.
(55)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha ricordato che considerava l’ossigeno un materiale di consumo e che lo ha segnalato come tale nella sua risposta al questionario. Il richiedente ha ribadito che l’ossigeno dovrebbe essere trattato come un materiale di consumo, in particolare poiché la Commissione non ha verificato in modo specifico il suo consumo in termini di quantità durante la verifica in loco, né ha dato istruzioni alla società di considerare l’ossigeno come materia prima. Il richiedente ha ribadito tale argomentazione nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione delle informazioni.
(56)
La Commissione ha chiarito che il valore comunicato dei materiali di consumo era sostanziale in termini di percentuale sul costo totale delle materie prime. Pertanto, a seguito della verifica in loco, la Commissione ha analizzato ulteriormente le informazioni raccolte e ha deciso di trattare l’ossigeno come una singola materia prima. In tal modo il valore dei materiali di consumo si è ridotto a una percentuale non significativa del costo totale delle materie prime. Inoltre la quantità di ossigeno consumata è stata inclusa nelle tabelle dei costi presentate dalla società e verificate in loco. La Commissione ha pertanto ritenuto sufficientemente affidabile la quantità indicata di ossigeno consumato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(57)
Per quanto concerne il costo di trasporto menzionato al considerando 43, la Commissione ha espresso il costo di trasporto sostenuto dal richiedente per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime; ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere il costo di trasporto esente da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.
3.2.3.2. Acqua
(58)
Nella nota sulle fonti la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare i prezzi applicati in Turchia alle utenze industriali dalla direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli
(
20
)
, responsabile dell’approvvigionamento idrico e dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico nella provincia di Kocaeli. I prezzi applicabili erano pubblicamente disponibili sul sito web della relativa autorità.
(59)
L’autorità turca distingueva tra due tipi di utenze industriali: 1) utenze industriali abituali, alle quali applicava tariffe per le risorse idriche e le acque di scarico, e 2) utenze industriali situate in distretti industriali organizzati, dotati di un impianto comune di trattamento delle acque, alle quali non veniva applicata la tariffa relativa alle acque di scarico.
(60)
Poiché il richiedente si avvaleva di una tecnologia di produzione che non generava acque reflue, la Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili all’approvvigionamento idrico (esclusa la tariffa per le acque di scarico) come costo esente da distorsioni dell’acqua non trattata. Per determinare il costo esente da distorsioni dell’acqua dissalata, che il richiedente produceva autonomamente trasformando l’acqua non trattata, la Commissione si è basata sul rapporto tra il costo dell’acqua non trattata e quello dell’acqua dissalata indicato dal richiedente. La Commissione ha ritenuto che, nel contesto della presente inchiesta, tale rapporto potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni dell’acqua dissalata.
3.2.3.3. Energia elettrica e gas naturale
(61)
Nel secondo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha riscontrato che i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale in Turchia sono aumentati nella prima metà del 2022 a un ritmo superiore al tasso di inflazione del paese
(
21
)
. Inoltre i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale afferenti alla seconda metà del 2022 non sono stati pubblicati dall’istituto di statistica turco. Pertanto, considerata la parziale differenza tra il periodo dell’inchiesta di riesame del secondo riesame in previsione della scadenza e quello del presente riesame relativo ai nuovi esportatori e vista l’assenza di dati per la seconda metà del 2022, la Commissione ha basato il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale su un paniere di paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC generalmente utilizzati come paesi rappresentativi nell’ambito di altre inchieste, che fabbricavano anch’essi prodotti appartenenti alla catena del valore dell’ammoniaca, in particolare fertilizzanti azotati.
(62)
Sulla base delle statistiche registrate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura («FAO»)
(
22
)
, la Commissione ha individuato nel Brasile e nella Malaysia i due maggiori produttori di fertilizzanti azotati.
(63)
In Brasile i prezzi dell’energia elettrica erano pubblicamente disponibili sul sito web dell’azienda elettrica CEMIG
(
23
)
. La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili ai clienti della categoria «media/alta tensione». Il prezzo finale dell’energia elettrica era costituito da una componente relativa alla potenza elettrica (kW) e da una componente relativa al consumo (kWh). In Malaysia i prezzi dell’energia elettrica erano pubblicamente disponibili sul sito web della società per l’energia elettrica TNB
(
24
)
. La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili ai clienti della categoria «media tensione». Il prezzo finale dell’energia elettrica era costituito da una componente relativa alla potenza elettrica (kW) e da una componente relativa al consumo (kWh). Il valore di riferimento è stato determinato come media semplice dei prezzi dell’energia elettrica stabiliti in Brasile e in Malaysia.
(64)
In Brasile i prezzi storici del gas naturale erano pubblicamente disponibili sul sito web del distributore di gas naturale GASMIG
(
25
)
. Le revisioni dei prezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame erano pubblicamente consultabili su LegisWeb
(
26
)
. La Commissione ha utilizzato le tariffe del gas naturale applicabili alle utenze industriali e ha scelto una fascia di consumo in linea con il consumo di gas naturale del richiedente. In Malaysia il prezzo storico del gas naturale era pubblicamente disponibile nelle statistiche pubblicate dalla commissione per l’energia
(
27
)
. Le informazioni più recenti disponibili riguardavano l’anno 2019. La Commissione ha pertanto aggiornato le tariffe applicabili ai clienti industriali utilizzando il tasso di inflazione dei prezzi dell’energia
(
28
)
. Il valore di riferimento è stato determinato come media semplice dei prezzi del gas naturale stabiliti in Brasile e in Malaysia.
3.2.3.4. Lavoro (manodopera)
(65)
La Commissione si è basata sulle informazioni sul costo del lavoro nel settore industriale pertinente pubblicamente disponibili presso l’istituto di statistica turco
(
29
)
. La Commissione ha utilizzato il costo orario del lavoro
(
30
)
più recente registrato nella divisione 20 – Fabbricazione di prodotti chimici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2)
(
31
)
. Poiché i dati più recenti riguardavano solo l’anno 2020, la Commissione ha adeguato il costo del lavoro utilizzando l’indice del costo del lavoro applicabile all’attività manifatturiera in ciascun trimestre del 2022
(
32
)
pubblicato dall’istituto di statistica turco.
3.2.3.5. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(66)
Secondo l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(67)
Le spese generali di produzione sostenute dal richiedente sono state espresse in percentuale dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti dalla società. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(68)
Come spiegato ai considerando da 37 a 41, in Turchia non vi erano produttori di melamina. Per stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni sono state pertanto esaminate le informazioni finanziarie di tre produttori turchi di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Come nel secondo riesame in previsione della scadenza, anche nella presente inchiesta si fa riferimento a produttori di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, nei quali rientra anche la melamina, in particolare fertilizzanti azotati.
(69)
La Commissione ha esaminato le informazioni finanziarie riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame pubblicate dalle società Ege Gübre
(
33
)
, Tekfen
(
34
)
e Bagfaș
(
35
)
nei rispettivi siti web o tramite una piattaforma di divulgazione pubblica online. La Commissione si è basata sui dati indicati per il segmento più vicino alla melamina, ove disponibili. Non si è tenuto conto dei redditi e delle spese derivanti da attività di investimento.
(70)
Tutte e tre le società disponevano di informazioni finanziarie per il periodo dell’inchiesta di riesame e tutti i rispettivi rendiconti finanziari erano certificati. Tekfen e Bagfaş erano redditizie nel periodo dell’inchiesta di riesame (anche nel segmento pertinente, ove disponibile). Benché Ege Gübre fosse redditizia a livello di società, il segmento pertinente per la melamina era in perdita. Per determinare SGAV e profitti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo, la Commissione ha quindi calcolato una media ponderata di SGAV e profitti basata sulle informazioni finanziarie di Tekfen e Bagfaş.
(71)
La media ponderata applicabile di SGAV e profitti è stata stabilita come percentuale del costo delle vendite, rispettivamente all’11,2 % e al 12,7 %.
3.2.4.
Calcolo del valore normale
(72)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(73)
Poiché la melamina è un prodotto di base che non presenta ulteriori tipi di prodotto, il valore normale è stato calcolato per un unico (tipo di) prodotto.
(74)
La Commissione ha stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del richiedente. Tale consumo in termini di quantità è stato accertato durante la verifica in loco. La Commissione ha moltiplicato il consumo in termini di quantità per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.2.3. Al costo esente da distorsioni dei singoli fattori produttivi la Commissione ha aggiunto i materiali di consumo, come descritto al considerando 54.
(75)
La Commissione ha poi aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni le spese generali di produzione per ottenere un costo di produzione esente da distorsioni, come illustrato al considerando 67.
(76)
La Commissione ha aggiunto inoltre al costo di produzione esente da distorsioni le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, rispettivamente all’11,2 % e al 12,7 %.
(77)
Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(78)
Il richiedente ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, oppure tramite un operatore commerciale collegato situato nella RPC.
(79)
Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.4.
Confronto e margini di dumping
(80)
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito, stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all’esportazione del richiedente a livello franco fabbrica come indicato sopra.
(81)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto del trasporto, della movimentazione, del carico e dei costi accessori a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, dell’imballaggio a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera f), del regolamento di base e delle spese bancarie a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.
(82)
La Commissione ha riscontrato che l’operatore commerciale collegato di cui al considerando 78 ha svolto funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni e che per tali funzioni ha ottenuto un rialzo. Per motivi di riservatezza, i dettagli dell’analisi della Commissione sono stati comunicati al richiedente in una divulgazione delle informazioni specifica. Il richiedente non ha presentato osservazioni.
(83)
Di conseguenza, per le vendite nell’Unione che sono state effettuate tramite l’operatore commerciale collegato, la Commissione ha altresì adeguato il prezzo all’esportazione per tenere conto delle SGAV effettivamente sostenute dall’operatore commerciale collegato e del profitto dell’importatore indipendente a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
(84)
Per quanto riguarda il profitto dell’importatore indipendente, la Commissione ha ritenuto che, nel contesto della presente inchiesta, il profitto di un importatore indipendente potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare il livello appropriato dell’adeguamento. Poiché nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta, la Commissione ha basato il profitto dell’importatore indipendente su informazioni provenienti da inchieste precedenti. Nel primo riesame in previsione della scadenza, un importatore che ha collaborato ha ricavato un margine di profitto del [2-4] % (la cifra esatta non ha potuto essere divulgata per motivi di riservatezza)
(
36
)
. L’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America ha stabilito per un importatore indipendente un profitto del 4 %
(
37
)
. Di conseguenza, alla luce delle informazioni contenute nelle due inchieste di cui sopra, la Commissione ha ritenuto opportuno detrarre un adeguamento pari al 4 % per il profitto dell’importatore indipendente.
(85)
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale costruito del prodotto oggetto del riesame con la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(86)
Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 12,0 %.
4.
MISURE ANTIDUMPING
(87)
Come stabilito al considerando 86, il margine di dumping individuale determinato per il richiedente ammontava al 12,0 %.
(88)
Nell’inchiesta iniziale le misure definitive istituite sulle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato si basavano sui rispettivi margini di dumping individuali, che erano inferiori ai margini di pregiudizio individuali di tutte e tre le società. I margini di dumping individuali stabiliti nell’inchiesta iniziale erano compresi tra il 44,9 % e il 49,0 %
(
38
)
.
(89)
D’altro canto, il dazio residuo applicabile a tutte le altre società era basato sul margine di pregiudizio residuo, che era inferiore al margine di dumping residuo. Il margine di pregiudizio residuo stabilito era pari al 65,2 %
(
39
)
.
(90)
Poiché il margine di dumping individuale del richiedente è stato stabilito a un livello inferiore al margine di pregiudizio residuo dell’inchiesta iniziale, il dazio antidumping individuale applicabile alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente si basa sul livello del suo margine di dumping individuale.
(91)
Nell’inchiesta iniziale le misure antidumping individuali applicabili alle importazioni di melamina prodotta dai produttori esportatori che hanno collaborato hanno assunto la forma di un prezzo minimo all’importazione («PMI») che eliminava il dumping accertato. Tale PMI era basato sul valore normale aumentato a un livello di prezzo cif franco frontiera dell’Unione
(
40
)
.
(92)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha sottolineato che, a norma dell’articolo 9.2 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping dell’OMC»), «il dazio antidumping viene riscosso, per l’importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza». Il richiedente ha pertanto sostenuto che dovrebbe beneficiare dello stesso trattamento riservato ai tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale ed essere quindi soggetto allo stesso PMI.
(93)
Il richiedente ha sostenuto che il PMI calcolato individualmente per il richiedente non rifletteva l’importo adeguato, poiché nell’inchiesta iniziale la Commissione aveva preso in considerazione il valore normale, il prezzo all’esportazione e il margine di pregiudizio per determinare il PMI per le società che hanno collaborato, mentre nel presente riesame ha considerato solo il valore normale.
(94)
Il richiedente ha inoltre affermato che il PMI non era fissato su base non discriminatoria. Il richiedente ha tracciato un parallelo con il trattamento dei nuovi esportatori nei casi in cui è stato applicato il campionamento dei produttori esportatori. In tal caso il nuovo esportatore sarà soggetto all’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Il richiedente ha pertanto affermato che dovrebbe essere assoggettato anche al PMI applicabile ai tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale.
(95)
Infine, il richiedente ha sostenuto che l’istituzione di un PMI più elevato non sarebbe nell’interesse dell’Unione.
(96)
Nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione delle informazioni, il richiedente ha ribadito le argomentazioni sintetizzate ai considerando da 92 a 95.
(97)
La Commissione ha ricordato che, come nell’inchiesta iniziale, il valore normale, il prezzo all’esportazione e il margine di pregiudizio sono stati tutti presi in considerazione per la determinazione del dazio antidumping applicabile a Xinjiang XLX. Per determinare il margine di dumping sono stati utilizzati il valore normale e il prezzo all’esportazione della società. Il margine di pregiudizio riscontrato nell’inchiesta iniziale è stato preso in considerazione per determinare se il dazio antidumping individuale applicabile al richiedente dovesse essere basato sul margine di dumping o sul margine di pregiudizio, conformemente alle disposizioni della cosiddetta regola del dazio inferiore. Infine, il valore normale è stato utilizzato come base per fissare il livello del PMI, come è stato fatto anche nel contesto dell’inchiesta iniziale.
(98)
Inoltre l’articolo 11, paragrafo 4, dei regolamenti di base stabilisce espressamente che per i nuovi esportatori è determinato un margine di dumping individuale. La Commissione ha pertanto ritenuto che le argomentazioni del richiedente relative al trattamento dei nuovi esportatori nelle inchieste in cui è stato effettuato il campionamento dei produttori esportatori non siano pertinenti. Tale trattamento non si basa sull’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, bensì su disposizioni specifiche contenute nei regolamenti pertinenti che istituiscono i dazi in questione. Si tratta di una base giuridica diversa, disciplinata da norme diverse.
(99)
Infine, l’interesse dell’Unione non viene considerato individualmente nell’ambito di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel caso di specie, è stato analizzato nell’inchiesta iniziale e i risultati dell’analisi hanno trovato risconto nella scelta della forma delle misure.
(100)
Di conseguenza, in base ai motivi illustrati ai considerando da 97 a 99, le argomentazioni del richiedente descritte ai considerando da 92 a 95 del regolamento di base sono state respinte.
(101)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, e nuovamente in seguito alla divulgazione aggiuntiva delle informazioni, il richiedente ha inoltre sostenuto che, ai fini della determinazione del PMI, il costo del nolo marittimo utilizzato per adeguare il valore normale al livello cif franco frontiera dell’Unione dovrebbe essere riveduto. Secondo il richiedente, il nolo marittimo era irragionevolmente elevato nel periodo dell’inchiesta di riesame; in effetti, era da quattro a cinque volte superiore rispetto a quello conteggiato in circostanze normali. A tale riguardo, il richiedente ha fatto riferimento alla relazione dell’ICIS sulla melamina del 23 agosto 2023
(
41
)
e all’indice cinese del nolo per il trasporto di container in esportazione
(
42
)
, pubblicato dal ministero dei Trasporti della Repubblica popolare cinese.
(102)
La Commissione ha respinto l’argomentazione. Al fine di determinare il PMI applicabile, la Commissione ha innanzitutto stabilito il valore normale per il richiedente sulla base del consumo, in termini di quantità, dei fattori produttivi, come indicato dalla società. In secondo luogo, l’adeguamento del valore normale al fine di stabilire un livello cif franco frontiera dell’Unione si basava interamente sui costi di trasporto effettivi sostenuti dal richiedente, indicati nella sua risposta al questionario e verificati in loco. Nell’inchiesta iniziale inoltre tale adeguamento era basato anche sui costi di trasporto effettivi dichiarati dalle società oggetto dell’inchiesta durante l’intero periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno seguire lo stesso approccio nell’attuale riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.
(103)
A tale proposito, il PMI applicabile alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente, stabilito come valore normale adeguato a un livello cif franco frontiera dell’Unione, è pari a 1 346 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.
(104)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(105)
Se le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente sono state effettuate a un prezzo cif franco frontiera dell’Unione inferiore al PMI stabilito al considerando 103, sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento di apertura viene riscosso un dazio pari alla differenza tra il PMI e il prezzo cif franco frontiera dell’Unione. Le autorità doganali cessano la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente.
(106)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare l’applicazione di un dazio antidumping individuale nei confronti del richiedente. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.
(107)
Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776.
(108)
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso parere favorevole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Prezzo minimo all’importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)
Dazio (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)
Codice addizionale TARIC
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
1 153
A 986
Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd
1 153
A 987
Henan Junhua Development Company Ltd
1 153
A 988
Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.
1 346
8 99B
Tutte le altre società
—
415
A 999».
Articolo 2
1. Il dazio istituito dall’articolo 1 sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della RPC, prodotta per l’esportazione nell’Unione da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd., è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/442. L’importo del dazio antidumping da riscuotere sulle importazioni registrate è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest’ultimo è inferiore al prezzo minimo all’importazione. Non è riscosso alcun dazio sulle importazioni registrate se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione.
2. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/442, che è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 228 del 15.9.2023, pag. 199
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 170 dell’1.7.2017, pag. 62
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/442 della Commissione, del 28 febbraio 2023, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (
GU L 64 dell’1.3.2023, pag. 12
).
(
6
)
Disponibile all’indirizzo https://www.xlxchemicals.com/index/company (ultima consultazione: 25 luglio 2023).
(
7
)
Eurotecnica, «Reference list 2023», pag. 3. Disponibile all’indirizzo https://www.eurotecnica.it/images/PDF/reflist.pdf (ultima consultazione: 25 luglio 2023).
(
8
)
China XLX Fertiliser Ltd., Annual report 2022, pagg. 228-233. Disponibile all’indirizzo https://www.hnxlx.com.cn/Uploads/PdfPic/2023-04-26/6449105b6c7b5.pdf (ultima consultazione: 25 luglio 2023).
(
9
)
Il periodo dell’inchiesta di riesame del secondo riesame in previsione della scadenza è compreso tra il 1
o
luglio 2021 e il 30 giugno 2022, quello del riesame relativo ai nuovi esportatori è compreso tra il 1
o
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
(
10
)
Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto. Disponibili all’indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 3 luglio 2023).
(
11
)
In assenza di produzione di melamina in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore della melamina.
(
12
)
Per l’analisi completa del paese rappresentativo nell’ambito del secondo riesame in previsione della scadenza, cfr. la sezione 3.2.2.2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776.
(
13
)
Le materie prime di base utilizzate nella produzione di melamina e fertilizzanti azotati sono gas naturale o carbone, che sono utilizzati per produrre ammoniaca. Quest’ultima può essere ulteriormente trasformata in urea o acido nitrico, utilizzato per produrre nitrato di ammonio, un fertilizzante azotato. Quest’ultimo può essere ulteriormente miscelato per produrre altri tipi di fertilizzanti azotati, come ad esempio nitrato di ammoniaca di urea («UAN»: nitrato di ammonio miscelato con urea) o nitrato ammonico in grani («CAN»: nitrato di ammonio miscelato con calcio da calcare). L’urea, con un’aggiunta di ammoniaca, può anche essere utilizzata per produrre melamina. Fertilizzanti azotati, urea e melamina sono spesso prodotti dalle stesse società integrate verticalmente.
(
14
)
Il codice delle merci per «altro carbone» e ossigeno si basava sulla nomenclatura stabilita nell’ambito della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
(
15
)
Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione: 27 luglio 2023).
(
16
)
Centro internazionale per il commercio, Market Access Map. Disponibile all’indirizzo https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (ultima consultazione: 5 aprile 2023).
(
17
)
Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Turkmenistan, Uzbekistan.
(
18
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
19
)
Global Trade Alert. Disponibile all’indirizzo https://www.globaltradealert.org/data_extraction (ultima consultazione: 29 giugno 2023).
(
20
)
Disponibili all’indirizzo https://www.isu.gov.tr/sufiyatlari/ (ultima consultazione: 30 gennaio 2023).
(
21
)
Cfr. considerando 171 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776.
(
22
)
La Commissione ha analizzato la quantità di fertilizzanti azotati prodotta nel 2021, ossia nel periodo più recente disponibile. Russia e Bielorussia non sono state prese in considerazione; la prima per i motivi illustrati nella sezione 3.2.2 del presente regolamento e la seconda in quanto è un paese non OMC. Disponibili all’indirizzo https://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN (ultima consultazione: 14 luglio 2023).
(
23
)
Disponibili all’indirizzo https://www.cemig.com.br/atendimento/valores-de-tarifas-e-servicos/ (ultima consultazione: 13 luglio 2023).
(
24
)
Disponibili all’indirizzo https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (ultima consultazione: 13 luglio 2023).
(
25
)
Disponibili all’indirizzo https://gasmig.com.br/historico-de-tarifas/ (ultima consultazione: 13 luglio 2023).
(
26
)
Disponibili all’indirizzo https://www.legisweb.com.br (ultima consultazione: 13 luglio 2023).
(
27
)
Disponibili all’indirizzo https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/6/1 (ultima consultazione 13 luglio 2023).
(
28
)
Disponibile all’indirizzo https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
29
)
Disponibili all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
30
)
Tabella
Monthly average labour cost and components by economic activity, 2020
disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
31
)
Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (solo in EN) (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
32
)
Tabella
Labour COST Indices (2015 = 100)
disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2023-49451 (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
33
)
Disponibili all’indirizzo http://www.egegubre.com.tr/mali.html (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
34
)
Disponibili all’indirizzo https://www.tekfen.com.tr/en/financial-statements-4-22 (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
35
)
Disponibili all’indirizzo https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123000 (ultima consultazione: 30 giugno 2023).
(
36
)
Considerando 156 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171.
(
37
)
Considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (
GU L 258 del 9.10.2019, pag. 21
).
(
38
)
Considerando 132 del regolamento (UE) n. 1035/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L 298 del 16.11.2010, pag. 10
).
(
39
)
Ibidem.
(
40
)
Considerando 78 e 79 del regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011.
(
41
)
La relazione, presentata come allegato 1 alle osservazioni del richiedente sulla divulgazione delle informazioni, conteneva informazioni sulle tariffe di nolo relative a un container da 20 piedi per carico secco, sulla rotta Cina settentrionale-Europa settentrionale nel periodo compreso tra gennaio 2020 e agosto 2023, fornite da Xeneta. Informazioni storiche limitate disponibili all’indirizzo https://xsi.xeneta.com/ (ultima consultazione: 8 settembre 2023).
(
42
)
Disponibile all’indirizzo https://www.mot.gov.cn/yunjiazhishu/ (ultima consultazione: 8 settembre 2023).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2653/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il regolamento antidumping UE applica margini di dumping individuali ai nuovi esportatori secondo l'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento 2016/1036, utilizzando il valore normale costruito con costi esenti da distorsioni quando esistono significative distorsioni di mercato nel paese esportatore. Il prezzo minimo all'importazione (PMI) rappresenta lo strumento di protezione commerciale per le importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese, mentre il dazio residuo si applica ai produttori non cooperanti. Commercialisti e operatori doganali devono verificare il codice TARIC 8 99B per applicare correttamente le aliquote differenziate.
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