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Regolamento UE 2780/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2780 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 per quanto riguarda la proroga della sospensione di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG

Pubblicato: 14/12/2023 In vigore dal: 14/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2780 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 per quanto riguarda la proroga della sospensione di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2780 of 14 December 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1039 as regards the extension of the suspension of certain tariff preferences granted to certain GSP beneficiary countries

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2780 15.12.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2780 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 per quanto riguarda la proroga della sospensione di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, sentito il comitato delle preferenze generalizzate ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 978/2012, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento. (2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare detto elenco e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie. (3) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2018-2020 come disponibili al 1 o settembre 2021 e prendendo in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II di detto regolamento applicabile in tale data, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione ( 2 ) stabilisce l’elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. (4) Al momento dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039, il termine di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 era fissato al 31 dicembre 2023. Le preferenze tariffarie sono state pertanto sospese dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG interessati per quanto riguarda l’elenco riveduto dei prodotti delle sezioni SPG di cui all’allegato di detto regolamento. (5) Per garantire la continuità dell’applicazione del sistema fino alla conclusione della procedura legislativa a seguito della proposta di revisione del regolamento SPG, presentata e adottata dalla Commissione il 22 settembre 2021, con il regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027. (6) Di conseguenza, la sospensione di talune preferenze tariffarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 dovrebbe essere prorogata per il periodo standard di tre anni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012. (7) Per garantire la continuità dell’applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012, il presente regolamento, qualora pubblicato dopo il 31 dicembre 2023, dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1 ° gennaio 2024, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039, la data del «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2025». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o dal 1 ° gennaio 2024, se questa data è anteriore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione, del 29 giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG ( GU L 173 del 30.6.2022, pag. 58 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ( GU L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2780/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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