Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 241/2002

Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali codici tributo sono stati istituiti per la compensazione dei crediti d'imposta per investimenti pubblicitari e operazioni di concentrazione aziendale nel 2006?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 55/2006 istituisce due nuovi codici tributo per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione tramite modello F24 due tipologie di crediti d'imposta. Il primo codice, 6791, riguarda il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate previsto dall'articolo 61, comma 13, della legge 289/2002, destinato alle imprese che incrementano la spesa pubblicitaria territoriale e presentano istanza telematica al Centro Operativo di Pescara. Il secondo codice, 6792, concerne il credito d'imposta per le spese di studi e consulenze relative a operazioni di concentrazione (fusioni, acquisizioni) delle micro, piccole e medie imprese, finanziato dal decreto legge 35/2005 per gli anni 2005-2007. Entrambi i crediti non sono soggetti al limite di compensabilità ordinario previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000, consentendo quindi una compensazione integrale. In sede di compilazione del modello F24, i codici devono essere esposti nella sezione "Erario" indicando l'anno d'imposta di riferimento nel formato AAAA, e diventano operativamente efficaci dal sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 - pdf

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE Risoluzione del 21/04/2006 n. 55 Oggetto: Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 Testo: L'articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto un'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, per fruire della quale i soggetti interessati devono preventivamente presentare apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara. Per consentire la fruizione del suddetto credito, con la risoluzione n. 16 dell'11 febbraio 2004 sono stati istituiti i codici tributo 6770 (a valere sui fondi stanziati per il 2003), 6771 (a valere sui fondi stanziati per il 2004) e 6772 (a valere sui fondi stanziati per il 2005). Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in oggetto, tramite modello F24, relativamente alle istanze presentate nel corso dell'anno 2006, si istituisce il seguente codice tributo: "6791" denominato "Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, per le istanze presentate nell'anno 2006 - art. 61, comma 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Inoltre, l'articolo 9 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito alle micro, piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione un contributo, sotto forma di credito d'imposta, finanziato per gli anni 2005, 2006 e 2007, per fruire del quale i soggetti interessati devono preventivamente presentare apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara. Per consentire la fruizione del suddetto credito, con la risoluzione n. 177 del 23 dicembre 2005 e' stato istituito il codice tributo 6786 (relativamente alle istanze presentate nel corso dell'anno 2005). Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta concesso per l'anno 2006, si istituisce il seguente codice tributo: "6792" denominato "Credito d'imposta per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, a valere sui fondi stanziati per l'anno 2006 - articolo 9 del decreto legge 14 maggio 2005, n. 80". I crediti d'imposta di cui sopra, utilizzabili con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non sono sottoposti al limite di compensabilita' previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato quanto gia' disposto dall'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di compilazione del modello F24, i predetti codici e i relativi importi dovranno essere esposti nella sezione "Erario", indicando nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, espresso nella forma "AAAA". Si precisa che i nuovi codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione. Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 21/04/2006 n. 55 Pagina 2

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 241/2002 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24 è disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, che consente l'utilizzo in compensazione orizzontale e verticale. Questi crediti rientrano nelle agevolazioni fiscali per investimenti pubblicitari e operazioni di concentrazione aziendale, con esclusione dal limite di compensabilità ordinario. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la presentazione preventiva dell'istanza telematica e l'anno di riferimento per la corretta imputazione nel modello F24.

Normative correlate

Risoluzione AdE 296/2007
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 dell’add…
Risoluzione AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consul…
Risoluzione AdE 8413114/2014
Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario – Ade…
Risoluzione AdE 209/2023
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materi…
Risoluzione AdE 124/2023
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito…
Risoluzione AdE 6193298/2014
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laure…

Altre normative del 2002

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con … Risoluzione AdE 115 Istanza di interpello - Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla… Risoluzione AdE 23 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul v… Risoluzione AdE 209 Abuso del diritto - Costituzione di una newco seguita dalla cessione a newco delle quote … Interpello AdE 282 Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi de… Interpello AdE 115