Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
Quali codici tributo sono stati istituiti per la compensazione dei crediti d'imposta per investimenti pubblicitari e operazioni di concentrazione aziendale nel 2006?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 55/2006 istituisce due nuovi codici tributo per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione tramite modello F24 due tipologie di crediti d'imposta. Il primo codice, 6791, riguarda il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate previsto dall'articolo 61, comma 13, della legge 289/2002, destinato alle imprese che incrementano la spesa pubblicitaria territoriale e presentano istanza telematica al Centro Operativo di Pescara. Il secondo codice, 6792, concerne il credito d'imposta per le spese di studi e consulenze relative a operazioni di concentrazione (fusioni, acquisizioni) delle micro, piccole e medie imprese, finanziato dal decreto legge 35/2005 per gli anni 2005-2007. Entrambi i crediti non sono soggetti al limite di compensabilità ordinario previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000, consentendo quindi una compensazione integrale. In sede di compilazione del modello F24, i codici devono essere esposti nella sezione "Erario" indicando l'anno d'imposta di riferimento nel formato AAAA, e diventano operativamente efficaci dal sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Risoluzione del 21/04/2006 n. 55
Oggetto:
Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d'imposta per
gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, art. 61, comma13,
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del credito d'imposta per studi e
consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e
medie imprese, art. 9, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
Testo:
L'articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto
un'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese
che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, per
fruire della quale i soggetti interessati devono preventivamente presentare
apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara.
Per consentire la fruizione del suddetto credito, con la risoluzione
n. 16 dell'11 febbraio 2004 sono stati istituiti i codici tributo 6770 (a
valere sui fondi stanziati per il 2003), 6771 (a valere sui fondi stanziati
per il 2004) e 6772 (a valere sui fondi stanziati per il 2005).
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in
oggetto, tramite modello F24, relativamente alle istanze presentate nel
corso dell'anno 2006, si istituisce il seguente codice tributo:
"6791" denominato "Credito d'imposta per investimenti in campagne
pubblicitarie localizzate, per le istanze presentate nell'anno 2006 - art.
61, comma 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Inoltre, l'articolo 9 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito alle
micro, piccole e medie imprese che prendono parte a processi di
concentrazione un contributo, sotto forma di credito d'imposta, finanziato
per gli anni 2005, 2006 e 2007, per fruire del quale i soggetti interessati
devono preventivamente presentare apposita istanza in via telematica al
Centro Operativo di Pescara.
Per consentire la fruizione del suddetto credito, con la risoluzione
n. 177 del 23 dicembre 2005 e' stato istituito il codice tributo 6786
(relativamente alle istanze presentate nel corso dell'anno 2005).
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, del suddetto credito d'imposta concesso per l'anno 2006, si istituisce
il seguente codice tributo:
"6792" denominato "Credito d'imposta per le spese sostenute per
studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro,
piccole e medie imprese, a valere sui fondi stanziati per l'anno 2006 -
articolo 9 del decreto legge 14 maggio 2005, n. 80".
I crediti d'imposta di cui sopra, utilizzabili con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non sono
sottoposti al limite di compensabilita' previsto dall'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato quanto gia' disposto
dall'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In sede di compilazione del modello F24, i predetti codici e i relativi
importi dovranno essere esposti nella sezione "Erario", indicando nella
colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta a cui si riferisce il
credito, espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che i nuovi codici tributo saranno operativamente efficaci a
decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della presente
risoluzione.
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Risoluzione del 21/04/2006 n. 55
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La compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24 è disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, che consente l'utilizzo in compensazione orizzontale e verticale. Questi crediti rientrano nelle agevolazioni fiscali per investimenti pubblicitari e operazioni di concentrazione aziendale, con esclusione dal limite di compensabilità ordinario. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la presentazione preventiva dell'istanza telematica e l'anno di riferimento per la corretta imputazione nel modello F24.
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