Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 6458348/2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 e ridenominazione del codice tributo “6903”

Pubblicato: 25/10/2024 In vigore dal: 25/10/2024 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi codici tributo istituiti per la compensazione del credito d'imposta relativo all'installazione di impianti a GPL e metano su veicoli e quali modifiche sono state apportate ai codici esistenti?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 52/E del 25 ottobre 2024 istituisce il codice tributo "7071" per consentire alle imprese costruttrici di impianti a GPL e metano per autotrazione di recuperare, in compensazione tramite modello F24, il credito d'imposta per l'installazione su autoveicoli di categoria M1. Questo credito viene riconosciuto nell'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La normativa prevede che l'Agenzia verifichi che il contribuente sia presente nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che l'importo compensato non ecceda quello riconosciuto, altrimenti il modello F24 viene scartato. Contestualmente, il codice tributo "6903" è stato ridenominato per ricomprendere anche gli incentivi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL, Ibrido), ampliando così la platea dei benefici eco-sostenibili già previsti dalla normativa precedente.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 e ridenominazione del codice tributo “6903”

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 52/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 25 ottobre 2024 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 e ridenominazione del codice tributo “6903” L’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1. In tal caso, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, di cui al dPCM del 20 maggio 2024. In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del richiamato decreto del 3 giugno 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese costruttrici o importatrici ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 2 Pertanto, con nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha chiesto l’istituzione di un codice tributo da riferire al contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione di cui all’articolo 5 del dPCM del 20 maggio 2024, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, si istituisce il seguente codice tributo: • “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, tenendo conto anche delle eventuali variazioni trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24. ****** 3 L’articolo 2, comma 1, lettera e), del citato dPCM 20 maggio 2024 ha disciplinato incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad euro 4. Con la predetta nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di ricomprendere i citati incentivi, ha chiesto anche la ridenominazione del codice tributo “6903”, istituito e ridenominato con le risoluzioni n. 82/E, n. 61/E e n. 30/E, rispettivamente, del 23 settembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 23 giugno 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti. Pertanto, con la presente risoluzione il codice tributo “6903” è ridenominato come segue: • “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”. Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 30/E del 23 giugno 2022. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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La risoluzione riguarda il credito d'imposta per eco-bonus veicoli, disciplinato dal DPCM 20 maggio 2024 e dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024, con riferimento alla compensazione tramite modello F24 secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici tributo 7071 e 6903 per gestire correttamente le agevolazioni relative a impianti GPL-metano e veicoli a basse emissioni inquinanti, verificando l'iscrizione del cliente negli elenchi ministeriali e il rispetto dei limiti di compensazione.

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