Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM 1099/2013
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.294/40 del 06.11.2013) – pdf (1 MB) pubblicata il 28/11/2013
Riferimento normativo
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.294/40 del 06.11.2013) – pdf (1 MB) pubblicata il 28/11/2013 — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 20/D
Roma, 28 novembre 2013
Protocollo: 131476 Alle Direzioni
Regionali/Interregionali/Provinciali
dell’Agenzia delle Dogane
Rif.: LORO SEDI
Allegati:1
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
e, per conoscenza:
Al Dipartimento delle Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it
All’Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.
it
Al Comando generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
urp@gdf.it
All’Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it
Alla Camera di Commercio Internazionale
cc@cciitalia.org
Alla Confederazione Generale
dell’Industria Italiana
dg@confindustria.it
Alla Confederazione generale Italiana del
Commercio e del Turismo
CONFCOMMERCIO@confcommercio.it
All’Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
info@assocad.it
Alla Federazione Nazionale delle Imprese
di Spedizioni Internazionali
fede spedi@fedespedi.it
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per i regimi doganali e per i traffici di confine
00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +39065024 5075 – Fax +39065024 5222 e-mail: dogane.tributi.regimi@fagenziadogane.it
Alla Assopetroli
Assopetroli@confcommercio.it
Alla Unione Petrolifera
sbariggia@unionepetrolifera.it
ufficiostampa@unionepetrolifera.it
All’Associazione Nazionale Commercio
Estero (ANCE)
info@aicebiz.com
All’Assologistica
milano@assologistica.it
roma@assologistica.it
Alla Confederazione Generale del Traffico
e dei Trasporti
confetra@tin.it
Alla Confederazione Italiana Armatori
confitarma@confitarma.it
Alla Confetra - Confederazione Generale
dei Trasporti e della Logistica
Confetra@confetra.com
Alla Assocostieri
assocostieri@assoscostieri.it
All’Associazioni dei Porti Italiani
info@assoporti.it
All’Associazione Italiana Terminalisti
Portuali
terminalporti@assiterminal.it
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1099/2013 della Commissione recante alcune
modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 - (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea Serie L n. 294/40 del 6/11/2013).
2
Si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n.
294/40 del 6.11.2013 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n. 1099/2013
della Commissione del 5 novembre 2013, concernente il potenziamento dei servizi
regolari di trasporto marittimo.
Tale regolamento di esecuzione entrerà in vigore il 26 novembre 2013.
Si ritiene utile premette che tale nuovo regolamento, è parte integrante del
progetto della Commissione Europea denominato “cintura blu/ blue belt” che si
prefigge l’obiettivo di garantire che le merci dell’Unione - trasportate via mare -
possano circolare liberamente nel mercato interno dell'Unione Europea, senza
essere soggette agli oneri amministrativi e alle formalità doganali normalmente
previsti per le merci di provenienza extra-comunitaria.
Tale iniziativa della Commissione, prende spunto dalla Comunicazione
della Commissione europea al Parlamento Europeo intitolata “Mercato Unico Atto
II, Insieme per una nuova crescita” nella quale la complessità delle procedure
amministrative, viene individuata quale principale ostacolo allo sviluppo di uno
spazio europeo senza frontiere nello specifico settore del trasporto marittimo di
merci.
In tale contesto, le esigenze connesse alla salvaguardia della sicurezza dei
cittadini dell’Unione, alla tutela dell'ambiente e alla protezione degli interessi
erariali nazionali e dell’Unione dovranno essere garantite dall’utilizzo ottimale, ai
fini del monitoraggio del trasporto marittimo, delle tecnologie informatiche
attualmente esistenti.
Si ritiene parimente utile rammentare che l’articolo 313, paragrafo 3,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra
due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un
sevizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario
accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare autorizzato possono
anche trasportate merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al
regime del transito comunitario esterno. Il riscorso a un servizio regolare per il
trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di
controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli
animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.
3
Per quel che concerne le modifiche introdotte dal regolamento di cui
trattasi si fa presente che le medesime concernono, in particolare, l’articolo 313 ter
del regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).
Al riguardo, si evidenzia quanto segue:
Previsione di un nuovo paragrafo 2 bis
Tale disposizione prevede l’utilizzo di uno specifico sistema elettronico di
informazione e di comunicazione che consente alla Commissione e alle autorità
doganali degli Stati membri di conservare e di accedere ai dati contenuti nelle
istanze e nelle autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se
del caso, di modificare o revocare le medesime, così come di conoscere ogni altra
informazione pertinente (ad es. i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi
destinate al servizio).
Secondo le precisazioni riportate al decimo considerando del regolamento
di esecuzione in questione, tale sistema elettronico non coincide con quello
relativo allo scambio di informazioni nel contesto dell’AEO, di cui all’articolo 14
quinvicies del reg.to (CEE) n. 2454/93 e, pertanto, i riferimenti a tale sistema sono
stati opportunamente corretti.
Inoltre, tale sistema elettronico di informazione e di comunicazione rende
inutile l’utilizzo dell’allegato 42 bis delle DAC (certificato cartaceo di
autorizzazione) che, pertanto, sarà soppresso a decorrere dalla suddetta data di
entrata in vigore del Regolamento di modifica di cui trattasi.
Comunque, sarà cura di questa Direzione Centrale comunicare sia alle
compagnie marittime sia agli uffici doganali interessati l’eventuale autorizzazione
concessa per lo svolgimento del servizio regolare di trasporto marittimo.
Modifica del paragrafo 3
Il primo comma di tale disposizione è stato modificato al fine di prevedere
che nella domanda di autorizzazione ad effettuare un servizio di linea regolare la
società di navigazione possa - oltre a specificare quali sono gli Stati membri
effettivamente interessati dal servizio di trasporto marittimo - indicare anche altri
Stati membri potenzialmente interessati per i quali la compagnia richiedente
medesima dichiari di prevedere servizi futuri.
Inoltre, al secondo comma, il periodo di 45 giorni - precedentemente
previsto ai fini della definizione della procedura di consultazione tra le autorità
4
doganali - è stato ridotto a 15 giorni, atteso che la medesima consultazione si
effettua attraverso lo scambio informatico di dati.
Al fine di consentire a questa Direzione Centrale di disporre entro il
termine stabilito degli elementi necessari ad una compiuta valutazione delle istanze
in materia si pregano codeste Strutture territoriali di sensibilizzare i propri
dipendenti Uffici a comunicare alla scrivente entro 10 giorni le informazioni
necessarie al conferimento o meno, alle compagnie marittime richiedenti,
dell’autorizzazione ad istituire servizi di linea regolari.
E’ opportuno precisare che le modifiche relative al numero di Stati membri
che possono essere indicati nella domanda e alla tempistica concessa per la
consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri richiedono di modificare
il sistema elettronico istituito dalla Commissione per i servizi regolari di trasporto
marittimo e, pertanto, è stato stabilito di differire l’applicazione delle
corrispondenti disposizioni (art.1, par.1, lettera b), punti i) e ii)) del regolamento di
cui trattasi al 1° marzo 2014.
Entro la suddetta data di applicazione e previa richiesta delle compagnie
marittime che sono già titolari delle autorizzazioni relative al servizio regolare, si
potrà procedere al riesame delle medesime, al fine di tener conto delle eventuali
indicazioni circa altri Stati membri potenzialmente interessati a futuri servizi della
specie.
Resta inteso che quanto rappresentato dalla scrivente Direzione Centrale
con la nota prot. n. 26466/RU del 26.03.2010 rimane valido, per le parti non
modificate dal regolamento in oggetto.
Infine, si pregano codeste Strutture territoriali di dare la massima
diffusione ai contenuti del presente Direttiva, anche presso le associazioni di
categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corrette osservanza della
stessa e segnalando tempestivamente eventuali problematica operative.
Il Direttore Centrale ad interim
Ing. Walter De Santis
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93”
5
L 294/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2013
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo)
LA COMMISSIONE EUROPEA, (6) Prima di rilasciare un’autorizzazione relativa a un servizio
regolare di trasporto marittimo, l’autorità doganale di
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rilascio è tenuta a consultare le autorità doganali degli
altri Stati membri interessati dal servizio. Se, dopo aver
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ot ricevuto un’autorizzazione, il titolare di quest’ultima (di
tobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 1) , in seguito, «il titolare») intende estendere il servizio ad altri
particolare l’articolo 247, Stati membri, è opportuno organizzare ulteriori consul
tazioni con le autorità doganali di tali Stati membri. Per
limitare il più possibile la necessità di ulteriori consulta
considerando quanto segue:
zioni successivamente al rilascio di un’autorizzazione, è
opportuno stabilire che le società di navigazione che
(1) L’azione chiave 2 della comunicazione della Commis
presentano una domanda di autorizzazione possano in
sione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
dicare, oltre all’elenco degli Stati membri effettivamente
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
interessati dal servizio, anche gli Stati membri potenzial
«L’Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova
crescita» ( 2 ) invita ad istituire un vero mercato unico del
m
viz
e
i
n t
f
e
u t
i
u
n
r
t
i
e
.
ressati per i quali dichiarano di prevedere ser
trasporto marittimo, non assoggettando più le merci pro
dotte nell’Unione e trasportate tra i porti marittimi del
l’Unione alle stesse formalità amministrative e doganali
(7) A partire dal 2010, il periodo concesso per la consulta
che si applicano alle merci provenienti da porti di paesi
zione delle autorità doganali di altri Stati membri è di 45
terzi.
giorni. L’esperienza ha tuttavia indicato che questo lasso
di tempo è inutilmente lungo e dovrebbe essere ridotto.
(2) A tal fine, la Commissione si è impegnata a presentare
un pacchetto «cintura blu», comprendente iniziative legi
slative e non legislative volte a ridurre gli oneri ammini
(8) L’uso di un sistema elettronico di informazione e comu
strativi cui è soggetto il trasporto marittimo all’interno
nicazione ha reso privo di oggetto l’allegato 42 bis del
dell’Unione a un livello paragonabile a quello di altri
regolamento (CEE) n. 2454/93.
modi di trasporto (aereo, ferroviario, stradale).
(3) Il presente regolamento fa parte del pacchetto «cintura
(9) Su richiesta del titolare, è opportuno rivedere le autoriz
blu».
zazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo
esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regola
(4) Ai sensi dell’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del mento per tener conto degli Stati membri potenzial
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ), le
mente interessati per i quali lo stesso titolare dichiara
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità
di prevedere servizi futuri.
in conformità dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n.
2913/92 non sono considerate merci comunitarie, tranne
quando si accerti che hanno posizione comunitaria.
(10) Il sistema elettronico di informazione e comunicazione
attualmente utilizzato per conservare le informazioni e
(5) L’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento notificare alle autorità doganali di altri Stati membri le
(CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto ma
due porti situati all’interno del territorio doganale della rittimo non è il sistema di cui all’articolo 14 quinvicies del
Comunità mediante un servizio regolare autorizzato sono regolamento (CEE) n. 2454/93. I riferimenti a questo
considerate merci comunitarie, salvo contrario accerta sistema devono essere corretti.
mento. Le navi che forniscono un servizio regolare pos
sono anche trasportare merci non comunitarie, purché
tali merci siano vincolate al regime di transito comuni
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il rego
tario esterno. Il ricorso a un servizio regolare per il tra
lamento (CEE) n. 2454/93.
sporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre
l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli
connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute
(12) Le modifiche relative alla lunghezza del periodo concesso
pubblica o in campo fitosanitario.
per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati
membri e al numero di Stati membri che possono essere
( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. indicati nella domanda impongono di modificare il si
( 2 ) COM(2012) 573 final del 3.10.2012.
stema elettronico di informazione e comunicazione per
( 3 ) Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,
i servizi regolari di trasporto marittimo e di differire
che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n.
2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario l’entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti del
(GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). presente regolamento.
6.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/41
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi tronico di informazione e comunicazione per i ser
al parere del comitato del codice doganale, vizi regolari di trasporto marittimo di cui al para
grafo 2 bis»;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
iv) al terzo comma, i termini «il sistema elettronico di
Articolo 1
informazione e comunicazione di cui all’articolo 14
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elet
tronico di informazione e comunicazione per i ser
(1) l’articolo 313 ter è così modificato: vizi regolari di trasporto marittimo di cui al para
grafo 2 bis»;
a) il seguente paragrafo 2 bis è inserito dopo il paragrafo 2:
(2) all’articolo 313 quater, paragrafo 2, secondo comma, i ter
«2 bis. La Commissione e le autorità doganali degli
mini «il sistema elettronico di informazione e comunica
Stati membri, mediante l’uso di un sistema elettronico
zione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai
di informazione e comunicazione relativo ai servizi re
termini «il sistema elettronico di informazione e comunica
golari di trasporto marittimo, conservano e hanno ac
zione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui
cesso alle seguenti informazioni:
all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;
a) i dati contenuti nelle domande;
(3) all’articolo 313 quinquies, paragrafo 2, primo comma, i ter
mini «il sistema elettronico di informazione e comunica
b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di tra
zione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai
sporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca
termini «il sistema elettronico di informazione e comunica
delle stesse;
zione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui
c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;
al servizio;
(4) all’articolo 313 septies, paragrafo 2, i termini «il sistema
d) ogni altra informazione pertinente.»; elettronico di informazione e comunicazione di cui all’arti
colo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema
b) il paragrafo 3 è così modificato: elettronico di informazione e comunicazione per i servizi
regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter,
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
paragrafo 2 bis»;
«La domanda di autorizzazione relativa a un servizio
(5) L’allegato 42 bis è soppresso.
regolare specifica quali sono gli Stati membri interes
sati dal servizio e può indicare gli Stati membri po
Articolo 2
tenzialmente interessati per i quali il richiedente di
chiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali Su richiesta del titolare, le autorità doganali di rilascio riesami
dello Stato membro cui è stata presentata la do nano le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto
manda (autorità doganale di rilascio) informano le marittimo già esistenti alla data di applicazione del presente
autorità doganali degli altri Stati membri effettiva regolamento di cui all’articolo 3, secondo comma, per tener
mente o potenzialmente interessati dal servizio di conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali
trasporto marittimo (autorità doganali corrisponden il titolare dichiara di prevedere servizi futuri.
ti) mediante il sistema elettronico di informazione e
comunicazione per i servizi regolari di trasporto ma Articolo 3
rittimo di cui al paragrafo 2 bis.»;
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
ii) al secondo comma, la cifra «45» è sostituita da «15»; successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
iii) al secondo comma, i termini «il sistema elettronico di
informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applica a
quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elet decorrere dal 1 o marzo 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare ADM 1099/2013 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Circolare ADM S.N./2026
2026 – Spedizioni modico valore – Seguito circolare 37 – 2025
Circolare ADM 36/2025
Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in fr…
Circolare ADM 35/2025
D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legisla…
Circolare ADM 30/2025
Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in …
Altre normative del 2013
Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio ammi…
Interpello AdE 133
Definizione di bene immobile nell’ambito del Regolamento di esecuzione UE del 7 ottobre 2…
Interpello AdE 1042
Risposta n. 298 all'interpello: Ecobonus – Cessione del credito d’imposta a soggetto priv…
Interpello AdE 298
Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le agevolazioni di …
Interpello AdE 212
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3 del decreto-legge 23 di…
Interpello AdE 145