Circolare ADM In vigore

Circolare ADM 1099/2013

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.294/40 del 06.11.2013) – pdf (1 MB) pubblicata il 28/11/2013

Pubblicato: 28/11/2013 In vigore dal: 28/11/2013 Documento ufficiale

Riferimento normativo

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.294/40 del 06.11.2013) – pdf (1 MB) pubblicata il 28/11/2013 — Sezione: dogane

Testo normativo

CIRCOLARE N. 20/D Roma, 28 novembre 2013 Protocollo: 131476 Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell’Agenzia delle Dogane Rif.: LORO SEDI Allegati:1 Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza: Al Dipartimento delle Finanze df.dirgen.segreteria@finanze.it All’Agenzia delle Entrate ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate. it Al Comando generale della Guardia di Finanza – Ufficio operazioni urp@gdf.it All’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato segreteria.generale@unioncamere.it Alla Camera di Commercio Internazionale cc@cciitalia.org Alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana dg@confindustria.it Alla Confederazione generale Italiana del Commercio e del Turismo CONFCOMMERCIO@confcommercio.it All’Associazione Nazionale Centri di Assistenza doganale info@assocad.it Alla Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali fede spedi@fedespedi.it DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per i regimi doganali e per i traffici di confine 00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +39065024 5075 – Fax +39065024 5222 e-mail: dogane.tributi.regimi@fagenziadogane.it Alla Assopetroli Assopetroli@confcommercio.it Alla Unione Petrolifera sbariggia@unionepetrolifera.it ufficiostampa@unionepetrolifera.it All’Associazione Nazionale Commercio Estero (ANCE) info@aicebiz.com All’Assologistica milano@assologistica.it roma@assologistica.it Alla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti confetra@tin.it Alla Confederazione Italiana Armatori confitarma@confitarma.it Alla Confetra - Confederazione Generale dei Trasporti e della Logistica Confetra@confetra.com Alla Assocostieri assocostieri@assoscostieri.it All’Associazioni dei Porti Italiani info@assoporti.it All’Associazione Italiana Terminalisti Portuali terminalporti@assiterminal.it OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1099/2013 della Commissione recante alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 - (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n. 294/40 del 6/11/2013). 2 Si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 294/40 del 6.11.2013 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n. 1099/2013 della Commissione del 5 novembre 2013, concernente il potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo. Tale regolamento di esecuzione entrerà in vigore il 26 novembre 2013. Si ritiene utile premette che tale nuovo regolamento, è parte integrante del progetto della Commissione Europea denominato “cintura blu/ blue belt” che si prefigge l’obiettivo di garantire che le merci dell’Unione - trasportate via mare - possano circolare liberamente nel mercato interno dell'Unione Europea, senza essere soggette agli oneri amministrativi e alle formalità doganali normalmente previsti per le merci di provenienza extra-comunitaria. Tale iniziativa della Commissione, prende spunto dalla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo intitolata “Mercato Unico Atto II, Insieme per una nuova crescita” nella quale la complessità delle procedure amministrative, viene individuata quale principale ostacolo allo sviluppo di uno spazio europeo senza frontiere nello specifico settore del trasporto marittimo di merci. In tale contesto, le esigenze connesse alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini dell’Unione, alla tutela dell'ambiente e alla protezione degli interessi erariali nazionali e dell’Unione dovranno essere garantite dall’utilizzo ottimale, ai fini del monitoraggio del trasporto marittimo, delle tecnologie informatiche attualmente esistenti. Si ritiene parimente utile rammentare che l’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un sevizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare autorizzato possono anche trasportate merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime del transito comunitario esterno. Il riscorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario. 3 Per quel che concerne le modifiche introdotte dal regolamento di cui trattasi si fa presente che le medesime concernono, in particolare, l’articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC). Al riguardo, si evidenzia quanto segue: Previsione di un nuovo paragrafo 2 bis Tale disposizione prevede l’utilizzo di uno specifico sistema elettronico di informazione e di comunicazione che consente alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri di conservare e di accedere ai dati contenuti nelle istanze e nelle autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, di modificare o revocare le medesime, così come di conoscere ogni altra informazione pertinente (ad es. i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio). Secondo le precisazioni riportate al decimo considerando del regolamento di esecuzione in questione, tale sistema elettronico non coincide con quello relativo allo scambio di informazioni nel contesto dell’AEO, di cui all’articolo 14 quinvicies del reg.to (CEE) n. 2454/93 e, pertanto, i riferimenti a tale sistema sono stati opportunamente corretti. Inoltre, tale sistema elettronico di informazione e di comunicazione rende inutile l’utilizzo dell’allegato 42 bis delle DAC (certificato cartaceo di autorizzazione) che, pertanto, sarà soppresso a decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore del Regolamento di modifica di cui trattasi. Comunque, sarà cura di questa Direzione Centrale comunicare sia alle compagnie marittime sia agli uffici doganali interessati l’eventuale autorizzazione concessa per lo svolgimento del servizio regolare di trasporto marittimo. Modifica del paragrafo 3 Il primo comma di tale disposizione è stato modificato al fine di prevedere che nella domanda di autorizzazione ad effettuare un servizio di linea regolare la società di navigazione possa - oltre a specificare quali sono gli Stati membri effettivamente interessati dal servizio di trasporto marittimo - indicare anche altri Stati membri potenzialmente interessati per i quali la compagnia richiedente medesima dichiari di prevedere servizi futuri. Inoltre, al secondo comma, il periodo di 45 giorni - precedentemente previsto ai fini della definizione della procedura di consultazione tra le autorità 4 doganali - è stato ridotto a 15 giorni, atteso che la medesima consultazione si effettua attraverso lo scambio informatico di dati. Al fine di consentire a questa Direzione Centrale di disporre entro il termine stabilito degli elementi necessari ad una compiuta valutazione delle istanze in materia si pregano codeste Strutture territoriali di sensibilizzare i propri dipendenti Uffici a comunicare alla scrivente entro 10 giorni le informazioni necessarie al conferimento o meno, alle compagnie marittime richiedenti, dell’autorizzazione ad istituire servizi di linea regolari. E’ opportuno precisare che le modifiche relative al numero di Stati membri che possono essere indicati nella domanda e alla tempistica concessa per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri richiedono di modificare il sistema elettronico istituito dalla Commissione per i servizi regolari di trasporto marittimo e, pertanto, è stato stabilito di differire l’applicazione delle corrispondenti disposizioni (art.1, par.1, lettera b), punti i) e ii)) del regolamento di cui trattasi al 1° marzo 2014. Entro la suddetta data di applicazione e previa richiesta delle compagnie marittime che sono già titolari delle autorizzazioni relative al servizio regolare, si potrà procedere al riesame delle medesime, al fine di tener conto delle eventuali indicazioni circa altri Stati membri potenzialmente interessati a futuri servizi della specie. Resta inteso che quanto rappresentato dalla scrivente Direzione Centrale con la nota prot. n. 26466/RU del 26.03.2010 rimane valido, per le parti non modificate dal regolamento in oggetto. Infine, si pregano codeste Strutture territoriali di dare la massima diffusione ai contenuti del presente Direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corrette osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali problematica operative. Il Direttore Centrale ad interim Ing. Walter De Santis “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93” 5 L 294/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo) LA COMMISSIONE EUROPEA, (6) Prima di rilasciare un’autorizzazione relativa a un servizio regolare di trasporto marittimo, l’autorità doganale di visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rilascio è tenuta a consultare le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio. Se, dopo aver visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ot­ ricevuto un’autorizzazione, il titolare di quest’ultima (di tobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 1) , in seguito, «il titolare») intende estendere il servizio ad altri particolare l’articolo 247, Stati membri, è opportuno organizzare ulteriori consul­ tazioni con le autorità doganali di tali Stati membri. Per limitare il più possibile la necessità di ulteriori consulta­ considerando quanto segue: zioni successivamente al rilascio di un’autorizzazione, è opportuno stabilire che le società di navigazione che (1) L’azione chiave 2 della comunicazione della Commis­ presentano una domanda di autorizzazione possano in­ sione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato dicare, oltre all’elenco degli Stati membri effettivamente economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni interessati dal servizio, anche gli Stati membri potenzial­ «L’Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita» ( 2 ) invita ad istituire un vero mercato unico del m viz e i n t f e u t i u n r t i e . ressati per i quali dichiarano di prevedere ser­ trasporto marittimo, non assoggettando più le merci pro­ dotte nell’Unione e trasportate tra i porti marittimi del­ l’Unione alle stesse formalità amministrative e doganali (7) A partire dal 2010, il periodo concesso per la consulta­ che si applicano alle merci provenienti da porti di paesi zione delle autorità doganali di altri Stati membri è di 45 terzi. giorni. L’esperienza ha tuttavia indicato che questo lasso di tempo è inutilmente lungo e dovrebbe essere ridotto. (2) A tal fine, la Commissione si è impegnata a presentare un pacchetto «cintura blu», comprendente iniziative legi­ slative e non legislative volte a ridurre gli oneri ammini­ (8) L’uso di un sistema elettronico di informazione e comu­ strativi cui è soggetto il trasporto marittimo all’interno nicazione ha reso privo di oggetto l’allegato 42 bis del dell’Unione a un livello paragonabile a quello di altri regolamento (CEE) n. 2454/93. modi di trasporto (aereo, ferroviario, stradale). (3) Il presente regolamento fa parte del pacchetto «cintura (9) Su richiesta del titolare, è opportuno rivedere le autoriz­ blu». zazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regola­ (4) Ai sensi dell’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del mento per tener conto degli Stati membri potenzial­ regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ), le mente interessati per i quali lo stesso titolare dichiara merci introdotte nel territorio doganale della Comunità di prevedere servizi futuri. in conformità dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che hanno posizione comunitaria. (10) Il sistema elettronico di informazione e comunicazione attualmente utilizzato per conservare le informazioni e (5) L’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento notificare alle autorità doganali di altri Stati membri le (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto ma­ due porti situati all’interno del territorio doganale della rittimo non è il sistema di cui all’articolo 14 quinvicies del Comunità mediante un servizio regolare autorizzato sono regolamento (CEE) n. 2454/93. I riferimenti a questo considerate merci comunitarie, salvo contrario accerta­ sistema devono essere corretti. mento. Le navi che forniscono un servizio regolare pos­ sono anche trasportare merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime di transito comuni­ (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il rego­ tario esterno. Il ricorso a un servizio regolare per il tra­ lamento (CEE) n. 2454/93. sporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute (12) Le modifiche relative alla lunghezza del periodo concesso pubblica o in campo fitosanitario. per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri e al numero di Stati membri che possono essere ( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. indicati nella domanda impongono di modificare il si­ ( 2 ) COM(2012) 573 final del 3.10.2012. stema elettronico di informazione e comunicazione per ( 3 ) Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, i servizi regolari di trasporto marittimo e di differire che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario l’entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti del (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). presente regolamento. 6.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/41 (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi tronico di informazione e comunicazione per i ser­ al parere del comitato del codice doganale, vizi regolari di trasporto marittimo di cui al para­ grafo 2 bis»; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: iv) al terzo comma, i termini «il sistema elettronico di Articolo 1 informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elet­ tronico di informazione e comunicazione per i ser­ (1) l’articolo 313 ter è così modificato: vizi regolari di trasporto marittimo di cui al para­ grafo 2 bis»; a) il seguente paragrafo 2 bis è inserito dopo il paragrafo 2: (2) all’articolo 313 quater, paragrafo 2, secondo comma, i ter­ «2 bis. La Commissione e le autorità doganali degli mini «il sistema elettronico di informazione e comunica­ Stati membri, mediante l’uso di un sistema elettronico zione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai di informazione e comunicazione relativo ai servizi re­ termini «il sistema elettronico di informazione e comunica­ golari di trasporto marittimo, conservano e hanno ac­ zione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui cesso alle seguenti informazioni: all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»; a) i dati contenuti nelle domande; (3) all’articolo 313 quinquies, paragrafo 2, primo comma, i ter­ mini «il sistema elettronico di informazione e comunica­ b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di tra­ zione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai sporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca termini «il sistema elettronico di informazione e comunica­ delle stesse; zione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»; al servizio; (4) all’articolo 313 septies, paragrafo 2, i termini «il sistema d) ogni altra informazione pertinente.»; elettronico di informazione e comunicazione di cui all’arti­ colo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema b) il paragrafo 3 è così modificato: elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, i) il primo comma è sostituito dal seguente: paragrafo 2 bis»; «La domanda di autorizzazione relativa a un servizio (5) L’allegato 42 bis è soppresso. regolare specifica quali sono gli Stati membri interes­ sati dal servizio e può indicare gli Stati membri po­ Articolo 2 tenzialmente interessati per i quali il richiedente di­ chiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali Su richiesta del titolare, le autorità doganali di rilascio riesami­ dello Stato membro cui è stata presentata la do­ nano le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto manda (autorità doganale di rilascio) informano le marittimo già esistenti alla data di applicazione del presente autorità doganali degli altri Stati membri effettiva­ regolamento di cui all’articolo 3, secondo comma, per tener mente o potenzialmente interessati dal servizio di conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali trasporto marittimo (autorità doganali corrisponden­ il titolare dichiara di prevedere servizi futuri. ti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto ma­ Articolo 3 rittimo di cui al paragrafo 2 bis.»; Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno ii) al secondo comma, la cifra «45» è sostituita da «15»; successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. iii) al secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applica a quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elet­ decorrere dal 1 o marzo 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

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