Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 1/2023

Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili

Pubblicato: 03/01/2023 In vigore dal: 03/01/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi contributivi per le imprese agricole che assumono apprendisti con contratto di primo e terzo livello a partire dal 1° gennaio 2022?

Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2022, le imprese agricole devono versare il contributo di finanziamento della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello (per qualifica, diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica) e di terzo livello (alta formazione e ricerca), oltre che per gli apprendisti professionalizzanti già precedentemente inclusi. L'aliquota di finanziamento rimane pari all'1,50% dell'imponibile contributivo, calcolata sulla retribuzione degli apprendisti. Questa estensione della platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (articoli 1, commi 191 e 192, della legge n. 234/2021) e modifica il decreto legislativo n. 148/2015. Per le imprese agricole operanti in zone montane e svantaggiate, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste dalla normativa vigente, mentre rimane escluso l'obbligo contributivo per i datori di lavoro assicurati per la malattia secondo la legge n. 1136/1954.

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Riferimento normativo

Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 04/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 1 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva, conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) relativamente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Si forniscono altresì le istruzioni operative per la composizione dei flussi Uniemens/PosAgri e le istruzioni contabili. INDICE 1. Premessa e quadro normativo di riferimento 2. Ambito di applicazione della novella normativa alle imprese del settore agricolo. Lavoratori assunti con contratto di apprendistato 3. Gli obblighi contributivi di finanziamento della CISOA 4. Istruzioni operative 4.1 Datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens 4.2 Datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri 5. Istruzioni contabili 1. Premessa e quadro normativo di riferimento Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022[1], l’Istituto ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà. Infatti, la legge n. 234/2021, all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, l’articolo 1, commi 191 e 192, della legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali (cfr., anche, la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022). Pertanto, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (rispettivamente, articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e i lavoratori a domicilio (articolo 2128 del codice civile e articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’articolo 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858). Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 2. Ambito di applicazione della novella normativa alle imprese del settore agricolo. Lavoratori assunti con contratto di apprendistato L’integrazione salariale afferente ai lavoratori dipendenti da imprese del settore agricolo è disciplinata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La norma da ultimo richiamata riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate. L’integrazione salariale in argomento è stata estesa anche agli impiegati e ai quadri dall’articolo 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’estensione della tutela a impiegati e quadri è stata confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche dopo l’abrogazione del richiamato articolo 14, disposta dall’articolo 46, comma 1, lettera m), del D.lgs n. 148/2015. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infatti, con la circolare n. 17 del 20 aprile 2016, ha chiarito che l’articolo 18 del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che l’articolo 8 della legge n. 457/1972, e successive modificazioni, rimane in vigore, ma soltanto per quanto compatibile con le nuove disposizioni del richiamato decreto legislativo. Pertanto, è evidente che il riferimento della norma di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972 ai soli operai non è più compatibile con la nuova disciplina di cui all’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015; quindi deve farsi applicazione, nell’individuazione del trattamento di integrazione salariale nel settore agricolo, del principio generale di cui al menzionato articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015. In considerazione dei richiamati chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto aveva precisato, con la circolare n. 77 del 27 aprile 2017, che destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti dipendenti da imprese agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In ragione della nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 148/2015, che, come modificati dalle sopra richiamate disposizioni dell’articolo 1, commi 191 e 192, della legge di Bilancio 2022, hanno esteso a decorrere dal 1° gennaio 2022 le integrazioni salariali anche agli apprendisti non professionalizzanti, i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello). Si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (e della cassa unica assegni familiari e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240/1984 (cfr., da ultimo, la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022). 3. Gli obblighi contributivi di finanziamento della CISOA Per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, come determinato dall’articolo 11, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Alla luce di quanto sopra esposto, le imprese agricole interessate sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al versamento della suddetta contribuzione anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello. Per le imprese agricole operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per i lavoratori, compresi gli apprendisti, operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni[2]. Si ricorda che, per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in argomento, le matricole aziendali (inquadrate con C.S.C. 5.01.01 senza codice di autorizzazione – CA - “5R” e 5.01.02 senza CA “5R”)[3] devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”. Appare altresì utile ricordare come l’articolo 19, terzo comma, della legge n. 457/1972 prevede che il contributo di finanziamento in argomento non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante “Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti”. Per l’applicazione dell’esonero in argomento, le matricole contributive dei datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens (inquadrati come sopra precisato) devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione “1D”, avente il significato di “Esonero dal versamento del contributo Cig”[4]. Infine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.lgs n. 81/2015, gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo. 4. Istruzioni operative 4.1 Datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens A decorrere dal 1° gennaio 2023, sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione “5R”, la procedura di calcolo sarà aggiornata al fine di recepire anche per gli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato le contribuzioni di cui sopra. Per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, i datori di lavoro interessati valorizzeranno – all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito> il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento contributo CISOA anno 2022”; nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile dell’anno 2022 e nell’elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato sull’imponibile dell’anno 2022. Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto. Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza gennaio e/o febbraio 2023 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso il datore di lavoro. Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di cui sopra, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni. 4.2 Datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri In sede di calcolo della contribuzione dovuta per l’emissione del quarto trimestre 2022 sarà calcolata la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato per l’intero anno 2022, applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato sarà aggiornato con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo. 5. Istruzioni contabili Per quanto concerne il versamento del contributo al finanziamento dei trattamenti CISOA, secondo quanto disposto dalle norme oggetto della presente circolare, le rilevazioni contabili saranno effettuate ai conti in uso PTI21010 (anni precedenti) e PTI21070 (anno in corso), da abbinare al codice elemento “M038”, e rileveranno anche eventuali denunce di regolarizzazioni effettuate dalle aziende sospese o cessate, mentre, per le contabilizzazioni di quanto dichiarato tramite DMAG/PosAgri, si utilizzerà il conto esistente PTI21018. [1] Si rinvia, inoltre, ai successivi messaggi di chiarimenti n. 2637/2022 e n. 3649/2022. [2] Cfr. la circolare n. 54 del 12 aprile 2006. [3] Con la circolare n. 211 del 9 agosto 1991, l’Istituto ha precisato che: “Per quanto riguarda […]l'estensione del contributo per CIG ordinaria agli impiegati ed ai quadri con contratto a tempo indeterminato dell'agricoltura, occorre distinguere, nell'ambito delle aziende classificate con CSC 5.01.XX, le cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, dalle altre aziende agricole. Alle prime sarà attribuito […] anche il codice di nuova istituzione "5R" avente il significato di "Cooperativa agricola soggetta alla normativa CIG del settore industriale […]. Per le altre aziende agricole non è necessaria alcuna codifica particolare, in quanto la procedura automatizzata applicherà agli impiegati e quadri l'aliquota CIG dell'1,50% prevista per gli operai agricoli”. Si precisa che, in base alla normativa vigente, le aziende classificate con C.S.C. 5.01.XX e contraddistinte con CA “5R” sono tenute al versamento della contribuzione CIGO e CIGS. [4] Cfr. il messaggio n. 284 del 9 maggio 2002. Il discrimine per determinare l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento è la sussistenza dell’obbligo contributivo per la malattia in capo ai titolari dell’azienda agricola. Pertanto, qualora il datore di lavoro sia costituito in forma di società di persone, per l’applicazione dell’esonero è necessario che tutti i soci siano iscritti come coltivatori diretti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La Circolare INPS 1/2023 disciplina gli obblighi di contribuzione CISOA per apprendisti agricoli, applicando l'aliquota dell'1,50% su operai, impiegati, quadri e apprendisti di primo e terzo livello. Commercialisti e aziende agricole devono gestire i flussi Uniemens e PosAgri con il nuovo codice causale "M038" per le regolarizzazioni dell'anno 2022, considerando anche le agevolazioni per zone montane e l'esonero per coltivatori diretti assicurati per malattia.

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