Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili
Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili
Testo normativo
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Roma, 04/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
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Circolare n. 1
E, per conoscenza,
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Al Vice Presidente
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Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione
salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni
contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di
natura contributiva, conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in
materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
relativamente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Si
forniscono altresì le istruzioni operative per la composizione dei flussi
Uniemens/PosAgri e le istruzioni contabili.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
2. Ambito di applicazione della novella normativa alle imprese del settore agricolo. Lavoratori
assunti con contratto di apprendistato
3. Gli obblighi contributivi di finanziamento della CISOA
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens
4.2 Datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022[1], l’Istituto ha illustrato le modifiche concernenti gli
aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche
legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di
Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà.
Infatti, la legge n. 234/2021, all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato
la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta
nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In particolare, l’articolo 1, commi 191 e 192, della legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea
dei destinatari delle integrazioni salariali (cfr., anche, la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022).
Pertanto, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1°
gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo
II del D.lgs n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli
con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta
formazione e ricerca (rispettivamente, articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81) e i lavoratori a domicilio (articolo 2128 del codice civile e articolo 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’articolo 2 della legge 16 dicembre 1980, n.
858).
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di
natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA),
specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
2. Ambito di applicazione della novella normativa alle imprese del settore agricolo.
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
L’integrazione salariale afferente ai lavoratori dipendenti da imprese del settore agricolo è
disciplinata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
La norma da ultimo richiamata riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per
altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della
retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate.
L’integrazione salariale in argomento è stata estesa anche agli impiegati e ai quadri
dall’articolo 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
L’estensione della tutela a impiegati e quadri è stata confermata dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali anche dopo l’abrogazione del richiamato articolo 14, disposta dall’articolo
46, comma 1, lettera m), del D.lgs n. 148/2015.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infatti, con la circolare n. 17 del 20 aprile 2016,
ha chiarito che l’articolo 18 del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che l’articolo 8 della legge n.
457/1972, e successive modificazioni, rimane in vigore, ma soltanto per quanto compatibile
con le nuove disposizioni del richiamato decreto legislativo. Pertanto, è evidente che il
riferimento della norma di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972 ai soli operai non è più
compatibile con la nuova disciplina di cui all’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015; quindi
deve farsi applicazione, nell’individuazione del trattamento di integrazione salariale nel settore
agricolo, del principio generale di cui al menzionato articolo 1, comma 1, del D.lgs n.
148/2015.
In considerazione dei richiamati chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
l’Istituto aveva precisato, con la circolare n. 77 del 27 aprile 2017, che destinatari delle
integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli operai, impiegati, quadri e apprendisti
professionalizzanti dipendenti da imprese agricole con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
In ragione della nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 148/2015, che, come
modificati dalle sopra richiamate disposizioni dell’articolo 1, commi 191 e 192, della legge di
Bilancio 2022, hanno esteso a decorrere dal 1° gennaio 2022 le integrazioni salariali anche agli
apprendisti non professionalizzanti, i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli
assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui
all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 81/2015 (c.d.
apprendistato di terzo livello).
Si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore
agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono tenuti, per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti,
professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa
integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (e della cassa unica assegni familiari e
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), secondo le regole e le aliquote che si
applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della
legge n. 240/1984 (cfr., da ultimo, la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225
del 27 maggio 2022).
3. Gli obblighi contributivi di finanziamento della CISOA
Per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a
versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, come
determinato dall’articolo 11, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
Alla luce di quanto sopra esposto, le imprese agricole interessate sono tenute, a decorrere dal
1° gennaio 2022, al versamento della suddetta contribuzione anche sulle retribuzioni dei
lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.
Per le imprese agricole operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni
dovute per i lavoratori, compresi gli apprendisti, operano le agevolazioni previste dall’articolo
9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni[2].
Si ricorda che, per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, ai fini dell’applicazione
delle agevolazioni in argomento, le matricole aziendali (inquadrate con C.S.C. 5.01.01 senza
codice di autorizzazione – CA - “5R” e 5.01.02 senza CA “5R”)[3] devono essere
contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”.
Appare altresì utile ricordare come l’articolo 19, terzo comma, della legge n. 457/1972 prevede
che il contributo di finanziamento in argomento non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per
la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante “Estensione
dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti”.
Per l’applicazione dell’esonero in argomento, le matricole contributive dei datori di lavoro che
operano con il flusso Uniemens (inquadrati come sopra precisato) devono essere
contrassegnate con il codice di autorizzazione “1D”, avente il significato di “Esonero dal
versamento del contributo Cig”[4].
Infine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.lgs n. 81/2015, gli obblighi
contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle
ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01
e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione “5R”, la procedura di calcolo sarà aggiornata al fine
di recepire anche per gli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio
con la qualifica di impiegato le contribuzioni di cui sopra.
Per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre
2022, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli
apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, i datori di lavoro interessati
valorizzeranno – all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>,
<CausaleADebito> il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento
contributo CISOA anno 2022”; nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile dell’anno 2022 e
nell’elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato
sull’imponibile dell’anno 2022.
Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo
a quello di pubblicazione della circolare in oggetto.
Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione
individuale dei flussi Uniemens di competenza gennaio e/o febbraio 2023 gli stessi elementi
sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni
retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue
i dipendenti non più in carico presso il datore di lavoro.
Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della
contribuzione di cui sopra, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle
regolarizzazioni.
4.2 Datori di lavoro che operano con il flusso PosAgri
In sede di calcolo della contribuzione dovuta per l’emissione del quarto trimestre 2022 sarà
calcolata la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo
indeterminato per l’intero anno 2022, applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,50%
dell’imponibile contributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il calcolo della contribuzione
dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato sarà aggiornato con l’applicazione
dell’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo.
5. Istruzioni contabili
Per quanto concerne il versamento del contributo al finanziamento dei trattamenti CISOA,
secondo quanto disposto dalle norme oggetto della presente circolare, le rilevazioni contabili
saranno effettuate ai conti in uso PTI21010 (anni precedenti) e PTI21070 (anno in corso), da
abbinare al codice elemento “M038”, e rileveranno anche eventuali denunce di regolarizzazioni
effettuate dalle aziende sospese o cessate, mentre, per le contabilizzazioni di quanto dichiarato
tramite DMAG/PosAgri, si utilizzerà il conto esistente PTI21018.
[1] Si rinvia, inoltre, ai successivi messaggi di chiarimenti n. 2637/2022 e n. 3649/2022.
[2] Cfr. la circolare n. 54 del 12 aprile 2006.
[3] Con la circolare n. 211 del 9 agosto 1991, l’Istituto ha precisato che: “Per quanto riguarda
[…]l'estensione del contributo per CIG ordinaria agli impiegati ed ai quadri con contratto a
tempo indeterminato dell'agricoltura, occorre distinguere, nell'ambito delle aziende classificate
con CSC 5.01.XX, le cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i
prodotti agricoli e zootecnici, dalle altre aziende agricole.
Alle prime sarà attribuito […] anche il codice di nuova istituzione "5R" avente il significato di
"Cooperativa agricola soggetta alla normativa CIG del settore industriale […].
Per le altre aziende agricole non è necessaria alcuna codifica particolare, in quanto la
procedura automatizzata applicherà agli impiegati e quadri l'aliquota CIG dell'1,50% prevista
per gli operai agricoli”.
Si precisa che, in base alla normativa vigente, le aziende classificate con C.S.C. 5.01.XX e
contraddistinte con CA “5R” sono tenute al versamento della contribuzione CIGO e CIGS.
[4] Cfr. il messaggio n. 284 del 9 maggio 2002. Il discrimine per determinare l’applicazione
dell’esonero contributivo in argomento è la sussistenza dell’obbligo contributivo per la malattia
in capo ai titolari dell’azienda agricola. Pertanto, qualora il datore di lavoro sia costituito in
forma di società di persone, per l’applicazione dell’esonero è necessario che tutti i soci siano
iscritti come coltivatori diretti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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