Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Roma, 31/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 10
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5
agosto 1981, n. 416, dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e chiarimenti relativi
ai lavoratori poligrafici. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in materia di accesso al
prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981,
n. 416, da parte dei giornalisti che, per effetto dell’articolo 1, commi 103 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 sono
iscritti al FPLD. Si forniscono altresì chiarimenti in materia di
prepensionamento dei lavoratori poligrafici.
INDICE
1. Premessa
2. Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, in
favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD
2.1 Requisiti e condizioni per l’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1,
lettera b), della legge n. 416 del 1981, da parte dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD
2.2 Contribuzione valorizzata
2.3 Termine di presentazione della domanda e decorrenza del trattamento
2.4 Calcolo della pensione
2.5 Rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con i redditi
da lavoro
3. Giornalisti pubblicisti
4. Ulteriori chiarimenti in materia di prepensionamento editoria di cui all’articolo 37, comma 1,
della legge n. 416 del 1981
4.1 Dichiarazione aziendale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67
4.2 Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e
del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
4.3 Valorizzazione della contribuzione delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
4.4 Chiarimenti in materia di accesso al prepensionamento nel caso di esercizio di opzione al
sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995
5. Presentazione delle domande
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce all’articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine
di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione
previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime
sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto
dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'INPS, che succede nei relativi
rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i
giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato
di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni
assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la
medesima forma. Con la circolare n. 92 del 28 luglio 2022 sono state fornite le istruzioni in
merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del
pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del
2021.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la
presente circolare si forniscono le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento di cui
all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte dei lavoratori giornalisti
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e
seguenti, della legge n. 234 del 2021, nonché indicazioni relative al prepensionamento dei
lavoratori poligrafici.
2. Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416
del 1981,in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti
professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1,
lettera b), della legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1°
luglio 2022.
2.1 Requisiti e condizioni per l’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, da parte dei giornalisti
professionisti iscritti al FPLD
Con riferimento ai giornalisti professionisti, l’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, e
successive modificazioni, dispone che: “Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà
di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, […] lettera a), per i giornalisti,
ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal
maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) […]
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo
27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al
numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di
riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello
stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di
anzianità contributiva di cui al primo periodo è progressivamente adeguato agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Sulla base del disposto normativo, quindi, sono destinatari del prepensionamento in
argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di
giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo
comma, della legge n. 416 del 1981.
Al fine dell’accesso al prepensionamento deve risultare l’iscrizione ai relativi elenchi dei
giornalisti professionisti presso l’Ordine dei giornalisti.
Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi
di contribuzione. Tale requisito è adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il menzionato articolo 37, comma 1, lettera b), prevede che l’accesso al prepensionamento
possa avvenire “nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto
alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI”. Alla luce dell’uniformazione del
regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD per effetto dell’articolo 1, commi 103 e
seguenti, della legge n. 234 del 2021, si chiarisce che il prepensionamento può essere
conseguito in possesso di un’età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico
previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78
del 2010).
Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al
trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-
bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“riorganizzazione
aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano
pertanto escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle
causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (ossia, rispettivamente, “crisi aziendale,
ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche
in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di
solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c)”).
L’articolo 9 del decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 (adottato in forza del
comma 10 dell’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015) ha, inoltre, previsto la
durata minima di fruizione della CIGS per l’esercizio dell’opzione dell’anticipata liquidazione
della pensione, disponendo che: “Possono esercitare l’opzione per l’anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia di cui all’articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti,
siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa
integrazione guadagni straordinaria, di cui all’articolo 6, per almeno tre mesi, anche non
continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato”.
Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:
- i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato
nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento ovvero nel
periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi
dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS
autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
- l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.
Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e
limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.
In forza dell’articolo 37, comma 2, terzo periodo, della legge n. 416 del 1981, non sono
ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive
della medesima e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Possono accedere, invece, al predetto prepensionamento i titolari di sola pensione presso gli
enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (inclusa la Gestione separata dell’INPGI, c.d.
INPGI-2).
L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2017 (come sostituito dall’articolo 1,
comma 499, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede altresì che: “I trattamenti di
vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n.
416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di
riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel
rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di
giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze
professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e
sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in
essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale,
rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa”. Tale condizione deve intendersi verificata in
presenza del decreto ministeriale che autorizza il prepensionamento.
Si chiarisce, infine, che i giornalisti professionisti non possono accedere ai prepensionamenti di
cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e all’articolo 1, comma
500, della legge n. 160 del 2019.
2.2 Contribuzione valorizzata
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi
accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Qualora per il
raggiungimento del requisito contributivo concorrano i periodi riconosciuti a seguito di
costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, le
Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del
trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di
costituzione della citata rendita.
I giornalisti iscritti al FPLD possono accedere al prepensionamento valorizzando tutta la
contribuzione versata o accreditata nel FPLD, ivi compresa quella in evidenza contabile
separata del Fondo stesso.
Per quanto concerne la valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS e
delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si rinvia ai paragrafi 4.2 e 4.3 della presente
circolare.
L’articolo 37, comma 1, lettera b), prevede la “anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello
stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva”.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che: “L'integrazione contributiva a carico
dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i
giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianità
contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo
di 360 contributi mensili. […] I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi
all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla
concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.
La maggiorazione prevista dalle citate norme si calcola aggiungendo al montante individuale
dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita
al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di perfezionamento del
requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011
(adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78
del 2010), computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli
ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
La maggiorazione è riconosciuta, per un massimo di 5 anni, fino alla concorrenza del limite di
30 anni di contribuzione.
2.3 Termine di presentazione della domanda e decorrenza del trattamento
La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di
decadenza nei termini previsti dall’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, ferma
restando la permanenza in CIGS per un periodo pari ad almeno tre mesi, anche non
continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato, prevista dall’articolo 9 del citato decreto
interministeriale n. 100495 del 2017.
Pertanto, il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di
prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981
ha le seguenti decorrenze:
1. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro i tre
mesi di permanenza in CIGS di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo n. 148 del 2015, il termine decorre dal compimento dei tre mesi di
permanenza in CIGS (requisiti anagrafico e contributivo > 3 mesi in CIGS > 60 giorni);
2. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo oltre i tre
mesi di permanenza minima in CIGS di cui al citato articolo 25-bis, comma 3, lettera a),
il termine decorre dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo maturati durante
la predetta CIGS (3 mesi in CIGS > requisiti anagrafico e contributivo maturati in CIGS >
60 giorni).
In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi
e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, in data successiva a quella in cui
l’interessato perfeziona i tre mesi di permanenza in CIGS, le decorrenze del termine di 60
giorni sono le seguenti:
a.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo prima della
data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso
(requisito > 3 mesi in CIGS > emanazione decreto > 60 giorni);
b.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo dopo la
data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione dei predetti
requisiti entro la fruizione della CIGS (ammissione in CIGS > emanazione decreto > requisiti
maturati in CIGS > 60 giorni).
I lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro il periodo di
fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, e possono fare valere una permanenza in
CIGS per almeno tre mesi, possono presentare la domanda di pensione anche in data
antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in
presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali
domande devono essere tenute in evidenza dalle Strutture territoriali, in attesa che gli
interessati, ai fini del riconoscimento della pensione, le integrino con l’indicazione degli estremi
del decreto.
Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del
trattamento straordinario di integrazione salariale.
2.4 Calcolo della pensione
A decorrere dal 1° luglio 2022, al prepensionamento di cui al menzionato articolo 37, comma
1, lettera b), riconosciuto in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD trova
applicazione l’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021, le cui istruzioni applicative
sono state fornite nel paragrafo 10 della circolare n. 92 del 2022, cui si rinvia per quanto
compatibile.
Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l'importo della
pensione è determinato dalla somma di più quote:
1) la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30
giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda
presentata entro il 30 giugno 2022;
2) la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale
contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.
Ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del Regolamento di previdenza della Gestione
Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017, nei confronti della pensione
liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), in commento, si applicano le seguenti
percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età
pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia:
Anni mancanti al raggiungimento dell’età utile Percentuale di abbattimento del
per la pensione di vecchiaia calcolo pensionistico
5 22,73%
4 19,05%
3 15,00%
2 10,53%
1 5,56%
Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è
determinata aumentando la misura dell’anno immediatamente inferiore della differenza tra
questa e la percentuale riferita all’anno superiore rapportata ai mesi.
Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella, sono rideterminati al
compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento
dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Al
compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista senza
abbattimenti.
Alle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, conseguenti a stati
di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento
dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non
trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto il requisito
contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Il differenziale tra l’importo spettante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge
n. 416 del 1981, e quello risultante dall’applicazione degli abbattimenti di cui all’articolo 7 del
citato Regolamento INPGI, sarà posto a carico del Fondo contrattuale con finalità sociali -
istituito con accordo contrattuale FNSI-FIEG del 26 marzo 2009, recepito con la delibera n. 82
del 25 giugno 2009 del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, approvata con il decreto 5
agosto 2009 del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze - nei limiti delle risorse disponibili.
2.5 Rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con
i redditi da lavoro
Ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della legge n. 416 del 1981, il prepensionamento non è
compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, è fatto
divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto
l’anticipata liquidazione della pensione.
L’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, prevede che:
“L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti
del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la
sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano
optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del
finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con
un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale”.
Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa,
subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa,
subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio
dell’attività lavorativa.
3. Giornalisti pubblicisti
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal 1° luglio 2022, nei confronti
dei giornalisti pubblicisti iscritti al FPLD ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della
legge n. 234 del 2021, trovano applicazione i prepensionamenti previsti dall’articolo 37,
comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e dall’articolo 1, comma 500, della legge n.
160 del 2019, sulla base di accordi sottoscritti a partire dal 1° luglio 2022.
Sono destinatari del prepensionamento in parola i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle
imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981.
Al fine dell’accesso al prepensionamento deve risultare l’iscrizione ai relativi elenchi dei
giornalisti pubblicisti presso l’Ordine dei giornalisti.
Per quanto concerne la disciplina dei prepensionamenti, si rinvia alle istruzioni applicative
fornite con le circolari n. 107 del 6 giugno 2002, n. 86 del 3 luglio 2014, n. 93 del 6 agosto
2020 e n. 126 del 6 novembre 2020, nonché ai paragrafi successivi della presente circolare.
4. Ulteriori chiarimenti in materia di prepensionamento editoria di cui all’articolo 37,
comma 1, della legge n. 416 del 1981
Nel presente paragrafo si forniscono chiarimenti a parziale superamento della circolare n. 107
del 2002, le cui istruzioni restano valide per quanto compatibili.
4.1 Dichiarazione aziendale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 25
febbraio 1987, n. 67
Con la circolare n. 107 del 2002, al paragrafo 11, è stato precisato, con riferimento al
prepensionamento di cui al citato articolo 37 della legge n. 416 del 1981, che: “Nel caso di
aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la
domanda deve essere corredata anche di dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente
negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è
stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici”.
Ciò è stato precisato in riferimento al disposto dell’articolo 24, comma 2, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, il quale prevede che “il trattamento straordinario di integrazione salariale
per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i
trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla
legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti
dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano
esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati
limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta,
abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti
prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali”.
Va, tuttavia, osservato che, nell’ambito della complessiva riforma degli ammortizzatori sociali
avviata con il decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di armonizzare i criteri di concessione
dei trattamenti di integrazione salariale previsti per il settore dell’editoria, il decreto legislativo
n. 69 del 2017 ha ridefinito la disciplina di settore, introducendo, all’interno del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, l’articolo 25-bis e modificando l’articolo 37 della legge n. 416 del
1981 in materia di prepensionamento.
A seguito della novella normativa, il prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera
a), della legge n. 416 del 1981, è riconosciuto in favore dei lavoratori poligrafici ammessi “ai
trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma
3, lettere a) e b)”.
Tenuto conto che ai sensi del citato articolo 25-bis, sono destinatari del trattamento
straordinario di integrazione salariale i lavoratori poligrafici “dipendenti delle imprese editrici o
stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di
cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante”, ne consegue che non rileva più
l’adibizione per almeno sei mesi del lavoratore al settore della produzione di periodici.
Pertanto, alla luce delle predette modifiche normative, a parziale superamento delle istruzioni
di cui al paragrafo 11 della circolare n. 107 del 2002, si chiarisce che non occorre allegare alla
domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli
ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato
adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.
4.2 Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
(FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS
Si precisa che, in virtù del principio espresso dalle disposizioni di cui all’articolo 16, primo
comma, terzo capoverso, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché dalla convenzione
INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973, ai fini del prepensionamento di cui all’articolo 37, comma
1, della legge n. 416 del 1981, la contribuzione ex ENPALS può essere valorizzata, in
applicazione delle predette disposizioni, esclusivamente in caso di prevalenza della
contribuzione versata/accreditata presso il FPLD rispetto a quella versata/accreditata presso il
FPLS e/o il FPSP.
Al riguardo, si ricorda che l’effettivo trasferimento delle somme contabili relative alla
contribuzione ex ENPALS sarà disponibile solamente all’atto della concessione del trattamento
di pensione secondo le modalità operative illustrate nella circolare n. 151 del 10 luglio 1981
(Parte terza - Norme procedurali).
Resta fermo che la contribuzione ex ENPALS non può essere utilizzata per le finalità descritte
qualora l’assicurato possa fare valere i prescritti requisiti per il diritto a una prestazione
autonoma a carico dei predetti Fondi - FPLS/FPSP - oltreché nelle ipotesi di trattamenti di
pensione come disciplinati dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma secondo, del citato
D.P.R. n. 1420 del 1971.
4.3 Valorizzazione della contribuzione delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Si chiarisce che ai fini del prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416
del 1981, non trova applicazione l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, bensì è
necessario ricorrere alla ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presentando la relativa domanda prima della decorrenza del trattamento pensionistico
anticipato; ciò in considerazione del fatto che il requisito contributivo deve essere perfezionato
esclusivamente nel FPLD.
4.4 Chiarimenti in materia di accesso al prepensionamento nel caso di esercizio di
opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del
1995
Si chiarisce che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo
1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di
effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o
l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale
(“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati
temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l’accesso a pensione con
requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso al prepensionamento
editoria di cui agli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160
del 2019.
5. Presentazione delle domande
Le domande telematiche di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della legge n.
416 del 1981, devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
• portale web dell’Istituto, www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità
Elettronica) al servizio “Prestazioni pensionistiche - Domande”, attivando il successivo
sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo uno dei prodotti di seguito indicati:
Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata
Tipo: Prepensionamento editoria
Tipologia:
- Art. 37, legge 416/1981, lettera a);
- Art. 37, legge 416/1981, lettera b);
• Contact Center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06
164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore
telefonico;
• Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le domande telematiche di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b),
della legge n. 416 del 1981, pervenute precedentemente alla pubblicazione della presente
circolare ma inequivocabilmente classificabili come tali (ad esempio, tramite indicazione al
campo note), devono essere riqualificate a cura degli operatori di Sede, attraverso la modifica
in procedura “Webdom” della domanda pervenuta (laddove possibile) o l’inserimento d’ufficio
di una nuova domanda avente le specifiche di cui sopra.
6. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione degli oneri pensionistici per prepensionamenti a carico dello Stato
di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, a favore dei giornalisti che, per
effetto dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, dal 1° luglio 2022
sono iscritti al FPLD ovvero all'evidenza contabile separata - FPG, nonché titolari di posizioni
assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti, al 30 giugno
2022, presso la gestione sostitutiva dell'AGO presso INPGI, si comunicano di seguito le
opportune istruzioni contabili con riguardo ai:
- giornalisti pubblicisti, per i quali si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della
legge n. 416 del 1981;
- giornalisti professionisti, per i quali, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applicherà l’articolo
37, comma 1, lettera b), della medesima legge.
Si rende necessario, pertanto, istituire specifici conti, nell'ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GA), della contabilità separata - Gestioni
oneri pensionistici - GAS, da utilizzare a cura della "procedura oneri di prepensionamento -
POP":
GAS30120 Rate di pensioni connesse al pensionamento anticipato - art. 37, comma 1,
lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416;
GAS30121 Rate di pensioni connesse al pensionamento anticipato - art. 37, comma 1,
lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416;
GAS32120 Onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa per il
pensionamento anticipato - art. 37 comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416;
GAS32121 Onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa per il
pensionamento anticipato - art. 37 comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416;
FPR22155 Contributi trasferiti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i
pensionamenti anticipati;
FPG22155 Contributi trasferiti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i
pensionamenti anticipati.
Infine, come stabilito nel precedente paragrafo 2.4, per la copertura del differenziale tra
l'importo del prepensionamento "pieno" erogato dall'Istituto e quello risultante dall'applicazione
degli abbattimenti previsti dall'articolo 7, comma 6, del Regolamento INPGI, si istituisce il
conto:
FPG51121 Copertura differenziale tra l'importo del prepensionamento erogato
dall'Istituto e quello calcolato per applicazione degli abbattimenti previsti dall'art. 7, comma 6
del Regolamento INPGI.
Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAS30120
Denominazione completa Rate di pensione connesse al pensionamento anticipato
- art. 37, comma 1, lettera a) della Legge 5 agosto
1981, n. 416
Denominazione abbreviata PREPENSIONAMENTI INPGI - ART.37, C1, L.A)L.416/81
Validità Mese 13 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto GAS30121
Denominazione completa Rate di pensione connesse al pensionamento anticipato
- art. 37, comma 1, lettera b) della Legge 5 agosto
1981, n. 416
Denominazione abbreviata PREPENSIONAMENTI INPGI - ART.37, C1, L.B)L.416/81
Validità Mese 13 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto GAS32120
Denominazione completa Onere per la copertura della maggiore anzianità
assicurativa per il pensionamento anticipato - art. 37,
comma 1, lettera a) della Legge 5 agosto 1981, n. 416
Denominazione abbreviata CTR FIG.PREPENS. INPGI - ART.37, C1, L.A)L.416/81
Validità Mese 13 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto GAS32121
Denominazione completa Onere per la copertura della maggiore anzianità
assicurativa per il pensionamento anticipato - art. 37,
comma 1, lettera b) della Legge 5 agosto 1981, n. 416
Denominazione abbreviata CTR FIG.PREPENS. INPGI - ART.37, C1, L.B)L.416/81
Validità Mese 13 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPR22155
Denominazione completa Contributi trasferiti dalla Gestone degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per
la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i
pensionamenti anticipati
Denominazione abbreviata CTR. TRASF. DA GIAS PER MAGG. ANZ. ASSIC. PENS.
ANTICIP.
Validità Mese 13 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPG22155
Denominazione completa Contributi trasferiti dalla Gestone degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per
la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i
pensionamenti anticipati
Denominazione abbreviata CTR. TRASF. DA GIAS PER MAGG. ANZ. ASSIC. PENS.
ANTICIP.
Validità Mese 13 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
Tipo variazione I
Codice conto FPG51121
Denominazione completa Copertura differenziale tra l'importo del
prepensionamento erogato dall'Istituto e quello
calcolato per applicazione degli abbattimenti previsti
dall'art. 7, comma 6 del Regolamento INPGI
Denominazione abbreviata COPERT. DIFFERENZ.PREPENS.INPGI
Validità Mese 13 Anno 2022
Movimentabilità “P10” - automatizzata
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