Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 100/2019

Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza

Pubblicato: 04/07/2019 In vigore dal: 04/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 05/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 100 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza SOMMARIO: INDICE 1. Premessa 2. Introduzione e definizione 3. La richiesta del beneficio: il coinvolgimento degli Istituti di Patronato 4. I requisiti per l’accesso al beneficio A) La mancata sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di condanne definitive B) I requisiti reddituali e patrimoniali: precisazioni sulla soglia in caso di nucleo in abitazione in locazione C) L’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea 5. La decorrenza del beneficio 6. Le variazioni patrimoniali 7. Le variazioni dell’attività lavorativa 8. Finanziamento e monitoraggio 9. L’abrogazione del ReI 1. Premessa Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (di seguito Rdc e Pdc). La presente circolare illustra le modifiche introdotte dalla citata legge di conversione e integra le indicazioni già fornite con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, che restano valide per quanto qui non espressamente richiamato. In particolare, gli interventi maggiormente significativi che impattano sull’istruttoria delle domande riguardano i nuclei con componenti disabili e, specificatamente, i requisiti per accedere alla Pensione di cittadinanza. Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti: - la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati (cfr. successivo paragrafo 4, lettera A); - nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE minori (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B); - il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B); - la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Particolare attenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta del beneficio Rdc/Pdc, va posta in ordine alle previsioni di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare. La norma prevede che la certificazione debba essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all'originale). Quanto sopra in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000 e all’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999, relativamente agli stati, qualità e/o fatti autocertificabili, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R n. 445/2000, da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (cfr. successivo paragrafo 4, lettera C). A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno inoltre l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza. 2. Introduzione e definizione Il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza. Con circolare n. 43/2019 è stato chiarito che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti. Il beneficio del Rdc, anche a seguito della conversione del decreto-legge, resta condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati[1] o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i seguenti soggetti: - percettori di Rdc, titolari di pensione diretta; - beneficiari della Pdc; - soggetti di età pari o superiore a 65 anni; - soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato. Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE, oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater (che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale) e per coloro che frequentano corsi di formazione. 3. La richiesta del beneficio: il coinvolgimento degli Istituti di Patronato Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge, in sede di conversione, si conferma che il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale redditodicittadinanza.gov.it. La richiesta può essere effettuata altresì presso i centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, a decorrere dal mese di aprile, presso gli Istituti di Patronato di cui alla legge n. 152/2001, sia con riferimento alla presentazione della domanda che ai modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”. Al riguardo, la norma chiarisce che tali prestazioni saranno valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. I nuovi moduli di domanda e i modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”, pubblicati sul sito internet dell’Istituto e allegati alla presente circolare, sono stati approvati con determina del Direttore generale dell’INPS n. 43 del 2 aprile 2019, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, per effetto di quanto previsto in sede di conversione, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali. 4. I requisiti per l’accesso al beneficio L’articolo 2 del decreto-legge stabilisce i requisiti per essere ammessi al beneficio di Rdc/Pdc, riconosciuto ai nuclei familiari che ne siano in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Per la definizione del nucleo familiare, all’articolo 2, comma 5, il decreto-legge ha integrato la normativa ISEE sulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori. In particolare, viene precisato che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze. Al riguardo, nella legge di conversione viene precisato che, laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale. Inoltre, la lettera a-bis) del medesimo articolo 2, comma 5, introdotta sempre in sede di conversione del decreto-legge, prevede che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove continuino a risiedere nella medesima abitazione. A) La mancata sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di condanne definitive Come anticipato in premessa, all’articolo 2, comma 1, è stata inserita dalla legge di conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge[2]. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza. Esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette misure Sul tema, infine, si evidenzia il nuovo articolo 7-ter del decreto-legge, introdotto dalla legge di conversione, che prevede, per i soggetti sottoposti a misure cautelari ovvero condannati con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati al citato articolo 7, comma 3, l’applicazione, a cura del giudice che ha comminato la sanzione accessoria, della sospensione del beneficio Rdc. Sul punto, la norma stabilisce altresì che, ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sono comunicati a cura dell’autorità giudiziaria procedente entro il termine di quindici giorni dallo loro adozione. La comunicazione del giudice è rivolta all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 6 del medesimo decreto- legge, che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato. A tal proposito, in ordine alla decorrenza del nuovo requisito soggettivo, in sede di conversione, è stato aggiunto all’articolo 13 del decreto-legge il comma 1-bis, in base al quale “Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio”. Al riguardo, si evidenzia che le domande presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione non prevedevano la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale presenza nel nucleo di componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416- ter, 422 e 640-bis del codice penale. Inoltre, solo in sede di conversione è stato previsto che il richiedente il beneficio non debba essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, e non debba essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale. Saranno successivamente comunicate le soluzioni adottate relativamente a tali domande. B) I requisiti reddituali e patrimoniali: precisazioni sulla soglia in caso di nucleo in abitazione in locazione Con la conversione in legge del decreto resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il Rdc. A tal proposito, come già precisato dalla circolare n. 43/2019, è sufficiente che all’atto di presentazione della domanda di Rdc, per il nucleo familiare per il quale si richiede la prestazione, sia stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito denominata DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente. Come previsto dalla legge di conversione, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013. Pertanto, laddove presente, rileva l’ISEE minorenni riferibile al nucleo in cui è presente il dichiarante, in luogo di quello ordinario. Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4/2019, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, come aggiornati dalla legge di conversione: - un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, inferiore a 9.360 euro; - un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero. Gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, comma 15, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201; - un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; Esempio: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile medio, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 15.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 5.000 euro (per 1 componente disabile). Esempio: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 17.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave). Esempio: nucleo familiare di 4 soggetti, madre e 3 figli di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 18.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio e di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave). - un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Al riguardo, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute all’INPS e agli intermediari incaricati della ricezione delle domande, si precisa che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE, posto che per la determinazione del reddito familiare l’articolo 2, comma 6, del decreto- legge n. 4/2019, richiama esclusivamente l’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013. Il mancato rinvio anche ai commi 3 e 4 del citato articolo comporta che la base di partenza per il calcolo del reddito familiare sia data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.). Esempio: nucleo familiare composto da 4 componenti con s.e. Rdc pari a 1,8 (due adulti e due minorenni). Il nucleo familiare ha esclusivamente un reddito da lavoro dipendente pari a 15.000 euro (da assumere al lordo della detrazione per lavoro dipendente pari al 20% con un massimo di 3.000 euro). In assenza di canone di locazione e patrimonio, il valore ISEE è pari a 4.878,04 euro (con s.e. ISEE pari a 2,46). Il reddito familiare ai fini Rdc si calcola partendo dal reddito complessivo IRPEF desumibile dal quadro FC 8, sez. II, della DSU, preso al lordo della predetta deduzione per reddito da lavoro dipendente. Non si deve invece tenere conto dell’importo della prima riga dell’attestazione ISEE denominata “Somma dei redditi dei componenti del nucleo” poiché tale importo è al netto della franchigia per lavoro dipendente. Nell’ipotesi la soglia Rdc per il nucleo in riferimento è pari a 10.800 euro (6.000 x 1.8)e pertanto il beneficio non spetta. La norma precisa altresì che il valore del reddito familiare deve essere assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Come chiarito nella circolare n. 43/2019, i trattamenti sono comunicati dagli enti erogatori al “SIUSS” (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) entro quindici giorni, ma l’INPS terrà conto anche di quelli rilevabili direttamente dai propri archivi. Esempio: nucleo con due componenti maggiorenni in locazione (s.e. Rdc pari a 1,4), reddito familiare pari a 6.688,42 euro, ivi incluso l’assegno sociale percepito per 6 mensilità (e relativo rateo di tredicesima) in misura pari a 2.912,45 euro (desumibile dal quadro FC 8, sez. III, della DSU), percepito nel 2017. Nel 2019, percepirà il predetto assegno sociale su base annua in misura pari a 5.953,87 euro. Pertanto, il reddito familiare al netto dei trattamenti presenti nell’ISEE ed inclusivo di quelli in corso di godimento su base annua è pari 9.729,84 euro. Ai fini della determinazione del beneficio, il successivo articolo 3, comma 1, stabilisce che il beneficio si compone delle seguenti due quote: a) una componente, ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pdc la soglia è incrementata a 7.560 euro; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro. In caso di Pdc, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui. Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B, l’importo massimo del beneficio spettante va calcolato nel rispetto del limite di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge. Tale limite risulta rilevante nel caso in cui il reddito familiare superi la soglia per accedere alla quota A, ma non la soglia per accedere al beneficio, nel caso in cui il nucleo risieda in una casa in locazione o abbia contratto un mutuo. In tale circostanza, ai nuclei beneficiari che vivono in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dell’importo massimo del beneficio previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge, seppure non spetti la quota A, può spettare la componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo, fino a concorrenza del valore di 9.360 euro moltiplicato per la soglia della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare. In ipotesi di nucleo in locazione con reddito familiare pari a 13.000 euro e scala di equivalenza pari a 1,6, si ha pertanto: QUOTA A = [(6.000*1,6) – 13.000] che essendo negativo viene posto pari a zero QUOTA B = [(soglia 9.360 x 1,6) – 13.000] pari a 1.976 euro annui (165 euro mensili) 0 AFFITTO CORRISPOSTO = 1.500 euro QUOTA B (min. importo) = 125 euro mensili 1 L’importo spettante a titolo di integrazione per affitto o mutuo avrebbe potuto raggiungere il valore teorico massimo di 165 euro mensili (B0), tuttavia, il canone annuo effettivamente corrisposto dal nucleo è pari a 1.500 euro, per un importo mensile di 125 euro (B1). Pertanto, sarà questo l’importo massimo corrisposto come quota B posto che spetta sempre il minor importo tra l’integrazione della soglia ottenuta moltiplicando la somma di 9.360 per la scala di equivalenza al netto del reddito familiare e la somma effettivamente corrisposta a titolo di affitto o mutuo. Con riferimento alla scala di equivalenza per Rdc/Pdc, l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge definisce i parametri di calcolo nel seguente modo: parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. In sede di conversione in legge è stato previsto che il valore massimo è incrementato a 2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE. Esempio: nucleo familiare di 5 maggiorenni, di cui 1 in condizione di disabilità grave, il parametro della s.e. è pari a 2,2 così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + (0,4*4) per gli altri quattro = 2,6, ridotto a 2,2 quale limite massimo previsto dalla norma. Sono ininfluenti per la scala di equivalenza, ai fini Rdc/Pdc, i componenti del nucleo che si trovino nelle seguenti situazioni: a) stato detentivo; b) ricovero in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; c) disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa (modifica inserita in sede di conversione in legge); d) sottoposti a misura cautelare personale ovvero condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale (modifica inserita in sede di conversione in legge). C) L’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla legge di conversione, si segnala il nuovo regime ad hoc previsto dall’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge, con particolare riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. La norma, al comma 1-bis, pone l’obbligo in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000[3] e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999. Al fine di dare tempestiva attuazione a tale specifica disciplina, si è provveduto ad aggiornare la modulistica per la presentazione della domanda, inserendo un’apposita dichiarazione di consapevolezza sulla necessità di produrre l’apposita certificazione da parte dei soggetti in argomento. Il comma 1-ter dell’articolo 2, peraltro, prevede che le disposizioni del comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis. Al riguardo, il comma 1-ter demanda ad un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione. Ciò posto, nelle more dell’emanazione del citato decreto attuativo, l’Istituto ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari. Dopo la pubblicazione del predetto decreto ed in relazione al contenuto dello stesso, l’Istituto provvederà a definire le domande in argomento. 5. La decorrenza del beneficio Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge, il beneficio Rdc è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge. È inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e che la domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto. 6. Le variazioni patrimoniali Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS, mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), del decreto istitutivo del Rdc. Inoltre, la legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3)[4], l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La norma, peraltro, precisa che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge, e in tal caso deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. Esempio: un componente del nucleo beneficiario di Rdc riceve a seguito di una successione un immobile diverso dalla casa di abitazione per un valore ai fini IMU pari a 87.000 euro, come definito ai fini ISEE. Pertanto, in tale caso deve essere comunicato, entro 15 giorni, tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, l’avvenuta variazione che ha comportato il superamento della soglia massima di 30.000 euro per l’accesso al beneficio. 7. Le variazioni dell’attività lavorativa Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge. Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio. Riguardo il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, secondo quanto previsto dalla legge di conversione, la comunicazione non avviene più per il tramite della piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i CPI, ma all’INPS per il tramite dei CAF, degli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it). Come già precisato nella circolare n. 43/2019, con riferimento all’atto di presentazione della domanda non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento, servizio civile, nonché contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia. 8. Finanziamento e monitoraggio L’articolo 12 del decreto-legge reca la quantificazione e la copertura finanziaria delle misure introdotte del Rdc e della Pdc, nonché degli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto. I limiti di spesa sono stati modificati in sede di conversione e così rideterminati: nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tali fondi sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza” e sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, da cui sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso Poste Italiane, con cui è stipulata apposita convenzione. Restano escluse dal trasferimento all’Istituto, come precisato dal combinato disposto dell’articolo 12, comma 2, con l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.4/2019, le risorse necessarie per l’erogazione del ReI. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’INPS accantona un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità, in cui il beneficio è erogato. Per tenere conto degli incentivi, è altresì accantonato all’inizio di ciascuna annualità un ammontare pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario da oltre sei mesi. È stato previsto, inoltre, un meccanismo di rimodulazione dell'ammontare del beneficio che opera all'esaurimento delle risorse non accantonate. Compete inoltre all’INPS il monitoraggio delle erogazioni del Rdc e degli incentivi. Qualora l’ammontare degli accantonamenti per gli oneri futuri raggiunga il 90% delle risorse disponibili, previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto istitutivo del Rdc, l’INPS invia tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera, esclusivamente, nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 9. L’abrogazione del ReI Ai sensi dell’articolo 13 del decreto istitutivo del Rdc, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019. La legge di conversione del decreto-legge in esame ha circoscritto il termine entro il quale i Comuni possono inviare all’Istituto le domande di ReI. Nello specifico, è stato previsto che le richieste presentate ai Comuni entro il 28 febbraio 2019, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017. Dall’accoglimento della domanda di Rdc/Pdc deriva la decadenza della domanda di ReI. [1] Si precisa che ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la soglia di esenzione fiscale, fissata dall'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto è da intendersi occupato chi percepisce redditi da lavoro per un importo annuo superiore alla soglia di esenzione fiscale. [2] In particolare, il richiedente il beneficio oltre a non dover essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale. [3] All’articolo 3, comma 2, del D.P.R n. 445/2000, è stabilito che “I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”. Al successivo comma 3 è fatta salva l’autodichiarazione per i cittadini stranieri per i quali sussistono convenzioni internazionali con l’Italia. Infine, al comma 4, è previsto che: “Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.” [4] Ci si riferisce, in questo caso, al valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, che non deve superare la soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali, inoltre, sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 REDDITO DI CITTADINANZA PENSIONE DI CITTADINANZA CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC) quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni. La PdC può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, di età inferiore ai 67 anni. Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Tale Patto sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiamo già sottoscritto con i servizi del Comune un Progetto personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 147/2017, ovvero qualora i centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. I suddetti patti possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale. I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale. Sono esclusi dai suddetti obblighi:  minorenni  beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati  beneficiari della Pensione di Cittadinanza  soggetti di oltre 65 anni di età  soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale  soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi. Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori considerati in stato di disoccupazione, in quanto percepiscono redditi da lavoro cui corrisponde un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. pag. 1 di 9 AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO Ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal presente modello di domanda. La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili. In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo. Il valore dell’ISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro. Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; la scala di equivalenza, inoltre, non tiene conto dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270- bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale. DURATA DEL BENEFICIO Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso. REQUISITI DI ACCESSO Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito. Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 4/2019) I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere:  cittadino italiano o dell’Unione Europea  cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide  cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea. pag. 2 di 9 E’ altresì prevista la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale. Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, del d.l. n. 4/2019) Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:  ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro  patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione  patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a: - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo. I suddetti massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.  il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del cd. Bonus bebè).  Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di: - autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità - navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. SOGGETTI ESCLUSI, COMPATIBILITÀ CON MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, ISEE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE (art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019). Eventuali omissioni e/o difformità dell’ISEE relative a redditi autodichiarati, in relazione a dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da INPS via e-mail o sms. Il richiedente, entro 30 giorni dalla domanda, potrà presentare all’INPS documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE AL MOMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE IN CORSO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO Qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite l’apposito modello RdC/PdC – Com. pag. 3 di 9 Così, ad esempio, per l’ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l’attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall’INPS, prevede l’aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all’anno precedente (2018). Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021). Attenzione: Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF, gli enti di Patronato, ovvero telematicamente su www.redditodicittadinanza.gov.it, con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l’apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC. Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l’apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il CAF o gli enti di Patronato solo dopo che l’INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda. Se l’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la presentazione all’INPS del modello RdC/PdC – Com Esteso, deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio di tale attività, pena decadenza. Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione del modello RdC/PdC – Com dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare. Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili (art. 8, comma 4, del d.l. n. 4/2019). COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e relativo al possesso di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). Ad esempio, in caso di acquisto di un immobile nel mese di marzo 2019, se il valore definito ai fini ISEE di tale immobile, unitamente agli altri immobili posseduti, determina il superamento della soglia del patrimonio immobiliare prevista dal decreto, senza considerare la casa di abitazione, tale variazione deve essere comunicata. Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. Nel caso l’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, sia avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro 15 giorni dall'acquisizione. Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Cosi, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista dal decreto legge per accedere al beneficio Rdc/Pdc. In tale caso la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni. Per approfondimenti: www.inps.it ; www.lavoro.gov.it . pag. 4 di 9 DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) Io richiedente, consapevole che:  i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso  il beneficio è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di immediata disponibilità al lavoro (DID) nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale (Patto per il lavoro/Patto per l’inclusione sociale) presso il Centro per l’impiego o il Comune  per la sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, l’INPS potrà raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell’individuazione dei beneficiari tenuti agli obblighi nonché di quelli che dovranno essere convocati dai centri per l’impiego ovvero dai servizi dei Comuni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. n. 4/2019, rilevandole dagli archivi dell’Istituto, ove presenti, nonché dall’ANPAL e dal MIUR, laddove necessario, per i soggetti maggiorenni di età non superiore a 64 anni  i componenti maggiorenni del nucleo devono attenersi agli obblighi e ai comportamenti previsti nel Patto del lavoro/Patto per l’inclusione sociale, pena l’applicazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione del beneficio alla decadenza dallo stesso. Tali obblighi non trovano applicazione per i soggetti esclusi o esonerati indicati all’art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4/2019  se il RdC/PdC è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non veritiere, o mediante l’omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni  se, entro i termini di cui all’art. 3, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 4/2019, si omette di comunicare la variazione del reddito, del patrimonio o di altre informazioni dovute, nei casi in cui la variazione comporta la revoca o la riduzione del beneficio, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni  alla condanna in via definitiva, per i casi sopra indicati, consegue la revoca del beneficio, con efficacia retroattiva e con la restituzione di quanto indebitamente percepito  nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, nonché del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante, l’erogazione del beneficio è sospesa. DICHIARO QUANTO SEGUE DOMANDA PRESENTATA NELL’INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI  La presente domanda è presentata in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale. Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al “dichiarante” del presente modello, è da intendersi come riferito al soggetto impedito o incapace nell’interesse o per conto del quale è presentata la domanda. INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE Cognome ________________________________________________ Nome _____________________________________________ Codice Fiscale_____________________________________________ Sesso (M o F) _________ Comune o Stato estero di nascita ______________________________________ Prov. ________ Data di nascita _______________ Comune di residenza ___________________________________________________________ Prov. ________ CAP ____________ Indirizzo __________________________________________________________________________ n. civico __________________ Documento di riconoscimento ___________________________________________________ Numero ________________________ Rilasciato da ________________________________ Località_________________________ Data (gg/mm/aaaa)________________ Recapito telefonico/cellulare ___________________________ E-mail ___________________________________________________ (Esclusivamente per le comunicazioni legate al Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell’INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell’ISEE è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopra. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l’impiego e dai Comuni per comunicazioni legate all’attuazione dei Patti). pag. 5 di 9 Domicilio (solo se diverso dalla residenza) Indirizzo _____________________________________________________________________________ n. civico _____________ Comune______________________________________________________________________ Prov. ________ CAP____________ QUADRO A _______________________________________________________________________________________ Cognome (indicare il cognome come riportato sul documento di identità) DATI DEL RICHIEDENTE _______________________________________________________________________________________ (in caso di diritto al Nome Reddito di Cittadinanza/ Pensione di _______________________________________________________________________________________ Cittadinanza, il Codice Fiscale (*) richiedente acquisisce (*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate la titolarità della carta di pagamento) ___________________ _________________ ___________________________________ Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza (in caso di soggetto incapace, occorre ________________________ _________________ ___________________________________ aver compilato Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita l’apposita sezione ad inizio del modello di _________________________________________________________ _____________ domanda, inserendo i Indirizzo di residenza n. civico dati del rappresentante legale) _______________________________ _________________ _____________ Comune di residenza Prov. CAP Documento di riconoscimento: _______________________________ _____________________________________ Tipo Numero Rilasciato da: ________________________________ ___________________________ ________________ Ente Località Data (gg/mm/aaaa) Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza) _________________________________ __________________________ _________ ________ Indirizzo Comune Prov. CAP ULTERIORI DATI PER LE ____________________________ _____________________________________________________ COMUNICAZIONI Recapito telefonico/cellulare E-mail AI CITTADINI (è obbligatorio inserire Il numero di cellulare ovvero la e-mail saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni legate al almeno uno dei due Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell’INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o recapiti) difformità dell’ISEE. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l’impiego e dei comuni per comunicazioni relative all’attuazione dei Patti. pag. 6 di 9 QUADRO B RESIDENZA REQUISITI DI  Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo RESIDENZA E continuativo (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio). CITTADINANZA CITTADINANZA (selezionare una delle voci sotto indicate) Dichiaro di essere  Cittadino italiano  Cittadino dell’Unione Europea  Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea o apolide  Titolare di protezione internazionale. Qualora sia stata barrata la casella “Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea o apolide” oppure “Titolare di protezione internazionale”, compilare i seguenti campi: Numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) ______________ Eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) ______________ Ente che ha rilasciato il permesso _______________________________________________________  Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.  QUADRO C Dichiaro che all’atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC. Al riguardo sono REQUISITI consapevole che in presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni sarà considerato l’ISEE per FAMILIARI prestazioni agevolate rivolte a minorenni o famiglie con minorenni. In assenza di componenti minorenni (riferiti al nucleo nel nucleo sarà considerato l’ISEE ordinario. In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato familiare come quest’ultimo. definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU)  Sono consapevole che, in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione pena la decadenza dal beneficio. E’ necessario presentare anche una nuova domanda di RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.  QUADRO D Dichiaro che nessun componente il nucleo è intestatario o ha piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di Rdc/Pdc, oppure autoveicoli di REQUISITI cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi ECONOMICI immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di Rdc/Pdc, con esclusione di quelli ATTUALI per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, nonché di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Dichiaro inoltre che, rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE: a) non sono intervenute variazioni del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare; b) non sono intervenute, a seguito di donazione, successione o vincite, variazioni del patrimonio mobiliare che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare.  Dichiaro che, all’atto della presente domanda, è in corso un mutuo contratto per acquisto/costruzione della casa di abitazione. Rata mensile media del mutuo euro ________________ Numero rate mensili residue _____ pag. 7 di 9 QUADRO E  Dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso. ATTIVITÀ In tali situazioni occorre compilare il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Se la DSU è presentata dal 1° LAVORATIVE IN gennaio al 31 agosto 2019, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2017. Se la CORSO NON DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività deve essere iniziata dopo il 1° RILEVATE gennaio 2018. DALL’ISEE PER L’INTERA Indicare il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione: _____ ANNUALITÀ QUADRO F Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda (selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo): CONDIZIONI  NECESSARIE PER sono presenti componenti in stato detentivo di cui minorenni n. _________ e maggiorenni n.________, GODERE DEL nonché componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta BENEFICIO. nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, (componenti cui non 422 e 640 bis del codice penale, di cui minorenni n. _________ e maggiorenni n._________. spetta il beneficio;  sono presenti componenti di cui minorenni n._______ e maggiorenni n. ____________ ricoverati in impegni al fine della istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra permanenza nella misura). amministrazione pubblica.  sono presenti componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, di cui minorenni n._________ e maggiorenni n. ___________.  Sono consapevole che per l’erogazione del beneficio RdC è necessario che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare rendano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, ad eccezione dei soggetti esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2019.  Mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la data di presentazione della domanda, di componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa, la presenza di ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione ovvero la cessazione di tale stato.  Sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni patrimoniali, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell’art. 3, commi 8, 9, 11, del d.l. n. 4/2019. QUADRO G  Sono consapevole che per accedere al Rdc/Pdc il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, ai fini ISEE (ordinario, minorenni o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente SOTTOSCRIZIONE a quanto dichiarato nel presente modello di domanda, la sussistenza dei requisiti economici. I controlli DICHIARAZIONE saranno effettuati al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.  Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e ho reso note agli altri componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.  Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:  sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000  la determinazione del beneficio tiene conto dei redditi percepiti e pertanto potrà variare per effetto della variazione della condizione lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare pag. 8 di 9  il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato. Con verifica in ciascun semestre di erogazione è inoltre prevista la decurtazione dalla disponibilità della carta RdC dell’ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio riconosciuto  in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’anno di riferimento, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio  la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le conseguenti sanzioni economiche e penali  i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea ai fini dell’accoglimento della richiesta devono produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tali disposizioni non si applicano: a) nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Con provvedimento dell’INPS saranno indicate le modalità di presentazione della certificazione.  l’INPS non tratterà nessun dato relativo agli acquisti effettuati con la Carta, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in danaro o altre utilità e che le comunicazioni ad INPS, da parte del gestore, riguarderanno esclusivamente il monitoraggio degli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta. Luogo__________________ Data______________ Firma__________________________________ (gg/mm/aaaa) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. L’INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l’Istituto, inoltre, secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’ANPAL, dei centri per l’impiego e dei comuni, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Il conferimento dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, l’applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC. I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall’INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia. pag. 9 di 9 ALLEGATO 2 Modello RdC/PdC – Com Esteso COMUNICAZIONI DEI BENEFICIARI DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA ATTIVITÀ DI LAVORO E ALTRE VARIAZIONI Il presente modello va compilato dai beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza esclusivamente qualora ricorrano le condizioni riportate di seguito. Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di comunicazioni successive da parte dei soggetti che fanno parte del nucleo già beneficiario del Reddito di Cittadinanza ovvero della Pensione di Cittadinanza, in caso di eventi sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto ovvero sull’importo del beneficio originariamente spettante. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Per comunicare ad INPS le predette variazioni in corso di fruizione del RdC/PdC, occorre compilare il presente modello RdC/PdC – Com in forma estesa, che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, pena decadenza dal beneficio. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Il presente modello in forma estesa va utilizzato per comunicare: a) variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC. Occorre comunicare il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività. Nel solo caso di attività autonome o d’impresa la comunicazione concerne l’avvio dell’attività di lavoro e dovrà essere rinnovata trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre. Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio, devono essere trasmesse le comunicazioni relative al 2° trimestre (aprile-giugno), ecc., con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre b) reddito presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protrae nel corso di tale anno. In tal caso la compilazione del modello esteso deve avvenire entro il mese di gennaio. Ad esempio, se in sede di domanda a settembre 2019 è stata dichiarata attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso entro il mese di gennaio 2020 c) sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero d) dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo e) entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). In particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli, ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma pag. 1 di 4 f) entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU, ogni variazione del patrimonio mobiliare, che comporti la perdita dei requisiti g) entro 15 giorni dall'acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, a seguito di donazione, successione o vincite. Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il lordo previsto nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che INPS potrà desumere, a decorrere dal mese di aprile 2019, dalle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; fino a quando tali dati non saranno concretamente disponibili, l’importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. In caso di lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, relativi al trimestre solare in cui è stata avviata l’attività, ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato entro il 15 del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre appena concluso. Si fa presente, che ai fini della corretta compilazione, i redditi da indicare sono comprensivi dei redditi dichiarati in eventuali precedenti modelli Com. Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio, non devono essere comunicati. ___________________________________________________ __________________________________________ CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE. ________________________________________________ ______________________________________________ Cognome Nome __________________________________ _______________ ___________________________________ ______ Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov. __________________________________ Stato Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) pag. 2 di 4 MODELLO ESTESO (da compilare se si è già beneficiari della prestazione RdC/PdC) COMUNICAZIONI DELLA VARIAZIONE LAVORATIVA (da compilare qualora applicabile) Dichiaro: • di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, intermittente con un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _______________ • di svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, a far data dal ______________. Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie già precedentemente avviate è derivato un reddito per il trimestre □ 1° □ 2° □ 3° □ 4° dell’anno pari ad euro _______________ (da compilare in caso di comunicazioni trimestrali dei redditi successive all’avvio dell’attività) • che le attività lavorative in forma autonoma o di impresa individuale sono cessate. L’ultima cessazione è avvenuta in data _______________. ULTERIORI COMUNICAZIONI (da compilare qualora applicabile) Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità (selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo):  a partire dal _______________ sono: □ presenti □ non presenti componenti in stato detentivo di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni;  a partire dal _______________ sono: □ presenti □ non presenti componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni;  a partire dal _______________ sono presenti componenti che hanno presentato dimissioni volontarie dal lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa, di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni. Dichiaro che in data _______________ sono modificate le condizioni del mutuo contratto per l’acquisto/la costruzione della casa di abitazione nei termini sotto indicati: rata mensile media del mutuo euro _______________ numero rate mensili residue _______ . Dichiaro che in data _______________ si sono verificate le seguenti variazioni: □ sono variati i dati del patrimonio mobiliare e immobiliare dichiarati ai fini ISEE che comportano la perdita del requisito □ è variata la situazione del possesso di beni durevoli che comporta la perdita del requisito. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). _______________ _____________________________________________________ Data Firma pag. 3 di 4 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l’accertamento tramite Casellario giudiziale. L’INPS riceve, altresì, dall’Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l’Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari funzionale alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione del Patti per l’inclusione sociale, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIUR, in riferimento all’istruzione per i componenti il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 64 anni, presso l’ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell’ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l’impiego e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. La diffusione dei dati trattati è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. I dati necessari all’erogazione dei benefici di RdC e PdC saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell’erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall’INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all’interessato del provvedimento di diniego. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC. pag. 4 di 4 ALLEGATO 3 Modello RdC/PdC – Com Ridotto COMUNICAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA ATTIVITÀ DI LAVORO E REDDITI NON INTERAMENTE RILEVATI IN ISEE Il presente modello va compilato al momento della presentazione della domanda qualora ricorrano le condizioni riportate di seguito. Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d’impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell’ISEE per l’intera annualità. Di tali attività è necessario tenere conto ai fini della determinazione dell’importo della prestazione. Il presente modello di comunicazione in forma ridotta va compilato nel caso in cui la DSU sia stata presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se, invece, la DSU è stata presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, il modello dovrà essere compilato laddove l’attività lavorativa che si svolge all’atto di presentazione della domanda sia iniziata dal 1° gennaio 2018. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La presentazione del modello RdC/PdC – Com, in forma ridotta, è prevista qualora in sede di domanda del beneficio il richiedente abbia barrato la casella del Quadro E, con indicazione del numero di soggetti che hanno iniziato l’attività di lavoro durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso, pena l’impossibilità di procedere a definire la stessa domanda. La presentazione avviene, entro 30 giorni dalla domanda, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) da parte di coloro che sono in possesso del protocollo rilasciato dall’INPS. Per consentire il corretto abbinamento della domanda, dovrà essere altresì indicato il codice fiscale del richiedente il beneficio. Per le attività di lavoro autonomo o di impresa, la comunicazione dell’attività ed eventuale reddito del trimestre è effettuata mediante il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Eventuali redditi dei successivi trimestri sono comunicati tramite il modello RdC/PdC - Com Esteso entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare. Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al primo trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio devono essere trasmesse le comunicazioni relative al secondo trimestre (aprile- giugno) ecc., con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre. In caso di più componenti il nucleo familiare, il modello RdC/PdC – Com Ridotto andrà compilato per ciascun componente per il quale si è verificata la variazione lavorativa. MODALITÀ DI COMPILAZIONE Ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il lordo previsto nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che INPS potrà desumere a decorrere, dal mese di aprile 2019, dalle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; fino a quando tali dati non saranno concretamente disponibili, l’importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. In caso di lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio, non devono essere comunicati. pag. 1 di 3 ___________________________________________________ __________________________________________ CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC (da inserire solo in caso di presentazione della domanda di RdC/PdC presso gli uffici postali) DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE. ________________________________________________ ______________________________________________ Cognome Nome __________________________________ _______________ ___________________________________ ______ Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov. __________________________________ Stato Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) RdC/PdC COM - MODELLO RIDOTTO (da compilare in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda) Dichiaro, di svolgere le seguenti attività lavorative all’atto della presentazione della domanda di RdC/PdC: • attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, intermittente con un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _____________ • attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale o in forma partecipata, a far data dal ______________. Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente avviate, è derivato un reddito per il trimestre □ 1° □ 2° □ 3° □ 4° dell’anno ______ pari ad euro _______________. I dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore degli indicatori economici del reddito familiare, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). _______________ _____________________________________________________ Data Firma pag. 2 di 3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti , anche ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l’accertamento tramite Casellario giudiziale. L’INPS riceve, altresì, dall’Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l’Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari funzionale alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione del Patti per l’inclusione sociale, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIUR, in riferimento all’istruzione per i componenti il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 64 anni, presso l’ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell’ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l’impiego e l’altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. La diffusione dei dati trattati è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. I dati necessari all’erogazione dei benefici di RdC e PdC saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell’erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall’INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all’interessato del provvedimento di diniego. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC. pag. 3 di 3

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