Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 100/2019
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza
Riferimento normativo
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 05/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 100
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della
Pensione di cittadinanza
SOMMARIO: INDICE
1. Premessa
2. Introduzione e definizione
3. La richiesta del beneficio: il coinvolgimento degli Istituti di Patronato
4. I requisiti per l’accesso al beneficio
A) La mancata sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di condanne
definitive
B) I requisiti reddituali e patrimoniali: precisazioni sulla soglia in caso di
nucleo in abitazione in locazione
C) L’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea
5. La decorrenza del beneficio
6. Le variazioni patrimoniali
7. Le variazioni dell’attività lavorativa
8. Finanziamento e monitoraggio
9. L’abrogazione del ReI
1. Premessa
Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni” (di seguito Rdc e Pdc).
La presente circolare illustra le modifiche introdotte dalla citata legge di conversione e integra
le indicazioni già fornite con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, che restano valide per
quanto qui non espressamente richiamato.
In particolare, gli interventi maggiormente significativi che impattano sull’istruttoria delle
domande riguardano i nuclei con componenti disabili e, specificatamente, i requisiti per
accedere alla Pensione di cittadinanza.
Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti:
- la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare
personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato
condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui
agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché
la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del
nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero
condannati (cfr. successivo paragrafo 4, lettera A);
- nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell'articolo
7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE
minori (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B);
- il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia,
ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei
relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come
definita a fini ISEE, presente nel nucleo (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B);
- la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. L’attuazione di tale disposizione,
tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da
emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Particolare attenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta del beneficio Rdc/Pdc, va posta in
ordine alle previsioni di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, secondo cui i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea devono produrre una certificazione rilasciata dalla
competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla
composizione del nucleo familiare. La norma prevede che la certificazione debba essere
presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare
italiana (che ne attesta la conformità all'originale).
Quanto sopra in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000 e
all’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999, relativamente agli stati, qualità e/o fatti autocertificabili,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R n. 445/2000, da cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea (cfr. successivo paragrafo 4, lettera C).
A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno
inoltre l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei
familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie,
con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per
giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente
disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il
parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.
2. Introduzione e definizione
Il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, recante “Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il Reddito di cittadinanza.
Con circolare n. 43/2019 è stato chiarito che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica
attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e
all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla
formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento
sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla
povertà delle persone anziane che, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il componente o i
componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente
con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite
ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti.
Il beneficio del Rdc, anche a seguito della conversione del decreto-legge, resta condizionato al
rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al
servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché
altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro
e all'inclusione sociale.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge sono esclusi dalla DID i soggetti
maggiorenni già occupati[1] o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di
conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i
seguenti soggetti:
- percettori di Rdc, titolari di pensione diretta;
- beneficiari della Pdc;
- soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i quali
nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad
un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione
sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.
Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i
soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non
autosufficienti, come definiti ai fini ISEE, oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater
(che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale) e
per coloro che frequentano corsi di formazione.
3. La richiesta del beneficio: il coinvolgimento degli Istituti di Patronato
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge, in sede di conversione, si conferma che il
Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio
integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in modalità
telematica accedendo con SPID al portale redditodicittadinanza.gov.it.
La richiesta può essere effettuata altresì presso i centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, a decorrere dal mese di aprile, presso
gli Istituti di Patronato di cui alla legge n. 152/2001, sia con riferimento alla presentazione
della domanda che ai modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”. Al riguardo, la norma
chiarisce che tali prestazioni saranno valutate come al numero 8 della tabella D allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10
ottobre 2008, n. 193.
I nuovi moduli di domanda e i modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”, pubblicati sul
sito internet dell’Istituto e allegati alla presente circolare, sono stati approvati con determina
del Direttore generale dell’INPS n. 43 del 2 aprile 2019, sentito il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e, per effetto di quanto previsto in sede di conversione, sentito anche il
Garante per la protezione dei dati personali.
4. I requisiti per l’accesso al beneficio
L’articolo 2 del decreto-legge stabilisce i requisiti per essere ammessi al beneficio di Rdc/Pdc,
riconosciuto ai nuclei familiari che ne siano in possesso, al momento della presentazione della
domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Per la definizione del nucleo familiare, all’articolo 2, comma 5, il decreto-legge ha integrato la
normativa ISEE sulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di
figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori. In particolare, viene precisato che
i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a
risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche
nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti.
Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario
che abbiano due diverse residenze.
Al riguardo, nella legge di conversione viene precisato che, laddove la separazione o il divorzio
siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve
essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
Inoltre, la lettera a-bis) del medesimo articolo 2, comma 5, introdotta sempre in sede di
conversione del decreto-legge, prevede che i componenti già facenti parte di un nucleo
familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici,
continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove
continuino a risiedere nella medesima abitazione.
A) La mancata sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di
condanne definitive
Come anticipato in premessa, all’articolo 2, comma 1, è stata inserita dalla legge di
conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento
della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale,
anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di
condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti
indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge[2].
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’articolo 3, comma 13, del decreto-legge
n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che nel caso in cui nel nucleo siano
presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti
non incidono sulla scala di equivalenza.
Esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare
e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato: 1 (primo
maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente
sottoposto alle predette misure
Sul tema, infine, si evidenzia il nuovo articolo 7-ter del decreto-legge, introdotto dalla legge di
conversione, che prevede, per i soggetti sottoposti a misure cautelari ovvero condannati con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati al citato articolo 7, comma 3,
l’applicazione, a cura del giudice che ha comminato la sanzione accessoria, della sospensione
del beneficio Rdc. Sul punto, la norma stabilisce altresì che, ai fini della loro immediata
esecuzione, i provvedimenti di sospensione sono comunicati a cura dell’autorità giudiziaria
procedente entro il termine di quindici giorni dallo loro adozione. La comunicazione del giudice
è rivolta all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-
legge, che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato.
A tal proposito, in ordine alla decorrenza del nuovo requisito soggettivo, in sede di
conversione, è stato aggiunto all’articolo 13 del decreto-legge il comma 1-bis, in base al quale
“Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti
sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in
assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei
requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente
decreto ai fini dell'accesso al beneficio”.
Al riguardo, si evidenzia che le domande presentate sulla base della disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione non prevedevano la dichiarazione di
responsabilità relativa alla eventuale presenza nel nucleo di componenti sottoposti a misura
cautelare personale, nonché condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni
precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-
ter, 422 e 640-bis del codice penale.
Inoltre, solo in sede di conversione è stato previsto che il richiedente il beneficio non debba
essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida
dell'arresto o del fermo, e non debba essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni
precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis,
416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.
Saranno successivamente comunicate le soluzioni adottate relativamente a tali domande.
B) I requisiti reddituali e patrimoniali: precisazioni sulla soglia in caso di
nucleo in abitazione in locazione
Con la conversione in legge del decreto resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti
reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, in corso di validità all’atto di
presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il Rdc.
A tal proposito, come già precisato dalla circolare n. 43/2019, è sufficiente che all’atto di
presentazione della domanda di Rdc, per il nucleo familiare per il quale si richiede la
prestazione, sia stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito denominata
DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente. Come previsto dalla legge di conversione, nel caso di
nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159 del
2013. Pertanto, laddove presente, rileva l’ISEE minorenni riferibile al nucleo in cui è presente il
dichiarante, in luogo di quello ordinario.
Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4/2019, il
nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, come
aggiornati dalla legge di conversione:
- un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; il valore del patrimonio immobiliare è
relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero. Gli immobili all’estero vanno dichiarati
nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul
valore degli immobili situati all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, comma 15, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia
di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al
primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio
successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per
ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di
7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
Esempio: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile medio, il valore massimo del
patrimonio mobiliare è pari a 15.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000
euro, incrementato di 5.000 euro (per 1 componente disabile).
Esempio: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile grave, il valore massimo del
patrimonio mobiliare è pari a 17.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000
euro, incrementato di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave).
Esempio: nucleo familiare di 4 soggetti, madre e 3 figli di cui 1 disabile grave, il valore
massimo del patrimonio mobiliare è pari a 18.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] =
10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio e di 7.500 euro (per 1
componente disabile grave).
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per
il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è
incrementata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a
9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai
fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da
dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
Al riguardo, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute all’INPS e agli intermediari
incaricati della ricezione delle domande, si precisa che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non
coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione
ISEE, posto che per la determinazione del reddito familiare l’articolo 2, comma 6, del decreto-
legge n. 4/2019, richiama esclusivamente l’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013.
Il mancato rinvio anche ai commi 3 e 4 del citato articolo comporta che la base di partenza per
il calcolo del reddito familiare sia data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali
che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i
componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti,
assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza
tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte
nell’ambito dell’ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per
redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di
locazione, ecc.).
Esempio: nucleo familiare composto da 4 componenti con s.e. Rdc pari a 1,8 (due adulti e due
minorenni). Il nucleo familiare ha esclusivamente un reddito da lavoro dipendente pari a
15.000 euro (da assumere al lordo della detrazione per lavoro dipendente pari al 20% con un
massimo di 3.000 euro). In assenza di canone di locazione e patrimonio, il valore ISEE è pari
a 4.878,04 euro (con s.e. ISEE pari a 2,46). Il reddito familiare ai fini Rdc si calcola partendo
dal reddito complessivo IRPEF desumibile dal quadro FC 8, sez. II, della DSU, preso al lordo
della predetta deduzione per reddito da lavoro dipendente. Non si deve invece tenere conto
dell’importo della prima riga dell’attestazione ISEE denominata “Somma dei redditi dei
componenti del nucleo” poiché tale importo è al netto della franchigia per lavoro dipendente.
Nell’ipotesi la soglia Rdc per il nucleo in riferimento è pari a 10.800 euro (6.000 x 1.8)e
pertanto il beneficio non spetta.
La norma precisa altresì che il valore del reddito familiare deve essere assunto al netto dei
trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei
trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare,
fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Come chiarito nella circolare n. 43/2019, i trattamenti sono comunicati dagli enti erogatori al
“SIUSS” (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) entro quindici giorni, ma l’INPS terrà
conto anche di quelli rilevabili direttamente dai propri archivi.
Esempio: nucleo con due componenti maggiorenni in locazione (s.e. Rdc pari a 1,4), reddito
familiare pari a 6.688,42 euro, ivi incluso l’assegno sociale percepito per 6 mensilità (e relativo
rateo di tredicesima) in misura pari a 2.912,45 euro (desumibile dal quadro FC 8, sez. III,
della DSU), percepito nel 2017. Nel 2019, percepirà il predetto assegno sociale su base annua
in misura pari a 5.953,87 euro. Pertanto, il reddito familiare al netto dei trattamenti presenti
nell’ISEE ed inclusivo di quelli in corso di godimento su base annua è pari 9.729,84 euro.
Ai fini della determinazione del beneficio, il successivo articolo 3, comma 1, stabilisce che il
beneficio si compone delle seguenti due quote:
a) una componente, ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pdc la soglia è
incrementata a 7.560 euro;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in
locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come
dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in
abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è
di 1.800 euro. In caso di Pdc, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.
Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B,
l’importo massimo del beneficio spettante va calcolato nel rispetto del limite di cui all’articolo
3, comma 4, del decreto-legge. Tale limite risulta rilevante nel caso in cui il reddito familiare
superi la soglia per accedere alla quota A, ma non la soglia per accedere al beneficio, nel caso
in cui il nucleo risieda in una casa in locazione o abbia contratto un mutuo. In tale circostanza,
ai nuclei beneficiari che vivono in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo, secondo
quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dell’importo
massimo del beneficio previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge, seppure non spetti
la quota A, può spettare la componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo, fino a
concorrenza del valore di 9.360 euro moltiplicato per la soglia della scala di equivalenza,
ridotto del reddito familiare.
In ipotesi di nucleo in locazione con reddito familiare pari a 13.000 euro e scala di equivalenza
pari a 1,6, si ha pertanto:
QUOTA A = [(6.000*1,6) – 13.000] che essendo negativo viene posto pari a zero
QUOTA B = [(soglia 9.360 x 1,6) – 13.000] pari a 1.976 euro annui (165 euro mensili)
0
AFFITTO CORRISPOSTO = 1.500 euro
QUOTA B (min. importo) = 125 euro mensili
1
L’importo spettante a titolo di integrazione per affitto o mutuo avrebbe potuto raggiungere il
valore teorico massimo di 165 euro mensili (B0), tuttavia, il canone annuo effettivamente
corrisposto dal nucleo è pari a 1.500 euro, per un importo mensile di 125 euro (B1). Pertanto,
sarà questo l’importo massimo corrisposto come quota B posto che spetta sempre il minor
importo tra l’integrazione della soglia ottenuta moltiplicando la somma di 9.360 per la scala di
equivalenza al netto del reddito familiare e la somma effettivamente corrisposta a titolo di
affitto o mutuo.
Con riferimento alla scala di equivalenza per Rdc/Pdc, l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge
definisce i parametri di calcolo nel seguente modo: parametro 1 per il primo componente del
nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18
e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
In sede di conversione in legge è stato previsto che il valore massimo è incrementato a 2,2,
nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o
di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.
Esempio: nucleo familiare di 5 maggiorenni, di cui 1 in condizione di disabilità grave, il
parametro della s.e. è pari a 2,2 così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + (0,4*4) per gli altri
quattro = 2,6, ridotto a 2,2 quale limite massimo previsto dalla norma.
Sono ininfluenti per la scala di equivalenza, ai fini Rdc/Pdc, i componenti del nucleo che si
trovino nelle seguenti situazioni:
a) stato detentivo;
b) ricovero in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico
dello Stato o di altra P.A.;
c) disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle
dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa (modifica inserita in sede di conversione
in legge);
d) sottoposti a misura cautelare personale ovvero condannati con sentenza definitiva
intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280,
289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale (modifica inserita in sede di
conversione in legge).
C) L’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea
Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla legge di conversione, si segnala il nuovo regime
ad hoc previsto dall’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge, con particolare
riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali da parte dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea.
La norma, al comma 1-bis, pone l’obbligo in capo ai cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande,
una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata
dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico
di cui al D.P.R. n. 445/2000[3] e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999.
Al fine di dare tempestiva attuazione a tale specifica disciplina, si è provveduto ad aggiornare
la modulistica per la presentazione della domanda, inserendo un’apposita dichiarazione di
consapevolezza sulla necessità di produrre l’apposita certificazione da parte dei soggetti in
argomento.
Il comma 1-ter dell’articolo 2, peraltro, prevede che le disposizioni del comma 1-bis non si
applicano nei seguenti casi: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano
diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali
è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.
Al riguardo, il comma 1-ter demanda ad un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al
comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione.
Ciò posto, nelle more dell’emanazione del citato decreto attuativo, l’Istituto ha provveduto a
sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da
parte di richiedenti non comunitari.
Dopo la pubblicazione del predetto decreto ed in relazione al contenuto dello stesso, l’Istituto
provvederà a definire le domande in argomento.
5. La decorrenza del beneficio
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge, il beneficio Rdc è erogato a decorrere dal
mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono
essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge.
È inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi
cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle
informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e che la
domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.
6. Le variazioni patrimoniali
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare
all’INPS, mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di quindici giorni
dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni
immobili che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero
2), e lettera c), del decreto istitutivo del Rdc.
Inoltre, la legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio
mobiliare, come definito ai fini ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3)[4],
l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella
DSU. La norma, peraltro, precisa che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di
acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge, e in tal caso deve essere comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione.
Esempio: un componente del nucleo beneficiario di Rdc riceve a seguito di una successione un
immobile diverso dalla casa di abitazione per un valore ai fini IMU pari a 87.000 euro, come
definito ai fini ISEE. Pertanto, in tale caso deve essere comunicato, entro 15 giorni, tramite il
modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, l’avvenuta variazione che ha comportato il superamento
della soglia massima di 30.000 euro per l’accesso al beneficio.
7. Le variazioni dell’attività lavorativa
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare,
durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito
dall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge.
Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o
autonomo devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa.
La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione
reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del
beneficio.
Riguardo il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, secondo quanto previsto dalla legge di
conversione, la comunicazione non avviene più per il tramite della piattaforma digitale per il
Patto per il lavoro ovvero di persona presso i CPI, ma all’INPS per il tramite dei CAF, degli Enti
di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’INPS
(www.inps.it).
Come già precisato nella circolare n. 43/2019, con riferimento all’atto di presentazione della
domanda non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini
formativi e di orientamento, servizio civile, nonché contratto di prestazione occasionale e
libretto di famiglia.
8. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 12 del decreto-legge reca la quantificazione e la copertura finanziaria delle misure
introdotte del Rdc e della Pdc, nonché degli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto. I limiti di
spesa sono stati modificati in sede di conversione e così rideterminati: nella misura di 5.906,8
milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e
di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Tali fondi sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza” e sono trasferite
annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, da cui
sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto
acceso presso Poste Italiane, con cui è stipulata apposita convenzione.
Restano escluse dal trasferimento all’Istituto, come precisato dal combinato disposto
dell’articolo 12, comma 2, con l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n.4/2019, le risorse
necessarie per l’erogazione del ReI.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’INPS accantona un ammontare di risorse pari
alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità, in cui il beneficio è erogato. Per
tenere conto degli incentivi, è altresì accantonato all’inizio di ciascuna annualità un ammontare
pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario da oltre sei mesi. È
stato previsto, inoltre, un meccanismo di rimodulazione dell'ammontare del beneficio che opera
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
Compete inoltre all’INPS il monitoraggio delle erogazioni del Rdc e degli incentivi. Qualora
l’ammontare degli accantonamenti per gli oneri futuri raggiunga il 90% delle risorse disponibili,
previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto istitutivo del Rdc, l’INPS invia tempestiva
comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e
delle finanze.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la
compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio.
Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni
sono sospese.
La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera, esclusivamente, nei confronti delle
erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
9. L’abrogazione del ReI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto istitutivo del Rdc, a decorrere dal mese di marzo 2019, il
Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile
non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.
Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio
2019. La legge di conversione del decreto-legge in esame ha circoscritto il termine entro il
quale i Comuni possono inviare all’Istituto le domande di ReI.
Nello specifico, è stato previsto che le richieste presentate ai Comuni entro il 28 febbraio 2019,
ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta
giorni.
Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019
(domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la
durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché
il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017.
Dall’accoglimento della domanda di Rdc/Pdc deriva la decadenza della domanda di ReI.
[1] Si precisa che ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la
soglia di esenzione fiscale, fissata dall'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto è da
intendersi occupato chi percepisce redditi da lavoro per un importo annuo superiore alla soglia
di esenzione fiscale.
[2] In particolare, il richiedente il beneficio oltre a non dover essere sottoposto a misura
cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, non deve
essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei
delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice
penale.
[3] All’articolo 3, comma 2, del D.P.R n. 445/2000, è stabilito che “I cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”. Al successivo comma 3 è fatta
salva l’autodichiarazione per i cittadini stranieri per i quali sussistono convenzioni internazionali
con l’Italia. Infine, al comma 4, è previsto che: “Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver
ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
veritieri.”
[4] Ci si riferisce, in questo caso, al valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE,
che non deve superare la soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di
ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali, inoltre, sono
ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, come
definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità
grave o non autosufficiente.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
REDDITO DI CITTADINANZA
PENSIONE DI CITTADINANZA
CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO
A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di Cittadinanza
(RdC) quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il Reddito
di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo
familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni.
La PdC può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o
superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, di età inferiore ai 67 anni.
Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro
(DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per
l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in
situazione similare, è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Tale Patto sostituisce il Patto per il
lavoro anche nel caso di nuclei che abbiamo già sottoscritto con i servizi del Comune un Progetto personalizzato ai sensi
del d.lgs. n. 147/2017, ovvero qualora i centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità in relazione alle quali
sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. I suddetti patti possono prevedere l’adesione ad un
percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della
comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale. I maggiorenni di età pari o inferiore ai
29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro
nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.
Sono esclusi dai suddetti obblighi:
minorenni
beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati
beneficiari della Pensione di Cittadinanza
soggetti di oltre 65 anni di età
soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che comunque possono aderire
volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale
soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di
componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano
corsi di formazione e i lavoratori considerati in stato di disoccupazione, in quanto percepiscono redditi da lavoro cui
corrisponde un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi (T.U.I.R.), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
pag. 1 di 9
AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di
Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per
l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal presente modello di domanda.
La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la
predetta soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.
Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo
di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a
1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo
fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di
percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito
e per locazione o mutuo.
Il valore dell’ISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro. Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del
RdC/PdC, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente
di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un
massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di
lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; la scala di equivalenza, inoltre, non
tiene conto dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare
personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-
bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
DURATA DEL BENEFICIO
Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è
concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di
presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in
PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la
denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.
REQUISITI DI ACCESSO
Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso
congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.
Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 4/2019)
I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere:
cittadino italiano o dell’Unione Europea
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione
internazionale o apolide
cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino
italiano o dell’Unione Europea.
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E’ altresì prevista la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta,
per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, del d.l. n. 4/2019)
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro
patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza
considerare la casa di abitazione
patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a
partire dal terzo.
I suddetti massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per
ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo
parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560
euro per la scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di
equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di
godimento da parte degli stessi componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei
mezzi e del cd. Bonus bebè).
Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i
casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di
quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
SOGGETTI ESCLUSI, COMPATIBILITÀ CON MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, ISEE CON
OMISSIONI/DIFFORMITÀ
Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015
o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del
diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto
previsto dalla disciplina dell’ISEE (art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).
Eventuali omissioni e/o difformità dell’ISEE relative a redditi autodichiarati, in relazione a dati presenti in anagrafe
tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da
INPS via e-mail o sms. Il richiedente, entro 30 giorni dalla domanda, potrà presentare all’INPS documenti giustificativi
oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE AL MOMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE IN CORSO DI
FRUIZIONE DEL BENEFICIO
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero
subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la
comunicazione del reddito presunto, tramite l’apposito modello RdC/PdC – Com.
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Così, ad esempio, per l’ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l’attività di lavoro da
comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre
2019, l’attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo
ISEE che verrà rilasciato dall’INPS, prevede l’aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all’anno precedente (2018).
Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata
attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com dovrà
essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non
siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).
Attenzione:
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF, gli enti di Patronato, ovvero telematicamente su
www.redditodicittadinanza.gov.it, con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il modello
RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l’apposita casella del Quadro E
del modulo RdC/PdC.
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l’apposita casella del Quadro E, il
modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il CAF o gli enti di Patronato solo dopo
che l’INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della
stessa.
La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere
alla definizione della domanda.
Se l’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso
di fruizione del beneficio, la presentazione all’INPS del modello RdC/PdC – Com Esteso, deve avvenire entro 30 giorni
dall’inizio di tale attività, pena decadenza.
Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione del modello RdC/PdC – Com dovrà essere rinnovata
trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare.
Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di
fruizione del RdC è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780
euro mensili (art. 8, comma 4, del d.l. n. 4/2019).
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI
È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni,
ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e relativo al possesso
di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). Ad esempio, in caso di acquisto di un immobile nel mese di marzo
2019, se il valore definito ai fini ISEE di tale immobile, unitamente agli altri immobili posseduti, determina il superamento
della soglia del patrimonio immobiliare prevista dal decreto, senza considerare la casa di abitazione, tale variazione deve
essere comunicata.
Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. Nel caso
l’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, sia avvenuta a
seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro 15 giorni
dall'acquisizione. Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o
altre utilità. Cosi, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si
riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista dal decreto legge per accedere al
beneficio Rdc/Pdc. In tale caso la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni.
Per approfondimenti: www.inps.it ; www.lavoro.gov.it .
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DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Io richiedente, consapevole che:
i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso
il beneficio è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di immediata
disponibilità al lavoro (DID) nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento
lavorativo ed all’inclusione sociale (Patto per il lavoro/Patto per l’inclusione sociale) presso il Centro per l’impiego o
il Comune
per la sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, l’INPS potrà raccogliere le
informazioni necessarie ai fini dell’individuazione dei beneficiari tenuti agli obblighi nonché di quelli che dovranno
essere convocati dai centri per l’impiego ovvero dai servizi dei Comuni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. n. 4/2019,
rilevandole dagli archivi dell’Istituto, ove presenti, nonché dall’ANPAL e dal MIUR, laddove necessario, per i soggetti
maggiorenni di età non superiore a 64 anni
i componenti maggiorenni del nucleo devono attenersi agli obblighi e ai comportamenti previsti nel Patto del
lavoro/Patto per l’inclusione sociale, pena l’applicazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione del beneficio
alla decadenza dallo stesso. Tali obblighi non trovano applicazione per i soggetti esclusi o esonerati indicati all’art.
4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4/2019
se il RdC/PdC è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni
o documenti falsi o attestazioni non veritiere, o mediante l’omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione
da 2 a 6 anni
se, entro i termini di cui all’art. 3, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 4/2019, si omette di comunicare la variazione del
reddito, del patrimonio o di altre informazioni dovute, nei casi in cui la variazione comporta la revoca o la riduzione
del beneficio, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni
alla condanna in via definitiva, per i casi sopra indicati, consegue la revoca del beneficio, con efficacia retroattiva e
con la restituzione di quanto indebitamente percepito
nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del
condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter,
422 e 640 bis del codice penale, nonché del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante, l’erogazione del
beneficio è sospesa.
DICHIARO QUANTO SEGUE
DOMANDA PRESENTATA NELL’INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI
La presente domanda è presentata in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale.
Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al “dichiarante” del presente modello, è da intendersi come riferito al soggetto impedito o
incapace nell’interesse o per conto del quale è presentata la domanda.
INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO
O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE
Cognome ________________________________________________ Nome _____________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________ Sesso (M o F) _________
Comune o Stato estero di nascita ______________________________________ Prov. ________ Data di nascita _______________
Comune di residenza ___________________________________________________________ Prov. ________ CAP ____________
Indirizzo __________________________________________________________________________ n. civico __________________
Documento di riconoscimento ___________________________________________________ Numero ________________________
Rilasciato da ________________________________ Località_________________________ Data (gg/mm/aaaa)________________
Recapito telefonico/cellulare ___________________________ E-mail ___________________________________________________
(Esclusivamente per le comunicazioni legate al Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell’INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni
e/o difformità dell’ISEE è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopra. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del
gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l’impiego e dai Comuni per comunicazioni legate all’attuazione dei Patti).
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Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
Indirizzo _____________________________________________________________________________ n. civico _____________
Comune______________________________________________________________________ Prov. ________ CAP____________
QUADRO A
_______________________________________________________________________________________
Cognome (indicare il cognome come riportato sul documento di identità)
DATI DEL
RICHIEDENTE
_______________________________________________________________________________________
(in caso di diritto al
Nome
Reddito di
Cittadinanza/
Pensione di _______________________________________________________________________________________
Cittadinanza, il Codice Fiscale (*)
richiedente acquisisce (*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate
la titolarità della carta
di pagamento) ___________________ _________________ ___________________________________
Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza
(in caso di soggetto
incapace, occorre
________________________ _________________ ___________________________________
aver compilato
Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita
l’apposita sezione ad
inizio del modello di
_________________________________________________________ _____________
domanda, inserendo i
Indirizzo di residenza n. civico
dati del
rappresentante
legale) _______________________________ _________________ _____________
Comune di residenza Prov. CAP
Documento di riconoscimento:
_______________________________ _____________________________________
Tipo Numero
Rilasciato da:
________________________________ ___________________________ ________________
Ente Località Data (gg/mm/aaaa)
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
_________________________________ __________________________ _________ ________
Indirizzo Comune Prov. CAP
ULTERIORI DATI
PER LE ____________________________ _____________________________________________________
COMUNICAZIONI Recapito telefonico/cellulare E-mail
AI CITTADINI
(è obbligatorio inserire Il numero di cellulare ovvero la e-mail saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni legate al
almeno uno dei due Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell’INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o
recapiti)
difformità dell’ISEE. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC,
nonché da parte dei centri per l’impiego e dei comuni per comunicazioni relative all’attuazione dei Patti.
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QUADRO B RESIDENZA
REQUISITI DI
Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo
RESIDENZA E
continuativo (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio).
CITTADINANZA
CITTADINANZA (selezionare una delle voci sotto indicate)
Dichiaro di essere
Cittadino italiano
Cittadino dell’Unione Europea
Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e
familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea o apolide
Titolare di protezione internazionale.
Qualora sia stata barrata la casella “Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea o apolide” oppure “Titolare di protezione
internazionale”, compilare i seguenti campi:
Numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) ______________
Eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) ______________
Ente che ha rilasciato il permesso _______________________________________________________
Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.
QUADRO C Dichiaro che all’atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC. Al riguardo sono
REQUISITI
consapevole che in presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni sarà considerato l’ISEE per
FAMILIARI
prestazioni agevolate rivolte a minorenni o famiglie con minorenni. In assenza di componenti minorenni
(riferiti al nucleo
nel nucleo sarà considerato l’ISEE ordinario. In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato
familiare come
quest’ultimo.
definito ai fini ISEE e
risultante dalla DSU)
Sono consapevole che, in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare
rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla
variazione pena la decadenza dal beneficio. E’ necessario presentare anche una nuova domanda di
RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.
QUADRO D Dichiaro che nessun componente il nucleo è intestatario o ha piena disponibilità di autoveicoli
immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di Rdc/Pdc, oppure autoveicoli di
REQUISITI cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi
ECONOMICI immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di Rdc/Pdc, con esclusione di quelli
ATTUALI per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, nonché di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Dichiaro inoltre che,
rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE:
a) non sono intervenute variazioni del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) che
abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare;
b) non sono intervenute, a seguito di donazione, successione o vincite, variazioni del patrimonio
mobiliare che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare.
Dichiaro che, all’atto della presente domanda, è in corso un mutuo contratto per acquisto/costruzione
della casa di abitazione.
Rata mensile media del mutuo euro ________________ Numero rate mensili residue _____
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QUADRO E
Dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il
periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso.
ATTIVITÀ
In tali situazioni occorre compilare il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Se la DSU è presentata dal 1°
LAVORATIVE IN
gennaio al 31 agosto 2019, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2017. Se la
CORSO NON
DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività deve essere iniziata dopo il 1°
RILEVATE
gennaio 2018.
DALL’ISEE PER
L’INTERA Indicare il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione: _____
ANNUALITÀ
QUADRO F Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità all’atto di
presentazione della domanda (selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo):
CONDIZIONI
NECESSARIE PER sono presenti componenti in stato detentivo di cui minorenni n. _________ e maggiorenni n.________,
GODERE DEL nonché componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta
BENEFICIO. nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter,
(componenti cui non 422 e 640 bis del codice penale, di cui minorenni n. _________ e maggiorenni n._________.
spetta il beneficio;
sono presenti componenti di cui minorenni n._______ e maggiorenni n. ____________ ricoverati in
impegni al fine della
istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
permanenza nella
misura). amministrazione pubblica.
sono presenti componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data
delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, di cui minorenni n._________ e maggiorenni
n. ___________.
Sono consapevole che per l’erogazione del beneficio RdC è necessario che tutti i componenti
maggiorenni del nucleo familiare rendano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) entro 30
giorni dal riconoscimento del beneficio, ad eccezione dei soggetti esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 2,
del d.l. n. 4/2019.
Mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la
data di presentazione della domanda, di componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte
salve le dimissioni per giusta causa, la presenza di ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre
strutture residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione ovvero la cessazione di tale
stato.
Sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della
prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni
patrimoniali, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso, pena la decadenza dal
beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell’art. 3, commi 8, 9, 11, del d.l. n. 4/2019.
QUADRO G
Sono consapevole che per accedere al Rdc/Pdc il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una
DSU, ai fini ISEE (ordinario, minorenni o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente
SOTTOSCRIZIONE
a quanto dichiarato nel presente modello di domanda, la sussistenza dei requisiti economici. I controlli
DICHIARAZIONE
saranno effettuati al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del
beneficio.
Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e ho reso note agli altri
componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679. Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è
accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000
la determinazione del beneficio tiene conto dei redditi percepiti e pertanto potrà variare per effetto della
variazione della condizione lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare
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il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la
sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione è inoltre prevista la decurtazione dalla disponibilità della carta RdC dell’ammontare
complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio
riconosciuto
in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’anno di riferimento, con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è ristabilita la
compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le
conseguenti sanzioni economiche e penali
i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea ai fini dell’accoglimento della richiesta devono
produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in
lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del
nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tali disposizioni non si applicano:
a) nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati; b) qualora convenzioni internazionali
dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile
acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Con provvedimento
dell’INPS saranno indicate le modalità di presentazione della certificazione.
l’INPS non tratterà nessun dato relativo agli acquisti effettuati con la Carta, fermo restando il divieto di
utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in danaro o altre utilità e che le
comunicazioni ad INPS, da parte del gestore, riguarderanno esclusivamente il monitoraggio degli
importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta.
Luogo__________________ Data______________ Firma__________________________________
(gg/mm/aaaa)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del
servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi
procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni
istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE
medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali
avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i
dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o
Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso dei
requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso un
collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.
L’INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi indicati da
disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati,
che agiscono in qualità di titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l’Istituto,
inoltre, secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’ANPAL, dei centri per
l’impiego e dei comuni, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del
beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura e alla
profilazione occupazionale. Il conferimento dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad
essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento,
l’applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli
interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal
Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del
trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del
trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il
Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a
loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di
controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in
ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.
I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall’INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare
nel modulo di dover dare notizia.
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ALLEGATO 2
Modello RdC/PdC – Com Esteso
COMUNICAZIONI DEI BENEFICIARI
DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
ATTIVITÀ DI LAVORO E ALTRE VARIAZIONI
Il presente modello va compilato dai beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza esclusivamente qualora
ricorrano le condizioni riportate di seguito.
Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di comunicazioni successive da parte dei soggetti che fanno
parte del nucleo già beneficiario del Reddito di Cittadinanza ovvero della Pensione di Cittadinanza, in caso di eventi
sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto ovvero sull’importo del beneficio originariamente spettante.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Per comunicare ad INPS le predette variazioni in corso di fruizione del RdC/PdC, occorre compilare il presente modello
RdC/PdC – Com in forma estesa, che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non
diversamente specificato, pena decadenza dal beneficio.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Il presente modello in forma estesa va utilizzato per comunicare:
a) variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di
impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC. Occorre
comunicare il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività. Nel solo caso di attività autonome o
d’impresa la comunicazione concerne l’avvio dell’attività di lavoro e dovrà essere rinnovata
trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l’indicazione del
reddito percepito nel trimestre. Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata
la comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio, devono essere trasmesse le
comunicazioni relative al 2° trimestre (aprile-giugno), ecc., con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre
b) reddito presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protrae nel
corso di tale anno. In tal caso la compilazione del modello esteso deve avvenire entro il mese di gennaio. Ad
esempio, se in sede di domanda a settembre 2019 è stata dichiarata attività subordinata che si protragga nel
corso dell’anno solare successivo (2020), dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso entro il
mese di gennaio 2020
c) sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di
altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero
d) dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo
e) entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e
ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). In particolare, dovrà
essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli intervenuta rispetto a
quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge.
Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a
30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case
che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati
l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli, ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non
rispettino i requisiti previsti dalla norma
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f) entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU, ogni variazione del
patrimonio mobiliare, che comporti la perdita dei requisiti
g) entro 15 giorni dall'acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio
mobiliare, a seguito di donazione, successione o vincite. Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio
economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il lordo
previsto nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che INPS potrà desumere, a decorrere dal mese di
aprile 2019, dalle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; fino a
quando tali dati non saranno concretamente disponibili, l’importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad
esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di
mesi in cui si prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio
economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.
In caso di lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le
spese sostenute nell’esercizio dell’attività, relativi al trimestre solare in cui è stata avviata l’attività, ed è comunicato
entro il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le
due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente
aggiornato entro il 15 del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre
appena concluso.
Si fa presente, che ai fini della corretta compilazione, i redditi da indicare sono comprensivi dei redditi dichiarati in
eventuali precedenti modelli Com.
Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio, non devono essere
comunicati.
___________________________________________________ __________________________________________
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O
APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE.
________________________________________________ ______________________________________________
Cognome Nome
__________________________________ _______________ ___________________________________ ______
Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov.
__________________________________
Stato
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
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MODELLO ESTESO
(da compilare se si è già beneficiari della prestazione RdC/PdC)
COMUNICAZIONI DELLA VARIAZIONE LAVORATIVA (da compilare qualora applicabile)
Dichiaro:
• di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato,
intermittente con un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _______________
• di svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, a far data dal ______________.
Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie già precedentemente avviate è derivato un
reddito per il trimestre □ 1° □ 2° □ 3° □ 4° dell’anno pari ad euro _______________ (da compilare
in caso di comunicazioni trimestrali dei redditi successive all’avvio dell’attività)
• che le attività lavorative in forma autonoma o di impresa individuale sono cessate. L’ultima cessazione è
avvenuta in data _______________.
ULTERIORI COMUNICAZIONI (da compilare qualora applicabile)
Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità (selezionare le
caselle corrispondenti allo stato del nucleo):
a partire dal _______________ sono:
□ presenti □ non presenti
componenti in stato detentivo di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni;
a partire dal _______________ sono:
□ presenti □ non presenti
componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello
Stato o di altra amministrazione pubblica, di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni;
a partire dal _______________ sono presenti componenti che hanno presentato dimissioni volontarie dal
lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa, di cui n. _______ minorenni e n. _______ maggiorenni.
Dichiaro che in data _______________ sono modificate le condizioni del mutuo contratto per l’acquisto/la
costruzione della casa di abitazione nei termini sotto indicati:
rata mensile media del mutuo euro _______________ numero rate mensili residue _______ .
Dichiaro che in data _______________ si sono verificate le seguenti variazioni:
□ sono variati i dati del patrimonio mobiliare e immobiliare dichiarati ai fini ISEE che comportano la perdita del requisito
□ è variata la situazione del possesso di beni durevoli che comporta la perdita del requisito.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000
rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000).
_______________ _____________________________________________________
Data Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure
presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
(INPS) – ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei
benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre
funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti
stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto
2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le
quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano
sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire
specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto
e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in
quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i
collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza
e di soggiorno e l’accertamento tramite Casellario giudiziale. L’INPS riceve, altresì, dall’Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di
sospensione del beneficio. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali
possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e
possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista
Carta; l’Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e
patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra
informazione relativa ai beneficiari funzionale alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono
essere convocati dai Centri per l’impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione del Patti per l’inclusione sociale, nonché le
informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIUR, in riferimento all’istruzione per i componenti il
nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 64 anni, presso l’ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell’ambito del Sistema informativo operano due apposite
piattaforme digitali, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l’impiego e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il Coordinamento dei
Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. La diffusione dei dati trattati è possibile solo su espressa previsione di
legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per
consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei
procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. I dati necessari all’erogazione dei benefici di RdC e PdC
saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell’erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati
relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall’INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica
all’interessato del provvedimento di diniego. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Nei casi di cui
agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li
riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali
inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la
cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare
dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della
protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata:
responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto
dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli
interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.
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ALLEGATO 3
Modello RdC/PdC – Com Ridotto
COMUNICAZIONE AD INTEGRAZIONE
DELLA DOMANDA DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
ATTIVITÀ DI LAVORO E REDDITI NON INTERAMENTE RILEVATI IN ISEE
Il presente modello va compilato al momento della presentazione della domanda qualora ricorrano le condizioni riportate
di seguito.
Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di
Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d’impresa
già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell’ISEE per l’intera annualità. Di tali attività è
necessario tenere conto ai fini della determinazione dell’importo della prestazione.
Il presente modello di comunicazione in forma ridotta va compilato nel caso in cui la DSU sia stata presentata dal 1°
gennaio al 31 agosto 2019, per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se, invece, la DSU è stata
presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, il modello dovrà essere compilato laddove l’attività lavorativa che si
svolge all’atto di presentazione della domanda sia iniziata dal 1° gennaio 2018.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La presentazione del modello RdC/PdC – Com, in forma ridotta, è prevista qualora in sede di domanda del beneficio il
richiedente abbia barrato la casella del Quadro E, con indicazione del numero di soggetti che hanno iniziato l’attività di
lavoro durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso, pena l’impossibilità di procedere a definire
la stessa domanda. La presentazione avviene, entro 30 giorni dalla domanda, presso i Centri di Assistenza Fiscale
(CAF) da parte di coloro che sono in possesso del protocollo rilasciato dall’INPS. Per consentire il corretto abbinamento
della domanda, dovrà essere altresì indicato il codice fiscale del richiedente il beneficio.
Per le attività di lavoro autonomo o di impresa, la comunicazione dell’attività ed eventuale reddito del trimestre è
effettuata mediante il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Eventuali redditi dei successivi trimestri sono comunicati
tramite il modello RdC/PdC - Com Esteso entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare. Così, ad
esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al primo trimestre
(gennaio-marzo), entro il 15 luglio devono essere trasmesse le comunicazioni relative al secondo trimestre (aprile-
giugno) ecc., con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre.
In caso di più componenti il nucleo familiare, il modello RdC/PdC – Com Ridotto andrà compilato per ciascun
componente per il quale si è verificata la variazione lavorativa.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il lordo previsto
nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che INPS potrà desumere a decorrere, dal mese di aprile
2019, dalle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; fino a quando tali
dati non saranno concretamente disponibili, l’importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad esempio, dal
contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si
prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio economico nella
misura dell’80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.
In caso di lavoro autonomo o d’impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le
spese sostenute nell’esercizio dell’attività, relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.
Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione
occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio, non devono essere
comunicati.
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___________________________________________________ __________________________________________
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC
(da inserire solo in caso di presentazione della domanda di RdC/PdC presso gli uffici postali)
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE
AL SUO NUCLEO FAMILIARE.
________________________________________________ ______________________________________________
Cognome Nome
__________________________________ _______________ ___________________________________ ______
Codice Fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov.
__________________________________
Stato
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
RdC/PdC COM - MODELLO RIDOTTO
(da compilare in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda)
Dichiaro, di svolgere le seguenti attività lavorative all’atto della presentazione della domanda di RdC/PdC:
• attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, intermittente con un
reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _____________
• attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale o in forma partecipata, a far data dal
______________. Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente
avviate, è derivato un reddito per il trimestre □ 1° □ 2° □ 3° □ 4° dell’anno ______ pari ad euro
_______________.
I dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore degli indicatori economici del reddito
familiare, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000
rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000).
_______________ _____________________________________________________
Data Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il
gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – ovvero
presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all’INPS per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il
trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE),
per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e
rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo,
dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali
avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente
autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per
conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal
Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti , anche ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati
rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro
automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l’accertamento tramite Casellario giudiziale.
L’INPS riceve, altresì, dall’Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio. Nei casi indicati da disposizioni
normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o
privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità
per cui si è proceduto alla comunicazione.
L’INPS, una volta riconosciuto il beneficio, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta;
l’Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le
informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai
beneficiari funzionale alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono essere convocati dai Centri per
l’impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione del Patti per l’inclusione sociale, nonché le informazioni relative alla
profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIUR, in riferimento all’istruzione per i componenti il nucleo familiare di età compresa
tra i 18 e i 64 anni, presso l’ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell’ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali, una presso l’ANPAL,
per il coordinamento dei Centri per l’impiego e l’altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono
rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. La diffusione dei dati trattati è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all’INPS di porre in essere gli adempimenti
ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa
di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni. I dati necessari all’erogazione dei benefici di RdC e PdC saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo
non superiore a 10 anni dal termine dell’erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall’INPS, salvo
eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all’interessato del provvedimento di diniego. In ogni caso è fatto salvo il trattamento
effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dall’INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di
chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la
speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione
al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita
istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap.
00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti è effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di
controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre
informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell’ambito del procedimento di erogazione del
RdC e della PdC.
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