Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Istruzioni operative
Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
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Roma, 07/12/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 100
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a
esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Istruzioni operative
SOMMARIO: Con la presente circolare, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi e
informativi, si illustra il regime contributivo introdotto all’articolo 15-bis,
comma 2, del decreto-legge n. 75/2023, che prevede l’iscrizione
all’assicurazione generale obbligatoria dei magistrati onorari del contingente
a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n.
116/2017, che hanno optato per il regime esclusivo, e l’iscrizione alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995,
per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che
esercitano le funzioni in via non esclusiva.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che hanno optato per il regime
di esclusività delle funzioni onorarie
2.1. Istruzioni operative
3. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via
non esclusiva
3.1 Istruzioni operative
1. Quadro normativo
L’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo
della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, prevede una disciplina speciale di carattere fiscale e
previdenziale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
In relazione alla platea di riferimento, si rammenta che, a seguito dei rilievi mossi all'Italia
dalla Commissione europea, il legislatore ha provveduto con l’articolo 1, comma 629, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a riscrivere l’articolo 29 del decreto
legislativo n. 116/2017, il cui testo attuale prevede che i magistrati onorari in servizio alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto (15 agosto 2017) possono essere confermati a
domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. Ai fini della conferma è previsto,
oltre al possesso di un determinato numero di anni di servizio, il superamento di una
procedura valutativa, indetta con delibera dal Consiglio superiore della magistratura, da tenere
con cadenza annuale nel triennio 2022-2024.
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta la rinuncia a ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il
diritto all’indennità di cui al comma 2 del citato articolo 29, spettante ai magistrati onorari che
non accedono alla conferma in ragione della mancata presentazione della domanda di
partecipazione o del mancato superamento della procedura valutativa. Parimenti, la percezione
dell’indennità in argomento comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura
conseguente al rapporto onorario cessato.
Ai magistrati onorari spetta il buono pasto, nella misura prevista per il personale
dell'Amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore
superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
Il comma 9 dell'articolo 29 in commento, infine, prevede che i magistrati onorari che non
presentano domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio.
2. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che hanno optato per
il regime di esclusività delle funzioni onorarie
Per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati è prevista, ai sensi del
comma 6 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa, la possibilità di optare per il regime di
esclusività delle funzioni onorarie. Laddove l’opzione sia esercitata, è corrisposto un compenso
parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre
2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in
funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2 del
medesimo articolo 29, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci
dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É, inoltre,
corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione
spettante al citato personale amministrativo giudiziario, mentre non sono dovute le voci
retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate.
La medesima disposizione precisa, inoltre, che il trattamento economico sopra descritto non è
cumulabile con eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.
Ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75/2023, i magistrati onorari del
contingete a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017
che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie “sono iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS”.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’obbligo contributivo in parola
deve decorrere dalla data di conferma dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento, all’esito
delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano il rapporto di servizio di tale categoria di soggetti
con l’Amministrazione e in forza dell’espresso riferimento del legislatore all’Assicurazione
generale obbligatoria (AGO), ossia la forma previdenziale - di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 - destinata a garantire il
trattamento pensionistico per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la generalità dei
lavoratori dipendenti, la suddetta iscrizione è effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD).
Ne consegue che la totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione
all’attività esercitata in regime di esclusività, secondo la decorrenza sopra specificata, deve
essere assoggettata a contribuzione ai soli fini IVS, secondo le modalità previste[1] e con
l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD,
con esclusione di ogni ulteriore obbligo contributivo afferente alle c.d. assicurazioni minori.
Al riguardo, si rammenta che per la generalità dei soggetti iscritti al FPLD il contributo IVS si
attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore
di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.
È altresì dovuto il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura
dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui
all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438[2]. Infine, si ricorda che per la predetta categoria di
soggetti, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto al versamento dei
contributi anche per la parte che è a carico del prestatore.
Pertanto, con riferimento agli adempimenti contributivi e informativi ai quali è tenuta
l’Amministrazione in qualità di datore di lavoro, si evidenzia che la presentazione delle
dichiarazioni contributive, da effettuarsi con denuncia mensile avvalendosi del flusso
Uniemens, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza al
quale fa riferimento la prestazione. Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo
giorno lavorativo del mese successivo.
Il versamento dei contributi indicati sulla denuncia Uniemens va effettuato tramite modello F24
o con mandato di tesoreria. Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 del mese
successivo al periodo al quale si riferisce la denuncia stessa. Se il termine di versamento scade
di sabato o in un giorno festivo, il pagamento si effettua il primo giorno lavorativo successivo.
2.1 Istruzioni operative
Alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a partire dal
periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo ad
esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023,
l’Amministrazione è tenuta a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle
prestazioni svolte dai magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi
dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che hanno optato per il regime di
esclusività; di conseguenza procederà alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato
relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con
dipendenti.
Nel caso in cui l’Amministrazione che ha in carico i magistrati onorari in regime di esclusività
non fosse già titolare di una matricola DM, la stessa deve richiedere l’apertura di una posizione
contributiva al fine di ottemperare agli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS; in
questo caso, nell’iscrizione deve essere indicata, come inizio attività, quella in cui è avvenuta
la conferma dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, a seguito di procedure valutative
svolte nell’arco dell’anno 2023. In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n.
2 del 3 gennaio 2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web
internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
Si segnala, in particolare, che l’elemento <DenunceMensili>, nell’ambito del quale si sviluppa
l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi <DatiMittente> e <Azienda> e deve
essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.
Per quanto concerne l’elemento <PosContributiva>, nell’elemento <Matricola> deve essere
indicata la matricola identificativa dell’Amministrazione.
Le principali novità strutturali del flusso Uniemens riguardano la sezione
<DenunciaIndividuale>, in relazione alla quale si forniscono le precisazioni necessarie alla
corretta valorizzazione degli elementi ivi contenuti.
Qualifica1
2 = impiegato
Qualifica2
“F” = Tempo pieno
Qualifica3
“I” = Tempo indeterminato
Tipo Contribuzione
“00” = Nessuna particolarità
Tipo Lavoratore (di nuova istituzione)
“MA” = Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo (solo ctr IVS 33% al FPLD)
L’Amministrazione che provvede all’apertura di una apposita posizione contributiva deve
assolvere gli adempimenti informativi e contributivi con l’invio delle denunce Uniemens entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di
competenza a decorrere dalla data di conferma, all’esito delle procedura valutative effettuate
nell’arco dell’anno 2023 e fino alla data di pubblicazione della presente circolare,
l’Amministrazione già in possesso di matricola DM, tenuta a denunciare, per effetto della
disposizione in commento, i magistrati onorari in regime di esclusività, deve regolarizzare la
posizione di quest’ultimi attraverso l’invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da
trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016),
sempre entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente
circolare.
Gli adempimenti effettuati entro il suddetto termine non comportano l’addebito di ulteriori
somme aggiuntive (sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23
dicembre 2000, n. 388).
3. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le
funzioni in via non esclusiva
Ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 5, del decreto-legge n. 75/2023, i magistrati onorari del
contingente a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017
che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Alla medesima Gestione sono iscritti i magistrati onorari del contingente a esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che esercitino le funzioni
in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense (cfr. il comma 3 dell’art. 15-bis).
Nello specifico, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della
contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione
separata; in particolare, come previsto dal comma 6 dell’articolo 15-bis in commento, l’onere
contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a
carico del Ministero della Giustizia.
Ne consegue che sulla totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione
all’attività esercitata in regime di non esclusività deve essere calcolata la contribuzione ai fini
IVS secondo le modalità e con l’applicazione delle aliquote previste per legge per i prestatori
assicurati alla Gestione separata, ivi comprese, se dovute, le aliquote aggiuntive per
maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Alla luce di quanto chiarito dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’obbligo contributivo decorre dalla data di
pagamento dell’indennità relativa ai periodi successivi alla conferma dei magistrati del ruolo ad
esaurimento all’esito delle procedure valutative dal 2023.
Per completezza, si evidenzia che, per l’anno 2023, l’aliquota a titolo IVS per i soggetti titolari
di altre forme di previdenza obbligatoria è pari al 24%, mentre nel caso di assenza di altra
forma di previdenza obbligatoria è pari al 33% oltre alle aliquote aggiuntive pari al 2,03%,
quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia,
degenza ospedaliera e DIS-COLL.
L’Amministrazione è obbligata agli adempimenti aventi a oggetto l’invio del flusso Uniemens
relativo ai compensi effettivamente erogati e il versamento della contribuzione dovuta,
comprensiva della quota a carico del magistrato onorario iscritto alla Gestione separata.
3.1 Istruzioni operative
A) Iscrizione
I magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione separata,
devono iscriversi alla Gestione stessa, inviando la richiesta tramite i canali ordinari:
- web, attraverso i servizi telematici accessibili al cittadino dal portale istituzionale
dell’Istituto www.inps.it;
- Intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.
Dopo avere inserito il Codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia
“parasubordinato” e, successivamente, compilare i campi con i dati anagrafici. Deve essere
inserita come “data inizio attività” la data di conferma del magistrato all’esito delle procedure
valutative dal 2023. Una volta confermati i dati, il soggetto è registrato automaticamente
senza attribuzione di alcun numero identificativo.
Dal Fascicolo previdenziale del cittadino è possibile visualizzare la contribuzione versata
dall’Amministrazione di competenza attraverso la funzione “Rendicontazione Gestione
separata”.
B) Contribuzione previdenziale
Come specificato al precedente paragrafo 3, gli adempimenti relativi al versamento e alla
denuncia della contribuzione sono in capo all’Amministrazione competente.
L’obbligo di contribuzione alla Gestione separata comporta che si applichino, anche per i
magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, le modalità e i
termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali il compenso è qualificato
quale reddito assimilato al lavoro dipendente.
Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che
l’Amministrazione è tenuta:
- al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dei magistrati
onorari). I versamenti possono avvenire tramite:
modello F24/F24EP;
mandato di tesoreria;
IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.
Per tutte le citate forme di versamento la contribuzione è versata presso la Struttura
territoriale di competenza della sede legale dell’Amministrazione.
L’Amministrazione che effettua il versamento mediante il modello F24/F24EP deve compilare
gli appositi campi della sezione INPS. Si evidenzia che, analogamente a quanto previsto per la
generalità dei committenti, non è possibile effettuare alcuna compensazione mediante il
modello F24/F24EP con eventuali importi di contribuzione già versati in misura eccedente.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE
devono essere sempre indicati i seguenti dati:
codice fiscale dell’Amministrazione;
periodo dell’erogazione del compenso (espresso in mese/anno);
causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria;
C10 per i soggetti già titolari di pensione diretta o coperti da altra forma di contribuzione
obbligatoria);
- alla denuncia tramite i flussi Uniemens dei compensi erogati. L’Amministrazione è obbligata
all’invio dei flussi Uniemens relativi ai magistrati onorari ai quali sono stati erogati i compensi
in uno specifico periodo mensile. Il periodo deve coincidere con il mese indicato quale
“competente” nel mandato di tesoreria o nel modello F24 (sul modello F24 è indicato “periodo
di riferimento” “da mese/anno a mese/anno”) a prescindere del periodo in cui si è svolta
l’attività. La prima denuncia deve contenere, nell’elemento “periodo di attività dal/al” nel
campo “dal” la data di conferma del magistrato all’esito delle procedure valutative.
La denuncia è inviata tramite il flusso Uniemens; i dati del flusso Uniemens possono essere
inviati anche tramite l’apposita funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto
previdenziale per committenti della Gestione Separata.
Si ricorda che gli adempimenti previsti in materia previdenziale per la Gestione separata sono
strettamente collegati agli adempimenti fiscali. Tenuto conto che per gli iscritti alla Gestione
separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile (c.d. automaticità
delle prestazioni), l’attribuzione della copertura sulle posizioni assicurative da parte dell’Istituto
avviene mensilmente, avuto riguardo all’importo della contribuzione effettivamente versata.
Pertanto, in presenza di versamenti parziali, la copertura sulle posizioni assicurative
denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in proporzione su tutte le posizioni contributive di
tutti i lavoratori denunciati.
Al fine dell’individuazione del contributo dovuto ai magistrati onorari confermati che esercitano
le funzioni in via non esclusiva e della compilazione del flusso Uniemens è introdotto un nuovo
“Tipo rapporto” così come di seguito specificato:
- nella <ListaCollaboratori>, il nuovo codice “M1– Magistrati onorari confermati e non
esclusivi – art. 15 bis commi 3 e 5, D.L. 22 giugno 2023, n. 75” deve essere inserito
nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Inoltre, nel caso dei magistrati onorari, di
cui al comma 3 dell’articolo 15-bis, iscritti alla Cassa forense deve essere anche compilato
l’elemento <Codice attività> con il codice “31 – Iscritto Cassa Forense”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Come per la generalità dei soggetti iscritti al FPLD, trovano inoltre applicazione le
disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale), di
minimale di retribuzione giornaliera e le disposizioni relative all’applicazione del massimale
contributivo di cui alla legge n. 335/1995. Per la determinazione dei valori della retribuzione,
per l’anno 2023, relativi al minimale di retribuzione giornaliera e al massimale contributivo, si
rinvia alla circolare n. 11 del 1° febbraio 2023.
[2] Cfr. la circolare n. 11/2023 per il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile
stabilito per il 2023 e, a titolo esemplificativo, la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022 con
riferimento alle modalità operative per la gestione del contributo dell’1%.
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