Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Istruzioni operative
Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
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Roma, 12/12/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 101
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
di cui ai Titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Precisazioni in
merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che
svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e dei
datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Istruzioni
operative e contabili
SOMMARIO: Alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di trattamenti di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, con la
presente circolare si illustrano gli aspetti di natura contributiva afferenti ai
datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale
temporaneo. La circolare chiarisce, inoltre, l’assetto contributivo in materia di
integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Si
forniscono altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi
Uniemens e le istruzioni contabili.
INDICE
Premessa
1. La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei
servizi portuali
2. Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
afferenti ai datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
3. La misura delle aliquote contributive
3.1 IMA
3.2 CIGS
3.2.1 Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali
straordinarie
3.3 FIS
4. Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative di cui al D.P.R. n.
602/1970
5. Ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
12 agosto 1947, n. 869
6. Contribuzione di finanziamento della NASpI
7. Istruzioni operativeper la compilazione dei flussi Uniemens
8. Istruzioni contabili
Premessa
La legge 31 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha riordinato la
disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando
significative modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustrano gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di
fornitura di lavoro portuale temporaneo e si chiarisce, altresì, l’assetto contributivo in materia
di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
1. La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni
portuali e dei servizi portuali
La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei
servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
La suddetta disposizione prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito - alle
imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese individuate ai sensi del
comma 2 e del comma 5 del menzionato articolo 17, le quali devono essere autorizzate allo
svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti all’impresa autorizzata ai sensi delle disposizioni sopra richiamate vi è la
necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro
temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia
dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di
professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in appositi registri tenuti dall’Autorità di
sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime ai sensi dell’articolo 24,
comma 2, della legge n. 84/1994.
Le posizioni contributive riferite alle imprese di fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui
all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, sono classificate con il C.S.C. 1.15.05 e sono
caratterizzate dalla presenza del codice di autorizzazione “2U”, avente il significato di “Azienda
del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.
Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo
a trasporti marittimi e fluviali”.
Le posizioni contributive delle suddette imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in
forma di cooperativa di lavoro - in quanto esercenti una delle attività previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1970 - sono contraddistinte dal codice di autorizzazione
“4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.
2. Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro afferenti ai datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 28
gennaio 1994, n. 84
L’articolo 2 della legge 21 maggio 1951, n. 498, ha disposto che - a partire dal 15 marzo 1950
- le disposizioni sulle integrazioni salariali contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla
disciplina del lavoro portuale[1].
Considerato che il rinvio operato dal citato articolo 2 della legge n. 498/1951 deve intendersi
non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutate nel tempo, si
deve ritenere che – a seguito dell’intervenuta abrogazione[2] del decreto legislativo
luogotenenziale n. 788/1945 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
869/1947 - le norme sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di cui al
decreto legislativo n. 148/2015, non si applicano ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro di
cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994.
Per i lavoratori delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di
cooperativa di lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970,
l’esclusione dall’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria
(CIGO) è altresì disposto dall’articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.
148/2015[3].
Ciò posto, è necessario considerare che, in sede di riforma, con la legge di Bilancio 2022 è
stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e dal Titolo II del decreto
legislativo n. 148/2015 e che il novellato articolo 29 del citato decreto legislativo dispone, al
comma 2-bis, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di
integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non
sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele
garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto
legislativo[4].
La citata legge n. 234/2021 ha altresì modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n.
148/2015, che individua il campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione
salariale, prevedendone l’estensione al comma 3-bis, in forza del quale: “Per i trattamenti di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori
di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti,
per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato
mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali
costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano
destinatari delle tutele del FIS.
Tanto rappresentato, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994,
rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del decreto legislativo n.
148/2015.
La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato la disciplina delle tutele applicabili ai
lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato[5].
Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
3. La misura delle aliquote contributive
Alla luce di quanto sopra esposto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e
per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di
lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro, come sopra individuati, sono tenuti al
versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e, al
ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto
di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento
dell’indennità di mancato avviamento al lavoro.
Di seguito si espone, quindi, la misura delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che
svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle
norme richiamate nel precedente paragrafo 2.
3.1 IMA
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto
di lavoro a tempo indeterminato - che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3,
comma 2, della legge n. 92/2012 - i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa
contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo
(di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore), come previsto dal successivo comma 3 del
medesimo articolo 3[6] (cfr. la circolare n. 1/2013).
Si ricorda che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono
essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.
3.2 CIGS
L’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha disposto che per l’anno 2022 l’aliquota
contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%, di cui 0,60% a carico del datore di
lavoro e 0,30% a carico del lavoratore), per il solo anno 2022, sia ridotta dello 0,63% per le
imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lett. c), della medesima legge.
Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni
salariali straordinarie è stata pari allo 0,27% (di cui 0,18% a carico del datore di lavoro e
0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo (cfr. la circolare n. 76/2022).
L’aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate è applicata, per l’anno 2022, a tutti
i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori di cui al precedente paragrafo 3.1.
Per i suddetti lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di
finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di
cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la
riduzione della predetta aliquota, disposta dal citato articolo 1, comma 220, della legge n.
234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022 (cfr. il messaggio n. 316 del 19
gennaio 2023).
Si ricorda, infine, che il datore di lavoro è tenuto a versare[7], a partire dal periodo di paga
successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria[8], la
contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015
(pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro
non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite, e pari al
15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).
3.2.1 Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni
salariali straordinarie
Ai fini della determinazione del limite dimensionale del datore di lavoro, si ricorda che l’articolo
2-bisdel decreto legislativo n. 148/2015 prevede che sono da comprendersi nel computo dei
dipendenti tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia
all'interno che all'esterno dell'azienda.
Sono, quindi, inclusi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, nonché
i dirigenti e i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (benché per questi ultimi, come sopra precisato, non
sussista l’obbligo contributivo di finanziamento del FIS e della CIGS).
Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato esistono specifiche regole di computo in relazione
alla modalità di svolgimento del rapporto e alla tipologia contrattuale; per la compilazione del
dato “Forza aziendale” del flusso Uniemens, quindi, il datore di lavoro deve tenere conto delle
disposizioni in materia di computo dei dipendenti contenute nel decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e nel richiamato decreto legislativo n. 148/2015.
Inoltre, si ricorda che, al fine di semplificare gli adempimenti cui i datori di lavoro sono tenuti,
la determinazione della media occupazionale nel semestre di riferimento è effettuata da parte
dell’INPS tramite la procedura di controllo delle denunce aziendali sulla base del dato
dichiarato dagli stessi datori di lavoro nel semestre (cfr. la circolare n. 211 del 9 agosto 1991 e
il messaggio n. 16622 del 26 giugno 2007).
In caso di attività plurime, il calcolo dei dipendenti è eseguito separatamente per ciascuna
attività. Pertanto, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, e che realizzano
il requisito occupazionale rilevante ai fini in argomento computando i lavoratori denunciati su
più matricole, sono tenuti a comunicarlo alle Strutture territoriali INPS di competenza per
l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione “3Y”, che consente la corretta imposizione
contributiva ai fini CIGS[9].
3.3 FIS
L’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, ha disposto, per l’anno 2022, la riduzione
della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Dette aliquote sono
calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli
apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti,
espressamente estromessi dal decreto istitutivo del Fondo di cui si tratta.
Nel dettaglio, si riporta – per i lavoratori in argomento, assunti con contratto a tempo
determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle
prestazioni di lavoro portuale temporaneo – la misura della contribuzione di finanziamento del
FIS, conformemente alla riduzione prevista per il solo anno 2022:
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5
dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del
lavoratore);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più
di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a
carico del lavoratore);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di
15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico
del lavoratore).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%,
per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5
dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano
occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27%
a carico del lavoratore)[10].
Si rammenta che, in caso di ricorso all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, è
dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione
persa ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n.
76/2022).
4. Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative di cui al
D.P.R. n. 602/1970
Riguardo alle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, va osservato che l’impianto normativo
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, la
disciplina in materia di CIGS è strettamente correlata al riordino operato dalla legge di Bilancio
2022 e dalla ratio legis alla stessa sottesa.
Infatti, come evidenziato al precedente paragrafo 2, a seguito della novella dell’articolo 20 del
decreto legislativo n. 148/2015 e, in particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 3–
bis del medesimo articolo, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di
applicazione delle integrazioni salariali straordinarie i datori di lavoro che abbiano occupato
mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di
solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo –
siano destinatari delle tutele del FIS.
Per effetto della richiamata disposizione legislativa e avuto riguardo alle finalità perseguite dal
legislatore – il quale, con il riordino attuato dalla legge di Bilancio 2022, ha inteso costruire un
sistema di protezione sociale più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo
“differenziato” - anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al
D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di
riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti
al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano
soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
In tale senso, quindi, deve ritenersi integrata l’elencazione delle forme assicurative contenuta
nell’articolo 1 del D.P.R. n. 602/1970.
Dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, la procedura
di calcolo verrà aggiornata al fine di recepire il carico contributivo come sopra descritto
(contributo CIGS per lavoratori soci e non soci).
Resta fermo quanto precisato al successivo paragrafo 5.
Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n.
84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi
contributivi in materia di FIS e CIGS - come descritti nei precedenti paragrafi - sia per i
lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori di cui al precedente paragrafo 3.1.
5. Ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n. 869
In forza di quanto disposto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015, la previsione di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, è tuttora
vigente.
Il richiamato articolo 3 esclude, per quanto di rilevanza ai fini della presente circolare[11],
dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie), tra le altre,
anche “le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e
simili”.
Pertanto, i datori di lavoro per i quali è escluso l’obbligo di versamento della contribuzione
CIGO e CIGS devono essere ricondotti a quelli classificati nel settore industria con i C.S.C.
1.15.05 e 1.15.06 (riferibili a un’attività di movimentazione merci connessa al trasporto),
contraddistinti dal codice di autorizzazione “4A”, con le seguenti precisazioni:
- per quanto riguarda il C.S.C. 1.15.05, la suddetta esclusione riguarda tutte le posizioni
contributive aziendali che non presentano il codice di autorizzazione “2U” (il quale, come già
riportato, connota le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale, con il
codice Ateco 2007 52.24.20);
- per quanto riguarda il C.S.C. 1.15.06, la suddetta esclusione riguarda le posizioni
contributive aziendali caratterizzate dai seguenti codici Ateco 2007: 52.22.09 “Altre attività dei
servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua” e 52.23.00 “Attività dei servizi
connessi al trasporto aereo”.
Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in
forma di cooperativa di lavoro[12] non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947.
Dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, la procedura
di calcolo verrà aggiornata al fine di recepire il carico contributivo come sopra descritto
(esclusione contributo CIGS e obbligo contributivo di finanziamento del FIS).
Si ricorda che gli operatori di Sede devono profilare le matricole interessate con il codice di
autorizzazione “1D” in aggiunta al codice di autorizzazione “0J”.
Per le posizioni contraddistinte dal C.S.C. 1.15.06 i codici di autorizzazione sopra indicati
devono essere assegnati esclusivamente in presenza dei codici Ateco 2007: 52.22.09 e
52.23.00.
6. Contribuzione di finanziamento della NASpI
-bis
L’articolo 2, comma 29, lett. d ), della legge n. 92/2012, e successive
modificazioni, dispone che il contributo addizionale di cui al comma 28 del
medesimo articolo non si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi
dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015, ossia
instaurati per la fornitura di lavoro portuale
ai contratti di lavoro “
temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
”.
Sul punto, si rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91 del 4 agosto
2020 (cfr. il paragrafo 1.4.2).
7. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens
Dal periodo di competenza luglio 2022, i datori di lavoro interessati devono provvedere a
esporre nel flusso Uniemens i lavoratori beneficiari delle prestazioni IMA, sia soci che non soci,
con il codice “Tipo Lavoratore” di nuova istituzione “PI” avente il significato di “Lavoratore
portuale a tempo indeterminato beneficiario di IMA”.
Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e “4A”, i lavoratori non
beneficiari della prestazione IMA, devono essere esposti con il codice “Tipo Contribuzione” già
in uso “00” se lavoratori soci o con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “30” se lavoratori
non soci.
Fatto salvo quanto sopra indicato per i lavoratori beneficiari di IMA, le posizioni contraddistinte
dal codice di autorizzazione “2U” e assenza del “4A”, devono continuare a esporre i lavoratori
non somministrati con le modalità in uso.
A decorrere dal mese di luglio 2022 le indicazioni di cui sopra devono essere utilizzate anche
per la sistemazione delle note di rettifica.
Se la nota di rettifica si trova nello stato “sospesa”, i datori di lavoro devono provvedere
all’invio di flussi di variazione al fine di consentire il corretto ricalcolo della stessa da parte
degli operatori di Sede; qualora la rettifica si trovi nello stato “definito”, i datori di lavoro
dovranno procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.
Si rappresenta che le operazioni di variazione/regolarizzazione devono essere effettuate entro i
tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare.
Per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati non devono
effettuare alcun adempimento, considerato che la contribuzione richiesta risulta
sostanzialmente pari a quella dovuta e che non sono state emesse note di rettifica afferenti
alle contribuzioni oggetto della presente circolare, in quanto l’Istituto ha provveduto
all’aggiornamento delle stringhe contributive dal periodo di competenza luglio 2022.
8. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile della contribuzione dovuta a titolo di finanziamento delle prestazioni
sopra descritte avverrà ai conti già in uso di seguito riportati.
Il versamento del contributo di finanziamento dell’indennità IMA dovuta dai datori di lavoro
sopra individuati avviene ai conti in uso GAU21174 e GAU21114 (cfr. la circolare n. 83 del 21
maggio 2013 e il messaggio n. 562 del 13 gennaio 2014).
La contribuzione dovuta ai fini del finanziamento delle prestazioni a carico del FIS, ai sensi
dell’articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015, è imputata ai conti specifici di
pertinenza della gestione.
Per la contribuzione dovuta a titolo di CIGS, che a partire dall’anno 2023 rientra nella misura
ordinaria, si fa riferimento ai conti in uso GAU21015 e GAU21075, mentre per la contribuzione
addizionale si fa riferimento ai conti GAU21113 e GAU21173, istituiti con la circolare n. 9 del
19 gennaio 2017, a cui si rinvia per le istruzioni contabili.
Infine, per la contabilizzazione dei contributi dovuti sulle indennità in argomento, oggetto di
agevolazione, come disposto dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 234/2021, in
quanto afferenti all’anno di competenza 2022, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la
circolare n. 76/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] L’articolo 2 della legge n. 498/1951 dispone che: “A partire dal 15 marzo 1950 le
disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla
disciplina del lavoro portuale. Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei
contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle
compagnie e gruppi portuali”.
[2] L’abrogazione è stata disposta dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015. Il
decreto legislativo n. 869/1947, tuttavia, è stato abrogato a eccezione dell’articolo 3 (cfr. il
paragrafo 5 della presente circolare).
[3] Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 148/2015: “La
disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: […]
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602”.
[4] In merito alle novità introdotte dalla legge n. 234/2021 e ai conseguenti profili contributivi
si rinvia alla circolare n. 76 del 30 giugno 2022.
[5] Per l’ambito di applicazione, si rinvia alla successiva nota 6 della presente circolare e alle
circolari n. 1 del 7 gennaio 2013 e n. 83 del 21 maggio 2013.
Alle imprese e
[6] L’articolo 3, comma 3, della legge n. 92/2012, dispone: “
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione
delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della
medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso
l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
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”.
Come precisato con il messaggio n. 2778 del 22 aprile 2015, è esclusa
l’applicazione in materia di contributo addizionale.
[7] Per le fattispecie nelle quali il contributo addizionale non è dovuto si rinvia alla circolare n.
76/2022, paragrafo 7.1.
[8] Con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, l’Istituto ha precisato che, nell’ambito del flusso
Uniemens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto
a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale
riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la
data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il
provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi
contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il
datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni
periodo di paga, operando i versamenti correlati.
[9] Cfr. la circolare n. 76/2022.
[10] Per la determinazione della forza aziendale ai fini della corretta applicazione dell’aliquota
contributiva, si rinvia al precedente paragrafo 3.2.1. Per le ipotesi di datori di lavoro che
operano con più posizioni contributive, si rinvia alle istruzioni operative fornite con la circolare
n. 76/2022.
[11] Cfr. anche la circolare n. 76/2022 per l’ulteriore ambito di applicazione dell’articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947.
[12] Come indicato in precedenza, i datori di lavoro in argomento sono classificati con i C.S.C.
1.15.05.
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