Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS). Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS). Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 13/06/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 101
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei
lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS). Decreto legislativo 30
novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli
ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità
di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di
Bilancio 2025). Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre
2023, n. 175, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo
Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, alla luce delle modifiche introdotte
dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), per le
domande presentate a decorrere dall’anno 2025.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari
3. Requisiti
3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano
3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno
3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni
fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della
domanda
3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno
cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS
3.5 Essere in possesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un
reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è
richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS
3.6 Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda
3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto
4. Durata, calcolo e misura della prestazione
5. Termini e modalità di presentazione della domanda
6. Strumenti di tutela
6.1 Istanze di riesame
6.2 Ricorsi amministrativi
6.3 Decadenza sostanziale
7. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
8. Abrogazione delle misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i
percettori dell’IDIS
9. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
10. Contribuzione
11. Finanziamento e monitoraggio
12. Regime fiscale
13. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, l’indennità
di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (di seguito, IDIS) al fine di
sostenere economicamente la citata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle
prestazioni di lavoro in tale settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo,
individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, come
specificati al paragrafo 2 della presente circolare, nonché i lavoratori intermittenti a tempo
indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.
L’articolo 1, comma 611, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio
2025), successivamente, è intervenuto modificando, a fare data dal 1° gennaio 2025, alcuni
requisiti di accesso previsti dal decreto legislativo n. 175/2023, nonché le modalità di calcolo
della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di
accesso alla misura, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell’indennità.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina dell’IDIS, come da ultimo
modificata dall’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio
2025.
2. Destinatari
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’IDIS, i seguenti
lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa;
lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica
o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le
qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);
lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle
ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del medesimo comma 1, individuati come
destinatari dell’IDIS con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 luglio
2023 e come di seguito elencati:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici
spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti
dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di
audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e
stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, fatto salvo il caso dei lavoratori
intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Requisiti
L’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 2 del decreto
legislativo n. 175/2023, riformulando sia il requisito reddituale che il requisito contributivo.
Di seguito, si elencano i requisiti, in vigore dal 1° gennaio 2025, che i lavoratori, come
individuati al precedente paragrafo 2, devono congiuntamente possedere al momento della
presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell’IDIS:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente
soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non
superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno
cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non
si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di
indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità
della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro
derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano
Ai fini dell’accesso all’IDIS, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 175/2023
prevede che il richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, deve
essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o, in alternativa, cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano, quindi in possesso di un valido documento di
soggiorno. Fatta salva la verifica effettuata dall’Istituto in ordine al requisito in argomento,
l’assicurato richiedente la prestazione - in sede di presentazione della domanda - deve
effettuare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di tale requisito.
3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno
Il medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede altresì
che il richiedente la prestazione per potere accedere alla stessa deve, alla data di
presentazione della domanda, essere residente in Italia da almeno un anno.
Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di
presentazione della domanda.
3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per
le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente
alla presentazione della domanda
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che l’assicurato,
per accedere all’IDIS, deve avere prodotto - nell’anno di imposta precedente a quello di
presentazione della domanda - un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione
quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro (requisito
reddituale).
Si precisa che il reddito cui si riferisce il citato articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 175/2023 è il reddito complessivo ai fini IRPEF e non il solo reddito connesso
all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS.
Il possesso di tale requisito reddituale deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
in sede di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2023 l’INPS effettua la verifica
dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai
dati dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di
cooperazione con l’Agenzia delle Entrate.
3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda,
almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS
L’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che per accedere
all’IDIS è necessario avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della
relativa domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditate al FPLS (requisito
contributivo).
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i contributi previdenziali
accreditati al FPLS, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. Sono altresì considerati utili i contributi versati al FPLS relativi a rapporti di
lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all’articolo 16
del decreto legislativo n. 81/2015.
Infine, si considerano utili anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e
congedo parentale regolarmente indennizzati, riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione
obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.
Si ricorda che ai lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al
FPLS, fatta eccezione per la categoria dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”
(codice categoria 500) introdotta dall’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (che adempiono direttamente gli obblighi informativi e contributivi), si applica il
principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 del codice civile.
L’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede espressamente
che ai fini del calcolo delle giornate accreditate non si computano le giornate eventualmente
riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori
autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI) nel medesimo anno.
In ragione della citata previsione normativa, ai fini dell’individuazione delle cinquantuno
giornate necessarie per il raggiungimento del requisito contributivo non si computano, e non
sono quindi utili, le giornate eventualmente riconosciute e coperte da contribuzione figurativa a
titolo di indennità di discontinuità, indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello
spettacolo (ALAS) e indennità di disoccupazione NASpI, presenti nel medesimo anno di
osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda).
3.5 Essere in possesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle
attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS
L’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede, quale ulteriore
requisito di accesso all’IDIS, che l’assicurato abbia un reddito da lavoro derivante in via
prevalente dalle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
Al riguardo, si fa presente che il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la
prevalenza di cui alla citata lettera e) è il reddito complessivo da lavoro connesso allo
svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di
presentazione della domanda.
Ai sensi del citato articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2023 l’INPS effettua la
verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità
accedendo ai dati dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi
di cooperazione con l’Agenzia delle Entrate.
3.6 Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda
L’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede, tra i requisiti di
accesso all’IDIS, che l’assicurato non deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda, a eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente a tempo indeterminato per il
quale non è prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.
81/2015.
Al riguardo, si evidenzia che il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l’IDIS
non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell’anno di osservazione
(anno precedente a quello di presentazione della domanda), di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Fermo quanto sopra, si fa altresì presente che l’accesso alla misura in argomento non è
preclusa in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della
domanda; ciò in quanto l’IDIS non ha la finalità, a differenza della NASpI, di indennizzare i
periodi di disoccupazione successivi alla cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì
quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione
della domanda.
3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 175/2023 ai fini
dell’accesso all’IDIS l’assicurato, alla data di presentazione della domanda, non deve essere
titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale
obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della
medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli Enti di previdenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2023 prevede altresì che l’IDIS non è cumulabile con
l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come meglio
specificato al successivo paragrafo 9 della presente circolare.
4. Durata, calcolo e misura della prestazione
L’IDIS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, è riconosciuta per
un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente
la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria
o indennizzate ad altro titolo, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nel limite
della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2023, richiamato dal citato articolo 3, reca la
disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri
trattamenti previdenziali.
Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 175/2023, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, intesa in termini
di numero di giorni indennizzabili, non sono considerate utili le giornate presenti nell’anno civile
precedente alla presentazione della domanda coperte da altra contribuzione e/o indennizzate a
titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di
disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS,
ISCRO, DS INPGI, DS Agricola); inoltre, non sono utili ai fini della durata le giornate presenti
nell’anno di competenza indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di
indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di
riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione
salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a
carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Infine, non sono utili le giornate indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità di cui
alla legge n. 222/1984.
Si evidenzia che, come precisato al paragrafo 3.4 della presente circolare, i contributi figurativi
accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono
invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (cinquantuno
giornate).
Nella sua formulazione originale, l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023
prevedeva al secondo periodo che: “Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono
computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di
disoccupazione”. Tale periodo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 611, lettera b), n. 1),
della legge di Bilancio 2025.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025, non devono più essere scomputati, ai fini della
durata dell’IDIS, i periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a
quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra
prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).
In ordine alla modalità di calcolo della durata dell’IDIS, a titolo esemplificativo, si riportano le
seguenti modalità operative:
1. si assume come valore di riferimento la capienza di 312 giornate annue complessive;
2. si prendono in considerazione le giornate di contribuzione accreditate al FPLS nell’anno
civile precedente a quello di presentazione della domanda, ad esempio 100 giorni di
contributi accreditati al FPLS, che rappresentano la base teorica per determinare la durata
della misura;
3. si individuano le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad
altro titolo (cfr. il paragrafo 9 della presente circolare), ad esempio 25 giorni di contributi
accreditati in una Gestione diversa dal FPLS e 25 giorni di indennità NASpI;
4. si sottraggono dal valore 312 (capienza di giornate nell’anno) i 100 giorni di contributi
accreditati al FPLS, i 25 giorni di contributi accreditati in una Gestione diversa dal FPLS, i
25 giorni di indennità NASpI presenti nell’anno di osservazione, quindi: 312-100-25-25 =
162;
5. il valore 162 rappresenta la capienza massima in termini di giornate indennizzabili a titolo
di IDIS nell’anno di riferimento;
6. si calcola la durata nella misura di 1/3 partendo dai 100 contributi accreditati al FPLS di
cui al punto 2: 100/3= 33;
7. all’interessato, pertanto, vengono erogate 33 giornate di IDIS.
Il medesimo articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che la misura
giornaliera dell’IDIS è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate
oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al FPLS relative all’anno precedente la presentazione della domanda.
Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si considera la
retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della
domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti
dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
Il successivo comma 3 del citato articolo 3 prevede che l’IDIS è corrisposta in unica soluzione
nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità di cui al comma 2
dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023.
In ragione delle richiamate disposizioni normative, viene quindi prima calcolata la retribuzione
media giornaliera come sopra specificato e, successivamente, determinato l’importo giornaliero
dell’indennità nella misura del 60 per cento della predetta retribuzione media.
In ordine alla misura della prestazione, si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo n. 175/2023, rubricato “Disposizioni finanziarie”, nel caso in cui
l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle
domande ammesse all’IDIS, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
valutazione delle domande, individuato nel giorno 30 settembre di ogni anno (cfr. il successivo
paragrafo 5), stabilisce la quota dell’indennità da erogare, riparametrata in misura
proporzionale, in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità
liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo
articolo 9.
L’importo giornaliero dell’IDIS, come previsto dal medesimo comma 3 dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 175/2023, non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero
contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Nel ribadire che ai fini dell’accesso all’IDIS i lavoratori dello spettacolo non devono essere
titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda (cfr. il precedente paragrafo 3.6), si evidenzia che agli stessi
lavoratori non è preclusa la possibilità di accedere alla prestazione NASpI a seguito di
cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, purché la domanda di indennità NASpI sia
presentata nel termine legislativamente previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro medesimo o degli altri eventi (cfr. il paragrafo 2.6 della
circolare n. 94 del 12 maggio 2015).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2023 l’IDIS concorre alla
formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (cfr. il successivo paragrafo 12).
5. Termini e modalità di presentazione della domanda
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, come modificato dall’articolo 1,
comma 611, lettera b), n. 2), della legge di Bilancio 2025, prevede che, a fare data dal 1°
gennaio 2025, per l’accesso all’IDIS i lavoratori interessati devono presentare domanda
all’INPS, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno.
Laddove il 30 aprile cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto
al primo giorno utile non festivo.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali
messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
In ragione dei termini indicati dalla norma sopra richiamata, l’Istituto mette a disposizione degli
interessati il servizio di presentazione della domanda - riferita all’anno precedente - dal mese di
gennaio fino al 30 aprile di ogni anno, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni
non pensionistiche” raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente
percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >
selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni
non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di
almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a
favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal
sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative
alle modalità di pagamento ove necessario.
Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare
domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa, l’IDIS può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale,
telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06
164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, come anticipato, il richiedente l’indennità deve
rilasciare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti
dichiarazioni:
a) di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) di essere residente in Italia da almeno un anno;
c) di essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni
fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della
domanda;
d) di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro
derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta
l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
f) di possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.
175/2023, come modificato dall’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025.
Si precisa che l’IDIS è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal
richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
Per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, l'INPS procederà alle successive
verifiche, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, come modificato dall’articolo 1,
comma 611, della legge di Bilancio 2025, l’Istituto avvia la procedura di recupero nei confronti
del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le ulteriori sanzioni,
anche penali, legislativamente previste.
Si rammenta, che per il 2025 la domanda poteva essere presentata entro il 30 aprile 2025 (cfr.
il messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025).
L’articolo 3, comma 3, in argomento prevede altresì che l’INPS procede alla valutazione delle
domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
Pertanto, a partire dal mese di maggio di ciascun anno, dopo la chiusura del servizio di
presentazione della domanda, viene avviata l’istruttoria delle domande riferite all’anno di
competenza.
6. Strumenti di tutela
6.1 Istanze di riesame
L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale
www.inps.it in cui è stata presentata la domanda (per l’anno 2025: “Indennità di discontinuità
a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2025)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione
mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il
riepilogo delle informazioni principali. La domanda è altresì consultabile nella sezione “Le mie
domande” disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio.
Accedendo al dettaglio della domanda, in caso di istruttoria con esito negativo, è disponibile la
funzionalità “Chiedi riesame”.
Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di
presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato
di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare
lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare
l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza di riesame e di
riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto
delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile
accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è
avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.
6.2 Ricorsi amministrativi
La competenza a decidere in merito ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti
adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura
territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è avuto conoscenza del
provvedimento amministrativo:
• online, direttamente dal cittadino, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale
www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora
Imprese e Liberi Professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Ricorsi amministrativi” e
autenticandosi con la propria identità digitale;
• tramite gli Istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi
offerti dagli stessi.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini
per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di
presentazione della relativa domanda.
6.3 Decadenza sostanziale
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione
giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo
decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei
termini fissati per il compimento del procedimento. Pertanto, dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione
del ricorso; dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato
provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo; dal 301° giorno
successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un
provvedimento da parte dell’INPS o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo
entro i termini. In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla
data di presentazione della domanda di prestazione (costituiti da 120 giorni previsti per
l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al
Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione) il quale rappresenta la
soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo
dell’anno di decadenza, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la
sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009. Nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte, il
termine per proporre azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o
dal pagamento della sorte.
7. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell’IDIS è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata
alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 (media delle
retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al FPLS nell'anno precedente alla
presentazione della domanda di indennità), entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4
volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero
contributivo stabilito annualmente dall'INPS), del medesimo decreto legislativo.
Le giornate riconosciute a titolo di IDIS, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda presso il FPLS nel limite dei periodi non
coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo accreditata e sono utili fino a concorrenza del
numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 182/1997.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’IDIS è computato ai fini dell’anzianità
contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Il comma 7[1] dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997 stabilisce che: “Ai fini
dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e
9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per
almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”,
pertanto, la contribuzione figurativa accreditata a seguito della percezione dell’IDIS, ai fini della
maturazione del diritto alle prestazioni individuate dagli articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre
1971, n. 1420, deve essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della
contribuzione complessiva utile.
Sull’IDIS non competono gli assegni per il nucleo familiare.
8. Abrogazione delle misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di
aggiornamento per i percettori dell’IDIS
L’articolo 1, comma 611, lettera c), della legge di Bilancio 2025 ha abrogato, a fare data dal 1°
gennaio 2025, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva che i lavoratori
percettori dell’IDIS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al
reinserimento nel mercato del lavoro, partecipassero a percorsi di formazione continua e di
aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle
risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
Pertanto, la disciplina relativa alle predette misure di politica attiva non è più in vigore per le
domande di prestazione presentate a partire dall’anno 2025.
9. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’IDIS, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno
di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità,
malattia, infortunio, con le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura
(NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, DS INPGI), nonché con l’indennità NASpI
erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.
Inoltre, il medesimo articolo 6 prevede che l’IDIS non è cumulabile con le tutele previste in
caso di sospensione del rapporto di lavoro, ossia con i trattamenti di integrazione salariale
ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del
FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148/2015.
Il citato articolo 6 stabilisce altresì che l’IDIS non è cumulabile con l’assegno ordinario di
invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Il richiedente l’IDIS, qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di invalidità nell’anno di
riferimento (anno precedente a quello di presentazione della domanda), può optare, in sede di
presentazione della domanda, a favore dell’IDIS in luogo del predetto assegno, ferma restando
l’incumulabilità delle due prestazioni.
In caso di opzione a favore dell’IDIS, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta
sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
Nei confronti del titolare di assegno d'invalidità, ancorché sospeso per effetto dell'opzione
esercitata in favore dell’IDIS, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di
conferma e di revisione della prestazione di invalidità.
Si precisa che l’IDIS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche
esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al
contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come
compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non
consente l’accesso all’indennità in argomento.
10. Contribuzione
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024,
per i lavoratori di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, è dovuto un contributo a
carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS, pari allo
0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto
per gli iscritti al medesimo Fondo e stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18,
della legge n. 335/1995. Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori
subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, il
contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari
all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.
Infine, si rammenta che, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti
attività musicali di cui all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350/2003, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, dal 1° gennaio 2024 cessa
l’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge
n. 73/2021.
In merito alla disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi in capo ai datori di
lavoro o ai committenti si rinvia alla circolare n. 56 dell’8 aprile 2024.
11. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che le prestazioni per l'IDIS
siano riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di
euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno
2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di
euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031,
46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
L’INPS provvede al monitoraggio del predetto limite di spesa e invia la relativa rendicontazione
al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Cultura e al Ministero
dell’Economia e delle finanze.
12. Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2023 l’IDIS concorre alla
formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.
In relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n.
917/1986, l’IDIS ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente percepiti
per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere. Pertanto, se percepita in
sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al regime ordinario della
tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora l’IDIS sia corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, la medesima è
assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n.
600/1973; tale ritenuta non viene effettuata qualora il beneficiario dichiari nella domanda di
adottare il regime forfettario. L’Istituto rilascia al contribuente, nei casi previsti dalla vigente
disciplina, apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
13. Istruzioni contabili
Si confermano i conti, opportunamente ridenominati in questa sede, istituiti con il messaggio n.
828 del 26 febbraio 2024, relativamente all’onere e alla contribuzione figurativa della
prestazione in argomento, nonché quelli di cui alla circolare n. 56/2024 in ordine al contributo
dovuto dai datori di lavoro e al contributo di solidarietà a carico dei lavoratori ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 175/2023.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Tale comma è stato modificato dall’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
ALLEGATO 1
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto PTN30114
Denominazione completa Onere per l’indennità di discontinuità strutturale e
permanente a favore dei lavoratori del settore dello
spettacolo – art. 1, del decreto legislativo 30 novembre
2023, n. 175; art. 1, comma 611, della legge n.
207/2024
Denominazione abbreviata IND.DIS.LAV.SPETT-A1 DLGS 175/23;A1 C611
L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 02 - Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205003
Tipo variazione V
Codice conto PTN10113
Denominazione completa Debito verso i beneficiari per l’indennità a favore dei
lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 182/1997 – art.
66, comma 7, del D.L. n. 73/2021, convertito con
modificazioni dalla L. n. 106/2021; art. 1, D.lgs. n.
175/2023; art. 1, comma 611, della legge n. 207/2024
Denominazione abbreviata DEB/BEN.IDIS-A66 DL73/21;A1 DLGS 175/23;A1 C611
L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 01 - Anno 2022 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205003
Tipo variazione V
Codice conto PTN24114
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o reintroito dell’indennità di
discontinuità strutturale e permanente a favore dei
lavoratori del settore dello spettacolo – art. 1, del
decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175; art. 1,
comma 611, della legge n. 207/2024
Denominazione abbreviata REC/REN.IND.DISC.LAV.SP-A1 DLGS 175/23;A1 C611
L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 02 - Anno 2024 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GPA10103
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite
procedura automatizzata, dell’indennità a favore dei
lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 182/1997 – art.
66, comma 7, del D.L. n. 73/2021, convertito con
modificazioni dalla L. n. 106/2021; art. 1, D.lgs. n.
175/2023; art. 1, comma 611, della legge n. 207/2024
Denominazione abbreviata DEB.RIEM.RIAC.IDIS-A66DL73/21;A1 DLGS175/23;A1
C611 L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 03 - Anno 2023 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 8E2320099/8U2220099/PNE112013
Tipo variazione V
Codice conto PTN21174
Denominazione completa Contributo dovuto dai datori di lavoro in relazione ai
lavoratori del settore dello spettacolo per il
finanziamento dell'indennità di discontinuità
strutturale e permanente, riconosciuta a decorrere dal
1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 novembre 2023, n. 175; art. 1, comma
611, della legge n. 207/2024;
Denominazione abbreviata CTR.FIN.IDIS DT.LAV.SP-
A7C1DLGS175/23;A1C611L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 02 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001
Tipo variazione V
Codice conto PTN21175
Denominazione completa Contributo di solidarietà dovuto dai lavoratori iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per il
finanziamento dell'indennità di discontinuità
strutturale e permanente, riconosciuta a decorrere dal
1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 novembre 2023, n. 175; art. 1, comma
611, della legge n. 207/2024
Denominazione abbreviata CONTR.SOL.IDIS LAV.SP-
A7C1DLGS175/23;A1C611L207/24
Validità e Movimentabilità Mese 02 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001
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