Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 e articolo 39–ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 e articolo 39–ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 16/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 102
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO: Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
n. 178 del 19 aprile 2019 e articolo 39–ter del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Incentivo
Occupazione Sviluppo Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178
del 19 aprile 2019 ha previsto un incentivo per l’assunzione di soggetti
disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4,
comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019. L’incentivo è riconoscibile per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° maggio 2019 e il 31
dicembre 2019 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle
risorse specificamente stanziate. Successivamente, l’articolo 39–ter del D.L.
n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
nonché il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro n. 311 del 12 luglio 2019 hanno previsto che l’incentivo possa trovare
applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30
aprile 2019.
INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
4. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate
4.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i
datori di lavoro e Strutture territoriali competenti. Attribuzione codice autorizzazione “0L”
5. Rapporti incentivati
6. Assetto e misura dell’incentivo
6.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
7. Condizioni di spettanza dell’incentivo
8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8.1 L’incremento occupazionale netto
9. Coordinamento con altri incentivi
10. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
11. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati
relativi alla fruizione dell’incentivo
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione
contributiva
15. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con il decreto direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 (Allegato n. 1), l’Agenzia Nazionale
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1,
comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha disciplinato,
per le assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019,
l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, disponendo che la gestione dello stesso sia, in qualità
di Organismo Intermedio, in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Successivamente, l’articolo 39–ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (Allegato n. 2), nonché il decreto direttoriale
dell’ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019 (Allegato n. 3), hanno previsto che l’incentivo possa
trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile
2019
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 178/2019, l’agevolazione trova
applicazione per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno
sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione”
(Abruzzo, Molise, Sardegna).
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26[1].
3. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del
D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo
decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178 citato,
sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 4,
comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di
disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età
compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al
beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti
di Stato contenute nel successivo paragrafo 8.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35
anni di età, oltre ad essere disoccupato - e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di
Stato contenute nel successivo paragrafo 8 – deve risultare privo di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali del 17 ottobre 2017. Sul punto, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente
retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività
lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi
ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un
reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai
sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a
tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei
mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo
stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In considerazione della finalità
antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in
esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo
assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
4. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno
sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione”
(Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e
dalla sede legale del datore di lavoro.
Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019, nel
caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto
l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del
trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione”
verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una
regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare
applicazione sino alla sua naturale scadenza.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, che ammontano a
320.000.000,00 di euro, gravanti sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche
Attive per l’Occupazione” (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020 (POC SPAO) (art. 11 del decreto direttoriale n.
178/2019, che ha previsto uno stanziamento pari a 120 milioni di euro, e combinato disposto
dell’art. 39–ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e
dell’art. 2 del decreto direttoriale n. 311/2019, che hanno previsto uno stanziamento pari a
200 milioni di euro).
4.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni
ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali
competenti. Attribuzione codice autorizzazione “0L”
Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione
lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione”, indipendentemente
dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro,
avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una
prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni
meridionali, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da
parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle
caratteristiche contributive della matricola il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio
2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo
con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle
comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata
all’interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al
datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico
aziendale” e che il soggetto interessato ha già ricevuto un’autorizzazione alla fruizione
dell’agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono
attribuire il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal mese di instaurazione del
rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2021, data
ultima per la fruizione dell’agevolazione in trattazione.
5. Rapporti incentivati
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n.
178/2019, può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le
assunzioni effettuate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 39–terdel D.L. n. 34/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 58/2019, nonché dal decreto direttoriale n. 311/2019, l’incentivo
può trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile
2019.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto n. 178/2019 sono incentivabili le assunzioni e
trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti
di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro
subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a
tempo pieno che a tempo parziale.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine,
si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019; si ribadisce, inoltre, che per tali
ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di
lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, del decreto
direttoriale n. 178/2019).
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro
domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (art. 4, comma 5,
del decreto direttoriale n. 178/2019).
Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo
determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo
la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove
assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di
cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
6. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di
assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio
2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga
mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e
risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di
21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5,
comma 2, del decreto n. 178/2019, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario seguire le
indicazioni già fornite in materia dall’Istituto nelle recenti circolari e fare riferimento, ai fini
della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente
oggetto di sgravio[2].
Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi
entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2,
comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo
addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre
agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria
dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di
godimento del beneficio[3].
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, come espressamente
previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare
quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si
potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza
gennaio 2021.
6.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato
professionalizzante
Il decreto direttoriale n. 178/2019 dell’ANPAL, nel disciplinare all’articolo 4 le tipologie
contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche
nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto,
essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in
cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura
dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo
del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello
stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una
durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla
contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.
Il beneficio in trattazione non spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in
servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.
Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i
rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi
dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad
applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.
7. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ossia:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi
nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda quanto
segue:
1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31,
comma 1, lettera a);
2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui,
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché
abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di
esercizio del suddetto diritto di precedenza, si ribadisce quanto stabilito nell’interpello n.
7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle
more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari
a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di
rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri
lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla
sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti,
da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di
relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31,
comma 1, lettera d);
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si riepilogano, a titolo
esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in
quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
- l’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-
dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di
licenziamento per riduzione di personale;
- l’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale spetta un
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o
più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone,
inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali;
- l’articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di trasferimenti
di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle
dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno
dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano,
ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza
delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della
precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).
8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o in alternativa, oltre
tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 178/2019, che
di seguito si riportano:
1) l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine)
deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati
nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo
quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti
condizioni:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del
D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non
abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il
richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto
interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle finanze, n. 420 del 28 novembre 2018, di attuazione
dell'articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Si ribadisce, sull’argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno
dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” o applicazione
dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto
direttoriale n. 178/2019) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.
8.1. L’incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato
in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto
comunitario.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento
occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello
stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro
soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo
pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di
lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza
2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si
deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente
all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, come già chiarito
nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e come già applicato
per altre agevolazioni, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva
forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione
“stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo
in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e
non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un
incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo
eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere
legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di
incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante
le procedure di regolarizzazione.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32 del
Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale
netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si
sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità`;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e
ribadito all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, inoltre, il calcolo della
forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese e lo stesso deve
essere compiuto avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo
2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di
lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di
lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore
assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore
sostituito.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto
solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti “de minimis” -
deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si
intende fruire dell’incentivo.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento;
l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del
beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di
recuperare il beneficio perso.
9. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo, come previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 178/2019, è
cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di
cittadinanza previsto dal decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
26/2019.
Al riguardo, si fa presente che, come previsto dall’articolo 8, comma 7, del decreto-legge
citato, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza
dell’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, la residua agevolazione spettante per l’assunzione
di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.
In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di
accesso al predetto credito di imposta, le indicazioni per la fruizione saranno successivamente
fornite dall’Istituto con apposite disposizioni.
L’incentivo contributivo è, inoltre, cumulabile con l’esonero volto all’assunzione giovanile
stabile previsto dall’articolo 1-bisdel decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge
9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. In
considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di
fruizione del predetto esonero, le indicazioni per la fruizione in cumulo delle agevolazioni
saranno successivamente fornite con apposite disposizioni.
Infine, come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale n.
178/2019, l’incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai
regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica previsti
e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei
territori di tali regioni.
Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
10. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di
lavoro
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità
delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo
indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del
modulo di istanza on-line “IOSS”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno
dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda preliminare di
ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare
tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Il modulo è accessibile, previa autentificazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il
percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti”
> “Servizi per le aziende e consulenti” > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non
sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia
disoccupato;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato
prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore
indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per
carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione -
per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà
automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza
perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di
prenotazione.
Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non
accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente
rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà valida -
mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per un massimo di 30 giorni.
Durante tale periodo l’INPS consulterà quotidianamente la banca dati dell’ANPAL al fine di
verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10
giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l’art. 9, comma 3, del
decreto direttoriale n. 178/2019) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della
prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva
di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme,
ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra
domanda.
Come di consueto, si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare
correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie
(Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si
evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente
dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una
domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in
aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di
assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile
non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del
rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (che impone l’individuazione di un importo
massimo di aiuti concedibili), il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle
ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e
successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare
l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota
contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in
dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione
per l’ipotesi, descritta al precedente paragrafo 6.1, di rapporti di apprendistato per i quali è
previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce
contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non
imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL
effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei
presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
11. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine
cronologico di presentazione delle istanze.
Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del
modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione
della presente circolare, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma
saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato
effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e
pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate
secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del
modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n.
178/2019).
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute
dall’INPS - contrassegnate dallo stato “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad
opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà
annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di
inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per
l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di
presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di
esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in
materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio
2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In
particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IOSS”, avente il
significato di “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D ANPAL n. 178/2019 e all’art.
39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.
58(nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo
relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2019. Si sottolinea che la valorizzazione
del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza
di luglio, agosto e settembre 2019.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L518”, avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo
Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato
con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58(nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- con il codice “L519”, avente il significato di “arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo
Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile
2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58(nel rispetto degli
aiuti “de minimis”)”.
Diversamente, i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti
previsti in materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di
competenza luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ISOD”, avente il
significato di “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all’art.
39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.
58 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo
relativo al mese di competenza da gennaio a giugno 2019. Si sottolinea che la valorizzazione
del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza
di luglio, agosto e settembre 2019.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L520”, avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34,
coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti
“de minimis”)”;
- con il codice “L521”, avente il significato di “arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo
Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile
2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)”.
I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati - sempre nel limite
dell’importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, dovranno
avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro
che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire
dell’incentivo spettante.
Si fa infine presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di
lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di
cessione individuale del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile o di trasferimento
di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, dopo la preventiva verifica di legittimità
dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota
dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura
“Iscrizione e variazione azienda”), all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione
del beneficio residuo, il subentrante dovrà:
- indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo
assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di
trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da
parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che
comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);
- valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione
della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in
questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la
contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
Il datore di lavoro agricolo, all’atto della prenotazione dell’incentivo occupazionale attraverso la
piattaforma “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”, dovrà indicare, oltre alla retribuzione
lorda mensile media, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro al netto degli eventuali
esoneri per zone svantaggiate e/o montane.
Si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e
quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per
la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare
dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza III trimestre 2019.
A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) “OS”, avente il significato di
“Incentivo Occupazione Sviluppo Sud Decreto Direttoriale ANPAL 19 aprile 2019 n. 178 e art.
39 –ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58”.
Il codice di autorizzazione “OS” sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica
aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al
modulo di conferma.
I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA “OS” consultando le
sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale
presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della
trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli
della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo e sarà riconosciuta per i terreni ricadenti
nelle regioni previste.
Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.
Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato,
oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, il C.A. “OS”;
- nel campo retribuzione, l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.
Il calcolo dell’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura
dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.
Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione
della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l’importo del bonus
mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni
effettivamente dichiarate mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette
riduzioni.
Qualora il calcolo contributivo, come sopra descritto, comporti la determinazione di un valore
inferiore a quello esposto con il tipo retribuzione “Y”, il bonus sarà pari a quello calcolato
dall’Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore
superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione “Y”, quest’ultimo rappresenterà il valore
spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della
dichiarazione contributiva
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2019, i datori di lavoro iscritti alla
Gestione pubblica autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti
in materia di aiuti “de minimis”, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo
la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “P”, avente il
significato di “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019e dell’art.
39 – ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens –
ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono invece fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in
materia di aiuti “de minimis”, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, a partire
dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l’esonero
valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena
calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “Q” avente il significato
di “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019e dell’art. 39–ter d.l.
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i
limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019
potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens –
ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto
comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento
V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.
15. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’incentivo previsto dal decreto direttoriale dell’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 per le assunzioni di soggetti
disoccupati effettuate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 19
del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, e avuto riguardo
alla successiva normazione contenuta nell’articolo 39–ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 58/2019, che ha previsto l’estensione dell’incentivo anche alle
assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019,si istituiscono nell’ambito della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza
contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) nuovi
conti.
Con riferimento ai datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti
previsti in materia di aiuti “de minimis”, evidenziato in UniEmens con il codice “IOSS”, avente
il significato di “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione
28 giugno 2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)” si istituisce il seguente conto:
GAW32185 - Incentivo ai datori di lavoro per le assunzionia tempo indeterminato effettuate
tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 in Regioni “meno sviluppate” o “in
transizione”(entro i limiti in materia di aiuti “de minimis”), di cui al Decreto direttoriale
dell’ANPAL n. 178/2019 e al decreto legge n.34 del 30 aprile 2019.
Riguardo i datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di
aiuti “de minimis”, contraddistinto nella dichiarazione UniEmens dal codice “ISOD”, avente il
significato di “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione
28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)” si istituisce il seguente
conto:
GAW32186 - Incentivo ai datori di lavoro per le assunzionia tempo indeterminato effettuate
tra il tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 in Regioni “meno sviluppate” o “in
transizione”(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), di cui al Decreto direttoriale
dell’ANPAL n. 178/2019 e al decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019.
Al conto GAW32185, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM,
verranno imputate le somme evidenziate nel DM2013 “VIRTUALE” con i codici “L518”, avente
il significato di “conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale
dell’ANPAL n. 178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di
conversione 28 giugno 2019, n. 58” e “L519”, avente il significato di “arretrati gennaio/giugno
2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 178/2019
e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno
2019, n. 58” - nel rispetto degli aiuti “de minimis”.
Similmente, al conto GAW32186 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 “VIRTUALE” sono
evidenziati con i codici “L520”,avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione
Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30
aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58” e “L521”,
avente il significato di “arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di
cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 178/2019 e all’art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34,
coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 - oltre i limiti previsti in materia
di aiuti “de minimis”.
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro
agricoli che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, saranno utilizzati gli stessi
conti che rileveranno anche l’onere per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano
la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA>.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 4).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Circa l’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 40/2018,
relativa all’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani.
[2] Cfr., da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale
all’occupazione dei giovani disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge
n. 205/2017.
[3] Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta
quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: “Nell'ipotesi di
sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo
differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro,
sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il
periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità
di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate”.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
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ALLEGATO 1
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13,
(UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE)
n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;
VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante
modalità di applicazione dell’articolo 108 del suddetto trattato;
VISTO l’Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei
fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della
Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con
decisione C(2018) n. 598 dell’8 febbraio 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione
Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni
approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18
dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19
dicembre 2018;
CONSIDERATO che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario
1 “Occupazione”, le priorità di investimento 8i “L’accesso all’occupazione per le persone
in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano
ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”;
VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che
regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di
Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;
VISTO l’articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell’art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento
2
dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,
nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai
Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
VISTO in particolare, il comma 242 dell’articolo 1 della sopracitata Legge
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 668, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di
Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui
all’articolo 5 della Legge n. 183/1987;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente “Definizione dei
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’Accordo di partenariato 2014/2020”;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente “Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi
dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n.
183 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare gli
artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
VISTO in particolare, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il
subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi,
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016,
registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il
quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato
nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro;
3
VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui
l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i
rapporti giuridici tra l’ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del
PON SPAO, e l’INPS, in qualità di Organismo Intermedio;
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.
148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la
definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giungo 2014;
VISTO l’articolo 1 comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale
prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa
programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni
di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
VISTO l’articolo 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in
Legge 9 agosto 2018, n. 96 il quale prevede che, ai datori di lavoro privato che
negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l’esonero dal versamento del
50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo
di trentasei mesi;
CONSIDERATO che l’elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le
Regioni del Mezzogiorno rende necessario introdurre un incentivo che
favorisca le assunzioni di persone, con particolare riferimento ai giovani con
difficoltà di accesso all’occupazione;
DECRETA
4
Articolo 1
Principi generali
1. È istituito l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, la cui gestione della misura è
affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di
Organismo Intermedio.
2. Con cadenza mensile l’INPS comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi
prenotati ed erogati per l’incentivo in parola e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1°
maggio 2019 al 31 dicembre 2019, persone con le caratteristiche di cui al
successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi
dell’articolo 5 del presente decreto.
2. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone
disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, e dell’art. 4,
comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito
con modificazioni dalla legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti
caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di
cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei
mesi con il medesimo datore di lavoro.
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene
effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate”
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in
transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla
residenza del lavoratore.
5
2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni di cui al
comma 1, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a
quello di trasferimento.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie
contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non
è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del presente
decreto.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di
cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro
domestico, occasionale o intermittente.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo
di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro
su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base
mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28
febbraio 2021.
6
Articolo 6
Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato
1. L’incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto
delle seguenti regole:
a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle
condizioni previste dall’articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato
superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di
stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con
applicazione delle sanzioni civili di legge.
Articolo 7
Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis”
1. Gli incentivi di cui al presente decreto in alternativa al regime “de minimis” di
cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti
alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina
del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento
occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al
comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento
occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di
dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi
precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione
agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del
decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in
cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni
volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione
7
volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in
seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità
massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
6. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può
essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra
una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018);
b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione
professionale;
c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più
di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente
retribuito;
d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso
di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in
settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella
misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n.
335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f)
del Regolamento (UE) n. 651/2014.
7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.
Articolo 8
Cumulabilità con altri incentivi
1. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto
Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
26/2019.
2. L’incentivo è inoltre cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione
giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.
8
87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96, nel limite massimo di un
importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
3. L’incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto
previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi
di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in
favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Articolo 9
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro
interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS
esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati
relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità
definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata
dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L’INPS effettua le seguenti operazioni:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla
retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione
all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta
prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia
già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione
effettuata in suo favore.
4. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante
conguaglio sulle denunce contributive.
9
Articolo 10
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse
disponibili previste dall’articolo 12, sulla base di una stima previsionale del
costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo
telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo
l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Articolo 11
Dotazione finanziaria
1. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo
di spesa pari a 120 milioni di euro che graveranno sul Programma operativo
nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) e sul Programma
Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 –
2020 (POC SPAO).
Articolo 12
Disposizioni finali
1. La disciplina dei rapporti tra l’ANPAL e l’INPS, nonché dei reciproci
obblighi, è definita dal Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in
apposita circolare emanata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito
internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
10
ALLEGATO 3
anlpa.ANPAL.Registro_Decreti.R.0000311.12-07-2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13,
(UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE)
n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;
VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante
modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;
VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei
fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della
Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con
decisione C(2018) n. 598 dell’8 febbraio 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione
Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni
approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18
dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19
dicembre 2018;
CONSIDERATO che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario
1 “Occupazione”, le priorità di investimento 8i “L’accesso all’occupazione per le persone
in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano
ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro
dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”;
VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che
regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di
Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni
nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;
VISTO l’articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell’art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento
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dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,
nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai
Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
VISTO in particolare, il comma 242 dell’articolo 1 della sopracitata Legge
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 668, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di
Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui
all’articolo 5 della Legge n. 183/1987;
VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente “Definizione dei
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’Accordo di partenariato 2014/2020”;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente “Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi
dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n.
183 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare gli
artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
VISTO in particolare, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.
150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il
subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi,
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016,
registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il
quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato
nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro;
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VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui
l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i
rapporti giuridici tra l’ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del
PON SPAO, e l’INPS, in qualità di Organismo Intermedio;
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.
148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la
definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giungo 2014;
VISTO l’articolo 1 comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale
prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa
programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni
di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
VISTO l’articolo 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in
Legge 9 agosto 2018, n. 96 il quale prevede che, ai datori di lavoro privato che
negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l'esonero dal versamento del
50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo
di trentasei mesi;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2016 che istituisce l’Incentivo
Occupazione Sviluppo Sud per i datori di lavoro privati che assumono, nel periodo
compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, giovani con difficoltà di
accesso all’occupazione;
VISTO l’articolo 39 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, agli oneri
derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai
sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si
provveda, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo
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complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" 2014-2020,
approvato con delibera CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018;
DECRETA
Articolo 1
Le disposizioni del Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 si applicano
anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019.
Articolo 2
Gli oneri derivanti dall’articolo 1 del presente Decreto Direttoriale gravano sul
Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per
l’Occupazione" 2014 – 2020 nel limite di spesa pari a 200 milioni di euro, come
previsto dall’articolo 39 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
Articolo 3
1. Per quanto non previsto dal presente Decreto si rimanda al Decreto
Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito
internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
ROMA, addì
Dott. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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