Assetto delle contribuzioni minori dovute dai Consorzi di bonifica per il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti a cura delle Strutture territoriali
Assetto delle contribuzioni minori dovute dai Consorzi di bonifica per il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti a cura delle Strutture territoriali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Legale
Roma, 14/12/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 104
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assetto delle contribuzioni minori dovute dai Consorzi di bonifica per
il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali.
Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti a
cura delle Strutture territoriali
SOMMARIO: Con la presente circolare si provvede a una ricognizione dell’assetto degli
obblighi contributivi dei Consorzi di bonifica relativi alle assicurazioni minori
di previdenza per il personale iscritto ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali. Inoltre, si forniscono
indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei
Consorzi di bonifica.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Riepilogo delle contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL)
3. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture territoriali
1. Quadro normativo
I Consorzi di bonifica rappresentano una figura peculiare nel panorama degli enti di diritto
pubblico e sono connotati principalmente dall’avere una struttura associativa e di autogoverno
alla quale partecipano sia i privati che gli enti locali. L’attività di bonifica, infatti, è
caratterizzata dalla finalità di trasformazione, manutenzione e gestione del territorio sia
nell’interesse del singolo proprietario fondiario che della collettività.
La disciplina di carattere statale è contenuta nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che all’articolo
59 definisce i Consorzi di bonifica come “persone giuridiche pubbliche”, e nel libro terzo del
codice civile. Tuttavia, con l’istituzione delle Regioni e il fondamentale ruolo che esse hanno
acquisito nel tempo rispetto alla gestione sistematica e programmata del territorio e delle sue
risorse, la normativa statale - tuttora in vigore nelle sue disposizioni di principio - è stata di
fatto superata dalla copiosa produzione normativa regionale in materia. Pertanto, le
competenze in materia di bonifica sono state attribuite a livello regionale con un primo parziale
decentramento attuato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e successivamente, con il D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte al Titolo V della
Costituzione, l’attività di bonifica, pur non espressamente menzionata fra quelle elencate,
diviene materia di competenza esclusiva o concorrente tra Stato e Regioni.
A partire dal 2007 tale materia diventa oggetto di profondi interventi di riordino a carattere
regionale, emanati alla luce dell’articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Con riferimento alla natura giuridica rivestita dai Consorzi di bonifica è altresì necessario
richiamare la giurisprudenza che si è ripetutamente occupata della materia, in ragione di cause
legate alla particolare disciplina del settore e alla molteplicità degli enti pubblici coinvolti nella
relativa attività.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 1548/2017, ha ribadito il consolidato
orientamento per cui i Consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici poiché, “pur
perseguendo finalità di ordine generale, svolgono un’attività tipicamente economica a carattere
privatistico” e, quindi, come tali devono essere classificati[1]. Per altro verso, la Suprema
Corte, con la sentenza n. 20332/2016,ha ribadito come "pacifica la natura di enti pubblici
economici dei Consorzi di bonifica (cfr. da ultimo Cass. 22.3.2012 n. 12242)”e chiarito che i
medesimi sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto
esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che include tra le pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina per
l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, "restandone viceversa esclusi
quegli Enti pubblici economici che, come i Consorzi di Bonifica, risultino di interesse
esclusivamente locale per esplicare la propria attività nell'ambito di una o più province con
risorse quasi totalmente locali e per scopi territorialmente limitati e siano sottoposti alla mera
vigilanza della Regione".
Tuttavia, al di là dei singoli corollari che qualificano i Consorzi di bonifica come enti pubblici
economici[2], essi sono costantemente individuati dalla giurisprudenza di merito,
amministrativa e di legittimità come enti che operano nel campo della produzione di beni e
servizi e che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente economiche, informando la
propria attività al criterio della obiettiva economicità, intesa quale necessità di copertura dei
costi dei fattori di produzione attraverso i ricavi. Di qui, ne consegue che i Consorzi di bonifica
sono chiaramente qualificabili come imprese pubbliche[3].
L’orientamento giurisprudenziale richiamato è stato recepito anche a livello regionale, in taluni
casi in maniera espressa come previsto all’articolo 7, comma 1, della legge regionale della
Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, il quale definisce il Consorzio di bonifica come un ente
pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai
principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio
dell’equilibrio di bilancio, oppure, come nel caso della legge della Regione autonoma del Friuli
Venezia Giulia 29 ottobre 2002, n. 28, che, dopo avere qualificato all’articolo 3 i Consorzi di
bonifica quali “enti pubblici economici”, prevede anche la possibilità che essi possano
partecipare, acquisire o costituire società esterne al fine di perseguire gli scopi consortili
(articolo 19-bis)[4].
Con riguardo agli incentivi all’occupazione, che il legislatore ha introdotto nel tempo in favore
dei “datori di lavoro privati”, l’Istituto ha riconosciuto come beneficiari dei medesimi gli enti
pubblici economici; pertanto, anche ai Consorzi di bonifica, in quanto svolgenti un’attività
assimilabile a quella degli imprenditori “privati”, è stato riconosciuto il diritto a fruire di detti
benefici. Si ricorda, a titolo esemplificativo, come i Consorzi di bonifica siano stati, tra l’altro,
ammessi alla fruizione dei benefici per l’assunzione di giovani di cui all’articolo 1, comma 100,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 40/2018 e
n. 57/2020), nonché dei benefici sperimentali previsti per il biennio 2021-2022 per
l’assunzione di donne svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (cfr. la circolare n. 32/2021), prorogati per l’anno 2023 (cfr. la circolare n.
58/2023), e di giovani under 36, di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge
n. 178/2020 (cfr. la circolare n. 56/2021), prorogati per l’anno 2023 (cfr. la circolare n.
57/2023). Inoltre, i Consorzi di bonifica, come espressamente chiarito dalla circolare n.
104/2019, sono ammessi alla fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito
di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ciò premesso, nell’ambito dell’attività dell’Istituto finalizzata all’assestamento e al
consolidamento degli obblighi contributivi afferenti a soggetti contribuenti con personalità
giudica di diritto pubblico non riconducibili al novero delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, con la presente circolare viene effettuata
un’analisi relativa all’assetto delle coperture assicurative dei lavoratori dipendenti dei Consorzi
di bonifica, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi
amministrativa adottata, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali
intervenuti in materia.
2. Riepilogo delle contribuzioni minori dovute per il personale iscritto al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla Cassa pensioni dipendenti enti locali
(CPDEL)
Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo ai Consorzi di bonifica si determinano
sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non
pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.).
Sulla base di tali norme, di seguito si riepiloga l'assetto delle contribuzioni di finanziamento
delle assicurazioni minori dovute per il personale dipendente dei Consorzi di bonifica iscritto sia
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) che alla Cassa pensioni dipendenti enti locali
(CPDEL)[5].
a) Malattia
Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano
l’assicurazione economica di malattia.
In particolare, l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che le imprese dello Stato,
degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del
versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere
dal 1° gennaio 2009. Sulla base della predetta norma, anche gli enti pubblici economici - posto
che i medesimi svolgano in via principale o esclusiva un’attività economica di cui all’art. 2082
c.c. essendo dotati di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile - sono
tenuti a versare la contribuzione di malattia e di maternità[6].
Inoltre, si rileva che con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del
citato decreto-legge n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire
dal 1° maggio 2011,i datori di lavorosono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione
di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai
sensi della normativa vigente (ad esempio, operai per l’industria, ecc.).
Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo
contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro
che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base
di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta
indennità (cfr. la circolare n. 122/2011)[7].
Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica
limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.
b) Maternità
In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti che regolano l’assicurazione
economica di maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico
della maternità e della paternità).
Il citato Testo unico stabilisce, avendo unicamente a riferimento le lavoratrici e i lavoratori
delle “pubbliche amministrazioni”, che in luogo delle indennità (da erogare in forza della
sussistenza dell’assicurazione economica di maternità) durante i riposi e i permessi spettano, a
carico delle Amministrazioni datoriali, i trattamenti economici previsti, ai sensi della
legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali (cfr. l’art. 2, comma 2, e l’art. 57
del Testo unico). Si precisa che il novero dei soggetti giuridici da ricondurre alle “pubbliche
amministrazioni” è da individuare assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati
dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
In coerenza con le citate disposizioni, dunque, e in applicazione dei principi generali che
regolano il rapporto assicurativo assistenziale, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del
predetto D.lgs n. 151/2001, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione
delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale
e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita
[8]
contribuzione .
Si evidenzia in proposito che, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici
svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti
nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001), con quelli previsti per
la generalità dei datori di lavoro privati, il legislatore, con il già citato articolo 20, comma 2,
del decreto-legge n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per
maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Dette
[9]
disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica .
c) CUAF
Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell’articolo 79 del
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari” (TUAF), le disposizioni del medesimo decreto non si applicano al personale degli enti
pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto
amministrativo. Pertanto, nei confronti dei Consorzi di bonifica non sussiste l’obbligo
contributivo sempreché, in ossequio a quanto previsto dalla citata disposizione, i medesimi
Consorzi garantiscano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto
dalla disciplina vigente in materia di Assegno al nucleo familiare (ANF).
d) Fondo di Garanzia
Tenuto conto che i rapporti di lavoro dipendente sono soggetti all’applicazione dell’articolo
2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto, i Consorzi di bonifica sono obbligati al
versamento della contribuzione afferente al finanziamento del Fondo di Garanzia per il
trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
e) Fondo di Tesoreria
Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine
rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., i Consorzi di bonifica sono tenuti al
versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e disciplinato dalle disposizioni contenute nei
decreti di attuazione, adottati dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 30 gennaio 2007, sempreché sussistano gli
ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (ad esempio, il limite
dimensionale).
Si ricorda che le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al
versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria, nonché le istruzioni e i
chiarimenti circa l’assolvimento dell’obbligo di versamento, sono stati forniti con la circolare n.
70 del 3 aprile 2007.
Pertanto, i Consorzi in argomento – ove rilevino la sussistenza del relativo obbligo contributivo
– devono provvedere a inoltrare alle Strutture territorialmente competenti dell’Istituto richiesta
di rilascio del codice di autorizzazione “1R”.
f) NASpI
I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22.
Ne consegue che per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento
(contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di
lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 140/2012, n. 44/2013, n.
121/2019, n. 40/2020 e n. 137/2021).
È altresì dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n.
845 (cfr. il paragrafo 3.3 della circolare n. 140/2012).
g) Fondo di integrazione salariale
Ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – come modificato, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge
di Bilancio 2022) – i Consorzi di bonifica, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea
dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverati tra i
beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del
medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito
di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.I. 3 febbraio 2016, n.
94343, come adeguato dal D.I. 21 luglio 2022 (cfr. le circolari n. 176/2016 e n. 76/2022,
nonché il messaggio n. 2637/2022). Pertanto, detti datori di lavoro sono assoggettati
all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al predetto FIS.
Ciò premesso, nel rinviare alla circolare n. 176/2016, per quanto attiene agli obblighi
contributivi sussistenti, in capo ai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS
per i periodi fino al 31 gennaio 2021, si fa presente quanto segue per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2022.
A decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, per i Consorzi di bonifica che, nel
semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di
finanziamento è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del
lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti,
compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono
esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti,
l’aliquota contributiva è pari allo 0,80%.
h) Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
La legge di Bilancio 2022 ha inserito all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 il comma 3-bis, il
quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione
o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano
applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40
e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento,
abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, sono tenuti al relativo obbligo
contributivo, pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo (cfr. la circolare n. 76/2022).
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi.
Assicurazione Aliquota
NASpI (contribuzione ordinaria) 1,31 %
NASpI (contribuzione art. 25, L. n. 845/1978) 0,30 %
Fondo Garanzia TFR 0,20% (0,40% per i dirigenti industria)
Maternità 0,46 %
Malattia 2,22% (solo operai)
CUAF* -------
FIS – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti
(di cui 0,17 % a carico del dipendente) 0,50 %
FIS - oltre 5 dipendenti
(di cui 0,27 % a carico del dipendente) 0,80 %
CIGS 0,90%
* Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79 TUAF sono escluse dall’obbligo contributivo ex CUAF gli
enti pubblici che garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello
previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.
3. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Adempimenti delle Strutture
territoriali
Al fine di giungere a una classificazione uniforme dei Consorzi di bonifica, viene istituito un
nuovo codice statistico contributivo (C.S.C.) 20201, così declinato:
Settore: 2 = Enti pubblici
Classe: 02 = Enti pubblici economici
Categoria: 01 = Consorzi di bonifica.
Alle posizioni contributive aziendali relative ai suddetti Consorzi devono essere attribuiti il
codice di autorizzazione (C.A.) “0V” (in quanto aziende non rientranti nell’art.1, comma 2, del
D.lgs n. 165/2001); il C.A. “0J” (in quanto aziende rientranti nell'ambito di applicazione del
FIS), nonché ogni altro codice di autorizzazione che dovesse risultare necessario in ragione di
quanto illustrato nella presente circolare.
Si richiama l’attenzione degli operatori di Sede in merito alla necessità di attribuire il C.A. “1D”
ai Consorzi di bonifica che siano a capitale interamente pubblico e, in quanto esercenti attività
industriale, esclusi dall’obbligo contributivo CIGS di cui all’articolo 3 del D.lgs Capo provvisorio
dello Stato 2 agosto 1947, n. 869 (cfr. la circolare n. 76/2022).
Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens si rammenta che, in via generale, i
datori di lavoro interessati devono utilizzare i seguenti Tipo contribuzione:
<TipoContribuzione> uguale a “00” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la
contribuzione IVS al FPLD;
<TipoContribuzione> uguale a “64” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la
contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD;
<TipoContribuzione> uguale a “71” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la
contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD e per i quali è escluso il contributo al Fondo di
garanzia.
Le caratteristiche contributive delle matricole già aperte nei confronti dei soggetti datoriali in
argomento sono state adeguate dall’Istituto in base alle indicazioni contenute nella presente
circolare; gli interventi di adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto
1995, n. 335, produrranno effetti dal mese successivo alla pubblicazione della presente
circolare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 1540/1993; Cass., Sez Un., n. 191/1997; Cass., Sez. Un.,
n. 3354/1992. Da ultimo cfr. Cass. n. 3465/2020 e Cass. n. 33144/2019.
[2]
La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato diversi indici che attestano la natura
giuridica di ente pubblico economico del Consorzio di bonifica quali, ad esempio, il rapporto di
impiego, l’esclusione dal sistema di tesoreria unica, l’esclusione dalla giurisdizione della Corte
dei Conti, ecc.
[3]
Cfr. Cass., sez. lav., n. 12242/2012; Cons. di Stato, sez. VI, n. 3020/2011; Trib. di Teramo,
12 gennaio 2016, n. 28.
[4] Cfr. anche la deliberazione n. 25/2013/SS.RR./PAR della Corte dei Conti, Sezioni Riunite
per la Regione Siciliana, che in risposta al parere richiesto dal Comune di Randazzo in ordine
alla natura giuridica dei Consorzi di bonifica ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha statuito che: "La natura di enti pubblici economici dei
Consorzi di Bonifica nell'ambito della Regione Siciliana deriva [...] anche dal chiaro disposto di
cui all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 45/1995 il quale dispone che i Consorzi di Bonifica sono
persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica".
[5] Si ricorda che l’articolo 39 della legge n. 379/1955 (e i successivi art. 10 della legge n.
1646/1962, art. 16 della legge n. 965/1965, art. 21 della legge n. 315/1967, e la legge n.
70/1975), nonché, da ultimo, l'articolo 5, commi 6 e 7, della legge n. 274/1991 hanno previsto
la facoltà per gli enti di diritto pubblico, gli enti morali, ecc. (non compresi nell’elencazione di
cui al R.D. n. 680/1938), di iscrivere alle Casse ex Inpdap il personale da essi dipendenti.
Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, gli enti suddetti dovevano adottare apposita
deliberazione di massima, che stabilisse l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a
partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di
iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla predetta data, per il
personale in servizio alla data stessa. L’approvazione della deliberazione doveva essere
effettuata con decreto del Ministro che esercitava il controllo sull'ente di concerto con il
Ministro del Tesoro e il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
[6] Sull’applicabilità della citata norma agli enti pubblici economici, si rinvia all’interpello del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 2 aprile 2010. In linea con tali
precisazioni ministeriali, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato come il testo della
disposizione di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 112/2008, debba essere “inteso in
senso a-tecnico ed omnicomprensivo di tutti gli enti che svolgono attività di impresa a
partecipazione pubblica (di qualsiasi tipo)”e, pertanto, si riferisca anche agli enti pubblici
economici, che perseguono, sia pure con forme privatistiche, finalità di interesse collettivo
(cfr., tra le altre, Cass. Civ., sent. n. 2756/2014, n. 5429/2019, n. 27344/2019, n.
6300/2020). Da ultimo, si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 3564/2020, secondo
cui i Consorzi di bonifica sono qualificabili in termini di "impresa pubblica" nell'accezione
atecnica del termine e, pertanto, ciò “comporta la sua inclusione nel novero dei soggetti tenuti
al versamento dei contributi di maternità e malattia, ai sensi dell’art. 20, c. 2 del D.L. n.
112/2008”.
[7] Si evidenzia, a tale riguardo, la rilevanza di altre disposizioni contenute nel citato decreto-
legge n. 112/2008, dettate dal legislatore al fine di “promuovere lo sviluppo economico,
semplificare e razionalizzare l’organizzazione amministrativa” e di semplificare i rapporti di
lavoro, “onde determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale”. In
particolare, all’articolo 71 del citato decreto-legge viene individuata espressamente, nelle
pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, la platea dei
datori di lavoro esclusi dalla disciplina generale in materia di obbligo contributivo relativo
all’indennità economica di malattia in quanto tenuti ex lege a corrispondere il trattamento
economico fondamentale durante l’evento.
[8] In materia di assicurazione di maternità, si ricorda il sopravvenuto orientamento
giurisprudenziale in forza del quale detta assicurazione - ancorché l'indennità di maternità
venga corrisposta, per legge, secondo le modalità e i criteri previsti per l'erogazione delle
prestazioni assicurative di malattia - gode di una propria disciplina autonoma. L'assimilazione
all’assicurazione di malattia, infatti, si fonda esclusivamente sul rinvio alle modalità di
erogazione dell’indennità, mentre essa non deve operare nell’ambito del diverso rapporto
contributivo tra datori di lavoro e INPS (cfr. Cass. Civ. n. 15394/2017).
[9] Cfr. la precedente nota 6.
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