Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2024 e in acconto 2025
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2024 e in acconto 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 27/06/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 105
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” e
riscossione dei contributi dovuti a saldo 2024 e in acconto 2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alle modalità di
compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” cui devono
attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
INDICE
1. Premessa
2. Compilazione del Quadro RR
2.1 Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti
attività commerciali
2.2 Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335
2.2.1 Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti
alla Gestione separata
2.2.2 Sezione III – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi
sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata
2.2.3 Sezione IV - Contributi in gestione separata. Istruzioni in comune
sezione II e sezione III del Quadro RR
3. Termini e modalità di versamento
4. La rateizzazione
5. La compensazione
5.1 Compensazione per artigiani ed esercenti attività commerciali
5.2 Compensazione per liberi professionisti
1. Premessa
L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone che i soggetti
iscritti all’INPS per i propri contributi (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare
l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi.
L’articolo 18, comma 4, del medesimo decreto[1] prevede altresì che i versamenti a saldo e in
acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
Con il provvedimento prot. n. 131076 del 17 marzo 2025 del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate è stato approvato il modello “Redditi 2025-PF” per il periodo d’imposta 2024, nel quale
è compreso il Quadro RR la cui compilazione è obbligatoria per gli iscritti alle Gestioni speciali
degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito Gestione separata) quali
liberi professionisti (sezione II) o lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, (sezione III – “Contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021”).
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto l’istituto del concordato preventivo
biennale (di seguito, anche CPB), volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi
dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni interessati
dagli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
L’istituto del concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la
base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione del calcolo
dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 13/2024, di versare i contributi sul reddito
effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e
16 del medesimo decreto legislativo, o del comma 1 dell’articolo 30[2] del citato decreto
legislativo, vigente per l’anno di imposta 2024, in caso di soggetto in regime forfettario.
Si evidenzia che qualora il contribuente si avvalga della possibilità di cui al comma 1
dell’articolo 19 e del comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 13/2024, ossia di
versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato, il reddito effettivo diventa la
base imponibile previdenziale sulla quale il medesimo deve versare la relativa contribuzione
previdenziale e che, conseguentemente, l’eventuale mancato pagamento di tutta o parte della
contribuzione obbligatoria calcolata sul reddito effettivo determina il recupero coattivo delle
somme dovute da parte dell’Istituto.
2. Compilazione del Quadro RR
Il Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle
Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e
professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR), e sono iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contributi
previdenziali dovuti all’INPS.
2.1 Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti
attività commerciali
Per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/1997, con riferimento ai contributi
dovuti per l’anno 2024, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del
terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al
versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività
lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR
del modello “Redditi 2025-PF”.
Si segnala l’importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o
perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o
partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il
reddito sia inferiore al minimale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.
Nel rinviare alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2025-
PF”, si evidenzia che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di
reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la
codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di
reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i
criteri esposti al paragrafo “Compensazione”.
Il reddito imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei
contributi previdenziali, nel rinviare alle precisazioni fornite con la circolare n. 102 del 12
giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi
d’impresa conseguiti nel 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti
a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle
Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente
dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l.
corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al
socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Come reso noto con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza
prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono
ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Con la circolare n. 29 del 17 febbraio 2021 sono state fornite indicazioni in merito all’iscrizione
alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani dei soci di cooperative artigiane
che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 3 aprile 2001, n. 142. In merito, l’articolo 1, comma 114, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, ha previsto che, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle
cooperative, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del TUIR. Tali soggetti
risultano obbligati alla compilazione del Quadro oggetto della presente circolare.
Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il
calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in
contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di
partecipazione in società di persone ed assimilate), nel caso in cui il contribuente non abbia
aderito al concordato preventivo biennale né abbia partecipazioni in società aderenti al
concordato preventivo biennale:
[RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] + [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 + col.
2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e
colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 - RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.
Nel caso in cui nel Quadro RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs.
147/2015”, in sostituzione dei dati relativi al Quadro RG [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1
+ col. 2)] deve essere inserito il dato contenuto nel rigo RG34, (RG34 col. 3 - (RG35, col. 1 +
col. 2)]. Analoga indicazione va considerata nel caso in cui sia stato compilato il Quadro RF e
sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015” sostituendo [RF63 – (RF98
col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] con il dato indicato nel rigo RF99, colonna 3 – (RF100, col. 1 +
col. 2).
I contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale oppure abbiano partecipazioni
che aderiscono al concordato preventivo biennale devono compilare nel quadro RR tra gli altri, i
seguenti campi:
1) RR1: colonna 4. La colonna va barrata nel caso in cui il contribuente abbia partecipazioni in
s.r.l. che aderiscono al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltà di cui
all’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 13/2024 di versare i
contributi sul reddito effettivo; in questo caso l’intero reddito che costituisce base imponibile
previdenziale deve essere inserito nel rigo RR2 colonna 3;
2) rigo RR2:
colonna 3b “Reddito di impresa con adesione al CPB”. Il campo deve essere compilato dal
contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale. L’importo inserito
costituisce base imponibile previdenziale e deve comprendere anche la parte di reddito di
cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici
sintetici di affidabilità fiscale; è alternativo rispetto alla colonna 3 e 3c;
colonna 3c “Reddito di impresa mista con adesione al CPB”. Il campo deve essere
compilato dal contribuente in caso di adesione al concordato preventivo biennale su alcuni
redditi (deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di
imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)
e altri con reddito effettivo. È alternativo rispetto alla colonna 3 e 3b;
colonna 3d “Opzione reddito effettivo”. La colonna 3d deve essere barrata nel caso in cui
il contribuente abbia aderito al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltà
di cui all’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 13/2024 o
all’articolo, 30 comma 1, del medesimo decreto legislativo di versare i contributi sul
reddito effettivo. Se tale colonna è valorizzata, il reddito effettivo è inserito
esclusivamente nella colonna 3 e non in 3b o in 3c.
Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il
calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in
contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di
partecipazione in società di persone ed assimilate) e CP (Concordato preventivo biennale)
1) Il soggetto non ha aderito al concordato preventivo biennale, ma ha partecipazioni in
società aderenti al CPB oppure il soggetto ha aderito al concordato preventivo biennale e ha
partecipazioni in società che, tutte o alcune, hanno aderito al CPB:
[RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] + [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 e col.
2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in
assenza di tutte le colonne da 13A a 16] e colonne 4 da RH5 a RH6 [in assenza di tutte le
colonne da 14A a 17]) + (colonne 14 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in
presenza di almeno una delle colonne da 13A a 16]+ colonne 15 da RH5 a RH6 [in presenza di
almeno una delle colonne da 14A a 17]) - (RH12 col. 1 + RH12 col. 2)] + RS37 colonna 15 +
(CP1, col. 3 - colonne 10 dei righi RS6 e RS7).
Si rammenta che in presenza di partecipazioni in società aderenti al concordato preventivo
biennale, alla predetta somma algebrica andrà aggiunta nel quadro RR2, colonne 3B o 3C,
l’eventuale quota di reddito concordato assoggettato dal soggetto partecipato a imposta
sostitutiva dovuta dal partecipante (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 13/2024),
la cui esistenza è desumibile dalla compilazione dei CP3, CP4 e CP5.
Con riferimento a particolari fattispecie, quali in particolare l'ipotesi in cui siano compresenti
redditi e/o perdite provenienti da diversi quadri reddituali RF/RG e RH, o comunque da diverse
partecipazioni da quadro RH, e, nel reddito concordato sia presente una soglia CPB prevista
dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 13/2024 (imponibile minimo di 2.000 euro)
potenzialmente riducibile da una perdita di altro quadro o di altra partecipata e/o sia presente
una perdita da CPB (derivanti, ad esempio, dalla presenza di minusvalenze) compensabile con
altri redditi, la base imponibile previdenziale deve valorizzare un importo almeno pari alla
soglia minima.
2) Il soggetto ha aderito al concordato preventivo biennale, ma opta per la determinazione
della base imponibile sul reddito effettivo:
CP10 col. 1 + CP10 col. 2 + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5
indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – (RH12 col. 1 + RH12 col. 2] + RS37 colonna
15.
Si sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in
argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla
partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC”
(società di capitali), rimanendo in tali casi esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a
società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Si segnala che il reddito d’impresa
del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1
nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito, in caso di ditta individuale o di soci di
società, del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in
corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella
casella “Tipologia iscritto”). Nella sezione RR3, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore
possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto
alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato,
sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili
derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
Pertanto, nel campo RR1, colonna 3, deve essere indicata solo la quota di partecipazione nel
caso del titolare ovvero solo se è presente almeno un rigo in cui nella casella “Tipologia iscritto”
è indicato il codice 1.
Per i soggetti che, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene
determinata come segue: nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il
reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o
perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).
Per i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge
n. 208/2015, e successive modificazioni, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la
base imponibile viene determinata come segue:
1) somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai
redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in
ciascun modulo del Quadro LM, sezione III;
2) qualora il soggetto abbia aderito al concordato preventivo biennale la base imponibile è
costituita dal reddito concordato, dato dall’importo del rigo LM33, colonna 1, sommato
all’eventuale importo del rigo LM32, colonna 3, riferiti al reddito di impresa o impresa familiare
meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella
colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III.
Come sopra evidenziato, qualora il contribuente si avvalga della possibilità di cui al comma 1
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 13/2024, ossia di versare i contributi sulla parte
eccedente il reddito concordato, il reddito effettivo diventa la base imponibile previdenziale
sulla quale il medesimo deve versare la relativa contribuzione previdenziale e che
conseguentemente l’eventuale mancato pagamento di tutto o parte della contribuzione
obbligatoria calcolata sul reddito effettivo determina il recupero coattivo delle somme dovute
da parte dell’Istituto.
Si fa presente che la mancata o l’errata od omessa compilazione in tutto o in parte delle
colonne del Quadro LM, sezione III, determina l’impossibilità di fruire del beneficio previsto
dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, e successive modificazioni,
in quanto, ai sensi della lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, non
possono avvalersi del detto regime coloro che già si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 438/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione
dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data
dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa
denunciati dalla S.r.l. da cui, alla luce di quanto chiarito nella circolare n. 84/2021, devono
essere esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di
attività lavorativa; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi
d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.
Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, per i quali si applicano le disposizioni
del comma 114 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, la determinazione della base imponibile
consiste nel reddito dichiarato ai punti 1 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto
a tempo indeterminato) e 2 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo
determinato) della sezione “Dati fiscali” della Certificazione unica anno 2025. Nella stessa
dichiarazione, in questo caso, è valorizzato il punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al
dipendente” con il valore Z3 (Soci di cooperative artigiane di cui legge n. 208 del 2015).
2.2 Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR,
iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, sono
riservate la sezione II (“Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95”), riservata anche ai magistrati
onorari - giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25,
comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, diversi dai magistrati onorari
confermati e non esclusivisti di cui all’articolo 29 del medesimo decreto legislativo, e la sezione
III (“Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n.
36/2021”). Nella sezione III sono tenuti i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico
titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 e
determinano lo stesso ai sensi dell’articolo 54 del medesimo D.P.R., obbligati alla contribuzione
previdenziale presso la Gestione separata, così come previsto dall’articolo 35, comma 8, del
decreto legislativo n. 36/2021.
Al fine di semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e
della determinazione del saldo è stata prevista la sezione IV “Contributi in gestione separata”
nella quale devono essere riportati i totali degli importi calcolati nelle due precedenti sezioni.
Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro
RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i
professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale
(c.d. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome, di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e coloro i quali, pur producendo redditi di
lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un'altra forma di previdenza
assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri
di sci.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad
Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo
presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o
iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri
presso Inarcassa).
Tale obbligo è stato confermato dal comma 12 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, così come illustrato nella circolare n. 99
del 22 luglio 2011. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle sezioni II e III e
alcune precisazioni, nonché le istruzioni in caso di compilazione di entrambe le sezioni.
2.2.1 Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla
Gestione separata
La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai
magistrati onorari (cfr. l’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017 - diversi dai
magistrati onorari confermati e non esclusivisti di cui all’art. 29 del medesimo decreto
legislativo) a esclusione dei lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, ai quali è
riservata la sezione III. Nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività
professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo ai fini
previdenziali presso la Gestione separata, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la
sezione III, così come illustrato al successivo paragrafo.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 13/2024, che ha introdotto l’istituto
del concordato preventivo biennale, il contribuente è tenuto a certificare nei campi indicati la
scelta su quale imponibile (reddito concordato o reddito effettivo) sono calcolati i contributi
previdenziali dovuti.
Il reddito imponibile
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la
contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello
prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal
professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi
da 54 a 89, della legge n. 190/2014, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.
Inoltre, sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori
onorari, così come disciplinato dall’articolo 53, commi 1 e 2, lett. f-bis), del TUIR, modificato
dall’articolo 25, commi 3 e 26, del decreto legislativo n. 116/2017.
Pertanto, per i contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale ovvero che,
pur aderendo al CPB, decidono di pagare la contribuzione dovuta sul reddito effettivamente
prodotto e non sul reddito concordato, il contributo deve essere calcolato sui redditi prodotti e
denunciati nei quadri seguenti:
- quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato
nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) differenza RE6-RE20; rigo RE23 (reddito o perdita delle
attività professionali e artistiche in caso di assenza di perdite riportate nel rigo RE24) o RE25 se
presenti perdite al rigo RE24. In caso di adesione al CPB e contestuale determinazione della
contribuzione dovuta sul reddito effettivo, va considerato l’importo del rigo CP10, colonna 3, in
luogo degli importi dei righi da RE23 a RE25;
- quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito
derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella
colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite
indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da
lavoro autonomo.
Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con
uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 3 se trattasi di società
semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS o 6 nel caso
in cui la società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo soggetta a
contribuzione INPS, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di
riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma
superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
Si ricorda che le società semplici differiscono dalle altre società di persone perché non hanno
oggetto commerciale.
Ne consegue quindi che le stesse non producono reddito di impresa, ma singoli redditi
(fondiari, di lavoro autonomo, di capitale e diversi) che vanno determinati secondo le regole
proprie di ciascuna categoria (cfr. gli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 917/1986). Nel caso in cui vi sia
una o più associazioni partecipate che abbiano aderito al CPB, cioè sia compilata almeno una
delle colonne da 13A a 16 del relativo rigo (da RH1 o RH2, ecc.), e la relativa contribuzione
dovuta venga determinata sul reddito effettivo, il reddito da considerare è quello della colonna
4 (concordato) anziché quello della colonna 14 (effettivo);
- quadro LM, sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) se
è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3
(perdite pregresse).
- quadro LM, sezione III (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo
1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo” considerare la somma
degli importi in dicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, Gestione separata autonomi –
art. 2 co. 26 L. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse),
di ciascun modulo della sezione.
Gli importi (o l’eventuale somma in caso di più quadri compilati) devono essere riportati nel
Quadro RR, sezione II, rigo RR5, colonna 2 ed essere contraddistinti nella colonna 1 con il
codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo (indicando il
meno davanti). Con riferimento ai dati presenti nei Quadri RE, RH, LM, sezione I, e LM sezione
III sono interessati i redditi da lavoro autonomo con codici Ateco diversi da quelli relativi al
lavoro sportivo, quali, ad esempio, Ateco 85.51 o Ateco 95.xx o Ateco 93-xx. Nel caso di
presenza di redditi prodotti con codice Ateco relativi ad attività sportive, gli stessi devono
essere scorporati e inseriti nel Quadro RR, sezione III.
Il reddito così determinato deve essere certificato flaggando la colonna 19 del rigo RR5 e
valorizzando la colonna 21 del medesimo rigo. Con tale attestazione il contribuente dichiara di
volere optare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione separata sull’imponibile di
reddito effettivamente prodotto (così come anche esposto nel quadro CP rigo CP10, colonna 3)
anche in presenza di adesione al concordato preventivo biennale.
Nel caso in cui il contribuente al rigo RR5 inserisca un flag nella colonna 19 e valorizzi la
colonna 20, il medesimo dichiara di optare per il calcolo del contributo sul reddito concordato
preventivo biennale esposto:
- quadro RE importo rigo RE21, colonna 5 (nel caso di perdite riportate nel rigo RE24 queste
devono essere sottratte per definire la base imponibile dall’importo del rigo RE21);
L’importo deve comprendere anche, per i soggetti che applicano gli ISA, l’eventuale quota di
reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva relativa all’attività di lavoro autonomo
svolta dal dichiarante, oggetto di CPB (tale quota è indicata nel rigo CP2, colonna 3);
- quadro RH:
tipi 2 e 7 dichiarante con partecipazione in associazioni in partecipazione. Nel caso in cui
l’associazione partecipata abbia aderito al CPB, cioè sia compilata almeno una delle
colonne da 13A a 16 del relativo rigo (da RH1 o RH2, ecc.), il reddito da considerare è
quello di colonna 14 (concordato) anziché quello di colonna 4 (effettivo)
tipi 3 e 6 per le società semplici con produzione di reddito da lavoro autonomo. Nel caso
in cui la società semplice partecipata abbia aderito al CPB, cioè sia compilata almeno una
delle colonne da 13A a 16 del relativo rigo (da RH1 o RH2, ecc.), il reddito da considerare
è quello di colonna 14 (concordato) anziché quello di colonna 4 (effettivo). Se gli importi
complessivi delle quote di reddito (di colonna 14) derivano dalla partecipazione di società
semplici indicate con il codice 3 e/o 6 può essere riportato importo del rigo 18 della
sezione III colonna 1.
La base imponibile deve comprendere anche l’eventuale quota di reddito di lavoro autonomo
concordato assoggettato a imposta sostitutiva, ricevuto per trasparenza, la cui esistenza è
desumibile dalla compilazione dei CP3, CP4 e CP5.
- in merito al quadro LM e nel caso di soggetti che aderiscono al concordato preventivo
biennale il reddito base imponibile deve essere determinato sommando l’importo di rigo LM33,
colonna 1, all’eventuale importo di rigo LM32, colonna 3 (se presente), riferiti al reddito da
lavoro autonomo meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte
dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM,
sezione III.
Calcolo del contributo dovuto
Al fine della determinazione della base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi
da versare, al fine di evitare versamenti indebiti, è necessaria una previa valutazione della
presenza di altri redditi percepiti dal professionista, che potrebbero essere soggetti al
versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o presso altre Casse
previdenziali obbligatorie. Sono stati, di conseguenza, individuati i redditi che potrebbero
incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare nel rigo
RR5 con i seguenti codici:
- Codice 1: nella colonna di reddito di riferimento è riportata la somma dei redditi da lavoro
autonomo dichiarati nei Quadri RE, RH e/o LM e se compilato rigo RR5 flag casella 19 casella
21 reddito effettivo; rigo RR5 flag casella 19 casella 20 se reddito concordato oppure nel caso
di reddito in parte effettivo e in parte concordato casella 22) anche se a zero o importo
negativo; inoltre in caso di indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari le
stesse devono essere inserite se indicate nel rigo RL26 con codice 2 indicato nella colonna 2;
tale reddito deve poi essere gestito a seconda se vi siano redditi come di seguito specificati e
che comportano una modifica alla base imponibile;
- Codice 2: nel caso in cui il contribuente percepisca indennità in qualità di Amministratore
locale di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 e gli enti competenti abbiano versato i
contributi alla Gestione separata. Il flusso telematico delle indennità erogate deve essere stato
inviato per il professionista, utilizzando il flusso Uniemens e indicato il tipo rapporto “04
amministratore di Enti locali (D.M. 25.5.2001)” o “19 Amministratori locali iscritti in GS come
Liberi Professionisti”;
- Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR; utili
derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR (si ricorda che tali
compensi sono stati oggetto di modifica normativa ai sensi dell’articolo 53 del decreto
legislativo n. 81/2015); redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera l), del TUIR. I compensi sono individuati nelle denunce Uniemens e nella Certificazione
Unica con i Tipi rapporto indicati nella circolare n. 27 del 30 gennaio 2025;
- Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici
in formazione specialistica erogati dalle Università statali e dichiarati con tipo rapporto “05
Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Miur” e “14 Formazione specialistica”.
I redditi evidenziati con i codici 2, 3, 4, essendo già soggetti a contribuzione nella Gestione
separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione
del massimale annuo, che per l’anno di imposta 2024 è pari a 119.650,00 euro;
- Codice 5: con tale codice sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai
sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali
obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un
architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge
sia attività professionale che lavoro dipendente oppure un professionista che produce reddito
da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso i Fondi ex
Enpals e per la parte restante alla Gestione separata).
Al fine di individuare in modo puntuale la Gestione previdenziale obbligatoria presso la quale è
stato versato il contributo previdenziale - e, di conseguenza, non assoggettare alla
contribuzione presso la Gestione separata la quota di reddito già oggetto di contribuzione
previdenziale - il codice 5 dall’anno di imposta 2024 assume le tipologie di seguito specificate:
5 a) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione ad altra Cassa professionale autonoma
di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, quali, ad esempio, Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza degli Ingegneri ed Architetti (Inarcassa), Cassa nazionale dei
dottori commercialisti, ecc. Particolare attenzione deve essere posta in presenza di
obbligo contributivo per periodi parziali dovuti all’Inarcassa, per i quali si rinvia alla
circolare n. 72 del 10 aprile 2015;
5 b) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione al Fondo Pensione per i Lavoratori
dello Spettacolo (FPLS). Anche in presenza di tali redditi occorre determinare la quota di
reddito soggetto alla contribuzione presso il medesimo Fondo da sottrarre al reddito totale
percepito e alla rideterminazione delle spese totali;
5 c) – Quota di reddito da lavoro autonomo sulla quale sono state calcolate le somme a
titolo di contribuzione previdenziale presso la Gestione speciale degli esercenti attività
commerciali ed esposte nel Quadro RR, sezione I. Si evidenzia, che particolare attenzione
deve essere posta ai redditi dichiarati quali redditi prodotti ai sensi dell’articolo 53 del
TUIR ma che, ai sensi dell’articolo 2195 c.c., derivano da attività costituite in forma di
impresa e sono soggetti all’obbligo previdenziale presso le Gestioni speciali degli artigiani
o dei commercianti;
5 d) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione ad altre forme di previdenza
obbligatorie diverse da quelle precedentemente indicate (diverse dai redditi da lavoro
professionale sportivo).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere
indicato nella colonna 11.
Nel rinviare al secondo fascicolo delle istruzioni del modello “Redditi 2025-PF” pubblicato sul
sito dell’Agenzia delle Entrate, nel quale sono riportati alcuni esempi di determinazione del
reddito imponibile, si evidenzia che il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo ai
sensi dell’articolo 53 del TUIR e obbligato alla contribuzione in Gestione separata deve
compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:
- il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
- sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale
obbligatorio in altra forma di previdenza o Cassa professionale autonoma (in questo caso come
“contribuzione soggettiva”);
- sia stato raggiunto il massimale come lavoratore parasubordinato (così da non assoggettare a
contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente nel rigo RR5,
colonna 1, sia il codice 1 (totale del reddito da lavoro autonomo) sia il codice 3 (redditi
provenienti da denunce Uniemens il cui imponibile concorre alla formazione del massimale
annuo) oppure codice 2 o codice 4;
- nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali
il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per i Fondi ex
Enpals (si ricorda che il reddito esposto nel rigo RR5, colonna 1, con il codice 5b deve essere al
netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito). Si precisa, inoltre, che, nel
caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale
reddito è dichiarato tra i componenti positivi (rigo RE3, “Altri proventi lordi”) e concorre alla
determinazione del reddito ai fini fiscali.
L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro
RR. Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota
(24% e/o 26,07 % o se magistrati onorari 25,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o
meno da altra previdenza obbligatoria. Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati
nel corso dell’anno 2024.
Nel caso in cui siano compilati più moduli, si ricorda che nel rigo RR6, colonna 1 e colonna 2, il
contribuente deve indicare la somma del contributo dovuto totale (di riporto colonna 15 e
colonna 16; in caso di più moduli compilati, solo nel primo modulo si riportano le somme) e
degli acconti totali.
Nel rigo RR7 “contributo a debito”, deve essere riportata la somma dovuta che deve essere
versata tramite il modello F24. Nel caso in cui dalla somma algebrica (contributo dovuto meno
acconti versati) risulti una somma in eccedenza, la stessa deve, invece, essere evidenziata nel
rigo RR8, colonna 1, seguendo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 5.2.
Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 14 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel caso di
malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre
sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo (cfr.
la circolare n. 69 dell’11 maggio 2018). La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti
dovuti nel periodo dell’evento.
Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17
deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e
3 per calamità naturali.
L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato
nella colonna 15. Inoltre, in caso di più moduli compilati, l’importo dei contributi sospesi
indicato in colonna 18 di ogni modulo deve essere sempre riferito all’importo dei contributi
dovuti indicato nella colonna 15 del rispettivo modulo. Eventuali eccedenze, derivanti dall’avere
indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti, saranno
azzerate.
Iscrizione
Infine, si ricorda che i soggetti che hanno iniziato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024
devono inviare, se non ancora effettuata, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del
Cassetto previdenziale per liberi professionisti, la domanda di iscrizione quale libero
professionista al fine della corretta implementazione della propria posizione contributiva.
I contribuenti che barrando la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015” dichiarino di
avvalersi delle relative disposizioni agevolative per la determinazione della base imponibile
possono accedere alle agevolazioni previste dal concordato preventivo biennale; ne consegue
che la base imponibile deve essere quella soggetta a imposta sostitutiva oltre alla quota parte
da imputare nel quadro RN.
2.2.2 Sezione III – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del
settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata
Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi
dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la
Gestione separata, è riservata la sezione III del Quadro RR. In merito l’Istituto ha fornito
indicazioni con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 Ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo n. 36/2021 è lavoratore sportivo “l’atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna
distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”, che, a
fronte di un corrispettivo, esercita attività sportiva “a favore di un soggetto dell'ordinamento
sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore
delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione
sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute
S.p.a. o di altro soggetto tesserato”, nonché “ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che
svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti,
sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo
svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-
gestionale”. Pertanto, il rapporto, sia esso riconducibile al settore professionistico o
dilettantistico, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma
della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del
codice di procedura civile. Si riportano di seguito le istruzioni per la corretta compilazione della
sezione III e il relativo calcolo del contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2024 e ad
acconto per l’anno 2025.
Base imponibile previdenziale
Il comma 8-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 prevede che l'aliquota
contributiva pensionistica e l’aliquota aggiuntiva di cui al comma 8 del medesimo articolo siano
calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. La norma modifica
per tali soggetti il concetto della base imponibile previdenziale che non si ravvisa più nel
reddito prodotto quale reddito da lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in
“regime forfettario”, bensì “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Per tale ragione, al campo 1 del rigo RR9 della sezione III devono essere riportati i compensi
percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell’intero anno di imposta quale
lavoratore sportivo del settore del dilettantismo, così come sotto specificato.
Si evidenzia che nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo,
devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo,
sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli
importi indicati in:
- Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
- Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo)
campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.
L’imponibile da indicare nel campo 3 corrisponde, per l’anno 2024, all’importo sul quale devono
essere applicate le aliquote previste per la determinazione del contributo dovuto (24% per i
soggetti con altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta e 26,07 per i
contribuenti privi di altra forma di previdenza). Ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 35 del
decreto legislativo n. 36/2021, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della sola contribuzione
pensionistica, l’imponibile previdenziale è limitato al 50% al netto della franchigia (ad esempio,
compensi percepiti 25.000 euro meno franchigia di 5.000 euro l’imponibile previdenziale da
esporre nel campo 4 e sul quale è applicata l’aliquota IVS prevista per anno 2024 è 10.000
euro).
Il contribuente privo di altra forma di previdenza obbligatoria è obbligato anche al pagamento
dell’aliquota aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche, che deve essere applicata,
invece, sulla totalità dei compensi al netto della franchigia (reddito imponibile esposto nel
campo 3, nell’esempio precedente, quindi, 20.000 euro). Devono essere compilati più moduli
nel caso in cui il soggetto, nel corso dell’anno, abbia modificato la situazione contributiva (ad
esempio, lavoratore subordinato per il periodo da gennaio a maggio per il quale l’aliquota da
applicare è quella minore ai soli fini pensionistici IVS).
Le aliquote
Le aliquote previste per i lavoratori sportivi del settore del dilettantismo che svolgono
prestazioni autonome sono pari: per i lavoratori privi di altra forma di previdenza obbligatoria
al 25%, per la tutela IVS; inoltre, sono dovute le aliquote aggiuntive pari a 1,23% relative alla
contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche: 0,72% per maternità,
malattia, degenza ospedaliera e 0,35 % per indennità straordinaria di continuità reddituale
operativa (ISCRO).
L’aliquota totale per l’anno di imposta 2024 è pari a 26,07%. Nel modello l’aliquota è indicata
con il codice corrispondente E; per i lavoratori coperti per l’anno di imposta con altra forma
previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o reversibilità l’aliquota è pari al 24% al
fine della tutela IVS. Il Codice di riferimento è F.
Calcolo del contributo dovuto
Al fine del calcolo del contributo dovuto si riporta quanto descritto nel fascicolo 2 del modello
redditi persone fisiche 2024 “istruzioni per la compilazione”:
Esempio 1 Reddito colonna 3: 50.000 euro Colonna 4: 25.000 euro Colonna 7: codice E
Colonna 8: (25.000 x 25% = 6.250) + (50.000 x 1,07% = 535) = contributo dovuto totale da
esporre 6.785,00 euro (da versare tramite il modello F24 con il codice tributo PXX). Esempio 2
Reddito colonna 3: 50.000 euro Colonna 4: 25.000 euro Colonna 7: codice F Colonna 8:
(25.000 x 24%) = contributo dovuto totale da esporre euro 6.000 (da versare tramite il
modello F24 con codice tributo P10).
Nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto il massimale annuo, che per l’anno 2024 è pari a
119.650,00 euro, in altra attività lavorativa soggetta alla contribuzione in Gestione separata
(quale, ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo per il quale sono presenti i
flussi Uniemens e la contribuzione sia stata versata dal o dai committenti oppure il contribuente
svolga altra attività professionale e quindi è presente anche la contribuzione calcolata nel
Quadro RR, sezione II) il campo “Contributo a debito” del rigo RR10 non deve essere compilato
perché lo stesso non è più dovuto.
L’eventuale importo pagato a titolo di acconto può essere posto in acconto per l’anno di
imposta successivo o richiesto a rimborso compilando il rigo RR11.
Si precisa che nel caso in cui la franchigia di 5.000 euro sia stata già assolta, ad esempio come
collaboratore coordinato e continuativo, non è possibile portarla in detrazione dai compensi
percepiti quale lavoro autonomo.
2.2.3 Sezione IV - Contributi in gestione separata. Istruzioni in comune sezione II e
sezione III del Quadro RR
Al fine di determinare in modo univoco le somme dovute a saldo o il credito da porre in
detrazione è stata prevista una sezione nella quale riportare i totali delle sezioni II e III dei
contributi in gestione separata, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati
in compensazione con modello F24 e quelli da richiedere a rimborso (si ricorda che la domanda
deve essere presentata direttamente in via telematica dopo la definizione del controllo ai sensi
dell’art. 36-bis del TUIR e a seguito dei controlli di merito effettuati dall’Istituto).
Pagamento del contributo dovuto con il modello F24
Il contribuente, entro le date di scadenza illustrate nel successivo paragrafo 3 della presente
circolare, deve effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta ed esposta nel rigo RR12
colonna 2 tramite delega di pagamento sul modello F24, esponendo come codice tributo PXX se
privo di altra forma di previdenza obbligatoria per l’anno di imposta considerato o PXXR (se si
avvale della rateazione di cui al successivo paragrafo 4) o P10/P10R se pensionato o
contestualmente coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. In caso di contribuzione a
debito, l’esposizione è sempre obbligatoria anche in caso di presenza di somme a credito
maturate nell’anno di imposta precedente. In questo ultimo caso, infatti, l’esposizione nel
modello F24 deve essere effettuata compilando la colonna dell’importo a debito e, su un
secondo rigo, indicando il riferimento dell’anno di imposta in cui è maturato, la tipologia di
credito posto in compensazione e le somme a credito che sono poste in compensazione. Ne
consegue che non potrà mai avvenire, nella compilazione del modello F24, una compensazione
verticale con esposizione del solo importo a debito. Tale precisazione è necessaria al fine di
aggiornare tempestivamente l’estratto conto del contribuente e di evitare l’invio di
“comunicazione di debito per compensazione indebita” sia in fase di controllo formale da parte
dell’Agenzia delle Entrate sia, in una fase successiva, da parte dell’Istituto. Nel caso in cui siano
state compilate entrambe le sezioni II e III, il contributo a debito da esporre sul rigo del
modello F24 corrisponde all’importo esposto nel rigo RR7 e rigo RR10.
Calcolo acconto per l’anno di imposta 2025
L’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che, a decorrere
dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre Gestioni di
previdenza obbligatoria né siano pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma
79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari
al 25% (cfr., anche, la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017). Inoltre, il comma 154 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato l’articolo 1, comma 398, della legge n.
178/2020 e, a decorrere dall’anno di imposta 2024, ha stabilito l’aliquota di finanziamento
dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) nella misura pari a
0,35% (si ricorda che l’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha
disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari a 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023).
Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le
attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR, iscritti alla Gestione
separata e non assicurati ad altre gestioni previdenziali, né pensionati.
Ne consegue che, per l’anno di imposta 2025, i titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata - non assicurati ad altre Gestioni
previdenziali e né pensionati - per il calcolo dell’acconto dovuto devono applicare le aliquote
così come sotto specificate: - aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in
misura pari al 25%, così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge n. 232/2016; -
aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge
n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in
attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (cfr. il
messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007); - aliquota contributiva aggiuntiva per l’indennità
ISCRO pari a 0,35%, come modificata dall’articolo 1, comma 154, della legge n. 213/2023.
Ne consegue che il contributo dovuto in acconto per l’anno di imposta 2025 per i soggetti privi
di altra forma di previdenza obbligatoria è calcolato sulla base imponibile - come sopra
determinata - applicando l’aliquota del 26,07%, fino al raggiungimento del massimale annuo
pari a 120.607,00 euro, sempre che nel corso dell’anno tale massimale non sia stato già
raggiunto per l’avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo
contributivo in Gestione separata (ad esempio, con reddito percepito in relazione a
collaborazione coordinata e continuativa); del 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti
di altra tutela pensionistica obbligatoria; del 25,72% per i magistrati onorari obbligati al
versamento alla Gestione separata che hanno iniziato il loro rapporto dopo l’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 116/2017. I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra
forma di previdenza obbligatoria - tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta
2027), in applicazione del comma 8-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, sono
tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la
somma: - del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per
l’anno di imposta 2024, applicando aliquota del 25%; - del contributo dovuto a titolo di
contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive
dell’1,07%.
Massimale annuo
Il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari, per
l’anno 2024, a 119.650,00 euro e, per l’anno 2025, a 120.607,00 euro. Pertanto, le aliquote
per l’anno di imposta 2024 a titolo di contributo dovuto a saldo e quelle per l’acconto anno
2025 si applicano, facendo riferimento ai redditi totali conseguiti dagli iscritti alla Gestione
separata, fino al raggiungimento del citato importo massimale. Ne consegue che sono
interessati tutti i redditi prodotti nell’anno di imposta che hanno formato la base imponibile per
la contribuzione previdenziale obbligatoria pertanto: - i redditi da lavoro assimilato al reddito
dipendente ai sensi dell’articolo 50, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986, e soggetti alla
Gestione separata; - da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, lettera l), del TUIR,
al netto della franchigia di 5.000,00 euro; - reddito da lavoro sportivo del settore dilettantistico
quali collaborazione coordinata e continuativa. Sono comprese le collaborazioni coordinate e
continuative per attività amministrativo-gestionali di cui al decreto legislativo n. 36/2021, al
netto della franchigia di 5.000,00 euro; - tutti i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, sui quali è dovuta la contribuzione previdenziale obbligatoria
alla Gestione separata.
Ad esempio, determinando il contributo dovuto secondo il criterio di cassa, è possibile
raggiungere il massimale annuo con i soli compensi erogati nel corso del periodo di imposta in
modo cronologico dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
facendo venire meno l’obbligo contributivo sui redditi prodotti in relazione ad attività
professionale. Il raggiungimento del massimale contributivo non esonera il contribuente dalla
presentazione del Quadro RR sezione II e/o sezione III della dichiarazione dei redditi, ma lo
esonera solo dal pagamento della contribuzione sulle somme eccedenti il massimale. Al fine
della verifica della contribuzione accreditata per l’anno di imposta 2023 e della sussistenza
dell’obbligo contributivo, si ricorda che sul “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” è
possibile visualizzare, sotto la voce “Posizione assicurativa”, i dati presenti nella sottovoce di
menu “Rendicontazione G.S.”.
3. Termini e modalità di versamento
Nel richiamare le precisazioni fornite con la circolare n. 38 del 7 febbraio 2025 in ordine alla
misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli
artigiani e dagli esercenti attività commerciali e con le circolari n. 12 del 1° febbraio 2023 e n.
24 del 29 gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione separata, si fa presente che, ai sensi del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e
commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere
versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; conseguentemente,
per il corrente anno, entro il 30 giugno 2025 o entro il 30 luglio 2025 (per coloro che si
avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2024 e
primo acconto per l’anno 2025 ed entro il 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre 2025 cade
di domenica) per il secondo acconto 2025. Con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto
legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo
di saldo 2024 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16
dicembre 2025. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16
di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2025
e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo
17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’articolo 2 del decreto-legge
n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, onde evitare la richiesta di
sanzioni per ritardato versamento. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata
separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore
dilettantistico.
4. La rateizzazione
Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i
contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2024 e
primo acconto 2025, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto,
ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in
parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2025-PF”. Per i liberi professionisti e/o
lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata
sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2024 che sull’importo del primo acconto
relativo ai contributi per l’anno 2025. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di
scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel
modello “Redditi 2025-PF”. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il
16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (cfr. l’art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 241/1997). L’importo da pagare a ogni scadenza deve essere determinato
secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello “Redditi 2025-PF”
nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”. Gli interessi devono
essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o
DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui
afferiscono.
Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del
saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In
merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa
quanto segue: - gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi; - le causali da
utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR (relativo alle Gestioni
speciali artigiani e commercianti), P10, P10R, PXX, PXXR (per gli iscritti alla Gestione separata,
come specificato nel precedente paragrafo 2.2.3), mentre per il pagamento degli interessi
comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API (artigiani e
commercianti) o DPPI (Gestione separata); - la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti
che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato
dal 30 giugno 2025 al 30 luglio 2025.
5. La compensazione
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di
somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello
F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con
l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell’anno 2024.
5.1 Compensazione per artigiani ed esercenti attività commerciali
L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR, sezione I del
modello “Redditi 2025-PF” può essere portato in compensazione nel modello F24, indicando
come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2024 e l'importo che si intende compensare.
Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della
dichiarazione modello “Redditi 2025-PF” tramite il modello F24 con anno di riferimento 2023,
devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello
“Redditi 2025-PF”.
L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va
indicato nel Quadro RR, colonne 22 e 36, e deve essere oggetto di domanda di rimborso
oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio). Per effettuare la compensazione il
contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale
contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17
caratteri). Devono essere altresì indicato il periodo di riferimento (l’anno 2023 o il 2024,
secondo quanto sopra evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione
originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice
INPS (codeline di 17 caratteri) deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo
secondo i criteri di cui al paragrafo 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tale fine può
essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline raggiungibile dal sito istituzionale
www.inps.it tramite il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Debiti
Contributivi” > “Aree tematiche: Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Accedi
all’area tematica” > “Calcolo codeline”. Tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta
precedenti al 2023 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di
domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (per l’istanza di autoconguaglio,
cfr. la circolare n. 182 del 10 giugno 1994). Le domande per effettuare le operazioni da ultimo
indicate devono essere presentate esclusivamente online avvalendosi dell’apposito servizio
presente sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e
Liberi Professionisti” > “Debiti Contributivi” > Aree tematiche “Cassetto previdenziale artigiani
e commercianti” > “Accedi all’area tematica” > “Domande telematizzate: Rimborso e/o
compensazione contributiva”.
5.2 Compensazione per liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in
compensazione l’eventuale importo risultante a credito indicando gli anni 2023 o 2024 come
periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata
(relativa alla somma da versare come acconto per l’anno 2025) che con altri tributi.
La sezione IV del Quadro RR riporta nel rigo RR12 gli importi delle somme risultanti a
disposizione e che possono essere utilizzate mediante compensazione con compilazione della
delega di pagamento sul modello F24 o richieste a rimborso. Si ricorda che la compensazione
deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello F24 (anche a saldo 0), secondo le
modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso. Ne consegue che non è possibile
effettuare alcuna compensazione in forma verticale interna ed esporre sul modello di delega di
pagamento il solo differenziale.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista
deve presentare istanza di rimborso, esclusivamente online, avvalendosi dell’apposito servizio
presente sul sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e
Liberi Professionisti” > “Debiti Contributivi” > Aree tematiche “Cassetto previdenziale per liberi
professionisti” > “Accedi all’area tematica” > “Domande telematiche: Domanda Rimborso”. Le
somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti all’anno 2023 non possono essere più
esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di sola richiesta di rimborso, che verrà
erogato in assenza di ulteriori debiti a dichiarazione liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
[1] Ai sensi dell’articolo 241, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,
a decorrere dal 1° gennaio 2026 (cfr. l’art. 243 del medesimo decreto legislativo) sono abrogati
gli articoli da 17 a 28 e l’articolo 30 del decreto legislativo n. 241/1997. A decorrere dalla
medesima data il disposto dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997 è
sostituito dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2025, avente identico
contenuto.
[2] L’articolo 7 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, rubricato “Abrogazione del
concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfettario”, dispone che “Al titolo II del
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il capo III è abrogato a decorrere dal 1° gennaio
2025”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 105/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.