Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto dal comma 6 dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto dal comma 6 dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 25/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 106
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi
non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo
20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di
studio universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto
dal comma 6 dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di
solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità
applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione della
disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da
contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi
di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. Si illustra altresì la
facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della
contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o
ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.
INDICE
1. Premessa
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di
riscatto
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
2.6 Modalità di versamento dell’onere
2.7 Istruzioni contabili
3. Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
3.1 Precisazioni
4. Fondi di solidarietà bilaterali
5. Finanziamento degli oneri
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, entrato in vigore il 29 gennaio 2019.
Con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 20, che ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non
coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto
dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (comma 6), e all’articolo
22, comma 3, in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di solidarietà
bilaterali.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019, giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 (Allegato n. 1).
Nell'esporre di seguito il contenuto e la portata delle anzidette modifiche, si ripropone
l’integrale disciplina degli istituti in esame. Per l’effetto, la citata circolare n. 36/2019 deve
quindi intendersi sostituita dalla presente.
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo
20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
2.1 Soggetti beneficiari
La facoltà di riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta in favore degli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di
pensione.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l’iscrizione
dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si
intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica
in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione
della domanda medesima.
È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità
contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere
dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione
(obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1°
gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi
professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi
previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20
in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996
determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al
soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare
di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
L’avvenuta liquidazione della pensione è quindi da considerarsi preclusiva all’esercizio della
facoltà di riscatto in esame. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude
espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della
pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non
determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore
alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione
assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni
prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione
del dante causa[1].
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per
l’esercizio della facoltà di riscatto
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima
di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca
successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 4/2019.
Nella formulazione originaria del comma 1 dell’articolo 20, il periodo di riscatto era da
ricomprendere tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato
(obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in
esame.
La legge di conversione n. 26/2019 ha sostituito le parole: “tra la data del primo e quella” con
le seguenti: “tra l'anno del primo e quello”. Per effetto della modifica, e con riferimento alle
domande di riscatto presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, il periodo da riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello
dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative
citate dalla disposizione in esame.
Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla
data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno
del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo 01/01/1996 –
28/01/2019.
Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole
gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e la Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le
Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il
periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda
esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione
della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi
richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino
soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge[2].
Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria,
figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa,
ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi
professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei
vari Stati membri o Paesi convenzionati).
Infine, sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”. Ne consegue
che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di
attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera
necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.
Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno essere attivati gli
istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o,
in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai
sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Al comma 1 dell’articolo 20 la legge di conversione n. 26/2019 ha introdotto la precisazione
che i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è
utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa
misura.
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 20,
commi da 1 a 5, i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il
“sistema contributivo”.
L’onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto
dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di
finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica
ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a
contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al
periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente
ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla
legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale
dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema
contributivo ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997.
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di
riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.
4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della
facoltà di riscatto).
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il
secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile
dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e
di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal
datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al
lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro
autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 20 rileva la natura
giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di
riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di
presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.
Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei
seguenti canali:
WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo,
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale
dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” >
“Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi”
> “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;
Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803
164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario
del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi,
anche se non in possesso di PIN.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini
entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le
domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla presente circolare
(Allegato n. 2). Tale modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso:
“Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle
ulteriori fasi del procedimento.
2.6 Modalità di versamento dell’onere
L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica
soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza
applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili,
inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n.
26/2019.
Alla data del saldo dell’onere, si provvede all’accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti.
In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà comunque riconosciuto l’accredito di un
periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto
debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel
caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma
ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.
Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di
versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti)
si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna gestione
previdenziale. Nell’ambito delle gestioni dei dipendenti pubblici, nel caso in cui la facoltà di
riscatto in parola sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini, entro il
secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24,
saranno riportate nel relativo provvedimento.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto
interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente
versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al
1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).
2.7 Istruzioni contabili
Per la registrazione contabile degli eventi amministrativi, illustrati nei paragrafi precedenti, con
espresso riferimento alla riscossione degli oneri correlati al riscatto di cui all’articolo 20, commi
da 1 a 5, sono stati già istituiti i seguenti conti a cui verrà adeguata la denominazione:
FPR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
PAR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
ARR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
COR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
CMR22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
ENS22184 – Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
ENP22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
FPU22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
FPX22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
FTR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
GFR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
VLR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
INS22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
INR22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
INT22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
INU22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26;
INV22184 - Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’art.
20, commi da 1 a 5 del decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 3).
3. Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel
sistema contributivo
Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, per il riscatto del corso
universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale
la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al
compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è
costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo
imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato
per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
La legge di conversione n. 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per
essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto del corso universitario di
studio. Ne consegue che il predetto comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997
risulta ora così formulato:
“È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il
sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di
un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”
Per effetto della modifica di cui sopra, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore
della legge n. 26/2019, si potrà quindi accedere alla facoltà di riscatto con le modalità di cui al
citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, indipendentemente dall’età
anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di
riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.
Resta in particolare confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi
universitari di studi di cui al citato comma 5-quater del D.lgs n. 184/1997 si applicano soltanto
ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo
contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al
livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti
vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di
riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è
rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per
periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (per i periodi che si collochino
nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del
D.lgs n. 184/1997.
La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al
comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento
potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia
quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2
del D.lgs n. 184/1997.
In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su
enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità
alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui
perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano
costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità
dell’interessato.
Per maggiore chiarezza, si specifica quanto segue:
se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto,
non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del
periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare
- per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà
essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la
domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di
calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i
messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri
commi del medesimo articolo 2. Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono
essere presentate secondo le modalità già in uso.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle
ulteriori fasi del procedimento.
3.1 Precisazioni
Con riferimento alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, anche a seguito dei
numerosi quesiti pervenuti in materia, si precisa che la norma in argomento (comma 5-quater
dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997) non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha
soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi che si
collochi nel sistema contributivo della futura pensione. Resta immutato il quadro normativo di
riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono quindi
confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di
riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
In particolare, non osta all’esercizio della facoltà di cui al comma 5-quater in esame la
titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.
Inoltre, nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema
contributivo della futura pensione, l’onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato
utilizzando le seguenti due modalità:
A. per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della “riserva
matematica”, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà
richiedere che l’onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati:
B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla
data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il
riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5
dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma
5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
In tale ipotesi, l’onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi
quantificati con le modalità di cui ai punti A e B (quindi, “A+B.1” oppure “A+B.2”).
Nulla cambia per i soggetti “inoccupati” il cui onere di riscatto sarà quantificato in base al
comma 5-bis del più volte citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
Per quanto riguarda l’efficacia del periodo di riscatto, il comma 5-ter dell’articolo 2 del D.lgs n.
184/1997 stabilisce che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del
raggiungimento del diritto a pensione”. Il predetto comma 5-ter non è stato adeguato dal D.L.
n. 4/2019 e dalla relativa legge di conversione, al fine di ricomprendere nella deroga anche i
periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater. Tuttavia, il citato comma 5-quater ha previsto
unicamente dei diversi parametri di calcolo dell’onere rispetto a quelli previsti dal comma 5
(minimale per gli artigiani e commercianti al posto della retribuzione imponibile degli ultimi
dodici mesi, aliquota di computo anziché quella di finanziamento), parametri che peraltro sono
gli stessi di quelli utilizzati dal comma 5-bis, ricompreso nella deroga. Considerato che la ratio
dell’intervento disposto dal D.L. n. 4/2019 è quella di rendere più sostenibile, e quindi più
accessibile, il riscatto in argomento e non di modificare la funzione e gli effetti tipici
dell’istituto, si deve pertanto concludere che i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater
abbiano la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commida 5 a 5-bis
del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
Si precisa, infine, che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del D.L. n.
4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, illustrate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7,
riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione
(c.d. “pace contributiva”). Le predette disposizioni non si estendono quindi alle altre tipologie
di riscatto previste dalla normativa vigente (pertanto, ad esempio, la detraibilità ai fini fiscali
dell’onere versato prevista dal comma 3 dell’articolo 20 non si estende al riscatto del corso di
studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, per il quale si confermano le
disposizioni già in essere).
4. Fondi di solidarietà bilaterali
L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019 ha previsto che i fondi di solidarietà, di cui al D.lgs
14 settembre 2015, n. 148, provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il
conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili
precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi. La legge di conversione n. 26/2019 non
ha apportato modifiche al predetto comma 3 dell’articolo 22.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai
datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle
finalità di cui alla disposizione in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente.
L’intervento è finalizzato all’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito,
riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo.
Destinatari sono sia coloro che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria
senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la
ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di
ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel fondo di solidarietà), sia coloro che
raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto
o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche
l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal
modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
Stante la formulazione della norma in esame, i datori di lavoro potranno attivare tutte le
possibili tipologie di riscatto e ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a
pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore. A tal fine
il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario,
acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Le
domande saranno poi definite secondo le consuete modalità, previa verifica della sussistenza di
tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa di riferimento.
Sono invece esclusi, poiché non richiamati dalla disposizione, i riscatti utili ai soli fini della
misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo
orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).
Si fa riserva di successive istruzioni operative.
5. Finanziamento degli oneri
Il comma 6-bis dell’articolo 20, introdotto dalla legge di conversione n. 26/2019, ha previsto
che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di
euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno
2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
In base al comma 6-ter del medesimo articolo 20 “agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in
8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal
comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025,
a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22
milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro
per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8
milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per
l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a
26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] A titolo esemplificativo, si chiarisce quanto segue:
- la titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla
propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di
superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della
pensione indiretta;
- la titolarità di pensione ai superstiti - sia essa indiretta o di reversibilità - preclude
all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di
chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;
- nel caso in cui l’istanza di riscatto sia presentata in qualità di superstite per incrementare la
posizione assicurativa del de cuius ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le
condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla
situazione del de cuius.
[2] A titolo esemplificativo: soggetto con prima iscrizione nella Gestione separata per i
parasubordinati da 09/1998 fino al 31/12/2000 e successivamente iscrizione nel FPLD a
decorrere dall’1/03/2012 fino alla data odierna in via continuativa. L’interessato potrà
riscattare, nel limite massimo di cinque anni, il periodo scoperto di contribuzione compreso tra
l’1/01/1998 e il 31/08/1998 e tra l’1/01/2001 e il 28/02/2012 e potrà esercitare la facoltà sia
nella Gestione separata che nel FPLD.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).
Capo II
Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche
Art. 20
Facolta' di riscatto periodi non coperti da contribuzione
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia'
titolari di pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto compresi ((tra l'anno del primo e quello)) dell'ultimo contributo
comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non
siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza
obbligatoria ((, parificandoli a periodi di lavoro)). Detti periodi possono essere riscattati nella misura
massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina
l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente
restituzione dei contributi.
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi
parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile
dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di
pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal
datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore
stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere ((per il riscatto di cui al comma 1)) puo' essere effettuato ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in ((un massimo di 120)) rate mensili, ciascuna di importo
non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non
puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata
liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per
l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso
della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. ((Alla data del saldo
dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti)).
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«5-quater. ((E' consentita la facolta' di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare
con il sistema contributivo)). In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di
un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti
alla data di presentazione della domanda.».
((6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di
euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di
euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro
per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro
per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro
per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni
di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e
a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dal comma 5)).
Art. 22
Fondi di solidarieta' bilaterali
1. (…)
2. (…)
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi
di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista
finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per
il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili
precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni
di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione
straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di
solidarieta' dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle
finalita' di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
4. (…)
5. (…)
6. (…)
ALLEGATO 2
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of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other
countries.
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto ARR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto CMR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del decreto
legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge n.
26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto COR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del decreto
legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge n.
26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto ENP22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del decreto
legge n.4, del 29/01/2019, convertito in legge n.
26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto ENS22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 da 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto FPR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 da 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto FPU22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 da 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto FPX22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 da 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. -ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto FTR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti
da contribuzione - art. 20, commi da 1 da 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito
in legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL.RISC. ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto GFR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto INR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto INS22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto INT22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto INU22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/201, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto INV22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto PAR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL.RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
Tipo variazione V
Codice conto VLR22184
Denominazione completa Valori di riscatto diversi di periodi non coperti da
contribuzione - art. 20, commi da 1 a 5 del
decreto legge n.4, del 29/01/2019, convertito in
legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Denominazione abbreviata VAL. RISC. - ART.20C.1-5.D.L.4/2019,L.26/2019
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