Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Decreto interministeriale del 4 agosto 2023. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Decreto interministeriale del 4 agosto 2023. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21/12/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 107
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
Decreto interministeriale del 4 agosto 2023. Finanziamento.
Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso
Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito dal decreto
interministeriale del 4 agosto 2023. Si forniscono, altresì, le modalità di
compilazione del flusso Uniemens da parte delle imprese rientranti nel campo
di applicazione del Fondo.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Prestazioni
4. Finanziamento. Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens
4.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
4.2 Codifica delle imprese
4.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
5. Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
L’articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal
1° gennaio 2022, dispone che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di
lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del medesimo decreto
legislativo, ossia dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), con la finalità di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalle disposizioni in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Inoltre, il successivo comma 10 del medesimo articolo 26, prevede la possibilità di istituire
Fondi di solidarietà bilaterali – per perseguire le finalità di cui al comma 9[1] del medesimo
articolo – anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro già
rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui
al Titolo I, del citato decreto legislativo, rubricato “Trattamenti di integrazione salariale”.
Con l’accordo sindacale nazionale, stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni –
Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato
dall’accordo del 13 settembre 2022, è stato convenuto di costituire un Fondo di solidarietà
bilaterale per tutte le imprese appartenenti alla filiera delle telecomunicazioni, sia quelle non
rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 – quindi già coperte
dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dalla disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale (CIGS)[2] – che quelle rientranti nell’ambito della disciplina dei
trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, di cui al richiamato Titolo I.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale del 4 agosto 2023, del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, che ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle
Telecomunicazioni” (di seguito, Fondo).
Al riguardo, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che l’accordo costitutivo del
Fondo è stato stipulato, in parte, in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di
applicazione del FIS, le imprese, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 28, comma 2, del
D.lgs n. 148/2015, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo – ai fini dell’obbligo contributivo
– rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso Fondo e non sono più destinatarie della
disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr.
l’art. 10, comma 3, del D.I. 4 agosto 2023).
Analogamente, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, le imprese rientranti nel campo di
applicazione del medesimo, precedentemente afferenti al FIS e rientrati nel campo di
applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, non saranno più soggetti
alla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) medesima, come previsto
dall’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015 (cfr. l’art. 10, comma 5, del D.I. 4 agosto
2023).
Si segnala, per completezza, che il Fondo, per espressa previsione (cfr. l’art. 10, comma 2, del
D.I. 4 agosto 2023), ha decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di
pubblicazione del relativo decreto istitutivo in Gazzetta Ufficiale (mese di gennaio 2024).
Inoltre, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo diventa
pienamente operativo solo con la nomina del Comitato Amministratore.
Tanto rappresentato, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023 del decreto interministeriale del 4 agosto 2023
(Allegato n. 1), si illustra la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni sopra
richiamate.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei dipendenti – compresi i lavoratori
con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei
dirigenti – delle imprese della filiera delle telecomunicazioni. Nello specifico, rientrano
nell’ambito di applicazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale in
oggetto, “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di
telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di
trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e
servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono
attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di
telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche
applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti
digitali e multimediali”, siano esse rientranti o meno nel campo di applicazione del Titolo I del
D.lgs n. 148/2015.
Le imprese che occupano almeno un dipendente e che operano nella predetta filiera delle
telecomunicazioni – individuate dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2
della presente circolare – sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento delle
prestazioni erogate dal Fondo, come declinati nel successivo paragrafo 4.
Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia
autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, si rappresenta
che, in considerazione della circostanza che il Fondo è stato “costituito a livello nazionale”,
successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati fondi
territoriali, si configura la fattispecie prevista dall’articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti
istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077 del 1 giugno 2016, e successive modificazioni,
e n. 98187 del 20 dicembre 2016, e successive modificazioni).
Pertanto, in applicazione delle richiamate disposizioni, le imprese aderenti al Fondo del
Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol possono uscire da detti Fondi territoriali e
aderire al Fondo di cui al decreto interministeriale del 4 agosto 2023.
Le predette imprese non saranno più soggette alla disciplina del Fondo del Trentino e del
Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, dal primo giorno del mese successivo alla data di
adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol
restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197 dell’11 novembre 2016 e n. 125 del
9 agosto 2017).
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma
5, del D.lgs n. 148/2015) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando
l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al
fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo,
ha la facoltà di proporre modifiche in materia di contributi, interventi e trattamenti, da
adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Per i dettagli relativi alla composizione, alla durata delle cariche e ai compiti del Comitato
amministratore del Fondo, si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale del 4 agosto
2023.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal
regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito
della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015.
3. Prestazioni
In relazione alle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di
applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione della
seguente prestazione:
assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie e straordinarie (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023).
Con riferimento, invece, alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le
seguenti prestazioni:
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,
anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (cfr. l’art. 5,
comma 1, lett. a), del D.I. 4 agosto 2023);
prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. 4
agosto 2023);
prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5,
comma 1, lett. c), del D.I. 4 agosto 2023);
prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.I. 4 agosto
2023);
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base
dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i
lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque
anni (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. e), del D.I. 4 agosto 2023);
versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi
previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-
legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per i lavoratori
in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni,
consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il
medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni
compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (cfr. l’art. 5, comma1, lett. f), del D.I. 4
agosto 2023).
Si evidenzia inoltre che, per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui
al comma 2 dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 4 agosto 2023, il Fondo provvede a
versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla
prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e
per la determinazione della sua misura. L’accredito della contribuzione correlata è previsto
anche per il periodo di erogazione della citata prestazione integrativa aggiuntiva, in termini di
durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito,
compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei
requisiti sopra indicati per l’accesso al trattamento pensionistico (cfr. le prestazioni di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 5 del D.I. 4 agosto 2023).
La suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione
del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Le istruzioni relative alle prestazioni sopra elencate verranno fornite con successiva circolare.
4. Finanziamento. Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso
Uniemens
4.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati, ai quali si applicano
le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi. Sono altresì applicabili le disposizioni in materia di
prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A. Contribuzioni dovute dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni non
rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015
È dovuto mensilmente al Fondo per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto interministeriale in oggetto (assegni di integrazione salariale e la
relativa contribuzione correlata), un contributo ordinario dello 0,80% (di cui due terzi
a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori
a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi dal decreto
istitutivo del Fondo. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo
ordinario saranno ripartiti tra l’impresa e i lavoratori nella medesima ragione.
Detto contributo ordinario è dovuto – a decorrere dal quarto mese di paga successivo alla data
della pubblicazione, del relativo decreto istitutivo, in Gazzetta Ufficiale (mese di gennaio 2024)
– dalle predette imprese rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo Fondo che, come
sopra anticipato, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 5, del decreto
interministeriale del 4 agosto 2023, non saranno più assoggettate all’obbligo contributivo verso
il Fondo di provenienza (FIS), né alla disciplina della CIGS come previsto dall’articolo 20,
comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto interministeriale in oggetto, i contributi
eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione
salariale restano acquisiti al medesimo.
In caso di erogazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto istitutivo in commento, è dovuto un contributo addizionale, a carico
dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
B. Contribuzioni dovute dalla totalità delle imprese della filiera delle
telecomunicazioni
È dovuto mensilmente al Fondo – dalla decorrenza del medesimo (mese di gennaio 2024)
– per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c), del
decreto interministeriale in oggetto (finanziamento di programmi formativi e prestazioni
integrative in termini di importi) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi
a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori
a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi tra i
beneficiari dal decreto istitutivo del Fondo.
In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, della NASpI ai sensi del medesimo
articolo 5, comma 1, lett. b), è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa,
nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la
retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero
intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati,
e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, dell’assegno di integrazione
salariale, nonché dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria,
di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale in oggetto, è dovuto
un contributo addizionale, a carico dell'impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della
prestazione.
In caso di ricorso alle prestazioni di cui al menzionato articolo 5, comma 1, lett. d) -
integrazione, in termini di durata, della NASpI e versamento della contribuzione correlata
- lett. e) - assegno straordinario in caso di esodo agevolato e relativa contribuzione
correlata - e lett. f) - prestazione c.d. staffetta generazionale - è dovuto dall’impresa un
contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura.
Di seguito si forniscono le indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento dei contributi
ordinari di finanziamento dello 0,80% e dello 0,45% dovuti, rispettivamente, dalle imprese non
rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 e dalla totalità delle
imprese della filiera. Le istruzioni operative concernenti le altre modalità di contribuzione
verranno rese note con successiva circolare, con la quale sarà illustrata la disciplina delle citate
prestazioni, al ricorrere delle quali si configura il relativo obbligo contributivo.
4.2 Codifica delle imprese
Come anticipato, sono tenute all’iscrizione al Fondo tutte le imprese della filiera delle
telecomunicazioni; le posizioni contributive assegnate alle suddette imprese, individuate in
base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare,
devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (di seguito c.a.) “2T”, che assume il
significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”.
L’attribuzione del c.a. “2T” alle matricole così individuate avviene, a prescindere dal requisito
dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del
codice di autorizzazione del Fondo di provenienza ove presente (“0J” connotante gli iscritti al
FIS), a decorrere dalla data di operatività del Fondo (gennaio 2024).
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo possono visualizzare l’avvenuta
attribuzione del c.a. “2T” sul “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”.
Per quanto riguarda le imprese che presentano domanda di iscrizione all’Istituto
successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, l’attribuzione del c.a. “2T”
sulla nuova matricola viene effettuata a opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente
competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le Strutture territoriali provvedono a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la
matricola, che risulta sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, sia
successivamente riattivata; in questo caso, devono eliminare il c.a. relativo al Fondo di
provenienza.
Per completezza si chiarisce che, con specifico riferimento alle imprese iscritte al Fondo del
Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, (cfr. il paragrafo 2.1 della presente
circolare), l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2T” alle relative matricole (e la
contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo del Trentino e “6P” per
gli iscritti al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol) avverrà, esclusivamente, a opera delle
Strutture territoriali competenti, su richiesta delle imprese da presentare tramite il “Nuovo
cassetto previdenziale del contribuente”.
4.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di gennaio 2024 la contribuzione ordinaria è calcolata nella aliquota
complessiva, applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato delle imprese codificate con il c.a. “2T”,
compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione
dei dirigenti.
La procedura di calcolo verrà adeguata sulla base delle istruzioni fornite.
5. Istruzioni contabili
Nel recepire le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 4 agosto 2023 istitutivo
del Fondo, ai fini delle rilevazioni contabili dei fatti amministrativi di pertinenza dello stesso è
stata istituita la nuova gestione contabile:
- ST - Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. Decreto
interministeriale del 4 agosto 2023.
In seno a tale Gestione è stata istituita la contabilità separata:
- STR – Gestione assicurativa a ripartizione.
La rilevazione contabile della contribuzione ordinaria dovuta nella misura dello 0,80%, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, e nella misura dello 0,45%, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, avviene
ai seguenti conti di nuova istituzione:
- STR21110 - contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5
comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, di competenza degli anni
precedenti;
- STR21170 - contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5
comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, di competenza dell’anno in
corso;
- STR21120 - contributo ordinario accertato mediante. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso,
delle prestazioni di cui all'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto
2023, di competenza degli anni precedenti;
- STR21180 - contributo ordinario accertato mediante. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso,
di cui all'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto 2023, di
competenza dell’anno in corso.
Le istruzioni relative alla contabilizzazione delle ulteriori prestazioni erogate dal Fondo e alla
contribuzione diversa da quella ordinaria per il loro finanziamento, nonché del versamento
della contribuzione correlata a carico del Fondo, saranno fornite successivamente unitamente
alle istruzioni operative.
Nell’Allegato n. 3 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Il comma 9 dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 dispone che: “I fondi di cui al comma 1,
che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal
1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre alla
finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni
integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla
normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 72
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro
dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,
consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età
non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”.
[2] Cfr. l’articolo 29, comma 2-bis, e l’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n.148/2015.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
19/09/23, 09:22 *** ATTO COMPLETO ***
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2023
Istituzione del Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle
telecomunicazioni. (23A05102)
(GU n.218 del 18-9-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto, l'art. 26, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del
14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per datori di lavoro
che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalita' di assicurare
ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la cause
previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;
Visto l'art. 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del
2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali, possono
avere altresi' le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni
integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di
contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla
staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
Visto l'art. 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 148
del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i fondi
di solidarieta' bilaterali possono essere istituiti anche in
relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa
in materia d'integrazione salariale;
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Visto l'art. 32, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo
n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarieta' bilaterali
possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui al comma 9, dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo n.
148 del 2015;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore,
rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale assume la denominazione di Fondo di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343
del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2022 tra
Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e
UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13 settembre
2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art.
26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo
sindacale del 20 aprile 2022, come integrato dall'accordo del 13
settembre 2022, di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per
il settore delle telecomunicazioni, gia' coperto per una parte dei
datori di lavoro dal fondo di integrazione salariale e cassa
integrazione guadagni straordinaria e per una parte dei datori di
lavoro dalla cassa integrazione guadagni ordinaria, con riferimento
ai quali il Fondo provvede alle prestazioni di cui all'art. 26 comma
9 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni ai sensi degli
articoli 26 e 28 comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' bilaterale
per la filiera delle telecomunicazioni», d'ora in avanti «Fondo», ai
sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del
2015, nel cui ambito di applicazione rientrano tutte le imprese
esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di
telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa
e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e
multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di
networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.); imprese
che svolgono attivita' di assistenza e gestione della clientela, in
particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo
e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate
anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi
per contenuti digitali e multimediali.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale
costituisce gestione.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita' e persegue i propri
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fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio
economico-finanziario.
4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al
medesimo fondo.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli
assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle
singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli all'Istituto
distintamente.
Art. 2
Beneficiari del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso
con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione
vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui
all'art. 1 comma 1 del presente decreto.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da
quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni - Asstel e
quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL,
UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di
professionalita' e onorabilita' previsti dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' da due rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo
comitato.
4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare
dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si
provvedera' alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro
componente designato secondo le modalita' di cui al presente
articolo.
8. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
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sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore provvede alla gestione del Fondo e
svolge i seguenti compiti:
a. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo. Ove necessario,
deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del
Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all'art. 9 del
decreto, nonche' i limiti di utilizzo delle risorse da parte di
ciascun datore di lavoro;
c. fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
d. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo in relazione alla totalita' delle imprese rientranti
nel campo di applicazione del medesimo assicura le seguenti
prestazioni:
a. finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
b. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto
di lavoro;
c. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai
trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa
vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al
successivo comma 2;
d. prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto
di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle
stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione
previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
e. assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di
esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
f. assicurare, in via opzionale, nel rispetto della legislazione
vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro
di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la
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contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso
il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di eta' non superiore a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
il Fondo assicura, alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di
un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello
definito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del
2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai
trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia
dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel
rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma
1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal
Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo
del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo
di integrazione salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di
contribuzione.
Art. 6
Criteri e misure delle prestazioni
1. In relazione alle prestazioni riconosciute alla generalita'
delle imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), la misura
dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi
formativi e' pari, per i lavoratori sospesi da lavoro, all'imponibile
contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione,
ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali,
territoriali, regionali o comunitari, mentre la misura
dell'intervento e' pari alla retribuzione utile ai fini del calcolo
del TFR per i lavoratori in attivita'. Alle imprese ammesse ai
programmi formativi e' consentita l'erogazione della prestazione con
il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle
medesime imprese per i propri dipendenti. Il conguaglio o la
richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma formativo
di riconversione o riqualificazione professionale.
2. L'importo della prestazione integrativa di cui all'art. 5, comma
1, lettera b) sara' tale da garantire che il trattamento complessivo
sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi
applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli
ultimi dodici mesi.
3. L'importo della prestazione erogata in relazione alle ipotesi di
cui all'art. 5 comma 1 lettera c) sara' tale da garantire che il
trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista
dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per
il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del
trattamento.
4. L'importo della prestazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma
1, lettera d) sara' tale da garantire che il trattamento complessivo
sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi
applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli
ultimi dodici mesi e verra' erogata per un periodo massimo
complessivo di dodici mesi.
5. In relazione alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera e), il Fondo eroga assegno straordinario per il periodo
intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il
mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il
periodo di finestra trimestrale ex art. 15 del decreto-legge n. 4 del
28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, nel
limite massimo di sessanta mesi il cui valore e' pari:
a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia, all'importo del trattamento
pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla
data di cessazione del rapporto di lavoro;
b. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, all'importo del trattamento
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pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di cui al presente comma, il versamento della
contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la
cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il
raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla fine
del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della
pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 1,
lettera e).
6. L'importo della prestazione erogata alle imprese non rientranti
nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148
del 2015, in relazione alle ipotesi di cui di cui all'art. 5, comma
2, e' pari all'importo dell'integrazione salariale come determinato
dall'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata
massima della prestazione soggiace al rispetto delle durate massime
complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n.
148 del 2015. Il Fondo versa alla gestione previdenziale di
iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale
correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per
tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale.
7. Con riferimento alle prestazioni finanziate da contribuzione
ordinaria, l'onere a carico del Fondo e' determinato in misura non
superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta dalla singola
impresa fino al trimestre precedente l'inizio della prestazione, al
netto delle prestazioni gia' deliberate a favore della medesima
impresa. In via transitoria, il predetto limite e' modificato come
segue: nessun limite per le prestazioni erogate nei primi tre anni di
esistenza del Fondo. Le prestazioni finanziate attraverso un
contributo mensile straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura possono essere erogate dal Fondo nel limite
del valore del contributo straordinario dovuto. Con riferimento alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, trovano applicazione le
garanzie relative agli importi, alle durate e alle causali previste
dall'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 7
Finanziamento
1. Con riferimento alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 148 del 2015, il
finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 2 avviene
con:
a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi
a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori)
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di
tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato,
esclusi i dirigenti;
b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella
misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma
delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla
prestazione.
2. Con riferimento alla totalita' delle imprese, il finanziamento
per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c),
avviene:
a. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b)
e c) con un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due
terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei
lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di
apprendistato, esclusi i dirigenti;
b. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) un
contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura
dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale
tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito
qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dar
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luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, ed il valore della
NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione;
c. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) un
contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura
dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla
prestazione.
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto
previsto dagli articoli 33 comma 4 del decreto legislativo n. 148 del
2015 e 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Con riferimento alla totalita' delle imprese, il finanziamento
per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e) ed f)
e' a carico di un contributo mensile straordinario di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di
lavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, secondo periodo, gli oneri e
le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'art. 5, comma
1, lettera f) sono finanziati mediante un contributo straordinario a
carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.
Art. 8
Accesso alle prestazioni
1. Le prestazioni di cui all'art. 5 potranno essere erogate solo
ove sia presentata specifica istanza da parte della societa' e previo
espletamento delle procedure di informazione e consultazione
sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Con riferimento alle prestazioni integrative, finanziate
attraverso il contributo ordinario mensile e contributo addizionale,
il provvedimento pubblico di concessione del trattamento costituisce
elemento sufficiente per richiedere l'accesso alle prestazioni cui
all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) la cui durata ed entita', nel
rispetto dei limiti massimi previsti dal presente decreto, potra' ove
necessario essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo
sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.
3. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), lettere d), e), ed f) e in generale tutte le prestazioni per le
quali e' previsto un contributo straordinario previsto dall'art. 7
comma 3 del presente decreto, potranno essere sospese dal Comitato
amministratore in caso di mancata erogazione del contributo e,
comunque, potranno essere modulate in riduzione del periodo con
cadenza semestrale sulla base delle disponibilita' del Fondo.
4. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma
2, sono presentate con le modalita' procedimentali di cui all'art.
30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima
di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' eventualmente programmata e non oltre il termine di
quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.
5. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a), d), e) ed f) e' subordinato alla sottoscrizione di un accordo
sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria
espressione delle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
6. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
d) avviene previa sottoscrizione di accordi individuali.
Art. 9
Criteri di precedenza per le prestazioni
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), avviene secondo criteri di
precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della
proporzionalita' delle erogazioni.
2. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico
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19/09/23, 09:22 *** ATTO COMPLETO ***
di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita'
del Fondo.
3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettere b), c), e) da parte dello stesso datore di lavoro,
possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle
eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di
precedenza.
4. In merito ai criteri di precedenza di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo, delibera il Comitato amministratore del Fondo ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del
2015.
2. Il Fondo avra' decorrenza dal quarto mese di paga successivo
alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro,
individuati dall'art. 1, rientrano nell'ambito di applicazione di
questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro
che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione
salariale, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
4. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al
decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano
acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro
afferenti al Fondo di integrazione salariale che rientrano nel campo
di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, non
sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione
salariale, come previsto dall'art. 20, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
6. Le istanze per l'erogazione delle prestazioni previste dal
presente decreto potranno essere autorizzate dal Fondo dal giorno
successivo alla nomina del Comitato amministratore. Le istanze per
prestazioni relative a periodi precedenti dovranno continuare ad
essere autorizzate dal Fondo di integrazione salariale.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2420
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ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto STR21110
Denominazione completa Contributo ordinario di cui all’ articolo 7, commi 1 e 2, del D.I.
4 agosto 2023, per il finanziamento delle prestazioni previste
dall'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, di
competenza degli anni precedenti.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.PREST.A5,C1,L.A,B,C),-C2 DI 04/08/23-AP
Validità e movimentabilità 11/2023 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1 E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR21170
Denominazione completa Contributo ordinario di cui all’ articolo 7, commi 1 e 2, del D.I.
4 agosto 2023, per il finanziamento delle prestazioni previste
dall'articolo 5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4
agosto 2023, di competenza dell’anno in corso.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.PREST.A5,C1,LET.A,B,C),-C2 DI 04/08/23-AC
Validità e movimentabilità 11/2023 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1 E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR21120
Denominazione completa Contributo ordinario di cui all’ articolo 7, commi 1 e 2, del D.I.
4 agosto 2023, accertato mediante modd. DM10 insoluti e
DM10/V e non riscosso, delle prestazioni previste dall' articolo
5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto
2023, di competenza degli anni precedenti.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.PREST.DM.INS-A5,C1,L.A,B,C),C2 DI 04/08/23-AP
Validità e movimentabilità 11/2023 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1 E1101001
Tipo variazione I
Codice conto STR21180
Denominazione completa Contributo ordinario di cui all’ articolo 7, commi 1 e 2, del D.I.
4 agosto 2023, accertato mediante modd. DM10 insoluti e
DM10/V e non riscosso, delle prestazioni previste dall’ articolo
5 comma 1, lett. a), b) e c), e comma 2, del D.I. 4 agosto
2023, di competenza dell’anno in corso.
Denominazione abbreviata CTR.ORD.PREST.DM.INS-A5,C1,L.A,B,C),C2 DI 04/08/23-AC
Validità e movimentabilità 11/2023 – P10
Capitolo/Voci bilancio 1E1101001
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