Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 108/2025
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2025
Riferimento normativo
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 02/07/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 108
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari per l’anno 2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla contribuzione
dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per
l’anno 2025.
INDICE
1. Premessa
2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
3. Riduzione degli oneri sociali
4. Riduzione del costo del lavoro
5. Contributi INAIL
6. Salari medi provinciali
7. Agevolazioni per zone tariffarie - Anno 2025
8. Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
9. Tabella aliquote contributive
1. Premessa
Per la determinazione della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari si applicano, ai sensi del comma 785 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), le disposizioni dell’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dell’articolo 7 della legge 2 agosto 1990,
n. 233.
Per le aliquote contributive di finanziamento si applicano le disposizioni stabilite dal decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2025 continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al
raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di
0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Pertanto, l’aliquota per l’anno 2025 risulta così determinata:
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
Concedente Concessionario Totale
21,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 30,19%
3. Riduzione degli oneri sociali
Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari,
gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%
4. Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006),
prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della
gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il
nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000
e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata
gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il
trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della
disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%
5. Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati,
ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle
seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Con la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 67 del 30 luglio
2024, approvata con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
[1]
Ministro dell’Economia e delle finanze, 24 settembre 2024 , per l’anno 2025, la riduzione dei
premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
stata fissata nella misura pari al 14,80%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende
individuate e trasmessi dall’INAIL.
6. Salari medi provinciali
Il comma 785 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ha autenticamente interpretato l’articolo
01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli
iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le
disposizioni dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968 e
dell'articolo 7 della legge n. 233/1990; la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi
è, quindi, il salario medio provinciale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le Politiche del lavoro,
previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con apposito
decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per
ciascuna provincia. Per l’anno 2025, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del
[2]
Direttore generale per le Politiche previdenziali del 10 giugno 2025 .
7. Agevolazioni per zone tariffarie - Anno 2025
L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011),
prevede che: “A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni
contributive nel settore agricolo”.
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2025 risultano così quantificate:
TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati -- 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
8. Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno
2025 sono il 16 luglio 2025, il 16 settembre 2025, il 17 novembre 2025 e il 16 gennaio 2026.
Per la visualizzazione dei nuovi Avvisi di tariffazione dei contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dai piccoli coloni e compartecipanti familiari si rinvia al messaggio n. 2065 del 30 giugno
2025.
9. Tabella aliquote contributive
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i
concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31
dicembre 2025.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella
sezione “Pubblicità legale”, in data 23 ottobre 2024, numero repertorio 410/2024.
[2] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella
sezione “Pubblicità legale”, in data 12 giugno 2025, numero repertorio 91/2025.
ALLEGATO 1
TABELLA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
PC/CF ANNO 2025
Voci contributive Totale Concedente Concessionario
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 30,19% 21,35% 8,84%
Quota base 0,11% 0,11%
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125%
Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185%
Disoccupazione 2,75% 2,75%
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,34% -0,34%
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,00% -1,00%
Prestazioni economiche di malattia 0,683% 0,683%
Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03%
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,03% -0,03%
Assegni familiari 0,43% 0,43%
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,43% -0,43%
Totale 45,6365% 36,7965% 8,84%
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