Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023. Interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 (c.d. decreto Aiuti). Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Istruzioni contabili
Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023. Interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 (c.d. decreto Aiuti). Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Istruzioni contabili
Testo normativo
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Roma, 27/12/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 109
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui
all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 191/2023. Interpretazione autentica
dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 91/2022 (c.d. decreto Aiuti). Indennità
una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale
ciclico. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative per
l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-
legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2023, n. 191, di interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di indennità una tantum per l’anno
2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Si forniscono altresì
istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2023
a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico prevista dall’articolo 18,
comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 191/2023.
INDICE
1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (art.
2-bis del decreto Aiuti). Interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-legge n.
145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023
1.1 Riapertura del servizio di presentazione delle domande per l’accesso all’indennità una
tantum per l’anno 2022
2. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico
2.1 Presentazione della domanda
2.2 Finanziamento e monitoraggio
3. Strumenti di tutela
4. Istruzioni contabili
1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale
ciclico (art. 2-bis del decreto Aiuti). Interpretazione autentica di cui all’articolo 18
del decreto-legge n. 145/2023,convertito, con modificazioni, dalla legge n.
191/2023
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 2-bis ha previsto, per l’anno 2022, il
riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori
dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale
in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti. Con la circolare n. 115 del 13 ottobre
2022 l’Istituto ha fornito istruzioni amministrative per il riconoscimento della menzionata
indennità.
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nel fornire l’interpretazione autentica
dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, ha chiarito che: “La disposizione di cui
all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento,
per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende
private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si
intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a
tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via
continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti
settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.
Attraverso tale norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che la
previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i
rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come
verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività
lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette
settimane e non superiore a venti settimane.
In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per
l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di
lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un
mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a
venti settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del
decreto Aiuti.
Al riguardo, il citato articolo 2-bis prevede quali requisiti di accesso che il lavoratore, alla data
di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente -
diverso da quello a tempo parziale ciclico – non sia percettore della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e, infine, che non sia titolare di un trattamento
pensionistico diretto.
Con specifico riferimento alla sussistenza dei suddetti requisiti, si evidenzia che per i lavoratori
interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023,
il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico
diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non
alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data
utile originariamente indicata nella citata circolare n. 115/2022.
Per tutti gli aspetti di dettaglio dell’indennità una tantum per l’anno 2022 di cui all’articolo 2-
bis del decreto Aiuti, si rinvia alla medesima circolare n. 115/2022.
1.1 Riapertura del servizio di presentazione delle domande per l’accesso all’indennità
una tantum per l’anno 2022
In considerazione della citata norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del
decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, e del
conseguente ampliamento della platea dei beneficiari della misura, per i lavoratori interessati,
al fine di ricevere l’indennità una tantum per l’anno 2022, con il messaggio n. 3977 del 10
novembre 2023 è stato comunicato il rilascio del servizio per la presentazione della relativa
domanda e le necessarie istruzioni operative. In particolare, le domande potevano essere
presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
2. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale
ciclico
Il decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023,
all’articolo 18, comma 2, ha previsto altresì il riconoscimento di una indennità una tantum di
importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.
La disposizione di cui al citato comma 2 dell’articolo 18 ha previsto che l’indennità in
argomento è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari
nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non
interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a
sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della
prestazione lavorativa.
Pertanto, ai fini dell’accesso a tale indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende
soddisfatto qualora il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla
titolarità del contratto di lavoro nell’anno 2022 - possa fare valere un periodo continuativo di
non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette
settimane e non superiore a venti settimane.
Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori
dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale
pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione
Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).
Inoltre, il richiamato articolo 18, comma 2, prevede - quale ulteriore requisito di accesso
all’indennità - che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di
altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico - né percettore
della NASpI.
Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi
percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di
indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a
seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore
a sei mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è
percettore dell’indennità di malattia o maternità.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un
trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.
L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-
quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive,
esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli Enti
di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun
avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda.
L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di
alcuna contribuzione figurativa.
2.1 Presentazione della domanda
Con il citato messaggio n. 3977/2023, l’Istituto ha comunicato le modalità e i tempi per la
presentazione della domanda di accesso all’indennità una tantum di cui al precedente
paragrafo. In particolare, in base a quanto ivi indicato, le domande potevano essere
presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
2.2 Finanziamento e monitoraggio
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 191/2023, l'indennità una tantum per l’anno 2023 è erogata
dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'Istituto
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di
concessione dell'indennità.
Agli oneri derivanti dal medesimo articolo 18, comma 3, si provvede a valere sul Fondo di cui
all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui
all’articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 191/2023, relativi sia all’anno 2022 che all’anno 2023, l’interessato può proporre
azione giudiziaria.
4. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’indennità una tantum per l’anno 2023 corrisposta direttamente
a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private, titolari di un contratto di lavoro a tempo
parziale ciclico verticale, ai sensi dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, si confermano i seguenti conti in uso,
istituiti con messaggio n. 3867 del 26 ottobre 2022, cui si rinvia per le istruzioni contabili, per
la medesima indennità prevista per l’anno 2022 dall’articolo 2-bis del decreto-legge n.
50/2022:
- GAU30278 per la rilevazione dell’onere;
- GAU10278 per il debito verso i beneficiari per il pagamento dell’indennità;
- GPA10278 per il debito per la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate;
- GAU24278 per il reintroito/recupero della prestazione.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30278
Denominazione completa Onere per l’indennità una tantum corrisposta
direttamente a favore dei lavoratori dipendenti di
aziende private titolari di un contratto di lavoro a
tempo parziale ciclico verticale – art. 2 bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art.
18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Denominazione abbreviata IND.U.T.LAV.T.PARZ-A2BIS DL50/22;A18 DL 145/23
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2022 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU10278
Denominazione completa Debito verso i beneficiari dell’indennità una tantum a
favore dei lavoratori dipendenti di aziende private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale
ciclico verticale – art. 2 bis del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 18 del decreto-
legge 18 ottobre 2023, n. 145
Denominazione abbreviata DEB/BEN.IND.U.T.T.PARZ-A2BDL50/22;A18DL145/23
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2022 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione V
Codice conto GAU24278
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o reintroito dell’indennità
una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di
aziende private titolari di un contratto di lavoro a
tempo parziale ciclico verticale – art. 2 bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art.
18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Denominazione abbreviata REC.IND.U.T.LAV.TEM.P-A2BDL50/22;A18DL145/23
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2022 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GPA10278
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite
procedura automatizzata, dell’indennità una tantum ai
lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un
contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale –
art. 2 bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91; art. 18 del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145
Denominazione abbreviata DEB.RIE.RIA.IND.U.T.T.P-A2BDL50/22;A18DL145/23
Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2022 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 8E2320099/8U2220099/PNE112013
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