Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDER.CASA (FEDER.CASA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDER.CASA (FEDER.CASA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 26/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 110
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDER.CASA
(FEDER.CASA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle
prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n.
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione
stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDER.CASA (FEDER.CASA),
per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso e risoluzione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 12 febbraio 2019 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione
sindacale FEDER.CASA (FEDER.CASA), sulla base dello schema convenzionale approvato
con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei
contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n.
1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica
richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di
scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed
efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote
sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n.
485/1972, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di
delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla
pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o
integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di
rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione
diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse
pensionistiche della Gestione Pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa
specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di
pensione o assegno sociale.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica
di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo
e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n.
196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e
riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota
associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti
dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono
inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di
prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire
in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio
l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la
copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire
dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa
ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre
mesi dalla data di rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla
richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le
eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente
in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di
prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico
e copia del documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del
soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la
certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato
e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione
dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega
per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto
provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla
comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola
prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è
già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti
solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione
dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento
del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova
delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare
entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le
modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che
ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla
prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle
seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la
tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli
assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica,
erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il
doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di
riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con
Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui
trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono
previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,29
Gestione delega € 0,11
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi
a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti
soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque
derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni
e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di
strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti
alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso
risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
9. Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente
dalla convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo
esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte
dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere
alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o
regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15
della convenzione.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica
all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla
convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione
sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate
dalla relativa documentazione.
Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando
ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla
convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al
recesso.
La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della
convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di
pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione si risolverà invece di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste
dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la
prosecuzione della convezione;
ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Organizzazione sindacale;
ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al
10% del totale delle quote sindacali versate (cfr. successivo paragrafo 10).
La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l’Istituto, al verificarsi di una delle
condizioni su esposte, comunica all’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della
clausola risolutiva espressa.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati
all’Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione
almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse
dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione
telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di
difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti il
soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a
trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la
documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra
documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del
citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’adempimento così come graduate
nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un
ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di
riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di
diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è AX.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleFEDER.CASA (FEDER.CASA), si
istituiscono i seguenti conti:
GPA25711 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate
nell’anno in corso;
GPA27711 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate
negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi
telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11711 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in
uso GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle
Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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