Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 110/2025

Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2025

Pubblicato: 13/07/2025 In vigore dal: 13/07/2025 Documento ufficiale

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Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 14/07/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 110 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2025 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. INDICE 1. Lavoratori agricoli dipendenti 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato 3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria 4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 1. Lavoratori agricoli dipendenti Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2025, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30,30% di cui il 30,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 46 del 20 febbraio 2025). Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2025 Autorizzati entro il Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS 30 dicembre 1995 0,11% 30,19% 30,30% Coefficienti di riparto 0,003630 0,996370 1,000000 Autorizzati dal 0,11% 30,19% 30,30% 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto 0,003630 0,996370 1,000000 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2025. Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1° gennaio 2025 Classi di reddito Reddito Quota Addizionale Addizionale Contributo Classi settimanale settimanale pensione legge n. legge n. totale medio 233/1990 160/1975 imponibile 22,00% RM 2,00% RM (€ 0,79 x 3) 1° Fino a € 270,00 € 270,00 € 59,40 € 5,40 € 2,37 € 67,17 (a) 2° Oltre € 315,00 € 69,30 € 6,30 € 2,37 € 77,97 € 270,00 (a) Fino a € 360,00 3° Oltre € 405,00 € 89,10 € 8,10 € 2,37 € 99,57 € 360,00 Fino a € 450,00 4° Oltre € 450,00 € 495,00 € 108,90 € 9,90 € 2,37 € 121,17 (a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi: - € 67,27 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995; - € 79,65 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995. 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2025, per il FPLD è, come evidenziato al precedente paragrafo 1, pari a 30,30%. Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006). 3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2025, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2025, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del medesimo Ministero il 12 giugno 2025, con il numero repertorio 91/2025. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2025, indicate al precedente paragrafo 1. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione in euro” della tabella dell’Allegato n. 1 alla presente circolare. 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. 4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2025, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla presente circolare. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita. 4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2025, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi: importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 22,97 euro; importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297). Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%. Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe Base IVS 0,005685 Quota Pensione 0,994315 Totale 1,000000 Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2025 VERSAMENTI VOLONTARI 2025 Contributo Contributo Retribuzione Provincia giornaliero base in in euro in euro euro AGRIGENTO 72,84 21,99 0,08 ALESSANDRIA 83,43 25,19 0,09 ANCONA 86,21 26,03 0,09 AOSTA 71,72 21,65 0,08 AREZZO 77,82 23,49 0,09 ASCOLI PICENO 79,76 24,08 0,09 ASTI 87,35 26,37 0,10 AVELLINO 79,38 23,96 0,09 BARI 81,19 24,51 0,09 BELLUNO 84,25 25,44 0,09 BENEVENTO 77,06 23,26 0,08 BERGAMO 83,39 25,18 0,09 BIELLA 86,47 26,11 0,10 BOLOGNA 81,79 24,69 0,09 BOLZANO 85,82 25,91 0,09 BRESCIA 84,01 25,36 0,09 BRINDISI 80,95 24,44 0,09 CAGLIARI 76,85 23,20 0,08 CALTANISSETTA 75,67 22,84 0,08 CAMPOBASSO 73,28 22,12 0,08 CASERTA 72,84 21,99 0,08 CATANIA 76,16 22,99 0,08 CATANZARO 73,83 22,29 0,08 CHIETI 77,56 23,42 0,09 COMO 89,17 26,92 0,10 COSENZA 72,82 21,98 0,08 CREMONA 87,87 26,53 0,10 CROTONE 67,03 20,24 0,07 CUNEO 84,90 25,63 0,09 ENNA 75,39 22,76 0,08 FERRARA 81,85 24,71 0,09 FIRENZE 81,80 24,70 0,09 FOGGIA 88,16 26,62 0,10 FORLÌ CESENA 83,01 25,06 0,09 FROSINONE 70,95 21,42 0,08 GENOVA 79,33 23,95 0,09 GORIZIA 83,62 25,24 0,09 GROSSETO 80,30 24,24 0,09 IMPERIA 78,89 23,82 0,09 ISERNIA 69,39 20,95 0,08 LA SPEZIA 77,59 23,42 0,09 L'AQUILA 82,59 24,93 0,09 LATINA 80,14 24,20 0,09 LECCE 71,83 21,69 0,08 LECCO 89,17 26,92 0,10 LIVORNO 81,84 24,71 0,09 LODI 83,90 25,33 0,09 LUCCA 78,97 23,84 0,09 MACERATA 83,38 25,17 0,09 MANTOVA 87,93 26,55 0,10 MASSA CARRARA 66,80 20,17 0,07 MATERA 76,40 23,06 0,08 MESSINA 77,43 23,38 0,09 MILANO 83,18 25,11 0,09 MODENA 82,61 24,94 0,09 MONZA BRIANZA 83,18 25,11 0,09 NAPOLI 78,32 23,64 0,09 NOVARA 82,93 25,04 0,09 NUORO 76,18 23,00 0,08 ORISTANO 79,40 23,97 0,09 PADOVA 86,21 26,03 0,09 PALERMO 77,28 23,33 0,09 PARMA 81,32 24,55 0,09 PAVIA 87,90 26,54 0,10 PERUGIA 83,84 25,31 0,09 PESARO URBINO 79,53 24,01 0,09 PESCARA 76,89 23,21 0,08 PIACENZA 86,02 25,97 0,09 PISA 80,15 24,20 0,09 PISTOIA 85,11 25,69 0,09 PORDENONE 83,84 25,31 0,09 POTENZA 70,00 21,13 0,08 PRATO 81,63 24,64 0,09 RAGUSA 74,67 22,54 0,08 RAVENNA 81,88 24,72 0,09 REGGIO CALABRIA 75,90 22,91 0,08 REGGIO EMILIA 86,43 26,09 0,10 RIETI 74,94 22,62 0,08 RIMINI 81,39 24,57 0,09 ROMA 76,62 23,13 0,08 ROVIGO 84,17 25,41 0,09 SALERNO 75,78 22,88 0,08 SASSARI 77,22 23,31 0,08 SAVONA 78,52 23,71 0,09 SIENA 82,96 25,04 0,09 SIRACUSA 77,75 23,47 0,09 SONDRIO 85,31 25,76 0,09 TARANTO 80,96 24,44 0,09 TERAMO 78,95 23,84 0,09 TERNI 78,47 23,69 0,09 TORINO 86,92 26,24 0,10 TRAPANI 77,81 23,49 0,09 TRENTO 91,32 27,57 0,10 TREVISO 89,03 26,88 0,10 TRIESTE 83,40 25,18 0,09 UDINE 83,61 25,24 0,09 VARESE 85,96 25,95 0,09 VENEZIA 87,64 26,46 0,10 VERB. C. OSSOLA 83,99 25,36 0,09 VERCELLI 88,02 26,57 0,10 VERONA 86,91 26,24 0,10 VIBO VALENTIA 72,00 21,74 0,08 VICENZA 83,47 25,20 0,09 VITERBO 76,23 23,01 0,08 ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Importi dei contributi volontari per l’anno 2025, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997. Retribuzione settimanale Base Retr.Settimanale Contributi Totale media IVS imponibile Da a in € in € in € in € 241,43 241,34 0,26 45,51 45,77 241,43 257,42 249,57 0,28 46,29 46,57 257,42 274,68 266,19 0,29 47,83 48,11 274,68 293,75 284,34 0,32 49,53 49,84 293,75 315,45 304,44 0,33 51,40 51,73 315,45 338,86 326,95 0,35 53,51 53,86 338,86 362,19 350,56 0,38 55,72 56,10 362,19 389,11 375,64 0,41 58,06 58,47 389,11 420,30 404,94 0,45 60,80 61,24 420,30 451,67 436,21 0,47 63,71 64,19 451,67 482,53 467,33 0,51 66,62 67,13 482,53 514,07 498,57 0,55 69,54 70,09 514,07 544,55 529,56 0,58 72,43 73,01 544,55 579,51 562,44 0,62 75,51 76,12 579,51 614,24 597,11 0,66 78,74 79,40 614,24 648,87 631,53 0,70 81,96 82,66 648,87 683,72 666,26 0,74 85,19 85,93 683,72 718,26 700,80 0,78 88,43 89,20 718,26 752,75 735,60 0,80 91,68 92,49 752,75 787,22 770,06 0,84 94,89 95,73 787,22 822,14 804,80 0,88 98,14 99,02 822,14 857,10 839,38 0,92 101,37 102,29 857,10 891,25 874,16 0,97 104,63 105,60 891,25 926,06 908,70 1,01 107,84 108,85 926,06 961,09 943,67 1,05 111,11 112,16 961,09 995,98 978,36 1,08 114,35 115,43 995,98 1.030,93 1.013,34 1,13 117,61 118,74 1.030,93 1.065,74 1.048,24 1,16 120,87 122,03 1.065,74 1.066,31 1,18 122,56 123,74

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