Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI IMPRENDITORI (C.O.N.A.P.I. NAZIONALE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI IMPRENDITORI (C.O.N.A.P.I. NAZIONALE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 26/07/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 112
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI IMPRENDITORI
(C.O.N.A.P.I. NAZIONALE) per la riscossione dei contributi sindacali
sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972,
n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione
stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE
NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI IMPRENDITORI (C.O.N.A.P.I. NAZIONALE),
per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
INDICE
Premessa
Soggetti che possono rilasciare la delega
Modalità di rilascio della delega
Presentazione e decorrenza della delega
Revoca della delega: decorrenza e validità
Misura del contributo sindacale
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Clausola di salvaguardia
Recesso e risoluzione della convenzione
Controlli a campione e applicazione di penali
Codice INPS
Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 5 giugno 2019 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI IMPRENDITORI (C.O.N.A.P.I. NAZIONALE),
sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 47 del
3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di
prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta
dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale
richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà
l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972,
i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale
volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione
i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni
altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito
dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31
luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate
dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico
riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno
sociale.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve
essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un
documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa,
presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di
decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le
stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere,
l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in
modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio
l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di
un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla
prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i
trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di
rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla
richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le
eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in
materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione,
l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del
documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha
creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il
rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e
l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più
breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione
sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega
deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli
originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha
inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti
percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi
i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti
delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per
servizio:
1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il
doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative
e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6
e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione
generale e l’Organizzazione sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione
presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle
attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,29
Gestione delega € 0,11
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione,
dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti
poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell'Organizzazione sindacale
sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o
qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile
applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando
ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione
ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della
convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento,
tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione si risolverà invece di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste
dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la
prosecuzione della convezione;
ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da
parte dell’Organizzazione sindacale;
ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al
10% del totale delle quote sindacali versate (cfr. successivo paragrafo 10).
La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l’Istituto, al verificarsi di una delle condizioni
su esposte, comunica all’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola
risolutiva espressa.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle
deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica
determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati
inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti il soggetto che ha rilasciato la
delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a
trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione
cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del
pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della
convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà
all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’adempimento così come graduate
nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare
superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento,
all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme
e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è AZ.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle
pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleCONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI
PICCOLI IMPRENDITORI (C.O.N.A.P.I. NAZIONALE), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25716 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno
in corso;
GPA27716 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni
precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11716 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso
GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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