Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale 6EBIC avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale 6EBIC avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05/08/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 115
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale 6EBIC avente a oggetto la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività
dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili e variazione al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione
della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Ente Bilaterale 6EBIC per la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente
medesimo.
INDICE
1.Premessa
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
3. Misura del contributo
4.Modalità di compilazione del flusso UniEmens
5. Riversamento e controlli.Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma
3, della convenzione
6. Fornitura dati. Modalità di accreditamento
7.Costi e fatturazione
8. Clausola di salvaguardia
9.Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 4 aprile 2025 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale 6EBIC
(di seguito, anche Ente), sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione
del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023, per la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente stesso (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su specifica richiesta dell’Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto a
mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È
comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
L’Ente Bilaterale 6EBIC affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il
finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di
riferimento. La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente,
contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo
“6BIC” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per
conto dell’Ente con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025.
In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in oggetto, devono
indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “6BIC” nella sezione “INPS”,
nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a
debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di
lavoro;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione
delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono
versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente, secondo le modalità e le tempistiche
descritte nel successivo paragrafo 5.
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento
diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in
argomento.
3. Misura del contributo
La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni
ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine
al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della Convenzione, mediante dichiarazione
sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di
lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente; inoltre,
quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della
misura del contributo.
4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>,
secondo le seguenti indicazioni:
1. in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “6BIC”;
2. in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello
individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento
effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
3. l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve
essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il
contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo
5, comma 3, della convenzione
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle
attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati
dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmense nel flusso del modello F24,
con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro
interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi
riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento
risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di
riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di
elaborazione della denuncia mensile UniEmensa cui il versamento è collegato.
La percentuale residua trattenuta, pari al 2%, viene riversata, previo conguaglio con quanto
dovuto dall’Ente all’Istituto per le voci di costo di cui al successivo paragrafo 7, sub b) e sub d),
all’esito delle attività descritte nel medesimo paragrafo.
In relazione a tale trattenuta effettuata dall’Istituto, la misura viene concretamente applicata
secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, il cui
contenuto si intende completamente richiamato.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla convenzione, le quote versate a titolo di
contributo per l’Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella
disponibilità del datore di lavoro e devono essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da
parte dello stesso.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili,
l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da
versare pari o superiore a 50,00 euro.
Le rimesse monetarie sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario intestato
all’Ente, che provvede a comunicare il relativo codice IBAN all’Istituto, secondo le modalità
telematiche dallo stesso indicate.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni
responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Ente
conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultimo del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell’Ente
nei confronti dell’INPS, che viene effettuata attraverso la procedura “Durc on line”. In caso di
esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva” o nei
casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse
monetarie all’Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o
della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento
di verifica. A seguito di regolarizzazione o definizione positiva dell’accertamento istruttorio, il
riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell’Istituto.
Si precisa che l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse monetarie
dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle
esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
6. Fornitura dati. Modalità di accreditamento
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenuti nel flusso UniEmensrelativi a ciascun
lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens
in collaborazione con la società INPS Servizi S.p.A., direttamente dai sistemi informativi
dell’Istituto.
L’accesso al sistema, al fine di operare il prelievo dei dati, è consentito agli operatori dell’Ente
Bilaterale 6EBIC autorizzati, esclusivamente attraverso una delle seguenti tipologie di identità
digitali: SPID di secondo livello, CIE di livello 3 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta
Nazionale dei Servizi).
Le richieste di abilitazione devono essere inoltrate a mezzo PEC all’indirizzo
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it utilizzando l’apposito modulo,
denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici”, disponibile nella sezione moduli del
sito istituzionale, che deve essere sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante
dell’Ente Bilaterale 6EBIC e trasmesso unitamente a una copia dei documenti di identità dei
firmatari. Ai fini della compilazione del modulo è necessario indicare il Codice Tributo “6BIC”
(cfr. il paragrafo 2 della presente circolare).
Analogamente, al venire meno dei presupposti per l’accesso, si deve richiedere la revoca delle
abilitazioni inoltrando la richiesta al medesimo indirizzo PEC.
Il sistema è accessibile utilizzando il servizio “Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai
versamenti e ai lavoratori” presente sul sito istituzionale dell’Istituto. Eventuali richieste di
assistenza devono essere inoltrate alla casella istituzionale assistenza.entibilaterali@inps.it.
Con successiva comunicazione si provvederà all’invio dell’Allegato tecnico nella sua
formulazione definitiva.
7. Costi e fatturazione
Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l’Ente Bilaterale corrisponde
all’Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
a) 7.200,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla
gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di
gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all’Ente versato dai
datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati;
d) il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite modello F24 in base
alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Il costo di cui alla lettera a) è stato corrisposto e fatturato all’atto della stipula della
convenzione.
Il costo di cui alla lettera b), riferito a ogni anno civile o frazione di esso, e il costo di cui alla
lettera d), che sarà determinato successivamente alla comunicazione del costo e alla
fatturazione del servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate all’INPS, sono conguagliati con la
percentuale del 2% trattenuta dall’Istituto sui versamenti mensili, entro il mese di maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di
recuperare la somma dovuta, l’Istituto comunica all’Ente, tramite PEC, l’importo del debito
residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo
deve essere versato dall’Ente mediante bonifico sul conto di contabilità speciale della Tesoreria
dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601 (ALIAS CS-348-0001339), intestato a INPS
Direzione Generale - con la seguente causale: “denominazione Ente – costo annuale
Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.
Il costo di cui alla lettera c) è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore
dell’Ente nel periodo di riferimento.
L’Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle suddette lettere b), c) e d), in ragione delle
risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi
ricorrenti di gestione, i costi di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di revisione
annuale anche in funzione:
- del numero di soggetti che sottoscriveranno la convenzione;
- della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti
disposti a favore del singolo Ente;
- degli adeguamenti delle procedure informatiche che si renderanno necessarie per la corretta
gestione delle procedure.
A tale fine, l’Istituto procede a una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della
gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione
dello schema di convenzione, assumendo tali dati come elementi per l’eventuale
rideterminazione dei costi suddetti.
L’eventuale variazione dei costi è oggetto di apposita comunicazione all’Ente, a seguito della
quale quest’ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla convenzione entro il termine di 60
giorni dalla sua ricezione.
Si precisa che è a carico dell’Ente ogni altro onere inerente alla convenzione.
L’Istituto provvede a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al
versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In
particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento eseguito dai creditori dell’Ente sulle somme oggetto della convenzione, anche in
relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
Si precisa che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi
all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi,
devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della
convenzione, l’Istituto comunica all’Ente la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
La convenzione si intende altresì risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio,
laddove l’Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall’INPS, degli importi a
debito residui relativi ai costi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.
La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della
convenzione o di recesso, ha effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici
procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione nel caso in cui l’Ente sia
sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato
connesse alla sfera patrimoniale.
Le comunicazioni inerenti alla cessazione anticipata e/o alla sospensione degli effetti della
convenzione sono effettuate tramite PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto dell'Ente Bilaterale
6EBIC in forza della convenzione stipulata con l’INPS, si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite
con la circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni a tutti gli Enti aderenti allo schema
convenzionale in argomento, con esclusione del conto di debito per contributi da riversare che
trova specificazione per ciascun Ente.
Pertanto, in base alla convenzione in esame, per l'Ente Bilaterale 6EBIC si istituisce il seguente
conto di debito:
- GPA11944 - Debito per contributi “6EBIC (6BIC)" riscossi per suo conto.
In allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L'INPS E L'ENTE BILATERALE/FONDO/CASSA PER LA RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE/FONDO/CASSA
- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma (RM), Via Ciro il Grande n. 21,
00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore Centrale Organizzazione, Maria Grazia
Sampietro, giusta determinazione del Commissario Straordinario n. 71/2023 (di seguito denominato “Istituto” o
“INPS” o, congiuntamente all'Ente Bilaterale/ Fondo/Cassa, "le Parti");
E
- L'Ente Bilaterale 6EBIC (6EBIC), con sede in Roma, Lungotevere Mellini 44, codice fiscale 96605330586,
legalmente rappresentato da Sig. Erder Mazzocchi (di seguito denominato “Ente”);
PREMESSO CHE
• il CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FAcONISTI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
CHE OPERANO NEL SETTORE TESSILE E CALZATURIERO CHE EFFETTUANO LAVORI PER CONTO DI TERZI
COMMITTENTI sottoscritto in data 01/08/2024, tra S.U.L. - SINDACATO UNITARIO LAVORATORI per la parte
sindacale dei lavoratori, e CONFIMPRENDITORI; FEDER.CASA - SINDACATO NAZIONALE INQUILINI; FORMA
IMPRESA; OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO; A.I.S. - ASSOCIAZIONE IMPRESE DI SERVIZI per la
parte datoriale, dispone all'articolo 112 il versamento a favore di 6EBIC;
VISTI
• l'articolo 2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce gli Enti Bilaterali quali
"organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di
una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione
professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento";
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, "Regolamento UE";
• il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come
integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il "Codice";
• l'articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 4,
comma 9-duodecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, il quale dispone che l'INPS, nel caso di stipula di specifiche convenzioni che prevedano
servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero con fondi sanitari e casse avent i fine
assistenziale integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle
convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui
dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali e che incombe sui soggetti parte delle
convenzioni fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro idonea informativa in attuazione degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
• il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 recante "Misure di
sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2022, n. 4, con la quale è stato adottato il
testo dell'accordo quadro di servizio tra INPS e Inps Servizi S.p.A., che prevede all'articolo 1 la possibilità per la
Società di svolgere il servizio di fornitura dati di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;
• la nota prot. 15/IV/16029 del 23 settembre 2009 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha espresso il suo orientamento positivo per l'effettuazione da parte dell'Istituto del servizio di riscossione dei
contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali "nell'ambito della propria autonomia decisionale" di
cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88;
• la determinazione commissariale dell'INPS n. 71 del 18 ottobre 2023, con la quale è stato adottato lo schema
di Convenzione quadro per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti
Bilaterali/Fondi/Casse;
CONSIDERATO
• che il servizio oggetto della presente Convenzione non interferisce con lo svolgimento delle attività istituzionali;
• che l'Ente ha presentato all'INPS apposita istanza di sottoscrizione della presente Convenzione;
• che l'Ente ha dichiarato di disporre di un assetto organizzativo adeguato allo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e, nello specifico, dei controlli previsti nell'ambito della presente Convenzione, anche con riguardo
alle risorse professionali allo scopo utilizzate;
• che i servizi INPS di cui all'articolo 1 della presente convenzione potranno essere resi in via diretta e attraverso
INPS Servizi S.p.A., designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE
2016/679;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento da parte dell'Ente all'INPS del servizio di riscossione dei
contributi versati dai datori di lavoro per il finanziamento delle attività dell'Ente, nonché la fornitura dei relativi
dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l'Istituto dispone e che risultino necessari per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente stesso.
2. L'Istituto potrà fornire i servizi di cui alla presente Convenzione in via diretta nonché attraverso Inps Servizi
S.p.A..
ARTICOLO 2
1. La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS, per conto dell'Ente,
contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS.
2. L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei
contributi di cui alla presente Convenzione e non è tenuto ad effettuare accertamenti in ordine al rispetto degli
obblighi di versamento dei contributi stabiliti dall'Ente ovvero dai relativi accordi e contratti di lavoro ai fini del
finanziamento dell'Ente medesimo.
3. E' altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell'INPS.
ARTICOLO 3
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2, l'Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro
interessati le modalità di versamento dei contributi.
2. In caso di adozione di modifiche alle procedure e/o alle modalità per il versamento dei contributi obbligatori,
sarà cura dell'INPS indicare, nell'ambito delle relative istruzioni fornite ai datori di lavoro, anche le eventuali
variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui all'articolo 1.
3. L'INPS attribuisce all'Ente un codice da inserire all'interno della dichiarazione retributiva/contributiva mensile
(di seguito, “UniEmens”).
4. Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui all'articolo 1, è
assegnato all'Ente da parte dell'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Istituto, una specifica causale (codice) che
i datori di lavoro tenuti al versamento inseriscono nel campo dedicato della Sezione INPS della delega di
pagamento del modello F24, cui dovrà corrispondere l'ammontare della quota destinata al finanziamento
dell'Ente.
5. Il versamento del contributo all'Ente si perfeziona a condizione che nella delega di pagamento del modello
F24 sia indicata la corrispondente causale attribuita all'Ente e il relativo importo a titolo di contribuzione per
l'Ente.
6. L'INPS non può utilizzare le somme destinate all'Ente per recuperare crediti contributivi non corrisposti dai
datori di lavoro.
ARTICOLO 4
1. La misura del contributo è comunicata all'INPS da parte dell'Ente, al quale compete ogni attività informativa
nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del
predetto contributo.
2. L'Ente, al fine di adempiere alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto a dichiarare all'atto della
sottoscrizione della presente Convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello
allegato alla medesima che ne costituisce parte integrante (Allegato 1), la misura e la periodicità del contributo
per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare
all'Ente.
3. L'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo
sulla base delle modalità definite dall'Istituto medesimo.
ARTICOLO 5
1. L'INPS prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente, si riserva di
sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel
flusso UniEmens relativi ai contributi dovuti di cui alla presente Convenzione e nel flusso del modello F24, con
facoltà di attivare segnalazioni qualificate ad Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché
segnalazioni puntuali all'Ente e ai datori di lavoro interessati.
2. L'INPS corrisponde all'Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi
mediante modello F24, al netto del rimborso spese di cui all'articolo 7, fatti salvi gli importi riscossi per il cui
versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
3. Il versamento, pari al 98 % dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati,
avverrà di norma nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile Uniemens a cui
il versamento è collegato. La percentuale residua trattenuta sarà riversata, previo eventuale conguaglio con
quanto dovuto dall'Ente all'Istituto per le voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 7,
all'esito dell'emissione della fattura relativa a tale ultima voce di costo e in ogni caso non oltre il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote versate a titolo di contributo
per l'Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del datore di lavoro e
dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte dello stesso.
5. Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Ente risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00)
mensili, l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare
pari o superiore ad Euro 50,00.
6. Le rimesse monetarie all'Ente, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate
dall'INPS su apposito conto corrente bancario intestato all'Ente che provvede a comunicare all'Istituto il relativo
codice IBAN, secondo le modalità telematiche dallo stesso indicate.
7. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni responsabilità in
ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Ente conseguente all'erronea comunicazione da
parte di quest'ultimo del codice IBAN.
8. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell'Ente nei confronti
dell'INPS che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. In caso di esito di irregolarità nella sezione
Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva” ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla
verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della
posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del
procedimento di verifica. In caso di regolarizzazione o definizione positiva dell'accertamento istruttorio, il
riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell'Istituto.
9. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse di cui al comma 6 dovessero avvenire
oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei
compiti istituzionali.
ARTICOLO 6
1. I dati relativi ai versamenti nonché i dati di cui all'articolo 86, comma 13-bis del d. lgs. n. 276/03 contenuti
nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle
denunce UniEmens, secondo le tempistiche e modalità di cui all'Allegato tecnico (Allegato 2), che costituisce
parte integrante della presente Convenzione.
2. I trattamenti dei dati effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità
all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393
del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
3. Non può essere effettuata alcuna fornitura di dati diversi da quelli espressamente menzionati nella presente
Convenzione.
ARTICOLO 7
1. L'Ente prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente
Convenzione comporta per l'Istituto lo sviluppo e la gestione di procedure amministrative e informatiche.
2. L'Ente si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per l'espletamento del servizio oggetto della
presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati di cui alla presente Convenzione, l'Ente
corrisponde all'Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
a) Euro 7.200,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'atto della sottoscrizione della
Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) Euro 1.900,00 annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) Euro 0,32 per ogni rigo di F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del
controllo, del riversamento del contributo all'Ente versato dai datori di lavoro nonché del costo per il servizio di
fornitura dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 6;
d) Rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per la riscossione tramite F24 in base alla Convenzione stipulata
tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.
Le fatture relative a costi non soggetti ad Iva sono soggette ad imposta di bollo ove superiori ai limiti di Euro
77,47.
4. Il costo di cui alla lettera a) del comma 3 è versato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente di
contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all'Inps, contraddistinto dall'IBAN
IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale: “denominazione Ente - costo attivazione
Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”. La ricevuta di avvenuto
pagamento deve essere trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
5. Il costo di cui alla lettera b) del comma 3 - riferito ad ogni anno civile o frazione di esso, con riferimento
all'anno della sottoscrizione e/o della cessazione della presente Convenzione - è conguagliato con la percentuale
trattenuta dall'Istituto sui versamenti mensili ai sensi dell'articolo 5, entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di recuperare la somma dovuta, sarà cura
dell'Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Ente, l'importo del debito residuo
unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo dovrà essere versato
dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di
Roma, intestato all'Inps, contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale:
“denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente
Bilaterale/Fondo/Cassa”.
6. Il costo di cui alla lettera c) del comma 3, è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore
dell'Ente nel periodo di riferimento.
7. Il costo di cui alla lettera d) del comma 3, è riscosso nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento,
successivamente alla comunicazione del costo ed alla fatturazione del servizio da parte di Agenzia delle Entrate
ad Inps e, comunque, non oltre la mensilità di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in
cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell'Ente non consenta di recuperare l'intera somma, si
procederà secondo quanto previsto al comma 5 con riferimento al recupero dei costi di cui alla lettera b) del
comma 3.
8. L'Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, in ragione delle risultanze
derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi ricorrenti di gestione della
convenzione, i costi di cui alle lettere b) e c) potranno essere oggetto di revisione annuale anche in funzione: -
del numero di enti che aderiranno alla presente Convenzione; - della gravosità delle attività di controllo a cui
dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a favore del singolo Ente; - degli adeguamenti delle procedure
informatiche. A tal fine, l'Istituto procede ad una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della
gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione dello schema di
Convenzione assumendo tali dati come elementi per l'eventuale rideterminazione dei costi sopra citati.
L'eventuale variazione dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione all'Ente, a seguito della quale
quest'ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione.
9. E' a carico dell'Ente ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
10. L'Istituto provvede ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1,
comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
1. L'INPS è esonerato, come riconosciuto espressamente dall'Ente, da ogni e qualsiasi responsabilità nei
confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nonché verso i terzi, derivante dall'applicazione
della presente Convenzione. In particolare, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in
caso di pignoramento eseguito dai creditori dell'Ente sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in
relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
2. I rapporti conseguenti alla attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale
restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, dovranno essere instaurati
direttamente tra l'Ente e i datori di lavoro interessati.
3. L'Ente, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto, è tenuto a verificare
sistematicamente la congruità delle somme versate dai datori di lavoro in relazione alle proprie norme interne e
a segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare danno
all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
4. L'Ente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto, a semplice presentazione di nota specifica,
laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie attinenti alla legittimità,
all'efficacia o comunque per questioni attinenti all'applicazione della presente Convenzione.
5. Le spese di cui al precedente comma saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 9
1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Ente deve essere in possesso dei
requisiti attestati mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4. La “dichiarazione sostitutiva" va
trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente a una copia leggibile di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
2. La sottoscrizione della Convenzione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.
3. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni
variazione relativa ai propri dati identificativi, di contatto e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente
Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.
4. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Ente;
b) in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti all'uso della denominazione, dell'acronimo, de l logo
dell'Ente nonché del legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente per il
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (articolo 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di
natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le
disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un
nuovo testo convenzionale.
5. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 4, l'INPS comunica all'Ente la relativa
decisione motivandola ai sensi della medesima disposizione.
6. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ente ha facoltà di comunicare all'INPS le
proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Ente il recesso unilaterale dalla presente
Convenzione, motivandolo ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 e dando ragione del mancato
accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
8. E' fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita
comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
9. Tenuto conto che l'Ente è tenuto alla diligenza professionale di cui all'articolo 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha
facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità
previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
a. perdita da parte dell'Ente dei requisiti per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b. qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione delle
attività di cui alla presente Convenzione;
c. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di
uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva;
d. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre
Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Ente;
e. perdita, in capo all'Ente, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche
temporanea, in base alla normativa vigente;
f. eventuali misure inibitorie adottate da parte delle competenti autorità giudiziarie e/o amministrative nei
confronti dell'Ente e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Ente;
g. uso per fini diversi e fuorvianti da quanto previsto della presente Convenzione;
h. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della Convenzione con particolare riferimento al divieto di
abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
i. adozione da parte delle competenti autorità giudiziarie di misure cautelari personali riguardanti le persone
fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Ente per fatti compiuti nell'esercizio delle
proprie funzioni;
j. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Ente, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione
dei dati personali.
10. Laddove si verifichi una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Ente la propria
volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..
11. La Convenzione s'intende, altresì, risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio, laddove l'Ente
non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall'Inps, degli importi a debito residui relativi ai costi di cui
all'articolo 7, comma 3, lett. b) e d).
12. La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della presente
Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici procedurali.
13. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Ente sia sottoposto a
procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato connesse alla sfera
patrimoniale.
14. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica certificata
(PEC).
ARTICOLO 10
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche
appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della presente
Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel
Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità
nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza
previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il
danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al
rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità
previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni
fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione
del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati,
ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali
responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei
dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti
provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire
precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno
accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad
effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti
non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Entrambe le Parti (sia l'INPS che l'Ente), ai sensi dell'articolo 86, comma-13 bis, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono tenute ad informare i lavoratori e i datori di lavoro tenuti al versamento del
contributo in merito al trattamento oggetto della presente Convenzione, alle sue finalità e si impegnano a
garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE.
8. Per le finalità di cui al precedente comma, le Parti della presente Convenzione predispongono e diffondono,
ciascuna per i profili di competenza, una apposita informativa nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il
rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla
sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici
eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati
personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d.
“data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli
articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 11
1. La presente Convenzione ha efficacia dal novantesimo giorno successivo al perfezionamento della
sottoscrizione della stessa. L'avvenuta effettuazione degli adempimenti amministrativi necessari per
l'adeguamento delle procedure nonché l'adozione delle relative istruzioni amministrative sono comunicate
attraverso la pubblicazione di specifica circolare attuativa.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per una sola volta per
un ulteriore triennio.
3. L'Ente, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto
apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno 2026.
4. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione si intende rinnovata tramite scambio di posta
elettronica certificata (PEC) e ha efficacia sino al 31 dicembre 2029.
5. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Ente, la Convenzione cessa di
essere valida ed efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
6. L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare il presente schema di Convenzione, con preavviso da notificare
mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza, qualora ritenga
necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 12
La presente Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con
appositi atti aggiuntivi, e con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della sua
vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di
comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 13
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono
attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 14
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 15
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Ente deve essere effettuato mediante il modello F24 – sezione
erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa unitamente alla
Convenzione debitamente sottoscritta.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.
INPS 6EBIC
Il Direttore centrale Organizzazione Il legale rappresentante di 6Ebic (6EBIC)
Sig. Erder Mazzocchi
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile l'Ente dichiara di avere preso visione e di
accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 2 (Modalità
di riscossione); ARTICOLO 3 (Procedura di versamento dei contributi); ARTICOLO 4 (Misura del contributo);
ARTICOLO 5 (Versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa);
ARTICOLO 6 (Fornitura dati); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia);
ARTICOLO 9 (Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione dell'efficacia della Convenzione); ARTICOLO 11
(Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 13 (Foro competente);
ARTICOLO 15 (Oneri fiscali);
Il legale rappresentante di 6EBIC (6EBIC)
Sig. Erder Mazzocchi
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA11944
Denominazione completa Debito per contributi verso “6EBIC (6BIC)"
riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata DEB.E.B. PER CONTR 6EBIC PER SUO CONTO
Validità Mese 08 Anno 2025
Movimentabilità P10
Capitolo 1U4121008
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