Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori chiarimenti
Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 09/08/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 116
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente
superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a
268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori chiarimenti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito di
applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del
2018, relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei
periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dei decreti legislativi
n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-
legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito
all’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in
materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a
100.000 euro su base annua.
In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che
“ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i
trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n.
42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che
circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non
anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali).
Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha
fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della
legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia
presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi
escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri
trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non
è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a
100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione
da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi
dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del
2006 e n. 184 del 1997:
non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse
professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a
pensione;
rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse
professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro
quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi
assicurativi.
Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione
anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della
menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici
considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo
nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota
retributiva.
Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa
ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del
1997, con il sistema contributivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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