Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 119/2018
Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri. Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165
Riferimento normativo
Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri. Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 18/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 119
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.
Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le modalità applicative dell’articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i
periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere
parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini
del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
INDICE
1. Quadro normativo di riferimento
2. Ambito di applicazione
3. Chiarimenti in merito alla locuzione “periodi di servizio comunque prestato”
4. Modalità di presentazione della domanda di riscatto
5. Istruzioni operative
6. Modalità di calcolo dell’onere di riscatto
7. Modalità di pagamento dell’onere di riscatto
1. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a far data dal 1°
gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di
servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite
massimo complessivo di cinque anni.
Il successivo comma 3, del citato articolo 5, stabilisce che il personale militare possa
riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte
dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”.
L’articolo 7, comma 3, del decreto in argomento prevede, infine, che gli aumenti di servizio
maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, siano
riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni e, in tal caso, non ulteriormente
aumentabili dal 1° gennaio 1998, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/1997.
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, si forniscono le istruzioni applicative della norma in argomento.
In particolare, le presenti istruzioni integrano le istruzioni già fornite all’ultimo capoverso del
paragrafo 3.4 delle seguenti circolari Inpdap, nella parte in cui è stato precisato che “gli
aumenti dei periodi di servizio nei limiti di cinque anni sono computabili (riscattabili), a titolo in
parte oneroso, anche per i periodi di servizio comunque prestato”:
circolare n. 19 del 18/9/2009, relativa al personale dell’Esercito Italiano;
circolare n. 20 del 18/9/2009, relativa al personale dell’Aeronautica Militare;
circolare n. 21 del 18/9/2009, relativa al personale della Marina Militare;
circolare n. 22 del 18/9/2009, relativa al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.
2. Ambito di applicazione
Le presenti istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari
transitati all’impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola,
avendo gli stessi acquisito un diverso status.
Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro i previsti
novanta giorni dalla data di decesso del militare.
Le previsioni della presente circolare integrano quelle già impartite, all’ultimo paragrafo del
punto 3.4, sopra ricordate.
3. Chiarimenti in merito alla locuzione “periodi di servizio comunque prestato”
Il citato comma 3 dell’articolo 5, del D.lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di
riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle
maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il
personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di
impiego operativo.
Per servizio comunque prestato dal personale militare, ai sensi dell’articolo 1847 del Codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce
l’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come chiarito dal Ministero della
Difesa in qualità di datore di lavoro, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di
quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.
La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso
come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un
vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio,
nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio
Permanente Effettivo (SPE).
Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o
prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di
supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.
4. Modalità di presentazione della domanda di riscatto
La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica (cfr. la circolare n. 12 del 25
gennaio 2013), attraverso uno dei seguenti canali:
WEB - tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso
di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per
l’accesso ai servizi telematizzati dell’istituto;
Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803
164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario
del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi,
anche se non in possesso di PIN.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo
nella sezione “Tipologia” la dicitura “Altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto
maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs.
165/1997”.
Per il personale dell’Arma dei Carabinieri le domande di riscatto presentate a partire dal 1°
ottobre 2017 sono di competenza del “Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali” della
Direzione provinciale di Chieti, come indicato con la circolare n. 131 del 19 settembre 2017.
5. Istruzioni operative
L’operatore della Struttura territoriale competente procederà all’esame e alla definizione della
domanda di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, a condizione che il
militare, alla data di presentazione della domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodo
massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale
delle maggiorazioni medesime.
Si precisa che il riscatto in parola potrà essere concesso esclusivamente per i periodi non già
maggiorabili ex se.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi, riferiti a una domanda di riscatto ai fini
pensionistici presentata il 15 marzo 2017 con cui si richiede il riscatto della maggiorazione di
un quinto per un periodo di 5 anni, al fine di conseguire una maggiorazione pari a un anno:
1) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 5 o più anni di maggiorazioni e,
pertanto, l’istanza di riscatto dovrà essere respinta;
2) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 3 anni di maggiorazione e, pertanto,
l’istanza di riscatto potrà essere accolta nella misura richiesta;
3) alla data della domanda il richiedente ha già maturato quattro anni e sei mesi di
maggiorazioni e, pertanto, il riscatto potrà essere riconosciuto nel limite di sei mesi.
6. Modalità del calcolo dell’onere di riscatto
L’onere di riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della
pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione
temporale dei periodi oggetto di riscatto, secondo i criteri previsti dall’articolo 2, commi 3, 4 e
5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Nello specifico, il comma 4 dispone che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da
valutare con il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate
per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (c.d. criterio della riserva
matematica).
Il comma 5 dispone che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il
sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime
ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
Una volta determinato il contributo di riscatto in base ai criteri sopradescritti, l’onere da porre
a carico del richiedente è pari al 27% di tale importo. Ciò in considerazione del disposto
dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 165/1997, in base al quale gli aumenti dei periodi di
servizio sono computabili a titolo in parte oneroso.
La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal
lavoratore e quello complessivamente dovuto.
A tal proposito, si precisa quanto segue:
fino al 31 dicembre 2006 l’aliquota contributiva totale è pari al 32,95% e l’aliquota a
carico del dipendente è pari all’8,75%; pertanto il rapporto tra l’8,75% e il 32,95% è pari
al 26,55%, arrotondato al 27%;
dal 01.01.2007 l’aliquota contributiva totale è pari al 33% e l’aliquota a carico del
dipendente è pari all’8,80%; pertanto il rapporto tra l’8,80% e il 33% è pari al 26,66%,
arrotondato al 27%.
7. Modalità di pagamento dell’onere di riscatto
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di
notifica del provvedimento ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a
quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi, in applicazione dell’articolo
150 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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