Riconoscimento ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Articolo 1, comma 247, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205
Riconoscimento ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Articolo 1, comma 247, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19/08/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 119
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Riconoscimento ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa
dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di
fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie del beneficio previsto
dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 in favore dei
lavoratori esposti all’amianto. Articolo 1, comma 247, della legge del
27 dicembre 2017, n. 205
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, che prevede, a decorrere dall’anno 2018, il riconoscimento del
beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione
degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
INDICE:
1. Premessa
2. Disposizioni normative di riferimento
3. Destinatari della norma
4. Beneficio
5. Domanda di pensione
1. Premessa
L’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che “I benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a
decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di
produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini
dell'attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2018”.
Con la presente circolare, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della citata norma.
2. Disposizioni normative di riferimento
L’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 prevede che “Per i lavoratori che siano
stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5”.
L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 2003, ha disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito
dal citato comma 8 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il menzionato
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle
prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
3. Destinatari della norma
La norma in oggetto trova applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano prestato, per
almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli
stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma
previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico con il
riconoscimento del beneficio di cui al successivo paragrafo 4.
4. Beneficio
Il beneficio riconosciuto dalla norma in commento consiste nella rivalutazione dei periodi di
lavoro svolto:
a. fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di
fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del
trattamento pensionistico;
b. successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di
fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura
del trattamento pensionistico.
Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo
dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012, e
dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 26 del 2019, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di
pensione calcolata con il sistema retributivo.
Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici
di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità
contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quello di cui al presente punto.
L’opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
5. Domanda di pensione
Per conseguire la pensione con il riconoscimento del beneficio di cui al precedente paragrafo 4,
in assenza di una previsione legislativa riguardante le modalità di accertamento dello
svolgimento dell’attività lavorativa in argomento, per il periodo previsto dall’articolo 13,
comma 8, della legge n. 257 del 1992, al fine di consentire l’attività istruttoria in capo alle
Strutture territoriali dell’Istituto, in analogia con quanto stabilito dal decreto ministeriale 18
aprile 2018 per l’accertamento dello svolgimento di attività c.d. gravosa, gli interessati in
possesso dei prescritti requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la
documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di
produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo
indicato dalla norma.
In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, per il riconoscimento del
beneficio in argomento, è necessario selezionare – nella sezione “Dichiarazioni”, sotto
“Richieste aggiuntive”, “Richieste particolari agevolazioni di legge” – la seguente tipologia di
beneficio:
“L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di
fibre ceramiche refrattarie (legge n.247/2017)”.
Inoltre, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un
apposito modello (AP138) predisposto dall’INPS, reperibile on line sul sito www.inps.it nella
sezione “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”, attestante i periodi di svolgimento delle
attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle
proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di
inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
In caso di mancanza della suddetta dichiarazione per impossibilità oggettiva, per cessazione
dell’attività, del datore di lavoro, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei
reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento, con indicazione del
contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni procedurali per il riconoscimento del
beneficio in parola.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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