Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 124/2019
Contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Precisazioni in tema di prescrizione
Riferimento normativo
Contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Precisazioni in tema di prescrizione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Legale
Roma, 20/09/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 124
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223. Precisazioni in tema di prescrizione
SOMMARIO: Con la presente circolare, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione del
contributo dovuto dai datori di lavoro in forza di quanto disposto dall’articolo
5, comma 4, della legge n. 223/91, si forniscono le istruzioni per la gestione
del credito dell’Istituto.
INDICE:
1. Premessa
2. Somme dovute ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991
3. La prescrizione
4. Adempimenti a cura delle Strutture territoriali
1. Premessa
Con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017 l’Istituto ha dato conto degli effetti applicativi
dell’articolo 2, comma 71, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che
ha disposto, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione del trattamento di indennità di
mobilità ordinaria[1].
La medesima legge n. 92/2012 ha inoltre abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la
possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità.
A decorrere dalla stessa data sono state altresì espressamente abrogate le disposizioni che
prevedevano incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In conseguenza dell’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati è cessato, dal 1° gennaio
2017, l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità (pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/91) e del
contributo d’ingresso alla mobilità (di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 223/91).
Come già precisato nel messaggio sopra richiamato, resta fermo che le aziende che abbiano
avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n.
223/91 ed abbiano effettuato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016 sono comunque
soggette al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori siano intervenuti a far tempo dal 31 dicembre
2016, i datori di lavoro non sono più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso, di cui
all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1°
gennaio 2017[2].
2. Somme dovute ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n.
223/1991
L’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che “per ciascun lavoratore
posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità
spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza
del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale”[3].
Sul punto, il decreto ministeriale 17 febbraio 1993, n. 142, all’articolo 4, rubricato ”Modalità
per la riscossione delle somme dovute dalle imprese”, ha precisato che ”agli effetti del
versamento delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le
imprese devono presentare all'INPS, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, la
documentazione atta ad individuare i lavoratori collocati in mobilità, le somme dovute, la
forma di pagamento rateale o in un'unica soluzione. Il versamento in un'unica soluzione o della
prima rata delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui
l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. Le rate successive sono
corrisposte con la periodicità prevista per la presentazione delle denunce contributive […]. Il
pagamento delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
eseguito in un'unica soluzione nel caso di cessazione o sospensione dell'attività dell'impresa.
Qualora la cessazione o la sospensione di attività intervenga nel corso della rateazione, devono
essere saldate in un'unica soluzione le rate residue. Il pagamento rateale di cui all'art. 5,
commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non comporta aggravio di interessi”.
In merito alla corretta applicazione delle disposizioni relative all’obbligo contributivo da ultimo
richiamato, si ritiene utile dar conto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione in tre recenti
sentenze in materia di prescrizione del suddetto contributo.
Con le sentenze n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell’8
novembre 2018, la Corte di legittimità ha infatti ritenuto che gli oneri previsti dall'articolo 5,
comma 4, della legge n. 223/1991 hanno natura contributiva, con conseguente applicazione
del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. La prescrizione
Alla luce di tale indirizzo della Corte di Cassazione, che giudica estinto il diritto di credito
dell’Istituto per prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, in
assenza di idonei atti interruttivi dell’Istituto, si rendono necessarie alcune precisazioni in
merito all’esatta individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione[4].
Tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo
dovuto.
Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, lette in combinato
disposto con quelle del decreto ministeriale n. 142/1993, prevedono che il versamento del
contributo possa avvenire in un’unica soluzione o in trenta rate mensili[5].
Il versamento in un'unica soluzione o della prima rata delle somme di cui all'articolo 5, comma
4, della legge n. 223/1991 deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva
di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in
mobilità[6], essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro.
Le successive rate dovranno essere versate secondo le scadenze delle successive denunce
contributive[7].
ll dies a quo del termine di prescrizione deve essere quindi individuato secondo le disposizioni
da ultimo richiamate.
In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato all’Istituto la volontà di
avvalersi del pagamento rateale[8], per la corretta determinazione della decorrenza del
termine di prescrizione si evidenzia che l’obbligo contributivo determinato dall’articolo 5,
comma 4, della legge n. 223/1991, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in
rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento.
Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento
frazionato di un’unica obbligazione.
Nel caso di specie, infatti, all’unicità della causa debendi non può che corrispondere l’unitarietà
dell’obbligo contributivo, diversamente da altre obbligazioni previdenziali che hanno scadenze
periodiche, ove le singole scadenze determinano il termine di adempimento delle singole
obbligazioni previdenziali, che quindi sono da ritenersi autonome in quanto scaturenti da
causae debendi autonome e indipendenti le une dalle altre (ad esempio, le retribuzioni).
Conseguentemente, essendo il beneficio del pagamento rateale solo una modalità prevista per
agevolare l’adempimento del datore di lavoro, che non comporta il frazionamento
dell’obbligazione contributiva di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, in tante
autonome obbligazioni, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che
prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il
recupero coattivo del credito tramite l’Agente della Riscossione.
Infine, è necessario precisare che nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato
l’esistenza del debito, la decorrenza del termine di prescrizione è sospesa, ai sensi dell’articolo
2941 del codice civile, finché il dolo non sia stato scoperto.
La fattispecie da ultimo richiamata potrebbe verificarsi nel caso in cui la dichiarazione[9]
rilasciata dal datore di lavoro all’Inps non sia veritiera riguardo all’esatto ammontare del
contributo dovuto o circa l’avvenuto pagamento dell’acconto.
4. Adempimenti a cura delle Strutture territoriali
In considerazione di quanto esposto, è necessario che le Strutture territoriali effettuino una
complessiva ricognizione dei crediti dell’Istituto per omissione, totale o parziale, della
contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, per poi
procedere alla verifica della tempestiva e puntuale interruzione dei termini di prescrizione ed a
porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari alla miglior tutela del credito.
Di contro, i crediti caduti in prescrizione devono, secondo le consuete disposizioni di prassi,
essere abbandonati.
Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite in materia di procedimento di autotutela (tra le
quali, si ricordano le circolari n. 146/2006, n. 132/2011 e n. 29/2013) e a quanto chiarito con i
messaggi n. 3913 del 29 settembre 2016 e n. 3609 del 20 settembre 2017, in materia di
esercizio del potere di autotutela dell’Istituto relativa a crediti oggetto di avvisi di addebito
divenuti inoppugnabili.
Infine, per i crediti oggetto di contenzioso giudiziario, le Strutture territoriali si raccorderanno
con la competente Avvocatura dell’Istituto.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Damato
[1] In materia, si rinvia alla circolare n. 2/2013.
[2] In relazione a detti licenziamenti, le aziende sono tenute al versamento del contributo di
cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012. A tale riguardo, per le modifiche
normative di cui all’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018), si rinvia al messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018.
[3] I successivi commi dell’articolo 5 dispongono quanto segue:
”5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per
l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 9 comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate
relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del
rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi accettando le offerte procurate dalla
impresa abbiano prestato lavoro.
“6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo
a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese
successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità
produttiva in cui il lavoratore era occupato la somma che l'impresa è tenuta a versare la
somma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di
trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del
programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464”.
[4] Quanto al termine di prescrizione, ai sensi dell’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995, lo stesso è quinquennale per i crediti contributivi venuti in essere dal 1° gennaio
1996 e per quelli maturati e scaduti in precedenza, sempre che non esistano atti interruttivi
già compiuti o procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente e fatta salva l’esatta
individuazione del termine di prescrizione dei contributi in caso di cartella esattoriale o avviso
di addebito non opposti.
[5] Il pagamento in un’unica soluzione è obbligatorio in caso di sospensione o cessazione
dell’attività di impresa. Qualora la cessazione o la sospensione dell’attività intervenga nel corso
della rateazione di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, devono essere saldate
in unica soluzione le rate residue.
[6] L’Istituto ha infatti precisato con la circolare n. 238/1994 che l’obbligo di versamento della
prima rata o dell’importo in unica soluzione coincide con la scadenza della denuncia
contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori
posti in mobilità, essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di
lavoro.
[7] Deve essere tenuto in debito conto, ai fini qui in esame, quanto indicato con la circolare n.
101/1995 nel caso in cui le comunicazioni di recesso ai lavoratori abbiano successioni
temporali diverse. In tale circolare è stato precisato che “nel rispetto di tali scadenze, saranno
quindi incrementate le rate, tenendo conto, però, che la procedura di mobilità è unica. Il
conteggio […] sarà quindi unico (con riferimento all’importo totale dovuto detratta la
anticipazione versata) con scadenze ed importi di rate collegati alla data di anticipazione di
licenziamento”. Conseguentemente, la rateazione può avere una durata superiore a trenta
mesi in ragione delle diverse decorrenze della comunicazione di recesso ai lavoratori posti in
mobilità.
[8] Le imprese interessate, conclusa la procedura di mobilità, nell’adempiere agli obblighi di cui
all’articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991, trasmettono alla Struttura Inps competente
una dichiarazione con la quale attestano, tra l’altro, l’importo complessivamente dovuto ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, di aver versato l’anticipazione di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge n. 223/1991, e di volersi avvalere del pagamento rateale
(cfr. al riguardo la circolare n. 238/1994).
[9] Cfr. la precedente nota 8 e le circolari n. 238/1994 e n. 101/1995 per l’esatto calcolo
dell’importo dovuto.
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