Obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc” di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc” di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Testo normativo
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Roma, 11/09/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 125
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e
dei contratti denominati “incarichi post-doc” di cui, rispettivamente,
agli articoli 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra il quadro normativo di riferimento dei c.d.
contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc” previsti,
rispettivamente, dall’articolo 22 e dall’articolo 22-bis della legge n. 240/2010
e si forniscono indicazioni in ordine ai relativi obblighi contributivi conseguenti
alla stipula dei medesimi.
INDICE
1. Premessa
2. Contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010
3. Incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010
4. Obblighi contributivi per i contratti di cui agli articoli 22 e 22-bis della legge n. 240/2010
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens
6. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
1. Premessa
L’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies
dell’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati
all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati “contratti di ricerca”.
Tale tipologia contrattuale ha sostituito gli assegni di ricerca[1] disciplinati dal medesimo
articolo 22 nel testo previgente alla riforma.
L’articolo 22-bis della medesima legge n. 240/2010, inserito dall’articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n.
79, ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-
ruolo della carriera accademica, denominati “incarichi post-doc”.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina dei citati contratti e si
forniscono le relative indicazioni sugli obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei
medesimi.
2. Contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010
Il novellato articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 dispone che i contratti di ricerca,
finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che
privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca,
dalle seguenti istituzioni:
università;
enti pubblici di ricerca;
istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382.
Tali istituzioni disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca attraverso bandi di selezione che contengono informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e al trattamento
economico e previdenziale (cfr. l’art. 22, comma 3, della legge n. 240/2010).
I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in
possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero o, per i
settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, a esclusione del personale di
ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle citate istituzioni stipulanti, nonché di coloro che
hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010. Inoltre, possono accedere
alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all’ultimo
anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i
sei mesi successivi dalla data di pubblicazione del bando di selezione (cfr. l’art. 22, comma 4,
della legge n. 240/2010).
Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l’accesso alla selezione anche a soggetti che,
pure in assenza dei titoli citati, sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo
allo svolgimento di attività di ricerca, resta fermo che i titoli di cui al comma 4 del citato
articolo 22 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie
(cfr. l’art. 22, comma 5, della legge n. 240/2010).
I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per
ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e
internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno,
in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In
ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni
differenti, non può essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto
non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o
per motivi di salute secondo la vigente normativa (cfr. l’art. 22, comma 2, della legge n.
240/2010).
L’importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni
caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo
definito (cfr. l’art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010).
A tale fine, in data 18 marzo 2025 è stato sottoscritto il “Contratto relativo alla sequenza
contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010” (di seguito, Contratto), in
attuazione dell’articolo 178, comma 1, lettera g), rubricato “Sequenze contrattuali”, del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Istruzione e ricerca
del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019–2021.
L’articolo 1, comma 3, del citato Contratto, richiamando l’articolo 22, comma 6, della legge n.
240/2010, che demanda alla contrattazione collettiva esclusivamente l’individuazione
dell’importo del contratto di ricerca, dispone che alla figura del contrattista di ricerca non si
estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal citato CCNL del 18
gennaio 2024, nonché dagli altri CCNL del comparto o dell’area Istruzione e ricerca o di altri
comparti o aree in essi confluite.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Contratto l'importo del contratto di ricerca è definito dal
singolo ente in ragione dell’impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall’articolo 22
della legge n. 240/2010.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che in ogni caso l’importo del contratto
di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo pieno.
Il comma 3 del citato articolo 2 conferma quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, ultimo
periodo, della legge n. 240/2010; pertanto, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti
in argomento non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per
l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
Ferme restando le specifiche norme di settore, i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di
accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 22 della legge n. 240/2010, né
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75 (cfr. l’art. 22, comma 9, della legge n. 240/2010 e l’art. 2, comma 4, del Contratto).
Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica
o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e per il
dipendente in servizio presso Amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni e per tale periodo non è previsto il riconoscimento della
contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’Amministrazione che ha
collocato il dipendente in aspettativa.
Specifiche disposizioni in relazione all’incompatibilità dei contratti di ricerca con altre tipologie
di incarichi e contratti e alla durata complessiva dei medesimi sono state introdotte dall’articolo
22-ter, comma 9, della legge n. 240/2010.
3. Incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010
L’articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 240/2010, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 22 della medesima legge, dispone che possono essere stipulati contratti a tempo
determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, o
finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
I soggetti abilitati all’attivazione dei contratti post-doc sono gli stessi che possono stipulare i
contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010 (cfr. il par. 2 della presente
circolare), ossia:
università;
enti pubblici di ricerca;
istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980.
La stipula di tali contratti è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di
collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
Le istituzioni sopra individuate disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione
per il conferimento degli incarichi post-doc. Il bando di selezione contiene informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul
trattamento economico e previdenziale (cfr. l’art. 22-bis, comma 4, della legge n. 240/2010).
Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del
titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo
indeterminato, dalle citate istituzioni stipulanti, nonché coloro che hanno fruito di contratti di
cui all'articolo 24 della medesima legge n. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022. Gli enti pubblici di ricerca possono
consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi in argomento
anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce
titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie (cfr. l’art. 22-bis, comma
3, della legge n. 240/2010).
Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata
complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo
soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non
continuativi. Viene previsto che tali termini massimi siano derogabili unicamente al fine di dare
attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito
delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata di tali
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di
salute secondo la vigente normativa (cfr. l’art. 22-bis, comma 2, della legge n. 240/2010).
Per l’incarico post-doc è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo definito (cfr. l’art. 22-bis, comma 5, della legge n.
240/2010).
L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Amministrazioni
pubbliche (cfr. l’art. 22-bis, comma 6, della legge n. 240/2010). Inoltre, per tale periodo non è
previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in
capo all’Amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
Gli incarichi in argomento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni
da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 75/2017 (cfr. l’art. 22-bis, comma 7, della legge n. 240/2010).
L’articolo 22-ter, commi 9 e 10, della legge n. 240/2010 reca ulteriori disposizioni riferite alle
incompatibilità, durata complessiva e limiti di spesa degli incarichi post-doc.
4. Obblighi contributivi per i contratti di cui agli articoli 22 e 22-bis della legge n.
240/2010
I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge n.
240/2010 e i contratti denominati incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della medesima
legge sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i
lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.
Al fine di determinare il carico contributivo si rinvia, pertanto, alle regole generali che
disciplinano i relativi obblighi e, in particolare, in ragione dell’inquadramento previdenziale
previsto per il datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.
Con specifico riferimento alle pubbliche Amministrazioni si rammenta che le stesse sono tenute
a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle
medesime ai fini dell’invalidità, della vecchia e ai superstiti (IVS), ad esempio, CPDEL, CTPS,
CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del
trattamento di fine rapporto (TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e
alla Gestione ex ENPDEP, ove iscritte.
Le medesime sono, inoltre, tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della
prestazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) disciplinata dal decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto
dall’art. 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo
0,30%, introdotto dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
Per effetto di quanto disposto dalla lettera d) del comma 29 dell’articolo 2 della legge n.
92/2012, non è dovuto il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo 2,
pari all’1,40% della retribuzione imponibile.
Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le pubbliche Amministrazioni che non sono
titolari di una matricola “DM” devono richiederne l’apertura per gli adempimenti informativi e
contributivi verso l’INPS.
In tale senso, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007,
nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui
all’Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
Si precisa, infine, che le pubbliche Amministrazioni non sono tenute all’assolvimento degli
obblighi contributivi relativi al finanziamento delle assicurazioni della maternità e contro la
malattia, poiché in relazione a tali eventi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <ListaPosPA> del flusso
Uniemens
I periodi di vigenza del contratto di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010 devono
essere dichiarati mensilmente tramite le modalità in uso per il flusso Uniemens-ListaPosPA,
utilizzando il codice <Tipo Impiego> appositamente previsto “52”, avente il significato di
“Contratti di ricerca – art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240”.
L’Amministrazione pubblica che pone in aspettativa il lavoratore che ha stipulato il contratto di
ricerca con una delle istituzioni previste dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010
deve valorizzare nell’ultimo periodo precedente l’aspettativa lo specifico codice cessazione
“63”, avente il significato di “Aspettativa contratti di ricerca – art.22 della legge 30 dicembre
2010, n.240”.
I periodi di vigenza degli incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010
devono essere dichiarati mensilmente tramite le modalità in uso per il flusso Uniemens-
ListaPosPA, utilizzando il codice <Tipo Impiego> appositamente previsto “53”, avente il
significato di “Incarichi post-doc – art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240”.
L’Amministrazione pubblica che pone in aspettativa il lavoratore che ha stipulato il contratto
con una delle istituzioni previste dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010, deve
valorizzare nell’ultimo periodo precedente l’aspettativa lo specifico codice cessazione “64”,
avente il significato di “Aspettativa incarichi post-doc– art.22-bis della legge 30 dicembre 2010,
n.240”.
I suddetti codici devono essere utilizzati valorizzando nel flusso Uniemens-ListaPosPA
l’elemento <Anno Mese Denuncia> con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente
circolare.
6. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione <PosContributiva> del flusso
Uniemens
I lavoratori interessati dai contratti di cui agli articoli 22 e 22-bis della legge n. 240/2010
devono essere esposti nel flusso Uniemens con le medesime modalità in uso utilizzate per la
denuncia dei lavoratori a tempo determinato in forza presso i datori di lavoro sopra elencati.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Ai sensi dell’articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge n. 36/2022, come da
ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, fino al 31 dicembre 2024,
limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo entro il
predetto termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del D.P.R. n. 382/1980, e gli enti pubblici di ricerca potevano indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del citato
decreto-legge n. 36/2022.
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