D.M. 21 dicembre 2018. Determinazione per l’anno 2019 delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
D.M. 21 dicembre 2018. Determinazione per l’anno 2019 delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 30/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 13
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: D.M. 21 dicembre 2018. Determinazione per l’anno 2019 delle
retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in
Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza
sociale. Regolarizzazioni contributive
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 21
dicembre 2018, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere
a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei
lavoratori italiani operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative
istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di
gennaio 2019.
INDICE
1. Premessa
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2019
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
A2. Retribuzioni convenzionali
A3. Casi particolari
B) Regolarizzazioni contributive
1. Premessa
Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, con D.M.21 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 17 gennaio 2019, n. 14 (Allegato
n. 1), ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Al riguardo, le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 (cfr. art. 1) si applicano ai lavoratori
operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza
sociale.
Sono pertanto esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati
dell’Unione europea ossia:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti
d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese
nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi,
facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e
Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda,
Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e
Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia.
Con riferimento al predetto ultimo Stato si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e
la Confederazione svizzera e l’Accordo SEE si applicano anche alla Repubblica di Croazia (cfr. la
circolare n. 95 del 31 maggio 2017).
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione Europea la normativa di sicurezza
sociale applicabile è contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive
modifiche (cfr. le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010 e n. 115 del 19
settembre 2012).
Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987, anche la
Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si
applica la normativa comunitaria.
Si evidenzia, a tal proposito, che le disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari si
applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal
1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. la circolare n. 107 del 13 agosto 2012).
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2019
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti, per l’anno 2019, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, si chiarisce che le disposizioni del
decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai
lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un
regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di
lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).
Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale,
anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle
assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15
marzo 1994).
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i
seguenti Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele (circolare n. 196 del 2
dicembre 2015) , Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia
(Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e
Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre
2015).
Relativamente alla convenzione con il Canada, si evidenzia che dal 1° ottobre 2017 è in vigore
il nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017).
A2. Retribuzioni convenzionali
L’articolo 2 del D.M. 21 dicembre 2018, che sostanzialmente ricalca il testo dei precedenti
decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali, stabilisce che “per i
lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale
imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale
corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.
Al riguardo, si richiama il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la
circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa
alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto
per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per
accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con
le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere
a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di
assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali casi l’imponibile
mensile deve essere diviso per 26 giornate e il valore ottenuto moltiplicato per il numero dei
giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2019, allegate alla presente
circolare (Allegato n. 2) sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni
imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’articolo 36 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R.), si rinvia a quanto indicato al
punto A della circolare n. 86/2001.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che, anche per tale
emolumento, l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con il messaggio n.
159 del 30 dicembre 2003.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il
trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
A3. Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti
casi, già illustrati nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989:
passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto
collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per
passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della
variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente
al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio,
lavoro straordinario, premi, ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno
nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini
dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli
emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della retribuzione
globale annua, comprensiva delle predette voci retributive, e dividere il valore così ottenuto per
dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo
mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il
calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, è necessario procedere ad una
operazione di conguaglio, per i periodi pregressi, a partire dal mese di gennaio dell’anno in
corso.
B) Regolarizzazioni contributive
Le aziende che per il mese di gennaio 2019 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al
punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione
n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7
ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti
modalità:
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2019 e
quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi
dovuti sui totali ottenuti.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali
obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai
contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede
l’utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, per
la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero;
Visto l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la
determinazione delle basi retributive al fine del computo dell’indennità ordinaria di
disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare
l’art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in
materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Considerato il decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella
GURI n. 14 del 18 gennaio 2018, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni
convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di
paga in corso al 31 dicembre 2018;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie,
raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Tenuto conto delle proposte formulate da CONFINDUSTRIA con nota del 1 ottobre
2018, da CONFCOMMERCIO con nota del 2 ottobre 2018, da CONFETRA con nota del 4
ottobre 2018, da ANITA con nota del 4 ottobre 2018, da ABI con nota del 12 ottobre 2018,
da UGL con nota del 15 ottobre 2018, da FNSI con nota del 31 ottobre 2018, dall’INPS in
sede di Conferenza di servizi, nonché degli elementi pervenuti dall’ISTAT con nota dell’8
ottobre 2018;
Ritenuta la necessità di provvedere, per l’anno 2019, alla determinazione delle
retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi,
convocata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 e s. m. i., svoltasi l’ 8 novembre
2018;
Decreta:
Art.1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 2019, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il
calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti
all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro
dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione
convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione
nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.
Art. 3
Frazionabilità delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del
rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in
ragione di ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art.1 va liquidato il trattamento ordinario di
disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro del Lavoro Il Ministro
e delle Politiche Sociali dell’Economia e delle Finanze
ALLEGATO 2
17-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14
ALLEGATO
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17-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14
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17-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14
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17-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14
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17-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14
19A00248
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