Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus mamme). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus mamme). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28/10/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 139
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al
reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus
mamme). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina di cui all’articolo
6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che prevede un’integrazione al reddito per
le lavoratrici madri con due o più figli, c.d. Nuovo bonus mamme, e si
forniscono indicazioni per la presentazione delle domande.
INDICE
1. 1. Premessa
2. 2. Requisiti di accesso
3. 3. Assetto e misura
4. 4. Presentazione e gestione delle domande
5. 5. Regime fiscale e non rilevanza ai fini dell’indicatore ISEE
6. 6. Finanziamento degli oneri
7. 7. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante "Disposizioni urgenti
per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e
in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 118, modifica il primo periodo dell’articolo 1, comma 219, della legge
30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025) posticipando all’anno 2026
l’esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con due o più figli, inizialmente previsto
a decorrere dall’anno 2025. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 6 introduce, inoltre,
per l’anno 2025 per le medesime lavoratrici (madri con due o più figli) che svolgono un’attività
di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonomo
un’integrazione al reddito (di seguito, Nuovo bonus mamme) che consiste nell’erogazione di
una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di
lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo
bonus mamme non è riconosciuto nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono
titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si evidenzia che tali
lavoratrici possono accedere fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più
piccolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, all’esonero totale dei contributi
previdenziali a loro carico, introdotto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213[1] (di seguito, legge di Bilancio 2024).
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina del Nuovo bonus mamme e si
forniscono indicazioni per la presentazione delle relative domande.
2. Requisiti di accesso
L’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 95/2025, dispone che: “per l'anno
2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle
lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le
casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo
anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro
mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di
lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non
superiore a 40.000 euro su base annua”.Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 2
prevede che: “La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con
esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni
previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e
la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più
di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni
mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo,
titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il
reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in
ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di
lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”.
Ai fini dell’accesso al Nuovo bonus mamme le lavoratrici madri devono possedere,
congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.
1. Numero di figli
Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento
preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli
(compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a
diciotto anni.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve
sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. Se
la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero
anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al
compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio
più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al
1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il
requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno
2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal
diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai
fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità
genitoriale.
2. Attività di lavoro
Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome
iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza
professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro
intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
Il diritto all’erogazione del Nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto
di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
Per le lavoratrici autonome il Nuovo bonus mamme spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o
fondo di riferimento nell’anno 2025.
Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata il Nuovo bonus mamme spetta per i
periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025.
Sono escluse dalla platea delle beneficiarie del Nuovo bonus mamme le titolari di cariche sociali
e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima.
Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi
in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con
tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31
dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge di Bilancio 2024.
Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere
dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che anche i rapporti di
apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come
previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, devono
considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione dei giovani.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative
del Nuovo bonus mamme in ordine ai mesi di spettanza:
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli. La lavoratrice ha diritto al
Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a
tempo determinato e indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15
settembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di
settembre 2025;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli. La lavoratrice ha diritto al
Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo
determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10
novembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di
novembre 2025;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con un figlio ed è in corso la gravidanza
del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2025. La lavoratrice ha
diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2025 al mese di dicembre 2025 a prescindere
dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli e titolare di contratto a
tempo indeterminato; la lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio
2025; nel mese di settembre 2025 nasce il terzo figlio. Dal mese di settembre la lavoratrice
non ha diritto al Nuovo bonus mamme, in quanto titolare di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ma può accedere all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma
180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha otto
anni ed è titolare di un contratto a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo
bonus mamme, ma può accedere all’esonero totale dei contributi previdenziali IVS, previsto
dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha cinque
anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2025, il contratto di
lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di
gennaio 2025 al mese di giugno 2025. Dal mese di luglio 2025 la lavoratrice può accedere
all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio
2024;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli, tutti di età superiore ai
diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale
lavoratrice non può accedere neanche all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1,
comma 180, della legge di Bilancio 2024.
3. Requisito economico
Per accedere al Nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro,
autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o
inferiore a 40.000 euro.
3. Assetto e misura
Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 prevede che l’importo del Nuovo bonus
mamme è pari a una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili e le
mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel
mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al
medesimo mese di dicembre 2025.
Il Nuovo bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente
con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in
tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un
importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.
4. Presentazione e gestione delle domande
L’articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 prevede che il beneficio è erogato a domanda
dall’INPS.
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal
genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la
verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Si evidenzia che il
genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a
proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio
2022).
Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali:
sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello
2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori);
Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della
presente circolare. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale
data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai
documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni
relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti
previsti per accedere al numero di mensilità richieste del Nuovo bonus mamme e,
precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni:
a. di essere madre di soli due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
b. di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in
affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il
codice fiscale. In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare
apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella
domanda. In particolare:
in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese dell’Unione europea: certificazione
anagrafica o documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi
del regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2016;
in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja:
equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico apostillato;
in caso di lavoratrici appartenenti a Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja:
equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico legalizzato.
c. di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie
autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali di cui
al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 e la Gestione separata.
Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono altresì
dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di
richiesta del Nuovo bonus mamme;
d. che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno
2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.
All’atto di presentazione della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento
prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.
L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda Nuovo bonus mamme al
“Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già
registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di
accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione
finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification
SEPA”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in
occasione di precedenti richieste di pagamento.
Le informazioni fornite oggetto di dichiarazione sostitutiva e la documentazione allegata in sede
di presentazione della domanda saranno sottoposte, anche dopo l’erogazione della prestazione,
alla disciplina dei controlli prevista dal D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è
prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal
beneficio, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente recupero del
Nuovo bonus mamme e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre
Sedi giudiziarie competenti.
5. Regime fiscale e non rilevanza ai fini dell’indicatore ISEE
L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 prevede che il Nuovo bonus mamme non
concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del Testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(cfr. l’art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025). Inoltre, non rileva ai fini della
determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) stabilita ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159.
6. Finanziamento degli oneri
L’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 95/2025 prevede che agli oneri derivanti dai commi
1 e 2 del medesimo articolo 6, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede,
quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1 del
medesimo articolo 6 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20 del
citato decreto-legge n. 95/2025.
7. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile del Nuovo bonus mamme, posta a carico del bilancio dello Stato,
avviene nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia) ai
seguenti conti di nuova istituzione:
GAT30218 - per rilevare l’onere per il nuovo bonus mamme di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, agganciato alla causale dei flussi di cassa “21502 -
Sostegno alla maternità e genitorialità”;
GAT10218 - per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari, ed è corrisposta dall'Istituto
direttamente tramite la procedura dei pagamenti accentrati.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto
GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo codice bilancio "3326 -
Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità e bonus a sostegno della genitorialità - GAT".
L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine
verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati utilizzando il nuovo conto di
debito GPA10318.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate si istituisce il seguente conto:
GAT24218 - Entrate varie – Recuperi e reintroiti del Nuovo bonus mamme di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, il nuovo codice bilancio “1373 – Indennità e bonus a sostegno della genitorialità –
GAT”.
Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in
uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata
procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tale fine opportunamente aggiornata.
Il nuovo codice bilancio “1373” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario
del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 e il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAT30218
Denominazione completa Onere per il Nuovo bonus mamme di cui all’ articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95
Denominazione abbreviata ONERE NUOVO BONUS MAMME-ART.6 C.2 DL 95/2025
Validità e Movimentabilità Mese 10 - Anno 2025 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAT10218
Denominazione completa Debiti nei confronti dei beneficiari per il Nuovo bonus
mamme di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 30 giugno 2025, n. 95
Denominazione abbreviata DEBITO NUOVO BONUS MAMME-A6 C2 DL 95/25
Validità e Movimentabilità Mese 10 - Anno 2025 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAT24218
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti del Nuovo bonus
mamme di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 30 giugno 2025, n. 95
Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN.NUOVO BONUS MAMME-A6 C2 DL 95/25
Validità e Movimentabilità Mese 10 - Anno 2025 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GPA10318
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento tramite
procedura automatizzata del Nuovo bonus mamme di
cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30
giugno 2025, n. 95
Denominazione abbreviata DEB.RIEM. NUOVO BONUS MAMME-A6 C2 DL95/25-
PR.AUT
Validità e Movimentabilità Mese 10 - Anno 2025 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 8U2220099/8E2320099/PNE112013
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