Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma
Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 18/11/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 140
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40
del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità)
anche durante il teorico periodo di trattamento economico di
maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma
SOMMARIO: La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla
fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001,
n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice
autonoma.
INDICE:
1. Premessa
2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre
lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
3. Ambito di applicazione
1. Premessa
In data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177
ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei
riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e
paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice
autonoma.
A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che potendo “entrambi i genitori lavorare subito
dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la
facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una
gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo
assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le
modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti
dalla normativa”.
Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni.
2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n.
151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice
autonoma
Nel caso in cui la madre sialavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei
riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia
in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla
fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della
circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.
Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di
incompatibilità:
il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la
madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n.
151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore
previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla
madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai
riposi giornalieri.
3. Ambito di applicazione
Le indicazioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande pervenute e non
ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano
trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni di dettaglio relative agli applicativi
informatici.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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