Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 140/2019

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma

Pubblicato: 17/11/2019 In vigore dal: 17/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 18/11/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 140 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma SOMMARIO: La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma. INDICE: 1. Premessa 2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma 3. Ambito di applicazione 1. Premessa In data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177 ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”. Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni. 2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma Nel caso in cui la madre sialavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003. Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità: il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale; il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri. 3. Ambito di applicazione Le indicazioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informatici. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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