Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 140/2025

Riduzione, per l’anno 2026, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol ai sensi del decreto interministeriale 22 agosto 2023. Deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025

Pubblicato: 11/11/2025 In vigore dal: 11/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Riduzione, per l’anno 2026, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol ai sensi del decreto interministeriale 22 agosto 2023. Deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 12/11/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 140 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Riduzione, per l’anno 2026, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol ai sensi del decreto interministeriale 22 agosto 2023. Deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025 SOMMARIO: Con la presente circolare, a seguito della deliberazione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol n. 15 del 12 giugno 2025, che ha ridotto il contributo ordinario di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 22 agosto 2023, si forniscono istruzioni operative per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della citata riduzione, nonché le relative istruzioni contabili. INDICE 1. Premessa 2. Quadro normativo 3. Istruzioni operative 4. Istruzioni contabili 1. Premessa Il decreto 22 agosto 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol (di seguito, Fondo) di adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 40, comma 1-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto la possibilità di ridurre l’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a cinque dipendenti, previa apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo (cfr. l’art. 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023), fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, espressamente richiamati dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148/2015. Con la deliberazione n. 15 del 12 giugno 2025 (Allegato n. 1), il Comitato amministratore del Fondo ha deliberato, per l’anno 2026, la riduzione del citato contributo in misura pari al 40%. Tanto premesso, con la presente circolare si illustra il quadro normativo di riferimento e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’applicazione della riduzione del contributo ordinario in argomento. 2. Quadro normativo L’articolo 8, comma 1, del D.I. 22 agosto 2023 ha previsto, per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, l’obbligo del versamento di un contributo ordinario la cui misura varia in base al requisito dimensionale, come di seguito indicato: - 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti; - 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 5 dipendenti. Come anticipato in premessa, l’articolo 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023 ha previsto che l’aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,50% possa essere ridotta, fino alla misura massima del 40%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, previa apposita deliberazione del Comitato amministratore del Fondo. In attuazione di tale disposto normativo, il Comitato amministratore del Fondo, con la citata deliberazione n. 15/2025 ha deliberato la riduzione, in misura pari al 40%, dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, che si attesta alla misura dello 0,30%. Tale riduzione è prevista per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e che, in coerenza con la previsione del citato articolo 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023 “[…] non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento […]”. Si rammenta che il suddetto contributo ordinario di finanziamento dello 0,30%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, è ripartito tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. 3. Istruzioni operative Per l’anno2026, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (matricole contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “6P”) che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di AIS per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% saranno contrassegnati centralmente dal c.a. “2Q”, che assumerà il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e del 21 maggio 2024”. La procedura centralizzata, dopo avere effettuato le dovute verifiche, provvederà all’attribuzione del c.a. sopra indicato; la medesima procedura provvederà altresì alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorreranno dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento. Si ricorda che, anche in presenza del sopra menzionato c.a., la procedura di calcolo non procederà al riconoscimento della riduzione contributiva qualora risulti applicata l’aliquota per i datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti. La procedura di calcolo, dal mese di competenza gennaio 2026, verrà adeguata al fine di recepire le indicazioni sopra riportate. 4. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile della contribuzione ordinaria dovuta in misura ridotta per l’anno 2026 per il finanziamento dell’AIS a carico del Fondo si confermano i conti di entrata in uso, su cui verranno ripartiti gli importi dovuti a cura della procedura gestionale conferente, come da istruzioni fornite al precedente paragrafo 3 della presente circolare. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ DI BOLZANO ALTO ADIGE DELIBERAZIONE N. 15 Oggetto: Riduzione del contributo ordinario di cui all’art.8, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale 22 agosto 2023, per l’anno 2026. Seduta del 12 giugno 2025 VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; VISTO, in particolare, l’art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo; VISTO l’articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191; VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l’attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità; VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 con cui è stato istituito il “Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”; VISTO l’articolo 29, comma 8-bis, del D.Lgs. n.148/2015, così come introdotto dall’articolo 1, comma 207, lett.f), della legge n.234/2021, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento; VISTO il decreto interministeriale 22 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7- bis, e 30, comma 1-bis, del citato D.lgs n. 148/2015; VISTO il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021, relativo alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; VISTO l’articolo 26, comma 5, del citato D.lgs. n. 148/2015 in base al quale il predetto Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS, e l’art. 35, comma 1, del medesimo decreto, che prevede l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità; VISTO l’articolo 8, comma 3, del citato Decreto Interministeriale 22 agosto 2023, in base al quale, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 1 può essere ridotta fino alla misura massima del 40%, previa apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno; VISTA la Relazione Tecnica del Coordinamento Generale Statistico Attuariale riguardo ai Risultati delle valutazioni effettuate sull’equilibrio del Fondo per l’anno 2026, nel caso di riduzione dell’aliquota per le aziende che hanno occupato mediamente fino a cinque dipendenti; DELIBERA la riduzione del contributo ordinario di cui all’art.8, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale 22 agosto 2023, per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, per l’anno 2026. La riduzione, stabilita in misura pari al (cid:23)(cid:19)(cid:8) della aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, è prevista per i citati datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento. (cid:44)(cid:47)(cid:3)(cid:54)(cid:40)(cid:42)(cid:53)(cid:40)(cid:55)(cid:36)(cid:53)(cid:44)(cid:50) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:44)(cid:47)(cid:3)(cid:51)(cid:53)(cid:40)(cid:54)(cid:44)(cid:39)(cid:40)(cid:49)(cid:55)(cid:40)(cid:3) (cid:41)(cid:76)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:74)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68) (cid:41)(cid:76)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:74)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68) (cid:73)(cid:91)(cid:94)(cid:88)(cid:100)(cid:91)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:51)(cid:94)(cid:84)(cid:87)(cid:96)(cid:84)(cid:87)(cid:100)(cid:89)(cid:87)(cid:100) (cid:66)(cid:91)(cid:87)(cid:100)(cid:89)(cid:91)(cid:103)(cid:101)(cid:87)(cid:98)(cid:98)(cid:87)(cid:3)(cid:53)(cid:91)(cid:83)(cid:100)(cid:83)(cid:94)(cid:86)(cid:91)

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