Riduzione, per l’anno 2026, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol ai sensi del decreto interministeriale 22 agosto 2023. Deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025
Riduzione, per l’anno 2026, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol ai sensi del decreto interministeriale 22 agosto 2023. Deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025
Testo normativo
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Roma, 12/11/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 140
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Riduzione, per l’anno 2026, della contribuzione ordinaria di
finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia
autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol ai sensi del decreto
interministeriale 22 agosto 2023. Deliberazione del Comitato
amministratore n. 15 del 12 giugno 2025
SOMMARIO: Con la presente circolare, a seguito della deliberazione del Comitato
amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano–Alto Adige Sudtirol n. 15 del 12 giugno 2025, che ha ridotto il
contributo ordinario di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
interministeriale 22 agosto 2023, si forniscono istruzioni operative per i datori
di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della citata riduzione, nonché
le relative istruzioni contabili.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Istruzioni operative
4. Istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto 22 agosto 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol (di seguito, Fondo) di adeguamento alle
disposizioni di cui agli articoli 40, comma 1-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, ha previsto la possibilità di ridurre l’aliquota del contributo ordinario
pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori)
dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a
cinque dipendenti, previa apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo (cfr. l’art. 8,
comma 3, del D.I. 22 agosto 2023), fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di
equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, espressamente richiamati dall’articolo 35 del
decreto legislativo n. 148/2015.
Con la deliberazione n. 15 del 12 giugno 2025 (Allegato n. 1), il Comitato amministratore del
Fondo ha deliberato, per l’anno 2026, la riduzione del citato contributo in misura pari al 40%.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra il quadro normativo di riferimento e si
forniscono le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’applicazione della riduzione del
contributo ordinario in argomento.
2. Quadro normativo
L’articolo 8, comma 1, del D.I. 22 agosto 2023 ha previsto, per tutti i datori di lavoro rientranti
nell’ambito di applicazione del Fondo, l’obbligo del versamento di un contributo ordinario la cui
misura varia in base al requisito dimensionale, come di seguito indicato:
- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5
dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 5
dipendenti.
Come anticipato in premessa, l’articolo 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023 ha previsto che
l’aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,50% possa essere ridotta, fino alla misura
massima del 40%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non
abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) per almeno ventiquattro
mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, previa apposita
deliberazione del Comitato amministratore del Fondo.
In attuazione di tale disposto normativo, il Comitato amministratore del Fondo, con la citata
deliberazione n. 15/2025 ha deliberato la riduzione, in misura pari al 40%, dell’aliquota del
contributo ordinario dello 0,50%, che si attesta alla misura dello 0,30%.
Tale riduzione è prevista per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro che occupano
mediamente fino a 5 dipendenti e che, in coerenza con la previsione del citato articolo 8,
comma 3, del D.I. 22 agosto 2023 “[…] non abbiano presentato domanda di assegno di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di
fruizione del trattamento […]”.
Si rammenta che il suddetto contributo ordinario di finanziamento dello 0,30%, calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle
prestazioni, compresi i dirigenti, è ripartito tra datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
3. Istruzioni operative
Per l’anno2026, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (matricole
contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “6P”) che, nel semestre di riferimento,
abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di
AIS per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del
trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario
pari allo 0,50% saranno contrassegnati centralmente dal c.a. “2Q”, che assumerà il nuovo
significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale
Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022, 22
agosto 2023 e del 21 maggio 2024”.
La procedura centralizzata, dopo avere effettuato le dovute verifiche, provvederà
all’attribuzione del c.a. sopra indicato; la medesima procedura provvederà altresì alla rimozione
del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorreranno dalla
data di presentazione della domanda del nuovo intervento.
Si ricorda che, anche in presenza del sopra menzionato c.a., la procedura di calcolo non
procederà al riconoscimento della riduzione contributiva qualora risulti applicata l’aliquota per i
datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti.
La procedura di calcolo, dal mese di competenza gennaio 2026, verrà adeguata al fine di
recepire le indicazioni sopra riportate.
4. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile della contribuzione ordinaria dovuta in misura ridotta per l’anno
2026 per il finanziamento dell’AIS a carico del Fondo si confermano i conti di entrata in uso, su
cui verranno ripartiti gli importi dovuti a cura della procedura gestionale conferente, come da
istruzioni fornite al precedente paragrafo 3 della presente circolare.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ DI BOLZANO ALTO
ADIGE
DELIBERAZIONE N. 15
Oggetto: Riduzione del contributo ordinario di cui all’art.8, comma 1, lett. a), del decreto
interministeriale 22 agosto 2023, per l’anno 2026.
Seduta del 12 giugno 2025
VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione
salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria
o straordinaria;
VISTO, in particolare, l’art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale
prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l’istituzione di
un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui si applica la disciplina prevista per i
fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;
VISTO l’articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l’attuazione
della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige in materia di
cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 con cui è stato istituito il “Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”;
VISTO l’articolo 29, comma 8-bis, del D.Lgs. n.148/2015, così come introdotto dall’articolo
1, comma 207, lett.f), della legge n.234/2021, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio
2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno
di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far
data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si
riduce in misura pari al 40 per cento;
VISTO il decreto interministeriale 22 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 9 ottobre 2023, di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-
bis, e 30, comma 1-bis, del citato D.lgs n. 148/2015;
VISTO il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021, relativo alla ricostituzione del Comitato
amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano –
Alto Adige;
VISTO l’articolo 26, comma 5, del citato D.lgs. n. 148/2015 in base al quale il predetto Fondo
non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS, e l’art. 35, comma 1, del
medesimo decreto, che prevede l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare
prestazioni in carenza di disponibilità;
VISTO l’articolo 8, comma 3, del citato Decreto Interministeriale 22 agosto 2023, in base al
quale, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei
datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda
abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal
termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 1 può essere
ridotta fino alla misura massima del 40%, previa apposita delibera del Comitato da
assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno;
VISTA la Relazione Tecnica del Coordinamento Generale Statistico Attuariale riguardo ai
Risultati delle valutazioni effettuate sull’equilibrio del Fondo per l’anno 2026, nel caso di
riduzione dell’aliquota per le aziende che hanno occupato mediamente fino a cinque
dipendenti;
DELIBERA
la riduzione del contributo ordinario di cui all’art.8, comma 1, lett. a), del decreto
interministeriale 22 agosto 2023, per i datori che occupano mediamente fino a cinque
dipendenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi
e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, per l’anno 2026. La riduzione,
stabilita in misura pari al (cid:23)(cid:19)(cid:8) della aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, è
prevista per i citati datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di
fruizione del trattamento.
(cid:44)(cid:47)(cid:3)(cid:54)(cid:40)(cid:42)(cid:53)(cid:40)(cid:55)(cid:36)(cid:53)(cid:44)(cid:50)
(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:44)(cid:47)(cid:3)(cid:51)(cid:53)(cid:40)(cid:54)(cid:44)(cid:39)(cid:40)(cid:49)(cid:55)(cid:40)(cid:3)
(cid:41)(cid:76)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:74)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68) (cid:41)(cid:76)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:74)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68)
(cid:73)(cid:91)(cid:94)(cid:88)(cid:100)(cid:91)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:51)(cid:94)(cid:84)(cid:87)(cid:96)(cid:84)(cid:87)(cid:100)(cid:89)(cid:87)(cid:100)
(cid:66)(cid:91)(cid:87)(cid:100)(cid:89)(cid:91)(cid:103)(cid:101)(cid:87)(cid:98)(cid:98)(cid:87)(cid:3)(cid:53)(cid:91)(cid:83)(cid:100)(cid:83)(cid:94)(cid:86)(cid:91)
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