Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19/11/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 141
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in
favore degli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2
novembre 2019, n. 128
SOMMARIO: Il decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, ha
ampliato la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e
all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Con
la presente circolare si illustrano le novità normative e si forniscono le prime
istruzioni.
INDICE
1. Premessa
2. Lavoratori interessati
3. Eventi rientranti nell’ambito di applicazione della norma
4. Requisiti reddituali e contributivi
5. Misura delle prestazioni
1. Premessa
L’articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 novembre 2019, n. 128, ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, con l’inserimento dell’articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla
gestione separata) che testualmente recita:
al 1° comma, “per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di
degenza ospedaliera, […] sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti,
a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità
della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la
data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile”;
al 2° comma, “per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di
degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la
misura dell'indennità giornaliera di malattia.”
Con la presente circolare si illustrano le citate novità normative, rinviando, per quanto non
diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia dall’Istituto con la circolare n.
77/2013.
2. Lavoratori interessati
La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo -
attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013)
- a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di
pensione.
L’espressione letterale della citata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche
introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con
aliquota contributiva piena.
3. Eventi rientranti nell’ambito di applicazione della norma
L’articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
128/2019, stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di
malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla
citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente
normativa.
4. Requisiti reddituali e contributivi
La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori
per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione
nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.
Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a
decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:
nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di
contribuzione nella Gestione separata;
nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale,
assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del
massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido
per lo stesso anno.
5. Misura delle prestazioni
A) Degenza ospedaliera(art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12
gennaio 2001)
A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la misura dell'indennità di degenza
ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono
state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici
mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno
nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5
settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata
indennizzabile, a:
44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
B) Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in
vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l’indennità di
malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate le
percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il
ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui
all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto
inizio l’evento.
Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019,
l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4
mensilità di contribuzione;
33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)
I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie
oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque
comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza
ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a
decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con
riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo
dell’indennità.
Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui
all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso
alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni
legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.
* * *
Verranno fornite, con apposito messaggio, alle Strutture territoriali specifiche istruzioni
operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e di
degenza ospedaliera insorti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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