Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 145/2019
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2019. Indicazioni operative
Riferimento normativo
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2019. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28/11/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 145
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione
contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2019. Indicazioni
operative
SOMMARIO: Con il decreto del 24 settembre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha
confermato, per il 2019, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del
D.L. n. 244/1995, e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a
tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le
indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
INDICE
1. Premessa
2. Caratteristiche della riduzione contributiva
3. Condizioni di accesso al beneficio
4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi Uniemens
1. Premessa
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 settembre 2019 (Allegato n.
1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato il 4 novembre
2019 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato
per l’anno 2019, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese
edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le
indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
2 Caratteristiche della riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a
11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché
caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40
ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e
all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì
determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione
imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
3. Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che
impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti
di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di
retribuzione imponibile;
i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel
quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8,
del decreto-legge n. 223/2006).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali
sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, esonero
strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o
“Incentivo Occupazione Sviluppo Sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel
corso dell’anno 2019, disciplinato dai decreti direttoriali dell’ANPAL n. 178 e n. 311 del 2019).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995,
l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera
limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del
flusso Uniemens
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2019
dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”,
disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella
sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi
informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la
suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del
beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N,
per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del
Cassetto previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2019.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di
lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta
attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme
indebitamente fruite.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con
le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206
nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere
utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di
<DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio
per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della
funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione
conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale
competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N
all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai
fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella
sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai
ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il
calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue
gli operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di
competenza febbraio 2020.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva
relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla
riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri
lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici
contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di
autorizzazione 3N e 3P.
[2] Misure previste dall’articolo 10 del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato
dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e dall’articolo 8
del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge n. 296/2006.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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