Articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/11/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai
coordinatori centrali e ai responsabili
territoriali dell'Area medico legale
Circolare n. 147
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e
casse
Al Presidente della Commissione
centrale per l'accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli
unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Incentivo all’autoimpiego nei
settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale
ed ecologica. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare, a seguito della pubblicazione del decreto
attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRRR, il Ministro delle Imprese e
del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, si illustra l’esonero
contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale
operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la
transizione digitale ed ecologica, introdotto dall’articolo 21 del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e si
forniscono indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Rapporti di lavoro incentivati
4. Assetto e misura dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altri incentivi
8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (di seguito, anche decreto
Coesione), all’articolo 21, rubricato “Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per
lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”, ha introdotto
un’agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque
anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino
al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori
strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Nello specifico, il predetto beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi
previdenziali dovuti dai soggetti sopra descritti, in qualità di datori di lavoro, in relazione
alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31
dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di età.
La misura dell’incentivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore
2
e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 21 del decreto Coesione, nonché nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani,
donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo
21 del citato decreto-legge, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato,
in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote
previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di tre anni e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2028.
La medesima disposizione in trattazione, oltre a disciplinare l’esonero contributivo per
le assunzioni, prevede altresì, al comma 3, che le imprese avviate dai medesimi
soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del citato comma 7,
possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la
durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo
è erogato dall'Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento
dell'attività imprenditoriale e viene liquidato annualmente in forma anticipata e non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Le modalità di riconoscimento di tale contributo saranno illustrate con successiva
specifica circolare.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 21, con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro
dell'Economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo
di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che
opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale
ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici in commento, nonché i termini
e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai medesimi benefici
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 7 del medesimo
articolo.
In attuazione del citato comma 4 dell’articolo 21 del decreto Coesione è stato adottato
il decreto interministeriale 3 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni operative e contabili
riguardanti l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate dai soggetti che abbiano
3
avviato un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo
sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, rinviando a una
successiva circolare le indicazioni per il beneficio di cui al comma 3 dell’articolo 21 del
decreto Coesione.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori
di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:
- sono disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno
compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34
anni e 364 giorni);
- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31
dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo
di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo
i criteri stabiliti dal decreto attuativo di seguito illustrati.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono criteri concorrenti di
qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove
tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
a) i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale
degli investimenti;
b) i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
c) i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri,
complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento
totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.
Sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono
pertanto ammesse al beneficio di cui all’articolo 21 in trattazione le imprese operanti
nei seguenti settori a 2 digit:
C - Attività manifatturiere
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN
PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
4
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
241 SIDERURGIA
242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN
ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE
DELL'ACCIAIO
244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI,
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446
“TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI”)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER
USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
5
383 RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
F - Costruzioni
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
H - Trasporto e magazzinaggio
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
J - Servizi di informazione e comunicazione
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI
TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
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N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
P - Istruzione
85 ISTRUZIONE
Q - Sanità e assistenza sociale
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
S - Altre attività di servizi
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Pertanto, possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente i datori di lavoro
che abbiano avviato l’attività in uno dei sopraelencati settori.
Con riferimento all’effettivo avvio dell’attività, si rinvia alle precisazioni che saranno
fornite nella circolare, di prossima pubblicazione, riguardante il contributo per l’avvio
dell’attività previsto dal medesimo articolo 21, comma 3.
Si evidenzia che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata
avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre
2024.
Sul punto, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la
nuova classificazione ATECO 2025.
Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto
attuativo per l’ammissione al beneficio, si fornisce in allegato l’elenco, concordato con
7
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici
ATECO 2025 (Allegato n. 1).
Inoltre, secondo la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto attuativo sono
ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti
dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché le condizioni cumulative di cui
all’articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il quale prevede che: “È
ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua
iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività
rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile
nell'esercizio precedente l'acquisizione;
b) non ha ancora distribuito utili;
c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione,
a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del
fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato
dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al
fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione
nell'esercizio precedente la concentrazione.
Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese,
il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti
date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è
soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.
In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra
imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate
imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle
imprese”.
Con riferimento al requisito dimensionale di piccola impresa, ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 2, dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, “[…] si definisce piccola
impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo
e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”. I due requisiti previsti
devono essere valutati congiuntamente.
Sono, infine, esclusi dall’applicazione del beneficio, come espressamente previsto
dall’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato
è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle
disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo in oggetto spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato,
effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che, alla data dell’evento
incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere
un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
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Il beneficio, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024 e
dall’articolo 3, comma 4, del decreto attuativo, non si applica ai rapporti di lavoro
domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro
normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta
rispetto a quella ordinaria.
Stante la formulazione testuale dell’articolo 21, che fa espresso riferimento alle
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto il
trentacinquesimo anno di età, l’esonero in argomento non può essere riconosciuto nelle
ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo
determinato già in essere.
Inoltre, considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella
volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie
incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a
tempo indeterminato1.
L’esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporto di lavoro part-
time, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 4, nonché ai rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo
associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.
142.
4. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo previsto dall’articolo 21 del decreto-legge n. 60/2024, valevole per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025,
ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero
del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro privati, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31
dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per
ciascun lavoratore, nei citati limiti illustrati al precedente paragrafo 1.
1 Al riguardo, si osserva che il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un
compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla
pattuizione fra le parti), costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo
di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o
intermittente […] anche […] in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” - cfr.
l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della
prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il
medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari” - cfr. l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).
Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale
discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“un lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa” - cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2015).
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Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni
giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini
della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere
effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dal medesimo
articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma
756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi
contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché
al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol
di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 952692,
adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o
comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione
continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno
natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà
alle gestioni previdenziali di riferimento.
2 L’articolo 6 del D.I. n. 95269/2016 prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo di solidarietà per
il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si applica l’articolo 33, comma 4, del decreto
legislativo n. 148/2015, con conseguente esclusione dell’applicazione delle disposizioni relative agli sgravi
contributivi.
10
Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di
contribuzione:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare
e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi
8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore
di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS),
previsto dall’articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile,
è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il
successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 della medesima legge prevede
contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in
misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero
dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare
l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o effettuare detto
abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto
dell’applicazione del massimale mensile (800 euro), dalla fruizione dell’esonero
contributivo.
Poiché l’esonero contributivo previsto dall’articolo 21 del decreto Coesione opera sulla
contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative
di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 –
relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile - l’esonero è calcolato sulla
contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono
dall’applicazione delle predette misure compensative.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, l’esonero in oggetto spetta per
un periodo massimo di tre anni a partire dalla data dell’assunzione, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2028.
Infine, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi
di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione
anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo
di godimento del beneficio.
11
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 in trattazione, l’agevolazione spetta nei limiti delle
risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali
e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro
2021-2027. Nel dettaglio, il beneficio contributivo in oggetto è riconosciuto nel limite di
spesa di:
- 5 milioni di euro per l'anno 2024;
- 39,5 milioni di euro per l'anno 2025;
- 58,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 53,7 milioni di euro per l’anno 2027;
- 19,3 milioni di euro per l’anno 2028.
Inoltre, in considerazione dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal
Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i limiti di spesa sopra
riportati sono così ripartiti per le seguenti categorie di Regioni:
Stanziamenti a valere sul PN GDL –
categoria di Regione percentuali
DL Coesione
Meno sviluppate 63,58% 112.090.085,00
In transizione 5,47% 9.643.085,00
Più sviluppate 30,95% 54.566.830,00
totale 100,00% 176.300.000,00
Al riguardo, si precisa quanto segue:
- rientrano tra le Regioni “meno sviluppate” (LD): la Basilicata, la Calabria, la
Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;
- rientrano tra le Regioni “in transizione” (TR): l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria;
- rientrano tra le Regioni “più sviluppate” (MD): l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia
Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige,
la Provincia autonoma di Trento, il Piemonte, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto.
Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione di lavoro indicata nel
modulo telematico di domanda del beneficio in trattazione.
L’Istituto provvede, ai sensi del suddetto comma 7 e dell’articolo 9 del decreto attuativo,
al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sopra citati, inviando trimestralmente la
rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Se dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento dei limiti di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento di ulteriori
domande da parte dei datori di lavoro per l’accesso ai benefici e ne dà immediata
12
comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'Economia e delle finanze (cfr. l’art. 9, comma 1, del decreto attuativo).
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da
un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo
31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dall’altro, delle norme poste a
tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché
di taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 60/2024.
In particolare, per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di
fruizione degli incentivi di cui al citato articolo 31, l’esonero contributivo in trattazione
non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera a);
2) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto –
entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la
propria volontà di essere riassunto (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità
di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo,
nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
secondo il quale, in mancanza o nelle more di una manifestazione espressa per iscritto
da parte del lavoratore entro i termini di legge di esercitare tale diritto, il datore di
lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla
trasformazione di altri rapporti di lavoro a tempo determinato in essere;
3) presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione
di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o
da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr.
l’art. 31, comma 1, lettera c);
4) i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro
che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in
rapporto di collegamento o controllo (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera d).
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in trattazione, si ribadisce quanto
previsto dal comma 2 del medesimo articolo 31, secondo il quale, ai fini della
determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
13
il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato.
Infine, si ricorda che, come previsto al comma 3 dell’articolo 31 in argomento, l’inoltro
tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione di un
rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo
relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un
beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
1175, della legge n. 296/2006, ossia:
• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in
materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando
gli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al successivo comma 1175-
bis3 del medesimo articolo 1: “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in
caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al
medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle
specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non
possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può
essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
In relazione ai vincoli specificamente previsti dal decreto Coesione, il diritto alla
legittima fruizione dell’agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
1. il datore di lavoro deve essere un soggetto disoccupato che non abbia compiuto
trentacinque anni di età (ossia avere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e
che abbia avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31
dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo
di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo
i criteri stabiliti dal decreto attuativo indicati al paragrafo 2 della presente circolare. Al
3 Il comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall’articolo 29, comma 1,
lettera b), del decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56.
14
riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto
che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla
data di avvio. La sussistenza di tale requisito viene, inoltre, accertata dall’Istituto
tramite la consultazione della banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
appositamente predisposta;
2. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentacinque
anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
Infine, per la legittima applicazione della misura è necessario considerare le condizioni
di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al successivo
paragrafo.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 21 del decreto-
legge n. 60/2024, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura
quale misura selettiva e si applica, come previsto dall’articolo 4 del decreto attuativo,
nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell’articolo
22 del medesimo regolamento con riferimento agli aiuti all’avviamento.
Come previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto attuativo, l’ammontare
dell’agevolazione non può superare gli importi massimi di cui all’articolo 22, paragrafo
3, del citato regolamento (UE) n. 651/2014, secondo il quale “gli aiuti all'avviamento
sono erogati sotto forma di: a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni
di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione
di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di
2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di
durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati
moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del
prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello
dei prestiti della durata di cinque anni; b) garanzie con premi non conformi alle
condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di
1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite
che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato,
o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di
durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere
adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata
effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo
massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni. La garanzia
non supera l'80 % del relativo prestito; c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity
o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un
15
massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR
per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite
nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del trattato”.
La legittima fruizione dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è altresì
subordinata, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto
attuativo e come anticipato al paragrafo 2 della presente circolare, alla circostanza che
il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o
incompatibili della Commissione europea (cfr. l’art. 46 della legge n. 234/2012, c.d.
clausola Deggendorf).
In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento (UE) n.
651/2014, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui
all’articolo 21, comma 1, del decreto Coesione, deve, infine, comportare un incremento
occupazionale netto.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti
è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio
del diritto comunitario.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell’Unione
europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione
dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità
lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-
anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,
come già chiarito nell’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare
l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e
non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale netto relativo ai
dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza
occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro
“stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un
incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo
eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere
legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole
quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito
richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
16
L’incentivo, inoltre, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto
non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano
resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso
in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di
licenziamenti per riduzione di personale.
Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua
mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo
pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto
riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del
datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il
rapporto di lavoro.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie
tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto
accessorio. Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non deve
essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in
concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire
dell’incentivo.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di
riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece,
la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non
consente di recuperare il beneficio perso.
Infine, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di
Stato, l’INPS provvede a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(cfr. l’art. 7, comma 2, del decreto attuativo).
7. Coordinamento con altri incentivi
17
Come espressamente previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024
e dall’articolo 3, comma 4 del decreto attuativo, l’agevolazione in trattazione non è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente.
Nello specifico, l’agevolazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione
dovuta dal datore di lavoro.
Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione
maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo,
l’esonero contributivo in argomento non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di
donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di
impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o
professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione dell’esonero in trattazione, non è
possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”,
disciplinata dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
(di seguito, legge di Bilancio 2025), come espressamente previsto dai commi 411 e 419
della medesima disposizione.
Infine, considerata l’entità dell’esonero in trattazione, pari al 100 per cento della
contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, la stessa non risulta
cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo
13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 151/2015, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del
trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 pari, a
seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.
150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse
stato assunto per la durata residua del trattamento.
Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità dell’esonero in argomento con altri
regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano
occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina
speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante “Norme in materia di tutela
dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con
l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’esonero in trattazione non può trovare
applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle
agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, si era già esclusa la
possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi
extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987, data la specialità
18
dell’impianto normativo della predetta legge).
In forza della previsione secondo cui l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa” si fa, inoltre, presente
che il beneficio in trattazione non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per
il settore dell’edilizia.
Diversamente, per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 21, la misura è
compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in
deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216 (cfr. l’art. 21, comma 2, del decreto Coesione).
Come espressamente previsto dall’articolo 21, comma 6, del decreto Coesione, per i
datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero in argomento, nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il
beneficio.
La misura è, inoltre, compatibile con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5
novembre 2021, n. 162, pari all’1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite
massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso
della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico
del datore di lavoro effettivamente dovuta.
L’esonero in trattazione è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una
riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio,
l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre
previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge
di Bilancio 2024).
8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale
residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo
in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in
trattazione (cfr. l’art. 21 del decreto-legge n. 60/2024), avvalendosi esclusivamente del
modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione
denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione-
Articolo 21”.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto dall’articolo 5,
comma 2, del decreto attuativo, le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data
di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita
19
delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché degli elementi da cui si evince
l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero
contributivo;
b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività
imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell’istanza di
richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare
la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;
c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;
e) la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima
e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale
riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
f) la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso
che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi
centrali provvede a:
• consultare la banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla
data di avvio dell’attività indicata nel modulo on- line;
• calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
• consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore
di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente
al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 6 della presente circolare;
• fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui
sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla
registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo in
trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della
relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce
al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo
spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata
per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio
spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora
non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita
il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al
conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine
perentorio di 10 giorni.
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Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle
comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al
rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di
incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.
Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria
sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente
accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.
Si invitano, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare
correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie
(Unilav) inerenti al rapporto per cui si chiede l’incentivo. Si evidenzia, in particolare, che
non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle
comunicazioni Unilav.
Ai fini dell’ammissione alla fruizione dell’esonero in argomento, l’INPS quantifica quanto
possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro,
provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse
da ripartire pro-quota per i 36 mesi di agevolazione spettante, come espressamente
previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare
massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi
di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso del rapporto di
lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a
tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento
della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di
diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e
successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di
lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto provvede
ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie
banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo rese
disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza. Inoltre, se necessario, l’INPS può
avvalersi di dati e informazioni detenuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy
(cfr. l’art. 8, comma 3, del decreto attuativo).
Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente
dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al
pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma
restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l’art. 8,
comma 1, del decreto attuativo).
9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella
sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
21
Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a
quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire
della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente
il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove
tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di
protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore
“PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi
arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della
denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati,
a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L627”, avente il significato di “Conguaglio Esonero
contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la
transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”;
- con il codice di nuova istituzione “L628”, avente il significato di “Arretrati Esonero
contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la
transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”.
Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle
mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere
effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio
2026 e febbraio 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli
esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve
procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che
vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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10. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri relativi all’esonero contributivo disciplinato
dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60/2024, si istituisce nell’ambito della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza
contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) –
il seguente conto:
- GAW37175 – Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i
giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che avviano sul territorio nazionale
un’attività d’impresa nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie
e la transizione digitale ed ecologica – Articolo 21, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 7
maggio 2024, n. 60.
Al conto di nuova nomina gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile
del DM vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel
flusso Uniemens con i codici evento “L627” e “L628”, rispettivamente per il periodo
corrente e a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite al precedente
paragrafo 9.
Le istruzioni contabili riguardanti l’incentivo economico previsto dall’articolo 21, comma
3, del decreto Coesione saranno fornite con successivo messaggio in concomitanza con
quelle operative.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri previsti dalla normativa,
sono tenuti come di consueto dalla Direzione Generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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ALLEGATO 1
Ateco 2007 Ateco 2025 Descrizione Ateco 2025
SEZIONE C
10.11.00 10.11.00 Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili
10.12.00 10.12.00 Lavorazione e conservazione di carne di volatili
10.13.00 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili
10.20.00 10.20.09 Altre attività di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.31.00 10.31.00 Lavorazione e conservazione di patate
10.32.00 10.32.00 Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi
10.39.00 10.39.00 Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.41.10 10.41.10 Produzione di olio di oliva
10.41.20 10.41.20 Produzione di altri oli vegetali
10.41.30 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali
10.42.00 10.42.00 Produzione di margarina e di grassi alimentari simili
10.51.10 10.51.10 Trattamento igienico del latte
10.51.20 10.51.20 Produzione di derivati del latte
10.52.00 10.52.00 Produzione di gelati
10.61.10 10.61.11 Lavorazione di frumento
10.61.20 10.61.19 Lavorazione di altri cereali
10.61.30 10.61.20 Lavorazione del riso
10.61.40 10.61.90 Lavorazioni di altre granaglie
10.62.00 10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.71.10 10.71.10 Produzione di pane e prodotti di panetteria simili
10.71.20 10.71.20 Produzione di prodotti di pasticceria freschi
10.72.00 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 10.73.01 Produzione di prodotti farinacei freschi
10.81.00 10.81.00 Produzione di zucchero
10.82.00 10.82.00 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01 10.83.02 Lavorazione di caffè
10.83.02 10.83.01 Lavorazione di tè e di altri preparati per infusi
10.84.00 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
10.85.01 10.85.01 Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili
10.85.02 10.85.02 Produzione di pasti e piatti preparati a base di pesce
10.85.03 10.85.03 Produzione di pasti e piatti preparati a base di ortaggi
10.85.04 10.85.04 Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata
10.85.05 10.85.05 Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta
10.85.09 10.85.09 Produzione di altri pasti e piatti preparati
10.86.00 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a.
10.89.09 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a.
10.91.00 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01.00 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
11.02.10 11.02.10 Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali
11.02.20 11.02.20 Produzione di vini spumanti e altri vini speciali
11.03.00 11.03.00 Produzione di sidro e di altre bevande fermentate a base di frutta
11.04.00 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00 11.05.00 Produzione di birra
11.06.00 11.06.00 Produzione di malto
11.07.00 11.07.01 Produzione di bibite analcoliche
13.10.00 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 13.20.00 Tessitura
13.30.00 13.30.00 Finissaggio dei tessili
13.91.00 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia e all'uncinetto
13.92.10 13.92.10 Fabbricazione di tessili per la casa
13.92.20 13.92.20 Fabbricazione di tessili per l'arredo
13.93.00 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non-tessuti e di articoli in tessuto non-tessuto
13.96.10 13.96.00 Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale
13.96.20 13.96.00 Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale
13.99.10 13.99.10 Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti
13.99.20 13.99.10 Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti
13.99.90 13.99.90 Fabbricazione di feltro e altri prodotti tessili diversi n.c.a.
14.11.00 14.24.00 Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia
14.12.00 14.23.00 Fabbricazione di indumenti da lavoro
14.13.10 14.21.10 Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 14.21.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 14.22.00 Fabbricazione di biancheria intima
14.19.10 14.10.20 Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto
14.19.21 14.29.00 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.
14.19.29 14.29.00 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.
14.20.00 14.24.00 Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia
14.31.00 14.10.10 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia e all'uncinetto
14.39.00 14.10.20 Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto
15.11.00 15.11.00 Concia, tintura e rifinizione di pelli, cuoi e pellicce
15.12.01 15.12.00 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale
15.12.09 15.12.00 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale
15.20.10 15.20.10 Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature
15.20.20 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.10.00 16.11.00 Taglio e piallatura del legno
16.21.00 16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00 16.22.00 Fabbricazione di pavimenti di legno con elementi pre-assemblati
16.23.10 16.25.00 Fabbricazione di porte e finestre in legno
16.23.20 16.23.09 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia n.c.a.
16.23.21 16.23.01 Fabbricazione di stand e strutture simili in legno per convegni e fiere
16.23.22 16.23.09 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia n.c.a.
16.24.00 16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11 16.28.19 Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a.
16.29.12 16.28.19 Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a.
16.29.19 16.28.19 Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a.
16.29.20 16.28.20 Fabbricazione di articoli in sughero
16.29.30 16.28.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40 16.28.11 Fabbricazione di cornici
17.11.00 17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00 17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00 17.21.00 Fabbricazione di carta, cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
17.22.00 17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01 17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali
17.23.09 17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00 17.24.00 Fabbricazione di carta da parati
17.29.00 17.25.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.11.00 18.11.00 Stampa di giornali
18.12.00 18.12.00 Altra stampa
18.13.00 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
18.20.00 18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
20.11.00 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
20.12.00 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01 20.13.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.09 20.13.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01 20.14.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.09 20.14.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.15.00 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
20.16.00 20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00 20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00 20.20.00 Fabbricazione di fitofarmaci, disinfettanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.30.00 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10 20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e preparazioni tensioattive
20.41.20 20.41.20 Fabbricazione di glicerina e altri prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.42.00 20.42.00 Fabbricazione di profumi e cosmetici
20.51.01 20.59.11 Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 20.59.12 Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00 20.59.20 Fabbricazione di colle
20.53.00 20.59.30 Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.59.20 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.59.30 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.59.40 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.59.50 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.59.60 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.59.70 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.59.90 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.
20.60.00 20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21.10.00 21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01 21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 21.20.09 Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici
22.11.10 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria
22.11.20 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01 15.20.10 Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature
22.19.09 22.12.00 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
22.21.00 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01 22.24.01 Fabbricazione di rivestimenti per pareti e pavimenti in materie plastiche
22.23.02 22.23.00 Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche
22.23.09 22.24.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche per l'edilizia
22.29.01 22.26.99 Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.
22.29.02 22.26.91 Fabbricazione di articoli per l'ufficio e la scuola in materie plastiche
22.29.09 22.26.99 Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.
23.11.00 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
23.12.00 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10 23.15.90 Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
23.19.20 23.15.10 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90 23.15.90 Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
23.20.00 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00 23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00 23.45.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00 23.51.00 Produzione di cemento
23.52.10 23.52.10 Produzione di calce
23.52.20 23.52.20 Produzione di gesso
23.61.00 23.61.09 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia n.c.a.
23.62.00 23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00 23.64.00 Produzione di malta
23.65.00 23.65.01 Fabbricazione di prodotti in sostanze vegetali agglomerate con cemento, gesso o altri leganti minerali
23.69.00 23.66.01 Fabbricazione di statue, bassorilievi e altorilievi, vasi e fioriere
23.70.10 23.70.10 Taglio e lavorazione di pietre e di marmo
23.70.20 23.70.20 Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini
23.70.30 23.70.30 Frantumazione di pietre
23.91.00 23.91.00 Fabbricazione di prodotti abrasivi
23.99.00 23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
24.10.00 24.10.00 Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.20.10 24.20.10 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi non saldati e relativi raccordi in acciaio
24.20.20 24.20.20 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi saldati e relativi raccordi in acciaio
24.31.00 24.31.00 Trafilatura a freddo di barre
24.32.00 24.32.00 Laminazione a freddo di nastri
24.33.01 24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di pannelli stratificati
24.33.02 24.33.01 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di profilati aperti e lamiere grecate
24.33.03 24.33.03 Presagomatura dell'acciaio per cemento armato e attività simili
24.34.00 24.34.00 Trafilatura a freddo di fili
24.41.00 24.41.00 Produzione di metalli preziosi
24.42.00 24.42.00 Produzione di alluminio
24.43.00 24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno
24.44.00 24.44.00 Produzione di rame
24.45.00 24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi
26.11.01 26.11.00 Fabbricazione di componenti elettronici
26.11.09 26.11.00 Fabbricazione di componenti elettronici
26.12.00 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche integrate
26.20.00 26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10 26.30.01 Fabbricazione di apparecchiature trasmittenti radiotelevisive
26.30.21 26.51.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29 26.30.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per le comunicazioni
26.40.01 26.40.09 Fabbricazione di altri prodotti di elettronica di consumo
26.40.02 26.40.01 Fabbricazione di console per videogiochi
26.51.10 26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21 26.51.29 Fabbricazione di altri strumenti e apparecchi di misurazione e prova n.c.a.
26.51.29 26.51.29 Fabbricazione di altri strumenti e apparecchi di misurazione e prova n.c.a.
26.52.00 26.52.00 Fabbricazione di orologi
26.60.01 26.60.02 Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi non medici
26.60.02 26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi medici
26.60.09 26.60.02 Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi non medici
26.70.11 26.70.11 Fabbricazione di strumenti ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12 26.70.12 Fabbricazione di strumenti ottici di misurazione e controllo
26.70.20 26.70.30 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche
26.80.00 26.70.20 Fabbricazione di supporti magnetici e ottici
27.11.00 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00 27.20.00 Fabbricazione di batterie e accumulatori
27.31.01 27.31.00 Fabbricazione di cavi in fibra ottica
27.31.02 27.31.00 Fabbricazione di cavi in fibra ottica
27.32.00 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici
27.33.01 27.33.00 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.33.09 27.33.00 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40.01 27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione per mezzi di trasporto
27.40.02 27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste
27.40.09 27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per l'illuminazione
27.51.00 27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00 27.52.00 Fabbricazione di apparecchi non elettrici per uso domestico
27.90.01 27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura
27.90.02 27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03 27.90.03 Fabbricazione di capacitori, resistenze, condensatori elettrici e simili
27.90.09 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
27.90.09 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a..
28.11.11 28.11.10 Fabbricazione di motori, esclusi motori per aeromobili, veicoli e motocicli
28.11.12 29.32.00 Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli
28.11.20 28.11.20 Fabbricazione di turbine
28.12.00 28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 28.15.00 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
28.15.20 28.15.00 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
28.21.10 28.21.10 Fabbricazione di forni
28.21.21 28.21.20 Fabbricazione di caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico
28.21.29 28.21.20 Fabbricazione di caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico
28.22.01 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, scale mobili e tappeti mobili
28.22.02 28.22.09 Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.03 28.22.09 Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.09 28.22.09 Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
28.23.09 28.23.00 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio, esclusi computer e unità periferiche
28.24.00 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 28.25.00 Fabbricazione di apparecchiature di climatizzazione per uso non domestico
28.29.10 28.29.10 Fabbricazione di bilance e distributori automatici
28.29.20 28.29.20 Fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche
28.29.30 28.29.30 Fabbricazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.29.91 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi
28.29.92 28.29.41 Fabbricazione di macchine per la pulizia di pavimenti, superfici e ambienti per uso non domestico
28.29.93 28.29.92 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica
28.29.99 28.29.99 Fabbricazione di altre macchine varie di impiego generale n.c.a.
28.30.10 28.30.10 Fabbricazione di trattori per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.90 28.30.99 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura n.c.a.
28.41.00 28.41.00 Fabbricazione di macchine per la deformazione dei metalli e di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli
28.49.01 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
28.49.09 28.42.00 Fabbricazione di altre macchine utensili
28.91.00 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.92.01 28.92.00 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.09 28.92.00 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.93.00 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94.10 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili
28.94.20 28.94.20 Fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio
28.94.30 28.94.30 Fabbricazione di macchine per lavanderie e stirerie
28.95.00 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone
28.96.00 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
28.99.10 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria
28.99.20 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali con compiti multipli per scopi speciali
28.99.30 27.90.04 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per parrucchieri, solarium e centri estetici
28.99.91 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e relative attrezzature
28.99.92 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento
28.99.93 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote e altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 28.99.99 Fabbricazione di tutte le altre macchine varie per impieghi speciali n.c.a.
29.10.00 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
29.31.00 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli
29.32.01 29.32.00 Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli
29.32.09 29.32.00 Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli
30.11.01 30.11.00 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
30.11.02 30.11.00 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
30.12.00 30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01 30.20.00 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.20.02 30.20.00 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.30.01 30.31.00 Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili
30.30.02 25.30.10 Fabbricazione di armi e munizioni per uso militare
30.30.09 30.31.00 Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili
30.40.00 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12 30.91.12 Fabbricazione di motocicli, esclusi motori
30.91.20 30.91.20 Fabbricazione di parti e accessori per motocicli
30.92.10 30.92.10 Fabbricazione di biciclette, escluse parti e accessori
30.92.20 30.92.20 Fabbricazione di parti e accessori per biciclette
30.92.30 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per disabili
30.92.40 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini
30.99.00 30.99.00 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.
31.01.10 31.00.12 Fabbricazione di sedie e poltrone per negozi
31.01.21 31.00.13 Fabbricazione di altri mobili per negozi
31.01.22 31.00.13 Fabbricazione di altri mobili per negozi
31.02.00 31.00.20 Fabbricazione di mobili da cucina
31.03.00 31.00.35 Fabbricazione di materassi
31.09.10 31.00.31 Fabbricazione di mobili per arredo interno, esclusi mobili da cucina, sedie, divani e prodotti simili
31.09.20 31.00.33 Fabbricazione di sedie e sedili
31.09.30 31.00.34 Fabbricazione di divani, divani letto e poltrone
31.09.40 31.00.36 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 31.00.37 Finitura di mobili
31.09.90 31.00.39 Fabbricazione di altri mobili n.c.a.
32.11.00 32.11.00 Coniazione di monete
32.12.10 32.12.20 Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi
32.12.20 32.12.10 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose
32.13.01 32.13.00 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.13.09 32.13.00 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.20.00 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali
32.30.00 32.30.09 Fabbricazione di altri articoli sportivi
32.40.10 32.40.10 Fabbricazione di giochi
32.40.20 32.40.20 Fabbricazione di giocattoli
32.50.11 32.50.52 Fabbricazione di forniture mediche e dentistiche
32.50.12 32.50.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche
32.50.13 32.50.53 Fabbricazione di mobili per uso medico e dentistico
32.50.14 32.50.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche
32.50.20 32.50.10 Fabbricazione di protesi dentarie
32.50.30 32.50.20 Fabbricazione di altre protesi e ausili
32.50.40 32.50.30 Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50 32.50.40 Fabbricazione di montature per occhiali
32.91.00 32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
32.99.12 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
32.99.13 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
32.99.14 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
32.99.19 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
32.99.20 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30 32.99.30 Fabbricazione di articoli di cancelleria
32.99.40 32.99.40 Fabbricazione di casse funebri
32.99.90 32.99.99 Fabbricazione di altri articoli vari n.c.a.
33.1.253 33.12.53 Riparazione e manutenzione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche
33.11.01 33.11.03 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi da fuoco militari, di ordinanza e artiglieria
33.11.04 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, cassette di sicurezza, porte metalliche blindate
33.11.05 33.11.06 Riparazione e manutenzione di armi per uso sportivo e civile
33.11.06 33.11.01 Riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.11.07 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.11.09 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10 33.12.10 Riparazione e manutenzione di motori, turbine, pompe, compressori e altri elementi simili
33.12.20 33.12.20 Riparazione e manutenzione di caldaie per processi industriali
33.12.30 33.12.30 Riparazione e manutenzione di apparecchi di sollevamento e movimentazione
33.12.40 33.12.40 Riparazione e manutenzione di impianti di refrigerazione industriale e di depurazione dell'aria
33.12.51 33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio
33.12.52 33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e distributori automatici
33.12.54 33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per impacchettare e imballare
33.12.55 33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
33.12.59 33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
33.12.60 33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70 33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
33.12.91 33.12.91 Affilatura di lame e seghe per macchinari
33.12.92 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento
33.12.99 33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.
33.13.01 33.13.02 Riparazione e manutenzione di strumenti e apparecchiature ottiche
33.13.03 33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche
33.13.04 33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche
33.13.09 33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche e ottiche
33.14.00 33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
33.15.00 33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili
33.16.00 33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali per scopi civili
33.17.00 33.17.00 Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto per scopi civili
33.19.01 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
33.19.02 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
33.19.03 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
33.19.04 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
33.19.09 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
33.20.01 33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo della elettricità
33.20.02 33.20.02 Installazione di apparecchiature per le comunicazioni e di apparecchiature radiotelevisive
33.20.03 33.20.03 Installazione di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo
33.20.04 33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05 33.20.05 Installazione di generatori di vapore
33.20.06 33.20.06 Installazione di macchinari e attrezzature per ufficio
33.20.07 33.20.07 Installazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche
33.20.08 33.20.07 Installazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche
33.20.09 33.20.09 Installazione di altre macchine e apparecchiature industriali
SEZIONE D
35.11.00 35.12.00 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
35.12.00 35.13.00 Trasmissione di energia elettrica
35.13.00 35.14.00 Distribuzione di energia elettrica
35.14.00 35.15.00 Commercio di energia elettrica
35.30.00 35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata
SEZIONE E
36.00.00 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.00 37.00.00 Gestione delle reti fognarie
38.11.00 38.11.00 Raccolta di rifiuti non pericolosi
38.12.00 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi
38.31.10 38.21.12 Smantellamento di altre carcasse
38.31.20 38.21.11 Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali
38.32.10 38.21.20 Recupero dei materiali da rifiuti metallici
38.32.20 38.21.30 Recupero dei materiali da rifiuti plastici
38.32.30 38.21.40 Recupero dei materiali da altri rifiuti
39.00.01 39.00.01 Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici
39.00.09 39.00.09 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti n.c.a.
SEZIONE F
41.10.00 68.12.00 Sviluppo di progetti immobiliari
41.20.00 41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.00 42.11.00 Costruzione di strade e autostrade
42.12.00 42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
42.22.00 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 68.12.00 Sviluppo di progetti immobiliari
42.99.09 42.99.00 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
43.11.00 43.11.00 Demolizione
43.12.00 43.12.09 Altre attività di preparazione del cantiere edile
43.13.00 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici
43.21.02 43.21.02 Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti
43.21.03 43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali
43.21.04 43.21.04 Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste
43.22.01 43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.22.02 43.22.06 Installazione di impianti per la distribuzione del gas
43.22.03 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento di incendi
43.22.04 43.22.02 Installazione di impianti di depurazione per piscine
43.22.05 43.22.04 Installazione di impianti di irrigazione per giardini
43.29.01 43.24.01 Installazione di ascensori e scale mobili
43.29.02 43.23.00 Installazione di sistemi per l'isolamento
43.29.09 43.24.09 Altri lavori di installazione edili n.c.a.
43.31.00 43.31.02 Altri lavori di intonacatura
43.32.01 43.32.01 Posa in opera di porte blindate
43.32.02 43.32.02 Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di pareti
43.34.00 43.34.01 Tinteggiatura
43.39.01 43.91.00 Lavori di muratura
43.39.09 43.35.00 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici
43.91.00 43.41.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 81.22.09 Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.
43.99.02 43.99.01 Noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore
43.99.09 43.50.00 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile
SEZIONE H
49.10.00 49.11.00 Trasporto di passeggeri su ferrovia pesante
49.20.00 49.20.00 Trasporto ferroviario di merci
49.31.00 49.12.00 Altri trasporti ferroviari di passeggeri
49.32.10 49.33.10 Trasporto su taxi
49.32.20 49.33.20 Trasporto su veicoli a noleggio con conducente
49.39.01 49.34.00 Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie
49.39.09 49.39.00 Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 49.41.00 Trasporto di merci su strada
49.42.00 49.42.00 Servizi di trasloco
49.50.10 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
49.50.20 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi
50.10.00 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 50.20.00 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 50.30.00 Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri
50.40.00 50.40.00 Trasporto per vie d'acqua interne di merci
51.10.10 51.10.10 Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 51.10.20 Trasporto aereo non di linea di passeggeri
51.21.00 51.21.00 Trasporto aereo di merci
51.22.00 51.22.00 Trasporto spaziale
52.10.10 52.10.10 Magazzinaggio e deposito non refrigerato
52.10.20 52.10.20 Magazzinaggio e deposito refrigerato
52.21.10 52.21.10 Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20 52.21.20 Gestione e manutenzione di strade
52.21.30 52.21.30 Gestione di stazioni per autobus
52.21.40 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci
52.21.50 52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60 52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90 52.21.90 Altri servizi di supporto al trasporto terrestre
52.22.01 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
52.22.09 52.22.09 Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
52.23.00 52.23.00 Servizi di supporto al trasporto aereo
52.24.10 52.24.10 Movimentazione merci relativa a trasporti aerei
52.24.20 52.24.20 Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e per vie d'acqua interne
52.24.30 52.24.30 Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
52.24.40 52.24.40 Movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri
52.29.10 52.26.01 Attività di agenti e agenzie di dogana
52.29.21 52.26.02 Attività di spedizione merci
52.29.22 52.25.09 Altri servizi di logistica
53.10.00 53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale
53.20.00 53.20.00 Altre attività postali e di corriere
SEZIONE J
58.11.00 58.11.00 Edizione di libri
58.12.01 58.19.00 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
58.12.02 58.19.00 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
58.13.00 58.12.00 Edizione di quotidiani
58.14.00 58.13.00 Edizione di riviste e periodici
58.19.00 58.19.00 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
58.21.00 58.21.00 Edizione di videogiochi
58.29.00 58.29.00 Edizione di altri software
59.11.00 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.12.00 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.13.00 59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.14.00 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
59.20.10 59.20.20 Editoria musicale
59.20.20 59.20.20 Editoria musicale
59.20.30 59.20.10 Attività di registrazione sonora
60.10.00 60.10.00 Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio
60.20.00 60.20.00 Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video
DIVISIONE 61 la divisione 61, con la codifica 2025, rientra nella sezione K e non più nella sezione J, come anche le divisioni 62 e 63
61.10.00 61.10.01 Attività di telecomunicazioni fisse
61.20.00 61.10.02 Attività di telecomunicazioni mobili
61.30.00 61.10.03 Attività di telecomunicazioni satellitari
61.90.10 61.90.10 Erogazione di servizi di accesso a Internet
61.90.20 61.20.00 Attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni
61.90.91 61.20.00 Attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni
61.90.99 61.90.90 Altre attività di telecomunicazioni n.c.a.
62.01.00 62.10.00 Attività di programmazione informatica
62.02.00 62.20.10 Attività di consulenza informatica
62.03.00 62.20.20 Attività di gestione di strutture informatiche
62.09.01 62.90.01 Configurazione di personal computer
62.09.09 62.90.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a.
63.11.11 63.10.21 Elaborazione dati contabili
63.11.19 63.10.29 Elaborazione altri dati
63.11.20 63.10.10 Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse
63.11.30 63.10.10 Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse
63.12.00 63.91.00 Attività dei portali di ricerca sul web
63.91.00 60.31.00 Attività delle agenzie di stampa
63.99.00 63.92.00 Altre attività dei servizi di informazione
SEZIONE M la sezione M nel 2025 è diventata sezione N
69.10.10 69.10.10 Attività legali e giuridiche
69.10.20 69.10.20 Attività notarili
69.20.11 69.20.01 Attività di commercialisti
69.20.12 69.20.03 Attività di esperti contabili
69.20.13 69.20.06 Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile
69.20.14 69.20.07 Attività di centri di assistenza fiscale
69.20.15 69.20.05 Attività di altri soggetti simili in materia di contabilità delle retribuzioni e buste paga
69.20.20 69.20.02 Attività di revisori legali in ambito contabile
69.20.30 69.20.04 Attività di consulenti del lavoro
70.10.00 70.10.00 Attività di sedi centrali
70.21.00 73.30.09 Pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a.
70.22.01 70.20.01 Attività di consulenza in materia di logistica
70.22.09 70.20.09 Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a.
71.11.00 71.11.09 Attività di architettura n.c.a.
71.12.10 71.12.10 Attività di ingegneria
71.12.20 71.12.20 Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata
71.12.30 71.12.30 Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri
71.12.40 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50 71.12.50 Attività di geologia, di prospezione geognostica e mineraria
71.20.10 71.20.19 Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21 71.20.29 Altre attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti
71.20.22 71.20.21 Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti
71.20.23 71.20.22 Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione di autoveicoli e motocicli
72.11.00 72.10.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01 72.10.21 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09 72.10.29 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.
72.20.00 72.20.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze sociali e umanistiche
73.11.01 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 73.12.00 Attività di concessionarie pubblicitarie
73.20.00 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74.10.10 74.11.10 Attività di progettazione di prodotti industriali
74.10.21 74.12.01 Grafica di pagine web
74.10.29 74.12.09 Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva
74.10.30 74.14.01 Attività di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici
74.10.90 74.13.00 Attività di progettazione di interni
74.20.11 74.20.11 Attività fotografiche fornite da fotoreporter
74.20.12 74.20.12 Attività fotografiche aeree e subacquee
74.20.19 74.20.19 Altre attività fotografiche specializzate
74.20.20 74.20.20 Attività di sviluppo e stampa e altre attività fotografiche
74.30.00 74.30.00 Attività di traduzione e interpretariato
74.90.11 74.99.11 Attività di consulenza agraria fornite da agronomi
74.90.12 74.99.12 Attività di consulenza agraria fornite da agrotecnici
74.90.13 74.99.13 Attività di consulenza agraria fornite da periti agrari
74.90.14 74.99.14 Attività di consulenza agraria fornite da altri economisti specializzati in agricoltura
74.90.21 74.99.21 Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro
74.90.29 74.99.29 Altre attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.31 74.99.31 Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di gestione dei rifiuti
74.90.32 74.99.32 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica
74.90.33 74.99.33 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali per usi differenti da quelli energetici
74.90.91 74.99.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92 74.99.92 Attività di previsione meteorologica
74.90.93 74.99.99 Tutte le altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
74.90.94 74.99.93 Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.90.99 74.99.99 Tutte le altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
75.00.00 75.00.00 Servizi veterinari
SEZIONE N la sezione N nel 2025 è diventata sezione O
81.10.00 81.10.00 Attività di servizi integrati agli edifici
81.21.00 81.21.00 Attività di pulizia generale di edifici
81.22.01 81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche
81.22.02 81.22.09 Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.
81.29.10 81.23.10 Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione
81.29.91 81.23.91 Pulitura delle strade e rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99 81.23.99 Altre attività di pulizia varie n.c.a.
81.30.00 81.30.00 Attività di servizi per la cura del paesaggio
SEZIONE P la sezione P nel 2025 è diventata sezione Q
85.10.00 85.10.00 Istruzione prescolastica
85.20.00 85.20.00 Istruzione primaria
85.31.10 85.31.10 Istruzione secondaria di formazione generale di primo grado
85.31.20 85.31.20 Istruzione secondaria di formazione generale di secondo grado
85.32.01 85.32.01 Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di vela e navigazione
85.32.02 85.32.02 Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di volo
85.32.03 85.32.03 Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di guida
85.32.09 85.32.09 Altra istruzione secondaria professionale n.c.a.
85.41.00 85.33.00 Istruzione post-secondaria non terziaria
85.42.00 85.40.10 Istruzione terziaria non universitaria professionale
85.51.00 85.51.09 Formazione sportiva e ricreativa n.c.a.
85.52.01 85.52.01 Corsi di danza
85.52.09 85.52.09 Altra formazione culturale
85.53.00 85.53.00 Attività di scuole guida
85.59.10 85.59.30 Altri servizi di istruzione e formazione n.c.a. forniti da università popolari
85.59.20 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 85.59.10 Corsi di lingua straniera
85.59.90 85.59.99 Tutti gli altri servizi vari di istruzione e formazione n.c.a.
85.60.01 85.69.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 85.69.09 Altri servizi vari di supporto all'istruzione e formazione n.c.a.
SEZIONE Q la sezione Q nel 2025 è diventata sezione R
86.10.10 86.10.00 Attività ospedaliere
86.10.20 86.10.00 Attività ospedaliere
86.10.30 86.10.00 Attività ospedaliere
86.10.40 86.10.00 Attività ospedaliere
86.21.00 86.21.00 Attività di medicina generale
86.22.01 86.22.02 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti
86.22.02 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
86.22.03 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
86.22.04 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
86.22.05 86.96.09 Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.
86.22.06 86.22.01 Trattamenti di chirurgia estetica
86.22.09 86.22.02 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti
86.23.00 86.23.00 Attività odontoiatriche
86.90.11 86.91.01 Attività di diagnostica per immagini
86.90.12 86.91.02 Attività di laboratorio medico
86.90.13 71.20.19 Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
86.90.21 86.95.00 Attività di fisioterapia
86.90.29 86.99.09 Altre attività varie per la salute umana n.c.a.
86.90.30 86.93.00 Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici
86.90.41 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
86.90.42 86.92.00 Trasporto di pazienti in ambulanza
87.10.00 87.10.00 Attività di assistenza infermieristica residenziale
87.20.00 87.20.00 Attività di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali o abuso di sostanze
87.30.00 87.30.00 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche
87.90.00 87.99.00 Altre attività di assistenza residenziale n.c.a.
88.10.00 88.10.00 Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità
88.91.00 88.91.00 Attività di assistenza diurna per l'infanzia
88.99.00 88.99.09 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.
SEZIONE R la sezione R nel 2025 è diventata sezione S
90.01.01 90.20.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 90.20.09 Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche
90.02.01 90.39.09 Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a.
90.02.02 90.39.01 Attività nel campo della regia
90.02.09 90.39.09 Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a.
90.03.01 90.11.01 Attività di giornalisti indipendenti
90.03.02 91.30.01 Conservazione e restauro del patrimonio culturale
90.03.09 90.13.00 Altre attività di creazione artistica
90.04.00 90.31.00 Gestione di strutture e spazi per le arti
91.01.00 91.11.00 Attività di biblioteche
91.02.00 91.21.00 Attività di musei e collezioni
91.03.00 91.22.00 Attività di luoghi e monumenti storici
91.04.00 91.41.00 Attività di orti botanici e giardini zoologici
SEZIONE S la sezione S nel 2025 è diventata sezione T
94.11.00 94.11.00 Attività di organizzazioni di imprese e dei datori di lavoro
94.12.10 94.12.10 Attività di ordini e collegi professionali
94.12.20 94.12.20 Attività di associazioni professionali
94.20.00 94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori
94.91.00 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose
94.92.00 94.92.00 Attività delle organizzazioni politiche
94.99.10 94.99.10 Attività di organizzazioni associative per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.20 94.99.20 Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative
94.99.30 94.99.30 Attività di organizzazioni associative a scopo patriottico
94.99.40 94.99.40 Attività di organizzazioni associative per la cooperazione internazionale
94.99.50 94.99.50 Attività di organizzazioni associative filantropiche
94.99.60 94.99.60 Attività di organizzazioni associative per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
94.99.90 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.
95 Dalla divisione 95 sono esclusi i seguenti Ateco 2025, in quanto corrispondenti ad Ateco 2007 non ricompresi nel decreto:
95.31.10 corrispondente ad Ateco2007 45.20.10/45.20.30 non ricompresi nel decreto
95.31.20 corrispondente ad Ateco2007 45.20.20 non ricompreso nel decreto
95.31.30 corrispondente ad Ateco2007 45.20.40 non ricompreso nel decreto
95.31.91 corrispondente ad Ateco2007 45.20.91 non ricompreso nel decreto
95.31.99 corrispondente ad Ateco2007 45.20.99 non ricompreso nel decreto
95.32.00 corrispondente ad Ateco2007 45.40.30 non ricompreso nel decreto
95.11.00 95.10.10 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 95.10.21 Riparazione e manutenzione di telefoni e tablet
95.12.09 95.10.29 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00 95.21.00 Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo
95.22.01 95.22.01 Riparazione e manutenzione di elettrodomestici
95.22.02 95.22.02 Riparazione e manutenzione di articoli per la casa e il giardinaggio
95.23.00 95.23.00 Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle
95.24.01 95.24.09 Altre attività di riparazione e manutenzione di mobili e di oggetti di arredamento per la casa
95.24.02 95.24.01 Rivestimento di mobili e oggetti di arredamento per la casa imbottiti
95.25.00 95.25.00 Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli
95.29.01 95.29.10 Riparazione e accordatura di strumenti musicali non storici
95.29.02 95.29.22 Riparazione e manutenzione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio
95.29.03 95.29.30 Riparazione e modifica di articoli di abbigliamento
95.29.04 95.29.91 Affilatura di coltelli, servizi di duplicazione di chiavi e di incisione rapida
95.29.09 95.29.99 Riparazione e manutenzione di altri beni vari per uso personale e per la casa n.c.a.
96.01.10 96.10.11 Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per industrie, ospedali e altre strutture simili
96.01.20 96.10.21 Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie tradizionali
96.01.30 96.10.22 Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie self-service
96.02.01 96.21.00 Servizi di parrucchieri e barbieri
96.02.02 96.22.09 Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a.
96.02.03 96.22.01 Servizi di manicure e pedicure
96.03.00 96.30.01 Servizi di pompe funebri
96.04.10 96.23.99 Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore n.c.a.
96.04.20 96.23.10 Servizi di centri termali
96.09.01 81.21.00 Attività di pulizia generale di edifici
96.09.02 96.99.91 Attività di studi di tatuaggi e piercing
96.09.03 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili
96.09.04 96.99.11 Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia
96.09.05 96.99.93 Servizi di organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 96.99.99 Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37175
Denominazione completa - Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i giovani
disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che avviano sul territorio nazionale
un’attività d’impresa nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di
nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica – Articolo 21, commi
1 e 2, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60.
Denominazione abbreviata SGR.CTR. D.L. INF.35 T.IND.SETT.TECNO -A21,C1-2, DL60/24
Validità e movimentabilità 12/2025-P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209132
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