Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 147/2025

Articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 26/11/2025 In vigore dal: 26/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27/11/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 147 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRRR, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, si illustra l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall’articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e si forniscono indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali. INDICE 1. Premessa 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 3. Rapporti di lavoro incentivati 4. Assetto e misura dell’incentivo 5. Condizioni di spettanza dell’incentivo 6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 7. Coordinamento con altri incentivi 8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro 9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens 10. Istruzioni contabili 1. Premessa Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (di seguito, anche decreto Coesione), all’articolo 21, rubricato “Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”, ha introdotto un’agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Nello specifico, il predetto beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti sopra descritti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. La misura dell’incentivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore 2 e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 21 del decreto Coesione, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 21 del citato decreto-legge, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. L’esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. La medesima disposizione in trattazione, oltre a disciplinare l’esonero contributivo per le assunzioni, prevede altresì, al comma 3, che le imprese avviate dai medesimi soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del citato comma 7, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall'Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e viene liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Le modalità di riconoscimento di tale contributo saranno illustrate con successiva specifica circolare. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 21, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici in commento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai medesimi benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 7 del medesimo articolo. In attuazione del citato comma 4 dell’articolo 21 del decreto Coesione è stato adottato il decreto interministeriale 3 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025. Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni operative e contabili riguardanti l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate dai soggetti che abbiano 3 avviato un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, rinviando a una successiva circolare le indicazioni per il beneficio di cui al comma 3 dell’articolo 21 del decreto Coesione. 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni: - sono disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni); - hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo di seguito illustrati. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica: a) i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti; b) i valori medi percentuali della domanda di lavoro; c) i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green. Sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono pertanto ammesse al beneficio di cui all’articolo 21 in trattazione le imprese operanti nei seguenti settori a 2 digit: C - Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 4 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 241 SIDERURGIA 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 “TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI”) 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI 5 383 RECUPERO DEI MATERIALI 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI F - Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI H - Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 TRASPORTO AEREO 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE J - Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 TELECOMUNICAZIONI 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 SERVIZI VETERINARI 6 N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO P - Istruzione 85 ISTRUZIONE Q - Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI S - Altre attività di servizi 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA Pertanto, possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente i datori di lavoro che abbiano avviato l’attività in uno dei sopraelencati settori. Con riferimento all’effettivo avvio dell’attività, si rinvia alle precisazioni che saranno fornite nella circolare, di prossima pubblicazione, riguardante il contributo per l’avvio dell’attività previsto dal medesimo articolo 21, comma 3. Si evidenzia che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024. Sul punto, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, si fornisce in allegato l’elenco, concordato con 7 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1). Inoltre, secondo la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto attuativo sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché le condizioni cumulative di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il quale prevede che: “È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione; b) non ha ancora distribuito utili; c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese”. Con riferimento al requisito dimensionale di piccola impresa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, “[…] si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”. I due requisiti previsti devono essere valutati congiuntamente. Sono, infine, esclusi dall’applicazione del beneficio, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Rapporti di lavoro incentivati L’esonero contributivo in oggetto spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). 8 Il beneficio, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024 e dall’articolo 3, comma 4, del decreto attuativo, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Stante la formulazione testuale dell’articolo 21, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero in argomento non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Inoltre, considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato1. L’esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporto di lavoro part- time, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 4, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. 4. Assetto e misura dell’incentivo L’incentivo previsto dall’articolo 21 del decreto-legge n. 60/2024, valevole per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore, nei citati limiti illustrati al precedente paragrafo 1. 1 Al riguardo, si osserva che il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente […] anche […] in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” - cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari” - cfr. l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa” - cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015). 9 Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dal medesimo articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024; - il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 952692, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015; - il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. 2 L’articolo 6 del D.I. n. 95269/2016 prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si applica l’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, con conseguente esclusione dell’applicazione delle disposizioni relative agli sgravi contributivi. 10 Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione: - il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166; - il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182; - il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall’articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 della medesima legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale mensile (800 euro), dalla fruizione dell’esonero contributivo. Poiché l’esonero contributivo previsto dall’articolo 21 del decreto Coesione opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative. Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, l’esonero in oggetto spetta per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data dell’assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Infine, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. 11 Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 in trattazione, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Nel dettaglio, il beneficio contributivo in oggetto è riconosciuto nel limite di spesa di: - 5 milioni di euro per l'anno 2024; - 39,5 milioni di euro per l'anno 2025; - 58,8 milioni di euro per l'anno 2026; - 53,7 milioni di euro per l’anno 2027; - 19,3 milioni di euro per l’anno 2028. Inoltre, in considerazione dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i limiti di spesa sopra riportati sono così ripartiti per le seguenti categorie di Regioni: Stanziamenti a valere sul PN GDL – categoria di Regione percentuali DL Coesione Meno sviluppate 63,58% 112.090.085,00 In transizione 5,47% 9.643.085,00 Più sviluppate 30,95% 54.566.830,00 totale 100,00% 176.300.000,00 Al riguardo, si precisa quanto segue: - rientrano tra le Regioni “meno sviluppate” (LD): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia; - rientrano tra le Regioni “in transizione” (TR): l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria; - rientrano tra le Regioni “più sviluppate” (MD): l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, il Piemonte, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto. Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione di lavoro indicata nel modulo telematico di domanda del beneficio in trattazione. L’Istituto provvede, ai sensi del suddetto comma 7 e dell’articolo 9 del decreto attuativo, al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sopra citati, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento di ulteriori domande da parte dei datori di lavoro per l’accesso ai benefici e ne dà immediata 12 comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze (cfr. l’art. 9, comma 1, del decreto attuativo). 5. Condizioni di spettanza dell’incentivo Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 60/2024. In particolare, per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui al citato articolo 31, l’esonero contributivo in trattazione non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: 1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera a); 2) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge di esercitare tale diritto, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a tempo determinato in essere; 3) presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera c); 4) i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera d). Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in trattazione, si ribadisce quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 31, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui 13 il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Infine, si ricorda che, come previsto al comma 3 dell’articolo 31 in argomento, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia: • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); • assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge; • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al successivo comma 1175- bis3 del medesimo articolo 1: “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”. In relazione ai vincoli specificamente previsti dal decreto Coesione, il diritto alla legittima fruizione dell’agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1. il datore di lavoro deve essere un soggetto disoccupato che non abbia compiuto trentacinque anni di età (ossia avere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e che abbia avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo indicati al paragrafo 2 della presente circolare. Al 3 Il comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 14 riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio. La sussistenza di tale requisito viene, inoltre, accertata dall’Istituto tramite la consultazione della banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta; 2. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). Infine, per la legittima applicazione della misura è necessario considerare le condizioni di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al successivo paragrafo. 6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 21 del decreto- legge n. 60/2024, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica, come previsto dall’articolo 4 del decreto attuativo, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell’articolo 22 del medesimo regolamento con riferimento agli aiuti all’avviamento. Come previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto attuativo, l’ammontare dell’agevolazione non può superare gli importi massimi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 651/2014, secondo il quale “gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di: a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni; b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito; c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un 15 massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato”. La legittima fruizione dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è altresì subordinata, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo e come anticipato al paragrafo 2 della presente circolare, alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cfr. l’art. 46 della legge n. 234/2012, c.d. clausola Deggendorf). In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto Coesione, deve, infine, comportare un incremento occupazionale netto. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”. Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, come già chiarito nell’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. 16 L’incentivo, inoltre, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti di età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito. Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’incentivo. Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. Infine, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvede a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (cfr. l’art. 7, comma 2, del decreto attuativo). 7. Coordinamento con altri incentivi 17 Come espressamente previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024 e dall’articolo 3, comma 4 del decreto attuativo, l’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, l’agevolazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, l’esonero contributivo in argomento non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione dell’esonero in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione. Infine, considerata l’entità dell’esonero in trattazione, pari al 100 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, la stessa non risulta cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 151/2015, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità dell’esonero in argomento con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’esonero in trattazione non può trovare applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987, data la specialità 18 dell’impianto normativo della predetta legge). In forza della previsione secondo cui l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa” si fa, inoltre, presente che il beneficio in trattazione non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia. Diversamente, per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 21, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. l’art. 21, comma 2, del decreto Coesione). Come espressamente previsto dall’articolo 21, comma 6, del decreto Coesione, per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero in argomento, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio. La misura è, inoltre, compatibile con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta. L’esonero in trattazione è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). 8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione (cfr. l’art. 21 del decreto-legge n. 60/2024), avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”. Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita 19 delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo; b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio; c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere; d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro; e) la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; f) la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a: • consultare la banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell’attività indicata nel modulo on- line; • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta; • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 6 della presente circolare; • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato. In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. 20 Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione. Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza. Si invitano, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav) inerenti al rapporto per cui si chiede l’incentivo. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav. Ai fini dell’ammissione alla fruizione dell’esonero in argomento, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro-quota per i 36 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo. L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive. Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso del rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza. Inoltre, se necessario, l’INPS può avvalersi di dati e informazioni detenuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (cfr. l’art. 8, comma 3, del decreto attuativo). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l’art. 8, comma 1, del decreto attuativo). 9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens 21 Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: - nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”; - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica; - nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”; - nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice di nuova istituzione “L627”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”; - con il codice di nuova istituzione “L628”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”. Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026. Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig). 22 10. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile degli oneri relativi all’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60/2024, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – il seguente conto: - GAW37175 – Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che avviano sul territorio nazionale un’attività d’impresa nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica – Articolo 21, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60. Al conto di nuova nomina gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento “L627” e “L628”, rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite al precedente paragrafo 9. Le istruzioni contabili riguardanti l’incentivo economico previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto Coesione saranno fornite con successivo messaggio in concomitanza con quelle operative. I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione Generale. Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2). Il Direttore generale Valeria Vittimberga 23 ALLEGATO 1 Ateco 2007 Ateco 2025 Descrizione Ateco 2025 SEZIONE C 10.11.00 10.11.00 Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili 10.12.00 10.12.00 Lavorazione e conservazione di carne di volatili 10.13.00 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili 10.20.00 10.20.09 Altre attività di lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 10.31.00 10.31.00 Lavorazione e conservazione di patate 10.32.00 10.32.00 Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi 10.39.00 10.39.00 Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 10.41.10 10.41.10 Produzione di olio di oliva 10.41.20 10.41.20 Produzione di altri oli vegetali 10.41.30 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali 10.42.00 10.42.00 Produzione di margarina e di grassi alimentari simili 10.51.10 10.51.10 Trattamento igienico del latte 10.51.20 10.51.20 Produzione di derivati del latte 10.52.00 10.52.00 Produzione di gelati 10.61.10 10.61.11 Lavorazione di frumento 10.61.20 10.61.19 Lavorazione di altri cereali 10.61.30 10.61.20 Lavorazione del riso 10.61.40 10.61.90 Lavorazioni di altre granaglie 10.62.00 10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 10.71.10 10.71.10 Produzione di pane e prodotti di panetteria simili 10.71.20 10.71.20 Produzione di prodotti di pasticceria freschi 10.72.00 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati 10.73.00 10.73.01 Produzione di prodotti farinacei freschi 10.81.00 10.81.00 Produzione di zucchero 10.82.00 10.82.00 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 10.83.01 10.83.02 Lavorazione di caffè 10.83.02 10.83.01 Lavorazione di tè e di altri preparati per infusi 10.84.00 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie 10.85.01 10.85.01 Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili 10.85.02 10.85.02 Produzione di pasti e piatti preparati a base di pesce 10.85.03 10.85.03 Produzione di pasti e piatti preparati a base di ortaggi 10.85.04 10.85.04 Produzione di pizza surgelata o altrimenti conservata 10.85.05 10.85.05 Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta 10.85.09 10.85.09 Produzione di altri pasti e piatti preparati 10.86.00 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 10.89.01 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a. 10.89.09 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a. 10.91.00 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 10.92.00 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 11.01.00 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici 11.02.10 11.02.10 Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali 11.02.20 11.02.20 Produzione di vini spumanti e altri vini speciali 11.03.00 11.03.00 Produzione di sidro e di altre bevande fermentate a base di frutta 11.04.00 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 11.05.00 11.05.00 Produzione di birra 11.06.00 11.06.00 Produzione di malto 11.07.00 11.07.01 Produzione di bibite analcoliche 13.10.00 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 13.20.00 13.20.00 Tessitura 13.30.00 13.30.00 Finissaggio dei tessili 13.91.00 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia e all'uncinetto 13.92.10 13.92.10 Fabbricazione di tessili per la casa 13.92.20 13.92.20 Fabbricazione di tessili per l'arredo 13.93.00 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 13.94.00 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95.00 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non-tessuti e di articoli in tessuto non-tessuto 13.96.10 13.96.00 Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale 13.96.20 13.96.00 Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale 13.99.10 13.99.10 Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti 13.99.20 13.99.10 Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti 13.99.90 13.99.90 Fabbricazione di feltro e altri prodotti tessili diversi n.c.a. 14.11.00 14.24.00 Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia 14.12.00 14.23.00 Fabbricazione di indumenti da lavoro 14.13.10 14.21.10 Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno 14.13.20 14.21.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 14.14.00 14.22.00 Fabbricazione di biancheria intima 14.19.10 14.10.20 Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto 14.19.21 14.29.00 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a. 14.19.29 14.29.00 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a. 14.20.00 14.24.00 Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia 14.31.00 14.10.10 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia e all'uncinetto 14.39.00 14.10.20 Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto 15.11.00 15.11.00 Concia, tintura e rifinizione di pelli, cuoi e pellicce 15.12.01 15.12.00 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale 15.12.09 15.12.00 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale 15.20.10 15.20.10 Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature 15.20.20 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 16.10.00 16.11.00 Taglio e piallatura del legno 16.21.00 16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 16.22.00 16.22.00 Fabbricazione di pavimenti di legno con elementi pre-assemblati 16.23.10 16.25.00 Fabbricazione di porte e finestre in legno 16.23.20 16.23.09 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia n.c.a. 16.23.21 16.23.01 Fabbricazione di stand e strutture simili in legno per convegni e fiere 16.23.22 16.23.09 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia n.c.a. 16.24.00 16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno 16.29.11 16.28.19 Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a. 16.29.12 16.28.19 Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a. 16.29.19 16.28.19 Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a. 16.29.20 16.28.20 Fabbricazione di articoli in sughero 16.29.30 16.28.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 16.29.40 16.28.11 Fabbricazione di cornici 17.11.00 17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta 17.12.00 17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone 17.21.00 17.21.00 Fabbricazione di carta, cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone 17.22.00 17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa 17.23.01 17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali 17.23.09 17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 17.24.00 17.24.00 Fabbricazione di carta da parati 17.29.00 17.25.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 18.11.00 18.11.00 Stampa di giornali 18.12.00 18.12.00 Altra stampa 18.13.00 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 18.14.00 18.14.00 Legatoria e servizi connessi 18.20.00 18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 20.11.00 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali 20.12.00 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 20.13.01 20.13.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 20.13.09 20.13.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 20.14.01 20.14.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 20.14.09 20.14.00 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 20.15.00 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati 20.16.00 20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 20.17.00 20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 20.20.00 20.20.00 Fabbricazione di fitofarmaci, disinfettanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura 20.30.00 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 20.41.10 20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e preparazioni tensioattive 20.41.20 20.41.20 Fabbricazione di glicerina e altri prodotti per la pulizia e la lucidatura 20.42.00 20.42.00 Fabbricazione di profumi e cosmetici 20.51.01 20.59.11 Fabbricazione di fiammiferi 20.51.02 20.59.12 Fabbricazione di articoli esplosivi 20.52.00 20.59.20 Fabbricazione di colle 20.53.00 20.59.30 Fabbricazione di oli essenziali 20.59.10 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.59.20 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.59.30 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.59.40 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.59.50 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.59.60 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.59.70 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.59.90 20.59.99 Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. 20.60.00 20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 21.10.00 21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 21.20.01 21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo 21.20.09 21.20.09 Fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici 22.11.10 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria 22.11.20 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 22.19.01 15.20.10 Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature 22.19.09 22.12.00 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 22.21.00 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 22.22.00 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 22.23.01 22.24.01 Fabbricazione di rivestimenti per pareti e pavimenti in materie plastiche 22.23.02 22.23.00 Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche 22.23.09 22.24.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche per l'edilizia 22.29.01 22.26.99 Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. 22.29.02 22.26.91 Fabbricazione di articoli per l'ufficio e la scuola in materie plastiche 22.29.09 22.26.99 Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. 23.11.00 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 23.12.00 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 23.13.00 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 23.14.00 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 23.19.10 23.15.90 Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici 23.19.20 23.15.10 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 23.19.90 23.15.90 Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici 23.20.00 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 23.31.00 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 23.32.00 23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia in terracotta 23.41.00 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 23.42.00 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 23.43.00 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 23.44.00 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 23.49.00 23.45.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 23.51.00 23.51.00 Produzione di cemento 23.52.10 23.52.10 Produzione di calce 23.52.20 23.52.20 Produzione di gesso 23.61.00 23.61.09 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia n.c.a. 23.62.00 23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 23.63.00 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 23.64.00 23.64.00 Produzione di malta 23.65.00 23.65.01 Fabbricazione di prodotti in sostanze vegetali agglomerate con cemento, gesso o altri leganti minerali 23.69.00 23.66.01 Fabbricazione di statue, bassorilievi e altorilievi, vasi e fioriere 23.70.10 23.70.10 Taglio e lavorazione di pietre e di marmo 23.70.20 23.70.20 Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini 23.70.30 23.70.30 Frantumazione di pietre 23.91.00 23.91.00 Fabbricazione di prodotti abrasivi 23.99.00 23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 24.10.00 24.10.00 Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 24.20.10 24.20.10 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi non saldati e relativi raccordi in acciaio 24.20.20 24.20.20 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi saldati e relativi raccordi in acciaio 24.31.00 24.31.00 Trafilatura a freddo di barre 24.32.00 24.32.00 Laminazione a freddo di nastri 24.33.01 24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di pannelli stratificati 24.33.02 24.33.01 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di profilati aperti e lamiere grecate 24.33.03 24.33.03 Presagomatura dell'acciaio per cemento armato e attività simili 24.34.00 24.34.00 Trafilatura a freddo di fili 24.41.00 24.41.00 Produzione di metalli preziosi 24.42.00 24.42.00 Produzione di alluminio 24.43.00 24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno 24.44.00 24.44.00 Produzione di rame 24.45.00 24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi 26.11.01 26.11.00 Fabbricazione di componenti elettronici 26.11.09 26.11.00 Fabbricazione di componenti elettronici 26.12.00 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche integrate 26.20.00 26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 26.30.10 26.30.01 Fabbricazione di apparecchiature trasmittenti radiotelevisive 26.30.21 26.51.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 26.30.29 26.30.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per le comunicazioni 26.40.01 26.40.09 Fabbricazione di altri prodotti di elettronica di consumo 26.40.02 26.40.01 Fabbricazione di console per videogiochi 26.51.10 26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 26.51.21 26.51.29 Fabbricazione di altri strumenti e apparecchi di misurazione e prova n.c.a. 26.51.29 26.51.29 Fabbricazione di altri strumenti e apparecchi di misurazione e prova n.c.a. 26.52.00 26.52.00 Fabbricazione di orologi 26.60.01 26.60.02 Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi non medici 26.60.02 26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi medici 26.60.09 26.60.02 Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche per usi non medici 26.70.11 26.70.11 Fabbricazione di strumenti ottici e strumenti ottici di precisione 26.70.12 26.70.12 Fabbricazione di strumenti ottici di misurazione e controllo 26.70.20 26.70.30 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche 26.80.00 26.70.20 Fabbricazione di supporti magnetici e ottici 27.11.00 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 27.12.00 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 27.20.00 27.20.00 Fabbricazione di batterie e accumulatori 27.31.01 27.31.00 Fabbricazione di cavi in fibra ottica 27.31.02 27.31.00 Fabbricazione di cavi in fibra ottica 27.32.00 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici 27.33.01 27.33.00 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 27.33.09 27.33.00 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 27.40.01 27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione per mezzi di trasporto 27.40.02 27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste 27.40.09 27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per l'illuminazione 27.51.00 27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 27.52.00 27.52.00 Fabbricazione di apparecchi non elettrici per uso domestico 27.90.01 27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura 27.90.02 27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione 27.90.03 27.90.03 Fabbricazione di capacitori, resistenze, condensatori elettrici e simili 27.90.09 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. 27.90.09 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.. 28.11.11 28.11.10 Fabbricazione di motori, esclusi motori per aeromobili, veicoli e motocicli 28.11.12 29.32.00 Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli 28.11.20 28.11.20 Fabbricazione di turbine 28.12.00 28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 28.13.00 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 28.14.00 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 28.15.10 28.15.00 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione 28.15.20 28.15.00 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione 28.21.10 28.21.10 Fabbricazione di forni 28.21.21 28.21.20 Fabbricazione di caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico 28.21.29 28.21.20 Fabbricazione di caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico 28.22.01 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, scale mobili e tappeti mobili 28.22.02 28.22.09 Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.22.03 28.22.09 Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.22.09 28.22.09 Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23.01 26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 28.23.09 28.23.00 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio, esclusi computer e unità periferiche 28.24.00 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 28.25.00 28.25.00 Fabbricazione di apparecchiature di climatizzazione per uso non domestico 28.29.10 28.29.10 Fabbricazione di bilance e distributori automatici 28.29.20 28.29.20 Fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche 28.29.30 28.29.30 Fabbricazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 28.29.91 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi 28.29.92 28.29.41 Fabbricazione di macchine per la pulizia di pavimenti, superfici e ambienti per uso non domestico 28.29.93 28.29.92 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica 28.29.99 28.29.99 Fabbricazione di altre macchine varie di impiego generale n.c.a. 28.30.10 28.30.10 Fabbricazione di trattori per l'agricoltura e la silvicoltura 28.30.90 28.30.99 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura n.c.a. 28.41.00 28.41.00 Fabbricazione di macchine per la deformazione dei metalli e di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli 28.49.01 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. 28.49.09 28.42.00 Fabbricazione di altre macchine utensili 28.91.00 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia 28.92.01 28.92.00 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 28.92.09 28.92.00 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 28.93.00 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 28.94.10 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili 28.94.20 28.94.20 Fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio 28.94.30 28.94.30 Fabbricazione di macchine per lavanderie e stirerie 28.95.00 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone 28.96.00 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma 28.99.10 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 28.99.20 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali con compiti multipli per scopi speciali 28.99.30 27.90.04 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per parrucchieri, solarium e centri estetici 28.99.91 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e relative attrezzature 28.99.92 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento 28.99.93 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote e altre apparecchiature per il bilanciamento 28.99.99 28.99.99 Fabbricazione di tutte le altre macchine varie per impieghi speciali n.c.a. 29.10.00 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 29.20.00 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi 29.31.00 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli 29.32.01 29.32.00 Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli 29.32.09 29.32.00 Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli 30.11.01 30.11.00 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili 30.11.02 30.11.00 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili 30.12.00 30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 30.20.01 30.20.00 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 30.20.02 30.20.00 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 30.30.01 30.31.00 Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili 30.30.02 25.30.10 Fabbricazione di armi e munizioni per uso militare 30.30.09 30.31.00 Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili 30.40.00 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 30.91.11 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli 30.91.12 30.91.12 Fabbricazione di motocicli, esclusi motori 30.91.20 30.91.20 Fabbricazione di parti e accessori per motocicli 30.92.10 30.92.10 Fabbricazione di biciclette, escluse parti e accessori 30.92.20 30.92.20 Fabbricazione di parti e accessori per biciclette 30.92.30 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per disabili 30.92.40 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini 30.99.00 30.99.00 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. 31.01.10 31.00.12 Fabbricazione di sedie e poltrone per negozi 31.01.21 31.00.13 Fabbricazione di altri mobili per negozi 31.01.22 31.00.13 Fabbricazione di altri mobili per negozi 31.02.00 31.00.20 Fabbricazione di mobili da cucina 31.03.00 31.00.35 Fabbricazione di materassi 31.09.10 31.00.31 Fabbricazione di mobili per arredo interno, esclusi mobili da cucina, sedie, divani e prodotti simili 31.09.20 31.00.33 Fabbricazione di sedie e sedili 31.09.30 31.00.34 Fabbricazione di divani, divani letto e poltrone 31.09.40 31.00.36 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 31.09.50 31.00.37 Finitura di mobili 31.09.90 31.00.39 Fabbricazione di altri mobili n.c.a. 32.11.00 32.11.00 Coniazione di monete 32.12.10 32.12.20 Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi 32.12.20 32.12.10 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose 32.13.01 32.13.00 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 32.13.09 32.13.00 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 32.20.00 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali 32.30.00 32.30.09 Fabbricazione di altri articoli sportivi 32.40.10 32.40.10 Fabbricazione di giochi 32.40.20 32.40.20 Fabbricazione di giocattoli 32.50.11 32.50.52 Fabbricazione di forniture mediche e dentistiche 32.50.12 32.50.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche 32.50.13 32.50.53 Fabbricazione di mobili per uso medico e dentistico 32.50.14 32.50.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche 32.50.20 32.50.10 Fabbricazione di protesi dentarie 32.50.30 32.50.20 Fabbricazione di altre protesi e ausili 32.50.40 32.50.30 Fabbricazione di lenti oftalmiche 32.50.50 32.50.40 Fabbricazione di montature per occhiali 32.91.00 32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole 32.99.11 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza 32.99.12 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza 32.99.13 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza 32.99.14 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza 32.99.19 32.99.10 Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza 32.99.20 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 32.99.30 32.99.30 Fabbricazione di articoli di cancelleria 32.99.40 32.99.40 Fabbricazione di casse funebri 32.99.90 32.99.99 Fabbricazione di altri articoli vari n.c.a. 33.1.253 33.12.53 Riparazione e manutenzione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche 33.11.01 33.11.03 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 33.11.02 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 33.11.03 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi da fuoco militari, di ordinanza e artiglieria 33.11.04 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, cassette di sicurezza, porte metalliche blindate 33.11.05 33.11.06 Riparazione e manutenzione di armi per uso sportivo e civile 33.11.06 33.11.01 Riparazione e manutenzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 33.11.07 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 33.11.09 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 33.12.10 33.12.10 Riparazione e manutenzione di motori, turbine, pompe, compressori e altri elementi simili 33.12.20 33.12.20 Riparazione e manutenzione di caldaie per processi industriali 33.12.30 33.12.30 Riparazione e manutenzione di apparecchi di sollevamento e movimentazione 33.12.40 33.12.40 Riparazione e manutenzione di impianti di refrigerazione industriale e di depurazione dell'aria 33.12.51 33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio 33.12.52 33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e distributori automatici 33.12.54 33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per impacchettare e imballare 33.12.55 33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 33.12.59 33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 33.12.60 33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 33.12.70 33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 33.12.91 33.12.91 Affilatura di lame e seghe per macchinari 33.12.92 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene e altre attrazioni di divertimento 33.12.99 33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. 33.13.01 33.13.02 Riparazione e manutenzione di strumenti e apparecchiature ottiche 33.13.03 33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche 33.13.04 33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche 33.13.09 33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche e ottiche 33.14.00 33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 33.15.00 33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili 33.16.00 33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali per scopi civili 33.17.00 33.17.00 Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto per scopi civili 33.19.01 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 33.19.02 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 33.19.03 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 33.19.04 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 33.19.09 33.19.00 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 33.20.01 33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo della elettricità 33.20.02 33.20.02 Installazione di apparecchiature per le comunicazioni e di apparecchiature radiotelevisive 33.20.03 33.20.03 Installazione di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo 33.20.04 33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 33.20.05 33.20.05 Installazione di generatori di vapore 33.20.06 33.20.06 Installazione di macchinari e attrezzature per ufficio 33.20.07 33.20.07 Installazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche 33.20.08 33.20.07 Installazione di strumenti e apparecchiature mediche e dentistiche 33.20.09 33.20.09 Installazione di altre macchine e apparecchiature industriali SEZIONE D 35.11.00 35.12.00 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 35.12.00 35.13.00 Trasmissione di energia elettrica 35.13.00 35.14.00 Distribuzione di energia elettrica 35.14.00 35.15.00 Commercio di energia elettrica 35.30.00 35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata SEZIONE E 36.00.00 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37.00.00 37.00.00 Gestione delle reti fognarie 38.11.00 38.11.00 Raccolta di rifiuti non pericolosi 38.12.00 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi 38.31.10 38.21.12 Smantellamento di altre carcasse 38.31.20 38.21.11 Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali 38.32.10 38.21.20 Recupero dei materiali da rifiuti metallici 38.32.20 38.21.30 Recupero dei materiali da rifiuti plastici 38.32.30 38.21.40 Recupero dei materiali da altri rifiuti 39.00.01 39.00.01 Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali tossici 39.00.09 39.00.09 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti n.c.a. SEZIONE F 41.10.00 68.12.00 Sviluppo di progetti immobiliari 41.20.00 41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 42.11.00 42.11.00 Costruzione di strade e autostrade 42.12.00 42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 42.13.00 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie 42.21.00 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi 42.22.00 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 42.91.00 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 42.99.01 68.12.00 Sviluppo di progetti immobiliari 42.99.09 42.99.00 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. 43.11.00 43.11.00 Demolizione 43.12.00 43.12.09 Altre attività di preparazione del cantiere edile 43.13.00 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 43.21.01 43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici 43.21.02 43.21.02 Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti 43.21.03 43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali 43.21.04 43.21.04 Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste 43.22.01 43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 43.22.02 43.22.06 Installazione di impianti per la distribuzione del gas 43.22.03 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento di incendi 43.22.04 43.22.02 Installazione di impianti di depurazione per piscine 43.22.05 43.22.04 Installazione di impianti di irrigazione per giardini 43.29.01 43.24.01 Installazione di ascensori e scale mobili 43.29.02 43.23.00 Installazione di sistemi per l'isolamento 43.29.09 43.24.09 Altri lavori di installazione edili n.c.a. 43.31.00 43.31.02 Altri lavori di intonacatura 43.32.01 43.32.01 Posa in opera di porte blindate 43.32.02 43.32.02 Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di pareti 43.34.00 43.34.01 Tinteggiatura 43.39.01 43.91.00 Lavori di muratura 43.39.09 43.35.00 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici 43.91.00 43.41.00 Realizzazione di coperture 43.99.01 81.22.09 Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a. 43.99.02 43.99.01 Noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore 43.99.09 43.50.00 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile SEZIONE H 49.10.00 49.11.00 Trasporto di passeggeri su ferrovia pesante 49.20.00 49.20.00 Trasporto ferroviario di merci 49.31.00 49.12.00 Altri trasporti ferroviari di passeggeri 49.32.10 49.33.10 Trasporto su taxi 49.32.20 49.33.20 Trasporto su veicoli a noleggio con conducente 49.39.01 49.34.00 Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie 49.39.09 49.39.00 Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 49.41.00 49.41.00 Trasporto di merci su strada 49.42.00 49.42.00 Servizi di trasloco 49.50.10 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas 49.50.20 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi 50.10.00 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 50.20.00 50.20.00 Trasporto marittimo e costiero di merci 50.30.00 50.30.00 Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri 50.40.00 50.40.00 Trasporto per vie d'acqua interne di merci 51.10.10 51.10.10 Trasporto aereo di linea di passeggeri 51.10.20 51.10.20 Trasporto aereo non di linea di passeggeri 51.21.00 51.21.00 Trasporto aereo di merci 51.22.00 51.22.00 Trasporto spaziale 52.10.10 52.10.10 Magazzinaggio e deposito non refrigerato 52.10.20 52.10.20 Magazzinaggio e deposito refrigerato 52.21.10 52.21.10 Gestione di infrastrutture ferroviarie 52.21.20 52.21.20 Gestione e manutenzione di strade 52.21.30 52.21.30 Gestione di stazioni per autobus 52.21.40 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci 52.21.50 52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse 52.21.60 52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale 52.21.90 52.21.90 Altri servizi di supporto al trasporto terrestre 52.22.01 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 52.22.09 52.22.09 Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 52.23.00 52.23.00 Servizi di supporto al trasporto aereo 52.24.10 52.24.10 Movimentazione merci relativa a trasporti aerei 52.24.20 52.24.20 Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e per vie d'acqua interne 52.24.30 52.24.30 Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari 52.24.40 52.24.40 Movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri 52.29.10 52.26.01 Attività di agenti e agenzie di dogana 52.29.21 52.26.02 Attività di spedizione merci 52.29.22 52.25.09 Altri servizi di logistica 53.10.00 53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale 53.20.00 53.20.00 Altre attività postali e di corriere SEZIONE J 58.11.00 58.11.00 Edizione di libri 58.12.01 58.19.00 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software 58.12.02 58.19.00 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software 58.13.00 58.12.00 Edizione di quotidiani 58.14.00 58.13.00 Edizione di riviste e periodici 58.19.00 58.19.00 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software 58.21.00 58.21.00 Edizione di videogiochi 58.29.00 58.29.00 Edizione di altri software 59.11.00 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.12.00 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.13.00 59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi 59.14.00 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 59.20.10 59.20.20 Editoria musicale 59.20.20 59.20.20 Editoria musicale 59.20.30 59.20.10 Attività di registrazione sonora 60.10.00 60.10.00 Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio 60.20.00 60.20.00 Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video DIVISIONE 61 la divisione 61, con la codifica 2025, rientra nella sezione K e non più nella sezione J, come anche le divisioni 62 e 63 61.10.00 61.10.01 Attività di telecomunicazioni fisse 61.20.00 61.10.02 Attività di telecomunicazioni mobili 61.30.00 61.10.03 Attività di telecomunicazioni satellitari 61.90.10 61.90.10 Erogazione di servizi di accesso a Internet 61.90.20 61.20.00 Attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni 61.90.91 61.20.00 Attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni 61.90.99 61.90.90 Altre attività di telecomunicazioni n.c.a. 62.01.00 62.10.00 Attività di programmazione informatica 62.02.00 62.20.10 Attività di consulenza informatica 62.03.00 62.20.20 Attività di gestione di strutture informatiche 62.09.01 62.90.01 Configurazione di personal computer 62.09.09 62.90.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a. 63.11.11 63.10.21 Elaborazione dati contabili 63.11.19 63.10.29 Elaborazione altri dati 63.11.20 63.10.10 Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse 63.11.30 63.10.10 Fornitura di infrastrutture informatiche, hosting e attività connesse 63.12.00 63.91.00 Attività dei portali di ricerca sul web 63.91.00 60.31.00 Attività delle agenzie di stampa 63.99.00 63.92.00 Altre attività dei servizi di informazione SEZIONE M la sezione M nel 2025 è diventata sezione N 69.10.10 69.10.10 Attività legali e giuridiche 69.10.20 69.10.20 Attività notarili 69.20.11 69.20.01 Attività di commercialisti 69.20.12 69.20.03 Attività di esperti contabili 69.20.13 69.20.06 Attività di altri consulenti, periti e altri soggetti simili in ambito tributario e contabile 69.20.14 69.20.07 Attività di centri di assistenza fiscale 69.20.15 69.20.05 Attività di altri soggetti simili in materia di contabilità delle retribuzioni e buste paga 69.20.20 69.20.02 Attività di revisori legali in ambito contabile 69.20.30 69.20.04 Attività di consulenti del lavoro 70.10.00 70.10.00 Attività di sedi centrali 70.21.00 73.30.09 Pubbliche relazioni e comunicazione n.c.a. 70.22.01 70.20.01 Attività di consulenza in materia di logistica 70.22.09 70.20.09 Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a. 71.11.00 71.11.09 Attività di architettura n.c.a. 71.12.10 71.12.10 Attività di ingegneria 71.12.20 71.12.20 Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata 71.12.30 71.12.30 Elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri 71.12.40 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 71.12.50 71.12.50 Attività di geologia, di prospezione geognostica e mineraria 71.20.10 71.20.19 Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti 71.20.21 71.20.29 Altre attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti 71.20.22 71.20.21 Attività di riconoscimento dell'origine dei prodotti 71.20.23 71.20.22 Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione di autoveicoli e motocicli 72.11.00 72.10.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 72.19.01 72.10.21 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 72.19.09 72.10.29 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a. 72.20.00 72.20.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze sociali e umanistiche 73.11.01 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 73.11.02 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 73.12.00 73.12.00 Attività di concessionarie pubblicitarie 73.20.00 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 74.10.10 74.11.10 Attività di progettazione di prodotti industriali 74.10.21 74.12.01 Grafica di pagine web 74.10.29 74.12.09 Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva 74.10.30 74.14.01 Attività di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici 74.10.90 74.13.00 Attività di progettazione di interni 74.20.11 74.20.11 Attività fotografiche fornite da fotoreporter 74.20.12 74.20.12 Attività fotografiche aeree e subacquee 74.20.19 74.20.19 Altre attività fotografiche specializzate 74.20.20 74.20.20 Attività di sviluppo e stampa e altre attività fotografiche 74.30.00 74.30.00 Attività di traduzione e interpretariato 74.90.11 74.99.11 Attività di consulenza agraria fornite da agronomi 74.90.12 74.99.12 Attività di consulenza agraria fornite da agrotecnici 74.90.13 74.99.13 Attività di consulenza agraria fornite da periti agrari 74.90.14 74.99.14 Attività di consulenza agraria fornite da altri economisti specializzati in agricoltura 74.90.21 74.99.21 Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro 74.90.29 74.99.29 Altre attività di consulenza in materia di sicurezza 74.90.31 74.99.31 Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di gestione dei rifiuti 74.90.32 74.99.32 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica 74.90.33 74.99.33 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali per usi differenti da quelli energetici 74.90.91 74.99.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 74.90.92 74.99.92 Attività di previsione meteorologica 74.90.93 74.99.99 Tutte le altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. 74.90.94 74.99.93 Attività di agenzie, agenti e procuratori per lo spettacolo e lo sport 74.90.99 74.99.99 Tutte le altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. 75.00.00 75.00.00 Servizi veterinari SEZIONE N la sezione N nel 2025 è diventata sezione O 81.10.00 81.10.00 Attività di servizi integrati agli edifici 81.21.00 81.21.00 Attività di pulizia generale di edifici 81.22.01 81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche 81.22.02 81.22.09 Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a. 81.29.10 81.23.10 Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione 81.29.91 81.23.91 Pulitura delle strade e rimozione di neve e ghiaccio 81.29.99 81.23.99 Altre attività di pulizia varie n.c.a. 81.30.00 81.30.00 Attività di servizi per la cura del paesaggio SEZIONE P la sezione P nel 2025 è diventata sezione Q 85.10.00 85.10.00 Istruzione prescolastica 85.20.00 85.20.00 Istruzione primaria 85.31.10 85.31.10 Istruzione secondaria di formazione generale di primo grado 85.31.20 85.31.20 Istruzione secondaria di formazione generale di secondo grado 85.32.01 85.32.01 Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di vela e navigazione 85.32.02 85.32.02 Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di volo 85.32.03 85.32.03 Istruzione secondaria professionale erogata da scuole di guida 85.32.09 85.32.09 Altra istruzione secondaria professionale n.c.a. 85.41.00 85.33.00 Istruzione post-secondaria non terziaria 85.42.00 85.40.10 Istruzione terziaria non universitaria professionale 85.51.00 85.51.09 Formazione sportiva e ricreativa n.c.a. 85.52.01 85.52.01 Corsi di danza 85.52.09 85.52.09 Altra formazione culturale 85.53.00 85.53.00 Attività di scuole guida 85.59.10 85.59.30 Altri servizi di istruzione e formazione n.c.a. forniti da università popolari 85.59.20 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 85.59.30 85.59.10 Corsi di lingua straniera 85.59.90 85.59.99 Tutti gli altri servizi vari di istruzione e formazione n.c.a. 85.60.01 85.69.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 85.60.09 85.69.09 Altri servizi vari di supporto all'istruzione e formazione n.c.a. SEZIONE Q la sezione Q nel 2025 è diventata sezione R 86.10.10 86.10.00 Attività ospedaliere 86.10.20 86.10.00 Attività ospedaliere 86.10.30 86.10.00 Attività ospedaliere 86.10.40 86.10.00 Attività ospedaliere 86.21.00 86.21.00 Attività di medicina generale 86.22.01 86.22.02 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti 86.22.02 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici 86.22.03 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici 86.22.04 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici 86.22.05 86.96.09 Attività di medicine complementari e alternative n.c.a. 86.22.06 86.22.01 Trattamenti di chirurgia estetica 86.22.09 86.22.02 Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti 86.23.00 86.23.00 Attività odontoiatriche 86.90.11 86.91.01 Attività di diagnostica per immagini 86.90.12 86.91.02 Attività di laboratorio medico 86.90.13 71.20.19 Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti 86.90.21 86.95.00 Attività di fisioterapia 86.90.29 86.99.09 Altre attività varie per la salute umana n.c.a. 86.90.30 86.93.00 Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici 86.90.41 86.22.03 Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici 86.90.42 86.92.00 Trasporto di pazienti in ambulanza 87.10.00 87.10.00 Attività di assistenza infermieristica residenziale 87.20.00 87.20.00 Attività di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali o abuso di sostanze 87.30.00 87.30.00 Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche 87.90.00 87.99.00 Altre attività di assistenza residenziale n.c.a. 88.10.00 88.10.00 Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità 88.91.00 88.91.00 Attività di assistenza diurna per l'infanzia 88.99.00 88.99.09 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a. SEZIONE R la sezione R nel 2025 è diventata sezione S 90.01.01 90.20.01 Attività nel campo della recitazione 90.01.09 90.20.09 Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche 90.02.01 90.39.09 Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a. 90.02.02 90.39.01 Attività nel campo della regia 90.02.09 90.39.09 Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a. 90.03.01 90.11.01 Attività di giornalisti indipendenti 90.03.02 91.30.01 Conservazione e restauro del patrimonio culturale 90.03.09 90.13.00 Altre attività di creazione artistica 90.04.00 90.31.00 Gestione di strutture e spazi per le arti 91.01.00 91.11.00 Attività di biblioteche 91.02.00 91.21.00 Attività di musei e collezioni 91.03.00 91.22.00 Attività di luoghi e monumenti storici 91.04.00 91.41.00 Attività di orti botanici e giardini zoologici SEZIONE S la sezione S nel 2025 è diventata sezione T 94.11.00 94.11.00 Attività di organizzazioni di imprese e dei datori di lavoro 94.12.10 94.12.10 Attività di ordini e collegi professionali 94.12.20 94.12.20 Attività di associazioni professionali 94.20.00 94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori 94.91.00 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose 94.92.00 94.92.00 Attività delle organizzazioni politiche 94.99.10 94.99.10 Attività di organizzazioni associative per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 94.99.20 94.99.20 Attività di organizzazioni associative culturali e ricreative 94.99.30 94.99.30 Attività di organizzazioni associative a scopo patriottico 94.99.40 94.99.40 Attività di organizzazioni associative per la cooperazione internazionale 94.99.50 94.99.50 Attività di organizzazioni associative filantropiche 94.99.60 94.99.60 Attività di organizzazioni associative per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 94.99.90 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a. 95 Dalla divisione 95 sono esclusi i seguenti Ateco 2025, in quanto corrispondenti ad Ateco 2007 non ricompresi nel decreto: 95.31.10 corrispondente ad Ateco2007 45.20.10/45.20.30 non ricompresi nel decreto 95.31.20 corrispondente ad Ateco2007 45.20.20 non ricompreso nel decreto 95.31.30 corrispondente ad Ateco2007 45.20.40 non ricompreso nel decreto 95.31.91 corrispondente ad Ateco2007 45.20.91 non ricompreso nel decreto 95.31.99 corrispondente ad Ateco2007 45.20.99 non ricompreso nel decreto 95.32.00 corrispondente ad Ateco2007 45.40.30 non ricompreso nel decreto 95.11.00 95.10.10 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 95.10.21 Riparazione e manutenzione di telefoni e tablet 95.12.09 95.10.29 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 95.21.00 95.21.00 Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo 95.22.01 95.22.01 Riparazione e manutenzione di elettrodomestici 95.22.02 95.22.02 Riparazione e manutenzione di articoli per la casa e il giardinaggio 95.23.00 95.23.00 Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle 95.24.01 95.24.09 Altre attività di riparazione e manutenzione di mobili e di oggetti di arredamento per la casa 95.24.02 95.24.01 Rivestimento di mobili e oggetti di arredamento per la casa imbottiti 95.25.00 95.25.00 Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli 95.29.01 95.29.10 Riparazione e accordatura di strumenti musicali non storici 95.29.02 95.29.22 Riparazione e manutenzione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio 95.29.03 95.29.30 Riparazione e modifica di articoli di abbigliamento 95.29.04 95.29.91 Affilatura di coltelli, servizi di duplicazione di chiavi e di incisione rapida 95.29.09 95.29.99 Riparazione e manutenzione di altri beni vari per uso personale e per la casa n.c.a. 96.01.10 96.10.11 Lavaggio e pulitura di prodotti tessili forniti da lavanderie industriali per industrie, ospedali e altre strutture simili 96.01.20 96.10.21 Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie tradizionali 96.01.30 96.10.22 Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie self-service 96.02.01 96.21.00 Servizi di parrucchieri e barbieri 96.02.02 96.22.09 Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. 96.02.03 96.22.01 Servizi di manicure e pedicure 96.03.00 96.30.01 Servizi di pompe funebri 96.04.10 96.23.99 Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore n.c.a. 96.04.20 96.23.10 Servizi di centri termali 96.09.01 81.21.00 Attività di pulizia generale di edifici 96.09.02 96.99.91 Attività di studi di tatuaggi e piercing 96.09.03 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili 96.09.04 96.99.11 Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia 96.09.05 96.99.93 Servizi di organizzazione di feste e cerimonie 96.09.09 96.99.99 Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a. ALLEGATO 2 Allegato n. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAW37175 Denominazione completa - Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che avviano sul territorio nazionale un’attività d’impresa nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica – Articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60. Denominazione abbreviata SGR.CTR. D.L. INF.35 T.IND.SETT.TECNO -A21,C1-2, DL60/24 Validità e movimentabilità 12/2025-P10 Capitolo/Voce di bilancio 1U1209132 - - -

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