Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Modifiche all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Modifiche all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 16/12/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 150
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Modifiche all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in materia di condizioni per la fruizione dei benefici normativi
e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle condizioni per
la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come modificato dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56.
INDICE
1. Premessa
2. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
3. Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale. Articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006,
come modificato dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024
4. Articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006
5. Termini e modalità della regolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1175-bis, della
legge n. 296/2006
6. Indicazioni operative e adeguamenti procedurali. Riserva
1. Premessa
L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è intervenuto sull’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
[1]
296, modificando il comma 1175 . La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la
fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto
[2]
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, è stato introdotto il comma 1175-bis ,
che prevede che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della
successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli
organi di vigilanza, e fissa un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero
in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.
Il legislatore ha esplicitato le condizioni necessarie per potere fruire dei benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Infatti, oltre alla
regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi
nazionali, in quanto indici propri di aziende virtuose, il legislatore ha specificato che la fruizione
dei benefici è subordinata all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale,
includendo tra queste ultime anche quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La verifica della sussistenza dei predetti requisiti da
parte degli organi di vigilanza costituisce una forma di prevenzione e contrasto al lavoro
irregolare assicurando una concorrenza leale tra le imprese.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le modifiche introdotte dal citato articolo
29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024 alla disciplina relativa alla fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, le modalità di addebito da
parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi
contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che
non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da
parte dei datori di lavoro.
2. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
La previsione del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, nel fissare le condizioni
cui resta subordinata la fruizione delle misure agevolative, ha reso necessaria la definizione del
perimetro della sua operatività avuto riguardo alle nozioni di beneficio normativo e contributivo
"previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale".
Secondo la ricostruzione operata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la
circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, richiamata nella circolare n. 51 del 18 aprile 2008, con la
quale sono stati trattati i profili della nuova disciplina in relazione alla condizione del possesso
da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), a “fronte
della disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una
generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che
in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che
riduce o elimina totalmente tali oneri”.
Al riguardo, la medesima circolare ministeriale precisa altresì che la nozione di benefici
contributivi riconduce alle ipotesi degli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto
di lavoro, che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Tale deroga deve di
fatto operare, affinché possa configurare un’ipotesi agevolativa, come abbattimento di una
aliquota ordinariamente più onerosa.
Laddove lo sgravio rappresentila "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori,
lo stesso non può essere contemplato nella nozione di benefici contributivi, la cui fruizione è
sottoposta alle richiamate condizioni imposte dal citato comma 1175 dell’articolo 1 della legge
n. 296/2006, che comprende la verifica della regolarità contributiva.
Conseguentemente, la citata circolare n. 5/2008 ha precisato che in tali fattispecie rientrano
“quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione
marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche
tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla
legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale
nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a
carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da
specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario”.
Resta fermo che qualora il datore di lavoro che assolve l’obbligo contributivo in regime di sotto-
contribuzione sia destinatario di agevolazioni contributive legate a specifici presupposti o
condizioni e quindi di carattere non generalizzato, come precisato nella circolare n. 5/2008,
ripristinandosi la logica di eccezione (agevolazione/beneficio) rispetto alla regola (ad esempio,
contribuzione per territori montani e zone svantaggiate), la loro fruizione è subordinata a tutte
le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
La formulazione dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, ha reso necessario operare opportuni
approfondimenti tesi a verificare eventuali disallineamenti rispetto al perimetro di operatività
del medesimo comma 1175 con riferimento alla previsione dell’articolo 20, comma 2, del
[3]
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , in particolare, rispetto alla nozione di
agevolazioni contributive in ambito agricolo e all’identificazione dei contratti collettivi la cui
applicazione è condizione per il loro riconoscimento.
Il citato comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 375/1993 stabilisce che: “Le
agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che
applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi
previsti”.
Al riguardo,il rapporto tra le due disposizioni - la prima a carattere generale e la seconda a
carattere speciale - riferita al settore dell’agricoltura è stato oggetto di valutazione da parte del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell’interpello n. 8/2015 del 24 marzo 2015, nel
quale è stato affermato che sulla condizione relativa all’applicazione dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro (CCNL) indicati nell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n.
375/1993, incide anche il disposto del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.
In tale senso nell’interpello è stato evidenziato che con il citato comma 1175 il legislatore ha
individuato i contratti collettivi che il datore di lavoro deve applicare per rispettare la condizione
posta per la fruizione dei benefici contributivi, nell’accezione definita dal medesimo dicastero
con la circolare n. 5/2008, identificati in quelli ”stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale vincolo, che “introduce nell’ordinamento il principio secondo cui solo i datori di lavoro che
garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono
“meritevoli” di godere di benefici ”normativi e contributivi”, supera l’evidenziato rapporto di
specie a genere tra le due norme considerate e impone, sulla base del quadro ordinamentale
consolidatosi successivamente all’entrata in vigore del comma 1175 dell’articolo 1 della legge
n. 296/2006, che la contrattazione cui fa riferimento l’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 375/1993 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici contributivi anche nel settore dell’agricoltura si può
ricondurre la verifica alle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n.
296/2006, risultando la previsione del citato articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n.
375/1993 interamente assorbita nel perimetro della contrattazione collettiva come individuato
dal medesimo comma 1175.
In relazione alle predette precisazioni, le indicazioni fornite con la circolare n. 119 del 27
maggio 1997 devono intendersi aggiornate sia con riguardo al requisito del rispetto dei
contratti collettivi nazionali o territoriali di categoria che sono identificati in quelli stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, sia con riguardo all’individuazione delle agevolazioni
contributive di cui al comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 375/1993, che deve
avvenire sulla base dei contenuti della citata circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, che ha escluso dal novero dei benefici i regimi di sotto-contribuzione
nella medesima individuati. Con riguardo a tale ultimo profilo, pertanto, le disposizioni
contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 119/1997 devono intendersi in parte superate, nel
senso che il diritto di usufruire della minore imposizione contributiva di cui all’articolo 9,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esteso, ai sensi dell’articolo 32, comma 7-ter, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15
giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna in misura proporzionale
alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci anche avvalendosi di contratti agrari
di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile in zone di montagna o
svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa, continua a essere subordinato, da
parte del soggetto beneficiario, solo al rispetto delle norme sul collocamento come disposto dal
comma 5-bis dell’articolo 9 della legge n. 67/1988, sostituito dall'articolo 11, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. In quanto configurante sotto-contribuzione, tale regime resta
escluso dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
In ordine ai benefici normativi, nella citata circolare n. 5/2008 il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, infine, ha chiarito che gli stessi possono identificarsi in tutte quelle
agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma
che hanno “natura patrimoniale e comunque sempre “in materia di lavoro e legislazione
sociale”. In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale
nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a
valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad
es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o
settori determinati)”.
3. Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Articolo 1, comma 1175, della
legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n.
19/2024
Come evidenziato in premessa, l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024 ha
modificato il comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, ampliando le condizioni per la
fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale.
L’intento del legislatore è stato quello di intervenire su tali condizioni al fine di contrastare,
attraverso l’attività degli organi ispettivi, il lavoro irregolare e di spingere i datori di lavoro
verso una regolarità non solo formale, ma sostanziale, a tutela sia dei medesimi datori di
lavoro sia dei lavoratori.
Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, si
rammenta che l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero
dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura “Durc
OnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, come specificato
con la circolare n. 3 del 18 luglio 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), incidendo
sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei
medesimi periodi per tutti i lavoratori.
In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore
in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di
qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
[4]
rappresentative sul piano nazionale , si evidenzia che l’INL, con la medesima circolare n.
3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene
in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro
solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si
è prodotta.
Il legislatore, novellando il comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, ha esplicitato
che la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, oltre alle
previste condizioni, richiede anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione
sociale, nelle quali, come specificato in premessa, sono comprese quelle in materia di tutela
delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Con riferimento a tali ultime violazioni, nell’evidenziare che l’applicabilità della norma
sembrerebbe non richiedere l’adozione del citato decreto, la verifica in merito all’esistenza di
provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione
viene effettuata attraverso l’interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale
del Sommerso”, istituito con l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, come modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Pertanto, l’Istituto continuerà a fare riferimento all’elenco delle fattispecie riportate
nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica
amministrazione, 30 gennaio 2015.
4. Articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006
Il comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 introduce un regime di mitigazione
del recupero dei benefici normativi e contributivi, sia nelle ipotesi in cui le violazioni di cui al
citato comma 1175 del medesimo articolo, rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate
nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in
cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione.
In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore
di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro
provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate
dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge.
La logica è quella di eliminare l’effetto sanzionatorio consistente nell’addebito dei benefici fruiti
a fronte della tempestiva e integrale regolarizzazione da parte del datore di lavoro degli
obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui all’articolo 1, comma
1175, della legge n. 296/2006.
La norma, che contiene una mitigazione del recupero dei benefici, si allinea alle misure
introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 che, con l’obiettivo di contrastare le
violazioni di natura contributiva per rendere maggiormente vantaggioso per i datori di lavoro
operare nel mercato regolare, ha modificato la disciplina del regime sanzionatorio di cui
all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In tale ambito è prevista una specifica regolamentazione per le ipotesi di situazione debitoria
rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive. Infatti,
l’inserimento della lettera b-bis) nel citato comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000
completa la finalità del comma 1175-bis in argomento nella misura in cui, a fronte del
pagamento dei contributi in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della
contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo
termine a condizione che sia effettuato il pagamento della prima rata e che le rate successive
siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, le sanzioni civili di cui al primo periodo
[5]
delle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 116 sono ridotte del 50 per cento .
L’ulteriore ipotesi disciplinata dal novellato comma 1175-bis riguarda le violazioni
amministrative che, per loro natura o per espressa previsione normativa, non possono essere
oggetto di regolarizzazione. Il recupero dei benefici, che incide sull’intera compagine aziendale
e opera con riguardo a quelli fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i
lavoratori, con il medesimo intento mitigatorio, è limitato al doppio dell’importo sanzionatorio
oggetto di verbalizzazione.
5. Termini e modalità della regolarizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1175-bis,
della legge n. 296/2006
Il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i
lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l’omissione/evasione
contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione di cui al comma 1175
dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei
contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle
sanzioni comminate per le violazioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006,
nei diversi termini fissati per ciascuna di esse[6].
Il perfezionamento della condizione alla quale consegue l’effetto mitigatorio si realizza con la
regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata, anche qualora la stessa si riferisca a
fattispecie diverse dalle violazioni che l’hanno determinata e la cui assenza è condizione che
legittima la fruizione dei medesimi benefici.
Analogo effetto si determina qualora nel medesimo termine sia presentata la domanda di
pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata anche se non sono ancora scaduti i
termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla fattispecie di
violazione rilevata dagli organi di vigilanza. In caso di rateazione, trova anche applicazione la
lettera b-bis) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, subordinatamente al
versamento della prima rata e al regolare pagamento delle rate successive.
In caso di revoca della rateazione, ai sensi del “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei
debiti contributivi in fase amministrativa”, la Struttura territorialmente competente, con
apposito atto di diffida, provvede ad attivare il recupero dei benefici nella misura
originariamente addebitata con il verbale di accertamento.
Il medesimo recupero viene attivato, anche a fronte del regolare versamento delle rate
accordate, qualora il datore di lavoro non dimostri alla medesima Struttura territoriale
l’intervenuto pagamento nel termine indicato nel verbale di accertamento delle sanzioni
comminate in relazione alle violazioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n.
296/2006.
Stante il tenore letterale della norma e avuto riguardo all’intento del legislatore di assicurare
alla regolarità il rapporto tra contribuenti ed Enti previdenziali che concorre al deflazionamento
del contenzioso, si procede al recupero dei benefici sia in presenza di proposizione di gravami
amministrativi o giudiziari avverso l’atto di accertamento che di pagamenti parziali degli
addebiti rilevati in sede ispettiva. Ciò in considerazione della circostanza del mancato
perfezionamento della condizione dell’integrale pagamento dei contributi addebitati e delle
sanzioni comminate nei termini assegnati con il verbale di accertamento.
Con riguardo alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione,
la mitigazione, secondo il disposto del comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006,
consistente nel doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione, non è condizionata
alla regolarizzazione, ma risponde all’intento del legislatore di evitare che sanzioni di modesto
importo possano determinare conseguenze ben più rilevanti sotto il profilo del recupero dei
benefici.
6. Indicazioni operative e adeguamenti procedurali. Riserva
Nel precedente paragrafo 3 è stato specificato che la verifica dell’inesistenza delle violazioni in
materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela
delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è effettuata tramite
interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale del Sommerso”.
Nelle more del completamento dell’interoperabilità che consentirà il predetto colloquio, nonché
della definizione del relativo procedimento, continua a trovare applicazione la previsione in
base alla quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare
al competente Ispettorato territoriale del lavoro la non commissione delle violazioni che, ai
sensi dell’articolo 8 del D.I. 30 gennaio 2015, sono ostative al rilascio del DURC per determinati
periodi di tempo indicati nell’Allegato A del medesimo D.I.
Le implementazioni della procedura “VerbaliWeb” correlate alle disposizioni illustrate nella
presente circolare saranno comunicate con successivo messaggio. Le medesime consentiranno,
nell’ambito dell’importo addebitato con il verbale di accertamento, di evidenziare il recupero
relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia delle violazioni
regolarizzabili, ai fini dell’applicazione del regime mitigatorio previsto dall’articolo 1, comma
1175-bis, della legge n. 296/2006.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1]
Articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “A decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando
gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”.
[2]
Articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006: “Resta fermo il diritto ai benefici di cui
al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al
medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle
specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono
essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al
doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
[3]
Il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 375/1993 è stato sostituito dall’articolo
9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
[4]
Cfr. la circolare n. 2 del 28 luglio 2020 per le precisazioni fornite al riguardo dall’INL.
[5]
Cfr. la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.
[6] In tale caso vengono in rilievo gli strumenti ordinari che gli organi di vigilanza hanno a
disposizione per indurre la regolarizzazione delle violazioni accertate e che sono individuabili
nel provvedimento di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004, di
disposizione di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e agli articolo 10 e 11 del
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e di prescrizione obbligatoria di cui agli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
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