Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10/02/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 21
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa,
recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di
liquidazione giudiziale
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative attuative
delle disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, in materia di accesso all’indennità di disoccupazione
NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di
dimissioni del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante
la procedura di liquidazione giudiziale.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Dimissioni per giusta causa, recesso del curatore e risoluzione di diritto del rapporto di
lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale e accesso alla prestazione di
disoccupazione NASpI
1. Premessa e quadro normativo
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI la vigente normativa richiede, quale
presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che,
quindi, l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.
Fermo restando detto principio cardine per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, il
legislatore ha tuttavia previsto ulteriori ipotesi di accesso alla stessa, tra cui, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa.
Sulla tematica delle dimissioni per giusta causa si rinvia alle istruzioni amministrative fornite
nel corso degli anni con le circolari n. 97/2003 e n. 163/2003; quest’ultima, in particolare,
riporta le fattispecie che la giurisprudenza ha qualificato come giusta causa di dimissioni.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 5, ha introdotto una ulteriore ipotesi di
giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla
prestazione di disoccupazione NASpI.
Il medesimo articolo 189, comma 3, prevede altresì la cessazione del rapporto di lavoro
subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro
subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell’articolo 190 del D.lgs n. 14 del 2022, la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi
dell’articolo 189, costituisce perdita involontaria dell'occupazione con conseguente
riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di
disoccupazione NASpI.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’accesso
alla disoccupazione NASpI al ricorrere delle fattispecie sopra descritte. A tale fine si precisa che
ai sensi dell’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019, le disposizioni in
commento sono entrate in vigore con decorrenza 15 luglio 2022 e, pertanto, le istruzioni
amministrative di seguito fornite trovano applicazione con la medesima decorrenza.
2. Dimissioni per giusta causa,recesso del curatore e risoluzione di diritto del
rapporto di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale e accesso alla
prestazione di disoccupazione NASpI
L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma 1, dopo avere disposto che l'apertura della
liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di
licenziamento, prevede che: “I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza
dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato,
sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi
obblighi, ovvero il recesso”.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 189 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai
trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di
accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre
prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di
sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al
comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile
con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.
Infine, l’articolo 190 del medesimo D.lgs n. 14 del 2019 prevede che: “La cessazione del
rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai
fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto
il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel
rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
In ragione delle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14 del 2019
deriva, da una parte, che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa
rimangono sospesi fino alla data di comunicazione - da parte del curatore - di subentro o di
recesso dai rapporti medesimi e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore nel
predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi
dell’articolo 2119 del codice civile e che le medesime costituiscono perdita involontaria
dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano
tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Si precisa, inoltre, che il richiamato comma 5 dell’articolo 189 prevede che le dimissioni per
giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d’esame hanno decorrenza con
effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva
rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
In via ordinaria, l’articolo 6 del D.lgs n. 22 del 2015 prevede che la domanda di NASpI deve
essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, tuttavia, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui agli
articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14 del 2019 e consentire al lavoratore che si dimette nel periodo
di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, si precisa che il termine di 68
giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di
NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data
della cessazione del rapporto di lavoro.
La medesima decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di
apertura della liquidazione giudiziale è altresì prevista dal citato articolo 189, comma 2 e
comma 3, anche per le altre due fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro previste dal
medesimo articolo (rispettivamente, recesso del curatore e risoluzione di diritto). Si precisa
che anche in dette fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro - che ai sensi del citato
articolo 190 costituiscono comunque perdita involontaria dell’occupazione - il termine di
decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, nell’ipotesi del
recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore
medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell’ipotesi della risoluzione di diritto,
dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto. Con riferimento alla ipotesi della
risoluzione di diritto, si precisa che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla
data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il
subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine di cui al successivo comma 4
dell’articolo 189.
Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, si precisa che nelle fattispecie di cui alla
presente circolare la prestazione decorre:
1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di
diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la
medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Salvo quanto sopra, si fa presente che con riferimento alla decorrenza del termine di 68 giorni
per la presentazione della domanda, nonché alla decorrenza della prestazione, trovano
applicazione le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 nelle ipotesi di eventi di
maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del
rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della
presente circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre
dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione, in presenza di
tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori
interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del
curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
Per gli eventi intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, la
prestazione e il termine di 68 giorni decorrono secondo le ordinarie regole di cui al presente
paragrafo.
Con successivo messaggio saranno fornite agli operatori delle Strutture territoriali le istruzioni
operative per la gestione delle domande in argomento, anche relativamente alle istanze
eventualmente presentate.
Infine, si fa presente che l’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà
corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà cura degli operatori
delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle
imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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