Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 24/2023
Passaggio al settore professionistico del Campionato di Serie A di calcio femminile. Obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti
Riferimento normativo
Passaggio al settore professionistico del Campionato di Serie A di calcio femminile. Obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 20/02/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 24
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Passaggio al settore professionistico del Campionato di Serie A di
calcio femminile. Obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi
professionisti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni normative e
amministrative relative all’estensione dell’obbligo di iscrizione al Fondo
pensione sportivi professionisti, a decorrere dal 1° luglio 2022, in seguito al
passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile relativamente al
Campionato di Serie A.
INDICE
1. Premessa. Quadro normativo
2. Iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti e obblighi contributivi a seguito del
passaggio al professionismo sportivo per il Campionato di calcio femminile di Serie A
3. Decorrenza dell’obbligo di iscrizione. Istruzioni operative
1. Premessa. Quadro normativo
Con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020 il Consiglio Federale della Federazione italiana
giuoco calcio (FIGC) ha previsto l’introduzione del professionismo sportivo, ai sensi della legge
23 marzo 1981, n. 91, nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente
al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A.
Con la successiva delibera del 26 aprile 2022, il medesimo Consiglio Federale ha modificato le
norme organizzative interne della FIGC (NOIF) adeguandole al professionismo femminile e ne
ha stabilito l’entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022 (Allegato n. 1).
Al riguardo, si evidenzia che, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs 28
febbraio 2021, n. 36[1], e successive modificazioni, lo status di sportivo professionista è
attualmente definito dalla legge n. 91/1981, che all’articolo 2 prevede che: “Ai fini
dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i
direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo
oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate
dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione
dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.
Per effetto dell'articolo 9 della medesima legge n. 91/1981, a tutti gli sportivi professionisti di
cui all'articolo 2 (compresi, quindi, quelli che esercitano la loro attività in forma autonoma o
parasubordinata) è estesa l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla
legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS[2].
Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori
(subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in
favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) di cui all'articolo 2 della citata legge n.
366/1973[3].
2. Iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti e obblighi contributivi a
seguito del passaggio al professionismo sportivo per il Campionato di calcio
femminile di Serie A
Sulla scorta di quanto delineato in premessa, a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano le
disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, ai
sensi della citata legge n. 91/1981, per le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di
lavoro subordinato o autonomo[4] nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte
al Campionato di Serie A di calcio femminile:
a) i direttori sportivi;
b) i direttori tecnici;
c) le atlete calciatrici;
d) gli allenatori;
e) i preparatori atletici.
Si ricorda che taluni chiarimenti in merito all’iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti
relativamente alle squadre di calcio, avendo in considerazione, tra l’altro, le specifiche
disposizioni contenute nel Regolamento FIGC, sono stati forniti con la circolare n. 20/2002
dell’ENPALS.
Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste trova applicazione la disciplina di cui
all’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, rubricato “Prestazione sportiva dell’atleta”,
che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3,
comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti stabiliti tassativamente
dalla norma.
Si rammenta altresì che l’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa
conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti
di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore (cfr. il D.lgs C.P.S.
16 luglio 1947, n. 708, la legge n. 366/1973, la legge n. 91/1981 e il D.lgs 30 aprile 1997, n.
166).
La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della
retribuzione/compenso imponibile (ancorché si tratti di lavoro autonomo), è suddivisa con la
medesima ripartizione operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti, pari al 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e al 9,19% a carico del
lavoratore subordinato o autonomo (cfr. l’art. 1, commi 1 e 2, del D.lgs n. 166/1997).
Detta contribuzione (33%), per i lavoratori dello sport professionistico, è calcolata sulla
retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità
assicurativa del lavoratore.
Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il
contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo
periodo), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti”
(aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS (33%) è calcolato sulla
retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile, diviso per 312[5].
È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997,
nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del
lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito
annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
Si applica, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3-
ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438[6].
Per l’individuazione dei valori, per l’anno 2023, relativi al massimale contributivo di cui
all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, agli importi di cui
all’articolo 1, commi 4 e 5, del D.lgs n. 166/1997, e al limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, si rinvia alla circolare n. 11/2023[7].
3. Decorrenza dell’obbligo di iscrizione. Istruzioni operative
Le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Le società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile in
qualità di datori di lavoro/committenti sono tenute a trasmettere le dichiarazioni retributive e
contributive relative agli/alle sportivi/e professionisti/e alle proprie dipendenze titolari di un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, sulla scorta di quanto già illustrato con la circolare
n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015.
In particolare, il datore di lavoro/committente sarà tenuto alla validazione dell’elemento
<CodiceQualifica> presente nell’elemento <DatiParticolari> del flusso UniEmens, utilizzando i
codici già in uso per i calciatori professionisti e per le altre figure di lavoratori sportivi.
Le società sportive professionistiche che non siano già titolari di una matricola DM dovranno
provvedere all’apertura di una apposita posizione contributiva al fine di assolvere agli
adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS; al riguardo, nell’iscrizione dovrà essere
indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. In merito, si richiamano le indicazioni
fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda
su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di
competenza a decorrere dal 1° luglio 2022, e fino alla data di pubblicazione della presente
circolare, le società sportive professionistiche in argomento già in possesso di matricola DM
dovranno avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete
modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016), entro il giorno 16 del terzo mese successivo
a quello di pubblicazione della presente circolare[8].
Allo stesso modo, le società sportive professionistiche che provvedano all’apertura di una
apposita posizione contributiva dovranno assolvere, nel rispetto del medesimo termine (giorno
16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare), gli
adempimenti informativi e contributivi con l’invio delle denunce UniEmens.
Il versamento dei contributi, effettuato entro il predetto termine, comporta l'applicazione sulle
somme dovute degli interessi al tasso legale.
La Struttura territoriale INPS competente provvederà, una volta verificata la correttezza del
pagamento integrale nei termini (contributi e interessi al tasso legale), all’annullamento delle
sanzioni relative alla contribuzione dovuta fino al periodo di paga in corso alla data di
pubblicazione della presente circolare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Il D.lgs n. 36/2021, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86,
recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, stabilisce all’articolo 51, comma 1 (come da ultimo
modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198), che le
disposizioni ivi previste “si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2022”.
[2] Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 36/2021
(come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. n. 198/2022), la legge n.
366/1973 e la legge n. 91/1981 sono abrogate a decorrere dal 1° luglio 2023.
[3] Si rammenta che nei confronti degli sportivi professionisti trovano applicazione le
disposizioni in materia di contributi e di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensione
per gli sportivi professionisti di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
[4] Con riferimento all’atleta professionista, l’articolo 3, comma 1, della legge n. 91/1981,
prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3,
comma 2) quella autonoma solo nel ricorso di specifici presupposti stabiliti tassativamente
dalla norma.
[5] Cfr. la circolare n. 154/2014.
[6] Per le modalità applicative del contributo aggiuntivo dell’1% si rinvia al messaggio n.
5327/2015.
[7] Con riferimento ai medesimi valori in relazione all’anno 2022 si rinvia alla circolare n.
15/2022.
[8] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993,
approvata con il D.M. 7 ottobre 1993.
ALLEGATO 1
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 26 aprile 2022;
- viste le delibere adottate dal Consiglio Federale nelle riunioni del 25 giugno 2020 e 9 novembre
2020 concernenti l’introduzione del Professionismo sportivo, ai sensi della Legge 91/81, nel calcio
femminile a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al Campionato di Serie A
organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.;
- ritenuto necessario a tal fine adeguare le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
h a d e l i b e r a t o
di modificare le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C, secondo il testo allegato sub A).
Le nuove norme entrano in vigore dal 1° luglio 2022.
PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Marco Brunelli Gabriele Gravina
All A)
NOIF
Art. 10
I Dirigenti Federali
1. Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali
componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti
delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto,
Dirigenti Federali.
2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della
riservatezza degli atti del proprio ufficio.
3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro da attività inerente al trasferimento
dei calciatori.
4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e
con quella di dirigente di società.
5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi
sanzionati con condanna dal giudice penale.
6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A,
L.N.P. Serie B e di Divisione Calcio Femminile, non possono in alcun caso svolgere funzioni di
accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia
impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che
militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di
accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco
durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.
7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura
e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 16
Decadenza e revoca della affiliazione
1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla
affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività
ufficiale;
b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della
tassa di partecipazione all'attività ufficiale.
2
Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l’affiliazione della società ove
ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici
dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto
esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l’ampliamento della composizione
numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.
2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società
professionistiche dall’affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla
UEFA e dalla FIGC;
b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l’autorizzazione della FIGC.
Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi
dell’art. 16 bis.
3. II Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi
infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche
su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e
del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi
ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
5. II Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta
messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23
marzo 1981, n. 91.
6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di
dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la
presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale
data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua.
Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza
venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della
domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di
assegnazione del titolo.
3
Norma transitoria
Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica
del comma 6, si applica la precedente disposizione.
7. II Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di
liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.
Art. 16 bis
Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più
società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente
ed affine entro il quarto grado.
1.bis Il divieto di cui al comma 1) non si applica ai casi di conclusione di accordi di licenza o
acquisizione di partecipazioni di controllo, che vedono interessate, per una sola operazione,
società professionistiche di calcio maschile e società operanti nel calcio femminile.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1bis, qualora a seguito del passaggio di una società dal settore
dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti
interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali
per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
3. L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società
proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale,
sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle N.O.I.F..
Norma Transitoria
a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione
dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella
condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre
5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al
campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025.
Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima
categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti
interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali
per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle
società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.
c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal
Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis
delle N.O.I.F..
4
Art. 19
Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile
all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere
ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, l’utilizzo di un impianto sportivo
ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente
dal Consiglio Federale.
3. Le Leghe professionistiche e la Divisione Calcio Femminile, su richiesta delle società o
d’ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre
secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro
attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e i
Dipartimenti, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via
eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere
la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e
ai Campionati di Calcio Femminile non organizzati dalla Divisione Calcio Femminile,
necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante
di Provincie e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza
di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la
propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il
riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore
giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai
Campionati Nazionali Femminili non professionistici.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle
Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia
già a disposizione di altra.
7. Abrogato
Art. 20
Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda
1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale
dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel
rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente
della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra
società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a
condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il
proseguimento dell’attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento
5
d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in
conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della
loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie
autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la
fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione
o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che
prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda
sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia
richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività
giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di
approvazione della fusione, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, debbono
essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o
conferimento d’azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto
termine.
4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe
competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione
Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega
professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale
acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta
dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti
Tecniche o da loro rappresentanti.
La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento
idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad
essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo
alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione
approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita
l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione
della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte
di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C.
unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il
titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente.
6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la
separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il
calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva
comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile
professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è
necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società
posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano
6
affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al
conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in
Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società
interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa
Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le
suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore
dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro
Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
Art. 21
I dirigenti delle società
1. Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque
responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive
organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di
società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.
3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al
momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel
precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima
istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal
Codice di Giustizia Sportiva.
4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica
di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che
svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.
Art. 22
I collaboratori
1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività
retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti
nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la
qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa
Divisione o che svolgono attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.
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Art. 22 bis
Disposizioni per la onorabilità
1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma,
N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.),
e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti,
inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche
temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano
condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno:
a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:
- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000,
n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge
16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone
diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319,
319 ter, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648
ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad
intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle
seguenti leggi:
- Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge
25/01/1982, n. 17).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990,
n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).
8
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998,
n. 58).
2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento,
da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria
ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare
documentata istanza alla F.I.G.C.
3. (ABROGATO)
4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione
permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.
5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da
quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla
remissione in libertà.
6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i
dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono
espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del
presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le
società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra
grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associ azioni stesse, i quali debbono anche
dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.
6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove
intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure
previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono
tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega, alla Divisione od al Comitato competente.
7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di
cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per
il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla
carica o dall’incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma
restando l’applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.
Art. 24
Le Leghe
1. Nell'esplicazione dei compiti ad esse demandate dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 9 dello Statuto, le
Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative
interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa.
Art. 27
I calciatori e le calciatrici
1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
a) "professionisti";
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b) "non professionisti";
c) "giovani";
d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”. Detta qualifica, ove non
specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di
calciatori/calciatrici “non professionisti “o “giovani”.
2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito
dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, della FIGC - Divisione Calcio Femminile e del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Art. 28
I “professionisti”
1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo
oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società
partecipanti al Campionato di Serie A femminile.
2. II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società,
di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non
superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste
dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle
disposizioni legislative in materia.
3. II primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano
compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva,
salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.
Art. 29
I “non professionisti”
1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono
attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, giocano il “Calcio a
Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non
professionistici di Calcio femminile.
1.bis ABROGATO.
2. Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali
secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies e e 94 septies, possono essere erogati
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esclusivamente ai calciatori e alle calciatrici tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali
della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali non
professionistici di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5 tesserati per società
partecipanti ai campionati nazionali, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche
riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.
Art. 30
I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa
1. I calciatori/calciatrici che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e
propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della
stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.
2. II vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non
pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.
3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od
inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva
nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di
soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di
durata non superiore a un mese.
Art. 33
I “giovani di serie”
1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie”
quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle
Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile.
2. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto
a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino
al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono
anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore e
la calciatrice “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, hanno
diritto, quali soggetti di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione
dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega o dalla FIGC-
Divisione Calcio Femminile cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato/a il/la
“giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice
“professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese
di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal
Consiglio Federale.
3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16°
anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II
calciatore/calciatrice ”giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista”
e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:
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a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica –
Lega Pro;
d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A
Femminile.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore
alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione
del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in
ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del
comma 2.
5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche
in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza
le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è
tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e
delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società
comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del
calciatore/calciatrice.
6. II calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare
contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si
applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il
calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.
7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi
sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021
Norme transitorie valevoli per il calcio femminile nelle stagioni sportive 2022/23 e 2023/24.
Per la stagione sportiva 2022/2023
Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell’art. 33 potrà essere
instaurato anche con le calciatrici nate negli anni 2001 e 2002, al termine del quale il contratto di
autorità non potrà avere durata superiore a 1 anno per le calciatrici nate nell’anno 2001 e a 2
anni per le calciatrici nate nell’anno 2002.
In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai
sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.
Per la stagione sportiva 2023/2024
Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell’art. 33 potrà essere
instaurato anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto
di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di
autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.
In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai
sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.
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Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24
Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione
sportiva 2021/2022 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a
titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell’art. 33, la stessa
avrà diritto a vedersi riconosciuta un’indennità netta non inferiore a quella pattuita nell’accordo
economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022.
Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24
In relazione al diritto della calciatrice “giovane di serie” ad ottenere la qualifica di
“professionista” e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel
conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare
alle quali l’atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2020/21 e 2021/22,
cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia.
Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2022/23 e 2023/24 verranno
computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.
In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai
sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.
Art. 34
Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle
gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano
disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare
superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il
caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano,
eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione
Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle
categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e
le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal
successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche
ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati
dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II
rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa
richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982
del Ministero della Sanità;
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b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità
psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del
calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della
Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del
C.G.S.
3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che
abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita,
alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia
compiuto il 14° anno di età.
4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e
della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e
delle calciatrici alle gare.
Art. 34 bis
Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare
1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile possono
prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della
punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva.
Art. 36
I tesserati
1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:
a) i dirigenti federali;
b) gli arbitri;
c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
d) i tecnici;
e) i calciatori e le calciatrici.
2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno
dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.
3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla
disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono
contrattualmente attività per la F.I.G.C..
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4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività
retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono
incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono
altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni
disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.
5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che
precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto
e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.
6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della
squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con
diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
7. E’ vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato
rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti
Art. 38
Il tesseramento dei tecnici
1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento
per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono
agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa
nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del
Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione
di categoria e le Leghe Professionistiche o la FIGC, o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale
Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere
alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che,
nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e
vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico,
medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da
quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati
dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un
secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell’ambito di Società appartenenti alla
medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della I squadra.
5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la
stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in
corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso
si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.
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6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme
sull'ordinamento del Settore Tecnico.
Art. 39
Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici
1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite
della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I
calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e
anche successivamente a tale termine.
1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non
professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi
economici, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono
concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima.
Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 septies delle
N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro
tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.
Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo
di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente
la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la
responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve
allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali
pregressi tesseramenti presso Federazioni estera.
Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia
l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di
tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività
Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.
3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la
decorrenza del tesseramento.
Se si tratta di calciatore/calciatrice "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto
contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega
competente o, per le calciatrici , presso la FIGC, purché venga concesso il visto di esecutività da
parte della medesima Lega o Federazione.
L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al
rilascio del visto di esecutività della Lega competente o della Federazione e, per i calciatori il cui
tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.
L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al
deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è
soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.
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4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della
Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito
telematico dell'accordo di trasferimento presso la FIGC, il Dipartimento o il Comitato competente.
L’utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.
5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la
sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per
il Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 40
Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il
calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell’albo degli allenatori professionisti o se conseguano la
qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo,
in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice
rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all’atto dell’assunzione della
qualifica di arbitro.
1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai
calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l’attività
giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora
compiuto il diciassettesimo anno di età.
1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative
ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali
calciatori/calciatrici.
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti
o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono
tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I
calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti
solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.
3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà
autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella
Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una
provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare
acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del
nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.
3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento
di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo
scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno
pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di
famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il
termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della
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concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice sarà svincolato d’autorità. Per ogni
singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in
deroga.
4. Salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per
società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il
tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata
valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva
sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.
5. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società
diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da
quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e della FIGC-Divisione Calcio Femminile Gli impegni
assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.
6. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati
per Federazione estera. All’atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia
e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione
estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici
provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “transfert internazionale” dalla
Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o “non professionista”
ed osservate le norme seguenti.
7. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare
liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di
Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da
attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di
calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente
dal Consiglio Federale.
7 bis. ABROGATO
8. ABROGATO
9. ABROGATO
10. ABROGATO
11. ABROGATO
11 bis. ABROGATO
12. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli
italiani.
13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli
comunitari.
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Art. 40 bis
1. La società affiliata, quando intende sottoporre a prova giovane extracomunitario di età inferiore agli
anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l’avvenuto
riscontro della posizione dell’interessato con riguardo alla normativa statale.
2. Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società
affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del
periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.
3. A conclusione della prova di cui al comma 1) la società deve dare immediata comunicazione alla
Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il
tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di
Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell’intera vicenda.
4. La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente
Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di
giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è
soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia
Sportiva.
6. Ogni tesserato che, a qualsiasi titolo, concorra all’inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti
commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f), del Codice
di Giustizia Sportiva.
7. Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della
documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni
volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all’autocertificazione.
8. La Federazione controlla, avvalendosi anche della Procura Federale, l’assolvimento da parte delle
società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età
inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché
il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione
Art. 40 quater
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Calcio Femminile
partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il
termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non
aderente all’UE/EEE per l’attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente
all’UE/EEE per l’attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni
estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE,
che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi
vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all’UE/EEE: a) certificato internazionale
di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il
soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c)
certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo
autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome
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della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato,
prima di venire in Italia; e) documento di identità.
1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all’UE/EEE: a) certificato internazionale di
trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal
calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione
estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d)
documento di identità.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma
dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti
e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da
Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino
al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente
alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali
previsti dall’art. 94 quinquies.
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza
delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento
decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza
delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva,
per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso
di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies. In caso di richiesta di
primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese
aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età
inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è
richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un
documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero, e residenti in
Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento
all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento
all’estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in
cui si siano trasferite all’estero senza il consenso della società originaria.
Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque
società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di
comunicazione della F.I.G.C.
3. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all’UE/EEE, residenti in Italia, di età
superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il
tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la
dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza
anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti
all’uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno
sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta
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di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A.
sui minori di età.
I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all’UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai
16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per
società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non
essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento
di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano
le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F.,
i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai
calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere
trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati
annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla
stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno
essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla
data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società
interessate.
Art. 42
Revoca del tesseramento
1. II tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:
a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui
perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi
1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
b) per inidoneità fisica dei calciatori/calciatrici a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha
effetto immediato;
c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente
Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.
Art. 43
Tutela medico-sportiva
1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a
visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 3 del D.M.
24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto
successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i
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calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della
stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del
D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della
specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima
dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la
Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione
Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro
calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del
tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di
inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei
responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura
del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del
Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella
prevista dal D.M. sopra citato.
Art. 44
Adempimenti per la tutela medico sportiva
delle società professionistiche
1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori, i direttori tecnici
ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e
dalle presenti disposizioni.
2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina
dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della
F.I.G.C..
Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed
assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa
federale.
In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti
agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con
periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle
condizioni di salute del professionista.
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Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene
aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.
Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento
che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.
3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli
obblighi previsti dagli accordi collettivi e dai contratti-tipo.
4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e del decreto del
Ministero della Sanità 13 marzo 1995.
La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello allegato al predetto D.M., viene
fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Calcio Femminile.
Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una
sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché
dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della
scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo
sportivo di cui all'art. 4 della legge 23.3.1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del
medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.
Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla
cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere
anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale
dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito
ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice
professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda
sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile
della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione
fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o
fino al rientro presso della calciatrice professionistica presso la società cedente, nel caso di
trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un
campionato femminile dilettantistico.
5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta
dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello
approvato dal Ministero della Sanità.
Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella
clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva,
con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.
Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia
esclusivamente al professionista.
Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno
dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.
Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica,
il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli
originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.
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6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici
specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il
medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta
della società.
7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire
dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed
alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo
normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.
8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei
responsabili a cura della Procura Federale.
Art. 45
Assicurazione contro i rischi
1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società
interessata, un’assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i
calciatori/calciatrici della categoria.
2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.
3. Le Leghe e, per la Divisione Calcio Femminile, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie
interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le
disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori
disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.
Art. 46
Tutela previdenziale
1. Le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla
legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all'lNPS, secondo le competenze rispettive, ai fini
della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché
dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti" e gli allenatori, versando i
contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima,
mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.
2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai
fini del versamento al “Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli
allenatori” delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di
categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici e gli allenatori tesserati per le medesime.
3. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS
e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.
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Art. 49
Ordinamento dei Campionati
1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione
Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:
a) OMISSIS
b) OMISSIS
c) OMISSIS
d) Divisione Calcio Femminile:
Competizioni Nazionali:
1. Serie A
2. Serie B
3. Primavera
4. Coppa Italia
5. Supercoppa Italiana
Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente
dalla Divisione Calcio Femminile.
Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-
out.
2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a
definire gli organici dei propri campionati.
3. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti ai Campionati di
Serie A, B e C maschili, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma
comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.
Ciascuna Lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere
dalla stagione successiva a quella della sua adozione.
Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del
Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L’intesa con le Leghe interessate è
necessaria esclusivamente laddove la modifica dell’ordinamento del Campionato abbia conseguenze
sui meccanismi di retrocessione e promozione.
In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio
Federale.
4. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha
individuato in conformità al comma 3 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze
Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la
partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle
migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.
La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale
Dilettanti.
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4 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla
disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione
indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;
b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal
Campionato Serie C;
c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società
all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;
d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo;
in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere
riammesse le società che all’esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale
Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.
5. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 4 un numero di squadre da riammettere sufficiente
a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del
comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio
Federale.
Norma transitoria
OMISSIS
Art. 51
Formazione delle classifiche
INVARIATO
Art. 52
Titolo sportivo
1. INVARIATO
2. INVARIATO
26
3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può
essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del
Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un
campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della
precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata
l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata
da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i
requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze
Nazionali in ambito professionistico, nell’ultima versione pubblicata prima della presentazione della
domanda di attribuzione del titolo sportivo;
4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri
relativi al campionato di competenza;
5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente
l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti
con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione
per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di
socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società
destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione
dalla FIGC.
4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo
16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega
Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al
titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.
I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di
socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società
destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione
dalla FIGC
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO
8. INVARIATO
9. INVARIATO
10. INVARIATO
27
Art. 52 bis
Licenze UEFA
1. Con il termine “Licenza UEFA” si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio
che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni
internazionali per squadre di club organizzate dall’UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del
rilascio.
2. I criteri che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza UEFA sono indicati nel
“Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” accreditato dall’UEFA ed emanato dal
Consiglio Federale. Il “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” definisce i termini e
le condizioni per il rilascio della Licenza, e determina le sanzioni a carico delle società per il mancato
rispetto degli adempimenti previsti.
3. La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al Campionato
di Serie A maschile e femminile e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di
Serie B maschile e femminile.
4. La Licenza UEFA ha efficacia per una sola stagione sportiva e deve essere richiesta annualmente.
Art. 52 Quater
Co.Vi.So.F.
1. E’ istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza
sulle Società di Calcio Femminile), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle
società partecipanti ai Campionati non professionistici organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.
2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati non professionistici organizzati dalla
Divisione Calcio Femminile sono emanate annualmente dalla Divisione Calcio Femminile della
F.I.G.C.
3. La Co.Vi.So.F. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza
qualificata dal Consiglio federale.
Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza,
indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti, uno deve essere iscritto all’albo degli
ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in
materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una
organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali, uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati
con almeno dieci anni di anzianità professionale e due devono essere soggetti in possesso di specifica
competenza in materie economico-finanziarie.
Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.F. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due
volte.
4. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.F., assicurandole i mezzi
ed il personale necessari. Per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, la Co.Vi.So.F. si avvale
della segreteria della Divisione Calcio Femminile.
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5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra
carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle
Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali.
I componenti della Co.Vi.So.F. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto
divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per
un anno dopo la cessazione dell'incarico.
Norma transitoria
La modifica all’art. 52 quater entra in vigore al termine della definizione dell’organico di Serie A
Femminile 2022/2023.
Art. 58
Attività giovanile e minore delle Leghe
1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale “Juniores” – Trofeo Antonio Ricchieri
riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati
Regionali “Juniores” ed i Campionati Provinciali “Juniores”. A tali Campionati possono partecipare i
calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega
può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori cioè
che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.
2. La Lega Nazionale Professionisti di Serie A organizza il Campionato “Primavera 1”, riservato a 18
squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro della stagione sportiva di riferimento,
secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, la Coppa Italia
“Primavera”, riservata alle società partecipanti ai Campionati “Primavera 1” e “Primavera 2” ed,
eventualmente, “Primavera 3” e “Primavera 4” della stagione sportiva di riferimento, individuate
secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, e la Supercoppa
“Primavera”.
3. La Lega Nazionale Professionisti di Serie B organizza il Campionato “Primavera 2”, riservato a 32
squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano al Campionato
“Primavera 1”, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione.
4. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza i Campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”,
riservati, rispettivamente, a 24 e 26 squadre individuate tra le rimanenti società di Serie A, Serie B e
Lega Pro che non partecipano ai Campionati “Primavera 1” e “Primavera 2”, secondo i criteri di
ammissione definiti dal Regolamento della competizione.
5. Ai Campionati “Primavera”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono
partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell’anno in cui ha
inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età. A discrezione delle Leghe è
consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti
delle competizioni.
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6. La Divisione Calcio Femminile organizza i Campionati Nazionali Primavera 1 e Primavera 2,
a cui partecipano le squadre delle società di Serie A e di Serie B femminile e, qualora previsto dal
Regolamento della Competizione, altre società di calcio femminile.
Il Regolamento della competizione stabilisce i criteri di individuazione e di ammissione delle
società ai predetti campionati, nonché criteri di partecipazione agli stessi delle calciatrici.
7. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono svolgere altresì attività minore organizzando nel
proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15°
anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.
Norma Transitoria
Per consentire la compiuta realizzazione della riforma dei Campionati “Primavera” a partire dalla
stagione sportiva 2022/2023, secondo i formati indicati ai commi 2, 3 e 4 che precedono, nella sola
stagione sportiva 2021/2022 gli organici dei Campionati saranno composti da 18 squadre nel
Campionato “Primavera 1”, 26 squadre nel Campionato “Primavera 2”, 28 squadre nel Campionato
“Primavera 3” e fino a 28 squadre nel Campionato “Primavera 4”.
Art. 59
I campi di giuoco
1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del
Giuoco" e “Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle
Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i
campionati della Lega Nazionale Professionisti serie A, della Lega Nazionale Professionisti serie B e
della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai “Criteri Infrastrutturali”, previsti dal Sistema Licenze
Nazionali approvati annualmente dal Consiglio Federale della FIGC.
In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo,
che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza
massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali,
alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente
collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano
distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla
linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.
Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile
limitatamente al Campionato di Serie B e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica è tollerata
una differenza di cm. 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.
2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato
della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.
Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce
artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.
3. Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere
a disposizione dell’arbitro idonei strumenti di misura per l’eventuale controllo della regolarità del
terreno di gioco.
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4. I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio
della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate
anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l’arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno
del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara
ma contestate solo nel corso della stessa.
Art. 62
Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare
1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali,
gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del
comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
2 bis E’ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di
qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi
o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per
motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica,
ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a
comportamenti discriminatori.
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento
della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo
di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra
manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di
sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata
dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonchè di far rimuovere, prima
che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni
oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore,
di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti
propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono
tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica
in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società,
impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate
dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può
non dare inizio alla gara.
6. Prima dell’inizio della gara, il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero,
anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega,
ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria
di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di
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gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il
provvedimento viene assunto dall’arbitro.
7. Il pubblico dovrà essere informato con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato,
sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a
interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno
causato il provvedimento. L’arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell’ordine
pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene
assunto dall’arbitro.
8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l’arbitro, anche
su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno
o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, del Delegato di Lega, dispone
la interruzione temporanea della gara.
9. L’arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al
centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato
con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il
provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida
ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni
climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli
spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell’ordine
pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall’arbitro.
11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri
fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero
dell’Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di
quest’ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di
gara o dell’assistente dell’arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il
provvedimento viene assunto dall’arbitro.
12. L’arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del
campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con
l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il
provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida
ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
13. Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell’ordine pubblico dello
stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà
insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere
disposta esclusivamente dal responsabile dell’ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza,
dall’arbitro.
14. Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i
45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti
verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 10 del Codice
di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia
sportiva per tali fatti.
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Art. 71
Identificazione dei calciatori e delle calciatrici
1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori e le calciatrici, e di consentire la loro
partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a
quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
a) attraverso la propria personale conoscenza;
b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti
ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un
Notaio;
c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata
o da un Notaio;
d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo
telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio
Femminile e dai Comitati.
Art. 72
Tenuta di giuoco dei calciatori e delle calciatrici
1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale
Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta
la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve
essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano
le relative disposizioni applicative.
1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici
devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero.
Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa.
La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre
giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso
la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri
ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.
2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori e le calciatrici devono indossare per
tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.
1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di
riserva.
2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente
articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata
dall’arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.
3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello
della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al
Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.
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4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per
quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l’intera divisa nei casi
in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o
confessionale. E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A,
apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal
Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E’ consentito,
per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli
stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio
Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le
società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla
creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico –
amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle
scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di
dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione,
risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.
7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in
aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica
della maglia indossata da ogni calciatore/calciatrice.
8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai
marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica
della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai
marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni
indossati da ogni calciatore.
10. Per le società appartenenti ai Campionati di Serie A e Serie B della Divisione Calcio Femminile
è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor
istituzionale della competizione su una manica della maglia indossata da ogni calciatrice.
Art. 73
Comportamento dei calciatori e delle calciatrici in campo
1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli
ufficiali di gara. Le squadre devono, altresì, osservare le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara
previste dalle Leghe, dalle Divisioni e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi
motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.
3. Non è consentito ai calciatori e alle calciatrici rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo
apprezzamenti o proteste. II solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori e delle
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calciatrici della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per
esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
3 bis. È stabilito che le squadre abbiano un capitano per l’intera durata della gara. Pertanto, l’arbitro
deve assicurarsi che fino al termine della stessa i capitani siano tra i calciatori e le calciatrici titolari.
Nel caso di espulsione, sostituzione o qualora, comunque, non dovesse più prendere parte al gioco, il
capitano sarà sostituito nella funzione dal vice capitano. Nel caso in cui, per sostituzioni o infortuni,
nel corso della gara sia il capitano, sia il vice-capitano, non fossero più presenti tra i calciatori e le
calciatrici titolari, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà designare un ulteriore
calciatore/calciatrice titolare in qualità di capitano.
4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e
provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni
commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle
sanzioni a suo carico.
Art. 74
Sostituzione dei calciatori/calciatrici
INVARIATO.
Art. 75
Il programma
1. II programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe,
la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di
competenza.
2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo,
Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale
ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e
Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.
3. Le società hanno l’obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori e
calciatrici convocati per la Nazionale A maschile e femminile. Per le attività, anche non ufficiali, delle
altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori e
calciatrici nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute
inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per
squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga
all'obbligo sopra previsto.
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4. II Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge
una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative
Federali.
5. II Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle
Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente
alla F.I.G.C.. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per
finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali
da parte di altri soggetti. Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e
l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre;
lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni
delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di
ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi
o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative,
riconosciute dal Consiglio Federale.
6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta
autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi
disciplinari.
Art. 76
La formazione
1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori e le calciatrici cittadini
italiani, nel rispetto della normativa FIFA.
2. I calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione
all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei
Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il
Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di segnalazione dei calciatori e
delle calciatrici - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari, ai fini di
un eventuale deferimento.
3. I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una
infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una
Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono
automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale
immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.
4. II Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori e delle calciatrici dalla convocazione
delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5
dell'art. 75.
TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE
36
Artt. 77-83
INVARIATI
Art. 84
Contabilità e bilancio
1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità
con il piano dei conti della F.I.G.C..
2. Le società associate alle Leghe professionistiche hanno l’obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C.,
secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d’esercizio redatto esclusivamente in forma
ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d’esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni
contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d’esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei
revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di
revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti
minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d’esercizio, tenendo conto, per
quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del pro-rata temporis.
6. Le società devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i
requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d’esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione
contabile limitata (“limited review”) da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli
ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del
quale la società calcistica è controllante. L’area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società
calcistica, deve includere le società controllate, nonché le società collegate e le altre società che
generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti all’attività tipica della società calcistica.
Qualora un soggetto giuridico che controlli direttamente o indirettamente la società calcistica, generi
ricavi e/o offra servizi e/o sostenga costi inerenti all’attività tipica della medesima società, nell’area di
consolidamento dovrà essere incluso anche tale soggetto.
9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma
precedente, devono, altresì, depositare la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie
consolidate.
10. Le società quotate in borsa, che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono
depositare la sola relazione semestrale consolidata e le sole situazioni patrimoniali intermedie
consolidate, corredate dai prospetti contabili della società di calcio professionistica.
37
11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche hanno l’obbligo di
depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il solo
bilancio d’esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto
nei precedenti commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società,
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato di cui al
precedente comma 8.
Art. 85
Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.
A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A
INVARIATO
B) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B
INVARIATO
C) Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico
INVARIATO
D) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A femminile
I. Bilancio d’esercizio
1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei successivi commi 2, 3 e 4 per brevità
denominate “le società”, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea
dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di
approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d’esercizio approvato,
unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione del revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) rendiconto finanziario;
f) verbale di approvazione.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio d’esercizio entro il minore dei termini fissati dallo
statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di
bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti;
d) rendiconto finanziario.
Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C. il bilancio d’esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal
precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici
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giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione
di cui al comma 1.
4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai
sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.
5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui
all’art. 85, par. I) delle precedenti lett. A), B), C).
II. Emolumenti
1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure
stabilite dalla F.I.G.C.:
- entro il 30 settembre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi
all’esodo ed i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in
addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte
prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore
sportivo con contratti ratificati dalla FIGC;
- entro il 16 novembre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi
all’esodo ed i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in
addestramento tecnico, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove
non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC;
- entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi
all’esodo ed i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in
addestramento tecnico, dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli
precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei
collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure
stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-
31 marzo), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo ed i
ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento
tecnico, dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei
tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti
ratificati dalla FIGC.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure
stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l’avvenuto
pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo ed i ratei delle indennità di
cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per il quarto
trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei
tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti
ratificati dalla FIGC.
2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione
comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
3. I suddetti emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo ed i ratei delle indennità di
addestramento tecnico, devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario,
utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell’iscrizione al
Campionato.
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4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai
tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di
sottoscrizione del contratto.
III. Ritenute e contributi
1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure
stabilite dalla F.I.G.C.:
- entro il 30 settembre l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine
Carriera relativi alla mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore
dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti
ratificati dalla FIGC;
- entro il 16 novembre l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine
Carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte
prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore
sportivo con contratti ratificati dalla FIGC;
- entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine
Carriera relativi al secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non
assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore
sportivo con contratti ratificati dalla FIGC.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure
stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-
31 marzo), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera
dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla
FIGC.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure
stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l’avvenuto
pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto
trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei
tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati
dalla FIGC.
2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la
Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di
accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì,
l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso
la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al
competente organo.
3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti
correnti indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato.
4. La Divisione Calcio Femminile, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del
primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito
dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C.
l’avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per
ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.
40
Art. 90
Sanzioni
1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia
Sportiva.
2. La violazione, da parte delle società e dei suoi dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati,
documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall’art. 33 del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle
ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura
federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le
società di Serie A e B, non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione
della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell’ammenda può
essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.
3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei suoi dirigenti, dell’obbligo di
trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, lett. D), salvo quanto
disposto dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli
emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo ed i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle
NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, e al mancato pagamento delle ritenute
Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura
federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In
caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la
misura dell’ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni
del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe
professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.
4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al
31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione
del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale,
salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura del relativo costo,
attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente
e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che
del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo
contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale,
comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.
Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l’indicatore di Liquidità viene ristabilito
nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente
mediante incremento
di mezzi propri con:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.
In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L’atto del
Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.
5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere
erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli
emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con
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contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime
risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento
degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all’art. 85 relativo anche ad una sola
mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei
calciatori.
Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza
della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti
prima.
In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L’atto del
Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.
7. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall’art. 33 del Codice di Giustizia
Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo ed
i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento
tecnico, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all’art. 85 relativo anche ad una sola
mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento
delle calciatrici.
Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su
istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi gli incentivi
all’esodo ed i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in
addestramento tecnico, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.
In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L’atto
del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.
8. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo,
è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria
Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.
9. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di
cui al precedente comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione
del diritto alle prestazioni delle calciatrici.
Art. 90 ter
Sistema delle Licenze Nazionali
INVARIATO
Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi
INVARIATO
Art. 91
Doveri delle società
INVARIATO
42
Art. 92
Doveri dei tesserati
1 I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive
Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici
“professionisti” e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni
legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le
sanzioni previste in tali contratti.
2. I “giovani di serie” devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute
alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico,
astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei
“giovani di serie” vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza
secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura
economica.
3. ABROGATO
4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti”,
indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati
dal Tribunale Federale competente su proposta della società.
Art. 93
Contratti tra società e tesserati
1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici
“professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi
con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in
relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC - Divisione Calcio Femminile. Il contratto deve
riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché
risultanti da accordi da depositare presso la Lega o FIGC - Divisione Calcio Femminile entro il
termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di
ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna
competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione
dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici ed allenatori
contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel
termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di
ciascuna stagione sportiva.
2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza
della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli,
annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi
economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario.
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3. I calciatori/calciatrici “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega o
presso la FIGC -Divisione Calcio Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.
4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito
di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
Art. 94
Accordi in contrasto con le norme
1. Sono vietati:
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le
norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od
indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente
depositato in Lega e in FIGC – Divisione Calcio Femminile e dalle stesse approvato.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche
se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono
passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai
tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui
alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione
di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 30,
comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua
iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.
Art. 94 bis
Deroga
1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico,
partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui
all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste
economiche.
Art. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della
L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.
Dal comma 1 al comma 7 invariati
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli
depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione
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costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, e
comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi
al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla
comunicazione della decisione.
In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze
economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D.
deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al
Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere
corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti
a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra
indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma
risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione
Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art.
25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D.
relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello
nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione
stessa.
12. e 12 BIS INVARIATO
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal
competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice
di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale
pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione
successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Art. 94 quater
Rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D. e della Divisione
Calcio Femminile non professionistiche
1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della Gestione Sportiva di
cui all’art. 47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato
Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali non
professionistici di Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici
annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della
indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi
potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda
annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
L’accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con
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l’accordo tra il soggetto in possesso dell’abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della
società per cui è tesserato.
2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali non professionistici di
Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della
stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre
15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e
il Dipartimento Calcio Femminile o la Divisione Calcio Femminile di competenza. Qualora la società
non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30
giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà
accettato.
Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma
1, intervenute nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare
il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l’intera stagione
sportiva di riferimento.
4. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi
superiori a Euro 30.658,00.
5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli
depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione
costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi 3 e 8, dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva,
e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere
avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi
Economici della L.N.D. o della Divisione Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai
relativi regolamenti.
7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi
Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello
nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso
di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il
pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. e dalla
Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale -
sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la
sanzione di cui all’art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.
8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della
L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31
maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche,
pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al
Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano
integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di
competenza.
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Art. 94 quinquies
Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e accordi
economici per gli allenatori di società di Serie B femminile
1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali non
professionistici di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni
forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano
il Campionato Nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su
apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre
stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro
30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva
di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all’importo annuale lordo di cui sopra, tali
accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese
forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto,
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione
fiscale vigente.
3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è
di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione
Calcio Femminile.
4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile,
unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell’allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni
dalla loro sottoscrizione.
5. La società, eseguito il deposito, ha l’obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla
calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma,
l’adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all’ultima scadenza.
Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.
6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo
definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell’allenatore, nel corso della stagione sportiva.
7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque
superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di
campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.
8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono
prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una
ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità
devono essere inserite nell’accordo economico.
9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente
articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8 comma 8 del codice di
Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere
avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei
termini e con le modalità stabilite dall’art. 94 sexies N.O.I.F.
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11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate
innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla
comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale –
sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro
30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale
– sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione
di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra
indicato, la calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante
dall’accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità
previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere
impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7
giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio
Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale –
sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà
ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente
adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in
cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell’ammissione delle società di Serie B della Divisione Calcio
Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità
fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla
tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.
13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e
il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso
di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.
Art. 94 sexies
Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile
1. E’ istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici
per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3
componenti, nominati dal Consiglio Federale.
Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile
per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di
almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a
giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione
sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B organizzato
dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all’art. 94
quinquies delle N.O.I.F.
3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della
Gestione Sportiva, ovvero dall’allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede
l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati
copia dell’accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai
fini della decisione.
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4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a
quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo
equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere
allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte. L’inosservanza delle modalità di cui sopra
comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio.
Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi
e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere
tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al
domicilio dichiarato o all’indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.
5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive,
controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del
reclamo. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte reclamante ed
alla C.A.E.F. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con
ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All’atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà
essere allegato la prova dell’avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l’inammissibilità della
costituzione verrà rilevata d’ufficio.
6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali,
ritualmente depositati.
Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi
titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza,
firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce,
salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.
7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all’udienza e di farsi
assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà
comunicare alle parti la data fissata per la discussione.
8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con
particolare riguardo a quella prevista dall’art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala
i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative
riunioni.
Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.
Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze
economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
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Art. 95
Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un
calciatore/calciatrice “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante
utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di
trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo
definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare
ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si
tessera per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla
medesima disposizione.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile si
deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la
cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile
e cessionaria una società partecipante a un campionato non professionistico, deve del pari
utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal
caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o dalla FIGC.
Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati
dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli
adottati dalla FIGC.
5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico, di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
o della Divisione Calcio Femminile, limitatamente alla Serie B, è spedito a mezzo plico
raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro
cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti.
L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o
essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per
i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e per i trasferimenti
di calciatrici professioniste, presso la FIGC. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce
unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla
variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le
pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei
contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7. La validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata
all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità,
da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti
federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la
responsabilità genitoriale.
50
9. ABROGATO
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive
a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le
relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della
stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai
trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia
economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché
la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di
cessione di contratto; trattengono l’originale di propria pertinenza; curano le variazioni di
tesseramento. Avverso il procedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati
è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della
stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta
all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale
diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di
nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la
quale il contratto è stato sottoscritto.
Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza
1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del
calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e
calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici
tesserati per altre società;
b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società,
nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un
calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest’ultimo/a, prima di avviare la
trattativa con lo stesso/a.
3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su
deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
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a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un
periodo non inferiore ad un anno;
b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la
squalifica prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C.
per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 18 del Codice
di Giustizia Sportiva.
Art. 99ter
Premio alla carriera per le società di calcio femminile
1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per
ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane”
o “giovane dilettante” o “giovane di serie”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi
effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile
2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega
Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da
società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili,
in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della
L.N.D., della Divisione Calcio Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva
iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società
titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo
temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto con la calciatrice.
Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento.
Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Calcio Femminile o di puro Settore Giovanile abbia
già percepito, in precedenza, il premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, tale somma sarà detratta
dall’eventuale compenso spettante.
3. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta
della società interessata.
Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società
obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale
Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.
Art. 100
Il trasferimento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di
serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5
1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in
cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società
della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti
soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.Le calciatrici giovani dilettanti e non professioniste
possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del calcio femminile. I
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giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi
categoria del Calcio a 5.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non
professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5
può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.
3. Negli accordi di trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei
premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare,
salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente
e la FIGC -Divisione calcio femminile, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le
condizioni previste.
4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società
professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società
contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente
emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega e la FIGC - Divisione calcio femminile
competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
5. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o
dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società
contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono
essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del
relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di
età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
7. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la
mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di
trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme
dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere
sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Art. 101
I trasferimenti temporanei dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie”
1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professioniste”, “giovani
dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei
trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.
2. Abrogato
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3. Abrogato
4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero
di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne
possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”,
“giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto
il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi
e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo
maturati.
Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente
stabiliti dal Consiglio Federale.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è
consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del
calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del
calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui
può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società
cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”
da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria,
il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la
pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano
premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare,
salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione
competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo
temporaneo del calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo,
anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria
società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite
nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite
di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate,
i premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo vengono
considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni
stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
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Art. 102
Le cessioni di contratto
1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di
Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un
calciatore o una calciatrice professionista, a condizione che questi vi consentano per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l’eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al
punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da
quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle
prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto
possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire
a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del
calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché
il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale
riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice
con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di
opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla
seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima
di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente
nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella
in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da
quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.
5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei
premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare,
salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente
o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC – Divisione Calcio
Femminile, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un
calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a
seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la
FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei
calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.
7. ABROGATO
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8. ABROGATO
Art. 103
Le cessioni temporanee di contratto
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata
minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai
eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione
temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il
corrispettivo convenuto;
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva
a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto
economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in
cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve
essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni
conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione,
precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
2. bis. Abrogato
3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o
indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve
diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o,
nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC,
, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E’ altresì consentito
pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società
cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega
competente, o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le
modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di
campagna trasferimenti in ambito professionistico.
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la
cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e
sempreché:
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo
convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di
riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella
stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di
nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.
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4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni
stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare
il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono
disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del
contratto con il calciatore/calciatrice “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche
nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In
tal caso:
a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-
opzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto,
né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel
frattempo maturati.
7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente
prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al
momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi
annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di
accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno
della stessa facoltà.
8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui
trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del
calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati
dal Consiglio Federale.
In tal caso:
a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel
frattempo maturati.
9. E’ consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una
società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non
comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la
cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l’accordo economico secondo
quanto disposto dall’art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.
Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.
Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di
contratto.
Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi
presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra
con la società cedente.
Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto
con la società concedente il prestito.
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Art. 103 bis
Risoluzione consensuale dei trasferimenti
e delle cessioni a titolo temporaneo
1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra
società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e
dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione
di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il
consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità,
dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la
Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice
rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal
Consiglio Federale. In tal caso:
a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto,
con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo
o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.
Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato
nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un
corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di
trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie
B non professionista e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici
professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente,
nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio.
La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal
calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante
dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto,
con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.
4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che
precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti in
ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il
termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive;
gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le
Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni
Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art.
39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il
calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente
successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo
trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni
suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico
raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i
trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato
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nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica,
sia a favore di società dilettantistica.
Art. 104
I trasferimenti e le cessioni suppletive
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e
calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di
calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione
Calcio Femminile, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa
Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di
calciatori/calciatrici “professionisti” tra società partecipanti a competizioni professionistiche nel
periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione,
la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. II calciatore/calciatrice può
partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.
Art. 105
Gli accordi preliminari
1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi
ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle
prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di
calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale
su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino
società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di
svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la
stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di
campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti
giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici
“professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere
redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi
essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi
preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la FIGC entro la stessa
stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di
16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che
acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo
status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui
moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o,
per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la
FIGC entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
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4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla
FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” tesserato/a per altra società, un accordo preliminare
soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del
calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti
la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno
valore anche per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con
calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno
valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.
5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori/calciatrici professionisti
prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti
sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al
visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto
e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.
Art. 105 bis N.O.I.F.
Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici
1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia
differita, aventi ad oggetto nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive degli
allenatori e dei preparatori atletici.
2. Gli accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione
sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale, alle condizioni previste
dall'art. 38 quinto comma.
3. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega
competente e, per la società di serie A femminile, dalla FIGC, nonchè depositati presso la stessa nei
venti giorni successivi e comunque entro il trenta giugno.
4.Una società professionistica può stipulare con l’allenatore o il preparatore atletico tesserato per altra
società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che
regola il rapporto dell’allenatore o del preparatore atletico con l’altra società.
Art. 106
Lo svincolo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”
e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di
Calcio a 5” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la
società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) svincolo per accordo;
c) inattività del calciatore/calciatrice;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
f) abrogato
g) abrogato
h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
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i) Svincolo per decadenza del tesseramento
2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente
decadenza del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di
Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, distintamente, per le singole attività.
Art. 107
Svincolo per rinuncia
1. La rinuncia al vincolo del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o
“giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un
modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i
calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista
è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati
dal Consiglio Federale.
L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori/calciatrici “non professionisti” che abbiano
sottoscritto un accordo ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies, durante la vigenza dell’accordo
economico, è consentita solo nel caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dai
calciatori/calciatrici medesimi/e.
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante”
o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta
per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente
comma, il calciatore/calciatrice svincolato/a ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva,
purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto
anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età.
I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere
inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio
Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da
svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio
Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali,
al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori/calciatrici da svincolare.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con
l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.
4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15
luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza
alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione
degli organi federali competenti.
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5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla
data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale
Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6.Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla
scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in lista di svincolo vale come nulla osta della società al
passaggio del calciatore a Federazione estera.
Art. 109
Svincolo per inattività del calciatore
1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione
della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno
quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non
dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione
da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività
sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di
Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello
stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione,
Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo”. La ricevuta della
raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega,
Divisione, Dipartimento o Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per
conoscenza al calciatore/calciatrice.
L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con
telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità
all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli
contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per
la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei
relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente
respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la
Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare
di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle
stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il
calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata,
entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è
considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o
Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
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6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente,
valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti,
le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale
nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi
particolari possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale
Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione della Lega, Divisione,
Dipartimento o Comitato competente.
Art. 110
Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga
esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi
eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. In tali ipotesi, qualora il
calciatore/calciatrice:
a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l’originario rapporto con la
società cedente;
b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua
scadenza naturale.
II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione
Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i
calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del
provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del
girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta
per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle
attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa
tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per
ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla
società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere
inclusi in “lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla
copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega,
Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede
allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante
pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del
Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano
esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno
diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente
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alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale
competente.
Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini
per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti
esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto
allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne
sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I
calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le
società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è
automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri
comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di
tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando
sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche
della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del
tesseramento.
Art. 111
Svincolo per cambiamento di residenza
1. II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria
residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di
Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno
dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di
età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. II calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello
Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione
comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società
di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.
Art. 113
Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
1. II calciatore e la calciatrice “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3
dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie
A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla FIGC-Divisione, ottiene
nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:
a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori
periodi fissati dal Consiglio Federale.
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Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono
dal 1° luglio successivo.
Art. 114
Stipulazione di un contratto professionistico
1. II calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella
stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se svincolato/a, abbia aderito ad una richiesta di
variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione
Calcio Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come professionista non
può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia
disputato la sua ultima partita come professionista.
2. ABROGATO
1. II calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3
dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva
dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene
il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
4. II calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di
un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista”
stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A
femminile.
Art. 116
Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del
campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare
dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non
professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma
3 dell’art. 28. Per tali calciatori/calciatrici la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10
luglio.
2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le
parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.
Norme transitorie valevoli solo per il calcio femminile per la stagione sportiva 2022/2023
Fatte salve le intese raggiunte ai sensi del Comunicato Ufficiale FIGC n. 5/A del 5.07.2021, per la
sola stagione sportiva 2022/2023 è consentita, anche alle società che hanno mantenuto il titolo a
partecipare al Campionato di Serie A femminile, stagione sportiva 2022/2023, la stipulazione di
un contratto annuale, come previsto ai sensi del presente articolo, esclusivamente con le calciatrici
nate negli anni 2000, 1999 e 1998.
Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico, per la stagione
sportiva 2021/2022, che preveda un compenso netto superiore a quello netto previsto per i minimi
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federali, la stessa avrà diritto di stipulare il contratto annuale con una retribuzione netta non
inferiore a quella pattuita nell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022.
Art. 117
Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la
decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto
ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal
contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di
risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione
consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o
la Divisione Calcio Femminile , il calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi per altra Società
unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto
dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione
consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs.
151/2015, deve essere depositata presso la Lega i appartenenza della società o la Divisione Calcio
Femminile entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi
stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per
qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista”
fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista consegue di diritto alla
retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal
Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del
tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”.
Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista” e quello/a già tesserato/a come “giovane
di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi –
stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella
stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti
per le cessioni di contratto.
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