Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 25/2019
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019
Riferimento normativo
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 13/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 25
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli
artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2019.
INDICE
1. Premessa
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
4. Massimale imponibile di reddito annuo
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.
9. Termini e modalità di versamento
1. Premessa
L’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato sulla GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha
previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e
di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni
autonome dell’INPS.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i
titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,45% per i collaboratori di
età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una
misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e
dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le
gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo
1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo
all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio
1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere
sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo
1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al
versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale,
quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che
finanzia tale indennizzo.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle
gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017
ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
Conseguentemente, per l'anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del
calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €
15.878,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il
calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio
2019 (€ 48,74) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della
legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21,45% 21,54%
La riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il
mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ € 3.818,16 (3.810,72 IVS € 3.832,45 (3.825,01 IVS
coadiutori di età superiore ai 21 anni + 7,44 maternità) + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai € 3.413,27 (3.405,83 IVS € 3.427,56 (3.420,12 IVS
21 anni + 7,44 maternità) + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ € 318,18 (317,56 IVS + € 319,37 (318,75 IVS +
coadiutori di età superiore ai 21 anni 0,62 maternità) 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 € 284,44 (283,82 IVS + € 285,63 (285,01 IVS +
anni 0,62 maternità) 0,62 maternità)
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito
attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12
gennaio 2003) prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in
base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il
corrente anno, all’importo di € 47.143,00.
Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di Artigiani Commercianti
reddito
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età fino a € 47.143,00 24% 24,09%
superiore ai 21 anni
superiore a € 25% 25,09%
47.143,00
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 47.143,00 21,45% 21,54%
superiore a € 22,45% 22,54%
47.143,00
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale
di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute
sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019 (si veda in proposito il seguente paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa
superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di
commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2019 pari ad € 47.143,00, viene presa in
considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari
ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2019, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari
ad € 78.572,00 (€ 47.143,00 più € 31.429,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto
operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla
gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a
tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale
annuo è pari, per il 2019, ad € 102.543,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e € 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%) € 19.242,27
coadiuvanti/coadiutori di (47.143,00*24,0%
età superiore ai 21 anni +31.429,00*25,09)
€17.167,98(47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%) € 17.238,69
Coadiuvanti/coadiutori di (47.143,00*21,54%
età non superiore ai 21 +31.429,00
anni *22,54%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e € 25.164,32(47.143,00*24%+55.400,00*25%) € 25.256,60
coadiuvanti/coadiutori di (47.143,00*24,09%
età superiore ai 21 anni +55.400,00*25,09%)
Coadiuvanti/coadiutori di €22.549,47(47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%) € 22.641,76
età non superiore ai 21 (47.143,00*21,54%
anni +55.400,00*22,54%)
5. Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello
derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi,
per i contributi dell'anno 2019, ai redditi 2019, da denunciare al fisco nel 2020).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio
versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati
nel 2019, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle
imposte sui redditi delle persone fisiche.
A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, come precisato
ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo la circolare n. 82/18), i contributi ai quali si applicano le scadenze
ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola
maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento
Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante
presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del
contribuente.
Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in
materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
6. Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale
devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della
quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni
caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale
dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della
quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233).
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla
Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. circolare
n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a
percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le
prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.
8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.
L’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha modificato
alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato, cui consegue la facoltà del beneficiario di
usufruire anche del regime previdenziale agevolato, al quale non è stata apportata alcuna modifica.
Conseguentemente detto regime risulta vigente anche per il 2019, con la medesima portata già
illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 alle quali si rinvia per i
contenuti di dettaglio.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata
dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2019
ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione
fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa per la quale intendono
beneficiare nel 2019 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine
perentorio del 28 febbraio 2019.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al
regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione
del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva
predisposizione della tariffazione annuale.
9. Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle
scadenze che seguono:
16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020, per il versamento delle
quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018,
primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi
utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere
facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel
Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da
utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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