Determinazione per l'anno 2025 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
Determinazione per l'anno 2025 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 30/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 26
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2025 del limite minimo di retribuzione
giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per
la generalità dei lavoratori dipendenti
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2025, i
valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi
obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
INDICE
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva
dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42,
comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere
calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la
retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e
di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli
effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono
intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che
“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (articolo 2, comma 25, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve
tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al
citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite
minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n.
338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di
ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori
minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537),
devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n.
463/1983, se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2024, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari al +0,8%[1], si riportano nelle
tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di
paga in corso al 1° gennaio 2025. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere
ragguagliati a 57,32 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2025, pari a 603,40
euro mensili) se di importo inferiore.
Anno 2025 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 603,40
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 57,32
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai
fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo[2].
Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del
versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai
lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602[3], e ai
lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,e di altre
cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari”[4].
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere
determinata ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui
all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di
lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per
ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni
contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria
professionale del personale iscritto a tale Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. 21 luglio
2000[5].
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo,
determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione
giornaliera che, per l’anno 2025, è pari a 57,32 euro.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in
argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n.
402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta
retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della
legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita.
Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall’ISTAT, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni
convenzionali in genere[6] è pari, per l’anno 2025, a 31,85 euro.
Anno 2025: retribuzioni convenzionali in genere Euro
Retribuzione giornaliera minima 31,85
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n.
413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai
sensi dell’articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare
riferimento ai fini contributivi è quello di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n.
402/1981, pari per l’anno 2025 a 31,85 euro, alla stessa stregua di quanto previsto per le
altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di
retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino
superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n.
66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lettera a).
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui
imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate
fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975,
si fa presente che, per l'anno 2025, detta retribuzione convenzionale è fissata in 796,00 euro
mensili (31,85 euro x 25 giorni).
Anno 2025: soci delle cooperative della piccola pesca Euro
Retribuzione convenzionale mensile 796,00
3.3 Lavoratori a domicilio
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della L. n. 160/1975, il limite
minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2025, tenuto conto della variazione del predetto
indice ISTAT, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a
31,85 euro[7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a 57,32 euro[8].
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in
materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini
contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve,
peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9
dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un
apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale[9].
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i
lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la
retribuzione minima oraria è il seguente:
57,32 euro x 6/40 = 8,60 euro.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo
è il seguente:
57,32 euro x 5/36 = 7,96 euro.
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
L’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a
favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[10]. Detto contributo
aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote
contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2025, in
55.448,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.621,00 euro.
Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve
essere osservato il criterio della mensilizzazione[11].
Anno 2025 Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 55.448,00
Importo mensilizzato 4.621,00
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione
“PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una
parte del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla
contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore
indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18,
secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al
31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione
con il sistema contributivo[12], sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, è pari, per l'anno 2025, a 120.606,90 euro, che
arrotondato all’unità di euro è pari a 120.607,00 euro.
Anno 2025 Euro
Massimale annuo della base contributiva 120.607,00
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori
devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del
flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>,
<DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>,
<ContributoEccMass> (cfr. il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le
modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti
iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori
Sportivi).
L’imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, nel mese in cui si verifica il
superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della
Gestione credito dell’elemento “E0” deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso,
mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della
Gestione pensionistica e della Gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della
Gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L.
n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre deve
continuare a essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento (cfr. l’articolo 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, modificato
dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 603,40 euro per
l'anno 2025, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 241,36 euro.
Anno 2025 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione 603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro 12.551,00
(*)
(*) Il limite annuo è pari a 241,36 euro x 52 settimane
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
disposizioni di cui all’articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del
D.L. n. 338/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958[13].
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano, di seguito, per l’anno 2025, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di
quanto previsto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e dall’articolo 51 del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)[14], non concorrono alla determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi.
Anno 2025 Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
4,00
rese in formato cartaceo 8,00
rese in forma elettronica
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a
5,29
strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83
Si rileva che con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, sono state
introdotte nuove disposizioni per il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e
dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
In particolare, l’articolo 1, comma 81, della citata legge ha modificato l’articolo 51, comma 5,
del TUIR, disponendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto,
effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare
il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Con la medesima L. n. 207/2025, inoltre, è stata confermata, con riferimento ai periodi di
imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit, già prevista
per l’anno d’imposta 2024. Nello specifico, l’articolo 1, comma 390, della citata legge prevede
che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del
TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o
rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche
del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto
dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il
suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.
Al riguardo si rammenta che la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha
previsto che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire
mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore
nominale (cfr. l’art. 51, comma 3-bis, del TUIR).
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla
circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell’azionariato dei dipendenti,
alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n.
6/2014.
Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico
all’articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il
cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che
non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile.
Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme
e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle
retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili), se
riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’articolo 1, comma 182 e
seguenti, della L. n. 208/2015[15].
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui
all’articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002),
sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai
calcolato dall'ISTAT, è pari, per l’anno 2025, a 2.508,04 euro.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere
riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a
livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>,
<MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
Anno 2025 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità 2.508,04
obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà,
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico
del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n.
335/1995, che sulla base dell’indice ISTAT è pari, per l’anno 2025, a 120.607,00 euro (cfr. il
precedente paragrafo 6).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175,
che ha introdotto l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo,
a decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto altresì un contributo di solidarietà a carico della
generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo pari allo
0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui
all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell’indice ISTAT è pari, per
l’anno 2025, a 120.607,00 euro (cfr. il precedente paragrafo 6), che confluisce presso la
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88[16].
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del
lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2025, l’importo di
55.448,00 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.621,00 euro (e sino al massimale
annuo di retribuzione imponibile pari a 120.607,00 euro). Si fa presente, infatti, che ai fini
del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione
(cfr. la circolare n. 7/2010, al paragrafo 3). Si precisa che l’applicazione di detto contributo
aggiuntivo avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari,
per l’anno 2025, a 55.448,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in
eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio[17].
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 879,00 euro. Conseguentemente,
le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile
risultano essere i seguenti:
Anno 2025
Fasce di retribuzione Massimale di retribuzione Giorni di contribuzione
giornaliera giornaliera imponibile accreditati
Euro
da euro a euro
879,01 1.758,00 879,00 1
1.758,01 4.395,00 1.758,00 2
4.395,01 7.032,00 2.637,00 3
7.032,01 9.669,00 3.516,00 4
9.669,01 12.306,00 4.395,00 5
12.306,01 15.822,00 5.274,00 6
15.822,01 19.338,00 6.153,00 7
19.338,01 7.032,00 8
Il contributo di solidarietà, di cui all’articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura
del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) e il
contributo di solidarietà di cui all’articolo 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 pari allo 0,50% a
carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, si applicano sulla
parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile
relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente, per l’anno 2025, l’importo di 178,00 euro e sino al massimale di
retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che
l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avviene senza tenere conto del superamento del
tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2025, a 55.448,00 euro, posto che a fine anno,
in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio[18].
10.3 Precisazioni
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo nell’ambito
della sezione “PosContributiva”del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti
(cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi
informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, devono
essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli
elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato
Con l’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato disposto, a decorrere dal
1° luglio 2022, l’innalzamento del massimale contributivo giornaliero, previsto dall’articolo 6,
comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione
di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato[19]. Predetto massimale giornaliero, per l’anno
2025, è pari a 120,00 euro.
Anno 2025 Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori 120,00
dello spettacolo a tempo determinato
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell’ambito del flusso
Uniemens, l’eccedenza dell’importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto
l’aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di
legge, deve essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell’elemento <MalACredAltre> con
il codice “R808” e, per i contributi di maternità, nell’elemento <MatACredAltre> con il codice
“R809”.
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31
dicembre 1995
A decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro
sportivo”. In particolare, l’articolo 35, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce che: “I
lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui
prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la
denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la
disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto
Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni
coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura
civile, operanti nei settori professionistici”[20].
Tanto premesso e posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui
all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l’anno 2025, a 120.607,00 euro
(cfr. il precedente paragrafo 6), il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico
del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente
l’importo di 120.607,00 euro e fino all’importo annuo di 879.229,00 euro.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 374, lettera b), ha, infatti, previsto
un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio
2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico
del lavoratore).
Si rammenta che il citato massimale annuo della base contributiva si applica anche con
riguardo alle contribuzioni di malattia, maternità, ex CUAF e NASpI di cui all’articolo 33, commi
3, 4 e 5, del D.lgs n. 36/2021, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui
all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191[21].
L’aliquota aggiuntiva, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore),
si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2025, l’importo di 55.448,00
euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.621,00 euro(e sino al massimale annuo di
retribuzione imponibile pari a 120.607,00 euro). Si fa presente, infatti, che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione
(cfr. la circolare n. 7/2010, paragrafo 3). Si precisa che l’applicazione di detto contributo
aggiuntivo avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari,
per l’anno 2025, a 55.448,00 euro, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in
eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio[22].
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre
1995
Con l’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021 (cfr. il paragrafo precedente) e posto che il
massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2025, è pari a 387,00 euro
(massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n.
166/1997 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a
carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 387,00
euroe fino all’importo giornaliero di 2.818,00 euro.
La L. n. 205/2017, all’articolo 1, comma 374, lettera b), ha, infatti, previsto un aumento
graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito
nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
Si rammenta che il citato massimale giornaliero della base contributiva si applica anche con
riguardo alle contribuzioni di malattia, maternità, ex CUAF e NASpI di cui all’articolo 33 commi,
3, 4 e 5, del D.L. n. 36/2021, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui
[23]
all’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. n. 145/2023 .
L’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore),
si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2025, l’importo di
178,00 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 387,00 euro. Si
precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avviene senza tenere conto del
superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2025, a 55.448,00 euro, posto
che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo
conguaglio.
11.3 Precisazioni
Nel rammentare che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione
contributiva dei soggetti iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell’ambito della
sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti (cfr.
la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi
informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui devono
essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli
elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>,
<ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono
applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative[24], anche ai
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le Casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. In
particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:
- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di tale minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a
tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all’aliquota
contributiva aggiuntiva dell’1% (di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992);
- paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la
pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all’articolo 1 del
D.L. n. 338/1989, e all’articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
Si rammenta che secondo il disposto di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la
nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza
assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni
dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Si ricorda che nell’ipotesi in esame si realizza un’obbligazione solidale tra l’Ente di
appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della
contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
La struttura sanitaria è tenuta a inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, non solo ai fini
pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di
iscrizione, ai fini della Gestione previdenziale[25], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante>
dell’elemento “E0” nel caso in cui sia l’Ente di appartenenza a effettuare il versamento. Si
evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della Gestione credito, il
massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi
antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi
dell’articolo 1, comma 23, della L. n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale
di cui all’articolo 2, comma 18, della stessa legge, di cui al precedente paragrafo 6.
Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di
norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel
decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari) delle unità sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la
medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-
legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico (cfr. la circolare n. 195/2021). Tale
disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.
L’importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del
D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato
dall’ISTAT, è pari, per l’anno 2025, a 219.847,14 euro che, arrotondato all’unità di euro, è
pari a 219.847,00 euro.
Anno 2025 Euro
Massimale di cui all’art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, e 219.847,00
successive modificazioni
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione
per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio
(TFS/TFR).
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della
gestione pensionistica della Gestione credito e della gestione previdenziale dell’elemento E0
deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere
indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica, della Gestione
credito e di quella previdenziale.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in
riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica, della
Gestione credito e della Gestione previdenziale.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile deve essere pari a zero, mentre
deve continuare a essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass> delle diverse Gestioni.
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
L’articolo 42, commi 5[26] e seguenti, del D.lgs n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti
specificamente individuati di fruire, entro trenta giorni dalla richiesta, del congedo di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l’assistenza di persone con
disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
In particolare, il comma 5-terprevede che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati […]”.
A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’ISTAT, il tetto
massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi
obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in
sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può
eccedere, per l'anno 2025, l’importo pari a 57.038,42 euro che, arrotondato all’unità di euro,
è pari a 57.038,00 euro.
Anno 2025 Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del
datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 57.038,00
151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non
abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto
periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del
terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del
flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1°
gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento
delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione
(nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, deve essere
riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione
Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere
riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno
negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale
elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando
all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che
si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo
valore medio relativo all’anno precedente (art. 11 del D.lgs n. 503/1992). L’indice del 0,8%
viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di
consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini
pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2025) del decreto
del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle
pensioni per l’anno 2025. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della
circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
[2] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.
[3] Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione
del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs n. 423/2001.
[4] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.
[5] Cfr. la circolaren. 156/2000.
[6] Cfr. la circolare n. 100/2000.
[7] Cfr. l’art. 1 del D.L. n. 402/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.
[8] Cfr. l’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, (come modificato dall’art. 1
del D.L. n. 338/1989).
[9] Art. 11, comma 1, D.lgs n. 81/2015: “La retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
circolare n. 68/1989.
[10] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art.
3-ter del D.L. n. 384/1992, è quellodeterminato ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6,
della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n.
298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che
in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in
costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di
retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i
rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
[11] Cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3.
[12] Cfr. le circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 al paragrafo 2, n. 58/2016 e il
messaggio n. 3020/2016. In relazione alla disciplina del massimale contributivo applicabile ai
soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI alla data del 1° luglio 2022, si
veda la circolare n. 82/2022.
[13] Cfr. la circolare n. 41/2002.
[14] L’articolo 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, prevede che l’ammontare degli importi
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo
di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
[15] Cfr. la circolare n. 49/2023.
[16] Cfr. la circolare n. 56/2024.
[17] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in
eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter del
D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n.
5327/2015.
[18] Cfr. quanto precisato nella nota 17.
[19] Cfr. il messaggio n. 3473/2022.
[20] Cfr. circolare n. 88/2023.
[21] In particolare, l’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. n. 145/) aggiunge al comma 2
dell’articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo
precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo
pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti
all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate
dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di
cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo” (cfr. la circolare n. 50/2024).
[22] Cfr. quanto precisato nella nota 17.
[23] Cfr. quanto precisato nella nota 21.
[24] Cfr. la circolare n. 6/2014.
[25]
Cfr. la circolare n. 8/2013.
[26]
Come sostituito, da ultimo, dall’art. 2, comma 1, lettera n), del D.lgs 30 giugno 2022, n.
105.
ALLEGATO 1
Tabella A - Anno 2025
Qualifiche
Settore
Dirigente Impiegato Operaio
Industria Euro 158,55 Euro 47,90 Euro 44,71
(1) (1)
Amministrazioni dello Stato Euro 120,56 Euro 57,40 Euro 51,02
ed altre Pubbliche Amm.ni (1)
Artigianato Euro 51,02 Euro 44,71
(1) (1)
Agricoltura Euro 126,87 Euro 66,90 Euro 50,99
(2)
Credito assicurazioni e servizi Euro 158,55 Euro 54,25 Euro 51,02
(1) (1)
Commercio Euro 158,55 Euro 44,71 Euro 44,71
(1) (1)
(1) Da adeguare a euro 57,32 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e
della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 delle legge n. 638/1983, ai
sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella B - Anno 2025
Qualifiche
Settore Impiegati Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle Docenti e non Docenti e non
Scuole materne autonome o da docenti con docenti
altre istituzioni ivi comprese funzioni direttive
le I.P.A.B. Euro 60,60 Euro 28,04 Euro 22,44
(1) (1)
Istruzione ed educazione Euro 62,14 Euro 28,04 Euro 28,04
scolare non statale (1) (1)
Assist.za sociale svolta da
istituzioni
sociali e assistenziali ivi comprese Euro 60,60 Euro 25,16 Euro 19,62
le I.P.A.B. (1) (1)
Attività di culto, formazione Euro 60,60 Euro 25,16 Euro 19,62
religiosa ed attività similari (1) (1)
Dirigente Impiegato Operaio
Spettacolo Euro 130,08 Euro 39,11 Euro 30,75
(1) (1)
Attività circensi e dello Euro 109,51 Euro 33,57 Euro 25,16
spettacolo viaggiante (1) (1)
Capo Ufficio Impiegati
Agenti di assicurazione in Imp. I cat. 2 e 3 cat.
gestione libera Euro 39,11 Euro 28,04
(1) (1)
Impiegati
Agricoltura (per il solo personale concetto d’ordine
impiegatizio a prestazione ridotta Euro 44,71 Euro 36,38
a servizio di più aziende) (1) (1)
Personale docente
e non docente
Amministrazione statale Euro 28,04
(1)
Ispettori
Assicurazioni (per il solo di org.ne produzione Cat. produzione Cat.
personale produttiva A B/C
addetto alla organizzazione Euro 101,56 Euro 51,02 Euro 33,57
produttiva e alla produzione) (1) (1)
Assistenza domiciliare svolta Euro 16,84
in forma cooperativa (1)
Personale fatica,
Credito (per solo personale custodia, pulizia
Ausiliario) Euro 22,44
(1)
Operai
Servizio di pulizia disinfezione e 3 livello 4 livello 5 livello
Disinfestazione Euro 28,04 Euro 25,16 Euro 22,44
(1) (1) (1)
(1) Da adeguare a euro 57,32 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e
della legge 7/12/1989, n. 389.
Tabella B - Anno 2025
Proprietari di fabbricati (per il
solo personale addetto alla Pulitori
pulizia negli
stabili adibiti ad uso di
abitazione od Euro 22,44
altro uso) (1)
Capo barca
Capo pesca Marinaio
Motorista
Pesca costiera e mediterranea Euro 36,38 Euro 33,57 Euro 28,04
(2)
1° ufficiale 2° ufficiale
Comandante, coperta, coperta,
Direttore
macchina macchinista macchinista
Euro 70,20 Euro 51,34 Euro 43,23
Pesca oltre gli stretti Nostromo, capo Marinaio,
mac.na, capo Mozzo
pes. cuoco, ecc.
Euro 37,86 Euro 29,75 Euro 28,04
(2) (2)
Redattore Praticante Collab./Corrisp.
Giornalisti Euro 94,30 Euro 66,90 Euro 16,84
(1)
(1) Da adeguare a euro 57,32 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e
della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Da adeguare a euro 31,85 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.
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