Legge 8 novembre 1991, n. 381, e legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate. Modifiche introdotte con il regolamento di cui al decreto 24 luglio 2014, n. 148. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Legge 8 novembre 1991, n. 381, e legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate. Modifiche introdotte con il regolamento di cui al decreto 24 luglio 2014, n. 148. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 15/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 27
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381, e legge 22 giugno 2000, n. 193.
Benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o
internate. Modifiche introdotte con il regolamento di cui al decreto
24 luglio 2014, n. 148. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal
decreto 24 luglio 2014, n. 148, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per
l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che
impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti
di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse
al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino
attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari,
impiegando persone detenute o internate.
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
4. Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
5. Rapporti agevolati
6. Misura e durata dell’agevolazione
7. Condizioni di spettanza dello sgravio
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedimento di ammissione allo sgravio contributivo. Adempimenti dei datori di lavoro
9.1 Recupero del beneficio per periodi pregressi dal 2013 al 2018
9.2 Richieste di beneficio per l’anno corrente e successivi
9.3 Attribuzione del codice di autorizzazione “4V” per datori di lavoro che operano con il
sistema Uniemens
9.4 Attribuzione dei codici di autorizzazione per datori di lavoro che operano con il sistema
DMAG
10. Indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo
10.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
10.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con il decreto 24 luglio 2014, n. 148 (“Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a
favore di imprese che assumono lavoratori detenuti”), adottato dal Ministro della Giustizia, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali[1] (Allegato n. 1), è stato modificato il beneficio contributivo già introdotto e
disciplinato dalle leggi 8 novembre 1991, n. 381, e 22 giugno 2000, n. 193, destinato alle
cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex
degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro
esterno, nonché alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di
servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.
Il citato decreto, al titolo II “Sgravi contributivi”, modifica la misura del beneficio contributivo
introdotto dalla legge n. 193/2000, per la cui fruizione l’Istituto ha già fornito le relative
istruzioni con la circolare n. 134 del 25 luglio 2002, stabilendo, inoltre, così come previsto dalla
delega contenuta nell’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991, gli importi massimi
fruibili annualmente.
Il predetto decreto n. 148/2014 contiene previsioni che non hanno consentito la tempestiva
attuazione delle relative disposizioni, in quanto non in linea con le regole di instaurazione dei
rapporti di lavoro, sorretti, come in questo caso, da forme di agevolazione contributiva.
Le predette criticità applicative hanno richiesto un’attività di analisi, condotta dall’Istituto con
la collaborazione del Ministero di Giustizia, finalizzata ad individuare soluzioni applicative che
comunque garantissero il conseguimento delle finalità fissate dalla legge n. 193/2000.
Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di riconoscimento delle agevolazioni contributive,
anche per periodi precedenti all’emanazione del decreto ministeriale, in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati. Analoghe
difficoltà attuative sono state riscontrate in considerazione della circostanza che gli importi
stanziati per ogni singolo anno possono, a seguito di appositi provvedimenti emanati dal
Ministero della Giustizia, subire modifiche e che, pertanto, non risulta possibile assicurare il
finanziamento di agevolazioni contributive che si estendono su più anni.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, risulta difficoltoso, in particolare,
individuare anche il presunto termine di risoluzione degli stessi.
Pertanto, al fine di ovviare alla criticità descritta, in accordo con il Ministero della Giustizia - e
analogamente a quanto previsto per il procedimento di accesso al credito d’imposta
riconosciuto alle imprese a fronte delle medesime assunzioni[2] - a decorrere dall’annualità
2019, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati
dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di ammissione al beneficio, sia per i
rapporti di lavoro già in essere – anche se già autorizzati per gli anni precedenti - che per
quelli che verranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di
legge, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento
delle risorse disponibili.
Con la presente circolare vengono illustrate nel dettaglio le modifiche contenute nel decreto
interministeriale citato e le modalità di accesso al beneficio contributivo, secondo le linee guida
condivise con il Ministero della Giustizia.
2. Quadro normativo di riferimento
Come accennato in premessa, la legge n. 193/2000, al fine di promuovere l’attività lavorativa
da parte dei detenuti, ha introdotto un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro
che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex
degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.
Più in particolare, l’articolo 1 della legge citata ha modificato l’articolo 4 della legge n.
381/1991, includendo, tra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle
cooperative sociali, anche gli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari, i detenuti e gli internati
negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all’esterno. Inoltre, la legge n. 193/2000, introducendo all’articolo 4
della legge n. 381/1991 il comma 3-bis, ha previsto che l’assunzione di tali soggetti comporta
una riduzione dell’aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni due anni con apposito
decreto e che l’agevolazione si applica anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello
stato detentivo.
L’articolo 2 della medesima legge n. 193/2000 ha, inoltre, esteso l’agevolazione appena
descritta anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi
all’interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate.
In attuazione della citata delega contenuta all’articolo 4, comma 3-bis, della legge n.
381/1991, secondo cui la misura dello sgravio deve essere stabilita ogni due anni con apposito
decreto, il decreto interministeriale 9 novembre 2001 ha, pertanto, delineato la riduzione
contributiva nella misura dell’80 per cento dei contributi totali.
Successivamente, l’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, ha ampliato la durata del beneficio ai diciotto e ventiquattro
mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, superando il precedente limite dei sei
mesi inserito nella norma originaria.
Infine, sempre in attuazione della delega contenuta nell’articolo 4, comma 3-bis, della legge n.
381/1991, è stato adottato il regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014, che ha
innalzato al 95 per cento la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle
retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all’esterno.
3. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Il decreto n. 148/2014 non innova in merito ai destinatari del beneficio, che continua a essere
rivolto, come già precisato, ai datori di lavoro di seguito elencati:
cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e
internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro
esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della
legge n. 381/1991);
aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio
all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della
legge n. 193/2000).
Si ribadisce, pertanto, che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i
lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario[3].
I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad
accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione
penitenziaria, centrale e periferica.
Le convenzioni, ai sensi dell’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come
modificato dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 193/2000, disciplinano l’oggetto e le
condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.
4. Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
Lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:
1. detenuti e internati negli istituti penitenziari;
2. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS[4];
3. condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno
ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.
Si precisa, al riguardo, che le cooperative sociali di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.
381/1991, relativamente all’assunzione degli altri soggetti svantaggiati non espressamente
elencati nel comma 3-bis del medesimo articolo, ma comunque ritenuti tali dal comma 1,
possono beneficiare dell’azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione
corrisposta agli stessi, come previsto dal comma 3 del suddetto articolo.
Analogamente, si precisa, considerata la tassativa elencazione prevista nell’articolo 2 della
legge n. 193/2000, che per i datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, in ipotesi di
assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come ad esempio
per chi si trova agli arresti domiciliari - non è possibile accedere al beneficio in trattazione[5].
5. Rapporti agevolati
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo
determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di
apprendistato.
In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di
svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i
rapporti di lavoro domestico.
È possibile, invece, usufruire dell’agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro
intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
6. Misura e durata dell’agevolazione
L’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 148/2014 modifica la misura
dell’agevolazione, disponendo che lo sgravio è pari al 95 per cento dell’aliquota contributiva
complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla
retribuzione corrisposta al lavoratore.[6]
La nuova percentuale di sgravio decorre dall’anno 2013 e si applica fino all’adozione di un
nuovo decreto ministeriale in materia.
Ai fini delle determinazione dello sgravio, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo
dello 0,30 per cento previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(integrativo NASpI), destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione
continua.
Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente
spettanti.
Con riferimento al contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n.
297/1982 e destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile,
si precisa che lo stesso rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
In particolare, in considerazione del fatto che il comma 16 dell’articolo 3 sopra citato prevede
l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto
incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo
IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di
fine rapporto del lavoratore ovvero potrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla
quota del contributo esclusa dalla fruizione dell’agevolazione contributiva.
Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella
condizione di detenuti e internati; inoltre, in base alla previsione già contenuta nell’articolo 1,
comma 2, della legge n. 193/2000, lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei sei
mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Al riguardo, si sottolinea, come chiarito in premessa, che il decreto-legge n. 78/2013,
convertito con modificazioni dalla legge n. 94/2013, con l’articolo 3-bis, comma 1, ha
modificato l’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991, prolungando la durata di tale
ultima previsione e diversificandone i presupposti.
Infatti, a decorrere dall’entrata in vigore di tale disposizione di legge, ossia dal 20 agosto
2013, lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello
stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo
stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro
esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo
alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il
lavoratore era in regime di restrizione.
Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti
incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto
2013. In tali casi la riduzione contributiva spetterà nella misura dell’80 per cento dei contributi
totali fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del regolamento contenuto nel decreto n.
148/2014; a decorrere dal 6 novembre 2014, invece, data di entrata in vigore del suddetto
regolamento, la riduzione contributiva spetterà nella misura del 95 per cento.
Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece,
continuerà a operare la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000
(incentivo per ulteriori sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo).
Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate in riferimento a ogni singolo anno; a
tal fine, il decreto n. 148/2014 aveva previsto uno stanziamento di 8.045.284 euro per l’anno
2013 e di 4.045.284 euro per gli anni a decorrere dal 2014, fino all’adozione di un nuovo
decreto ministeriale.
A seguito di successivi atti adottati dal Ministero della Giustizia, gli importi disponibili per
l’anno 2015 sono stati ridotti a 3.906.500,00 euro, per l’anno 2016 a 3.717.390,21 euro, per
l’anno 2017 a 3.717.390,21 euro, per l’anno 2018 a 5.211.872,03 euro e per l’anno 2019 a
5.989.867,21 euro[7].
7. Condizioni di spettanza dello sgravio
Lo sgravio in oggetto è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente le seguenti condizioni:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli altri obblighi di legge;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti,
da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in virtù della
specialità della norma, delle finalità che la stessa persegue e delle particolarità legate alle
fruizione del beneficio, si ritiene che gli stessi non siano applicabili allo sgravio contributivo in
esame, fatta eccezione per quanto stabilito all’articolo 31, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, in forza del quale “l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono
la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
8. Coordinamento con altri incentivi
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per
l’assunzione di detenuti e internati, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre
disposizioni di legge sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro
non può fruire, per il medesimo lavoratore, di entrambi i benefici, ma, ricorrendone i
presupposti di legge, è sua facoltà decidere quale incentivo applicare.
Al riguardo si precisa che, una volta attivato, mediante comportamenti univoci, il rapporto di
lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non sarà possibile applicarne un
altro.
L’agevolazione contributiva per l’assunzione dei lavoratori detenuti e internati è, invece,
cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali si ricordano i seguenti:
a. l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma
10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari, a seguito delle modifiche introdotte
dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015 (cfr. la circolare n.
194/2015), al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse
stato assunto per la durata residua del trattamento;
b. l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge 12
marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151.
Ai fini dell’applicabilità dell’incentivo economico è necessario, ovviamente, che ricorrano tutti i
requisiti previsti per la singola fattispecie.
Inoltre, l’ulteriore beneficio economico eventualmente spettante potrà essere fruito solo fino al
limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta.
9. Procedimento di ammissione allo sgravio contributivo. Adempimenti dei
datori di lavoro
Ai fini dell’ammissione allo sgravio, si illustra di seguito il relativo procedimento.
9.1 Recupero del beneficio per periodi pregressi dal 2013 al 2018
Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all’INPS una domanda
di ammissione allo sgravio, indicando:
il codice della comunicazione obbligatoria;
i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l’agevolazione contributiva;
gli estremi della convenzione stipulata con l’amministrazione penitenziaria;
la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
l’eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell’ipotesi di beneficio riferito al
periodo successivo alla cessazione della detenzione;
la retribuzione corrisposta e l’importo del beneficio spettante, riferiti a ogni singolo anno
e suddivisi nella percentuale dell’80 per cento e dell’ulteriore 15 per cento;
l’eventuale fruizione dell’incentivo nella misura dell’80 per cento.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line
“DETI-arr”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile
seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con
codice fiscale e PIN) > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Le domande potranno essere trasmesse dal giorno della pubblicazione della presente circolare.
Trascorsi trenta giorni da tale data, verrà effettuata un’elaborazione cumulativa delle richieste
di riconoscimento dell’agevolazione inviate e le stesse verranno definite secondo le regole di
seguito descritte.
I datori di lavoro, per i rapporti di lavoro ricadenti nel periodo 2013-2018, dovranno
trasmettere l’istanza di ammissione anche se già autorizzati dalla Struttura territoriale
competente e anche se hanno già effettuato il recupero del beneficio nelle denunce mensili o,
nel caso di datori di lavoro che operano con il sistema DMAG, hanno fruito del beneficio
tramite l’utilizzo dell’apposito codice Tipo Contratto 076.
I sistemi informativi dell’Istituto, effettuati alcuni controlli circa i requisiti di spettanza
dell’incentivo[8], provvederanno a definire le domande pervenute nei termini indicati,
attribuendo alle stesse un esito positivo o negativo; l’esito è visualizzabile all’interno della
procedura, in calce al modulo trasmesso.
In considerazione del fatto che la stipula della convenzione con l’amministrazione penitenziaria
rappresenta un requisito essenziale per accedere al beneficio, nella fase di autorizzazione al
recupero dei periodi pregressi, sarà effettuato un controllo preliminare delle aziende che hanno
effettivamente sottoscritto la convenzione: i sistemi informatici, sulla base dei dati forniti
all’Istituto dal Ministero della Giustizia, verificheranno che il datore di lavoro richiedente abbia
sottoscritto la prevista convenzione.
Nell’ipotesi in cui il codice fiscale del richiedente non risulti inserito tra quelli comunicati dal
Ministero della Giustizia, l’istanza potrà essere comunque inoltrata, ma l’Istituto avvierà
l’attività di verifica volta ad accertare l’esistenza della convenzione; l’inesistenza della
convenzione comporterà la revoca del beneficio eventualmente riconosciuto, nonché
l’applicazione delle disposizioni di legge per le ipotesi di rilascio di dichiarazioni false.
Dell’avvenuta definizione cumulativa delle istanze presentate verrà dato avviso mediante
apposita comunicazione sul sito internet dell’Istituto; i datori di lavoro potranno visualizzare
l’esito assegnato e l’importo del beneficio concesso accedendo alle singole istanze trasmesse.
In caso di insufficienza delle risorse, in considerazione del fatto che la modifica normativa è
intervenuta con efficacia retroattiva, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio sarà
rappresentato dalla data evento - assunzione, proroga o trasformazione a tempo
indeterminato – riferita alla singola richiesta.
L’ammissione, in ogni caso, avverrà solo in presenza della totale copertura economica del
beneficio spettante in riferimento al singolo anno richiesto e non oltre il 31 dicembre dell’anno
di pertinenza.
Successivamente all’elaborazione cumulativa delle istanze, le eventuali richieste di
agevolazione inviate dai datori di lavoro interessati verranno elaborate dalle procedure
informatiche dell’Istituto in base all’ordine di invio e saranno accolte solo se risulteranno
ancora disponibili le relative risorse.
I datori di lavoro ammessi al beneficio potranno fruirne mediante conguaglio nelle denunce
contributive (Uniemens o DMAG, per gli operai agricoli), secondo le indicazioni contenute nel
successivo paragrafo 10.
9.2 Richieste di beneficio per l’anno corrente e successivi
L’articolo 8, comma 5, del decreto n. 148/2014 prevede espressamente che “Le agevolazioni
contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall’INPS in base all’ordine cronologico
di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un
numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate”.
Quindi, a decorrere dall’annualità 2019, secondo le linee guida concordate con il Ministero della
Giustizia, i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno
presentare ogni anno apposita istanza all’Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e
lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.
L’autorizzazione, infatti, verrà rilasciata in base all’ordine di presentazione della richiesta,
subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.
A tal fine, i datori di lavoro invieranno una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di
istanza on-line “DETI”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità
del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è
accessibile seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti”
(autenticazione con codice fiscale e PIN) > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Nel modulo sarà necessario indicare i seguenti dati:
il codice della comunicazione obbligatoria;
i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l’agevolazione contributiva;
gli estremi della convenzione stipulata con l’amministrazione penitenziaria;
la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
l’eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell’ipotesi di beneficio riferito al
periodo successivo alla cessazione della detenzione;
la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l’importo del beneficio spettante.
I datori di lavoro verranno autorizzati in base all’ordine di presentazione dell’istanza, fino a
disponibilità delle risorse economiche; a tal fine, all’interno della procedura “DiResCo-
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sarà possibile
visualizzare gli importi residui riferiti all’anno in corso.
In considerazione del fatto che l’elaborazione delle istanze relative al periodo 2013-2018
avverrà cumulativamente trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare e
che le istanze di proroga e trasformazione a tempo indeterminato potranno essere accolte solo
se risulta regolarmente trasmesso il modulo relativo all’assunzione a tempo determinato che
ne costituisce il presupposto logico e giuridico, al fine di evitare il rigetto delle istanze per
mancata elaborazione dei moduli, le istanze relative all’anno 2019 verranno elaborate dopo
quelle relative agli anni 2013-2018, sempre rispettando l’ordine di presentazione della
richiesta.
9.3 Attribuzione del codice di autorizzazione “4V” per datori di lavoro che
operano con il sistema Uniemens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio continueranno a
essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “4V”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
assume il nuovo significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui alla legge n.
193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n. 148/2014”.
Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali alle
posizioni aziendali autorizzate e avrà validità annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Per il recupero degli arretrati riferiti al periodo 2013-2018, invece, il codice di autorizzazione
verrà attribuito o confermato solo per il periodo autorizzato.
Nell’ipotesi in cui l’operatore della Struttura territoriale, dietro richiesta del datore di lavoro
interessato o dopo aver verificato la mancanza dei presupposti legittimanti, dovesse annullare
la conferma dell’istanza, dovrà provvedere anche a effettuare l’eliminazione o la modifica della
decorrenza del codice di autorizzazione.
9.4 Attribuzione dei codici di autorizzazione per datori di lavoro che
operano con il sistema DMAG
Per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG, contestualmente
all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma, saranno attribuiti automaticamente
dai sistemi informativi centrali, sulla posizione anagrafica aziendale, i seguenti Codici di
autorizzazione (CA) aventi i relativi significati.
Per i periodi riferiti agli anni 2013-2018:
V3 “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n.
148/2014 – anno 2013”;
V4 “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n.
148/2014 – anno 2014”;
V5 “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n.
148/2014 – anno 2015”;
V6 “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n.
148/2014 – anno 2016”;
V7 “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n.
148/2014 – anno 2017”;
V8 “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n.
148/2014 – anno 2018”.
I suindicati CA potranno essere utilizzati, in unica soluzione nella denuncia DMAG (cfr. il
successivo paragrafo 10), per il recupero dell’intero importo spettante per ciascuno degli anni
pregressi.
Una volta utilizzati, non potranno più essere valorizzati nella denuncia trimestrale DMAG.
Per l’anno 2019 e gli anni successivi sarà attribuito il seguente Codice di autorizzazione:
VX “Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n.
148/2014”.
Il suddetto CA (VX) avrà validità annuale - dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Nell’ipotesi in cui l’operatore della Struttura territoriale, su richiesta del datore di lavoro
interessato o dopo aver verificato la mancanza dei presupposti legittimanti, dovesse annullare
la conferma dell’istanza, dovrà provvedere anche a effettuare l’eliminazione del codice di
autorizzazione attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dell’Archivio
Aziende Agricole.
10. Indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo
10.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Ai fini del recupero del beneficio, i datori di lavoro continueranno a esporre nel flusso
Uniemens i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione contributiva valorizzando, nella sezione
<DenunciaIndividuale>, nell’elemento <TipoContribuzione> il codice “79”, che conserva il
significato di “Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000”, ma che, a partire dalla
denuncia di competenza marzo 2019, verrà adeguato, nel calcolo, alla percentuale del 95 per
cento prevista nel decreto interministeriale n. 148/2014.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione ridotta calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per il recupero degli arretrati riferiti all’annualità 2019, i datori di lavoro autorizzati
esporranno nel flusso Uniemens, nell’elemento <AltreACredito> <CausaleACredito> il nuovo
codice causale “R667” avente il significato di “Beneficio contributivo detenuti e internati,
Legge n.193/2000 – recupero arretrati 2019 -” e nell’elemento <ImportoACredito> l’importo
da recuperare.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata
esclusivamente nei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019.
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M318” avente il
significato di “Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000”.
nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni 2013,2014,2015,2016,2017 e 2018, i
datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso Uniemens, nell’elemento <AltreACredito>
<CausaleACredito> il nuovo codice causale “R666” avente il significato di “Esonero
contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -” e
nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da recuperare.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata
esclusivamente nei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019.
I datori di lavoro che hanno già effettuato conguagli nelle denunce contributive del periodo
considerato (gennaio 2013-dicembre 2018), avranno cura di recuperare solo l’eventuale
differenza tra quanto autorizzato e quanto già conguagliato.
Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M318” avente il
significato di “Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000”.
nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.
Le aziende sospese o cessate che devono recuperare importi non fruiti, dovranno utilizzare la
procedura di regolarizzazione, esponendo nella denuncia relativa all’ultimo mese di attività il
codice “R666” per il recupero degli arretrati relativi al periodo 2013-2018 e il codice “R667”
per il recupero dell’agevolazione relativa all’anno 2019.
10.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare
dell’incentivo a decorrere dalla denuncia di competenza primo trimestre 2019.
A tal fine, successivamente all’automatica attribuzione sulla posizione anagrafica aziendale
del/dei Codice/i di autorizzazione di cui al precedente paragrafo 9.4, il datore di lavoro per
usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.
Recupero arretrati anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
Per il recupero degli arretrati il datore di lavoro dovrà presentare una denuncia DMAG di
variazione (V), di competenza di uno dei trimestri nel quale sia stato denunciato il lavoratore
agevolato, indicando:
per il Tipo Retribuzione, il valore Y
nel campo CODAGIO, in base all’anno per il quale è stato ammesso al beneficio, il CA:
“V3” per l’anno 2013;
“V4” per l’anno 2014;
“V5” per l’anno 2015;
“V6” per l’anno 2016;
“V7” per l’anno 2017;
“V8” per l’anno 2018.
nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo autorizzato a recuperare.
Come già indicato al precedente paragrafo 9.4, si precisa che il recupero degli importi
d’incentivo spettanti per gli anni pregressi al 2019 dovrà avvenire in unica soluzione. Una volta
utilizzato, il CA (V3-V4-V5-V6-V7-V8) non sarà più disponibile.
L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione
dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta
potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di
lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di
compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di “Incentivo per assunzione
lavoratori detenuti/internati”.
Per l’anno 2019 e seguenti
Il datore di lavoro allo scopo di poter usufruire del beneficio, nel flusso di denuncia trimestrale
per il lavoratore agevolato, dovrà obbligatoriamente indicare, oltre ai consueti dati retributivi,
per lo stesso trimestre:
per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
nel campo CODAGIO, il valore “VX”.
Nel campo “retribuzione” non deve essere inserito alcun importo. Lo sgravio del 95 per cento
dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del
lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, sarà applicato in sede di
tariffazione.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della
trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e
quelli della domanda di ammissione al beneficio.
L’attribuzione dei citati codici di autorizzazione sarà consultabile, da parte del datore di lavoro,
attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati
Azienda”del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
11. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’onere conseguente all’attribuzione dei benefici contributivi
oggetto della presente circolare verranno utilizzati i conti in uso GAW37024 e GAW 37064,
istituiti con la circolare n. 134 del 25 luglio 2002, la cui denominazione viene opportunamente
integrata con i recenti riferimenti normativi.
Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Il decreto 24 luglio 2014, n. 148, è stato pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014
ed è entrato in vigore il 6 novembre 2014.
[2] Cfr. art. 6, comma 1, decreto interministeriale n. 148/2014.
[3] Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, nello
svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le
cooperative disciplinate dalla medesima legge possono svolgere attività diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi.
[4] Per quanto il decreto faccia ancora riferimento agli ospedali psichiatrici, è bene ricordare
che il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,
aveva disposto all'articolo 3-ter la chiusura delle strutture a far data dal 31 marzo 2013; con il
decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è stata
disposta la loro chiusura definitiva a far data dal 31 marzo 2015.
Dopo la chiusura, tali strutture sono state sostituite dalle Residenze per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza (REMS).
[5] Al riguardo, si precisa che già nella risoluzione n. 144 del 30 giugno 2003 dell’Agenzia delle
Entrate, con riferimento al credito di imposta, viene citato il parere del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, secondo cui il riferimento contenuto nell’articolo 2 della
legge n. 193/2000 all’impiego, all’interno degli istituti penitenziari, di detenuti e internati negli
istituti penitenziari “è da ritenersi tassativa, è […] nel senso che la norma intende favorire le
imprese che assumono coloro che stabilmente dimorano all’interno degli istituti penitenziari.
Pertanto, ai fini della concessione del credito d’imposta in questione, il regime di detenzione
domiciliare, il cui luogo di detenzione non è l’istituto penitenziario, o quello di sorveglianza
speciale, che non è un regime di detenzione, non possono essere considerate come forme
analoghe alla reclusione all’interno di un istituto penitenziario.
Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che l’assunzione di soggetti sottoposti a tali
regimi non permette all’azienda di beneficiare del credito d’imposta ai sensi della cd. legge
Smuraglia”.
Analogamente, la stessa conclusione, per le medesime ragioni, deve valere per le agevolazioni
contributive.
[6] Non sono oggetto di sgravio:
a. il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.” di cui al comma
755 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo, della
medesima legge;
b. il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n.
148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché ai Fondi di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma
di Bolzano di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento, ossia:
a. il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma
29, della legge n. 190/2014;
b. il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
c. il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e
14, del d.lgs. n. 182/1997.
[7] La modifica degli importi indicati nel decreto n. 148/2014 è stata disposta, per l’anno
2015, con Provvedimento 17 dicembre 2014 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte
le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2015 delle agevolazioni previste
dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014; per
l’anno 2016, con Provvedimento 11 dicembre 2015 - Approvazione della tabella riepilogativa
di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2016 delle agevolazioni
previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio
2014; per l’anno 2017, con Provvedimento 6 dicembre 2016 - Approvazione della tabella
riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2017 delle
agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del
14 luglio 2014; per l’anno 2018, come si può evincere dal Provvedimento 12 dicembre 2017 -
Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a
fruire per il 2018 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e
dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014 e per l’anno per l’anno 2019, come si può evincere dal
Provvedimento 12 dicembre 2018 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le
Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2019 delle agevolazioni previste dalla
legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014.
[8] In particolare, verranno effettuati controlli formali in merito alla sottoscrizione della
convenzione, alla correttezza dei dati inseriti nella Comunicazione obbligatoria e all’esatta
indicazione del lavoratore, individuato univocamente attraverso il codice fiscale, correttamente
validato.
La procedura effettuerà controlli anche in merito all’esistenza e al riconoscimento dei rapporti
che legittimano l’ulteriore beneficio (ad esempio, in caso di proroga o trasformazione,
l’autorizzazione del precedente rapporto a tempo determinato); a tal fine è opportuno che i
datori di lavoro inviino tutti i moduli relativi al medesimo rapporto di lavoro in ordine
cronologico (dal meno recente al più recente) per evitare l’erroneo rigetto delle relative
richieste.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Pagina 1 di 8
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 luglio 2014, n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese
che assumono lavoratori detenuti. (14G00158)
(GU n.246 del 22-10-2014)
Vigente al: 6-11-2014
Titolo I
Credito di imposta
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti», come modificata dall'articolo
3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall'articolo 7,
comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto, in particolare, l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n.
193, e successive modificazioni, che dispone la concessione di
crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione,
o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti;
Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n.
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193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del finanze, sono
determinate le modalita' e l'entita' delle agevolazioni e degli
sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o
internati o che svolgono attivita' formativa nei confronti degli
stessi;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle
cooperative sociali», ed, in particolare, l'articolo 4, comma 3-bis,
il quale prevede che ogni due anni, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' individuata la misura
percentuale della riduzione delle aliquote complessive della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle
retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'», ed, in particolare, gli
articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»
ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»;
Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del
trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi, prevede che
l'Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti
al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Attesa l'opportunita' di individuare misure idonee a promuovere
l'occupazione dei detenuti e di favorire l'organizzazione dei
lavoratori all'interno degli istituti penitenziari;
Visto l'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in
euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per la concessione dei
previsti sgravi e agevolazioni;
Visto l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, che, a decorrere dall'anno 2014, incrementa l'autorizzazione alla
spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n.
193, di euro 5,5 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 270,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che,
nell'ambito delle risorse per l'anno 2013, di cui all'elenco 3
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allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata al
Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno
2000, n. 193»;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che estende all'intero anno 2013 l'ammontare massimo dei crediti di
imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22
giugno 2000, n. 193;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che proroga per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto, il termine per l'adozione, per
l'anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall'articolo 4 della
legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
Ritenuta l'opportunita' di adottare un unitario decreto
ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti
dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo
4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante
l'omogeneita' della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese
che assumono lavoratori in esecuzione di pena o di misura di
sicurezza detentive;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di differenziare la misura delle
agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione,
pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l'anno 2013 e ad euro
10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 5
dicembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota 3 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Credito di imposta per assunzioni
di detenuti o di internati
1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, e' concesso un credito di imposta
per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso
sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale
alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di
euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione
di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati
precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in
compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi e' concesso un credito di imposta per ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella
misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di
lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014
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e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il
credito di imposta e' concesso nella misura di euro 300.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni,
anche ai rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° gennaio
2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni
successivamente al 1° gennaio 2013.
Art. 2
Credito di imposta per attivita' di formazione
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi
importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese
che:
a) svolgono attivita' di formazione nei confronti di detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati
ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti,
al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei
detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al
triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del
beneficio;
b) svolgono attivita' di formazione mirata a fornire
professionalita' ai detenuti o agli internati da impiegare in
attivita' lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione
penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per
oggetto attivita' formativa.
Art. 3
Condizioni per accedere al credito di imposta
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che
i soggetti beneficiari:
a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ovvero alla semiliberta', con contratto di lavoro subordinato per un
periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le
imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione
dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
Art. 4
Cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i
diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta' o ammesso
al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non
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hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di
imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo di ventiquattro
mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore
assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre
il soggetto era ristretto.
Art. 5
Utilizzazione del credito di imposta
1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di
deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali, ai
sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Il credito di imposta e' indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale e'
concesso.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con
altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in
misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore
assunto o per la sua formazione.
5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di
euro 250.000 previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi.
6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non
ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione
ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
7. A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del
credito d'imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente
presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non
sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalita'
differenti.
Art. 6
Procedimento di accesso al credito di imposta
1. A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del
credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una
istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate che a quelle
che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il
quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2,
che indichi i detenuti o internati lavoranti all'interno
dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i
semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che
intendono fruire per l'anno successivo. L'Istituto penitenziario
provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente
Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei
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Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria al
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle
stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l'importo
massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun
soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva
comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate,
l'accoglimento delle istanze e' effettuato rideterminando gli importi
fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita' di cui all'articolo
5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al
precedente comma 2, nei limiti dell'importo del credito d'imposta
complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla
base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che
rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del
credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso
determinera' lo scarto delle relative operazioni di versamento.
4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini di
cui al comma 3, trasmette con modalita' telematica all'Agenzia delle
entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e
degli importi a ciascuno spettanti, nonche' le eventuali revoche
anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni
relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della
giustizia, con le medesime modalita', i dati relativi ai crediti
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le modalita' e i termini di trasmissione dei dati di cui al
comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli
uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o
dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito
d'imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge,
fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed
amministrativo.
7. Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui
all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di imposta gia'
maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad
applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e le relative direttive del
Ministero della giustizia che prevedono le modalita' di attribuzione
del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalita' con le quali
monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non
utilizzati entro lo stesso anno.
Art. 7
Risorse disponibili
1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2
e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro
12.602.828,00.
2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento sono
trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per consentire la
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regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un
nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli
1 e 2, e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di
euro 6.102.828,00. L'importo delle risorse di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovra' essere comunque
versato sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita' speciale delle
somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate ai
fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza
rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla
contabilita' speciale medesima.
Titolo II
Sgravi contributivi
Art. 8
Criteri per la concessione degli sgravi contributivi
1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti
beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o
internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e
ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte
nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e
fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per
quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per
i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semiliberta' o al
lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno
beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi
contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di
ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta
mentre il lavoratore era ristretto.
3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 e'
concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo
decreto ministeriale l'agevolazione contributiva e' concessa fino
alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale
degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e' effettuato
sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive
di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei
datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo
informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS
provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente
articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana e avra' effetto dal giorno successivo alla sua
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pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 2704
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