Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 27/2025
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2025
Riferimento normativo
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 30/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 27
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive su redditi e compensi per
l’anno 2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive, il valore
minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il
calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
INDICE
1. Aliquote contributive e di computo per i parasubordinati e i committenti
1.1 Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
1.2 Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in
via non esclusiva
1.3 Lavoro sportivo nel settore del dilettantismo
1.3.1 Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
2.1 Professionisti del settore sportivo dilettantistico
3. Computo
4. Ripartizione dell’onere contributivo
4.1 Committenti
4.2 Professionisti
5. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025
6. Massimale e minimale
6.1 Massimale
6.2 Minimale
1. Aliquote contributive e di computo per i parasubordinati e i committenti
1.1 Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Per l’anno 2025 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 1, comma 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno
2012, n. 92[1].
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile
per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli
assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera,
disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 791, della legge n. 296/2006;
- 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL,
introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una
aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione
NASpI”[2]. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr.
l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR),
anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni
coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio[3].
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione
separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per l’anno
2025 sono le seguenti:
Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra IVS Malattia Maternità DIS- Totale
copertura previdenziale Maternità ex D.M. COLL
obbligatoria, non titolari di pensione ANF 12.7.2007
e di P.IVA
1A - AMMINISTRATORE DI SOCIETA, 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1E ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O
SENZA PERSONALITA GIURIDICA
1B SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
E ALTRI ENTI CON O SENZA
PERSONALITA GIURIDICA
1C REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
E ALTRI ENTI CON O SENZA
PERSONALITA GIURIDICA
1D LIQUIDATORE DI SOCIETA' 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02 COLLABORATORE DI GIORNALI, 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
03 PARTECIPANTE A COLLEGI E 33,00 0,50 0,22 33,72
COMMISSIONI
04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI 33,00 0,50 0,22 33,72
(D.M. 25.5.2001)
05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
BORSA DI STUDIO
06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
PROGETTO/PROGRAMMA DI
LAVORO/FASE)
07 VENDITORE PORTA A PORTA 33,00 0,50 0,22 33,72
09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI 33,00 0,50 0,22 33,72
(LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
11 COLLABORAZIONI COORDINATE E 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
12 RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 33,00 0,50 0,22 33,72
2004 al 2015)
14 FORMAZIONE SPECIALISTICA 33,00 0,50 0,22 33,72
17 CONSULENTE PARLAMENTARE 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18 COLLABORAZIONI COORDINATE E 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015
19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI 25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
Iscritti in GS come Liberi Professionisti
20 COLLABORAZIONI COORDINATE E 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24
ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l’aliquota (comprensiva di aliquota
IVS e aliquote aggiuntive sopra descritte) deve essere applicata sul reddito delle attività,
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i
compensi erogati ai dottorati di ricerca.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per
l’anno 2025, l’aliquota è confermata al 24%, così come disposto dall’articolo 1, comma 79,
secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
Stabilità 2014).
1.2 Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le
funzioni in via non esclusiva
Con la circolare n. 100 del 7 dicembre 2023 sono state illustrate le disposizioni ai fini
previdenziali per la determinazione della contribuzione dovuta per i magistrati onorari del
contingente a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e iscritti alla Gestione separata
INPS (cfr. l’art. 15-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno, 2023 n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 122)[4] nonché per quelli che esercitano le
funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense (cfr. l’articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge n. 75/2023)[5]. Si
ricorda che per tali tipologie di lavoratori corre l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e
che si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione
prevista per i collaboratori coordinati e continuativi obbligati all’assicurazione presso la
medesima Gestione separata; pertanto, sulla totalità dei compensi erogati ai magistrati onorari
in relazione all’attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione deve essere
calcolata applicando le aliquote previste per l’anno 2025 pari a:
- 33% ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) nel caso di assenza di altra forma di
previdenza obbligatoria;
- 24% ai fini IVS nel caso di presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 2,03% aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di
maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 sono le seguenti:
Codice Tipo rapporto IVS Malattia Maternità DIS- Totale
Maternità ex D.M. COLL
ANF 12.7.2007
M1 Magistrati onorari confermati non 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L.
22 giugno 2023, n.75, senza altra forma
di previdenza obbligatoria
M1 Magistrati onorari confermati non 24,00 0,50 0,22 1,31 26,03
esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L.
22 giugno 2023, n.75, in presenza di
altra forma di previdenza obbligatoria
1.3 Lavoro sportivo nel settore del dilettantismo
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, ha attuato la legge 8
agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”. Con la circolare n. 88 del 31
ottobre 2023, sono state illustrate le novità legislative e le modalità operative per la
determinazione della contribuzione dovuta e la relativa esposizione sul flusso Uniemens,
nonché le modalità di pagamento tramite il modello F24 (cfr. la circolare n. 88/2023, parte 3).
1.3.1 Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo
Per l’anno 2025 per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e non assicurati presso altre forme di
previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini IVS, così
come disciplinato dal comma 7 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021[6]. La
contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui
(erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi
percepiti da tutti i committenti). Inoltre, ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 35 del citato
decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere
calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo[7].
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 individua la tutela previdenziale dei lavoratori
che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività di
carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano
tra i soggetti disciplinati dall’articolo 37 coloro che forniscono attività di carattere
amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere
iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali[8].
Per tali lavoratori è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo la disciplina
previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A essi sono
applicate le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 8-bis[9], del decreto legislativo n.
36/2021, che prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento
dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa e secondo la
disposizione del comma 8-ter del citato articolo 35, il calcolo della contribuzione dovuta fino al
31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo.
Per le tipologie sopra descritte sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive di seguito indicate,
calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, utile per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli
assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera,
disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 791, della legge n. 296/2006;
- 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, che ha integrato
l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma
15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva
contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la NASpI”[10].
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione
separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai committenti per i
lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo per l’anno 2025 sono le seguenti:
Maternità Maternità
Codice Tipo rapporto IVS Malattia ex D.M. DIS- Totale
ANF 12.7.2007 COLL
D1 COLLABORAZIONI COORDINATE E 25% 25%
CONTINUATIVE –
D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8
quinquies, società e associazioni
sportive dilettantistiche ed enti terzo
settore – collaboratori non assicurati
presso altre forme di previdenza
obbligatorie o titolari di pensione diretta
– riforma dello sport
D2 COLLABORAZIONI COORDINATE E 0,50% 0,22% 1,31% 2,03%
CONTINUATIVE –
D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8
quinquies, società e associazioni
sportive dilettantistiche ed enti terzo
settore – collaboratori non assicurati
presso altre forme di previdenza
obbligatorie o titolari di pensione diretta
– aliquota prestazioni non
pensionistiche – riforma dello sport
D3 COLLABORAZIONI COORDINATE E 24% 24%
CONTINUATIVE –
D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8
quinquies, società e associazioni
sportive dilettantistiche ed enti terzo
settore – collaboratori sportivi assicurati
presso altre forme di previdenza
obbligatorie o titolari di pensione diretta
– riforma dello sport
D4 COLLABORAZIONI COORDINATE E 25% 25 %
CONTINUATIVE –
D.Lgs. 36/2021 art. 3 – collaboratori
amministrativo gestionali non assicurati
presso altre forme di previdenza
obbligatorie o titolari di pensione diretta
– riforma dello sport
D5 COLLABORAZIONI COORDINATE E 0,50% 0,22% 1,31% 2,03%
CONTINUATIVE –
D.Lgs 36/2021 art.37 – Collaboratori
amministrativo gestionali non assicurati
presso altre forme di previdenza
obbligatorie o titolari di pensione diretta
– aliquota prestazioni non
pensionistiche – riforma dello sport
D6 COLLABORAZIONI COORDINATE E 24% 24%
CONTINUATIVE –
D.Lgs. 36/2021 art. 37 – collaboratori
amministrativo gestionali assicurati
presso altre forme di previdenza
obbligatorie o titolari di pensione diretta
riforma dello sport
D7 LAVORATORI DIPENDENTI DELLE 24% 24%
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AUTORIZZATI AD ATTIVITA’
RETRIBUITA –
D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 –
riforma sport
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per
l’anno 2025, l’aliquota da applicare è pari al 24%, così come disciplinato dall’articolo 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021[11].È altresì applicata la previsione contenuta dal
comma 8-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, in base al quale il calcolo della
contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile
contributivo.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsto dall’articolo 25,
comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021, che prestano la propria attività nell'ambito delle
società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi
affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti
salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
Anche per tali lavoratori ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i soggetti
assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al
24%[12].
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
Per l’anno 2025 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme
di previdenza né pensionati sono:
- aliquota contributiva IVS in misura pari al 25%, così come stabilito all’articolo 1, comma
165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[13];
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della
legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla
degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto
ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1,
della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007);
- aliquota aggiuntiva pari allo 0,35% così come disposto dal comma 154 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto un aumento dell'aliquota di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti di cui al comma 143, a
decorrere dall'anno 2024[14], per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di
cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli
accertamenti definitivi. La norma sostituisce quanto stabilito per gli anni 2022 e 2023
dall’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli
oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 del medesimo articolo 1, che ha previsto in via
sperimentale l’erogazione da parte dell’Istituto dell’ISCRO.
Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla
Gestione separata dai professionisti è la seguente:
Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di 26,07%
previdenza obbligatoria (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva +
0,35 ISCRO)
Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o
assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la
Gestione separata INPS, per l’anno 2025, l’aliquota è confermata al 24%, così come disposto
dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo
modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014).
2.1 Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2021, e successive
modificazioni, sono obbligati all’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, i lavoratori sportivi dell’area
del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome[15]. Tali lavoratori, pertanto, sono
obbligati, ai sensi del comma 8-bis del citato articolo 35, al pagamento della contribuzione
pensionistica calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma
previdenziale obbligatoria.
Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo
delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per
maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
Infine, il comma 8-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 prevede per tali
lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere
calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione aggiuntiva
relativa alle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera,
ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari all’1,23% per i lavoratori autonomi)
deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro
annui.
Professionisti settore Aliquote
sportivo dilettantistico
25% IVS calcolato sul 50% dei compensi al netto della
Soggetti non assicurati franchigia di 5.000,00 euro
presso altra forma di 1,07% (0,50% + 0,22% aliquota aggiuntiva + 0,35% ISCRO)
previdenza obbligatoria calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della
franchigia di 5.000,00 euro annui
Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione
diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul
50% dei compensi percepiti.
3. Computo
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si
rinvia alla circolare n. 7 dell’11 gennaio 2007.
4. Ripartizione dell’onere contributivo
4.1 Committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve
eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva
corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il
modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali, ad
esempio, le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di
tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23 dell’8 febbraio 2013 e nel
messaggio n. 8460 del 23 maggio 2013.
4.2 Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere
contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24”
telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024,
primo e secondo acconto 2025). Inoltre, si precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2025
deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2025.
5. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si
considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne
consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50,
comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21
novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2024 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote
contributive previste per l’anno di imposta 2024.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi
erogati entro il 12 gennaio 2025 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10 dell’8
gennaio 2002.
6. Massimale e minimale
6.1 Massimale
Per l’anno 2025 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995, è pari a 120.607,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2025 si applicano, con i criteri
sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino
al raggiungimento del citato massimale.
6.2 Minimale
Per l’anno 2025 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, è pari a 18.555,00 euro.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito
dell’intero anno con un contributo annuo di 4.453,2 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo
della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un
contributo annuale pari ai seguenti importi:
a) professionisti:
- 4.837,29 euro (di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano
l’aliquota del 26,07%;
- 4.837,29 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53
del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico, di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici,
applicando l’aliquota del 25%, e 198,54 euro per l’aliquota aggiuntiva per prestazioni minori
pari all’1,07%.
b) parasubordinati e figure assimilate:
- 6.256,75 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure
assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
- 6.499,82 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure
assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
- 4.837,29 euro (di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali
iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota
del 26,07%;
- 6.499,82 euro (di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati
che esercitano le funzioni in via non esclusiva– articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge
n. 75/2023 in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota
del 35,03%;
- 4.829,87 euro (di cui 4.453,2 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che
esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n.
75/2023, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del
26,03%;
- 5.015,42 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori
sportivi del settore dilettantistico, di cui 4.638,75 euro applicando l’aliquota del 25% ai fini
pensionistici e 376,67 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] La legge n. 92/2012, all’articolo 2, comma 57, dispone che: “All'articolo 1, comma 79, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento
a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per
gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28
per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al
32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» [...]”.
[2] Il comma 223 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 dispone che: “All'articolo 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-
quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-
COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di
fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione
accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di
cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in
ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è
riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4,
entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per
l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per
gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella
dovuta per la NASpI»”.
[3] La legge 22 maggio 2017, n. 81, all’articolo 7, rubricato “Stabilizzazione ed estensione
dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL”, dispone che: “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-
COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di
ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2,
lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi
riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per
gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51
per cento. 15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni
di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno
2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024,
43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del
comma 15-bis. 15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle
entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni»”.
[4] Il decreto-legge n. 75/2023, all’articolo 15-bis, comma 5, dispone che: “I magistrati onorari
del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
[5] Il decreto-legge n. 75/2023, all’articolo 15-bis, comma 3, dispone che: “Fatto salvo quanto
previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via
non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa”.
[6] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 7, dispone che: “Per i lavoratori di
cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella
misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per
gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro”.
[7] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 8-ter, dispone che: “Fino al 31
dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per
cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente”.
[8] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 37, rubricato “Rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale”, dispone che: ”1.
Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle
società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti
dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n.
3, del codice di procedura civile, e successive modifiche. Non rientrano tra i soggetti di cui al
presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale
nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi
tenuti dai rispettivi ordini professionali.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo
di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale,
con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35,
commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto,
dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi
collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di
questi ultimi ai fini tributari”.
[9] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 8-bis, dispone che: “L'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i
primi 5.000,00 euro annui”.
[10] La legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 223, dispone che: “All'articolo 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-
quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-
COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di
fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione
accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di
cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in
ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è
riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4,
entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per
l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per
gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella
dovuta per la NASpI»”.
[11] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 6, dispone che: “Per i lavoratori di
cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento”.
[12] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 25, comma 6, dispone che: “I lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito
delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi
affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti
salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo
29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del
lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo
superiore all’importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport,
sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non
interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in
ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui
all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono
inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie
prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente
comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a
atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai
Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni
d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle
Discipline sportive associate o sotto la loro egida”.
[13] La legge n. 232/2016, all’articolo 1, comma 165, dispone che: “A decorrere dall'anno
2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né
pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.
[14] La legge n. 213/2023, all’articolo 1, comma 154, dispone che: “Per far fronte agli oneri
derivanti dal comma 153, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti
percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo
di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale
dei redditi e dagli accertamenti definitivi”.
[15] Il decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 35, comma 2, dispone che: “Nell'area del
dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e
assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.”.
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