Professori e ricercatori universitari delle Università pubbliche statali in aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Obblighi contributivi e dichiarativi. Modifica e integrazione della circolare n. 6 del 16 gennaio 2014
Professori e ricercatori universitari delle Università pubbliche statali in aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Obblighi contributivi e dichiarativi. Modifica e integrazione della circolare n. 6 del 16 gennaio 2014
Testo normativo
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OGGETTO: Professori e ricercatori universitari delle Università pubbliche statali
in aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R.
11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Obblighi contributivi e dichiarativi. Modifica e integrazione
della circolare n. 6 del 16 gennaio 2014
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono precisazioni relativamente agli obblighi
di contribuzione e di denuncia dei professori e ricercatori universitari delle
Università pubbliche statali che svolgono incarichi o servizi a tempo
determinato nei periodi di aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12
e 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 7 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
INDICE:
1. Ambito normativo
2. Obblighi contributivi e dichiarativi
3. Indicazioni per l’elaborazione del flusso Uniemens-ListaPosPa
3.1. Indicazioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono del flusso Uniemens
1. Ambito normativo
La disciplina legislativa e previdenziale in materia di aspettativa senza assegni dei dipendenti
pubblici è recata in diverse previsioni normative, che regolano fattispecie differenti.
In particolare, le fattispecie riguardanti i professori e ricercatori universitari delle Università
pubbliche statali sono regolate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica” e dall’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”.
Analizzando tali fattispecie, il citato articolo 12 riguarda il collocamento in aspettativa
facoltativa per i docenti universitari che assumano il ruolo di Direttore di “istituti e laboratori e
centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o
regionale” (cfr. l’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980).
L’articolo 13, comma 1, del D.P.R n. 382/1980 disciplina, invece, varie figure di aspettativa
“obbligatoria” (c.d. collocamento d’ufficio in aspettativa), previste allo scopo di evitare possibili
situazioni di incompatibilità tra le mansioni del rapporto di lavoro svolto per l’Ateneo pubblico di
appartenenza e quelle da svolgersi presso il diverso datore di lavoro durante il periodo di
aspettativa.
I periodi di aspettativa sopra illustrati sono utilmente valutati sia per il trattamento
pensionistico che per le prestazioni di fine servizio.
Successivamente, l’articolo 7, comma 1, della legge n. 240/2010 ha previsto per i professori e
ricercatori universitari la possibilità, a seguito di apposita istanza dell’interessato e conseguente
provvedimento del Rettore dell’Ateneo, di essere collocati in aspettativa senza assegni per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, per lo svolgimento di un’attività presso
soggetti o organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali devono
provvedere alla corresponsione non solo del trattamento economico ma, anche, di quello
“previdenziale”.
Il successivo comma 2 del citato articolo 7, oltre a precisare che a tale periodo in aspettativa
senza assegni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto,
del D.P.R. n. 382/1980, dispone che, per il medesimo, è ammessa, a domanda dell’interessato,
la ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, disponendo
altresì che, nel caso di incarichi espletati presso organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico del richiedente, salvo che l'ordinamento
dell'Amministrazione di destinazione (presso la quale presta servizio) non disponga altrimenti.
Ai fini della disciplina degli obblighi di contribuzione, nonché ai fini dell’invio della denuncia
mensile analitica (DMA), prevista ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
per il popolamento della posizione assicurativa dei soggetti interessati, l’Istituto ha fornito
istruzioni, in particolare, con la circolare n. 6 del 16 gennaio 2014 e con il messaggio n. 6501
del 21 ottobre 2015.
Nello specifico, con la citata circolare n. 6/2014, al paragrafo 18, è stato chiarito che l’obbligo
contributivo ricade in capo all’Università, in qualità di datore di lavoro, la quale, anche in
assenza dell’effettiva prestazione lavorativa, è tenuta a garantire la continuità della posizione
assicurativa del professore per l’intera durata dell’incarico, provvedendo al versamento della
contribuzione in favore della Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
stato (CTPS), nonché al Fondo ex Enpas ai fini del trattamento di fine servizio e del
trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali (Fondo Credito).
Nella medesima circolare è stato altresì precisato che, per il calcolo della contribuzione, la base
imponibile di riferimento è commisurata alla retribuzione virtuale e cioè alla retribuzione che
avrebbe percepito l’interessato se fosse rimasto in servizio; conseguentemente, detta
retribuzione deve essere corrispondente alla posizione giuridico-economica posseduta
dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in
relazione alla dinamica contrattuale.
La citata circolare n. 6/2014 pone inoltre in capo all’Università, in qualità di datore di lavoro,
l’obbligo di inviare la denuncia per i suddetti periodi di aspettativa, indicando il <codice tipo
servizio> “50”, avente il significato di “Aspettativa senza assegni docenti universitari ai sensi
degli art. 12 e 13 del DPR 382/1980”, valorizzando gli elementi relativi alla gestione
pensionistica, previdenziale, credito con il valore virtuale della retribuzione.
In tale modo, ai fini pensionistici e previdenziali è stata garantita la continuità di iscrizione, per
il professore universitario, alle casse preesistenti al provvedimento di aspettativa (CTPS, per il
trattamento pensionistico, Fondo ex Enpas per il TFS/TFRS e Fondo credito).
La medesima disciplina è stata applicata anche all’ipotesi di aspettativa senza assegni di cui
all’articolo 7 della legge n. 240/2010.
Successivamente, l’Istituto ha pubblicato il citato messaggio n. 6501/2015, che ha fornito
chiarimenti circa la valorizzazione dei periodi di aspettativa ai fini del TFS/TFR, nel caso in cui il
professore universitario abbia svolto incarichi derivanti dalla sottoscrizione di contratti di lavoro
a tempo determinato presso Amministrazioni pubbliche iscritte all’INPS ai fini previdenziali.
In questi casi, l’Istituto, alla luce della normativa di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. n.
382/1980, in coordinamento con la disciplina contenuta nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999,
recante “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”,
ha precisato che i periodi di servizio successivi al provvedimento di aspettativa per lo
svolgimento di incarichi, derivanti da contratti di lavoro a tempo determinato, devono essere
valorizzati ai fini della maturazione del TFR, precisando che l’indennità di buonuscita (TFS),
relativa alla posizione di docente universitario, deve essere commisurata ai periodi che
precedono e seguono quelli in aspettativa senza assegni.
È stato inoltre precisato che, in relazione agli adempimenti contributivi, per tali periodi di
servizio/incarico derivanti dalla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, la
contribuzione deve essere commisurata alle retribuzioni effettivamente corrisposte e deve
essere a carico dell’Amministrazione presso la quale si svolge il servizio/incarico.
Restano confermate le indicazioni contenute nella circolare n. 72 del 23 maggio 2018, in merito
alle fattispecie di aspettativa senza assegni dei professori universitari per mandato elettivo, ai
sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
2. Obblighi contributivi e dichiarativi
Delineata la normativa di riferimento, con la presente circolare, in considerazione del
susseguirsi di norme nel tempo e i rispettivi ambiti di applicazione, nonché l’orientamento
giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni (cfr. la sentenza della Corte dei Conti n.
848/2015), a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 6/2014, si forniscono le
seguenti indicazioni per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi ai periodi di
aspettativa senza assegni dei professori e ricercatori universitari di Atenei pubblici statali in
caso di sottoscrizione, nel periodo di aspettativa, di contratti di lavoro a tempo determinato.
Gli obblighi contributivi, derivanti dalla sottoscrizione, nel periodo di aspettativa, di contratti di
lavoro a tempo determinato, devono essere adempiuti esclusivamente dal soggetto con il quale
il professore o il ricercatore universitario, collocati in aspettativa senza assegni ai sensi degli
articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 382/1980 o dell’articolo 7 della legge n. 240/2010, hanno
stipulato il contratto a tempo determinato e presso cui svolgono il servizio/incarico,
commisurando altresì la contribuzione alle retribuzioni utili effettivamente corrisposte,
acquisendone il regime pensionistico/previdenziale previsto per la natura giuridica della stessa.
Conseguentemente, il professore o il ricercatore universitario in aspettativa mantiene la
gestione pensionistica precedente qualora questa sia coincidente con quella cui è obbligato il
datore di lavoro presso il quale viene prestato l’effettivo servizio, mentre, in caso contrario,
salvo diversa disposizione contenuta in norme primarie, la contribuzione deve essere
denunciata alla diversa gestione pensionistica in cui ricade l’obbligo contributivo del nuovo
datore di lavoro.
Sotto il profilo della maturazione del TFS/TFR, continua ad applicarsi quanto indicato nel citato
messaggio n. 6501/2015.
Anche il contributo dovuto al Fondo credito, essendo parametrato all’imponibile pensionistico,
deve essere calcolato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte.
Inoltre, qualunque sia la durata del contratto a tempo determinato, l’Amministrazione datore di
lavoro, presso la quale il professore o il ricercatore universitario svolge il servizio/incarico, è
tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento della Nuova Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI), stabiliti dall’articolo 2, commi 25 e 29, della legge 28 giugno
2012, n. 92, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché
al versamento del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Restano, comunque, invariate le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72/2018, in caso
di aspettativa senza assegni dei professori o ricercatori universitari per mandato elettivo, ai
sensi del decreto legislativo n. 564/1996.
In applicazione dei principi di buona fede e di legittimo affidamento nell’adempimento
contributivo, finalizzato alle relative coperture assicurative, nonché al fine di salvaguardare le
prestazioni pensionistiche previdenziali erogate nel tempo, le indicazioni fornite si applicano a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare.
3. Indicazioni per l’elaborazione del flusso Uniemens-ListaPosPa
Alla luce delle indicazioni sopra fornite, gli Atenei di provenienza del professore o del
ricercatore universitario delle Università pubbliche statali in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’articolo 12 e dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 e dell’articolo 7 della legge n.
240/2010, devono valorizzare nella denuncia dell’ultimo periodo di servizio precedente
l’incarico il <Codice Cessazione> “61”,avente il significato di “Aspettativa senza assegni ai
sensi dell’art. 12 e art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell’art. 7 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240”,mentre le Amministrazioni pubbliche presso le quali l’incarico viene
svolto, devono trasmettere, durante il periodo dello stesso, la denuncia mensile ListaPosPA,
avendo cura di indicare il tipo impiego <Tempo Determinato>.
Per quanto attiene alle Gestioni da valorizzare, agli imponibili da denunciare e ai relativi
contributi da dichiarare e versare, si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2 della presente
circolare.
4. Indicazioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono del flusso
Uniemens
Il datore di lavoro pubblico (diverso dalle pubbliche Amministrazioni) o privato presso cui è
svolto l’incarico deve esporre nel flusso Uniemens i lavoratori interessati secondo le regole in
uso con riferimento alla generalità dei dipendenti assunti a tempo determinato.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia una pubblica Amministrazione che non sia già titolare di
una matricola DM, la stessa deve richiederne l’apertura per assolvere agli adempimenti relativi
al versamento della contribuzione NASpI.
Al riguardo, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché
il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2
della circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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