Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 3/2019
Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80
Riferimento normativo
Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 3
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le
donne vittime di violenza di genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15
giugno 2015, n. 80
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica l’applicazione del regime telematico per
la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime
di violenza di genere.
INDICE:
1. Premessa
2. Presentazione della domanda telematica
3. Periodo transitorio
Premessa
Nell’ambito del graduale processo di telematizzazione dei servizi offerti dall’Istituto, avviato a
seguito della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 e finalizzato all’utilizzo
esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di
prestazioni/servizi, con la presente circolare si comunica l’applicazione del regime telematico
per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di
genere.
Il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall’articolo 24
del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80, è un congedo retribuito che può essere utilizzato
esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività
lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni.
Con la circolare n. 65/2016, l’Istituto ha fornito le istruzioni relative al computo del periodo
spettante, alle modalità di fruizione del congedo ed alla misura dell’indennità.
Tale congedo, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e
privato, è stato successivamente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle lavoratrici
autonome (cfr. articolo 1, comma 241, della legge di bilancio 2017) e, con decorrenza 1°
gennaio 2018, alle lavoratrici del settore domestico (cfr. articolo 1, comma 217, della legge di
bilancio 2018).
Conseguentemente, il predetto congedo spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato
e indeterminato del settore pubblico e privato, alle lavoratrici autonome, operaie agricole,
lavoratrici stagionali, lavoratrici autonome dello spettacolo e lavoratrici domestiche.
Si ricorda che la trasmissione telematica delle certificazioni in argomento costituisce un flusso
comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati. Pertanto, resta in
carico alla lavoratrice l’onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la
tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro.
Ciò premesso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la domanda di
indennità per il periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di
genere può essere presentata all’Inps telematicamente, sulla base delle istruzioni di seguito
fornite.
2. Presentazione della domanda telematica
La presentazione della domanda in modalità telematica e la trasmissione della eventuale
documentazione prevista rappresentano il primo atto per l’avvio dell’attività amministrativa
finalizzata al riconoscimento della prestazione.
La domanda telematica, e l’eventuale istanza di riesame, devono essere presentate
dall’interessata attraverso i seguenti canali offerti dall’Istituto (cfr. la circolare n. 45/2012):
WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto
attraverso il seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno
del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”.
Tale servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei
Servizi);
Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da
telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da
telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale
di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.
Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di
presentazione della stessa contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello
precompilato con i dati inseriti.
Fermo restando quanto disposto dalla citata circolare n. 65/2016 in merito alla consegna, in
plico chiuso e separato dall’istanza di richiesta della prestazione, della certificazione
medico/amministrativa relativa all’abilitazione all’accesso ed alla effettiva fruizione del percorso
di protezione nelle giornate di congedo, il sistema consente di allegare in formato elettronico
ogni ulteriore necessaria documentazione (ad esempio, il mod. “SR 163”, da utilizzare in caso
di opzione per la modalità di pagamento con accredito su un conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata dotata di IBAN).
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali competenti alla trattazione
delle istanze in commento le opportune istruzioni amministrative e indicazioni procedurali.
3. Periodo transitorio
Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo
transitorio fino al 31 marzo 2019, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia
attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine
di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale
telematico diventerà esclusivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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