Convenzione fra l’INPS e la FEDERALA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e la FEDERALA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
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Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 27/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 32
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la FEDERALA per la riscossione dei
contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno
1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza
contrattuale che le imprese iscritte alla FEDERALA verseranno
congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso Uniemens
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Misura del contributo
4. Costi
5. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
6. Fornitura dati
7. Clausola di salvaguardia
8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
9. Durata e recesso
10. Istruzioni operative e contabili
1. Premessa
In data 26 novembre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la FEDERALA
(Allegato n. 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione
commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti
dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore delle Associazioni
sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi
obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e
successive modifiche e integrazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima
periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. É pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. Misura del contributo
L’INPS considererà versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo che
verrà indicato dai datori di lavoro nell’Uniemens.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti entro
le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di
assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed
eventuali oneri accessori.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
4. Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2018, con la Determinazione presidenziale n. 46
del 2 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti
costi:
contributi per assistenza contrattuale
per ogni Uniemens 0,20 €
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
È a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla
convenzione.
5. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà all’Associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né oneri a
qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per i contributi di assistenza contrattuale
risultanti dall’Uniemens, al netto dei costi per il servizio di riscossione.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione
dell’Uniemens.
Unitamente a tale versamento, le Strutture territoriali dell’Istituto metteranno a disposizione
dell’Associazione, con riferimento agli Uniemens elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle
imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del
periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’Associazione risulti inferiore a 50,00 euro,
l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da
versare pari o superiore a tale somma.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse sopra descritte dovessero
avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze
prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
6. Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito
Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione sindacale il ”Ripartito” e, su
richiesta, il “Dichiarato” e/o l’ “Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati
dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall‘Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
7. Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi
responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi,
derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori
dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della
convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i
predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L'Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti
tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano
contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale,
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della
convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano
opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il
negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti
i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da
parte dell’Associazione.
8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali
9. Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente, previa
verifica dei requisiti necessari alla stipula, su richiesta di rinnovo da parte dell’Associazione. La
richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In
mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di
scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC, o con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di
rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a
supporto.
Si comunica che la sede della FEDERALA è in Via Santa Croce in Gerusalemme n. 67, Roma
(RM).
10. Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le
istruzioni per le imprese aderenti alla FEDERALA a cui è attribuito il codice di nuova istituzione
“W459”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del
flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W459” avente il
significato di “Ass. Contr. FEDERALA” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso
Uniemens con il citato codice ”W459“, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al
conto GPA25690, di nuova istituzione.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso la FEDERALA la
procedura stessa predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA35690 a GPA11690
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25690.
Pertanto, i saldi dei conti GPA25690 e GPA35690 devono costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme
derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso Uniemens, i
conti GPA25690 e GPA35690 devono essere movimentati, con il codice documento “95”,
soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla citata Associazione al netto del rimborso
spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11690, al quale devono
essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a
titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in
argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta (AVERE del conto GPA25228).
L’eventuale saldo del citato conto GPA11690, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere
ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.
Si rammenta che la reportistica è reperibile nella procedura “Gestione Contributiva",
raggiungibile da “Soggetto Contribuente”, alla voce “Contabilità”.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA11690, GPA25690 e GPA35690,
di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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