Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 32/2023
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
Riferimento normativo
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 20/03/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 32
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di
dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di
paternità
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del
lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-
bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità
alternativo) del D.lgs n. 151 del 2001.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore
padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – recante disposizioni finalizzate a migliorare la
conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza - ha
apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche
Testo Unico), introducendo, in particolare, dopo l’articolo 27, l’articolo 27-bis, rubricato
“Congedo di paternità obbligatorio - (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a;
legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1,
commi 25 e 363)”, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di
licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di
cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.
Le disposizioni in argomento sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono
state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, alla quale si rinvia,
nello specifico al paragrafo 2.6, relativamente alle disposizioni transitorie per il congedo di
paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti.
Tanto premesso, con la presente circolare, si forniscono le indicazioni amministrative in merito
all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore
padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino.
2. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del
lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento
di un anno di età del bambino
L’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio,
prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta
del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni
lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è
fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
Il successivo comma 2 dispone altresì che: “In caso di parto plurimo, la durata del congedo è
aumentata a venti giorni lavorativi”. Ai sensi dei successivi commi 3 e 5 del medesimo articolo
27-bis, il congedo di cui al comma 1 è, inoltre, fruibile durante il congedo della madre
lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui al successivo articolo
28 del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 28 del D.lgs n. 151 del 2001 - non modificato a livello sostanziale dal D.lgs n. 105
del 2022 - disciplina il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della
madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della
madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al
padre.
Per gli aspetti attuativi delle disposizioni sopra richiamate, si rinvia alla citata circolare n. 122
del 2022.
I successivi articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 recano la disciplina in materia di divieto
di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il
periodo di tutela della maternità e della paternità.
In particolare, l’articolo 54, al comma 1, prevede che: “Le lavoratrici non possono essere
licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Il
successivo comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente
dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il
divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e
si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Tale ultima disposizione - che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del
divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di
paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico - per effetto della novella di cui al D.lgs n. 105
del 2022 ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio
di cui al citato articolo 27-bis.
Il successivo articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel
predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al
padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.
Tanto rappresentato, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in
ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione
dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre
sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del
congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28
del D.lgs n. 151 del 2001.
Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.lgs n. 105 del
2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di
licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla
lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di
paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (cfr. art. 28 del
D.lgs n. 151 del 2001).
In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a
rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il
periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del
congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n.
151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri
requisiti legislativamente previsti.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di
dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle
more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su
istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle
indicazioni di cui alla presente circolare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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