Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/04/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 35
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento
minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative relativamente
all’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento
minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a
dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Misura dell’incremento
3.1 Criteri generali
3.2 Calcolo dell’incremento
4. Modalità di pagamento
5. Trattamento fiscale
6. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
7. Rilevanza ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024
8. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata
pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
L’articolo 1 della legge in esame, al comma 310, prevede che: “Al fine di contrastare gli effetti
negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le
pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con
decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in
pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la
tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente
alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti
percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o
superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui
al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti
reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al
reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento
pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento
minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto
importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma
l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta
fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento
pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di
cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso,
rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.
L’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è dunque
riconosciuto, in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, con
riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle
mensilità spettanti, ivi compresa la tredicesima mensilità.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del beneficio in parola.
2. Ambito di applicazione
L’incremento in argomento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo
complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
Il citato importo lordo afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF,
memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è
indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.
Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni
fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di
maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo
aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere
facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.
L’incremento spetta per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi
compresa la tredicesima mensilità spettante.
Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024,
l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
3. Misura dell’incremento
3.1 Criteri generali
L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023,
elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di
2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
L’importo è riconosciuto, per i periodi sopra elencati, con riferimento all’importo mensile lordo
dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal beneficiario, determinato sulla base
della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
Detto trattamento pensionistico deve, pertanto, risultare pari o inferiore all’importo del
trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente.
Con riferimento alle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2024, l’incremento sarà calcolato tenendo conto dell’importo del trattamento minimo INPS
previsto per gli anni di riferimento.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all’importo
mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in
argomento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto
sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto
all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i
contitolari e viene calcolato come indicato al precedente paragrafo 2. L’incremento così
determinato viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione
spettante.
3.2 Calcolo dell’incremento
Il calcolo dell’incremento viene effettuato prendendo a base l’importo mensile complessivo
lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare, con i criteri riportati al paragrafo 2, in
base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
L’incremento in esame viene, pertanto, attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento
minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo
a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO MENSILE ANNO 2023: 563,74 euro
Tabella A
CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE
DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023
INFRA75ENNI = 1,50% ULTRA75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20 563,74 + 36,08 = 599,82
Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023.
L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di
perequazione per l'anno 2024.
Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle
pensioni per lo stesso anno.
Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo,
l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo,
entro il limite massimo indicato nella precedente Tabella A.
ESEMPIO
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300,00 euro
Tabella B
CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023
INFRA75ENNI = 1,50% ULTRA75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50 300,00 + 19,20 = 319,20
Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal
mese successivo al compimento dell’età.
4. Modalità di pagamento
L’importo spettante a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197
del 2022 sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile,
semestrale o annuale).
Tale importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con apposita voce.
Con il primo pagamento vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o
dalla decorrenza della pensione, se successiva.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative, con apposito messaggio, in merito
all’applicazione della misura.
5. Trattamento fiscale
Le somme corrisposte a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n.
197 del 2022 sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione. Il
relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione.
6. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L'incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, non rileva, per gli
anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il
riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle
somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
7. Rilevanza ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e
2024
Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico
complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, in base alla
disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso,
rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
8. Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili riguardanti gli oneri relativi all’incremento del trattamento pensionistico
lordo complessivo in argomento, dovuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a
dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, come disciplinato dall’articolo
1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, interesseranno i conti di nuova istituzione
nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
– contabilità separata – Gestione oneri pensionistici (GAS), di seguito indicati:
- GAS30167 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da
gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della
gestione privata – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- GAS30168 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da
gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della
gestione pubblica. – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Gli oneri in questione, comprensivi anche delle mensilità arretrate, verranno posti in
pagamento direttamente ai beneficiari tramite la procedura di pagamento automatizzata delle
pensioni.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Allegato 1
Tipo variazione I
Codice conto GAS30167
Denominazione completa Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per
le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa
la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della
gestione privata – Articolo 1, comma 310, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
Denominazione abbreviata ON.INCR.TRATT.PENS.GEST.PRIV.-A1 L.197/22
Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10
Tipo variazione I
Codice conto GAS30168
Denominazione completa Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per
le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi
inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni
della gestione pubblica. – Articolo 1, comma 310, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Denominazione abbreviata ON.INCR.TRATT.PENS.GEST.PUBBL.-A1 L.197/22
Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10
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